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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2369/2021, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Carmela Peluso, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marino Iannacchero, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento della nullità del rapporto di apprendistato, stipulato nel settembre 2012, dichiarare la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, a decorrere dalla scadenza del termine di 36 mesi;
per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma di € 29.661,43 a titolo di differenze retributive, € 7.089, 38 a titolo di T.F.R. ed € 3.430,82 a titolo di ferie non godute, per un totale di € 40.181,63, o della diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.9.2021, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di presso lo stabilimento sito in Solofra Controparte_1
1 (AV) alla via Celentane n. 9, con qualifica di operaio addetto alla manovalanza ed inquadramento nel livello E2 C.C.N.L. Industria Conciaria, nel periodo compreso dal
24.11.2009 al 24.1.2015.
Precisava che, con lettere del novembre 2009, del settembre 2010 e del settembre 2011, era stato assunto con 3 contratti a termine, di cui il primo con inizio il 24.11.2009 e fine il 30.7.2010, il secondo con inizio il 6.9.2010 e fine il 12.8.2011 ed il terzo con inizio il
7.9.2011 e fine il 27.7.2012.
Rappresentava che, a partire dal 25.9.2012 e fino al 24.1.2015, veniva nuovamente assunto presso il medesimo stabilimento, svolgendo identiche mansioni ed attività svolte in precedenza, in tal caso venendo però formalmente inquadrato come apprendista, con livello da acquisire E2.
Riferiva di aver lavorato per tutto il periodo indicato per complessive 11/12 ore al giorno, con ingresso al lavoro alle ore 6:00, pausa pranzo dalle ore 12:00 alle 13:00, e uscita dal lavoro alle ore 18:00/19:00, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, senza mai percepire quanto dovuto in termini di retribuzione, straordinario, scatti di anzianità, ferie, malattia, ratei previdenziali e T.F.R.
Affermava che, con nota del 14.1.2020, aveva contestato la nullità del contratto di apprendistato per violazione dell'art. 5 co. 4 bis D. Lgs. 368/2001, con conseguente richiesta di riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oltre alle differenze retributive maturate per l'intero periodo lavorato.
Riferiva di aver formulato, in data 2.3.2020, richiesta di intervento all'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Avellino onde ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Esponeva che il tentativo di conciliazione non era andato a buon fine in quanto la società resistente, nel disconoscere le richieste del lavoratore, aveva offerto la somma di € 2.000,00 a titolo di liberalità.
Deduceva la nullità del contratto di apprendistato stipulato nel settembre 2012, per aver già ricoperto le medesime mansioni ed il medesimo livello di inquadramento E2 nei precedenti contratti a termine e per non aver ricevuto alcuna formazione, avendo il datore utilizzato la forma dell'apprendistato al solo scopo di aggirare i divieti di legge relativi alla reiterazione dei pregressi contratti a termine.
Invocava il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con ogni statuizione in termini di differenze retributive, ratei previdenziali, T.F.R. e ferie non godute per tutto il periodo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
2 Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che, nell'arco temporale tra il 24.11.2009 e il 27.7.2012, il ricorrente, a seconda delle esigenze del ciclo produttivo aziendale, veniva assegnato a rotazione ai vari reparti della conceria ed ivi si occupava di banali e ripetitive mansioni di mera manovalanza, consistenti, ad esempio, nell'estrarre le pelli dalla parte posteriore della stiratrice o dello spruzzo, nell'inserire le pelli nel bottale a follonare, nell'estrarle per poi impilarle e nel posizionare le pelli sulla bagnatrice, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 11.45 e dalle 13.00 alle 16.15.
Esponeva che, successivamente, veniva assunto come apprendista per PT acquisire la qualifica finale di tecnico di laboratorio con mansioni d'ordine nell'ambito del reparto di colorazione pelli, ossia una qualifica diversa e superiore a quella di operaio addetto alla manovalanza.
Precisava che, in esecuzione di tale contratto, il ricorrente aveva espletato attività sia teorica che pratica sotto la supervisione del tutor aziendale, sig. , e Persona_1 di aver seguito il piano formativo, svolgendo annualmente 120 ore di formazione, ripartite in 10 ore mensili, aventi ad oggetto l'apprendimento, da un lato, di nozioni teoriche (inerenti le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la privacy, la disciplina normativa del settore, la lettura e comprensione della busta paga), e, dall'altro lato, di nozioni relative al ciclo lavorativo (inerenti la tipologia dei pellami, i mercati di riferimento, l'utilizzo dei prodotti chimici sulla pelle e l'uso dei relativi macchinari), osservando il medesimo orario di lavoro dei precedenti contratti.
Rappresentava che, allo spirare del termine dell'apprendistato, essa aveva deciso di non proseguire il rapporto di lavoro, comunicando il recesso in data 9.1.2015.
Eccepiva l'assenza di impugnazione del recesso e dei singoli contratti a termine.
Affermava che solo in data 14.1.2020 il ricorrente aveva contestato la validità del rapporto di apprendistato.
Deduceva, pertanto, l'intervenuta decadenza dall'impugnazione sia dei singoli contratti a termine sia del contratto di apprendistato, oltre che del recesso datoriale, per non aver proposto alcuna impugnativa avverso tali atti nei termini decadenziali fissati dal combinato disposto di cui agli artt. 6 L. 604/66 e 32 L. 183/2010.
Affermava la validità del contratto di apprendistato per aver ricevuto il ricorrente adeguata formazione e per aver svolto mansioni differenti da quelle espletate nel corso
3 dei precedenti rapporti.
Rappresentava l'infondatezza della domanda tesa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per aver intrapreso un altro rapporto lavorativo alla data del 24.3.2016.
Eccepiva la prescrizione delle differenze retributive lamentate, per il decorso del termine quinquennale, in ragione dell'inoltro di atto di costituzione in mora solo in data 14.1.2020.
Deduceva l'infondatezza delle avverse rivendicazioni economiche per aver regolarmente retribuito il ricorrente.
Impugnava i conteggi allegati, precisando sia di aver corrisposto la somma di €
53.397,01 per retribuzioni ed € 3.575,36 per T.F.R., sia l'assenza di alcuna allegazione in ordine al mancato godimento delle ferie contrattualmente spettanti.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Non v'è dubbio che il sig. abbia intrattenuto i predetti rapporti di Parte_1 lavoro alle dipendenze di circostanza che si ricava per tabulas Controparte_1 dalla documentazione versata in atti (contratti individuali di lavoro e comunicazione obbligatoria Unilav).
Le domande articolate in ricorso contemplano in primis l'accertamento della rivendicazione inerente alla insussistenza del rapporto di apprendistato per il periodo dal 25.9.2012 al 24.1.2015, oltre al riconoscimento delle differenze retributive e del
T.F.R. spettanti per aver avuto il rapporto di lavoro una intensità maggiore rispetto a quella contrattualmente prevista, oltre che al riconoscimento dell'indennità sostituiva per mancata fruizione delle ferie.
Quanto all'apprendistato, va premesso che, come noto, trattasi di contratto di lavoro che si connota per la peculiare natura della causa negotii sottesa, nel senso che esso è diretto non solo allo scambio tra prestazione d'opera e retribuzione, ma altresì a quello tra prestazione e formazione.
Attraverso il contratto di apprendistato, le parti configurano, a carico del datore, anche un obbligo di formazione, il cui inadempimento comporta la conversione retroattiva in contratto a tempo indeterminato (Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2021, n. 15949:
4 “In tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove
l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza”).
In punto di riparto probatorio, spetterà al lavoratore contestare l'esatto adempimento di tale obbligo formativo oppure sostenere la natura simulata dell'apprendistato e, dunque, chiedere la conversione del rapporto, a tal uopo, però, dovendo adeguatamente specificare, sin dall'atto introduttivo del giudizio, quali siano le concrete conseguenze dannose derivanti dall'abusivo ricorso al contratto di apprendistato, ossia, ad esempio, indicando un eventuale sottoinquadramento e/o la percezione di una paga base inferiore a quella prevista per il rapporto a tempo indeterminato.
In ogni caso, il lavoratore dovrà espressamente contestare eventuali violazioni della disciplina legale, che, nella fattispecie, è costituita dal D. Lgs. 167/2011 (T.U. apprendistato, oggi abrogato dal D. Lgs. 81/2015).
La normativa di riferimento prevede, in sintesi, tre diverse forme di apprendistato
(professionalizzante, per la qualifica e di alta formazione;
cfr. art. 1 co. 2 D. 167 cit.), tutte accomunate, tra l'altro, dall'obbligo di forma scritta del contratto e del piano formativo, nonché dalla necessità di presenza del tutor aziendale.
Nel caso di specie, come si evince dal contratto individuale in atti, trattasi di apprendistato professionalizzante per la qualifica di tecnico di laboratorio con mansioni d'ordine nell'ambito del reparto di colorazione pelli, ai fini dell'acquisizione del livello professionale E2 C.C.N.L. di settore, invero già attribuito al lavoratore nel contesto dei precedenti rapporti a tempo determinato sopra indicati.
Inoltre, l'esito naturale del contratto di apprendistato, salvo recesso anticipato, è rappresentato proprio dalla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato (cfr. art. 2 co. 1 lett. m D. Lgs. 167/2011), in cui il lavoratore viene inquadrato nella qualifica e nel livello di corrispondenza, avendo egli raggiunto l'obiettivo formativo ed acquisito il necessario bagaglio professionale per l'espletamento delle correlate mansioni.
5 Siffatto esito non si è prodotto nella fattispecie concreta, in quanto il datore di lavoro, in data 9.1.2015, ha esercitato il recesso del contratto di apprendistato per motivi organizzativi collegati alla ristrutturazione aziendale.
2. Ebbene, il lavoratore ha domandato la riqualificazione del periodo di lavoro come apprendista in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tuttavia, di norma la sola trasformazione del rapporto non produce ricadute retributive, poiché la paga base applicata all'apprendista resta quella stabilita per il corrispondente livello e la corrispondente qualifica delineati dalle declaratorie di
C.C.N.L. per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo che, come anticipato, il datore ricorra al sottoinquadramento, consentito dall'art. 2 co. 1 lett. c) D. Lgs. 167/2011, circostanza, quest'ultima, che non è stato allegata né provata nel presente giudizio.
Rebus sic stantibus, non vi è interesse ad agire attuale e concreto ex art. 100 c.p.c., in capo a , onde ottenere la trasformazione del contratto di apprendistato Parte_1 in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto da ciò non deriverebbe in suo favore alcuna concreta utilità.
Invero, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, il lavoratore chiede esclusivamente la declaratoria di nullità dell'apprendistato e la sua trasformazione ab origine in contratto a tempo indeterminato, senza rivendicare la spettanza, quale effetto diretto ed immediato di ciò, di specifiche conseguenze retributive e/o risarcitorie.
In concreto, il lavoratore istante non ha allegato, in ricorso, la sussistenza di un diritto a maggiori retribuzioni, ad esempio collegate all'anzianità retributiva o ad una più elevata paga base iniziale.
In specie, in ricorso difetta qualsiasi riferimento ad una maggior retribuzione o ad altri vantaggi, anche di natura non economica, che deriverebbero dalla conversione retroattiva.
Tra l'altro, nell'atto introduttivo non viene precisata la spettanza di una maggiore anzianità di servizio e la maturazione dei corrispondenti scatti contrattuali, per questi ultimi non evincendosi alcuno specifico riferimento, munito della necessaria precisione, né nella narrativa del ricorso né nei conteggi, che, sul punto, risultano genericamente articolati.
Invero, in ordine agli scatti di anzianità, previsti dall'art. 47 C.C.N.L., il ricorrente avrebbe dovuto espressamente rivendicare il diritto a detto incremento retributivo per aver prestato attività alle dipendenze del medesimo datore da oltre un biennio con decorrenza dalla data di assunzione.
6 Inoltre, il lavoratore neppure ha dedotto di aver ricevuto una retribuzione minimale inferiore rispetto a quella stabilita per il lavoratore di livello E2 a tempo indeterminato.
D'altro canto, la pretesa di pagamento si innesta esclusivamente sul rivendicato diritto ad una maggior retribuzione per l'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello indicato nel contratto.
In assenza delle predette precisazioni, il segmento di domanda in esame si traduce in un'azione di mero accertamento, diretta alla sola riqualificazione dell'apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, senza alcuna concreta ripercussione nel patrimonio giuridico dell'istante, trattandosi di istanza diretta ad accertare solo un elemento frazionistico dei connessi diritti retributivi, rimasti però privi di specifica allegazione.
Ciò elide l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nei termini di attualità e concretezza richiesti dalla norma codicistica.
Del resto, il mero accertamento di una situazione giuridica soggettiva è notoriamente ritenuto inammissibile dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav.,
14/02/2022, n. 4729: “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza”; Cassazione civile, sez. II, 04/09/2017, n. 20713: “Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. L'interesse ad agire - che conferisce titolo per proporre in giudizio una domanda, ai sensi dell'articolo 100 del Cpc, inteso quale bisogno inevitabile di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale o parziale del proprio diritto - pertanto, va valutato sulla base della interpretazione e qualificazione dei rapporti e delle situazioni dedotte del materiale asservito fornito dalle parti in causa”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, n.
18511).
Di conseguenza, la frazione di domanda in esame è inammissibile e tale va dichiarata.
3. Di contro, va esaminata nel merito la rivendicazione della maggior retribuzione, avanzata sulla scorta del maggior orario di lavoro asseritamente osservato, circostanza, quest'ultima, che darebbe comunque diritto alla maggior retribuzione, sia che si tratti di apprendistato sia che si tratti di rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine.
7 Più in dettaglio, il lavoratore rivendica lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria, con intensità nettamente superiore rispetto all'orario ordinario, e segnatamente oltre le 40 ore settimanali stabilite nel contratto individuale, affermando di aver lavorato 11/12 ore al giorno per sei giorni alla settimana, per un totale di 66/72 ore settimanali, e lamentando di aver ricevuto una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità di lavoro prestato, in violazione dell'art. 36 Cost., e di non aver mai percepito quanto dovuto in termini di ferie, malattia, ratei previdenziali e
T.F.R.
Al fine di un corretto iter motivazionale, l'esame di merito di tale segmento della domanda va preceduto dalla ricostruzione del riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza.
Il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, quale contratto di diritto comune.
Dunque, l'attore che agisce per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento
(totale o parziale) del debitore;
a fronte, il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione, ovvero ancora altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza e, dunque, la sussistenza dell'obbligazione retributiva, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n.
23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
A ciò si aggiunga che il lavoratore, in caso di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, dovrà provare l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro straordinario o
8 che, comunque, ritenga da retribuirsi in misura ulteriore rispetto a quella contabilizzata dal datore, ipotesi in cui, l'onere ex art. 2697 c.c. è interamente gravante a suo carico, trattandosi di fatto costitutivo del diritto (Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di Roma, sez. lav., 29/07/2021, n.
6326: “Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”).
È noto, del resto, che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario, ai fini del pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario.
Di contro, il fondamentale diritto alle ferie, garantito nel nostro ordinamento quale prerogativa costituzionale ex art. 36 Cost., postula l'obbligo del datore di lavoro di consentirne la fruizione da parte del lavoratore, obbligo il cui inadempimento ne impone la monetizzazione all'atto della conclusione del rapporto, salvo che l'omessa fruizione sia imputabile in via esclusiva al lavoratore.
Pertanto, sul piano del riparto probatorio, posta l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, ove il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva, spettante alla conclusione del rapporto, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza europea (Cassazione civile, sez. lav., 27/11/2023, n. 32807: “La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, sicché, dovendosi intendere il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi come essenzialmente volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole, nessun valore di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie può, in definitiva, essere
9 automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore, atto volontario posto dalla disciplina (d.l.
n. 95 del 2012, art. 5, comma 8) sullo stesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro”; Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”;
Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2022, n. 21780: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
4. Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre procedere al vaglio di fondatezza delle rivendicate differenze retributive attraverso il globale esame del compendio probatorio raccolto nel giudizio.
Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
: “Ho lavorato alle dipendenze della società resistente dal 2010-2011 circa fino al 2020, Parte_2 allorquando ho dato le dimissioni. Non ho rivendicazioni economiche da muovere verso la società.
Conosco il ricorrente, anche lui dipendente della società. Credo che avesse iniziato a lavorare prima di me. Lui andò via prima di me, ma non ricordo quando. Io avevo mansioni di operaio colorista, mentre il sig. aveva mansioni di operaio addetto allo spruzzo. So che occasionalmente poteva essere PT addetto all'occorrenza a fare qualche altra attività, ad esempio stirare le pelli. Non so dire se facesse anche attività di pulizia e manutenzione delle macchine per lo spruzzo, perché tale attività veniva fatta fuori dal mio orario di lavoro. Io lavoravo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, da lunedì al venerdì, mai il sabato e la domenica. Poteva capitare di fare qualche straordinario, che ci veniva regolarmente retribuito. Non so dire quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente, so solo che, durante il mio turno, lui era sempre presente. Nulla so dire in ordine all'inquadramento del ricorrente. Il nostro caporeparto era il sig. . Io nella gerarchia aziendale, come colorista, avevo una qualifica Persona_1 superiore rispetto a , che era un operaio semplice. ha svolto sempre le stesse mansioni. PT PT
Era affiancato da un altro operaio, quando occorreva. Non saprei dire se avesse o meno un tutor, né se avesse fatto un periodo di formazione. Comunque, lui si occupava di togliere le pelli dietro allo
10 spruzzo, quindi di mansioni semplici, che non richiedono particolari e specifiche competenze o la prestazione di operai qualificati o specializzati. Io ho sempre fruito regolarmente delle ferie, nel mese di agosto tre settimane o tutto il mese più i ponti durante l'anno. Credo che abbia fruito di meno PT giorni perché lui doveva occuparsi anche delle pulizie dello spruzzo, e quindi doveva trattenersi qualche giorno, due o tre, per completare, mentre io ero già in ferie. Recuperava alla fine del periodo, rientrando due o tre giorni dopo. Comunque noi operai fruivamo regolarmente delle ferie”.
: “Sono un dipendente della società resistente sin dal giugno 2000, con mansioni Testimone_1 di operaio rifinitore. Conosco il ricorrente, il quale è stato dipendente della società dal periodo 2012 -
2013, se non ricordo male. Lui aveva inizialmente mansioni di operaio addetto allo spruzzo, toglieva le pelli dietro allo spruzzo. Poi, dopo un paio d'anni, è stato passato a mio supporto. Io opero su una macchina di spruzzo diversa, e lui iniziò ad aiutarmi nella mia attività, ad esempio nella preparazione dei colori. Fui io ad occuparmi della sua formazione per tale attività, ma si trattò di una formazione pratica, lui non firmò nulla rispetto a tale formazione. Io mi occupo di articoli più particolari e quindi gli spiegai come funzionava la mia attività. Posso dire che lui faceva anche tali attività ed in parte imparò a svolgerle, sotto la mia direzione. Preciso che il mio reparto è lo stesso di quello in cui operava inizialmente , si tratta del reparto di rifinizione. Il caporeparto è , era lui a PT Persona_1 dare le direttive e le spiegazioni sull'attività a . dirigeva sia quando lui stava PT Per_1 PT allo spruzzo sia successivamente, cioè anche dopo che il ricorrente era stato affiancato a me per supportarmi. Noi operai avevamo più o meno tutti lo stesso orario, salvo qualche eccezione. L'orario andava dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 11:45 e dalle 13 alle 16:15. Anche osservava questo PT orario. Tutti noi operai fruivamo regolarmente delle ferie, sia durante il mese di agosto, per tutto il mese più o meno, e durante il periodo natalizio”.
: “Sono un dipendente della società resistente, per la quale ho iniziato a lavorare Parte_3 nel 2012. Ho mansioni di operaio semplice, addetto alla rifinizione. Però ho sempre svolto mansioni di varia natura, sia presso il reparto rifinizione, sia presso altri reparti, a seconda delle necessità aziendali e dei vari contratti individuali che ho stipulato nel tempo, i quali prevedevano mansioni differenti. Posso però dire che noi operai siamo duttili, nel senso che veniamo preposti a fare quello che serve di volta in volta, anche a seconda dell'impegno dei vari macchinari. Ricordo che il ricorrente ha lavorato anche lui presso la società resistente. Quando io ho iniziato, lui lavorava già, poi è andato via nel 2015. Preciso che prima del 2012, già dal 2004 ho lavorato per DMD a chiamata, cioè occasionalmente facevo qualche giornata di lavoro. Ricordo che ho iniziato a vedere il ricorrente al lavoro quando la ditta ha incrementato l'attività, cioè nel 2008 - 2009, se non ricordo male. PT ha sempre svolto le stesse mansioni. Noi ci occupavamo di lavoro di manovalanza, cioè, spostavamo le pelli, le caricavamo sulle macchine di si stiratura, ecc. Vi erano operai specializzati ma noi non abbiamo mai espletato tali mansioni. aveva mansioni simili alle mie, come operaio semplice, PT ad esempio veniva addetto al macchinario dello spruzzo o della stiratura. Io talvolta ho lavorato insieme a lui nel reparto di rifinizione, svolgevamo mansioni similari. Abbiamo lavorato, talora insieme, su vari macchinari, tra cui i bottali a follonare, messa a vento, spruzzo e spazzolatrice. Noi ci occupavamo della pulizia giornaliera delle macchine dove terminavamo il turno, oltre a fare una manutenzione ed una pulizia più approfondita due volte all'anno, una volta d'estate e una volta
11 d'inverno. Per la pulizia giornaliera, talvolta dovevamo farla dopo la fine del turno, cioè dopo le 16, e ciò avveniva perché la lavorazione della macchina doveva essere completata entro la giornata e non poteva essere sospesa e ripresa il giorno dopo, quindi solo dopo che si era finito si poteva pulire. In questi casi ci veniva riconosciuto lo straordinario. Anche durante la giornata facevamo la pulizia all'occorrenza, cioè se le macchine erano troppo sporche, ad esempio se lo spruzzatore era incollato di vernice e non spruzzava bene. A fine giornata si faceva una pulizia più approfondita, che ci occupava mediamente tra 15 e 30 minuti per completarla. Il tutto dipendeva delle singole giornate, a volta si riuscire a finire anche la pulizia per le 16. Anche faceva la pulizia quotidiana come tutti noi se PT capitava che finiva il turno vicino ad una macchina da pulire. È il regolamento aziendale a prevedere tale pulizia per ragioni di sicurezza e di qualità del prodotto. Il capo reparto era , Persona_1 che dirigeva tutti noi. Che io sappia, non ha avuto un tutor. Il nostro orario di lavoro andava PT dalle 7 alle 16 con un'ora di spacco dal lunedì al venerdì. Poteva capitare, soprattutto nel periodo delle fiere, che ci venisse richiesto di fare qualche ora in più o di lavorare anche di sabato. Chi voleva poteva farlo, ed è sempre stato retribuito per tale lavoro straordinario. Abbiamo sempre fruito regolarmente delle ferie, per tutto il mese di agosto, quando l'azienda chiudeva, e durante il periodo natalizio. PT come me stava vicino alla macchina spruzzo, ma non l'ho mai visto usare la pistola per spuzzare, che
è un'attività diversa, che fa il chimico specializzato”.
: “Sono un dipendente della società resistente, con mansioni di responsabile e Persona_1 coordinatore del reparto di rifinizione. Ho iniziato a lavorare nel 2000. Conosco il sig. , che ha PT lavorato presso la società dal 2012-2013 al 2015, non so essere più preciso perché non ricordo bene. I primi periodi ha svolto mansioni di manovalanza, cioè toglieva le pelli dalle macchine o le PT caricava sui carrelli. Ciò in quanto doveva apprendere non avendo esperienza. Poi dopo un paio d'anni lo abbiamo spostato alla colorazione, dove ha affiancato il teste escusso prima, cioè alla Tes_1 macchina per la colorazione, deve venivano ad esempio miscelati i colori. La macchina richiede due persone. mostrava al ricorrente come eseguire le attività. Anche le svolgeva sempre Tes_1 PT sotto la supervisione di L'orario di lavoro di andava dalle 7 alle 11:45 e dalle 13 alle Tes_1 PT
16:15, dal lunedì al venerdì. Solo occasionalmente, ad esempio quando c'erano le fiere, si poteva fare qualche ora di straordinario di sabato, oppure anche durante la settimana quando si doveva completare una lavorazione. Queste ore sono sempre state retribuite. Le fiere le abbiamo sempre fruite tutti regolarmente, compreso , sia nel mese di agosto, quando l'azienda chiude per tutto il mese, PT sia durante l'anno in occasione delle festività di Natale e Pasqua. Io mi sono occupato della formazione teorica del lavoratore ricorrente, spiegandogli le caratteristiche dell'attività e le questioni di sicurezza sul lavoro, e questo sin dal momento della sua assunzione. Dopo, quando passato alla PT colorazione, sono stato io a spiegargli nello specifico le caratteristiche di tale attività, impartendogli le nozioni necessarie, ad esempio per quanto riguarda i prodotti chimici usati, tra cui colori e solventi.
Questi ultimi richiedono l'uso di mascherine specifiche con filtri. Non so dire quale sia il livello di inquadramento del sig. Tuttavia, posso dire che lui svolge un'attività maggiormente Tes_1 qualificata rispetto a quella dell'operaio semplice. Non so dire quale sia il mio livello di inquadramento, ma ho qualifica di responsabile di produzione”.
12 Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto alla presente vicenda processuale;
esse, pertanto, vanno ritenute credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante.
5. Il complessivo esame del compendio istruttorio impone di disattendere la domanda diretta al riconoscimento di una maggiore retribuzione rispetto a quella percepita, non essendo stato dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa per un orario superiore a quello ordinario.
Invero, dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, non è possibile evincere una prova ragionevolmente convincente della fondatezza della tesi avanzata in ricorso, ed in specie della circostanza per cui il sig. abbia lavorato, nei periodi indicati, oltre PT
l'orario contrattualizzato.
Difatti, nessuno dei testi escussi ha fornito dichiarazioni sufficientemente probanti della tesi professata in ricorso.
I testi , e , tutti colleghi di lavoro del ricorrente, hanno Tes_2 Parte_3 Per_1 riferito di aver prestato attività lavorativa dalle 7.00 alle 11.45 e dalle 13.00 alle 16.15, dal lunedì al venerdì.
Il teste , in servizio presso sino al 2020, ha dichiarato Parte_2 Controparte_1 di seguire l'orario di lavoro dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, mai il sabato e la domenica, precisando che, durante il suo turno di lavoro,
era sempre presente. PT
Il quadro orario che emerge dall'istruttoria trova corrispondenza nei dati contenuti nei prospetti paga agli atti, dovendosi perciò ritenere provato che il ricorrente abbia osservato un orario di lavoro a tempo pieno, articolato su una media di 40 ore settimanali, distribuite su almeno 5 giorni lavorativi, dalle 7.00 alle 11.45 e dalle 13.00 alle 16.15, dal lunedì al venerdì.
Di contro, nessun teste ha riferito che ha lavorato osservando un orario più PT esteso, sconfessando così la tesi prospettata in ricorso (dalle 6.00 alle 19.00 con un'ora di pausa, dal lunedì al sabato).
A ciò si aggiunga che tutti i testi escussi hanno riferito che, in caso di svolgimento di lavoro oltre l'orario contrattuale, la società datrice aveva regolarmente provveduto alla retribuzione.
Tale assunto trova conferma nelle buste paga depositate in giudizio, dalle quali si evince che la resistente aveva provveduto a contabilizzare e a retribuire le ore CP_2 di lavoro straordinario svolte dal ricorrente, e ciò con cadenza mensile.
13 A tal fine, in punto di valenza probatoria delle buste paga, giova rammentare esse hanno valore di confessione stragiudiziale, purché munite di contenuto chiaro e non contraddittorio (Tribunale di Roma, sez. lav., 06/07/2020, n. 4124: “I prospetti paga hanno natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c. , assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in esse contenute, purché le stesse siano chiare e non contraddittorie”), sicché compete al datore di lavoro allegare e provare, con la necessaria specificità, che il relativo contenuto sia erroneo, a pena di subire l'efficacia probatoria contra se del documento da esso predisposto (Tribunale di Roma, sez. I ,
26/11/2015: “Le risultanze delle buste paga hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi le relative annotazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c.: pertanto, anche se la parte dichiara il falso contro il proprio interesse, non può efficacemente ritrattare in ragione della non veridicità delle dichiarazioni che ha reso, ma deve subirne le conseguenze, a meno che non alleghi e dimostri che la confessione è stata viziata da errore di fatto o violenza”).
Tuttavia, nella fattispecie, i prospetti paga non contengono dichiarazioni sfavorevoli al datore stesso e favorevoli per il lavoratore.
In conclusione, questo giudicante ritiene che la dimostrazione dell'effettivo espletamento di lavoro eccedente l'orario ordinario non possa ritenersi conseguita, e ciò neppure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, con conseguente rigetto di tale segmento di domanda.
6. Si rivela, altresì, infondata la domanda diretta ad ottenere l'indennità sostitutiva per ferie non godute, in quanto risulta provato sia il godimento delle ferie da parte di nel corso del rapporto lavorativo, sia la monetizzazione dei giorni residui non PT goduti.
In effetti, l'esito della prova orale è concordante sul punto.
Il teste ha riferito che tutti gli operai fruivano regolarmente delle ferie;
il teste Pt_2
a dichiarato che gli operai fruivano regolarmente delle ferie sia durante il mese Tes_1 di agosto sia durante il periodo natalizio;
analogamente, il teste ha riferito Parte_3 che la conceria chiudeva il mese di agosto e che gli operai fruivano delle ferie in detto periodo ed in quello natalizio;
del medesimo tenore è la dichiarazione del teste
[...]
, che ha riferito che tutti gli operai, compreso , godevano regolarmente Per_1 PT delle ferie sia nel mese di agosto, quando l'azienda era chiusa per l'intera mensilità, sia durante l'anno, in occasione delle festività di Natale e Pasqua.
Neppure soccorre, come anticipato, l'analisi della documentazione agli atti.
14 Per quanto concerne le ferie maturate nel 2012, nel prospetto paga di dicembre 2012 vengono indicate a saldo positivo, ossia di ferie maturate ma non godute, per 26,66 ore.
Per l'anno 2013, il prospetto paga di dicembre 2013 reca l'indicazione di un saldo positivo per 2,66 ore.
Per l'anno 2014, la busta paga di dicembre 2014 indica un saldo positivo di 26,66 ore.
Dal prospetto paga del 6.2.2015, emerge che il ricorrente aveva un saldo positivo finale per ferie non godute pari a 53,33 ore, le quali venivano monetizzate da Controparte_1 nel prospetto stesso e liquidate con la retribuzione conclusiva.
[...]
Di conseguenza, da un lato non risulta provata l'omessa fruizione delle ferie e, dall'altro lato, è dimostrata la loro regolare contabilizzazione e monetizzazione a conclusione del rapporto.
Tutto ciò impone di disattende anche tale frazione della domanda.
In conclusione, va riscontrata l'infondatezza di ogni rivendicazione retributiva mossa dal ricorrente, sicché ogni domanda proposta a tal uopo va respinta.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e dalla qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C.
Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della nullità del rapporto di apprendistato e di conversione in rapporto a tempo indeterminato;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 6.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2369/2021, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Carmela Peluso, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marino Iannacchero, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento della nullità del rapporto di apprendistato, stipulato nel settembre 2012, dichiarare la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, a decorrere dalla scadenza del termine di 36 mesi;
per l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma di € 29.661,43 a titolo di differenze retributive, € 7.089, 38 a titolo di T.F.R. ed € 3.430,82 a titolo di ferie non godute, per un totale di € 40.181,63, o della diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.9.2021, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di presso lo stabilimento sito in Solofra Controparte_1
1 (AV) alla via Celentane n. 9, con qualifica di operaio addetto alla manovalanza ed inquadramento nel livello E2 C.C.N.L. Industria Conciaria, nel periodo compreso dal
24.11.2009 al 24.1.2015.
Precisava che, con lettere del novembre 2009, del settembre 2010 e del settembre 2011, era stato assunto con 3 contratti a termine, di cui il primo con inizio il 24.11.2009 e fine il 30.7.2010, il secondo con inizio il 6.9.2010 e fine il 12.8.2011 ed il terzo con inizio il
7.9.2011 e fine il 27.7.2012.
Rappresentava che, a partire dal 25.9.2012 e fino al 24.1.2015, veniva nuovamente assunto presso il medesimo stabilimento, svolgendo identiche mansioni ed attività svolte in precedenza, in tal caso venendo però formalmente inquadrato come apprendista, con livello da acquisire E2.
Riferiva di aver lavorato per tutto il periodo indicato per complessive 11/12 ore al giorno, con ingresso al lavoro alle ore 6:00, pausa pranzo dalle ore 12:00 alle 13:00, e uscita dal lavoro alle ore 18:00/19:00, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, senza mai percepire quanto dovuto in termini di retribuzione, straordinario, scatti di anzianità, ferie, malattia, ratei previdenziali e T.F.R.
Affermava che, con nota del 14.1.2020, aveva contestato la nullità del contratto di apprendistato per violazione dell'art. 5 co. 4 bis D. Lgs. 368/2001, con conseguente richiesta di riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oltre alle differenze retributive maturate per l'intero periodo lavorato.
Riferiva di aver formulato, in data 2.3.2020, richiesta di intervento all'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Avellino onde ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Esponeva che il tentativo di conciliazione non era andato a buon fine in quanto la società resistente, nel disconoscere le richieste del lavoratore, aveva offerto la somma di € 2.000,00 a titolo di liberalità.
Deduceva la nullità del contratto di apprendistato stipulato nel settembre 2012, per aver già ricoperto le medesime mansioni ed il medesimo livello di inquadramento E2 nei precedenti contratti a termine e per non aver ricevuto alcuna formazione, avendo il datore utilizzato la forma dell'apprendistato al solo scopo di aggirare i divieti di legge relativi alla reiterazione dei pregressi contratti a termine.
Invocava il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con ogni statuizione in termini di differenze retributive, ratei previdenziali, T.F.R. e ferie non godute per tutto il periodo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
2 Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che, nell'arco temporale tra il 24.11.2009 e il 27.7.2012, il ricorrente, a seconda delle esigenze del ciclo produttivo aziendale, veniva assegnato a rotazione ai vari reparti della conceria ed ivi si occupava di banali e ripetitive mansioni di mera manovalanza, consistenti, ad esempio, nell'estrarre le pelli dalla parte posteriore della stiratrice o dello spruzzo, nell'inserire le pelli nel bottale a follonare, nell'estrarle per poi impilarle e nel posizionare le pelli sulla bagnatrice, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 11.45 e dalle 13.00 alle 16.15.
Esponeva che, successivamente, veniva assunto come apprendista per PT acquisire la qualifica finale di tecnico di laboratorio con mansioni d'ordine nell'ambito del reparto di colorazione pelli, ossia una qualifica diversa e superiore a quella di operaio addetto alla manovalanza.
Precisava che, in esecuzione di tale contratto, il ricorrente aveva espletato attività sia teorica che pratica sotto la supervisione del tutor aziendale, sig. , e Persona_1 di aver seguito il piano formativo, svolgendo annualmente 120 ore di formazione, ripartite in 10 ore mensili, aventi ad oggetto l'apprendimento, da un lato, di nozioni teoriche (inerenti le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la privacy, la disciplina normativa del settore, la lettura e comprensione della busta paga), e, dall'altro lato, di nozioni relative al ciclo lavorativo (inerenti la tipologia dei pellami, i mercati di riferimento, l'utilizzo dei prodotti chimici sulla pelle e l'uso dei relativi macchinari), osservando il medesimo orario di lavoro dei precedenti contratti.
Rappresentava che, allo spirare del termine dell'apprendistato, essa aveva deciso di non proseguire il rapporto di lavoro, comunicando il recesso in data 9.1.2015.
Eccepiva l'assenza di impugnazione del recesso e dei singoli contratti a termine.
Affermava che solo in data 14.1.2020 il ricorrente aveva contestato la validità del rapporto di apprendistato.
Deduceva, pertanto, l'intervenuta decadenza dall'impugnazione sia dei singoli contratti a termine sia del contratto di apprendistato, oltre che del recesso datoriale, per non aver proposto alcuna impugnativa avverso tali atti nei termini decadenziali fissati dal combinato disposto di cui agli artt. 6 L. 604/66 e 32 L. 183/2010.
Affermava la validità del contratto di apprendistato per aver ricevuto il ricorrente adeguata formazione e per aver svolto mansioni differenti da quelle espletate nel corso
3 dei precedenti rapporti.
Rappresentava l'infondatezza della domanda tesa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per aver intrapreso un altro rapporto lavorativo alla data del 24.3.2016.
Eccepiva la prescrizione delle differenze retributive lamentate, per il decorso del termine quinquennale, in ragione dell'inoltro di atto di costituzione in mora solo in data 14.1.2020.
Deduceva l'infondatezza delle avverse rivendicazioni economiche per aver regolarmente retribuito il ricorrente.
Impugnava i conteggi allegati, precisando sia di aver corrisposto la somma di €
53.397,01 per retribuzioni ed € 3.575,36 per T.F.R., sia l'assenza di alcuna allegazione in ordine al mancato godimento delle ferie contrattualmente spettanti.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Non v'è dubbio che il sig. abbia intrattenuto i predetti rapporti di Parte_1 lavoro alle dipendenze di circostanza che si ricava per tabulas Controparte_1 dalla documentazione versata in atti (contratti individuali di lavoro e comunicazione obbligatoria Unilav).
Le domande articolate in ricorso contemplano in primis l'accertamento della rivendicazione inerente alla insussistenza del rapporto di apprendistato per il periodo dal 25.9.2012 al 24.1.2015, oltre al riconoscimento delle differenze retributive e del
T.F.R. spettanti per aver avuto il rapporto di lavoro una intensità maggiore rispetto a quella contrattualmente prevista, oltre che al riconoscimento dell'indennità sostituiva per mancata fruizione delle ferie.
Quanto all'apprendistato, va premesso che, come noto, trattasi di contratto di lavoro che si connota per la peculiare natura della causa negotii sottesa, nel senso che esso è diretto non solo allo scambio tra prestazione d'opera e retribuzione, ma altresì a quello tra prestazione e formazione.
Attraverso il contratto di apprendistato, le parti configurano, a carico del datore, anche un obbligo di formazione, il cui inadempimento comporta la conversione retroattiva in contratto a tempo indeterminato (Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2021, n. 15949:
4 “In tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove
l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza”).
In punto di riparto probatorio, spetterà al lavoratore contestare l'esatto adempimento di tale obbligo formativo oppure sostenere la natura simulata dell'apprendistato e, dunque, chiedere la conversione del rapporto, a tal uopo, però, dovendo adeguatamente specificare, sin dall'atto introduttivo del giudizio, quali siano le concrete conseguenze dannose derivanti dall'abusivo ricorso al contratto di apprendistato, ossia, ad esempio, indicando un eventuale sottoinquadramento e/o la percezione di una paga base inferiore a quella prevista per il rapporto a tempo indeterminato.
In ogni caso, il lavoratore dovrà espressamente contestare eventuali violazioni della disciplina legale, che, nella fattispecie, è costituita dal D. Lgs. 167/2011 (T.U. apprendistato, oggi abrogato dal D. Lgs. 81/2015).
La normativa di riferimento prevede, in sintesi, tre diverse forme di apprendistato
(professionalizzante, per la qualifica e di alta formazione;
cfr. art. 1 co. 2 D. 167 cit.), tutte accomunate, tra l'altro, dall'obbligo di forma scritta del contratto e del piano formativo, nonché dalla necessità di presenza del tutor aziendale.
Nel caso di specie, come si evince dal contratto individuale in atti, trattasi di apprendistato professionalizzante per la qualifica di tecnico di laboratorio con mansioni d'ordine nell'ambito del reparto di colorazione pelli, ai fini dell'acquisizione del livello professionale E2 C.C.N.L. di settore, invero già attribuito al lavoratore nel contesto dei precedenti rapporti a tempo determinato sopra indicati.
Inoltre, l'esito naturale del contratto di apprendistato, salvo recesso anticipato, è rappresentato proprio dalla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato (cfr. art. 2 co. 1 lett. m D. Lgs. 167/2011), in cui il lavoratore viene inquadrato nella qualifica e nel livello di corrispondenza, avendo egli raggiunto l'obiettivo formativo ed acquisito il necessario bagaglio professionale per l'espletamento delle correlate mansioni.
5 Siffatto esito non si è prodotto nella fattispecie concreta, in quanto il datore di lavoro, in data 9.1.2015, ha esercitato il recesso del contratto di apprendistato per motivi organizzativi collegati alla ristrutturazione aziendale.
2. Ebbene, il lavoratore ha domandato la riqualificazione del periodo di lavoro come apprendista in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tuttavia, di norma la sola trasformazione del rapporto non produce ricadute retributive, poiché la paga base applicata all'apprendista resta quella stabilita per il corrispondente livello e la corrispondente qualifica delineati dalle declaratorie di
C.C.N.L. per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo che, come anticipato, il datore ricorra al sottoinquadramento, consentito dall'art. 2 co. 1 lett. c) D. Lgs. 167/2011, circostanza, quest'ultima, che non è stato allegata né provata nel presente giudizio.
Rebus sic stantibus, non vi è interesse ad agire attuale e concreto ex art. 100 c.p.c., in capo a , onde ottenere la trasformazione del contratto di apprendistato Parte_1 in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto da ciò non deriverebbe in suo favore alcuna concreta utilità.
Invero, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, il lavoratore chiede esclusivamente la declaratoria di nullità dell'apprendistato e la sua trasformazione ab origine in contratto a tempo indeterminato, senza rivendicare la spettanza, quale effetto diretto ed immediato di ciò, di specifiche conseguenze retributive e/o risarcitorie.
In concreto, il lavoratore istante non ha allegato, in ricorso, la sussistenza di un diritto a maggiori retribuzioni, ad esempio collegate all'anzianità retributiva o ad una più elevata paga base iniziale.
In specie, in ricorso difetta qualsiasi riferimento ad una maggior retribuzione o ad altri vantaggi, anche di natura non economica, che deriverebbero dalla conversione retroattiva.
Tra l'altro, nell'atto introduttivo non viene precisata la spettanza di una maggiore anzianità di servizio e la maturazione dei corrispondenti scatti contrattuali, per questi ultimi non evincendosi alcuno specifico riferimento, munito della necessaria precisione, né nella narrativa del ricorso né nei conteggi, che, sul punto, risultano genericamente articolati.
Invero, in ordine agli scatti di anzianità, previsti dall'art. 47 C.C.N.L., il ricorrente avrebbe dovuto espressamente rivendicare il diritto a detto incremento retributivo per aver prestato attività alle dipendenze del medesimo datore da oltre un biennio con decorrenza dalla data di assunzione.
6 Inoltre, il lavoratore neppure ha dedotto di aver ricevuto una retribuzione minimale inferiore rispetto a quella stabilita per il lavoratore di livello E2 a tempo indeterminato.
D'altro canto, la pretesa di pagamento si innesta esclusivamente sul rivendicato diritto ad una maggior retribuzione per l'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello indicato nel contratto.
In assenza delle predette precisazioni, il segmento di domanda in esame si traduce in un'azione di mero accertamento, diretta alla sola riqualificazione dell'apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, senza alcuna concreta ripercussione nel patrimonio giuridico dell'istante, trattandosi di istanza diretta ad accertare solo un elemento frazionistico dei connessi diritti retributivi, rimasti però privi di specifica allegazione.
Ciò elide l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nei termini di attualità e concretezza richiesti dalla norma codicistica.
Del resto, il mero accertamento di una situazione giuridica soggettiva è notoriamente ritenuto inammissibile dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav.,
14/02/2022, n. 4729: “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza”; Cassazione civile, sez. II, 04/09/2017, n. 20713: “Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. L'interesse ad agire - che conferisce titolo per proporre in giudizio una domanda, ai sensi dell'articolo 100 del Cpc, inteso quale bisogno inevitabile di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale o parziale del proprio diritto - pertanto, va valutato sulla base della interpretazione e qualificazione dei rapporti e delle situazioni dedotte del materiale asservito fornito dalle parti in causa”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, n.
18511).
Di conseguenza, la frazione di domanda in esame è inammissibile e tale va dichiarata.
3. Di contro, va esaminata nel merito la rivendicazione della maggior retribuzione, avanzata sulla scorta del maggior orario di lavoro asseritamente osservato, circostanza, quest'ultima, che darebbe comunque diritto alla maggior retribuzione, sia che si tratti di apprendistato sia che si tratti di rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine.
7 Più in dettaglio, il lavoratore rivendica lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria, con intensità nettamente superiore rispetto all'orario ordinario, e segnatamente oltre le 40 ore settimanali stabilite nel contratto individuale, affermando di aver lavorato 11/12 ore al giorno per sei giorni alla settimana, per un totale di 66/72 ore settimanali, e lamentando di aver ricevuto una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità di lavoro prestato, in violazione dell'art. 36 Cost., e di non aver mai percepito quanto dovuto in termini di ferie, malattia, ratei previdenziali e
T.F.R.
Al fine di un corretto iter motivazionale, l'esame di merito di tale segmento della domanda va preceduto dalla ricostruzione del riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza.
Il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, quale contratto di diritto comune.
Dunque, l'attore che agisce per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento
(totale o parziale) del debitore;
a fronte, il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione, ovvero ancora altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza e, dunque, la sussistenza dell'obbligazione retributiva, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n.
23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
A ciò si aggiunga che il lavoratore, in caso di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, dovrà provare l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro straordinario o
8 che, comunque, ritenga da retribuirsi in misura ulteriore rispetto a quella contabilizzata dal datore, ipotesi in cui, l'onere ex art. 2697 c.c. è interamente gravante a suo carico, trattandosi di fatto costitutivo del diritto (Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di Roma, sez. lav., 29/07/2021, n.
6326: “Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”).
È noto, del resto, che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario, ai fini del pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario.
Di contro, il fondamentale diritto alle ferie, garantito nel nostro ordinamento quale prerogativa costituzionale ex art. 36 Cost., postula l'obbligo del datore di lavoro di consentirne la fruizione da parte del lavoratore, obbligo il cui inadempimento ne impone la monetizzazione all'atto della conclusione del rapporto, salvo che l'omessa fruizione sia imputabile in via esclusiva al lavoratore.
Pertanto, sul piano del riparto probatorio, posta l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, ove il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva, spettante alla conclusione del rapporto, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza europea (Cassazione civile, sez. lav., 27/11/2023, n. 32807: “La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, sicché, dovendosi intendere il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi come essenzialmente volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole, nessun valore di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie può, in definitiva, essere
9 automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore, atto volontario posto dalla disciplina (d.l.
n. 95 del 2012, art. 5, comma 8) sullo stesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro”; Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”;
Cassazione civile, sez. lav., 08/07/2022, n. 21780: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
4. Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre procedere al vaglio di fondatezza delle rivendicate differenze retributive attraverso il globale esame del compendio probatorio raccolto nel giudizio.
Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
: “Ho lavorato alle dipendenze della società resistente dal 2010-2011 circa fino al 2020, Parte_2 allorquando ho dato le dimissioni. Non ho rivendicazioni economiche da muovere verso la società.
Conosco il ricorrente, anche lui dipendente della società. Credo che avesse iniziato a lavorare prima di me. Lui andò via prima di me, ma non ricordo quando. Io avevo mansioni di operaio colorista, mentre il sig. aveva mansioni di operaio addetto allo spruzzo. So che occasionalmente poteva essere PT addetto all'occorrenza a fare qualche altra attività, ad esempio stirare le pelli. Non so dire se facesse anche attività di pulizia e manutenzione delle macchine per lo spruzzo, perché tale attività veniva fatta fuori dal mio orario di lavoro. Io lavoravo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, da lunedì al venerdì, mai il sabato e la domenica. Poteva capitare di fare qualche straordinario, che ci veniva regolarmente retribuito. Non so dire quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente, so solo che, durante il mio turno, lui era sempre presente. Nulla so dire in ordine all'inquadramento del ricorrente. Il nostro caporeparto era il sig. . Io nella gerarchia aziendale, come colorista, avevo una qualifica Persona_1 superiore rispetto a , che era un operaio semplice. ha svolto sempre le stesse mansioni. PT PT
Era affiancato da un altro operaio, quando occorreva. Non saprei dire se avesse o meno un tutor, né se avesse fatto un periodo di formazione. Comunque, lui si occupava di togliere le pelli dietro allo
10 spruzzo, quindi di mansioni semplici, che non richiedono particolari e specifiche competenze o la prestazione di operai qualificati o specializzati. Io ho sempre fruito regolarmente delle ferie, nel mese di agosto tre settimane o tutto il mese più i ponti durante l'anno. Credo che abbia fruito di meno PT giorni perché lui doveva occuparsi anche delle pulizie dello spruzzo, e quindi doveva trattenersi qualche giorno, due o tre, per completare, mentre io ero già in ferie. Recuperava alla fine del periodo, rientrando due o tre giorni dopo. Comunque noi operai fruivamo regolarmente delle ferie”.
: “Sono un dipendente della società resistente sin dal giugno 2000, con mansioni Testimone_1 di operaio rifinitore. Conosco il ricorrente, il quale è stato dipendente della società dal periodo 2012 -
2013, se non ricordo male. Lui aveva inizialmente mansioni di operaio addetto allo spruzzo, toglieva le pelli dietro allo spruzzo. Poi, dopo un paio d'anni, è stato passato a mio supporto. Io opero su una macchina di spruzzo diversa, e lui iniziò ad aiutarmi nella mia attività, ad esempio nella preparazione dei colori. Fui io ad occuparmi della sua formazione per tale attività, ma si trattò di una formazione pratica, lui non firmò nulla rispetto a tale formazione. Io mi occupo di articoli più particolari e quindi gli spiegai come funzionava la mia attività. Posso dire che lui faceva anche tali attività ed in parte imparò a svolgerle, sotto la mia direzione. Preciso che il mio reparto è lo stesso di quello in cui operava inizialmente , si tratta del reparto di rifinizione. Il caporeparto è , era lui a PT Persona_1 dare le direttive e le spiegazioni sull'attività a . dirigeva sia quando lui stava PT Per_1 PT allo spruzzo sia successivamente, cioè anche dopo che il ricorrente era stato affiancato a me per supportarmi. Noi operai avevamo più o meno tutti lo stesso orario, salvo qualche eccezione. L'orario andava dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 11:45 e dalle 13 alle 16:15. Anche osservava questo PT orario. Tutti noi operai fruivamo regolarmente delle ferie, sia durante il mese di agosto, per tutto il mese più o meno, e durante il periodo natalizio”.
: “Sono un dipendente della società resistente, per la quale ho iniziato a lavorare Parte_3 nel 2012. Ho mansioni di operaio semplice, addetto alla rifinizione. Però ho sempre svolto mansioni di varia natura, sia presso il reparto rifinizione, sia presso altri reparti, a seconda delle necessità aziendali e dei vari contratti individuali che ho stipulato nel tempo, i quali prevedevano mansioni differenti. Posso però dire che noi operai siamo duttili, nel senso che veniamo preposti a fare quello che serve di volta in volta, anche a seconda dell'impegno dei vari macchinari. Ricordo che il ricorrente ha lavorato anche lui presso la società resistente. Quando io ho iniziato, lui lavorava già, poi è andato via nel 2015. Preciso che prima del 2012, già dal 2004 ho lavorato per DMD a chiamata, cioè occasionalmente facevo qualche giornata di lavoro. Ricordo che ho iniziato a vedere il ricorrente al lavoro quando la ditta ha incrementato l'attività, cioè nel 2008 - 2009, se non ricordo male. PT ha sempre svolto le stesse mansioni. Noi ci occupavamo di lavoro di manovalanza, cioè, spostavamo le pelli, le caricavamo sulle macchine di si stiratura, ecc. Vi erano operai specializzati ma noi non abbiamo mai espletato tali mansioni. aveva mansioni simili alle mie, come operaio semplice, PT ad esempio veniva addetto al macchinario dello spruzzo o della stiratura. Io talvolta ho lavorato insieme a lui nel reparto di rifinizione, svolgevamo mansioni similari. Abbiamo lavorato, talora insieme, su vari macchinari, tra cui i bottali a follonare, messa a vento, spruzzo e spazzolatrice. Noi ci occupavamo della pulizia giornaliera delle macchine dove terminavamo il turno, oltre a fare una manutenzione ed una pulizia più approfondita due volte all'anno, una volta d'estate e una volta
11 d'inverno. Per la pulizia giornaliera, talvolta dovevamo farla dopo la fine del turno, cioè dopo le 16, e ciò avveniva perché la lavorazione della macchina doveva essere completata entro la giornata e non poteva essere sospesa e ripresa il giorno dopo, quindi solo dopo che si era finito si poteva pulire. In questi casi ci veniva riconosciuto lo straordinario. Anche durante la giornata facevamo la pulizia all'occorrenza, cioè se le macchine erano troppo sporche, ad esempio se lo spruzzatore era incollato di vernice e non spruzzava bene. A fine giornata si faceva una pulizia più approfondita, che ci occupava mediamente tra 15 e 30 minuti per completarla. Il tutto dipendeva delle singole giornate, a volta si riuscire a finire anche la pulizia per le 16. Anche faceva la pulizia quotidiana come tutti noi se PT capitava che finiva il turno vicino ad una macchina da pulire. È il regolamento aziendale a prevedere tale pulizia per ragioni di sicurezza e di qualità del prodotto. Il capo reparto era , Persona_1 che dirigeva tutti noi. Che io sappia, non ha avuto un tutor. Il nostro orario di lavoro andava PT dalle 7 alle 16 con un'ora di spacco dal lunedì al venerdì. Poteva capitare, soprattutto nel periodo delle fiere, che ci venisse richiesto di fare qualche ora in più o di lavorare anche di sabato. Chi voleva poteva farlo, ed è sempre stato retribuito per tale lavoro straordinario. Abbiamo sempre fruito regolarmente delle ferie, per tutto il mese di agosto, quando l'azienda chiudeva, e durante il periodo natalizio. PT come me stava vicino alla macchina spruzzo, ma non l'ho mai visto usare la pistola per spuzzare, che
è un'attività diversa, che fa il chimico specializzato”.
: “Sono un dipendente della società resistente, con mansioni di responsabile e Persona_1 coordinatore del reparto di rifinizione. Ho iniziato a lavorare nel 2000. Conosco il sig. , che ha PT lavorato presso la società dal 2012-2013 al 2015, non so essere più preciso perché non ricordo bene. I primi periodi ha svolto mansioni di manovalanza, cioè toglieva le pelli dalle macchine o le PT caricava sui carrelli. Ciò in quanto doveva apprendere non avendo esperienza. Poi dopo un paio d'anni lo abbiamo spostato alla colorazione, dove ha affiancato il teste escusso prima, cioè alla Tes_1 macchina per la colorazione, deve venivano ad esempio miscelati i colori. La macchina richiede due persone. mostrava al ricorrente come eseguire le attività. Anche le svolgeva sempre Tes_1 PT sotto la supervisione di L'orario di lavoro di andava dalle 7 alle 11:45 e dalle 13 alle Tes_1 PT
16:15, dal lunedì al venerdì. Solo occasionalmente, ad esempio quando c'erano le fiere, si poteva fare qualche ora di straordinario di sabato, oppure anche durante la settimana quando si doveva completare una lavorazione. Queste ore sono sempre state retribuite. Le fiere le abbiamo sempre fruite tutti regolarmente, compreso , sia nel mese di agosto, quando l'azienda chiude per tutto il mese, PT sia durante l'anno in occasione delle festività di Natale e Pasqua. Io mi sono occupato della formazione teorica del lavoratore ricorrente, spiegandogli le caratteristiche dell'attività e le questioni di sicurezza sul lavoro, e questo sin dal momento della sua assunzione. Dopo, quando passato alla PT colorazione, sono stato io a spiegargli nello specifico le caratteristiche di tale attività, impartendogli le nozioni necessarie, ad esempio per quanto riguarda i prodotti chimici usati, tra cui colori e solventi.
Questi ultimi richiedono l'uso di mascherine specifiche con filtri. Non so dire quale sia il livello di inquadramento del sig. Tuttavia, posso dire che lui svolge un'attività maggiormente Tes_1 qualificata rispetto a quella dell'operaio semplice. Non so dire quale sia il mio livello di inquadramento, ma ho qualifica di responsabile di produzione”.
12 Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto alla presente vicenda processuale;
esse, pertanto, vanno ritenute credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante.
5. Il complessivo esame del compendio istruttorio impone di disattendere la domanda diretta al riconoscimento di una maggiore retribuzione rispetto a quella percepita, non essendo stato dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa per un orario superiore a quello ordinario.
Invero, dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, non è possibile evincere una prova ragionevolmente convincente della fondatezza della tesi avanzata in ricorso, ed in specie della circostanza per cui il sig. abbia lavorato, nei periodi indicati, oltre PT
l'orario contrattualizzato.
Difatti, nessuno dei testi escussi ha fornito dichiarazioni sufficientemente probanti della tesi professata in ricorso.
I testi , e , tutti colleghi di lavoro del ricorrente, hanno Tes_2 Parte_3 Per_1 riferito di aver prestato attività lavorativa dalle 7.00 alle 11.45 e dalle 13.00 alle 16.15, dal lunedì al venerdì.
Il teste , in servizio presso sino al 2020, ha dichiarato Parte_2 Controparte_1 di seguire l'orario di lavoro dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, mai il sabato e la domenica, precisando che, durante il suo turno di lavoro,
era sempre presente. PT
Il quadro orario che emerge dall'istruttoria trova corrispondenza nei dati contenuti nei prospetti paga agli atti, dovendosi perciò ritenere provato che il ricorrente abbia osservato un orario di lavoro a tempo pieno, articolato su una media di 40 ore settimanali, distribuite su almeno 5 giorni lavorativi, dalle 7.00 alle 11.45 e dalle 13.00 alle 16.15, dal lunedì al venerdì.
Di contro, nessun teste ha riferito che ha lavorato osservando un orario più PT esteso, sconfessando così la tesi prospettata in ricorso (dalle 6.00 alle 19.00 con un'ora di pausa, dal lunedì al sabato).
A ciò si aggiunga che tutti i testi escussi hanno riferito che, in caso di svolgimento di lavoro oltre l'orario contrattuale, la società datrice aveva regolarmente provveduto alla retribuzione.
Tale assunto trova conferma nelle buste paga depositate in giudizio, dalle quali si evince che la resistente aveva provveduto a contabilizzare e a retribuire le ore CP_2 di lavoro straordinario svolte dal ricorrente, e ciò con cadenza mensile.
13 A tal fine, in punto di valenza probatoria delle buste paga, giova rammentare esse hanno valore di confessione stragiudiziale, purché munite di contenuto chiaro e non contraddittorio (Tribunale di Roma, sez. lav., 06/07/2020, n. 4124: “I prospetti paga hanno natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c. , assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in esse contenute, purché le stesse siano chiare e non contraddittorie”), sicché compete al datore di lavoro allegare e provare, con la necessaria specificità, che il relativo contenuto sia erroneo, a pena di subire l'efficacia probatoria contra se del documento da esso predisposto (Tribunale di Roma, sez. I ,
26/11/2015: “Le risultanze delle buste paga hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi le relative annotazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c.: pertanto, anche se la parte dichiara il falso contro il proprio interesse, non può efficacemente ritrattare in ragione della non veridicità delle dichiarazioni che ha reso, ma deve subirne le conseguenze, a meno che non alleghi e dimostri che la confessione è stata viziata da errore di fatto o violenza”).
Tuttavia, nella fattispecie, i prospetti paga non contengono dichiarazioni sfavorevoli al datore stesso e favorevoli per il lavoratore.
In conclusione, questo giudicante ritiene che la dimostrazione dell'effettivo espletamento di lavoro eccedente l'orario ordinario non possa ritenersi conseguita, e ciò neppure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, con conseguente rigetto di tale segmento di domanda.
6. Si rivela, altresì, infondata la domanda diretta ad ottenere l'indennità sostitutiva per ferie non godute, in quanto risulta provato sia il godimento delle ferie da parte di nel corso del rapporto lavorativo, sia la monetizzazione dei giorni residui non PT goduti.
In effetti, l'esito della prova orale è concordante sul punto.
Il teste ha riferito che tutti gli operai fruivano regolarmente delle ferie;
il teste Pt_2
a dichiarato che gli operai fruivano regolarmente delle ferie sia durante il mese Tes_1 di agosto sia durante il periodo natalizio;
analogamente, il teste ha riferito Parte_3 che la conceria chiudeva il mese di agosto e che gli operai fruivano delle ferie in detto periodo ed in quello natalizio;
del medesimo tenore è la dichiarazione del teste
[...]
, che ha riferito che tutti gli operai, compreso , godevano regolarmente Per_1 PT delle ferie sia nel mese di agosto, quando l'azienda era chiusa per l'intera mensilità, sia durante l'anno, in occasione delle festività di Natale e Pasqua.
Neppure soccorre, come anticipato, l'analisi della documentazione agli atti.
14 Per quanto concerne le ferie maturate nel 2012, nel prospetto paga di dicembre 2012 vengono indicate a saldo positivo, ossia di ferie maturate ma non godute, per 26,66 ore.
Per l'anno 2013, il prospetto paga di dicembre 2013 reca l'indicazione di un saldo positivo per 2,66 ore.
Per l'anno 2014, la busta paga di dicembre 2014 indica un saldo positivo di 26,66 ore.
Dal prospetto paga del 6.2.2015, emerge che il ricorrente aveva un saldo positivo finale per ferie non godute pari a 53,33 ore, le quali venivano monetizzate da Controparte_1 nel prospetto stesso e liquidate con la retribuzione conclusiva.
[...]
Di conseguenza, da un lato non risulta provata l'omessa fruizione delle ferie e, dall'altro lato, è dimostrata la loro regolare contabilizzazione e monetizzazione a conclusione del rapporto.
Tutto ciò impone di disattende anche tale frazione della domanda.
In conclusione, va riscontrata l'infondatezza di ogni rivendicazione retributiva mossa dal ricorrente, sicché ogni domanda proposta a tal uopo va respinta.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e dalla qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C.
Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della nullità del rapporto di apprendistato e di conversione in rapporto a tempo indeterminato;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 6.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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