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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 840/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 19.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Donadio. attore-opponente
contro
(CF: ) in persona del l.r.p.t., nella qualità di CP_1 P.IVA_1 mandataria della (P. IVA: ), rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Cristian Sgaramella. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 118/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 18.2.2023, su istanza della con cui gli veniva CP_1 ordinato il pagamento della complessiva somma di € 12.521,30, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitorio relativo al rapporto di conto corrente bancario n. 1052/35, originariamente acceso dall'opponente in data 12.5.2008 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e passato a sofferenza il 19.4.2019. Ha eccepito:
1) la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta anche per violazione dell'art. 4 della L. n. 130/1999, non avendo la parte opposta provato l'iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione nel registro delle imprese;
2) l'omesso adempimento dell'onere gravante sulla parte opposta di produrre in giudizio le prove dei fatti costitutivi fondanti la pretesa creditoria, ossia del contratto posto alla base della domanda, nonché di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente dall'apertura all'estinzione;
3) l'illegittima capitalizzazione degli interessi e l'addebito di interessi anatocistici e oltremodo elevati. Ha, così, concluso: “Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, pregiudiziale ed assorbente revocare annullare il decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 4 l. 130/1999, stante la fondatezza di tutti i motivi di impugnativa, nonché il pericolo e il pregiudizio che arrecherebbe all'istante il pagamento della somma portata in atti, non dovuta in quella misura ed erroneamente attribuita e ingiunta nonché incerta ed inesigibile, sulla base di un decreto ingiuntivo, da riformare/revocare alla stregua delle sollevate eccezioni. Nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per tutte le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese del presente procedimento e degli onorari di giudizio da distrarsi”.
2. Si è costituita in giudizio la in qualità di mandataria della la CP_1 CP_2 quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
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3. Giova anzitutto ricordare che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con segnato riferimento ai rapporti di conto corrente, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la banca nella fase monitoria può “produrre solo gli estratti conto
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relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB”, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte affermato che
“l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto” (Cass. Civ., sez. III, 19/10/2016, n. 21092). Pertanto, per giurisprudenza costante, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere della banca (o della cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto), produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e depositare tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio (cfr. Cass., Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313; Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541). Nel caso di specie la parte opposta ha prodotto: 1) il contratto di apertura di conto corrente bancario n. 1052/35, intestato al sig. ed acceso in data Parte_1
12.5.2008 con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con annesse condizioni economiche (doc. n. 5 fascicolo monitorio); 2) la comunicazione di revoca degli affidamenti e quella relativa al passaggio a sofferenza della posizione (doc. n. 6 fascicolo monitorio); 3) la certificazione ex art. 50 T.U.B. al 23.12.2019 (doc. n. 7 fascicolo monitorio); 3) gli estratti conto dal 12.5.2008 (data di accensione del rapporto di conto corrente) sino alla data di estinzione del 13.5.2019 (all. memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.). Pertanto, si ritiene assolto l'onere probatorio incombente sull'opposta, attrice in senso sostanziale, in quanto sono stati offerti elementi certi che consentono di ricostruire in maniera non approssimativa le operazioni registrate dalla data di apertura del conto e che, dunque, comprovano il saldo per come espresso negli estratti conto. L'opponente, da parte sua, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata in sede monitoria.
3.1. In particolare, è infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta. Dagli atti risulta che il credito originariamente vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., è stato ceduto pro soluto con contratto di cessione del 23.12.2019 alla la quale nello specifico ha acquistato dalla Banca Monte dei Paschi di CP_3
Siena S.p.A. e dalla MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo, derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 ed il mese di agosto 2019, con notizia datane mediante pubblicazione di avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 7 del 16 gennaio 2020 (doc. n. 2 fascicolo monitorio).
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Con successivo contratto di cessione del 23.12.2020, la ha ceduto -a CP_3 titolo oneroso e pro soluto- alla tutti i crediti in sofferenza per capitale, CP_2 interessi (anche di mora), spese anche legali e giudiziarie, commissioni, penali, danni, indennizzi, ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione di garanzie accessorie personali prestate in relazione ai relativi debitori ceduti sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14 luglio 1987 ed il 21 agosto 2019, divenendo così quest'ultima esclusiva titolare degli stessi, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Anno 162° - Numero 4 del 9 gennaio 2021 (doc. n. 3 fascicolo monitorio). A riprova che l'oggetto di tali cessioni comprenda il credito azionato in sede monitoria è stata prodotta dalla parte opposta, la dichiarazione di cessione dei crediti resa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (all. C fascicolo parte opposta), nella quale l'istituto di credito conferma che il credito di cui al corrente bancario n. 1052/35 vantato nei confronti del sig. , è stato ceduto alla Parte_1 CP_3 come da cessione di cui era stato dato l'avviso in Gazzetta Ufficiale sopra richiamato. Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha, in modo condivisibile, evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200). Inoltre, la prova dell'inclusione nelle citate cessioni del credito derivante dal saldo debitore sul rapporto di conto corrente n. 1052/35 intestato all'opponente, è fornita dagli elenchi dei crediti oggetto di cessione depositati dall'opposta (all. A e B) rispettivamente della prima e della seconda cessione, che riportano in elenco il numero identificativo del rapporto in questione dapprima contraddistinto con il NDG n. 119739932 (sino alla data di cessione in favore della ed in CP_3 seguito il rinominato NDG n. 100047230. L'opposta ha inoltre prodotto la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 1264 c.c. a mezzo raccomanda A/R del 18.2.2021, ricevuta dal sig. in data Parte_1
12.3.2021, con la quale l'opponente è stato informato delle cessioni e del nuovo Numero Direzione Generale assegnato (100047230) (doc. n. 8 fascicolo monitorio). Da ultimo, in base alla visura camerale storica della (all. E fascicolo parte CP_2 opposta) è comprovata l'annotazione dell'iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione nel registro delle imprese.
3.2. La doglianza relativa alla presunta applicazione di interessi illegittimi merita di essere disattesa in quanto del tutto generica e carente già in punto di allegazione. L'opponente si è limitato a denunciare in termini del tutto vaghi l'applicazione di interessi anatocistici e “oltremodo elevati” senza operare alcun riferimento alle concrete pattuizioni contenute nel contratto sotteso alla domanda monitoria, né al tasso di interesse effettivamente applicato. È stato condivisibilmente affermato che nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di
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contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. Tribunale Roma sez. XVI, 17/01/2018, n.1183) Nel caso in disamina la doglianza in questione non contiene nemmeno l'indicazione degli importi che sarebbero stati indebitamente incamerati dalla banca a titolo di interessi illegittimi.
4. Alla luce delle superiori argomentazione l'opposizione merita di essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto, visto l'art. 653 c.p.c. Parte_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 118/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 18.2. 2023;
CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge
Castrovillari, 19/02/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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