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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/11/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 467/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 467/2020, oggetto: Appalto di opere pubbliche, promossa da:
p.i. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
c.f. , con sede in Scandicci (Fi) alla Via Rosario Lovatino Parte_2 C.F._1
n. 7, elettivamente domiciliato in Scandicci Via San Colombano n. 147, presso lo studio dell'Avv.
AR AG, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 calce all'atto introduttivo
- parte attrice - contro
, c.f. e p.iva , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, con sede in Posada (NU), in via G. Garibaldi 4,
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nell'atto introduttivo e confermate all'udienza del
19.11.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Nuoro adito, contrariis rejectis, accertata la sussistenza del rapporto contrattuale fra le odierne parti e dichiarata l'inadempienza parziale di parte convenuta, stante la sussistenza degli obblighi consequenziali previsti, condannare la medesima, per le causali tutte di cui in parte narrativa, al pagamento, in favore dell'attore, della somma totale di euro 14.434,06, per:
- quanto euro 12.934,06 (dodicimilanovecentotrentaquattro/06), a titolo di lavori legittimante autorizzati, eseguiti e consegnati in ordine al contratto di appalto del 15.01.2016 per la realizzazione di lavori di completamento del campo polivalente di Viale M. Melis in Posada (NU); - quanto ad euro 1.500,oo (millecinquecento/00) o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda attività di causa, quale corrispettivo a titolo di risarcimento per
i danni patiti dalla a causa dell'illegittimo comportamento tenuto dal Parte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 1 r.g. n. 467/2020
Comune di Posada in riferimento al saldo dei lavori descritti, pur nel pieno possesso delle opere medesime.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 18.5.2020, notificato il 19.5.2020, e notificato poi in rinnovazione il g.
8.1.2021, a convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.
Nell'atto introduttivo parte attrice ha esposto:
- di aver realizzato opere di tipo elettrico e di montaggio infissi presso il palazzetto sportivo dell'area polivalente di Viale Melis, in virtù del contratto di appalto n. 1/16 stipulato con il Comune di Posada in data 15.01.2016;
- che il aveva provveduto al pagamento delle opere oggetto del contratto d'appalto ma, CP_1 successivamente, si rendeva necessario eseguire ulteriori lavori, la cui realizzazione veniva autorizzata dal Comune di Posada, Ufficio Area Tecnica, con la determinazione n. 198 del
25.11.2016, con aumento dell'importo del contratto d'appalto pari ad € 12.934,06;
- che, a seguito del compimento delle opere così approvate, la società attrice non aveva potuto elevare il certificato di pagamento nei confronti dell'Ente, in quanto lo stesso Comune ometteva la produzione fiscale e certificativa, contravvenendo a quanto previsto nella determinazione n. 198/2016;
- che i lavori erano stati regolarmente eseguiti, con l'avvallo e la supervisione del Direttore Lavori,
Ing. il quale aveva provveduto a redigere e trasmettere all'attrice il computo metrico, Persona_1 senza alcuna contestazione da parte dell'appaltante, che peraltro aveva diffuso sul sito istituzionale e su altri canali le immagini delle opere realizzate;
- che il Comune di Posada sta beneficiando delle opere realizzate dall'attrice, senza aver provveduto al pagamento delle stesse;
- che la Società attrice, la quale ha sollecitato una definizione bonaria della controversia, ha, quindi, maturato un credito nei confronti del Comune di Posada di € 12.934,06, oltre ai danni subiti e subendi.
2. Con provvedimento del 10.11.2020, emesso a seguito di trattazione scritta d'udienza, è stato ordinato il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo in quanto quello depositato in atti risultava mancante di alcune pagine. L'attrice, in data 8.10.2021, ha provveduto al deposito dell'atto di citazione in rinnovazione regolarmente notificato.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.4.2021, l'attrice ha confermato difese e conclusioni e ha chiesto la spedizione della causa in decisione e, in subordine, la concessione dei termini ex art.183 co VI c.p.c.
Con il successivo provvedimento del 20.4. 2021, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co VI
c.p.c. e l'attrice ha provveduto al deposito della prima e della seconda memoria.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 467/2020
Con provvedimento del 23.12.2021 sono stati ammessi i mezzi istruttori dedotti (i capitoli di prova da 5 a 10) e, all'udienza del 11.5.2022, è stato sentito il teste , mentre all'udienza Testimone_1 del 22.11.2022 l'attrice ha rinunciato al teste . Testimone_2
Dopo alcuni rinvii dovuti alla sostituzione del giudice istruttore, dichiarata la contumacia del
[...]
, la causa è stata tenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. CP_1
L'attrice ha provveduto al deposito della comparsa conclusionale.
****
3. Occorre, in primo luogo, confermare la dichiarazione di contumacia del che Controparte_1 risulta ritualmente notificato e non costituito in giudizio.
4. La domanda attorea di pagamento dev'essere rigettata.
La società, infatti, non ha provato l'esistenza di un titolo idoneo a giustificare la richiesta di pagamento.
4.1. I contratti stipulati dalla pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità.
L'art. 3, co. 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, il codice dei contratti pubblici vigente al momento dell'asserita conclusione del contratto di appalto, prevedeva: «gli "appalti pubblici" sono i contratti
a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice».
L'art. 17 del. r.d. 2440 del 2023, recante: «nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», prevede e prevedeva, all'epoca della conclusione dell'asserito contratto, per quel che qui interessa: «i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali».
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 9775 del 2022) hanno avuto modo di chiarire che tutti i contratti della pubblica amministrazione debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità: «va, infatti, da subito rammentato (lasciando al prosieguo gli approfondimenti necessari sul tema) che, alla stregua di quanto già evidenziato da queste Sezioni
Unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 3 r.g. n. 467/2020
delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale “devono farsi per atto pubblico ... sotto pena di nullità ... gli altri atti specialmente indicati dalla legge”. Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a) del d.lgs. n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato per Comuni e
Province dagli artt. 87 e 140 del citato r.d. del 1934, continuino ad applicarsi “pure a Comuni e
Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n.
4570; Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico
(territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass., 7 luglio 2007, n. 1752)”. [Lo schema proposta/accettazione anche fra assenti disciplinato dall'art. 17 del r.d. 2440/1923] è da ritenersi rispettato pure là dove, come nella specie, viene in rilievo un'istanza del privato, incorporante una certa disciplina del rapporto negoziale paritario accessivo al provvedimento amministrativo che si intende ottenere, la quale si atteggia a proposta accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso. Si tratta, quindi, di un modello di formazione del vincolo contrattuale che è da reputarsi consentito dall'ordinamento e compatibile con la lettera dell'art. 17 citato, venendo a manifestarsi tramite “proposta e accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo”
(Cass. n. 25631/2017)».
Nel caso di specie, si rileva che l'originario contratto d'appalto Rep. n. 1/2016 stipulato in data
15.1.2026 fra la società e il è stato regolarmente eseguito e che i lavori si sono conclusi in CP_1 data 12.10.2016 come attesta proprio la determinazione n. 198/2016 (doc. 5) con la quale il
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha determinato di
Con il presente giudizio, la società ha chiesto il pagamento di ulteriori lavori effettuati fuori dal perimetro del contratto d'appalto Rep. 1/2016 come si desume dalla stessa allegazione attorea secondo cui le opere di cui si chiede il pagamento non erano originariamente previste nel contratto d'appalto poiché «successivamente, si presentava la necessità di compiere ulteriori opere non originariamente previste e, di conseguenza, l'importo del predetto contratto veniva ritoccato in aumento per l'importo di euro 12.934,06».
La società ha allegato che la stessa determinazione della Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
n. 198/2016 costituisce approvazione dei lavori ma l'allegazione non è condivisibile.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 4 r.g. n. 467/2020
La determinazione in esame contiene solo la manifestazione dell'intenzione dell'Ente di utilizzare l'economia di spesa, cioè il residuo delle somme originariamente impegnate ma non spese, per completare l'opera pubblica.
Nella determina si legge, infatti, che il Responsabile del procedimento determina:
Si tratta di una mera manifestazione dell'intenzione di utilizzare le suddette economie di spesa per il completamento dell'opera pubblica. Tale manifestazione d'intenti non può costituire in alcun modo una forma di accettazione di una proposta contrattuale che dovrebbe avere forma scritta e che l'attrice non ha provato.
4.2. I lavori di cui l'attrice pretende il pagamento non costituiscono nemmeno oggetto di una variante regolarmente approvata in corso d'opera anche se sono stati eseguiti, verosimilmente, prima della completa esecuzione dei lavori: si tenga conto che i lavori sono stati conclusi il 12.10.2016, come risulta dalla determinazione n. 198/2016, mentre i lavori di cui l'attrice ha chiesto il pagamento pare che risalgano, secondo il tenore del capitolo 5 della testimonianza del teste al Testimone_1 maggio 2016.
In primo luogo, va osservato che tali lavori non sono stati approvati mediante l'“atto di sottomissione
e verbale di concordamento nuovi prezzi” di cui al doc. 1 che ha ad oggetto opere diverse rispetto a quelle di cui l'attrice ha chiesto il pagamento nella presente causa. Le opere oggetto di causa, infatti, sono costituite dalla realizzazione dell'impianto di illuminazione all'interno del palazzetto dello sport e dalla posa di un portone (capitolo di prova n. 6 e foto di cui al doc. 8 dell'attrice) e non hanno niente in comune con le opere indicate nel suddetto atto di sottomissione.
Inoltre, la variante al contratto d'appalto per essere valida ed efficace, anche con riguardo ai contratti sottosoglia (non essendo prevista alcuna deroga sul punto dagli artt. 121 e ss.), avrebbe dovuto essere concordata, in corso d'opera, al ricorrere dei presupposti previsti dagli artt. 114 e 132 del d.lgs. n.
163/2006.
Nel caso di specie, a ben vedere, non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 132, co. 3, cit. nella parte in cui dispone: «sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 5 r.g. n. 467/2020
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti» perché le varianti relative all'impianto elettrico e al portone non sono evidentemente varianti «motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto» e perché la somma di € 12.934,06 è, comunque, superiore al 5% dell'importo originario del contratto (cfr. importo originario indicato nella determinazione n. 198/2016). A ciò deve aggiungersi, che l'attrice non ha dimostrato di aver sentito il progettista e il direttore dei lavori in relazione alla variante in corso d'opera poiché la e-mail con la quale l'Ing. ha inviato all'attrice il computo metrico risale al 5.3.2018 e cioè ad un periodo di Per_1 alcuni anni successivo alla conclusione dei lavori.
4.3. In definitiva, l'attrice non ha provato l'esistenza di un valido titolo che giustifichi il pagamento richiesto e la domanda va, pertanto, rigettata.
Mette conto precisare che la domanda attorea non è riqualificabile come domanda di ingiustificato arricchimento in quanto la causa petendi è chiaramente qualificabile come domanda di pagamento del prezzo dell'appalto in conseguenza dell'allegato inadempimento del Comune di Posada.
5. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento dev'essere rigettata poiché non v'è prova di alcun inadempimento perpetrato dal in quanto, come detto, non v'è prova del titolo. CP_1
6. Le spese di lite rimangono a carico dell'attrice in ragione della sua soccombenza, tenuto conto della mancata costituzione del Controparte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta le domande attoree;
2) le spese di lite rimangono a carico della parte attrice.
Nuoro, 5.11.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 467/2020, oggetto: Appalto di opere pubbliche, promossa da:
p.i. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
c.f. , con sede in Scandicci (Fi) alla Via Rosario Lovatino Parte_2 C.F._1
n. 7, elettivamente domiciliato in Scandicci Via San Colombano n. 147, presso lo studio dell'Avv.
AR AG, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2 calce all'atto introduttivo
- parte attrice - contro
, c.f. e p.iva , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, con sede in Posada (NU), in via G. Garibaldi 4,
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nell'atto introduttivo e confermate all'udienza del
19.11.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Nuoro adito, contrariis rejectis, accertata la sussistenza del rapporto contrattuale fra le odierne parti e dichiarata l'inadempienza parziale di parte convenuta, stante la sussistenza degli obblighi consequenziali previsti, condannare la medesima, per le causali tutte di cui in parte narrativa, al pagamento, in favore dell'attore, della somma totale di euro 14.434,06, per:
- quanto euro 12.934,06 (dodicimilanovecentotrentaquattro/06), a titolo di lavori legittimante autorizzati, eseguiti e consegnati in ordine al contratto di appalto del 15.01.2016 per la realizzazione di lavori di completamento del campo polivalente di Viale M. Melis in Posada (NU); - quanto ad euro 1.500,oo (millecinquecento/00) o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda attività di causa, quale corrispettivo a titolo di risarcimento per
i danni patiti dalla a causa dell'illegittimo comportamento tenuto dal Parte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 1 r.g. n. 467/2020
Comune di Posada in riferimento al saldo dei lavori descritti, pur nel pieno possesso delle opere medesime.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 18.5.2020, notificato il 19.5.2020, e notificato poi in rinnovazione il g.
8.1.2021, a convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.
Nell'atto introduttivo parte attrice ha esposto:
- di aver realizzato opere di tipo elettrico e di montaggio infissi presso il palazzetto sportivo dell'area polivalente di Viale Melis, in virtù del contratto di appalto n. 1/16 stipulato con il Comune di Posada in data 15.01.2016;
- che il aveva provveduto al pagamento delle opere oggetto del contratto d'appalto ma, CP_1 successivamente, si rendeva necessario eseguire ulteriori lavori, la cui realizzazione veniva autorizzata dal Comune di Posada, Ufficio Area Tecnica, con la determinazione n. 198 del
25.11.2016, con aumento dell'importo del contratto d'appalto pari ad € 12.934,06;
- che, a seguito del compimento delle opere così approvate, la società attrice non aveva potuto elevare il certificato di pagamento nei confronti dell'Ente, in quanto lo stesso Comune ometteva la produzione fiscale e certificativa, contravvenendo a quanto previsto nella determinazione n. 198/2016;
- che i lavori erano stati regolarmente eseguiti, con l'avvallo e la supervisione del Direttore Lavori,
Ing. il quale aveva provveduto a redigere e trasmettere all'attrice il computo metrico, Persona_1 senza alcuna contestazione da parte dell'appaltante, che peraltro aveva diffuso sul sito istituzionale e su altri canali le immagini delle opere realizzate;
- che il Comune di Posada sta beneficiando delle opere realizzate dall'attrice, senza aver provveduto al pagamento delle stesse;
- che la Società attrice, la quale ha sollecitato una definizione bonaria della controversia, ha, quindi, maturato un credito nei confronti del Comune di Posada di € 12.934,06, oltre ai danni subiti e subendi.
2. Con provvedimento del 10.11.2020, emesso a seguito di trattazione scritta d'udienza, è stato ordinato il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo in quanto quello depositato in atti risultava mancante di alcune pagine. L'attrice, in data 8.10.2021, ha provveduto al deposito dell'atto di citazione in rinnovazione regolarmente notificato.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.4.2021, l'attrice ha confermato difese e conclusioni e ha chiesto la spedizione della causa in decisione e, in subordine, la concessione dei termini ex art.183 co VI c.p.c.
Con il successivo provvedimento del 20.4. 2021, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co VI
c.p.c. e l'attrice ha provveduto al deposito della prima e della seconda memoria.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 2 r.g. n. 467/2020
Con provvedimento del 23.12.2021 sono stati ammessi i mezzi istruttori dedotti (i capitoli di prova da 5 a 10) e, all'udienza del 11.5.2022, è stato sentito il teste , mentre all'udienza Testimone_1 del 22.11.2022 l'attrice ha rinunciato al teste . Testimone_2
Dopo alcuni rinvii dovuti alla sostituzione del giudice istruttore, dichiarata la contumacia del
[...]
, la causa è stata tenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. CP_1
L'attrice ha provveduto al deposito della comparsa conclusionale.
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3. Occorre, in primo luogo, confermare la dichiarazione di contumacia del che Controparte_1 risulta ritualmente notificato e non costituito in giudizio.
4. La domanda attorea di pagamento dev'essere rigettata.
La società, infatti, non ha provato l'esistenza di un titolo idoneo a giustificare la richiesta di pagamento.
4.1. I contratti stipulati dalla pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità.
L'art. 3, co. 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, il codice dei contratti pubblici vigente al momento dell'asserita conclusione del contratto di appalto, prevedeva: «gli "appalti pubblici" sono i contratti
a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice».
L'art. 17 del. r.d. 2440 del 2023, recante: «nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», prevede e prevedeva, all'epoca della conclusione dell'asserito contratto, per quel che qui interessa: «i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali».
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 9775 del 2022) hanno avuto modo di chiarire che tutti i contratti della pubblica amministrazione debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità: «va, infatti, da subito rammentato (lasciando al prosieguo gli approfondimenti necessari sul tema) che, alla stregua di quanto già evidenziato da queste Sezioni
Unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 3 r.g. n. 467/2020
delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale “devono farsi per atto pubblico ... sotto pena di nullità ... gli altri atti specialmente indicati dalla legge”. Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a) del d.lgs. n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato per Comuni e
Province dagli artt. 87 e 140 del citato r.d. del 1934, continuino ad applicarsi “pure a Comuni e
Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n.
4570; Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico
(territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass., 7 luglio 2007, n. 1752)”. [Lo schema proposta/accettazione anche fra assenti disciplinato dall'art. 17 del r.d. 2440/1923] è da ritenersi rispettato pure là dove, come nella specie, viene in rilievo un'istanza del privato, incorporante una certa disciplina del rapporto negoziale paritario accessivo al provvedimento amministrativo che si intende ottenere, la quale si atteggia a proposta accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso. Si tratta, quindi, di un modello di formazione del vincolo contrattuale che è da reputarsi consentito dall'ordinamento e compatibile con la lettera dell'art. 17 citato, venendo a manifestarsi tramite “proposta e accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo”
(Cass. n. 25631/2017)».
Nel caso di specie, si rileva che l'originario contratto d'appalto Rep. n. 1/2016 stipulato in data
15.1.2026 fra la società e il è stato regolarmente eseguito e che i lavori si sono conclusi in CP_1 data 12.10.2016 come attesta proprio la determinazione n. 198/2016 (doc. 5) con la quale il
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha determinato di
Con il presente giudizio, la società ha chiesto il pagamento di ulteriori lavori effettuati fuori dal perimetro del contratto d'appalto Rep. 1/2016 come si desume dalla stessa allegazione attorea secondo cui le opere di cui si chiede il pagamento non erano originariamente previste nel contratto d'appalto poiché «successivamente, si presentava la necessità di compiere ulteriori opere non originariamente previste e, di conseguenza, l'importo del predetto contratto veniva ritoccato in aumento per l'importo di euro 12.934,06».
La società ha allegato che la stessa determinazione della Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
n. 198/2016 costituisce approvazione dei lavori ma l'allegazione non è condivisibile.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 4 r.g. n. 467/2020
La determinazione in esame contiene solo la manifestazione dell'intenzione dell'Ente di utilizzare l'economia di spesa, cioè il residuo delle somme originariamente impegnate ma non spese, per completare l'opera pubblica.
Nella determina si legge, infatti, che il Responsabile del procedimento determina:
Si tratta di una mera manifestazione dell'intenzione di utilizzare le suddette economie di spesa per il completamento dell'opera pubblica. Tale manifestazione d'intenti non può costituire in alcun modo una forma di accettazione di una proposta contrattuale che dovrebbe avere forma scritta e che l'attrice non ha provato.
4.2. I lavori di cui l'attrice pretende il pagamento non costituiscono nemmeno oggetto di una variante regolarmente approvata in corso d'opera anche se sono stati eseguiti, verosimilmente, prima della completa esecuzione dei lavori: si tenga conto che i lavori sono stati conclusi il 12.10.2016, come risulta dalla determinazione n. 198/2016, mentre i lavori di cui l'attrice ha chiesto il pagamento pare che risalgano, secondo il tenore del capitolo 5 della testimonianza del teste al Testimone_1 maggio 2016.
In primo luogo, va osservato che tali lavori non sono stati approvati mediante l'“atto di sottomissione
e verbale di concordamento nuovi prezzi” di cui al doc. 1 che ha ad oggetto opere diverse rispetto a quelle di cui l'attrice ha chiesto il pagamento nella presente causa. Le opere oggetto di causa, infatti, sono costituite dalla realizzazione dell'impianto di illuminazione all'interno del palazzetto dello sport e dalla posa di un portone (capitolo di prova n. 6 e foto di cui al doc. 8 dell'attrice) e non hanno niente in comune con le opere indicate nel suddetto atto di sottomissione.
Inoltre, la variante al contratto d'appalto per essere valida ed efficace, anche con riguardo ai contratti sottosoglia (non essendo prevista alcuna deroga sul punto dagli artt. 121 e ss.), avrebbe dovuto essere concordata, in corso d'opera, al ricorrere dei presupposti previsti dagli artt. 114 e 132 del d.lgs. n.
163/2006.
Nel caso di specie, a ben vedere, non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 132, co. 3, cit. nella parte in cui dispone: «sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 5 r.g. n. 467/2020
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti» perché le varianti relative all'impianto elettrico e al portone non sono evidentemente varianti «motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto» e perché la somma di € 12.934,06 è, comunque, superiore al 5% dell'importo originario del contratto (cfr. importo originario indicato nella determinazione n. 198/2016). A ciò deve aggiungersi, che l'attrice non ha dimostrato di aver sentito il progettista e il direttore dei lavori in relazione alla variante in corso d'opera poiché la e-mail con la quale l'Ing. ha inviato all'attrice il computo metrico risale al 5.3.2018 e cioè ad un periodo di Per_1 alcuni anni successivo alla conclusione dei lavori.
4.3. In definitiva, l'attrice non ha provato l'esistenza di un valido titolo che giustifichi il pagamento richiesto e la domanda va, pertanto, rigettata.
Mette conto precisare che la domanda attorea non è riqualificabile come domanda di ingiustificato arricchimento in quanto la causa petendi è chiaramente qualificabile come domanda di pagamento del prezzo dell'appalto in conseguenza dell'allegato inadempimento del Comune di Posada.
5. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento dev'essere rigettata poiché non v'è prova di alcun inadempimento perpetrato dal in quanto, come detto, non v'è prova del titolo. CP_1
6. Le spese di lite rimangono a carico dell'attrice in ragione della sua soccombenza, tenuto conto della mancata costituzione del Controparte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta le domande attoree;
2) le spese di lite rimangono a carico della parte attrice.
Nuoro, 5.11.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 467/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 6