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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9112 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 10.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.18575/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nellaqualità di unici eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto il 1.10.2022, Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli alla via Giordano Bruno n° 169, presso lo studio dell'avv. Antonio
NA e dell'avv. Isabella Maselli, che li rapp.tano e difendono unitamente e disgiuntamente - giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dal funzionario dott.ssa Eliana CP_1
Covino con la quale è elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di CP_1
Napoli sita in via Alcide De Gasperi n. 55.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26.08.2024 le parti ricorrenti in epigrafe indicate premettevano che, in data
3.5.2022, il sig. aveva presentato all' domanda telematica, recante numero Persona_1 CP_1
3930925407632, al fine di ottenere, previo accertamento dell'invalidità civile, le consequenziali provvidenze economiche ad essa correlate in base al disposto normativo delle Leggi n. 118/71, n.
18/80, n. 508/88, n.509/88 e succ. modif.; che al sig. non era stato comunicato Persona_1 l'esito della propria istanza amministrativa nei termini di legge;
che il sig. era Persona_1 deceduto in data 1.10.2022, lasciando quali unici eredi gli odierni istanti;
che, formatosi il silenzio rifiuto, ai sensi dell'art.42 comma 3 D.L.269/2003 convertito con Legge 326/2003, in data 3.3.2023, avevano depositato presso il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza ricorso ex art. 445 bis c.p.c. con il quale avevano chiesto l'accertamento preventivo della sussistenza del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a favore del de cuius;
che, Persona_1 all'esito di tale accertamento, in data 13.2.2024 il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza aveva emesso decreto di omologa ex art. 445 bis 5° comma c.p.c. con il quale era stato riconosciuto, in favore di , la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 03.05.2022 e fino al decesso avvenuto in data 01.10.2022; che, ai sensi dell'art. 445 bis 5° comma c.p.c., tale decreto di omologa era stato notificato telematicamente all' , in data 13.2.2024, alla Sede Legale di Roma CP_1 ed alla Sede Provinciale di Napoli;
che. comunque, in data 3.4.2024, si era provveduto a trasmettere all' il Modello AP23 contenente tutti i dati socio economici utili alla liquidazione della CP_1 prestazione riconosciuta;
che, nonostante fossero oramai trascorsi inutilmente i 120 giorni da tale notifica previsti dall'art. 445 bis 5° comma c.p.c., l' non aveva provveduto alla liquidazione CP_2 dell'indennità di accompagnamento riconosciuta al sig. . Persona_1
Tanto premesso, lamentando uno stato di invalidità tale da integrare il requisito all'uopo richiesto dal legislatore, chiedevano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per l'arco temporale sopra dedotto, oltre accessori di legge, spese vinte.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta già in CP_1 data antecedente alla presentazione della domanda del amministrativa del 03.05.2022; che il pagamento dell'indennità di accompagnamento riconosciuta già dal 01.07.2000 e unificata alla pensione di vecchiaia era stata regolarmente pagata al sig. (all. 16 database Persona_1 pagamenti dell'indennità di accompagnamento del 2022: all. 15 lista pensioni); che i pagamenti dell'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2022 - codice pensione 044 5105 07753706 pari ad euro 525,17 mensili - erano stati regolarmente pagati nei relativi mesi di pagamento e accreditati sul conto corrente del sig. unitamente alla pensione Persona_1 di vecchiaia - codice 001 5105 10516097 pari ad euro 790,37 mensili (all. 15 lista pensioni;
all.
3,4,5,6,7,8 rate di pagamento dell'indennità di accompagnamento da giugno ad ottobre 2022; all.
9,10,11,12,13 database pagamenti mensili da giugno ad ottobre 2022; all. 14 lista pagamenti cassetto previdenziale anno 2022).
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che: Il ricorso appare sufficientemente corredato dell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda giudiziale.
Nel merito si osserva che nel corso del procedimento giurisdizionale conclusosi con l'emissione del decreto di omologa in data 13.02.2024 si è accertato che il de cuius era affetto dalle patologie analiticamente descritte nel corpo del ricorso introduttivo.
Si è, quindi, concluso rilevando che dette patologie, tenuto conto del grado e della natura delle stesse, realizzavano, nel loro complesso, il grado di invalidità nella misura rilevante ex lege ai fini della concessione del beneficio previdenziale richiesto.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio emesso da codesto Tribunale con il decreto di omologa in atti in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali che vanno tutte condivise, in mancanza, tra l'altro, di qualunque dissenso, da parte dell' resistente, nei termini di legge ex art CP_2
445 bis, IV comma, c.p.c., il che ha condotto all'emanazione del decreto di omologa dell'accertamento sanitario nei termini suindicati.
Si deve, pertanto, concludere nel senso che il de cuius fosse affetto da patologie le quali, per la loro natura, lo stadio, e l'entità della sindrome patologica, valutati anche in relazione alle garanzie di controllo e contenimento offerte dall'uso di appropriati sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto e all'età del medesimo, impegnavano l'organismo al punto tale da determinare il riconoscimento, in suo favore, dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 03.05.2022 e fino al decesso avvenuto in data 01.10.2022 .
CP_ Tanto premesso l'eccezione di pagamento, così come formulata dall' resistente nel corpo della propria memoria di costituzione, può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Ed, invero, dalla documentazione depositata in corso di causa ed acquisita agli atti ex art. 421 c.p.c. si evince, inequivocabilmente, che la 044-5105-07753706 che identifica Parte_5
l'indennità di accompagnamento è stata riconosciuta con decorrenza dal 01.07.2000.
In proposito si osserva che dal modello TE08 inviato al sig. in data 19.01.2009 con Persona_1 raccomandata A/R 60671566121-7 e dalla comunicazione del 26.01.2009 si evince l'avvenuta liquidazione, in favore di quest'ultimo, dell'indennità di accompagnamento quale invalido totale, categoria INVCIV numero 07753706, con decorrenza dal 1° luglio 2000 (ALL. 17 te08; all. 18 fascia pensione;
all. 19 comunicazione 01.2009).
Inoltre, nel documento identificato con il n. 18 si evince che il “codice fascia 42 identifica l'indennità di accompagnamento”. Tra l'altro, il pagamento della prestazione dell'indennità di accompagnamento con il relativo importo nell'arco temporale oggetto del giudizio de quo - dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2022 pari ad euro 525,17 - si evince sia dai cedolini mensili allegati agli atti sia dal dettaglio importo pensione anno 2022 dai quali risulta che la prestazione identificata con codice 044-5105-07753706 è pari ad euro 525,17 (all. 20-29 cedolini anno 2022; all. 30 importo pensione anno 2022).
Pertanto, può ritenersi sufficientemente provato che il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2022 - codice pensione 044 5105
07753706 pari ad euro 525,17 mensili - sia stato regolarmente effettuato nei relativi mesi di competenza ed accreditato sul conto corrente del sig. unitamente alla pensione di Persona_1 vecchiaia - codice 001 5105 10516097 - pari ad euro 790,37 mensili.
Trattasi, in ogni caso, di eccezione di avvenuto pagamento della prestazione che è stata riconosciuta come fondata dallo stesso procuratore delle parti ricorrenti, così come emerge dal verbale di udienza del 10.12.2025.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, la domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese processuali sono compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
e , nella qualità di unici eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
CP_
con ricorso del 26.08.2024 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te Persona_1
p.t., così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
compensa le spese di lite.
Napoli 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 10.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.18575/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nellaqualità di unici eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto il 1.10.2022, Persona_1 elettivamente domiciliati in Napoli alla via Giordano Bruno n° 169, presso lo studio dell'avv. Antonio
NA e dell'avv. Isabella Maselli, che li rapp.tano e difendono unitamente e disgiuntamente - giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dal funzionario dott.ssa Eliana CP_1
Covino con la quale è elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di CP_1
Napoli sita in via Alcide De Gasperi n. 55.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26.08.2024 le parti ricorrenti in epigrafe indicate premettevano che, in data
3.5.2022, il sig. aveva presentato all' domanda telematica, recante numero Persona_1 CP_1
3930925407632, al fine di ottenere, previo accertamento dell'invalidità civile, le consequenziali provvidenze economiche ad essa correlate in base al disposto normativo delle Leggi n. 118/71, n.
18/80, n. 508/88, n.509/88 e succ. modif.; che al sig. non era stato comunicato Persona_1 l'esito della propria istanza amministrativa nei termini di legge;
che il sig. era Persona_1 deceduto in data 1.10.2022, lasciando quali unici eredi gli odierni istanti;
che, formatosi il silenzio rifiuto, ai sensi dell'art.42 comma 3 D.L.269/2003 convertito con Legge 326/2003, in data 3.3.2023, avevano depositato presso il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza ricorso ex art. 445 bis c.p.c. con il quale avevano chiesto l'accertamento preventivo della sussistenza del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a favore del de cuius;
che, Persona_1 all'esito di tale accertamento, in data 13.2.2024 il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza aveva emesso decreto di omologa ex art. 445 bis 5° comma c.p.c. con il quale era stato riconosciuto, in favore di , la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 03.05.2022 e fino al decesso avvenuto in data 01.10.2022; che, ai sensi dell'art. 445 bis 5° comma c.p.c., tale decreto di omologa era stato notificato telematicamente all' , in data 13.2.2024, alla Sede Legale di Roma CP_1 ed alla Sede Provinciale di Napoli;
che. comunque, in data 3.4.2024, si era provveduto a trasmettere all' il Modello AP23 contenente tutti i dati socio economici utili alla liquidazione della CP_1 prestazione riconosciuta;
che, nonostante fossero oramai trascorsi inutilmente i 120 giorni da tale notifica previsti dall'art. 445 bis 5° comma c.p.c., l' non aveva provveduto alla liquidazione CP_2 dell'indennità di accompagnamento riconosciuta al sig. . Persona_1
Tanto premesso, lamentando uno stato di invalidità tale da integrare il requisito all'uopo richiesto dal legislatore, chiedevano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per l'arco temporale sopra dedotto, oltre accessori di legge, spese vinte.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta già in CP_1 data antecedente alla presentazione della domanda del amministrativa del 03.05.2022; che il pagamento dell'indennità di accompagnamento riconosciuta già dal 01.07.2000 e unificata alla pensione di vecchiaia era stata regolarmente pagata al sig. (all. 16 database Persona_1 pagamenti dell'indennità di accompagnamento del 2022: all. 15 lista pensioni); che i pagamenti dell'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2022 - codice pensione 044 5105 07753706 pari ad euro 525,17 mensili - erano stati regolarmente pagati nei relativi mesi di pagamento e accreditati sul conto corrente del sig. unitamente alla pensione Persona_1 di vecchiaia - codice 001 5105 10516097 pari ad euro 790,37 mensili (all. 15 lista pensioni;
all.
3,4,5,6,7,8 rate di pagamento dell'indennità di accompagnamento da giugno ad ottobre 2022; all.
9,10,11,12,13 database pagamenti mensili da giugno ad ottobre 2022; all. 14 lista pagamenti cassetto previdenziale anno 2022).
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che: Il ricorso appare sufficientemente corredato dell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda giudiziale.
Nel merito si osserva che nel corso del procedimento giurisdizionale conclusosi con l'emissione del decreto di omologa in data 13.02.2024 si è accertato che il de cuius era affetto dalle patologie analiticamente descritte nel corpo del ricorso introduttivo.
Si è, quindi, concluso rilevando che dette patologie, tenuto conto del grado e della natura delle stesse, realizzavano, nel loro complesso, il grado di invalidità nella misura rilevante ex lege ai fini della concessione del beneficio previdenziale richiesto.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio emesso da codesto Tribunale con il decreto di omologa in atti in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali che vanno tutte condivise, in mancanza, tra l'altro, di qualunque dissenso, da parte dell' resistente, nei termini di legge ex art CP_2
445 bis, IV comma, c.p.c., il che ha condotto all'emanazione del decreto di omologa dell'accertamento sanitario nei termini suindicati.
Si deve, pertanto, concludere nel senso che il de cuius fosse affetto da patologie le quali, per la loro natura, lo stadio, e l'entità della sindrome patologica, valutati anche in relazione alle garanzie di controllo e contenimento offerte dall'uso di appropriati sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto e all'età del medesimo, impegnavano l'organismo al punto tale da determinare il riconoscimento, in suo favore, dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 03.05.2022 e fino al decesso avvenuto in data 01.10.2022 .
CP_ Tanto premesso l'eccezione di pagamento, così come formulata dall' resistente nel corpo della propria memoria di costituzione, può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Ed, invero, dalla documentazione depositata in corso di causa ed acquisita agli atti ex art. 421 c.p.c. si evince, inequivocabilmente, che la 044-5105-07753706 che identifica Parte_5
l'indennità di accompagnamento è stata riconosciuta con decorrenza dal 01.07.2000.
In proposito si osserva che dal modello TE08 inviato al sig. in data 19.01.2009 con Persona_1 raccomandata A/R 60671566121-7 e dalla comunicazione del 26.01.2009 si evince l'avvenuta liquidazione, in favore di quest'ultimo, dell'indennità di accompagnamento quale invalido totale, categoria INVCIV numero 07753706, con decorrenza dal 1° luglio 2000 (ALL. 17 te08; all. 18 fascia pensione;
all. 19 comunicazione 01.2009).
Inoltre, nel documento identificato con il n. 18 si evince che il “codice fascia 42 identifica l'indennità di accompagnamento”. Tra l'altro, il pagamento della prestazione dell'indennità di accompagnamento con il relativo importo nell'arco temporale oggetto del giudizio de quo - dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2022 pari ad euro 525,17 - si evince sia dai cedolini mensili allegati agli atti sia dal dettaglio importo pensione anno 2022 dai quali risulta che la prestazione identificata con codice 044-5105-07753706 è pari ad euro 525,17 (all. 20-29 cedolini anno 2022; all. 30 importo pensione anno 2022).
Pertanto, può ritenersi sufficientemente provato che il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2022 - codice pensione 044 5105
07753706 pari ad euro 525,17 mensili - sia stato regolarmente effettuato nei relativi mesi di competenza ed accreditato sul conto corrente del sig. unitamente alla pensione di Persona_1 vecchiaia - codice 001 5105 10516097 - pari ad euro 790,37 mensili.
Trattasi, in ogni caso, di eccezione di avvenuto pagamento della prestazione che è stata riconosciuta come fondata dallo stesso procuratore delle parti ricorrenti, così come emerge dal verbale di udienza del 10.12.2025.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, la domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese processuali sono compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
e , nella qualità di unici eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
CP_
con ricorso del 26.08.2024 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te Persona_1
p.t., così provvede: rigetta la domanda giudiziale;
compensa le spese di lite.
Napoli 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario