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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ON AR, Presidente MAIONE FRANCESCO MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2942/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difesa da Nominativo_1 CF_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliat presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 155/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320210007830930000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Difensore_1Ricorrente/Appellante: L'avvocato si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_2 insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 155/024, depositata l'8/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Crotone, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso della contribuente in oggetto, proposto avverso cartella di pagamento n.13320210007330930000 riguardante bollo auto annualità 2016, per l'importo di euro 550,00, compensando le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il predetto contribuente, limitatamente alle spese processuali del primo grado non liquidate in suo favore, ma compensate tra le parti, nonostante la controparte fosse rimasta soccombente.
Pertanto, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza appellata, si volesse condannare la parte resistente al pagamento in suo favore delle spese processuali di primo grado, oltre a quelle del presente grado, con distrazione, ex art.93 c.p.c., al difensore Avv. Difensore_1.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che evidenziava che il motivo di annullamento della pretesa tributaria, esposto nella sentenza impugnata limitatamente alle non riconosciute spese processuali alla parte vittoriosa, era circoscritto alla fase antecedente alla formazione del ruolo;
circostanza questa che escludeva ogni responsabilità nei confronti di essa Agenzia della riscossione, risultando, invece, di tutta evidenza quella dell'ente impositore, ovvero della Regione Calabria nel caso di specie. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata;
in subordine, della denegata ipotesi di accoglimento dell'appello limitato alla richiesta di liquidazione della spese processuali di primo grado, chiedeva che fosse condannata alle spese di detto giudizio unicamente la Regione Calabria. Con vittoria delle spese del presente giudizio.
2 All'udienza del 26 gennaio 2023 l'appello viene discusso? e deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il primo giudice aveva accolto il ricorso della contribuente, la quale aveva impugnato la cartella di pagamento numero 13320210007830930000 (Ente impositore Regione Calabria), dell'importo di euro 553,80, per omesso pagamento del bollo auto annualità 2016.
Esso giudice di prime aveva riscontrato che non risultava validamente notificato dalla Regione Calabria l'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, in assenza di compimento di tutti gli adempimenti del procedimento notificatorio previsti dall'art.140 c.p.c..
Tanto premesso, contrariamente a quanto rappresentato e richiesto dalla contribuente appellante in merito alle spese di primo grado, si rileva che il primo giudice aveva fornito valida e condivisibile motivazione in ordine alla dichiarata compensazione delle spese tra le parti.
Infatti, in considerazione delle ragioni della decisione ( decadenza del diritto alla riscossione del credito, comunque dovuto e non pagato e della notifica della Regione ancorché nei termini descritti in sentenza ), il giudice di prime cure aveva correttamente, ricorrendone giusti motivi, compensato per intero le spese di giudizio tra le parti.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita dio essere accolto. Tuttavia, avuto riguardo alla peculiarità della questione di diritto esaminata, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
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Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ON AR, Presidente MAIONE FRANCESCO MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2942/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difesa da Nominativo_1 CF_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliat presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 155/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320210007830930000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Difensore_1Ricorrente/Appellante: L'avvocato si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_2 insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 155/024, depositata l'8/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Crotone, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso della contribuente in oggetto, proposto avverso cartella di pagamento n.13320210007330930000 riguardante bollo auto annualità 2016, per l'importo di euro 550,00, compensando le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il predetto contribuente, limitatamente alle spese processuali del primo grado non liquidate in suo favore, ma compensate tra le parti, nonostante la controparte fosse rimasta soccombente.
Pertanto, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza appellata, si volesse condannare la parte resistente al pagamento in suo favore delle spese processuali di primo grado, oltre a quelle del presente grado, con distrazione, ex art.93 c.p.c., al difensore Avv. Difensore_1.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che evidenziava che il motivo di annullamento della pretesa tributaria, esposto nella sentenza impugnata limitatamente alle non riconosciute spese processuali alla parte vittoriosa, era circoscritto alla fase antecedente alla formazione del ruolo;
circostanza questa che escludeva ogni responsabilità nei confronti di essa Agenzia della riscossione, risultando, invece, di tutta evidenza quella dell'ente impositore, ovvero della Regione Calabria nel caso di specie. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata;
in subordine, della denegata ipotesi di accoglimento dell'appello limitato alla richiesta di liquidazione della spese processuali di primo grado, chiedeva che fosse condannata alle spese di detto giudizio unicamente la Regione Calabria. Con vittoria delle spese del presente giudizio.
2 All'udienza del 26 gennaio 2023 l'appello viene discusso? e deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il primo giudice aveva accolto il ricorso della contribuente, la quale aveva impugnato la cartella di pagamento numero 13320210007830930000 (Ente impositore Regione Calabria), dell'importo di euro 553,80, per omesso pagamento del bollo auto annualità 2016.
Esso giudice di prime aveva riscontrato che non risultava validamente notificato dalla Regione Calabria l'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, in assenza di compimento di tutti gli adempimenti del procedimento notificatorio previsti dall'art.140 c.p.c..
Tanto premesso, contrariamente a quanto rappresentato e richiesto dalla contribuente appellante in merito alle spese di primo grado, si rileva che il primo giudice aveva fornito valida e condivisibile motivazione in ordine alla dichiarata compensazione delle spese tra le parti.
Infatti, in considerazione delle ragioni della decisione ( decadenza del diritto alla riscossione del credito, comunque dovuto e non pagato e della notifica della Regione ancorché nei termini descritti in sentenza ), il giudice di prime cure aveva correttamente, ricorrendone giusti motivi, compensato per intero le spese di giudizio tra le parti.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita dio essere accolto. Tuttavia, avuto riguardo alla peculiarità della questione di diritto esaminata, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
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