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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 del mese di marzo, davanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 618/2016 R.G.
TRA
[...]
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona
Aloisi e Antonino Ravidà, giusta procura in atti;
- attrice
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Rosario Di Blasi, giusta procura in atti;
- convenuto
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Antonino Ravidà, anche per delega dell'avv. Simona Aloisi nell'interesse della società attrice, il quale si riporta alla proposta conciliativa per come formulata in atti e l'avv. Massimo Miracola per delega dell'avv. Rosario Di Blasi nell'interesse dell'Ente convenuto.
I procuratori delle parti si riportano all'accordo raggiunto in forza della proposta transattivo – conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza depositata in atti.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
1 con atto di citazione di cui al procedimento iscritto al Parte_2
n. 555/2016 R.G. ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere – Controparte_1
previo accertamento della responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c. – la condanna al pagamento dei danni subìti in occasione del sinistro verificatosi in data 24.6.2012 sulla strada che collega il Rocca di Caprileone con il CP_1 Controparte_2
Con autonomo atto di citazione, di cui al procedimento iscritto al n. 618/2016
R.G., la Compagnia Parte_1
( ha convenuto in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere la condanna dell'Ente a rimborsare la somma che aveva corrisposto ad
(pari ad € 82.850,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria) per i Parte_3
danni subìti da quest'ultima quale soggetto trasportato sul mezzo condotto da
[...]
in occasione del suddetto sinistro verificatosi il 24.6.2012. Parte_2
Il , costituitosi in entrambi i giudizi, ha contestato quanto Controparte_1
dedotto dalle controparti ed ha chiesto il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento depositato il 7.2.2017 il giudizio n. 618/2016 è stato riunito a quella di più antica iscrizione n. 555/2016 R.G..
Nelle more del processo, con provvedimento depositato il 12.9.2024, il
Tribunale ha formulato – ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. – la proposta conciliativa per come meglio riformulata nel verbale di udienza del 26.2.2025 che prevede quanto segue: “la corresponsione da parte del di € 18.000,00 alla Controparte_1
Compagnia assicurativa, nonché la corresponsione di € 3.500,00 a titolo di onorari, oltre iva, cpa e spese generali”.
La suddetta proposta è stata accettata soltanto dal e dalla Controparte_1
compagnia pertanto, all'udienza del 26.2.2025 il Parte_1
Tribunale, per ragioni di economia processuale, ha disposto la separazione del fascicolo n. 618/2016 R.G. dal fascicolo n. 555/2016 R.G..
Orbene nel procedimento in esame, n. 618/2016 R.G., deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'accettazione della proposta conciliativa dalle parti.
2 Per giurisprudenza consolidata, "la cessazione della materia del contendere
presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento
della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso …” (cfr. Cass. n. 16150/2010).
Nella specie, con le note difensive depositate in atti, i procuratori della
[...]
e del hanno dato atto dell'accettazione della Parte_1 Controparte_1
proposta transattivo-conciliativa formulata dal Tribunale con l'ordinanza depositata il
12.9.2024, per come meglio riformulata in sede di udienza del 26.2.2025.
L'avvenuta transazione della controversia non può che comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere come conseguenza della volontà, manifestata dalle parti, di rinunciare alle rispettive domande.
Le spese di lite, come convenuto dalle parti in causa a seguito dell'accettazione della proposta transattivo-conciliativa formulata dal Tribunale, sono poste a carico del e liquidate in € 3.500,00, oltre iva, cpa e spese generali. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 618/2016 R.G.:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta accettazione della proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c.;
2) spese per come indicate nella proposta accettata.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 26.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella BUSACCA
3
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 del mese di marzo, davanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 618/2016 R.G.
TRA
[...]
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona
Aloisi e Antonino Ravidà, giusta procura in atti;
- attrice
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Rosario Di Blasi, giusta procura in atti;
- convenuto
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Antonino Ravidà, anche per delega dell'avv. Simona Aloisi nell'interesse della società attrice, il quale si riporta alla proposta conciliativa per come formulata in atti e l'avv. Massimo Miracola per delega dell'avv. Rosario Di Blasi nell'interesse dell'Ente convenuto.
I procuratori delle parti si riportano all'accordo raggiunto in forza della proposta transattivo – conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza depositata in atti.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
1 con atto di citazione di cui al procedimento iscritto al Parte_2
n. 555/2016 R.G. ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere – Controparte_1
previo accertamento della responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c. – la condanna al pagamento dei danni subìti in occasione del sinistro verificatosi in data 24.6.2012 sulla strada che collega il Rocca di Caprileone con il CP_1 Controparte_2
Con autonomo atto di citazione, di cui al procedimento iscritto al n. 618/2016
R.G., la Compagnia Parte_1
( ha convenuto in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere la condanna dell'Ente a rimborsare la somma che aveva corrisposto ad
(pari ad € 82.850,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria) per i Parte_3
danni subìti da quest'ultima quale soggetto trasportato sul mezzo condotto da
[...]
in occasione del suddetto sinistro verificatosi il 24.6.2012. Parte_2
Il , costituitosi in entrambi i giudizi, ha contestato quanto Controparte_1
dedotto dalle controparti ed ha chiesto il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento depositato il 7.2.2017 il giudizio n. 618/2016 è stato riunito a quella di più antica iscrizione n. 555/2016 R.G..
Nelle more del processo, con provvedimento depositato il 12.9.2024, il
Tribunale ha formulato – ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. – la proposta conciliativa per come meglio riformulata nel verbale di udienza del 26.2.2025 che prevede quanto segue: “la corresponsione da parte del di € 18.000,00 alla Controparte_1
Compagnia assicurativa, nonché la corresponsione di € 3.500,00 a titolo di onorari, oltre iva, cpa e spese generali”.
La suddetta proposta è stata accettata soltanto dal e dalla Controparte_1
compagnia pertanto, all'udienza del 26.2.2025 il Parte_1
Tribunale, per ragioni di economia processuale, ha disposto la separazione del fascicolo n. 618/2016 R.G. dal fascicolo n. 555/2016 R.G..
Orbene nel procedimento in esame, n. 618/2016 R.G., deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'accettazione della proposta conciliativa dalle parti.
2 Per giurisprudenza consolidata, "la cessazione della materia del contendere
presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento
della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso …” (cfr. Cass. n. 16150/2010).
Nella specie, con le note difensive depositate in atti, i procuratori della
[...]
e del hanno dato atto dell'accettazione della Parte_1 Controparte_1
proposta transattivo-conciliativa formulata dal Tribunale con l'ordinanza depositata il
12.9.2024, per come meglio riformulata in sede di udienza del 26.2.2025.
L'avvenuta transazione della controversia non può che comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere come conseguenza della volontà, manifestata dalle parti, di rinunciare alle rispettive domande.
Le spese di lite, come convenuto dalle parti in causa a seguito dell'accettazione della proposta transattivo-conciliativa formulata dal Tribunale, sono poste a carico del e liquidate in € 3.500,00, oltre iva, cpa e spese generali. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 618/2016 R.G.:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta accettazione della proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c.;
2) spese per come indicate nella proposta accettata.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 26.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella BUSACCA
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