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Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/09/2024, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3442/2021 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nata a [...] il 1602.1991 – C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Angri alla piazza Crocifisso n. 10, presso lo studio dell'Avv. Armando Lanzione, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso congiunto, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2021/1541/GP del 19.02.2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torre Annunziata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] – C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Angri alla via Vespucci n. 33, presso lo studio dell'Avv. Luigi Senatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.03.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'accoglimento.
Il P.M. in data 30.05.2024 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8
Con ricorso congiunto depositato il 18.06.2021, e chiedevano a Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Sant'Antonio Abate il 07.09.2009, dalla quale erano quattro figli: , in data 05.05.2006, , in Per_1 Per_2 data 15.10.2007, IL e , in data 15.02.2010. Per_3
I ricorrenti deducevano di essere separati dal 15.11.2016, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 7802/2016, previa comparizione degli stessi in data 02.11.2016.
Con i patti su citati, il si impegnava a corrispondere alla la somma mensile di euro CP_1 Pt_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli minori, che venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
I coniugi con ricorso congiunto esponevano che il che risultava destinatario di misura CP_1 cautelare custodiale presso l'istituto penitenziario di Salerno - Fuorni, in virtù della ordinanza cautelare emessa dal Gip di Nocera Inferiore dott. nell'ambito del procedimento penale R.G. 4399/2020, Per_4 pendente avanti al Tribunale penale di Nocera Inferiore, nel quale il predetto doveva rispondere dei reati di omicidio volontario ed occultamento di cadavere per fatti risalenti al 23.07.2020 ed avvenuti nel Comune di
Poggiomarino. All'epoca del ricorso, in relazione al sopracitato procedimento, risultava già emessa una sentenza di condanna di primo grado di condanna alla pena di anni 25 di reclusione. In virtù della suesposta situazione personale del i ricorrenti chiedevano di affidare i figli minori CP_1 esclusivamente alla madre, affinché potesse quest'ultima provvedere direttamente a tutte le esigenze della prole. Infine, i ricorrenti chiedevano di nulla prevedere a carico del a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli minori.
Alla udienza camerale cartolare del 16.11.2021, il Collegio, ritenutane la necessità, invitava le parti ad allegare prova documentale della condizione reddituale del , nonché della sua eventuale CP_1 ammissione al lavoro penitenziario, al fine di comprendere la eventuale sussistenza di condizioni per la concorde previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento per i figli minori. Rinviava, dunque, all'udienza camerale del 18.01.2022.
All'udienza su citata, i coniugi dichiaravano di non avere interesse alla conciliazione e ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni del ricorso. Il Collegio, tenuto conto del parere positivo del P.M., riservava la decisione.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di cui sopra, il Tribunale in data 23.02.2022 rigettava il ricorso congiunto dei coniugi, ed attivava le procedure di cui all'articolo 4 legge n. 898/70 e successive modifiche. Sicché, in applicazione dell'articolo 4, comma 16, legge n. 898/1970, come modificato dall'articolo 8 legge n. 74/1987, gli atti venivano trasmessi al Presidente del Tribunale per gli adempimenti pagina 2 di 8 previsti dal comma 8 del menzionato articolo (comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente per il tentativo di conciliazione e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e successiva rimessione delle parti dinanzi al Giudice istruttore per la fase contenziosa). Difatti, le parti, nonostante la prova documentale dell'effettivo svolgimento, da parte del , di un lavoro penitenziario nel carcere di Salerno “A. CP_1
Caputo” (con conseguente diritto di una mercede mensile di importo medio di circa euro 500,00), non avevano previsto in alcun modo la corresponsione di un assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli minori, neppure di un modesto importo in favore della . Pt_1
All'udienza del 19.05.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente dava i provvedimenti provvisori, confermando i provvedimenti di cui alla separazione, ad eccezione dell'affidamento dei figli, da riconoscersi in via esclusiva alla sola ricorrente. A tal fine, il Presidente rilevava l'intervenuta sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del per effetto della CP_1 condanna in primo grado resa dal Tribunale di Napoli, Corte di Assise in data 02.03.2021. In ogni caso, in ragione della particolarità del reato commesso dal resistente, trovava giustificazione l'affido esclusivo di quattro minori alla sola madre. In ossequio al provvedimento reso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23.02.2022, il Presidente determinava, dunque, l'assegno di mantenimento per i quattro figli minori nella misura complessiva di euro 500,00, tenuto conto di quanto documentato dal difensore della Pt_1 in relazione alle indennità per lavoro carcerario svolto dal e rinviava all'udienza del 05.10.2022, CP_1 poi rinviata al 28.12.2022.
All'udienza cartolare di cui sopra, il G.I. assegnava a parte ricorrente termine fino al 22.02.2023 per la notifica a (rimasto contumace all'udienza di comparizione) del ricorso introduttivo e del Controparte_1 verbale di comparizione dell'udienza presidenziale. Inoltre, ritenutane la necessità, il G.I. mandava ai
Servizi Sociali competenti affinché redigessero dettagliata relazione socio-ambientale in merito al contesto familiare, scolastico e sociale in cui i minori erano inseriti, alla condizione psicologica degli stessi alla luce della interruzione dei loro rapporti con il padre ed alle iniziative reputate opportune nell'interesse dei minori per il ripristino dei suddetti rapporti, rinviando per la comparizione delle parti all'udienza del 24.05.2023, in attesa del deposito della relazione richiesta.
All'udienza su menzionata, il difensore della ricorrente rappresentava che non era stato possibile eseguire la notifica nei confronti del in quanto trasferito in altro carcere allo stato non CP_1 conosciuto. Il G.I., vista la documentazione prodotta e lette le richieste formulate, si riservava.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di cui sopra, il G.I., ritenuto che il verbale e l'ordinanza presidenziale non erano stati notificati a e che, pertanto andava disposta la rinnovazione Controparte_1 della notifica;
ritenuto, pertanto, che la rinnovazione della notifica poteva anche essere effettuata presso il difensore costituito, non risultando al momento nota la collocazione del , il G.I. assegnava a CP_1
termine fino al 05.07.2023 per la rinnovazione della notifica nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 3 di 8 del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza presidenziale del 19.05.2022, rinviando CP_1 all'udienza dell'11.10.2023.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viste le note depositate dai difensori delle parti ed esaminate le relazioni dei Servizi Sociali competenti, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2024.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 30.05.2024, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Vi è da osservare che deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili di esso, come domandato dalle parti, giacché risulta dal certificato prodotto che l'atto relativo è inserito nella Parte prima, riservata dall'art. 125 del r.d. n. 1238/1939 - ordinamento dello stato civile - ai matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antonio Abate da (nato a Controparte_1
Vico Equense il 02.06.1986) e (nata a [...] il 1602.1991) è fondata e pertanto va Parte_1 accolta.
Risulta, invero, realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (02.11.2016) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. 7802/2016 del 15.11.2016, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va preliminarmente rilevato che la figlia è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, Per_1 sicché nulla deve essere disposto in merito al corrispondente affidamento, collocazione e frequentazione con il genitore non convivente.
Per quanto concerne i provvedimenti riguardanti i restanti tre figli minori , e , il Per_2 Per_5 Per_3
Tribunale, valutata ogni circostanza, e confermando la misura disposta in via provvisoria dal Presidente, ritiene di disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass.
Civ., 16953/2008, 24841/2010).
pagina 4 di 8 In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei con-fronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (viola-zione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Nel caso di specie, il veniva indagato “del delitto p. e p. dagli art. 61 n.1, 575 c.p., perché, dopo CP_1 aver avuto rapporti sessuali con , per futili motivi, consistiti nell'insistenza della predetta di CP_2 lasciare la compagna, , e di andare a vivere con lei, brandendo un coltello, le sferrava una Persona_6 coltellata alla gola, in tal modo cagionandone la morte. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in quanto la voleva che lasciasse la compagna . Con la recidiva specifica ed CP_2 Persona_6 infraquinquiennale” e “del delitto p. e p. dall'art. 61 n.2, 412 c.p., perché, dopo aver cagionato la morte di
, con la condotta di cui sopra, occultava il cadavere all'interno di un pozzo IMHOFF, utilizzato CP_2 per il trattamento dei liquami, avvolgendolo in un sacco nero unitamente ad un cuscino che veniva posizionato all'altezza del volto, il tutto avvolto all'interno di un piumone, legato alle due estremità con una corda. Con
l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare il reato di cui sopra”. La Corte di Assise sez. II del
Tribunale di Napoli, all'udienza del 02.03.2021 dichiarava “ colpevole dei reati a lui ascritti Controparte_1
e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e recidiva, unificati i reati ex art. 81 c.p. lo condanna alla pena di 25 anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali
e di custodia cautelare in carcere. Letti gli artt. 29 e 32 c.p. dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale e di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale durante la pena”.
pagina 5 di 8 Inoltre, come relazionato dai Servizi Sociali del Comune di Angri, durante i colloqui degli assistenti sociali con i minori si percepisce “che il legame tra i germani è forte ed autentico;
interagendo in modo garbato, la loro comunicazione visiva è giocosa e complice. Lo scenario sereno cambia appena viene nominato il padre, il sig. . I ragazzi, all'improvviso, si incupiscono riferendo di non voler riallacciare Controparte_1 nessun rapporto con l'uomo, accusandolo di essere sempre stato un padre assente”.
Sulla scorta di tali evenienze il Tribunale ritiene assolutamente conforme all'interesse dei minori l'affidamento esclusivo degli stessi alla madre, ove gli stessi continueranno ad essere stabilmente collocati.
La gravità della situazione emersa dagli atti del giudizio impone, altresì, di confermare la statuizione prevista con provvedimenti provvisori presidenziali relativamente alla mancata previsione della disciplina del diritto di visita dei figli da parte del padre, in ragione della detenzione dello stesso e del potenziale pregiudizio che dette visite, mai esercitate dall'epoca della separazione, possano avere sui minori, anche tenuto conto della gravità dei reati commessi dal . CP_1
A ciò si aggiunga che, come emerso anche dalle relazioni dei SS competenti, i minori rifiutano l'idea di rivedere il padre con il quale di fatto non intrattengono alcun rapporto da tempo, il che induce il Collegio, da una parte, ad escludere la disciplina delle visite padre-figli, dall'altra a prevedere un percorso di sostegno psicologico per i minori con monitoraggio da parte dei SS territorialmente competenti.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli minori , e , e della figlia , maggiorenne Per_2 Per_5 Per_3 Per_1 ma non economicamente autosufficiente.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n.
13504).
pagina 6 di 8 In ordine all'importo di detto assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella totale assenza di deduzioni in ordine alle capacità di guadagno della ricorrente) e tenuto conto che il resistente, detenuto presso la casa circondariale “A. Caputo”, svolge attività lavorativa in carcere percependo mediamente la somma mensile di euro 500,00 (cfr. buste paga in atti da aprile 2021 a novembre 2021), il Collegio ritiene congruo determinare lo stesso nella somma mensile di euro 400,00, quale contributo da garantire ai figli minori ed alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente per il loro sostentamento.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antonio Abate in data 07.09.2009 da
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il CP_1 Parte_1
16.02.1991 (atto n. 6, parte I, volume 1, anno 2009 del Comune di Sant'Antonio Abate);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. affida i figli minori , e esclusivamente alla madre, ; Per_2 Per_5 Per_3 Parte_1
4. nulla dispone in merito ad un calendario di visite tra il padre ed i figli minori;
5. dispone l'attivazione da parte dei SS del Comune di Angri di percorsi di sostegno psicologico in favore dei minori , e sul cui andamento dovranno relazionare, per i successivi 18 mesi, al GT Per_2 Per_5 Per_3 presso questo Tribunale;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli minori , e , e della figlia , maggiorenne ma non Per_2 Per_5 Per_3 Per_1 economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 01.08.2025, da corrispondere alla entro il 5 di ogni mese;
Pt_1
7. pone a carico di il 50% delle spese straordinarie d'istruzione, mediche specialistiche e Controparte_1 ludiche occorrenti ai figli, preventivamente concordate con l'altro coniuge e fiscalmente documentate;
8. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
pagina 7 di 8 Si comunichi ai SS del Comune di Angri.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 10-7-2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 8 di 8