TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/10/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 2 ottobre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1847/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte_1
(Avv. V. Mattiozzi)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno della domanda, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
per sentir accertare e dichiarare
[...]
l'illegittimità dell'addebito effettuato nella busta paga di novembre 2023 a titolo di risarcimento danni e per sentirla condannare al pagamento della somma di €
3.600,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver lavorato per la convenuta dal 4.10.2021 al 29.11.2023 come apprendista operaio ed inquadramento al livello 5 CCNL meccanici artigiani, deduceva che alla cessazione del rapporto nella busta paga di novembre 2023 si era ritrovato una trattenuta di € 3.600,00 a titolo di risarcimento danni.
Il GU, nel riferire di non aver mai avuto alcuna contestazione in merito, né comunicazione scritta, eccepiva l'illegittimità della trattenuta. Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La si Controparte_1
costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta riferiva che in data 13 ottobre
2023 alle 14.30 circa il ricorrente, mentre era alla guida del veicolo il Iveco Daily targato FD981VH di proprietà della datrice di lavoro, tamponava il veicolo targato
EJ060ET, che lo precedeva sulla via per
Azzano San Paolo anch'esso di proprietà della datrice di lavoro.
La Controparte_1
precisava che nel sinistro rimanevano coinvolti i colleghi di lavoro del ricorrente Testimone_1 Persona_1
e ed il veicolo da lui Persona_2
condotto riportava danni alla parte anteriore mentre l'altro alla parte posteriore.
La convenuta nell'aggiungere che solo quest'ultimo danno (ovvero quello procurato al mezzo tamponato) era stato rimborsato dall'assicurazione (con aumento del premio), riferiva che il GU aveva ammesso la sua responsabilità, chiedendo di poter rifondere il danno con trattenuta mensile in busta paga, per cui gli era stato comunicato che il danno complessivo era di almeno 4.000,00 euro.
La dava Controparte_1
atto di aver provveduto alla riparazione del mezzo con sostituzione del “paraurti ant- cofano ant-rivestimento ant.int. proiettore” per l'importo di € 3.602,90 che era stato comunicato al ricorrente, il quale tuttavia si era improvvisamente dimesso a decorrere dal 30.11.2023, motivo per cui era stata operata la trattenuta in busta paga.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei limiti di seguito evidenziati.
E' sostanzialmente pacifico che il 13 ottobre 2023 il ricorrente, mentre era alla guida del veicolo il Iveco Daily targato
FD981VH di proprietà della datrice di lavoro, abbia tamponato il veicolo targato
EJ060ET, che lo precedeva sulla via per
Azzano San Paolo anch'esso della convenuta. In ordine alla dinamica dell'incidente, il teste ha riferito che i due Persona_2
mezzi si trovavano uno dietro all'altro sulla via per Azzano San Paolo in quanto stavano andando a prelevare due macchine (v. dep. ). Persona_2
Era l'orario di punta e sulla strada c'era una scuola con l'attraversamento degli studenti, si trattava della scuola LO nel quartiere Colognola di Bergamo (v. dep.
). Persona_2
Il , che stava precedendo il GU, ha Per_2
visto che “arrivava il pullman ed i ragazzi si sono subito buttati in strada”, rimanendo comunque “sulle strisce” (v. dep. Per_2
).
[...]
Pertanto, il teste ha dichiarato di aver rallentato e di essere stato colpito dal mezzo guidato dal ricorrente (v. dep. Per_2
).
[...]
Il ha precisato di essersi limitato a Per_2
frenare, senza inchiodare, riferendo che la sua velocità era di circa 40 km all'ora (v. dep. ). Persona_2
Circa i danni, il teste ha riferito di aver riscontrato che il cassone del suo mezzo
“era un po' piegato” ed “anche la lamiera laterale”, mentre il mezzo del ricorrente aveva riportato danni “al faro, al cofano, al parafango laterale” (v. dep. Per_2
).
[...]
In relazione a tale circostanza il teste
, che ha esaminato il veicolo una Tes_1
volta riportato in magazzino, ha dichiarato che “il mezzo del ricorrente aveva il cofano che si era tutto rialzato e tirato indietro”, il che fa ragionevolmente supporre che l'impatto sia stato di una certa entità (v. dep. ). Tes_1
La convenuta ha documentato i danni tramite un preventivo e la successiva fattura per complessivi € 3.602,90 (v. doc.
2-3 fasc. resistente).
In ordine all'entità dei danni, non vi sono elementi per ritenere sproporzionati gli importi di cui alla suindicata fattura.
Così ricostruiti i fatti, va ricordato che l'art. 141, ai commi da 2 a 4, CdS prevede che “2. il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento”.
In pratica, tutte condizioni che ricorrevano nella situazione in esame, posto che il
GU stava attraversando un centro abitato, si trovava in prossimità di una scuola e di un attraversamento pedonale ed infine gli studenti sono sempre ben visibili quando, una volta usciti da scuola, si trovano alla fermata in attesa dell'arrivo del pullman. E pure è noto che in queste situazioni i ragazzi si riversano in gruppo sulla strada, talvolta in maniera scomposta, per cui gli autisti devono moderare particolarmente la velocità.
Il , viaggiando a circa 40 km/h (al di Per_2
sotto del limite cittadino), una volta che gli studenti si sono gettati in strada è stato in grado di frenare, senza avere la necessità di inchiodare, mentre il GU ha investito il mezzo che lo precedeva con una certa violenza, tanto da provocare danni ben visibili alla parte frontale del mezzo.
Se ne deve dedurre che il GU viaggiasse ad una velocità non adeguata alle condizioni della strada e tale da non consentirgli di mantenere il controllo del mezzo, posto che verosimilmente neppure stava rispettando la distanza di sicurezza.
Ed a quest'ultimo proposito occorre ricordare che in base all'art. 149, primo comma, CdS “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
In materia è stato affermato il principio secondo cui “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (così, tra le molte, cass. civ. 13703/17).
Nessuna prova liberatoria è stata offerta dal ricorrente che nel ricorso introduttivo del giudizio non ha descritto l'accaduto, limitandosi a negarlo, e mai è comparso alle udienze per offrire la sua versione della dinamica dell'incidente.
Il GU va quindi ritenuto responsabile del danno causato al mezzo della datrice di lavoro ed è pertanto tenuto al suo risarcimento, dovendosi sul punto ritenere congrui gli importi di cui al preventivo ed alla successiva fattura (v. doc.
2-3 fasc. resistente).
Va tuttavia considerato che la fattura è stata emessa per l'importo imponibile di €
2.953,20, oltre ad € 649,70 a titolo di IVA, rispetto alla quale l'azienda ha ottenuto un beneficio, potendola dedurre dai redditi imponibili ai fini delle dichiarazioni fiscali.
Ne consegue che il danno risarcibile va limitato all'importo imponibile di €
2.953,20 (a fronte della maggior somma trattenuta di € 3.600,00), con la conseguenza che la Controparte_1
sarà tenuta a corrispondere al
[...]
ricorrente la somma di € 649,70, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla trattenuta al saldo.
In definitiva, la domanda può essere accolta nei termini sopra evidenziati e le spese di lite, tenuto conto della colpa del ricorrente, del modesto accoglimento del ricorso e della disponibilità della resistente a restituire il suindicato importo, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1847/2024 R.G.:
1) in parziale accoglimento del ricorso condanna la Controparte_1
, al pagamento, in favore di
[...] Pt_1
, della somma di € 649,70, oltre ad
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) compensa le spese di lite;
Bergamo, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 2 ottobre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1847/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
Controparte_1
(Avv. V. Mattiozzi)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno della domanda, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
per sentir accertare e dichiarare
[...]
l'illegittimità dell'addebito effettuato nella busta paga di novembre 2023 a titolo di risarcimento danni e per sentirla condannare al pagamento della somma di €
3.600,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver lavorato per la convenuta dal 4.10.2021 al 29.11.2023 come apprendista operaio ed inquadramento al livello 5 CCNL meccanici artigiani, deduceva che alla cessazione del rapporto nella busta paga di novembre 2023 si era ritrovato una trattenuta di € 3.600,00 a titolo di risarcimento danni.
Il GU, nel riferire di non aver mai avuto alcuna contestazione in merito, né comunicazione scritta, eccepiva l'illegittimità della trattenuta. Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La si Controparte_1
costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta riferiva che in data 13 ottobre
2023 alle 14.30 circa il ricorrente, mentre era alla guida del veicolo il Iveco Daily targato FD981VH di proprietà della datrice di lavoro, tamponava il veicolo targato
EJ060ET, che lo precedeva sulla via per
Azzano San Paolo anch'esso di proprietà della datrice di lavoro.
La Controparte_1
precisava che nel sinistro rimanevano coinvolti i colleghi di lavoro del ricorrente Testimone_1 Persona_1
e ed il veicolo da lui Persona_2
condotto riportava danni alla parte anteriore mentre l'altro alla parte posteriore.
La convenuta nell'aggiungere che solo quest'ultimo danno (ovvero quello procurato al mezzo tamponato) era stato rimborsato dall'assicurazione (con aumento del premio), riferiva che il GU aveva ammesso la sua responsabilità, chiedendo di poter rifondere il danno con trattenuta mensile in busta paga, per cui gli era stato comunicato che il danno complessivo era di almeno 4.000,00 euro.
La dava Controparte_1
atto di aver provveduto alla riparazione del mezzo con sostituzione del “paraurti ant- cofano ant-rivestimento ant.int. proiettore” per l'importo di € 3.602,90 che era stato comunicato al ricorrente, il quale tuttavia si era improvvisamente dimesso a decorrere dal 30.11.2023, motivo per cui era stata operata la trattenuta in busta paga.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei limiti di seguito evidenziati.
E' sostanzialmente pacifico che il 13 ottobre 2023 il ricorrente, mentre era alla guida del veicolo il Iveco Daily targato
FD981VH di proprietà della datrice di lavoro, abbia tamponato il veicolo targato
EJ060ET, che lo precedeva sulla via per
Azzano San Paolo anch'esso della convenuta. In ordine alla dinamica dell'incidente, il teste ha riferito che i due Persona_2
mezzi si trovavano uno dietro all'altro sulla via per Azzano San Paolo in quanto stavano andando a prelevare due macchine (v. dep. ). Persona_2
Era l'orario di punta e sulla strada c'era una scuola con l'attraversamento degli studenti, si trattava della scuola LO nel quartiere Colognola di Bergamo (v. dep.
). Persona_2
Il , che stava precedendo il GU, ha Per_2
visto che “arrivava il pullman ed i ragazzi si sono subito buttati in strada”, rimanendo comunque “sulle strisce” (v. dep. Per_2
).
[...]
Pertanto, il teste ha dichiarato di aver rallentato e di essere stato colpito dal mezzo guidato dal ricorrente (v. dep. Per_2
).
[...]
Il ha precisato di essersi limitato a Per_2
frenare, senza inchiodare, riferendo che la sua velocità era di circa 40 km all'ora (v. dep. ). Persona_2
Circa i danni, il teste ha riferito di aver riscontrato che il cassone del suo mezzo
“era un po' piegato” ed “anche la lamiera laterale”, mentre il mezzo del ricorrente aveva riportato danni “al faro, al cofano, al parafango laterale” (v. dep. Per_2
).
[...]
In relazione a tale circostanza il teste
, che ha esaminato il veicolo una Tes_1
volta riportato in magazzino, ha dichiarato che “il mezzo del ricorrente aveva il cofano che si era tutto rialzato e tirato indietro”, il che fa ragionevolmente supporre che l'impatto sia stato di una certa entità (v. dep. ). Tes_1
La convenuta ha documentato i danni tramite un preventivo e la successiva fattura per complessivi € 3.602,90 (v. doc.
2-3 fasc. resistente).
In ordine all'entità dei danni, non vi sono elementi per ritenere sproporzionati gli importi di cui alla suindicata fattura.
Così ricostruiti i fatti, va ricordato che l'art. 141, ai commi da 2 a 4, CdS prevede che “2. il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento”.
In pratica, tutte condizioni che ricorrevano nella situazione in esame, posto che il
GU stava attraversando un centro abitato, si trovava in prossimità di una scuola e di un attraversamento pedonale ed infine gli studenti sono sempre ben visibili quando, una volta usciti da scuola, si trovano alla fermata in attesa dell'arrivo del pullman. E pure è noto che in queste situazioni i ragazzi si riversano in gruppo sulla strada, talvolta in maniera scomposta, per cui gli autisti devono moderare particolarmente la velocità.
Il , viaggiando a circa 40 km/h (al di Per_2
sotto del limite cittadino), una volta che gli studenti si sono gettati in strada è stato in grado di frenare, senza avere la necessità di inchiodare, mentre il GU ha investito il mezzo che lo precedeva con una certa violenza, tanto da provocare danni ben visibili alla parte frontale del mezzo.
Se ne deve dedurre che il GU viaggiasse ad una velocità non adeguata alle condizioni della strada e tale da non consentirgli di mantenere il controllo del mezzo, posto che verosimilmente neppure stava rispettando la distanza di sicurezza.
Ed a quest'ultimo proposito occorre ricordare che in base all'art. 149, primo comma, CdS “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
In materia è stato affermato il principio secondo cui “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (così, tra le molte, cass. civ. 13703/17).
Nessuna prova liberatoria è stata offerta dal ricorrente che nel ricorso introduttivo del giudizio non ha descritto l'accaduto, limitandosi a negarlo, e mai è comparso alle udienze per offrire la sua versione della dinamica dell'incidente.
Il GU va quindi ritenuto responsabile del danno causato al mezzo della datrice di lavoro ed è pertanto tenuto al suo risarcimento, dovendosi sul punto ritenere congrui gli importi di cui al preventivo ed alla successiva fattura (v. doc.
2-3 fasc. resistente).
Va tuttavia considerato che la fattura è stata emessa per l'importo imponibile di €
2.953,20, oltre ad € 649,70 a titolo di IVA, rispetto alla quale l'azienda ha ottenuto un beneficio, potendola dedurre dai redditi imponibili ai fini delle dichiarazioni fiscali.
Ne consegue che il danno risarcibile va limitato all'importo imponibile di €
2.953,20 (a fronte della maggior somma trattenuta di € 3.600,00), con la conseguenza che la Controparte_1
sarà tenuta a corrispondere al
[...]
ricorrente la somma di € 649,70, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla trattenuta al saldo.
In definitiva, la domanda può essere accolta nei termini sopra evidenziati e le spese di lite, tenuto conto della colpa del ricorrente, del modesto accoglimento del ricorso e della disponibilità della resistente a restituire il suindicato importo, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1847/2024 R.G.:
1) in parziale accoglimento del ricorso condanna la Controparte_1
, al pagamento, in favore di
[...] Pt_1
, della somma di € 649,70, oltre ad
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) compensa le spese di lite;
Bergamo, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini