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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 2.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3305/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 20/11/1971 in CATANIA, c.f. parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. ARDIZZONE ALBERTO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “Il
Sig. , nato a [...] il [...], di anni 63, è affetto da: ““Esiti di Parte_1 infarto del miocardio, sottoposto a PCI su IVA, in attuale buon compenso emodinamico, in soggetto affetto da discopatie multiple, lieve stato ansioso depressivo e lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. si ritiene che le patologie sofferte dal ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 55%, escludendo pertanto il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. Il summenzionato requisito deve essere riconosciuto dall'Ottobre 2024 e non è soggetto allo strumento della revisione”.
Parte opponente ha chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per la pensione/assegno a favore degli invalidi civili totali/parziali, con decorrenza dalla domanda amministrativa. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “In conclusione il periziando presenta complessivamente la riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura del 74% e ciò a far data dalla domanda presentata alla Commissione Medica in data 23.02.2024 fino a gennaio 2025. Si ritiene, inoltre, che il predetto quadro clinico-disfunzionale ad 1 anno dall' infarto acuto del miocardio ed in considerazione del quadro clinico presentato, così come rilevato dalla documentazione medica in nostro possesso e dall'esame obiettivo rilevato, determini la riduzione permanente della capacità lavorativa del periziando nella misura del 62%, ciò a far data da febbraio 2025”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, dal 23.2.2024 fino a gennaio 2025; rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 02/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 2.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3305/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 20/11/1971 in CATANIA, c.f. parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. ARDIZZONE ALBERTO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “Il
Sig. , nato a [...] il [...], di anni 63, è affetto da: ““Esiti di Parte_1 infarto del miocardio, sottoposto a PCI su IVA, in attuale buon compenso emodinamico, in soggetto affetto da discopatie multiple, lieve stato ansioso depressivo e lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. si ritiene che le patologie sofferte dal ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 55%, escludendo pertanto il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. Il summenzionato requisito deve essere riconosciuto dall'Ottobre 2024 e non è soggetto allo strumento della revisione”.
Parte opponente ha chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per la pensione/assegno a favore degli invalidi civili totali/parziali, con decorrenza dalla domanda amministrativa. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “In conclusione il periziando presenta complessivamente la riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura del 74% e ciò a far data dalla domanda presentata alla Commissione Medica in data 23.02.2024 fino a gennaio 2025. Si ritiene, inoltre, che il predetto quadro clinico-disfunzionale ad 1 anno dall' infarto acuto del miocardio ed in considerazione del quadro clinico presentato, così come rilevato dalla documentazione medica in nostro possesso e dall'esame obiettivo rilevato, determini la riduzione permanente della capacità lavorativa del periziando nella misura del 62%, ciò a far data da febbraio 2025”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, dal 23.2.2024 fino a gennaio 2025; rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 02/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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