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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/05/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3417/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 5467/2020 vertente
TRA
( ), in qualità di titolare della Ditta IC LA Parte_1 CodiceFiscale_1
(P.IVA ), con sede in Napoli alla Via Calata Capodichino n. 76, elettivamente P.IVA_1 domiciliato, in Napoli alla Piazza Matteotti n.7, presso lo studio dell'Avv. Nicola Saccone,
(C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce C.F._2
all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma (di seguito, “ ), in persona del Direttore degli Affari P.IVA_2 CP_1
Legali e Societari, Avv. Giovanni Galliani, in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale del 6 marzo 2019 per atto a rogito del Notaio , elettivamente domiciliata Persona_1
in Napoli alla via Generale Giordano Orsini, 40, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Giglio
(C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa, unitamente agli Avv.ti CodiceFiscale_3
Maurizio Rossi (C.F. ) e Niccolò Rossi (C.F. CodiceFiscale_4 C.F._5
, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/12/2017 , nella qualità di titolare della Parte_1
ditta conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 Controparte_1
in persona del Consigliere di Amministrazione e Direttore degli Affari legali e
[...]
Societari, ed esponeva che:
- la disponeva, tra gli altri, di un punto vendita carburanti sito in Napoli alla via Foria CP_1
per la vendita di carburanti e prodotti petroliferi, contraddistinto dal marchio Q8;
- nell'anno 1999 il titolare dell'omonima ditta, subentrava nella gestione dell'impianto T_
Con pagando una somma di denaro in favore della precedente Persona_2
concessionaria;
- nell'anno 2007 la e stipulavano una pluralità di contratti collegati CP_1 T_
funzionalmente e strutturalmente: 1) un contratto di cessione gratuita in comodato del punto vendita già in gestione, con cui si obbligava ad erogare in esclusiva carburanti e T_
lubrificanti forniti dalla o da ditte da essa indicate;
2) un contratto di fornitura di CP_1
prodotti petroliferi, con cui si obbligava ad acquistare dalla o dalle ditte dalla T_ CP_1
stessa designate un quantitativo minimo di carburanti, lubrificanti e altri prodotti petroliferi da vendere sul mercato alla clientela;
3) un contratto di locazione avente ad oggetto un locale adiacente al punto vendita;
4) un contratto di affitto di ramo azienda;
- nell'anno 2013 chiedeva alla di essere autorizzato ad acquistare prodotti T_ CP_1
petroliferi da altre ditte da lei indicate che praticassero un prezzo più conveniente per consentire un guadagno più elevato e di continuare ad operare sul mercato, stante la crescita della concorrenza e il progressivo calo delle vendite registrato;
- la richiesta del veniva approvata dalla sebbene senza autorizzazione scritta T_ CP_1
- per percentuali pari al 20-30% del totale, sicchè dal 2013 la ditta acquistava il T_
10/20% del totale di prodotti petroliferi da rivenditori indicati dalla CP_1
- nel luglio 2017 la recapitava una raccomandata al con la quale contestava CP_1 T_ la violazione dell'obbligo di esclusiva, riservandosi ogni più ampia azione a tutela dei propri interessi e chiedendo di acconsentire ad una risoluzione consensuale dei contratti anticipata rispetto alla scadenza naturale del 6.8.2019;
- a fronte del rifiuto di la con nota pec del 10.10.2017 comunicava la volontà T_ CP_1
di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui agli artt.15 e 16 del contratto di cessione gratuita, assumendo la violazione, da parte del gestore, dell'art. 5 del contratto di cessione gratuita e dell'art.1 del contratto di fornitura, per essersi il rifornito di T_
carburante presso soggetti terzi e, contestualmente, intimava al gestore il rilascio dell'impianto entro il 31.10.2017;
- con raccomandata a/r anticipata via pec del 23.10.2017 il respingeva tutte le accuse T_
asserendo la evidente illegittimità ed inefficacia della dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto, non avendo mai posto in essere inadempimenti perché tutti i quantitativi di carburante erano stati forniti da o da ditte dalla stessa indicate, nel rispetto dell'art.5 CP_1
del contratto di cessione gratuita.
Tanto premesso, chiedeva: “1) Accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia della dichiarazione, trasmessa dalla al sig. con pec Controparte_1 Parte_1
del 10.10.2017, di risoluzione stragiudiziale del contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore, del contratto di fornitura e del contratto di locazione, tutti stipulati tra le parti in data 9.7.2007 e con decorrenza
7.8.2007, nonché del contratto di affitto di ramo di azienda registrato in data 6.5.2015, con decorrenza 7.8.2013, attesa la inesistenza di qualsiasi inadempimento posto in essere dal sig. men che meno imputabile allo stesso, alle obbligazioni discendenti dai Parte_1
richiamati contratti;
2) accertare e dichiarare la perdurante efficacia del contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore, del contratto di fornitura e del contratto di locazione, nonché del contratto di affitto di ramo di azienda, fino alla data di scadenza naturale dei predetti contratti, espressamente convenuta per la data del 6.8.2019; 3) In linea gradata, accertare e dichiarare la illegittimità e la inefficacia della dichiarazione, trasmessa dalla al sig. Controparte_1 T_
con pec del 10.10.2017, di risoluzione stragiudiziale del contratto di cessione gratuita
[...]
del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore, del contratto di fornitura e del contratto di locazione, nonché del contratto di affitto di ramo di azienda, atteso che, per i motivi esposti nel presente atto, la con il proprio Controparte_1
comportamento concludente, incompatibile con la conservazione del diritto alla risoluzione, ha inteso rinunciare, come in effetti ha rinunciato, seppure tacitamente, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in contratto;
4) Per l'effetto, accertare e dichiarare, in ogni caso, la perdurante efficacia dei contratti fino alla data di scadenza naturale espressamente convenuta per la data del 6.8.2019; 5) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, la violazione, da parte della degli obblighi di correttezza CP_1
e buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione gratuita, del contratto di fornitura, del contratto di locazione e del contratto di affitto di ramo di azienda;
6) Conseguentemente, accertare e dichiarare, l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla CP_1
all'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei richiamati contratti, attesa la natura integrativa ed inderogabile dei predetti obblighi rispetto alle pattuizioni ivi espresse;
7) per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_2 della somma di € 534.259,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dallo stesso subito, a causa del comportamento scorretto posto in essere dalla stessa , ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che CP_1
dovesse essere ritenuta dovuta dall'Ill.mo Tribunale adito all'esito del giudizio;
8) accertare
e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile, per illiceità e/o mancanza dell'oggetto e/o della causa, dell'accordo sulla scorta del quale la pretese, quale condizione per la CP_1
cessione in comodato della stazione di servizio alla Ditta IC LA, il pagamento da parte della stessa, dell'importo di Lit. 260.000.000 (€ 134.278.80), in favore della Gi.
[...]
9) condannare, infine, la al pagamento, in favore della ditta Controparte_3 CP_1 della somma di € 134.278,80, pari all'importo che la stessa ha dovuto corrispondere T_
alla per ottenere il subentro nella gestione dell'impianto con il "benestare Controparte_4
della , ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta CP_1
all'esito del giudizio;
10) Condannare, infine, la al risarcimento di tutti i danni CP_1
a qualsiasi titolo arrecati alla ditta nella misura che sarà ritenuta dovuta dal Parte_1
Tribunale adito;
11)Rigettare tutte le domande riconvenzionali temerariamente proposte dalla perché inammissibili, nonché infondate in fatto e in Controparte_1
diritto; 12) Condannare la controparte al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e delle competenze di cui al presente giudizio";
Si costituiva la la quale contestava la domanda sostenendo Controparte_1
che:
- l'obbligo di esclusiva integrava la causa del negozio con cui la società affidava gratuitamente l'impianto al gestore;
Contr
- la violazione dell'obbligo di esclusiva, risultante dagli accertamenti effettuati dall' in merito all'IRBA, legittimava la risolvere il contratto di diritto per espressa previsione CP_1
contrattuale;
- non aveva avuto conoscenza dell'inadempimento di fino alla contestazione T_
Contr dell' e non aveva rinunciato alle clausole risolutive espresse, né autorizzato a T_
rifornirsi presso ditte terze. Proponeva inoltre domanda riconvenzionale volta ad ottenere, in ragione dell'inadempimento dell e la risoluzione dei contratti in essere sin dall'ottobre Parte_3
2017, la condanna dell' al pagamento di quanto ancora dovuto in forza degli Parte_3
accordi in atti e delle penali contrattualmente previste per il ritardo nella riconsegna dell'impianto e dell'annesso complesso aziendale, salvo i maggiori danni, nonché al risarcimento dei danni corrispondenti alla mancata percezione da parte di degli utili CP_1 che le sarebbero spettati sulle vendite dell'impianto se il gestore non avesse violato l'obbligo di esclusiva, nella misura da accertarsi in corso di causa.
Chiedeva, pertanto, - “rigettare le domande proposte dall' perché Parte_3
inammissibili, prescritte, infondate e non provate;
- in via riconvenzionale, condannare il Sig.
titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento di quanto ancora Parte_1
dovuto in forza degli accordi in atti nonché delle penali contrattualmente previste per il ritardo nella riconsegna dell'impianto e del complesso aziendale, salvo i maggiori danni;
condannare il Sig. titolare dell'omonima impresa individuale, al risarcimento Parte_1
dei danni corrispondenti alla mancata percezione da parte di degli utili che le CP_1 sarebbero spettati sulle vendite dell'impianto se il gestore non avesse violato l'obbligo di esclusiva, nella misura che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario ed accessori”
Depositata documentazione, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.5467/2020 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda principale e la domanda riconvenzionale e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 30/9/2020 proponeva appello , Parte_1 sulla base di sei motivi, così rubricati: 1) “Violazione e falsa applicazione dell'art.1325 c.c.”;
2) “inesistenza della pretesa violazione del fatto di esclusiva e conseguente illegittimità della risoluzione del contratto per inadempimento”; 3) “violazione e falsa applicazione degli artt.116 c.p.c. 1453 c.c. e 1456 c.c.”; 4) violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c.,
115, 116 c.p.c. 1453 c.c.; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 116 c.p.c.
e 1375 c.c.; 6) sulla fondatezza della domanda di risarcimento proposta dalla ditta T_
.
[...]
Chiedeva in accoglimento della domanda proposta in primo grado :
“1) Accertare e dichiarare la inesistenza di qualsiasi inadempimento imputabile alla ditta alle obbligazioni scaturenti dai contratti stipulati con la e, Parte_1 CP_1 precisamente: a) del contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore;
b) del contratto di fornitura;
c) del contratto di locazione;
nonché, d) del contratto di affitto di ramo di azienda registrato del 7.8.2013;
2) Accertare e dichiarare la perdurante efficacia dei contratti stipulati tra le parti, ovvero: del contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang.
Via Tenore, del contratto di fornitura e del contratto di locazione, tutti stipulati tra le parti in data 9.7.2007 e con decorrenza 7.8.2007, nonché del contratto di affitto di ramo di azienda registrato in data 6.5.2015, con decorrenza 7.8.2013, fino alla data di scadenza naturale dei contratti stessi, del 6.8.2019;
3) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla ai contratti stipulati, e, precisamente: a) contratto di cessione gratuita CP_1
del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore;
b) contratto di fornitura;
c) contratto di locazione;
nonché, d) contratto di affitto di ramo di azienda, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale nell'esecuzione dei contratti stessi;
4) Accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia della risoluzione contrattuale, comunicata dalla al sig. on pec del 10.10.2017, Controparte_1 Parte_1
riferita: a) al contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via
Foria, ang. Via Tenore;
b) al contratto di fornitura;
c) al contratto di locazione;
nonché, d) al contratto di affitto di ramo di azienda registrato del 7.8.2013, perché concretante esercizio di illegittimo abuso del diritto;
5) In via gradata, accertare e dichiarare che la con il proprio Controparte_1
comportamento concludente, incompatibile con la conservazione del diritto alla risoluzione, aveva, di fatto, rinunciato ad avvalersi delle clausole risolutive espresse inserite nei singoli contratti, che imponevano l'obbligo di acquisto dei prodotti petroliferi, in via esclusiva, dalla
CP_1
6) Per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità della risoluzione stragiudiziale del contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang.
Via Tenore, del contratto di fornitura, del contratto di locazione, nonché del contratto di affitto di ramo di azienda, comunicata dalla al sig. con Controparte_1 Parte_1
pec del 10.10.2017, per la sopravvenuta inefficacia delle clausole contrattuali che prevedevano l'obbligo di acquisto dei prodotti petroliferi, in via esclusiva, dalla CP_1 7) Condannare la in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni arrecati CP_1
alla ditta dal suo illegittimo ed illecito comportamento, in aperta violazione Parte_1
delle pattuizioni contrattuali e della normativa vigente;
8) Per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore CP_1 del sig. della somma di € 534.259,00 a titolo di danno emergente e lucro Parte_1 cessante derivante dall'inadempimento contrattuale posto in essere da essa CP_1
alle obbligazioni contrattualmente assunte ed agli obblighi di buona fede e correttezza nella esecuzione dei contratti, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;
9) Accertare e dichiarare la illegittimità della riconsegna anticipata dell'impianto sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore, intervenuta in data 29.5.2018, rispetto alla scadenza naturale dei contratti del 6.8.2019;
10) Per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno, in favore della ditta scaturente dalla anticipata Parte_1 riconsegna dell'impianto, commisurato alla media dei ricavi che la ditta Parte_1 avrebbe ottenuto nel periodo 29.5.2018, data dell'avvenuto rilascio, al 6.8.2019, data di naturale scadenza dei contratti, e quindi al pagamento di una somma non inferiore ad €
100.000,00, ovvero alla diversa somma che sarà riconosciuta dovuta, anche all'esito di
C.T.U., di cui fin d'ora si chiede l'ammissione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;
11) Accertare e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile, per illiceità e/o mancanza dell'oggetto e/o della causa, dell'accordo sulla scorta del quale la pretese, CP_1
quale condizione per la cessione in comodato della stazione di servizio alla Ditta IC
LA, il pagamento da parte della stessa, dell'importo di Lit. 260.000.000 (€ 134.278.80), Pers in favore della Gi. Controparte_3
12) Per l'effetto, condannare, la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore CP_1 della ditta della somma di € 134.278,80, pari all'importo che la stessa ebbe a Parte_1 corrispondere alla er ottenere il subentro nella gestione dell'impianto con Controparte_4 il “benestare della , ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà CP_1 ritenuta dovuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;
13) Condannare, infine, la in persona del l.r.p.t., al risarcimento di ogni CP_1
ulteriore danno che sarà riconosciuto dovuto, a qualsiasi titolo, in favore della ditta T_
nella misura che sarà ritenuta dovuta dal Tribunale adito;
[...] 14) Rigettare tutte le domande riconvenzionali temerariamente proposte dalla
[...]
perché inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
15) Condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, delle spese e delle competenze del presente giudizio, nonché della fase cautelare, con attribuzione al procuratore antistatario.
d) Condannare, nel resto, la gravata sentenza.”
In via istruttoria reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi di prova articolata in primo grado con la memoria 183, 6^ comma n. 2, c.p.c..
Si costituiva l'appellata, la quale contestava l'appello sostenendo la correttezza della impugnata sentenza nella parte in cui riconosceva la validità ed efficacia della dichiarazione di risoluzione stragiudiziale;
contestava invece il rigetto della domanda riconvenzionale e proponeva appello incidentale per vedersi riconosciute le penali contrattualmente previste a fronte della risoluzione dei contratti e della ritardata riconsegna dell'impianto e delle sue pertinenze.
Chiedeva dunque “respingere l'appello principale proposto dal Sig. nella Parte_1 qualità di titolare dell'Impresa IC LA avverso la sentenza n. 5467/2020, resa inter partes dal Tribunale di Napoli il 4 agosto 2020, perché inammissibile, prescritto, infondato e non provato e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
- condannare il Sig. al pagamento della penale, quantificata con i criteri
[...] Parte_1 previsti dall'art. 17 del contratto di cessione gratuita sulla base delle risultanze del registro
UTF della stazione di servizio per i mesi agosto-ottobre 2017, di cui si insiste nella richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. o, in subordine, nella misura che verrà determinata, anche secondo equità, nonché dell'ulteriore somma di € 10.500,00 sempre a titolo di penale, quantificata in conformità all'art. 14 del contratto di affitto di ramo d'azienda, o nella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, salvo i maggiori danni;
- condannare il Sig. al risarcimento dei danni corrispondenti al mancato conseguimento da parte Parte_1 di dei profitti che le sarebbero derivati sulle vendite dell'impianto se il gestore non CP_1 avesse violato l'obbligo di esclusiva, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche secondo equità. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori.”
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va pertanto rigettato.
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello proposto e le censure avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre premettere brevi puntualizzazioni.
E' pacifico tra le parti che nell'anno 1999 , titolare della omonima ditta, Parte_1 subentrava nella gestione dell'impianto e del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via
Foria, ang. Via Tenore, costituito da infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti per la vendita di carburanti e prodotti petroliferi, contraddistinto dal marchio Q8 sito in Napoli alla Via Foria, che fino a quel momento era gestito da tale alla quale Controparte_4
precedentemente era stato concesso in uso dalla Controparte_1
Nell'anno 2007 la stipulavano vari contratti collegati funzionalmente e Parte_4
strutturalmente: 1) un contratto di cessione gratuita in comodato del punto vendita già in gestione, con cui si obbligava ad erogare in esclusiva carburanti e lubrificanti forniti T_
dalla da ditte da essa indicate;
2) un contratto di fornitura di prodotti petroliferi, con CP_1
cui si obbligava ad acquistare dalla o dalle ditte dalla stessa designate un T_ CP_1
quantitativo minimo di carburanti, lubrificanti e altri prodotti petroliferi da vendere sul mercato alla clientela;
3) un contratto di locazione avente ad oggetto un locale oggetto un locale di mq. 40 sito in adiacenza al punto vendita;
4) un contratto di affitto di ramo azienda;
In particolare, con il contratto di cessione gratuita stipulato in data 9.7.2007 e registrato in data 17.7.2007, la concedeva formalmente in comodato al sig. CP_1 Parte_1
in qualità di titolare della omonima Ditta, il Punto Vendita carburanti sito in Napoli alla Via
Foria, ang. Via Tenore, già in gestione dello stesso, costituito dalle infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti, nella disponibilità della CP_1 dettagliatamente indicati all'art.
1.3 del medesimo contratto;
Le parti pattuivano all'art.3 la durata del contratto di cessione gratuita pari ad anni sei, con decorrenza dal 7.8.2007 e prima scadenza fissata al 6.8.2013, con rinnovo tacito, a partire da tale data, in mancanza di formale disdetta, per ulteriori sei anni e, dunque, fino al
6.8.2019.
Inoltre era specificamente previsto che: “il gestore si impegna ad utilizzare il Punto Vendita per rivendere attraverso lo stesso … prodotti petroliferi forniti esclusivamente dalla CP_1
e/o da ditte da essa designate in forza del contratto di fornitura con obbligo di non concorrenza” (cfr. doc. 1/2, art. 5), e che “gli obblighi previsti dagli articoli appresso richiamati hanno rilievo essenziale e … pertanto la loro violazione … precluderà la prosecuzione, anche temporanea del presente contratto, legittimando la a risolverlo di diritto, ai CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.: (…) ART. 5 – Impegno di uso esclusivo (violazione dell'obbligo di acquisto in esclusiva di prodotti petroliferi della (cfr. doc. 1/2, art. 15). CP_1
Il comodato prevedeva poi che: “alla data del recesso o della risoluzione, il gestore dovrà pertanto provvedere a riconsegnare il Punto Vendita” (cfr. doc. 1/2, art. 17).
Contestualmente alla stipula del contratto di cessione gratuita del punto vendita, le parti procedevano alla stipula di un contratto di fornitura di prodotti petroliferi (anch'esso registrato in data 17.7.2007) della medesima durata prevista per il contratto di cessione gratuita.
Le parti disciplinavano i vari aspetti della fornitura, dai quantitativi minimi di prodotti petroliferi da acquistare alle modalità di consegna degli ordini e di pagamento degli stessi;
prevedevano altresì i prezzi di vendita dei prodotti, nonché il margine di guadagno del gestore dell'impianto pari alla differenza del prezzo di rivendita dei prodotti petroliferi ai clienti finali, imposto dalla ed il prezzo di acquisto praticato da quest'ultima ai CP_1
gestori.
Il si obbligava a custodire e gestire il punto vendita nei termini ed alle condizioni T_
previste in contratto, e ad erogare in esclusiva carburanti e lubrificanti forniti dalla stessa ovvero da ditte da essa indicate. CP_1
Specificamente era posto a carico dell' l'“obbligo di non concorrenza di Parte_3 prodotti petroliferi” (cfr. doc. 1/3, premesse, punto B), con l'espressa pattuizione che “il
Gestore si impegna ad acquistare esclusivamente dalla o dalle ditte che verranno CP_1
da essa incaricate i carburanti, i lubrificanti e gli altri prodotti petroliferi che verranno erogati dal Punto Vendita, che fa parte ed è integrato nella rete di vendita della ed è CP_1
contraddistinto dal marchio Q8. Il gestore si impegna pertanto ad osservare scrupolosamente l'obbligo di esclusiva, avente rilievo essenziale, prendendo atto che la sua violazione comporterà la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., del presente contratto, del contratto di cessione in uso gratuito stipulato in data odierna e di tutti gli altri accordi comunque in essere con il gestore” (cfr. doc. 1/3, art. 1).
Era previsto altresì che “gli obblighi previsti dagli articoli appresso richiamati hanno rilievo essenziale e … pertanto la loro violazione precluderà la prosecuzione, anche temporanea del presente contratto, legittimando la a risolverlo di diritto, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 1456 c.c.: ART. 1 – Oggetto del contratto – Obbligo di esclusiva (…)” (cfr. doc. 1/3, art. 7). In pari data le parti procedevano alla stipula di un terzo contratto, e segnatamente di un contratto di locazione, avente ad oggetto un locale di mq. 40 sito in adiacenza al punto vendita.
Le parti concludevano inoltre contratto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso di beni di pertinenza della stazione di servizio, costituito da due locali destinati a sala lubrificazione completi dei relativi arredi ed attrezzature che prevede il pagamento da parte dell' di un canone d'affitto annuo pari ad € 2.400,00, oltre rivalutazione Parte_3
ISTAT (cfr. doc. 1/4).
Dopo averne evidenziato, all'art. 7, l'“accessorietà al contratto di cessione in uso gratuito”, le parti, tra l'altro, convenivano “il presente contratto è complementare al contratto di cessione in uso gratuito … e pertanto, in caso di risoluzione anticipata, per qualsivoglia motivo, di quest'ultimo, anche il presente contratto sarà risolto anticipatamente alla stessa data ai sensi dell'art. 1456 c.c.” (cfr. doc. 1/4, art. 8), prevedendo che in tal caso, il complesso di beni debba essere immediatamente riconsegnato (cfr. doc. 1/4, art. 13).
Anche i contratti di cessione gratuita e di fornitura evidenziano lo stretto collegamento esistente tra tutti gli accordi che disciplinano i rapporti tra le parti, stabilendo che la risoluzione dell'uno comporta, automaticamente, la risoluzione dei contratti collegati (cfr. doc. 1/2, art. 16; doc. 1/3, art. 8).
Le parti inoltre prevedevano sia nel contratto di comodato sia nel contratto di affitto d'azienda il pagamento di penali nel caso in cui il gestore, a seguito della risoluzione del contratto, si rifiuti di riconsegnare l'impianto e l'annesso complesso aziendale (cfr. doc. 1/2, art. 17; doc. 1/4, art. 14).
Nell'ottobre 2017 risolveva di diritto i contratti, avvalendosi delle clausole risolutive CP_1 espresse previste, ai sensi dell'art. 1456 c.c., da detti accordi (cfr. doc. 1/2, art. 15; doc. 1/3, art. 7; doc. 1/4, art. 8), allorquando veniva a conoscenza, a seguito di una verifica svolta dall' posta Regionale Benzina Autotrazione Parte_5
(IRBA), che il violando l'obbligo di esclusiva previsto dai contratti, erogava prodotti T_
forniti da terzi, utilizzando la stazione di servizio già affidatale contraddistinta con il marchio e gli altri segni distintivi della CP_1
Ciò premesso, oggetto di contestazione tra le parti è la questione relativa alla clausola contrattuale di esclusiva, per la violazione della quale comunicava di avvalersi della CP_1
clausola risolutiva espressa per la risoluzione di diritto dei contratti, contestata dalla impresa che agisce per ottenere il risarcimento del danno in forma specifica (ripristino e T_
validità dei rapporti tra le parti) ovvero per equivalente (risarcimento danni). Il giudice di prime cure qualificava unitariamente i contratti intervenuti tra le parti ritenendo la regolamentazione del rapporto come un unico contratto a struttura complessa, in cui confluivano il comodato relativo all'immobile e alle attrezzature fissa, il comodato mobiliare, relativo all'attrezzatura mobile, e la somministrazione del carburante, collegati funzionalmente e strutturalmente tra loro per volontà delle stesse parti, con i quali esse intendevano realizzare un'operazione economica complessa, che pur se frazionata in una pluralità di contratti, era preordinata ad unico scopo unitario “che comporta la creazione di un'unica causa che pertanto fonde in un unicum l'esito della volontà negoziale manifestata dalle parti, così da generare, appunto, un solo contratto atipico, frutto della utilizzazione causalmente avvinta di negozi tipici che in esso hanno riversato la loro sostanza al punto di perdere l'originaria - nel senso pure di tipica - autonomia, onde il contratto di c.d. comodato petrolifero risulta un negozio unico, non sconnettendo un segmento dall'altro (cfr.Cass.
n.5684/2018)”.
Riteneva quindi che “la causa contrattuale unica ed unitaria perseguita dalle parti impone di ritenere valida la suddetta clausola di esclusiva,” in primo luogo perché “la clausola di esclusiva è prevista e regolamentata nella normativa di settore sopra citata… oltre che negli accordi di settore”, con conseguente esclusione di ogni profilo di illiceità/nullità della richiamata clausola contrattuale pattuita per iscritto dalle parti ed elemento caratterizzante l'accordo oggetto di causa.
Inoltre, perché la clausola di esclusiva va “ad integrare la causa in concreto assolta dal negozio sottoscritto dalle odierne parti, caratterizzando il concreto assetto economico tra le stesse pattuito e regolamentato nel contratto in atti: ed infatti la KU EU IT SP ha concesso in comodato gratuito al gestore le strutture mobili ed immobili (assumendosene la manutenzione tutta) necessarie allo svolgimento della attività di distribuzione ricevendone, come contropartita, l'impegno dello stesso gestore al rifornimento esclusivo ed a titolo oneroso della benzina e degli annessi prodotti petroliferi;
se il gestore fosse libero
(in tutto ovvero in parte) di rifornirsi da qualunque altra azienda di distribuzione di greggio verrebbe meno l'utilità economica per l'azienda concedente nonché la ratio stessa del comodato gratuito (di beni mobili ed immobili) con annessa manutenzione che intanto assolve la sua funzione in quanto collegato ad un contratto di somministrazione in esclusiva”.
Escludeva inoltre che avesse consentito l'approvvigionamento presso terzi e che CP_1
pertanto avesse perso il diritto di recedere dal contratto. Riteneva pertanto che stante la violazione della clausola di esclusiva la avesse CP_1
legittimamente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa e che pertanto dovesse ritenersi “valida ed efficace la dichiarazione di risoluzione stragiudiziale trasmessa in data 10.10.2017 con ogni conseguenza da essa derivante e connessa”.
Contesta tale decisione l'appellante.
Con il primo motivo di appello, rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art.1325 c.c.”, censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che la clausola di esclusiva integra la causa del negozio stipulato tra le parti e che la stessa caratterizza le prestazioni corrispettive delle parti, ritenendo la motivazione della gravata sentenza assolutamente viziata, in quanto la clausola di esclusività non si identificherebbe nella causa del negozio, che persegue finalità distinte anche e soprattutto in considerazione del fatto che la stessa potesse essere resa inefficace per fatto della concedente.
Tale censura non è fondata.
Condivide la Corte quanto affermato sul punto dal giudice di prime cure ovvero che la clausola di esclusiva integri la causa in concreto del contratto di comodato gratuito, che, in tanto può assolvere la sua funzione in quanto collegato ad un contratto di somministrazione in esclusiva;
se il gestore fosse libero di rifornirsi presso terzi, infatti, verrebbe meno l'utilità economica per l'azienda concedente.
Le prestazioni corrispettive delle parti sono caratterizzate anche e soprattutto dalla clausola di esclusiva pattuita tra le parti e l'intero assetto contrattuale è equilibrato dalle reciproche prestazioni corrispettive in considerazione proprio di tale clausola.
Essa, lungi dal realizzare un abuso di posizione dominante, integra di fatto la causa in concreto della complessa operazione contrattuale posta in essere dai contraenti;
come affermato dal giudice di prime cure “la lettura del contratto, l'assetto degli interessi in esso cristallizzato e la volontà delle parti emergente dall'accordo confortano e danno certezza di piena validità della clausola in quanto elemento bilanciante le reciproche prestazioni corrispettive oltre che caratterizzante l'accordo in questione”.
Con i motivi secondo, terzo e quarto - rispettivamente rubricati “inesistenza della pretesa violazione del fatto di esclusiva e conseguente illegittimità della risoluzione del contratto per inadempimento”, “violazione e falsa applicazione degli artt.116 c.p.c. 1453 c.c. e 1456 c.c.”, violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115, 116 c.p.c. 1453 c.c., - che vanno trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, l'appellante censura la decisione del primo giudice per aver erroneamente ritenuto legittima la risoluzione contrattuale intimata alla ditta LA, sulla base di una non corretta interpretazione delle risultanze processuali, da cui emerge invece la prova certa ed inequivoca che la abbia CP_1 consentito l'approvigionamento presso terzi e che abbia tenuto comportamenti incompatibili con il diritto alla risoluzione e conseguentemente la tacita rinuncia ad avvalersene.
Deduce in particolare l'inesistenza della pretesa violazione del patto di esclusiva in quanto la possibilità di acquistare prodotti petroliferi anche da ditte terze era contrattualmente convenuta, atteso che l'art. 5 del contratto di comodato e l'art.1 del contratto di fornitura consentivano espressamente che il gestore si rifornisse oltre che dalla nche da ditte CP_1
da essa designate e/o incaricate;
inoltre la era a conoscenza della circostanza che CP_1
la ditta aveva acquistato piccoli quantitativi di prodotti petroliferi presso altre ditte e vi T_ aveva prestato acquiescenza, ingenerando nella stessa il convincimento dell'inoperatività della clausola risolutiva espressa.
Neppure tale censura è condivisibile.
Come già rilevato dal giudice di primo grado i documenti prodotti di non facile comprensione, di numero assai limitato a fronte di un rapporto di lunga data e risalenti nel tempo (2009-
2010 e 2013), non sono suscettibili di univoca interpretazione e pertanto non dimostrano con certezza che la abbia consentito l'approvigionamento del gestore anche presso CP_1
terzi ed abbia perciò rinunciato alla possibilità di risolvere il contratto, potendo al più essere considerati indicativi di singoli e circoscritti episodi di mera tolleranza verso l'inadempimento del gestore.
La clausola risolutiva espressa è uno strumento di tutela del creditore particolarmente incisivo e celere, sicchè la rinuncia tacita al diritto di risolvere il contratto in presenza di un altrui inadempimento quale atto di volontà abdicativa, pur essendo possibile, deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio sulla effettiva intenzione dell'asserito rinunziante (Cass.
n. 4058/1989; n.5455/1997; n.20595/2004).
Né si possono sovrapporre i piani della rinuncia tacita ad avvalersi del diritto di recedere dal contratto e della mera tolleranza verso l'altrui inadempimento.
Come affermato dalla Suprema Corte la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento (Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 2111/2012;
Cass. n.24564/2013). Come rilevato dal giudice di primo grado non è verosimile, dati gli interessi sottesi e collegati a detta clausola, ritenere che il concedente possa rinunciarvi ovvero possa modificare la stessa attraverso accordi verbali con il gestore: la centralità di detta clausola all'interno dell'economia negoziale impone - quanto meno - per la sua modifca degli accordi scritti tra concedente e gestore e non meri accordi verbali ovvero singole acquiescenze per singoli episodi, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto la dichiarazione di risoluzione stragiudiziale trasmessa in data 10.10.2017 è valida ed efficace.
Con il quinto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 116
c.p.c. e 1375 c.c.”, l'appellante contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui affermava che alcun comportamento violativo dei principi di correttezza e buona fede contrattuale potesse essere imputato alla nonostante ricorresse la prova che CP_1 avesse “fraudolentemente” proceduto, a più riprese, nel corso degli anni ad acquistare Contr prodotti petroliferi da case concorrenti etc), CP_7 CP_8 imponendone la vendita nella stazione di servizio gestita dal “contrabbandando gli T_ stessi come prodotti petroliferi della e “pur essendo stata accertata la dissennata CP_1
politica dei prezzi imposta dalla al in aperta violazione delle pattuizioni CP_1 T_ contrattuali”.
Anche tale censura non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo non ricorre la prova che abbia acquistato prodotti petroliferi da altre CP_1
aziende imponendone la vendita nella stazione di servizio gestita dal T_
Inoltre, non può ritenersi alla luce degli accordi intervenuti che si sia impegnata ad CP_1
assicurare al gestore un margine di guadagno costante nel tempo;
né in assenza di una previsione contrattuale che preveda un simile obbligo, può ipotizzarsi che questo possa ricavarsi dal principio di buona fede.
É noto infatti che la funzione che viene attribuita al principio di buona fede è quello di rendere equilibrato il sinallagma contrattuale e non certo quella di avvantaggiare una parte in danno dell'altra con la creazione di un obbligo – quello di assicurare un margine minimo al gestore
– che le parti non hanno volutamente e consapevolmente pattuito, vista l'imprevedibilità dei fattori da cui dipende l'effettivo ammontare del margine.
É ugualmente noto che il principio di buona fede non può incidere direttamente sul corrispettivo (in tal caso, il margine dovuto al gestore) fissato dalle parti nel contratto, corrispettivo la cui determinazione è demandata esclusivamente all'autonomia negoziale e che non tollera integrazioni dall'esterno. Alla stregua delle considerazioni che precedono è assorbito il sesto motivo di appello, con il quale ribadisce la “fondatezza della domanda di risarcimento proposta dalla ditta T_
e ne chiede l'accoglimento. Parte_1
L'appello principale va pertanto rigettato.
L'appello incidentale è invece parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda proposta in via riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'impresa al pagamento delle penali contrattualmente T_ previste a fronte della risoluzione dei contratti e della ritardata riconsegna dell'impianto e delle sue pertinenze, sostenendo che “le penali contrattuali per essere applicate presuppongono quanto meno la colpa se non il dolo della controparte” e che nel caso di specie il comportamento del gestore non fosse caratterizzato da dolo o colpa grave.
L'appellata censura la decisione del primo giudice sostenendo che il pagamento CP_1
delle penali fosse ancorato soltanto allo scioglimento anticipato dei contratti e alla violazione dell'obbligo da parte del gestore di restituire l'area di servizio affidatale e le sue pertinenze, non anche alla sussistenza del dolo o della colpa grave del creditore, come ritenuto dal primo giudice.
La censura non appare meritevole di accoglimento nella parte in cui considera dovuta la penale prevista all'art.17 del contratto di cessione gratuita, che prevede una penale giornaliera “pari alla differenza tra il prezzo di vendita del carburante al pubblico e il prezzo di vendita al gestore, moltiplicata per la media giornaliera delle vendite effettuate negli ultimi tre mesi della data fissata per la riconsegna”, in quanto i criteri ivi descritti non consentono di quantificare la prestazione risarcitoria oggetto della penale nel suo “preciso ammontare”
(Cass. n. 9532/2000); né tale valore sarebbe determinabile in base alle risultanze del registro UTF di cui si richiede l'esibizione, poiché il registro UTF contiene solo dati relativi al quantitativo e tipo di carburante caricato e scaricato, alla data e ora dell'operazione, all'identificazione di fornitore e cliente, non anche indicazioni relative ai prezzi di vendita del carburante.
Contr Inoltre la Determinazione prot.n. 240433/RU del 27.12.2019 del Direttore dell' in applicazione del D.Lgs n. 504/1995 prevede all'art. 2, co 10, che il registro carico e scarico e relativa documentazione sono conservati presso l'impianto per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce;
motivo per il quale in ogni caso non potrebbe essere accolta la richiesta di esibizione del registro, riferendosi lo stesso al periodo agosto-ottobre
2017. Condivisibile è invece la censura relativa al mancato riconoscimento della penale prevista dall'art.14 del contratto di affitto di ramo d'azienda per la ritardata riconsegna del complesso aziendale in seguito alla risoluzione anticipata del contratto.
Come affermato dalla Suprema Corte “colui che si avvale della penale, esercitando il diritto ad un risarcimento già preventivamente quantificato, non deve provare altro che la esistenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento” (Cass.n.9532/2000; n.11204/1998), non essendo necessaria anche la prova della colpa o del dolo della controparte ed essendo agevolmente determinabile l'ammontare della somma dovuta in base all'art.14, che prevede che il gestore paghi una penale di E.50,00 per ogni giorno di ritardata consegna.
Pertanto, essendo intervenuta la risoluzione dei contratti in data 31.10.2017 ed essendo stato riconsegnato il complesso aziendale a seguito di provvedimento cautelare in data
9.5.2018, l'ammontare della penale dovuta a fronte dei 189 giorni di ritardo è pari ad E.
9.450,00.
Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento in favore di Controparte_9 [...]
della somma di E.9.450,00, oltre interessi legali decorrenti dalla Controparte_1 domanda all'effettivo soddisfo
Quanto alle spese processuali, è noto che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Orbene, in considerazione dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento della domanda proposta da si giustifica la compensazione di 1/5 Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo i restanti 4/5 a carico dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Le spese in tale proporzione sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi tariffari, tenuto conto delle attività effettivamente svolte e del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che in ordine all'appello proposto dal sussistono i presupposti di cui T_
alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, quale titolare della ditta avverso la sentenza n. 5467/2020 del
[...] Parte_1
Tribunale di Napoli nei confronti di con atto notificato in data Controparte_1
30.9.2020, nonché sull'appello incidentale proposto dall'appellata con comparsa di costituzione depositata in data 25.2.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di
[...] Controparte_9 [...]
della somma di E.9.450,00, oltre interessi legali decorrenti dalla Controparte_1 domanda all'effettivo soddisfo;
c) condanna, inoltre, al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
dei 4/5 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che in tale proporzione
[...]
liquida quanto al primo grado in E.12.527,2 per compensi e quanto al secondo grado in E.14.808,8 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, dichiarandole compensate per la restante parte;
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 3.4.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3417/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 5467/2020 vertente
TRA
( ), in qualità di titolare della Ditta IC LA Parte_1 CodiceFiscale_1
(P.IVA ), con sede in Napoli alla Via Calata Capodichino n. 76, elettivamente P.IVA_1 domiciliato, in Napoli alla Piazza Matteotti n.7, presso lo studio dell'Avv. Nicola Saccone,
(C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce C.F._2
all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma (di seguito, “ ), in persona del Direttore degli Affari P.IVA_2 CP_1
Legali e Societari, Avv. Giovanni Galliani, in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale del 6 marzo 2019 per atto a rogito del Notaio , elettivamente domiciliata Persona_1
in Napoli alla via Generale Giordano Orsini, 40, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Giglio
(C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa, unitamente agli Avv.ti CodiceFiscale_3
Maurizio Rossi (C.F. ) e Niccolò Rossi (C.F. CodiceFiscale_4 C.F._5
, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/12/2017 , nella qualità di titolare della Parte_1
ditta conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 Controparte_1
in persona del Consigliere di Amministrazione e Direttore degli Affari legali e
[...]
