Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2013, n. 24564
CASS
Sentenza 31 ottobre 2013

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In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.

Il creditore, dopo aver promosso il giudizio per ottenere l'adempimento del contratto, può, in corso di causa, dichiarare che intende valersi della clausola risolutiva espressa, trattandosi di facoltà riconducibile allo "ius variandi" ammesso in generale dall'art. 1453, secondo comma, cod. civ.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2013, n. 24564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24564
Data del deposito : 31 ottobre 2013

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