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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3178/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14153/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028.2025.0019926967.000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23/06/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come i atti, si opponeva alla cartella di pagamento nr. 0282025.0019926967000 notificatale a mezzo posta in data 23/04/2025 dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione - Agente della Riscossione per la provincia di Caserta, dell'importo complessivo di €.
302,35 per presunto omesso pagamento della Tassa Automobilistica anno 2019, eccependone la illegittimità in ragione delle seguenti censure:
-.1) asserita mancata notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione;
-.2) conseguente asserita decadenza dalla pretesa iscritta a ruolo;
-.3) asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo;
-.4) asserito difetto di motivazione della cartella impugnata per omessa indicazione dei dati identificativi della pretesa;
-.5) asserito mancato adempimento dell'onere della prova.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e contestando integralmente quanto dedotto, affermato ed eccepito ex adverso, chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso, riferibili al solo ente impositore e la correttezza del proprio operato.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania, seppur regolarmente citata.
Con memorie illustrative depositate iIn data 2.1.2026 la ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso con refusione delle spese in favore degli avvocati avv. Difensore_2 e avv. Difensore_1 quali antistatari.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
A fronte della specifica contestazione da parte del contribuente di intervenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per prescrizione, sul presupposto dell'omessa notifica dell'accertamento richiamato posto a fondamento del credito nell'opposta cartella, sarebbe stato onere della Regione Campania documentare la rituale notifica dell'avviso di accertamento nr. 064058072092. Tale prova dirimente non può ritenersi acquisita atteso che la Regione Campania non si è neanche costituita, nonostante il ricorso le risulta notificato con messaggio di posta elettronica certificata consegnato in data 03/06/2025. Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto lo stesso deve ritenersi nullo per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Alla mancata notifica dell'avviso richiamato nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.
L. n. 953/1982 la cui scadenza naturale nel caso di specie risulta essere quella del 31.12.2022.
Tali valutazioni rendono ultroneo e superfluo ogni ulteriore esame del contenuto del ricorso.
In accoglimento delle eccezioni del ricorrente l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14153/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028.2025.0019926967.000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23/06/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come i atti, si opponeva alla cartella di pagamento nr. 0282025.0019926967000 notificatale a mezzo posta in data 23/04/2025 dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione - Agente della Riscossione per la provincia di Caserta, dell'importo complessivo di €.
302,35 per presunto omesso pagamento della Tassa Automobilistica anno 2019, eccependone la illegittimità in ragione delle seguenti censure:
-.1) asserita mancata notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione;
-.2) conseguente asserita decadenza dalla pretesa iscritta a ruolo;
-.3) asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo;
-.4) asserito difetto di motivazione della cartella impugnata per omessa indicazione dei dati identificativi della pretesa;
-.5) asserito mancato adempimento dell'onere della prova.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e contestando integralmente quanto dedotto, affermato ed eccepito ex adverso, chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso, riferibili al solo ente impositore e la correttezza del proprio operato.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania, seppur regolarmente citata.
Con memorie illustrative depositate iIn data 2.1.2026 la ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso con refusione delle spese in favore degli avvocati avv. Difensore_2 e avv. Difensore_1 quali antistatari.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
A fronte della specifica contestazione da parte del contribuente di intervenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per prescrizione, sul presupposto dell'omessa notifica dell'accertamento richiamato posto a fondamento del credito nell'opposta cartella, sarebbe stato onere della Regione Campania documentare la rituale notifica dell'avviso di accertamento nr. 064058072092. Tale prova dirimente non può ritenersi acquisita atteso che la Regione Campania non si è neanche costituita, nonostante il ricorso le risulta notificato con messaggio di posta elettronica certificata consegnato in data 03/06/2025. Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto lo stesso deve ritenersi nullo per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Alla mancata notifica dell'avviso richiamato nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.
L. n. 953/1982 la cui scadenza naturale nel caso di specie risulta essere quella del 31.12.2022.
Tali valutazioni rendono ultroneo e superfluo ogni ulteriore esame del contenuto del ricorso.
In accoglimento delle eccezioni del ricorrente l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.