Societari, ed esponeva che:
- la disponeva, tra gli altri, di un punto vendita carburanti sito in Napoli alla via Foria CP_1
per la vendita di carburanti e prodotti petroliferi, contraddistinto dal marchio Q8;
- nell'anno 1999 il titolare dell'omonima ditta, subentrava nella gestione dell'impianto T_
Con pagando una somma di denaro in favore della precedente Persona_2
concessionaria;
- nell'anno 2007 la e stipulavano una pluralità di contratti collegati CP_1 T_
funzionalmente e strutturalmente: 1) un contratto di cessione gratuita in comodato del punto vendita già in gestione, con cui si obbligava ad erogare in esclusiva carburanti e T_
lubrificanti forniti dalla o da ditte da essa indicate;
2) un contratto di fornitura di CP_1
prodotti petroliferi, con cui si obbligava ad acquistare dalla o dalle ditte dalla T_ CP_1
stessa designate un quantitativo minimo di carburanti, lubrificanti e altri prodotti petroliferi da vendere sul mercato alla clientela;
3) un contratto di locazione avente ad oggetto un locale adiacente al punto vendita;
4) un contratto di affitto di ramo azienda;
- nell'anno 2013 chiedeva alla di essere autorizzato ad acquistare prodotti T_ CP_1
petroliferi da altre ditte da lei indicate che praticassero un prezzo più conveniente per consentire un guadagno più elevato e di continuare ad operare sul mercato, stante la crescita della concorrenza e il progressivo calo delle vendite registrato;
- la richiesta del veniva approvata dalla sebbene senza autorizzazione scritta T_ CP_1
- per percentuali pari al 20-30% del totale, sicchè dal 2013 la ditta acquistava il T_
10/20% del totale di prodotti petroliferi da rivenditori indicati dalla CP_1
- nel luglio 2017 la recapitava una raccomandata al con la quale contestava CP_1 T_ la violazione dell'obbligo di esclusiva, riservandosi ogni più ampia azione a tutela dei propri interessi e chiedendo di acconsentire ad una risoluzione consensuale dei contratti anticipata rispetto alla scadenza naturale del 6.8.2019;
- a fronte del rifiuto di la con nota pec del 10.10.2017 comunicava la volontà T_ CP_1
di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui agli artt.15 e 16 del contratto di cessione gratuita, assumendo la violazione, da parte del gestore, dell'art. 5 del contratto di cessione gratuita e dell'art.1 del contratto di fornitura, per essersi il rifornito di T_
carburante presso soggetti terzi e, contestualmente, intimava al gestore il rilascio dell'impianto entro il 31.10.2017;
- con raccomandata a/r anticipata via pec del 23.10.2017 il respingeva tutte le accuse T_
asserendo la evidente illegittimità ed inefficacia della dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto, non avendo mai posto in essere inadempimenti perché tutti i quantitativi di carburante erano stati forniti da o da ditte dalla stessa indicate, nel rispetto dell'art.5 CP_1
del contratto di cessione gratuita.
Tanto premesso, chiedeva: “1) Accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia della dichiarazione, trasmessa dalla al sig. con pec Controparte_1 Parte_1
del 10.10.2017, di risoluzione stragiudiziale del contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore, del contratto di fornitura e del contratto di locazione, tutti stipulati tra le parti in data 9.7.2007 e con decorrenza
7.8.2007, nonché del contratto di affitto di ramo di azienda registrato in data 6.5.2015, con decorrenza 7.8.2013, attesa la inesistenza di qualsiasi inadempimento posto in essere dal sig. men che meno imputabile allo stesso, alle obbligazioni discendenti dai Parte_1
richiamati contratti;
2) accertare e dichiarare la perdurante efficacia del contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore, del contratto di fornitura e del contratto di locazione, nonché del contratto di affitto di ramo di azienda, fino alla data di scadenza naturale dei predetti contratti, espressamente convenuta per la data del 6.8.2019; 3) In linea gradata, accertare e dichiarare la illegittimità e la inefficacia della dichiarazione, trasmessa dalla al sig. Controparte_1 T_
con pec del 10.10.2017, di risoluzione stragiudiziale del contratto di cessione gratuita
[...]
del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore, del contratto di fornitura e del contratto di locazione, nonché del contratto di affitto di ramo di azienda, atteso che, per i motivi esposti nel presente atto, la con il proprio Controparte_1
comportamento concludente, incompatibile con la conservazione del diritto alla risoluzione, ha inteso rinunciare, come in effetti ha rinunciato, seppure tacitamente, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in contratto;
4) Per l'effetto, accertare e dichiarare, in ogni caso, la perdurante efficacia dei contratti fino alla data di scadenza naturale espressamente convenuta per la data del 6.8.2019; 5) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, la violazione, da parte della degli obblighi di correttezza CP_1
e buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione gratuita, del contratto di fornitura, del contratto di locazione e del contratto di affitto di ramo di azienda;
6) Conseguentemente, accertare e dichiarare, l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla CP_1
all'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei richiamati contratti, attesa la natura integrativa ed inderogabile dei predetti obblighi rispetto alle pattuizioni ivi espresse;
7) per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_2 della somma di € 534.259,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dallo stesso subito, a causa del comportamento scorretto posto in essere dalla stessa , ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che CP_1
dovesse essere ritenuta dovuta dall'Ill.mo Tribunale adito all'esito del giudizio;
8) accertare
e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile, per illiceità e/o mancanza dell'oggetto e/o della causa, dell'accordo sulla scorta del quale la pretese, quale condizione per la CP_1
cessione in comodato della stazione di servizio alla Ditta IC LA, il pagamento da parte della stessa, dell'importo di Lit. 260.000.000 (€ 134.278.80), in favore della Gi.
[...]
9) condannare, infine, la al pagamento, in favore della ditta Controparte_3 CP_1 della somma di € 134.278,80, pari all'importo che la stessa ha dovuto corrispondere T_
alla per ottenere il subentro nella gestione dell'impianto con il "benestare Controparte_4
della , ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta CP_1
all'esito del giudizio;
10) Condannare, infine, la al risarcimento di tutti i danni CP_1
a qualsiasi titolo arrecati alla ditta nella misura che sarà ritenuta dovuta dal Parte_1
Tribunale adito;
11)Rigettare tutte le domande riconvenzionali temerariamente proposte dalla perché inammissibili, nonché infondate in fatto e in Controparte_1
diritto; 12) Condannare la controparte al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e delle competenze di cui al presente giudizio";
Si costituiva la la quale contestava la domanda sostenendo Controparte_1
che:
- l'obbligo di esclusiva integrava la causa del negozio con cui la società affidava gratuitamente l'impianto al gestore;
Contr
- la violazione dell'obbligo di esclusiva, risultante dagli accertamenti effettuati dall' in merito all'IRBA, legittimava la risolvere il contratto di diritto per espressa previsione CP_1
contrattuale;
- non aveva avuto conoscenza dell'inadempimento di fino alla contestazione T_
Contr dell' e non aveva rinunciato alle clausole risolutive espresse, né autorizzato a T_
rifornirsi presso ditte terze. Proponeva inoltre domanda riconvenzionale volta ad ottenere, in ragione dell'inadempimento dell e la risoluzione dei contratti in essere sin dall'ottobre Parte_3
2017, la condanna dell' al pagamento di quanto ancora dovuto in forza degli Parte_3
accordi in atti e delle penali contrattualmente previste per il ritardo nella riconsegna dell'impianto e dell'annesso complesso aziendale, salvo i maggiori danni, nonché al risarcimento dei danni corrispondenti alla mancata percezione da parte di degli utili CP_1 che le sarebbero spettati sulle vendite dell'impianto se il gestore non avesse violato l'obbligo di esclusiva, nella misura da accertarsi in corso di causa.
Chiedeva, pertanto, - “rigettare le domande proposte dall' perché Parte_3
inammissibili, prescritte, infondate e non provate;
- in via riconvenzionale, condannare il Sig.
titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento di quanto ancora Parte_1
dovuto in forza degli accordi in atti nonché delle penali contrattualmente previste per il ritardo nella riconsegna dell'impianto e del complesso aziendale, salvo i maggiori danni;
condannare il Sig. titolare dell'omonima impresa individuale, al risarcimento Parte_1
dei danni corrispondenti alla mancata percezione da parte di degli utili che le CP_1 sarebbero spettati sulle vendite dell'impianto se il gestore non avesse violato l'obbligo di esclusiva, nella misura che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario ed accessori”
Depositata documentazione, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.5467/2020 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda principale e la domanda riconvenzionale e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 30/9/2020 proponeva appello , Parte_1 sulla base di sei motivi, così rubricati: 1) “Violazione e falsa applicazione dell'art.1325 c.c.”;
2) “inesistenza della pretesa violazione del fatto di esclusiva e conseguente illegittimità della risoluzione del contratto per inadempimento”; 3) “violazione e falsa applicazione degli artt.116 c.p.c. 1453 c.c. e 1456 c.c.”; 4) violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c.,
115, 116 c.p.c. 1453 c.c.; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 116 c.p.c.
e 1375 c.c.; 6) sulla fondatezza della domanda di risarcimento proposta dalla ditta T_
.
[...]
Chiedeva in accoglimento della domanda proposta in primo grado :
“1) Accertare e dichiarare la inesistenza di qualsiasi inadempimento imputabile alla ditta alle obbligazioni scaturenti dai contratti stipulati con la e, Parte_1 CP_1 precisamente: a) del contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore;
b) del contratto di fornitura;
c) del contratto di locazione;
nonché, d) del contratto di affitto di ramo di azienda registrato del 7.8.2013;
2) Accertare e dichiarare la perdurante efficacia dei contratti stipulati tra le parti, ovvero: del contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang.
Via Tenore, del contratto di fornitura e del contratto di locazione, tutti stipulati tra le parti in data 9.7.2007 e con decorrenza 7.8.2007, nonché del contratto di affitto di ramo di azienda registrato in data 6.5.2015, con decorrenza 7.8.2013, fino alla data di scadenza naturale dei contratti stessi, del 6.8.2019;
3) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla ai contratti stipulati, e, precisamente: a) contratto di cessione gratuita CP_1
del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore;
b) contratto di fornitura;
c) contratto di locazione;
nonché, d) contratto di affitto di ramo di azienda, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale nell'esecuzione dei contratti stessi;
4) Accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia della risoluzione contrattuale, comunicata dalla al sig. on pec del 10.10.2017, Controparte_1 Parte_1
riferita: a) al contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via
Foria, ang. Via Tenore;
b) al contratto di fornitura;
c) al contratto di locazione;
nonché, d) al contratto di affitto di ramo di azienda registrato del 7.8.2013, perché concretante esercizio di illegittimo abuso del diritto;
5) In via gradata, accertare e dichiarare che la con il proprio Controparte_1
comportamento concludente, incompatibile con la conservazione del diritto alla risoluzione, aveva, di fatto, rinunciato ad avvalersi delle clausole risolutive espresse inserite nei singoli contratti, che imponevano l'obbligo di acquisto dei prodotti petroliferi, in via esclusiva, dalla
CP_1
6) Per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità della risoluzione stragiudiziale del contratto di cessione gratuita del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via Foria, ang.
Via Tenore, del contratto di fornitura, del contratto di locazione, nonché del contratto di affitto di ramo di azienda, comunicata dalla al sig. con Controparte_1 Parte_1
pec del 10.10.2017, per la sopravvenuta inefficacia delle clausole contrattuali che prevedevano l'obbligo di acquisto dei prodotti petroliferi, in via esclusiva, dalla CP_1 7) Condannare la in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni arrecati CP_1
alla ditta dal suo illegittimo ed illecito comportamento, in aperta violazione Parte_1
delle pattuizioni contrattuali e della normativa vigente;
8) Per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore CP_1 del sig. della somma di € 534.259,00 a titolo di danno emergente e lucro Parte_1 cessante derivante dall'inadempimento contrattuale posto in essere da essa CP_1
alle obbligazioni contrattualmente assunte ed agli obblighi di buona fede e correttezza nella esecuzione dei contratti, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;
9) Accertare e dichiarare la illegittimità della riconsegna anticipata dell'impianto sito in Napoli alla Via Foria, ang. Via Tenore, intervenuta in data 29.5.2018, rispetto alla scadenza naturale dei contratti del 6.8.2019;
10) Per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., al Controparte_1
risarcimento del danno, in favore della ditta scaturente dalla anticipata Parte_1 riconsegna dell'impianto, commisurato alla media dei ricavi che la ditta Parte_1 avrebbe ottenuto nel periodo 29.5.2018, data dell'avvenuto rilascio, al 6.8.2019, data di naturale scadenza dei contratti, e quindi al pagamento di una somma non inferiore ad €
100.000,00, ovvero alla diversa somma che sarà riconosciuta dovuta, anche all'esito di
C.T.U., di cui fin d'ora si chiede l'ammissione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;
11) Accertare e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile, per illiceità e/o mancanza dell'oggetto e/o della causa, dell'accordo sulla scorta del quale la pretese, CP_1
quale condizione per la cessione in comodato della stazione di servizio alla Ditta IC
LA, il pagamento da parte della stessa, dell'importo di Lit. 260.000.000 (€ 134.278.80), Pers in favore della Gi. Controparte_3
12) Per l'effetto, condannare, la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore CP_1 della ditta della somma di € 134.278,80, pari all'importo che la stessa ebbe a Parte_1 corrispondere alla er ottenere il subentro nella gestione dell'impianto con Controparte_4 il “benestare della , ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà CP_1 ritenuta dovuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;
13) Condannare, infine, la in persona del l.r.p.t., al risarcimento di ogni CP_1
ulteriore danno che sarà riconosciuto dovuto, a qualsiasi titolo, in favore della ditta T_
nella misura che sarà ritenuta dovuta dal Tribunale adito;
[...] 14) Rigettare tutte le domande riconvenzionali temerariamente proposte dalla
[...]
perché inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
15) Condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, delle spese e delle competenze del presente giudizio, nonché della fase cautelare, con attribuzione al procuratore antistatario.
d) Condannare, nel resto, la gravata sentenza.”
In via istruttoria reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi di prova articolata in primo grado con la memoria 183, 6^ comma n. 2, c.p.c..
Si costituiva l'appellata, la quale contestava l'appello sostenendo la correttezza della impugnata sentenza nella parte in cui riconosceva la validità ed efficacia della dichiarazione di risoluzione stragiudiziale;
contestava invece il rigetto della domanda riconvenzionale e proponeva appello incidentale per vedersi riconosciute le penali contrattualmente previste a fronte della risoluzione dei contratti e della ritardata riconsegna dell'impianto e delle sue pertinenze.
Chiedeva dunque “respingere l'appello principale proposto dal Sig. nella Parte_1 qualità di titolare dell'Impresa IC LA avverso la sentenza n. 5467/2020, resa inter partes dal Tribunale di Napoli il 4 agosto 2020, perché inammissibile, prescritto, infondato e non provato e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
- condannare il Sig. al pagamento della penale, quantificata con i criteri
[...] Parte_1 previsti dall'art. 17 del contratto di cessione gratuita sulla base delle risultanze del registro
UTF della stazione di servizio per i mesi agosto-ottobre 2017, di cui si insiste nella richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. o, in subordine, nella misura che verrà determinata, anche secondo equità, nonché dell'ulteriore somma di € 10.500,00 sempre a titolo di penale, quantificata in conformità all'art. 14 del contratto di affitto di ramo d'azienda, o nella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, salvo i maggiori danni;
- condannare il Sig. al risarcimento dei danni corrispondenti al mancato conseguimento da parte Parte_1 di dei profitti che le sarebbero derivati sulle vendite dell'impianto se il gestore non CP_1 avesse violato l'obbligo di esclusiva, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche secondo equità. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori.”
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va pertanto rigettato.
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello proposto e le censure avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre premettere brevi puntualizzazioni.
E' pacifico tra le parti che nell'anno 1999 , titolare della omonima ditta, Parte_1 subentrava nella gestione dell'impianto e del punto vendita carburanti sito in Napoli alla Via
Foria, ang. Via Tenore, costituito da infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti per la vendita di carburanti e prodotti petroliferi, contraddistinto dal marchio Q8 sito in Napoli alla Via Foria, che fino a quel momento era gestito da tale alla quale Controparte_4
precedentemente era stato concesso in uso dalla Controparte_1
Nell'anno 2007 la stipulavano vari contratti collegati funzionalmente e Parte_4
strutturalmente: 1) un contratto di cessione gratuita in comodato del punto vendita già in gestione, con cui si obbligava ad erogare in esclusiva carburanti e lubrificanti forniti T_
dalla da ditte da essa indicate;
2) un contratto di fornitura di prodotti petroliferi, con CP_1
cui si obbligava ad acquistare dalla o dalle ditte dalla stessa designate un T_ CP_1
quantitativo minimo di carburanti, lubrificanti e altri prodotti petroliferi da vendere sul mercato alla clientela;
3) un contratto di locazione avente ad oggetto un locale oggetto un locale di mq. 40 sito in adiacenza al punto vendita;
4) un contratto di affitto di ramo azienda;
In particolare, con il contratto di cessione gratuita stipulato in data 9.7.2007 e registrato in data 17.7.2007, la concedeva formalmente in comodato al sig. CP_1 Parte_1
in qualità di titolare della omonima Ditta, il Punto Vendita carburanti sito in Napoli alla Via
Foria, ang. Via Tenore, già in gestione dello stesso, costituito dalle infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti, nella disponibilità della CP_1 dettagliatamente indicati all'art.
1.3 del medesimo contratto;
Le parti pattuivano all'art.3 la durata del contratto di cessione gratuita pari ad anni sei, con decorrenza dal 7.8.2007 e prima scadenza fissata al 6.8.2013, con rinnovo tacito, a partire da tale data, in mancanza di formale disdetta, per ulteriori sei anni e, dunque, fino al
6.8.2019.
Inoltre era specificamente previsto che: “il gestore si impegna ad utilizzare il Punto Vendita per rivendere attraverso lo stesso … prodotti petroliferi forniti esclusivamente dalla CP_1
e/o da ditte da essa designate in forza del contratto di fornitura con obbligo di non concorrenza” (cfr. doc. 1/2, art. 5), e che “gli obblighi previsti dagli articoli appresso richiamati hanno rilievo essenziale e … pertanto la loro violazione … precluderà la prosecuzione, anche temporanea del presente contratto, legittimando la a risolverlo di diritto, ai CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.: (…) ART. 5 – Impegno di uso esclusivo (violazione dell'obbligo di acquisto in esclusiva di prodotti petroliferi della (cfr. doc. 1/2, art. 15). CP_1
Il comodato prevedeva poi che: “alla data del recesso o della risoluzione, il gestore dovrà pertanto provvedere a riconsegnare il Punto Vendita” (cfr. doc. 1/2, art. 17).
Contestualmente alla stipula del contratto di cessione gratuita del punto vendita, le parti procedevano alla stipula di un contratto di fornitura di prodotti petroliferi (anch'esso registrato in data 17.7.2007) della medesima durata prevista per il contratto di cessione gratuita.
Le parti disciplinavano i vari aspetti della fornitura, dai quantitativi minimi di prodotti petroliferi da acquistare alle modalità di consegna degli ordini e di pagamento degli stessi;
prevedevano altresì i prezzi di vendita dei prodotti, nonché il margine di guadagno del gestore dell'impianto pari alla differenza del prezzo di rivendita dei prodotti petroliferi ai clienti finali, imposto dalla ed il prezzo di acquisto praticato da quest'ultima ai CP_1
gestori.
Il si obbligava a custodire e gestire il punto vendita nei termini ed alle condizioni T_
previste in contratto, e ad erogare in esclusiva carburanti e lubrificanti forniti dalla stessa ovvero da ditte da essa indicate. CP_1
Specificamente era posto a carico dell' l'“obbligo di non concorrenza di Parte_3 prodotti petroliferi” (cfr. doc. 1/3, premesse, punto B), con l'espressa pattuizione che “il
Gestore si impegna ad acquistare esclusivamente dalla o dalle ditte che verranno CP_1
da essa incaricate i carburanti, i lubrificanti e gli altri prodotti petroliferi che verranno erogati dal Punto Vendita, che fa parte ed è integrato nella rete di vendita della ed è CP_1
contraddistinto dal marchio Q8. Il gestore si impegna pertanto ad osservare scrupolosamente l'obbligo di esclusiva, avente rilievo essenziale, prendendo atto che la sua violazione comporterà la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., del presente contratto, del contratto di cessione in uso gratuito stipulato in data odierna e di tutti gli altri accordi comunque in essere con il gestore” (cfr. doc. 1/3, art. 1).
Era previsto altresì che “gli obblighi previsti dagli articoli appresso richiamati hanno rilievo essenziale e … pertanto la loro violazione precluderà la prosecuzione, anche temporanea del presente contratto, legittimando la a risolverlo di diritto, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 1456 c.c.: ART. 1 – Oggetto del contratto – Obbligo di esclusiva (…)” (cfr. doc. 1/3, art. 7). In pari data le parti procedevano alla stipula di un terzo contratto, e segnatamente di un contratto di locazione, avente ad oggetto un locale di mq. 40 sito in adiacenza al punto vendita.
Le parti concludevano inoltre contratto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso di beni di pertinenza della stazione di servizio, costituito da due locali destinati a sala lubrificazione completi dei relativi arredi ed attrezzature che prevede il pagamento da parte dell' di un canone d'affitto annuo pari ad € 2.400,00, oltre rivalutazione Parte_3
ISTAT (cfr. doc. 1/4).
Dopo averne evidenziato, all'art. 7, l'“accessorietà al contratto di cessione in uso gratuito”, le parti, tra l'altro, convenivano “il presente contratto è complementare al contratto di cessione in uso gratuito … e pertanto, in caso di risoluzione anticipata, per qualsivoglia motivo, di quest'ultimo, anche il presente contratto sarà risolto anticipatamente alla stessa data ai sensi dell'art. 1456 c.c.” (cfr. doc. 1/4, art. 8), prevedendo che in tal caso, il complesso di beni debba essere immediatamente riconsegnato (cfr. doc. 1/4, art. 13).
Anche i contratti di cessione gratuita e di fornitura evidenziano lo stretto collegamento esistente tra tutti gli accordi che disciplinano i rapporti tra le parti, stabilendo che la risoluzione dell'uno comporta, automaticamente, la risoluzione dei contratti collegati (cfr. doc. 1/2, art. 16; doc. 1/3, art. 8).
Le parti inoltre prevedevano sia nel contratto di comodato sia nel contratto di affitto d'azienda il pagamento di penali nel caso in cui il gestore, a seguito della risoluzione del contratto, si rifiuti di riconsegnare l'impianto e l'annesso complesso aziendale (cfr. doc. 1/2, art. 17; doc. 1/4, art. 14).
Nell'ottobre 2017 risolveva di diritto i contratti, avvalendosi delle clausole risolutive CP_1 espresse previste, ai sensi dell'art. 1456 c.c., da detti accordi (cfr. doc. 1/2, art. 15; doc. 1/3, art. 7; doc. 1/4, art. 8), allorquando veniva a conoscenza, a seguito di una verifica svolta dall' posta Regionale Benzina Autotrazione Parte_5
(IRBA), che il violando l'obbligo di esclusiva previsto dai contratti, erogava prodotti T_
forniti da terzi, utilizzando la stazione di servizio già affidatale contraddistinta con il marchio e gli altri segni distintivi della CP_1
Ciò premesso, oggetto di contestazione tra le parti è la questione relativa alla clausola contrattuale di esclusiva, per la violazione della quale comunicava di avvalersi della CP_1
clausola risolutiva espressa per la risoluzione di diritto dei contratti, contestata dalla impresa che agisce per ottenere il risarcimento del danno in forma specifica (ripristino e T_
validità dei rapporti tra le parti) ovvero per equivalente (risarcimento danni). Il giudice di prime cure qualificava unitariamente i contratti intervenuti tra le parti ritenendo la regolamentazione del rapporto come un unico contratto a struttura complessa, in cui confluivano il comodato relativo all'immobile e alle attrezzature fissa, il comodato mobiliare, relativo all'attrezzatura mobile, e la somministrazione del carburante, collegati funzionalmente e strutturalmente tra loro per volontà delle stesse parti, con i quali esse intendevano realizzare un'operazione economica complessa, che pur se frazionata in una pluralità di contratti, era preordinata ad unico scopo unitario “che comporta la creazione di un'unica causa che pertanto fonde in un unicum l'esito della volontà negoziale manifestata dalle parti, così da generare, appunto, un solo contratto atipico, frutto della utilizzazione causalmente avvinta di negozi tipici che in esso hanno riversato la loro sostanza al punto di perdere l'originaria - nel senso pure di tipica - autonomia, onde il contratto di c.d. comodato petrolifero risulta un negozio unico, non sconnettendo un segmento dall'altro (cfr.Cass.
n.5684/2018)”.
Riteneva quindi che “la causa contrattuale unica ed unitaria perseguita dalle parti impone di ritenere valida la suddetta clausola di esclusiva,” in primo luogo perché “la clausola di esclusiva è prevista e regolamentata nella normativa di settore sopra citata… oltre che negli accordi di settore”, con conseguente esclusione di ogni profilo di illiceità/nullità della richiamata clausola contrattuale pattuita per iscritto dalle parti ed elemento caratterizzante l'accordo oggetto di causa.
Inoltre, perché la clausola di esclusiva va “ad integrare la causa in concreto assolta dal negozio sottoscritto dalle odierne parti, caratterizzando il concreto assetto economico tra le stesse pattuito e regolamentato nel contratto in atti: ed infatti la KU EU IT SP ha concesso in comodato gratuito al gestore le strutture mobili ed immobili (assumendosene la manutenzione tutta) necessarie allo svolgimento della attività di distribuzione ricevendone, come contropartita, l'impegno dello stesso gestore al rifornimento esclusivo ed a titolo oneroso della benzina e degli annessi prodotti petroliferi;
se il gestore fosse libero
(in tutto ovvero in parte) di rifornirsi da qualunque altra azienda di distribuzione di greggio verrebbe meno l'utilità economica per l'azienda concedente nonché la ratio stessa del comodato gratuito (di beni mobili ed immobili) con annessa manutenzione che intanto assolve la sua funzione in quanto collegato ad un contratto di somministrazione in esclusiva”.
Escludeva inoltre che avesse consentito l'approvvigionamento presso terzi e che CP_1
pertanto avesse perso il diritto di recedere dal contratto. Riteneva pertanto che stante la violazione della clausola di esclusiva la avesse CP_1
legittimamente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa e che pertanto dovesse ritenersi “valida ed efficace la dichiarazione di risoluzione stragiudiziale trasmessa in data 10.10.2017 con ogni conseguenza da essa derivante e connessa”.
Contesta tale decisione l'appellante.
Con il primo motivo di appello, rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art.1325 c.c.”, censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che la clausola di esclusiva integra la causa del negozio stipulato tra le parti e che la stessa caratterizza le prestazioni corrispettive delle parti, ritenendo la motivazione della gravata sentenza assolutamente viziata, in quanto la clausola di esclusività non si identificherebbe nella causa del negozio, che persegue finalità distinte anche e soprattutto in considerazione del fatto che la stessa potesse essere resa inefficace per fatto della concedente.
Tale censura non è fondata.
Condivide la Corte quanto affermato sul punto dal giudice di prime cure ovvero che la clausola di esclusiva integri la causa in concreto del contratto di comodato gratuito, che, in tanto può assolvere la sua funzione in quanto collegato ad un contratto di somministrazione in esclusiva;
se il gestore fosse libero di rifornirsi presso terzi, infatti, verrebbe meno l'utilità economica per l'azienda concedente.
Le prestazioni corrispettive delle parti sono caratterizzate anche e soprattutto dalla clausola di esclusiva pattuita tra le parti e l'intero assetto contrattuale è equilibrato dalle reciproche prestazioni corrispettive in considerazione proprio di tale clausola.
Essa, lungi dal realizzare un abuso di posizione dominante, integra di fatto la causa in concreto della complessa operazione contrattuale posta in essere dai contraenti;
come affermato dal giudice di prime cure “la lettura del contratto, l'assetto degli interessi in esso cristallizzato e la volontà delle parti emergente dall'accordo confortano e danno certezza di piena validità della clausola in quanto elemento bilanciante le reciproche prestazioni corrispettive oltre che caratterizzante l'accordo in questione”.
Con i motivi secondo, terzo e quarto - rispettivamente rubricati “inesistenza della pretesa violazione del fatto di esclusiva e conseguente illegittimità della risoluzione del contratto per inadempimento”, “violazione e falsa applicazione degli artt.116 c.p.c. 1453 c.c. e 1456 c.c.”, violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115, 116 c.p.c. 1453 c.c., - che vanno trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, l'appellante censura la decisione del primo giudice per aver erroneamente ritenuto legittima la risoluzione contrattuale intimata alla ditta LA, sulla base di una non corretta interpretazione delle risultanze processuali, da cui emerge invece la prova certa ed inequivoca che la abbia CP_1 consentito l'approvigionamento presso terzi e che abbia tenuto comportamenti incompatibili con il diritto alla risoluzione e conseguentemente la tacita rinuncia ad avvalersene.
Deduce in particolare l'inesistenza della pretesa violazione del patto di esclusiva in quanto la possibilità di acquistare prodotti petroliferi anche da ditte terze era contrattualmente convenuta, atteso che l'art. 5 del contratto di comodato e l'art.1 del contratto di fornitura consentivano espressamente che il gestore si rifornisse oltre che dalla nche da ditte CP_1
da essa designate e/o incaricate;
inoltre la era a conoscenza della circostanza che CP_1
la ditta aveva acquistato piccoli quantitativi di prodotti petroliferi presso altre ditte e vi T_ aveva prestato acquiescenza, ingenerando nella stessa il convincimento dell'inoperatività della clausola risolutiva espressa.
Neppure tale censura è condivisibile.
Come già rilevato dal giudice di primo grado i documenti prodotti di non facile comprensione, di numero assai limitato a fronte di un rapporto di lunga data e risalenti nel tempo (2009-
2010 e 2013), non sono suscettibili di univoca interpretazione e pertanto non dimostrano con certezza che la abbia consentito l'approvigionamento del gestore anche presso CP_1
terzi ed abbia perciò rinunciato alla possibilità di risolvere il contratto, potendo al più essere considerati indicativi di singoli e circoscritti episodi di mera tolleranza verso l'inadempimento del gestore.
La clausola risolutiva espressa è uno strumento di tutela del creditore particolarmente incisivo e celere, sicchè la rinuncia tacita al diritto di risolvere il contratto in presenza di un altrui inadempimento quale atto di volontà abdicativa, pur essendo possibile, deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio sulla effettiva intenzione dell'asserito rinunziante (Cass.
n. 4058/1989; n.5455/1997; n.20595/2004).
Né si possono sovrapporre i piani della rinuncia tacita ad avvalersi del diritto di recedere dal contratto e della mera tolleranza verso l'altrui inadempimento.
Come affermato dalla Suprema Corte la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento (Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 2111/2012;
Cass. n.24564/2013). Come rilevato dal giudice di primo grado non è verosimile, dati gli interessi sottesi e collegati a detta clausola, ritenere che il concedente possa rinunciarvi ovvero possa modificare la stessa attraverso accordi verbali con il gestore: la centralità di detta clausola all'interno dell'economia negoziale impone - quanto meno - per la sua modifca degli accordi scritti tra concedente e gestore e non meri accordi verbali ovvero singole acquiescenze per singoli episodi, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto la dichiarazione di risoluzione stragiudiziale trasmessa in data 10.10.2017 è valida ed efficace.
Con il quinto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 116
c.p.c. e 1375 c.c.”, l'appellante contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui affermava che alcun comportamento violativo dei principi di correttezza e buona fede contrattuale potesse essere imputato alla nonostante ricorresse la prova che CP_1 avesse “fraudolentemente” proceduto, a più riprese, nel corso degli anni ad acquistare Contr prodotti petroliferi da case concorrenti etc), CP_7 CP_8 imponendone la vendita nella stazione di servizio gestita dal “contrabbandando gli T_ stessi come prodotti petroliferi della e “pur essendo stata accertata la dissennata CP_1
politica dei prezzi imposta dalla al in aperta violazione delle pattuizioni CP_1 T_ contrattuali”.
Anche tale censura non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo non ricorre la prova che abbia acquistato prodotti petroliferi da altre CP_1
aziende imponendone la vendita nella stazione di servizio gestita dal T_
Inoltre, non può ritenersi alla luce degli accordi intervenuti che si sia impegnata ad CP_1
assicurare al gestore un margine di guadagno costante nel tempo;
né in assenza di una previsione contrattuale che preveda un simile obbligo, può ipotizzarsi che questo possa ricavarsi dal principio di buona fede.
É noto infatti che la funzione che viene attribuita al principio di buona fede è quello di rendere equilibrato il sinallagma contrattuale e non certo quella di avvantaggiare una parte in danno dell'altra con la creazione di un obbligo – quello di assicurare un margine minimo al gestore
– che le parti non hanno volutamente e consapevolmente pattuito, vista l'imprevedibilità dei fattori da cui dipende l'effettivo ammontare del margine.
É ugualmente noto che il principio di buona fede non può incidere direttamente sul corrispettivo (in tal caso, il margine dovuto al gestore) fissato dalle parti nel contratto, corrispettivo la cui determinazione è demandata esclusivamente all'autonomia negoziale e che non tollera integrazioni dall'esterno. Alla stregua delle considerazioni che precedono è assorbito il sesto motivo di appello, con il quale ribadisce la “fondatezza della domanda di risarcimento proposta dalla ditta T_
e ne chiede l'accoglimento. Parte_1
L'appello principale va pertanto rigettato.
L'appello incidentale è invece parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda proposta in via riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'impresa al pagamento delle penali contrattualmente T_ previste a fronte della risoluzione dei contratti e della ritardata riconsegna dell'impianto e delle sue pertinenze, sostenendo che “le penali contrattuali per essere applicate presuppongono quanto meno la colpa se non il dolo della controparte” e che nel caso di specie il comportamento del gestore non fosse caratterizzato da dolo o colpa grave.
L'appellata censura la decisione del primo giudice sostenendo che il pagamento CP_1
delle penali fosse ancorato soltanto allo scioglimento anticipato dei contratti e alla violazione dell'obbligo da parte del gestore di restituire l'area di servizio affidatale e le sue pertinenze, non anche alla sussistenza del dolo o della colpa grave del creditore, come ritenuto dal primo giudice.
La censura non appare meritevole di accoglimento nella parte in cui considera dovuta la penale prevista all'art.17 del contratto di cessione gratuita, che prevede una penale giornaliera “pari alla differenza tra il prezzo di vendita del carburante al pubblico e il prezzo di vendita al gestore, moltiplicata per la media giornaliera delle vendite effettuate negli ultimi tre mesi della data fissata per la riconsegna”, in quanto i criteri ivi descritti non consentono di quantificare la prestazione risarcitoria oggetto della penale nel suo “preciso ammontare”
(Cass. n. 9532/2000); né tale valore sarebbe determinabile in base alle risultanze del registro UTF di cui si richiede l'esibizione, poiché il registro UTF contiene solo dati relativi al quantitativo e tipo di carburante caricato e scaricato, alla data e ora dell'operazione, all'identificazione di fornitore e cliente, non anche indicazioni relative ai prezzi di vendita del carburante.
Contr Inoltre la Determinazione prot.n. 240433/RU del 27.12.2019 del Direttore dell' in applicazione del D.Lgs n. 504/1995 prevede all'art. 2, co 10, che il registro carico e scarico e relativa documentazione sono conservati presso l'impianto per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce;
motivo per il quale in ogni caso non potrebbe essere accolta la richiesta di esibizione del registro, riferendosi lo stesso al periodo agosto-ottobre
2017. Condivisibile è invece la censura relativa al mancato riconoscimento della penale prevista dall'art.14 del contratto di affitto di ramo d'azienda per la ritardata riconsegna del complesso aziendale in seguito alla risoluzione anticipata del contratto.
Come affermato dalla Suprema Corte “colui che si avvale della penale, esercitando il diritto ad un risarcimento già preventivamente quantificato, non deve provare altro che la esistenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento” (Cass.n.9532/2000; n.11204/1998), non essendo necessaria anche la prova della colpa o del dolo della controparte ed essendo agevolmente determinabile l'ammontare della somma dovuta in base all'art.14, che prevede che il gestore paghi una penale di E.50,00 per ogni giorno di ritardata consegna.
Pertanto, essendo intervenuta la risoluzione dei contratti in data 31.10.2017 ed essendo stato riconsegnato il complesso aziendale a seguito di provvedimento cautelare in data
9.5.2018, l'ammontare della penale dovuta a fronte dei 189 giorni di ritardo è pari ad E.
9.450,00.
Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento in favore di Controparte_9 [...]
della somma di E.9.450,00, oltre interessi legali decorrenti dalla Controparte_1 domanda all'effettivo soddisfo
Quanto alle spese processuali, è noto che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Orbene, in considerazione dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento della domanda proposta da si giustifica la compensazione di 1/5 Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo i restanti 4/5 a carico dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Le spese in tale proporzione sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi tariffari, tenuto conto delle attività effettivamente svolte e del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che in ordine all'appello proposto dal sussistono i presupposti di cui T_
alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, quale titolare della ditta avverso la sentenza n. 5467/2020 del
[...] Parte_1
Tribunale di Napoli nei confronti di con atto notificato in data Controparte_1
30.9.2020, nonché sull'appello incidentale proposto dall'appellata con comparsa di costituzione depositata in data 25.2.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di
[...] Controparte_9 [...]
della somma di E.9.450,00, oltre interessi legali decorrenti dalla Controparte_1 domanda all'effettivo soddisfo;
c) condanna, inoltre, al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
dei 4/5 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che in tale proporzione
[...]
liquida quanto al primo grado in E.12.527,2 per compensi e quanto al secondo grado in E.14.808,8 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, dichiarandole compensate per la restante parte;
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 3.4.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio