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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2066/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2066/2022, riservata in decisione all'udienza del 12/11/2025 avente ad
OGGETTO: cause di impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
TRA
, C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Ves.no (Na), il 22.12.1978 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n.127, presso lo studio dell'Avv. Assunta Catapano del foro di Nola, C.F.: che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di appello. Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.176 c.p.c., di voler ricevere le informazioni anche al numero di tel/fax: 081-8235076 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Email_1
APPELLANTE
E
, nata ad [...] il [...], con residenza a Controparte_1
San NA VE (NA), in via Ottaviano n. 2, codice fiscale
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù C.F._3 di procura conferita in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Domenico
OC (cod. fisc. ) e RM IU (cod. fisc. C.F._4
), con cui elettivamente domicilia in Nola alla via Anfiteatro C.F._5
Laterizio n. 222 e che dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere gli atti, le comunicazioni e le notificazioni di causa al numero di fax 0815122726
e/o agli indirizzi di posta elettronica e Email_2
Email_3
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 26/02/2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12.00 del giorno dell'udienza, le parti non depositavano note scritte, sicchè veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter, comma 4,
c.p.c. fino alle ore 12.00 del 12/11/2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata il 28/02/2025, regolarmente comunicata alle parti.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 (cfr. art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l.
29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione delle cause riunite dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 2066/2022 così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2066/2022, riservata in decisione all'udienza del 12/11/2025 avente ad
OGGETTO: cause di impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
TRA
, C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Ves.no (Na), il 22.12.1978 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n.127, presso lo studio dell'Avv. Assunta Catapano del foro di Nola, C.F.: che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di appello. Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.176 c.p.c., di voler ricevere le informazioni anche al numero di tel/fax: 081-8235076 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Email_1
APPELLANTE
E
, nata ad [...] il [...], con residenza a Controparte_1
San NA VE (NA), in via Ottaviano n. 2, codice fiscale
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù C.F._3 di procura conferita in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Domenico
OC (cod. fisc. ) e RM IU (cod. fisc. C.F._4
), con cui elettivamente domicilia in Nola alla via Anfiteatro C.F._5
Laterizio n. 222 e che dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere gli atti, le comunicazioni e le notificazioni di causa al numero di fax 0815122726
e/o agli indirizzi di posta elettronica e Email_2
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APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 26/02/2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12.00 del giorno dell'udienza, le parti non depositavano note scritte, sicchè veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter, comma 4,
c.p.c. fino alle ore 12.00 del 12/11/2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata il 28/02/2025, regolarmente comunicata alle parti.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 (cfr. art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l.
29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione delle cause riunite dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 2066/2022 così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello