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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1268/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2479/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capizzi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Di Messina - 00753600832
elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio Di Messina
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006112483000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006112483000 SERVIZIO IDRICO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006112483000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, privo dei requisiti di sintesi, depositato in data 8/4/2025 ricorrente________ chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249006112483000 notificata in data 6/2/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 4.335,70 sul presupposto di 11 cartelle di pagamento. Eccepiva:
“prescrizione e/o decadenza”; omessa notifica delle cartelle presupposte;
difetto di motivazione;
duplicazione delle pretese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate assumendo inammissibilità del ricorso e avvenuta notifica delle cartelle presupposte;
difetto di legittimazione passiva;
insussistenza della prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo: correttezza della procedura;
avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di successivi atti interruttivi della prescrizione, oltre a presentazione di domanda di adesione alla definizione agevolata, successivamente decaduta per mancato pagamento delle rate successive alla seconda.
Non si costituiva il comune di Capizzi.
Non si costituiva la Camera di Commercio.
Non si costituiva Regione Siciliana.
Il ricorrente depositava memorie.
L'agente della riscossione depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto delle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29520120005883752000 di Euro 925,46;
- n. 29520120013009370000 di Euro 293,63; - n. 29520120018241028000 di Euro 243,85;
- n. 29520120028893669000 di Euro 234,66;
- n. 29520160030933533000 di Euro 525,63;
- n. 29520170015505018000 di Euro 512,50;
- n. 29520180002520476000 di Euro 146,06;
- n. 29520180013439585000 di Euro 224,80;
- n. 29520180019075385000 di Euro 503,83;
- n. 29520190009575422000 di Euro 85,76;
- n. 29520210023775773000 di Euro 639,52;
Va, preliminarmente dichiarato difetto di giurisdizione con riferimento alle pretese a titolo di servizio idrico integrato, portate dalle cartelle nn. 29520120005883752000, 29520120013009370000, 29520120018241028000, trattandosi di pretesa non tributaria, di competenza del giudice ordinario.
Infondate al limite della temerarietà sono le eccezioni – peraltro generiche – di omessa notifica delle cartelle presupposte. Infatti, come documentato dall'agente della riscossione, le cartelle riportate in intimazione sono state notificate.
Preliminarmente, deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 25-bis c.
5-bis d.Lv. 546/92 («gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non
è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore») non sia applicabile agli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate ed agli atti depositati dagli altri enti pubblici, ivi compreso l'agente della riscossione, quando gli stessi stiano in giudizio per il tramite di propri funzionari e non di procuratori, né sia applicabile al contribuente che si difenda in proprio: infatti la norma fa espresso riferimento all'attestazione di conformità resa dal “difensore”. Deve, pertanto, ritenersi che l'ambito applicativo della norma sia confinato agli atti depositati nel processo non dalla parte personalmente, ma per il tramite del suo difensore.
Parimenti la norma trova applicazione unicamente con riferimento al deposito di copia analogica, non al deposito di copia di atto telematico (quale pec in formato .eml o analogo, la quale, ovviamente, non è un supporto cartaceo, né copia di un supporto cartaceo, ma atto informatico originale.
In ogni caso, e in via generale, deve, poi, ritenersi che la previsione di cui all'art. 25-bis c.
5-bis vada, necessariamente, letta in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 2719 c.c. e di cui agli artt. 20 e ss. del codice dell'Amministrazione Digitale (d.Lv. 82/2005), dal momento che quest'ultima normativa ha portata generale con riferimento a tutta, indistintamente, la documentazione digitale, e costituisce, come tale, la disciplina quadro, rispetto alla quale tutta la diversa normativa attuativa o di dettaglio non può che essere coerente. In particolare, la disciplina di cui al menzionato art. 25-bis deve essere coordinata, tra l'altro, con quella di cui agli artt. 20 c.
1-bis («il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida»), 22 comma 1 («
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale») e 22 c. 3 («le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non
è espressamente disconosciuta») del Codice dell'Amministrazione Digitale. Discende che l'inutilizzabilità di cui all'art. 25-bis c. 5 non può che derivare da un espresso e puntuale disconoscimento dei controinteressati, in mancanza del quale l'atto resta valutabile ai sensi dell'art. 2719 c.c., come qualunque altra copia fotografica.
Sicchè, in mancanza di un disconoscimento della controparte, mediante il quale si indichi espressamente in cosa il documento esibito differirebbe dalla copia detenuta dal difensore, il documento informatico resta liberamente valutabile dal giudice.
Le prime otto cartelle, inoltre, in data 28/3/2022, sono state seguite dalla notifica di ulteriore intimazione di pagamento n. 295202290000418501000. Tale atto è stato notificato mediante deposito presso la casa comunale, conseguente a irreperibilità relativa del destinatario, e successivo invio di raccomandata informativa ricevuta personalmente dal ricorrente. Con riferimento alle stesse il ricorrente depositava domanda di definizione agevolata, successivamente decaduta per mancato pagamento delle rate.
Le ultime tre cartelle sono state notificate successivamente al settembre 2019. Segnatamente: la cartella n. 29520180019075385000 in data 02/09/2019, con atto rifiutato dal destinatario (come noto il rifiuto della ricezione determina formale notifica dell'atto); la cartella n. 29520190009575422000 in data 09/10/2019 a mani del destinatario;
la cartella n. n. 29520210023775773000 in data 31/10/2022 al domicilio del destinatario con consegna a mani della moglie convivente, e seguita dalla notifica in data 21/11/2024 dell'intimazione n.
29520249013146220000.
Inoltre, come documentato dall'agente della riscossione, in data 19/2/2025 veniva notificata al ricorrente comunicazione preventiva di fermo amministrativo ricorrente con riferimento a tutte le predette cartelle, salvo che per la ottava.
Evidente, dunque, l'infondatezza, al limite della temerarietà, della eccezione di prescrizione.
In proposito deve ricordarsi che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile. Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass.
6436/25; 20476/2025), così come, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, non essendo possibile fare valere successivamente all'atto non impugnato vizi che dovevano essere contestati mediante impugnazione dell'atto predetto (cfr. Cass. 20476/2025).
Inoltre, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni
23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015
(secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
Del tutto incomprensibile è l'eccezione di “duplicazione di pagamento”. Infatti l'emissione di ulteriori intimazioni di pagamento con riferimento alle medesime pretese non determina in alcun modo una duplicazione della pretesa, che rimane unica.
Infine, non sussiste alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass.
21065/2022).
Il ricorso, pertanto, al netto del difetto di giurisdizione, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della natura temeraria di gran parte delle eccezioni, vanno liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti costituite.
Il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello stato con provvedimento della Commissione del
Patrocinio di questa Corte. Va, in proposito, evidenziato che, ai sensi dell'art. 136 c. 2 D.P.R. 115/02,
l'ammissione al patrocinio è revocata se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, per tale dovendosi intendere qualsiasi azione intentata in maniera temeraria (mala fede) o la cui evidente infondatezza poteva essere rilevata dall'attore con un minimo di diligenza.
Nella specie, come sopra osservato, il ricorso è risultato privo di fondamento e l'infondatezza era palese o, comunque, avrebbe potuto essere constatata dal ricorrente con la diligenza minima richiesta. Deve, pertanto, concludersi che l'azione sia stata promossa in mala fede o, comunque, con colpa grave, ricorrendo le condizioni per la revoca dell'ammissione al patrocinio. Sul punto deve ritenersi che legittimamente la revoca può essere disposta anche in seno alla sentenza che rigetta il ricorso, ferma restando la natura del provvedimento di revoca e l'opponibilità nelle forme rituali di legge.
P.Q.M.
dichiara difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, con riferimento alle pretese derivanti dalle cartelle nn. 29520120005883752000, 29520120013009370000, 29520120018241028000. Rigetta quanto al resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti costituite.
Revoca il provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato adottato dalla
Commissione del Patrocinio di questa Corte.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2479/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capizzi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Di Messina - 00753600832
elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio Di Messina
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006112483000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006112483000 SERVIZIO IDRICO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249006112483000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, privo dei requisiti di sintesi, depositato in data 8/4/2025 ricorrente________ chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249006112483000 notificata in data 6/2/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 4.335,70 sul presupposto di 11 cartelle di pagamento. Eccepiva:
“prescrizione e/o decadenza”; omessa notifica delle cartelle presupposte;
difetto di motivazione;
duplicazione delle pretese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate assumendo inammissibilità del ricorso e avvenuta notifica delle cartelle presupposte;
difetto di legittimazione passiva;
insussistenza della prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo: correttezza della procedura;
avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di successivi atti interruttivi della prescrizione, oltre a presentazione di domanda di adesione alla definizione agevolata, successivamente decaduta per mancato pagamento delle rate successive alla seconda.
Non si costituiva il comune di Capizzi.
Non si costituiva la Camera di Commercio.
Non si costituiva Regione Siciliana.
Il ricorrente depositava memorie.
L'agente della riscossione depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto delle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29520120005883752000 di Euro 925,46;
- n. 29520120013009370000 di Euro 293,63; - n. 29520120018241028000 di Euro 243,85;
- n. 29520120028893669000 di Euro 234,66;
- n. 29520160030933533000 di Euro 525,63;
- n. 29520170015505018000 di Euro 512,50;
- n. 29520180002520476000 di Euro 146,06;
- n. 29520180013439585000 di Euro 224,80;
- n. 29520180019075385000 di Euro 503,83;
- n. 29520190009575422000 di Euro 85,76;
- n. 29520210023775773000 di Euro 639,52;
Va, preliminarmente dichiarato difetto di giurisdizione con riferimento alle pretese a titolo di servizio idrico integrato, portate dalle cartelle nn. 29520120005883752000, 29520120013009370000, 29520120018241028000, trattandosi di pretesa non tributaria, di competenza del giudice ordinario.
Infondate al limite della temerarietà sono le eccezioni – peraltro generiche – di omessa notifica delle cartelle presupposte. Infatti, come documentato dall'agente della riscossione, le cartelle riportate in intimazione sono state notificate.
Preliminarmente, deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 25-bis c.
5-bis d.Lv. 546/92 («gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non
è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore») non sia applicabile agli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate ed agli atti depositati dagli altri enti pubblici, ivi compreso l'agente della riscossione, quando gli stessi stiano in giudizio per il tramite di propri funzionari e non di procuratori, né sia applicabile al contribuente che si difenda in proprio: infatti la norma fa espresso riferimento all'attestazione di conformità resa dal “difensore”. Deve, pertanto, ritenersi che l'ambito applicativo della norma sia confinato agli atti depositati nel processo non dalla parte personalmente, ma per il tramite del suo difensore.
Parimenti la norma trova applicazione unicamente con riferimento al deposito di copia analogica, non al deposito di copia di atto telematico (quale pec in formato .eml o analogo, la quale, ovviamente, non è un supporto cartaceo, né copia di un supporto cartaceo, ma atto informatico originale.
In ogni caso, e in via generale, deve, poi, ritenersi che la previsione di cui all'art. 25-bis c.
5-bis vada, necessariamente, letta in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 2719 c.c. e di cui agli artt. 20 e ss. del codice dell'Amministrazione Digitale (d.Lv. 82/2005), dal momento che quest'ultima normativa ha portata generale con riferimento a tutta, indistintamente, la documentazione digitale, e costituisce, come tale, la disciplina quadro, rispetto alla quale tutta la diversa normativa attuativa o di dettaglio non può che essere coerente. In particolare, la disciplina di cui al menzionato art. 25-bis deve essere coordinata, tra l'altro, con quella di cui agli artt. 20 c.
1-bis («il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida»), 22 comma 1 («
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale») e 22 c. 3 («le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non
è espressamente disconosciuta») del Codice dell'Amministrazione Digitale. Discende che l'inutilizzabilità di cui all'art. 25-bis c. 5 non può che derivare da un espresso e puntuale disconoscimento dei controinteressati, in mancanza del quale l'atto resta valutabile ai sensi dell'art. 2719 c.c., come qualunque altra copia fotografica.
Sicchè, in mancanza di un disconoscimento della controparte, mediante il quale si indichi espressamente in cosa il documento esibito differirebbe dalla copia detenuta dal difensore, il documento informatico resta liberamente valutabile dal giudice.
Le prime otto cartelle, inoltre, in data 28/3/2022, sono state seguite dalla notifica di ulteriore intimazione di pagamento n. 295202290000418501000. Tale atto è stato notificato mediante deposito presso la casa comunale, conseguente a irreperibilità relativa del destinatario, e successivo invio di raccomandata informativa ricevuta personalmente dal ricorrente. Con riferimento alle stesse il ricorrente depositava domanda di definizione agevolata, successivamente decaduta per mancato pagamento delle rate.
Le ultime tre cartelle sono state notificate successivamente al settembre 2019. Segnatamente: la cartella n. 29520180019075385000 in data 02/09/2019, con atto rifiutato dal destinatario (come noto il rifiuto della ricezione determina formale notifica dell'atto); la cartella n. 29520190009575422000 in data 09/10/2019 a mani del destinatario;
la cartella n. n. 29520210023775773000 in data 31/10/2022 al domicilio del destinatario con consegna a mani della moglie convivente, e seguita dalla notifica in data 21/11/2024 dell'intimazione n.
29520249013146220000.
Inoltre, come documentato dall'agente della riscossione, in data 19/2/2025 veniva notificata al ricorrente comunicazione preventiva di fermo amministrativo ricorrente con riferimento a tutte le predette cartelle, salvo che per la ottava.
Evidente, dunque, l'infondatezza, al limite della temerarietà, della eccezione di prescrizione.
In proposito deve ricordarsi che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile. Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass.
6436/25; 20476/2025), così come, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, non essendo possibile fare valere successivamente all'atto non impugnato vizi che dovevano essere contestati mediante impugnazione dell'atto predetto (cfr. Cass. 20476/2025).
Inoltre, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni
23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015
(secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
Del tutto incomprensibile è l'eccezione di “duplicazione di pagamento”. Infatti l'emissione di ulteriori intimazioni di pagamento con riferimento alle medesime pretese non determina in alcun modo una duplicazione della pretesa, che rimane unica.
Infine, non sussiste alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass.
21065/2022).
Il ricorso, pertanto, al netto del difetto di giurisdizione, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della natura temeraria di gran parte delle eccezioni, vanno liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti costituite.
Il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello stato con provvedimento della Commissione del
Patrocinio di questa Corte. Va, in proposito, evidenziato che, ai sensi dell'art. 136 c. 2 D.P.R. 115/02,
l'ammissione al patrocinio è revocata se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, per tale dovendosi intendere qualsiasi azione intentata in maniera temeraria (mala fede) o la cui evidente infondatezza poteva essere rilevata dall'attore con un minimo di diligenza.
Nella specie, come sopra osservato, il ricorso è risultato privo di fondamento e l'infondatezza era palese o, comunque, avrebbe potuto essere constatata dal ricorrente con la diligenza minima richiesta. Deve, pertanto, concludersi che l'azione sia stata promossa in mala fede o, comunque, con colpa grave, ricorrendo le condizioni per la revoca dell'ammissione al patrocinio. Sul punto deve ritenersi che legittimamente la revoca può essere disposta anche in seno alla sentenza che rigetta il ricorso, ferma restando la natura del provvedimento di revoca e l'opponibilità nelle forme rituali di legge.
P.Q.M.
dichiara difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, con riferimento alle pretese derivanti dalle cartelle nn. 29520120005883752000, 29520120013009370000, 29520120018241028000. Rigetta quanto al resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti costituite.
Revoca il provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato adottato dalla
Commissione del Patrocinio di questa Corte.