Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria in primo grado ed iscritta al n.
6634 dell'anno 2024 RG
TRA
, avv. GIGLIO ROBERTO Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante evocava in giudizio la parte intimata, avanzando le conclusioni ivi in dettaglio indicate oltre alle spese di causa. Costei non si costituiva. All'udienza odierna, nessuno compariva e la causa veniva decisa in base agli atti come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Rileva preliminarmente il Giudicante che nel fascicolo di parte, in conformità al disposto dell'art. 74 cpc. att., non si rinviene la prova della notifica del ricorso alla parte intimata, quale parte convenuta che per altro non si è neppure costituita. Sul punto va rilevato che, attesa la natura ordinatoria del termine prescritto per la notifica del ricorso introduttivo ovvero di quello di riassunzione, l'istanza di proroga di tale termine può essere avanzata solo prima della sua scadenza. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.,
Sez. II, 19/01/2005, n. 1064), poiché i termini stabiliti dal giudice per il compimento di un
peraltro, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 cpc soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva la rimessione in termini, sempre che la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte. Passando al caso di specie, è agevole rilevare che dagli atti di causa non risulta il regolare adempimento dell'incombente afferente alla notifica del ricorso alla parte intimanda. A ciò si aggiunga che la parte istante non è comparsa all'odierna udienza di discussione e pertanto non ha neppure richiesto l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini. Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocativo in ius” della parte convenuta, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art.101 c.p.c.), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito (Cass. civ., Sez. I, 05/01/2000, n. 53). Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa
(art-164 c.p.c.), che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare.
La declaratoria d' improcedibilità del ricorso prevale sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione da' ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di decisione su di una questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio, deve essere pronunciata sentenza (art.279, co 2 c.p.c). A sostegno di quanto precede, milita anche la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo (cfr. in termini ex multis Cass. Cass. n. 21587 del 2008; Cass. n. 11227 del 1992; cfr. pure Cass. n. 7586 del 2007).
2. La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese di causa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, assorbita ogni altra istanza, così provvede: dichiara improcedibile la domanda;
nulla sulle spese.
Bari, 17/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini