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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1431 / 2024 promossa congiuntamente da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ntrambi rappresentati e difesi dall'avv. PALADIN PAMELA, presso C.F._2 il cui Studio hanno eletto domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, , Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio celebrato in data 18.08.2009 in Las Vegas (USA)- trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2009
Parte II, Serie C, atto n. 199- hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) di aver stabilito la loro casa familiare in Via Fratelli Ventura
n.12 – Prato (PO) presso immobile di proprietà de Sig. per il quale è Parte_2 pendente mutuo cointestato alle parti;
(2) che dal matrimonio è nato il figlio Per_1
1 , in data 08.09.2010; (3) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è Parte_2
venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto ed il Sig. rimarrà Parte_2 nella casa familiare, di sua proprietà con il figlio che ivi manterrà la sua residenza Persona_2 almeno fino a quando la Sig.ra non reperirà altro immobile. La sig.ra si Pt_1 Parte_1 trasferirà temporaneamente presso abitazione sita in Via per Iolo n. 92 – Prato (PO);
2) Le spese relative alle utenze, tasse e condominio della casa familiare, dalla firma del presente accordo, rimarranno ad esclusivo carico del Sig. quale unico proprietario del bene stesso;
Parte_2
3) Il Sig. si impegna a chiedere l'accollo del mutuo acceso presso la BNL per la casa Parte_2 familiare di Via Fratelli Ventura n.12 – Prato (PO) oggi cointestato. In caso di risposta negativa della banca, lo stesso si impegnerà a corrispondere l'intera rata del mutuo suddetto liberando la Sig.ra da ogni onere a riguardo;
Pt_1
4) Il Sig. al fine di regolare ogni rapporto economico fra i coniugi, si impegna: Parte_2
a) a versare alla Sig.ra la somma di euro 30.000,00 (trentamila=00); essendo stata Parte_1 già versata in data 24.10.2024 la somma di euro 20.000,00 (ventimila=00), la restante parte di euro
10.000,00 (diecimila=00) sarà corrisposta in 50 rate mensili di euro 200,00 a decorrere dal
10.01.2025;
5) Le parti concordano che salderanno nella misura del 50% ciascuno il finanziamento n. cp1637412 acceso presso BNL di euro 5.000,00 circa;
6) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso) e sarà Persona_2 collocato presso la casa familiare sita in Via Fratelli Ventura n. 12 dove attualmente risiede e ivi permarrà con il padre. Le parti concordano di poter valutare, nel futuro, un trasferimento del minore presso altra abitazione in cui risiederà con la madre nel momento in cui la stessa reperirà immobile adatto per il figlio;
7) Al fine di non modificare in modo eccessivo le abitudini del minore, visto anche la patologia che lo affligge, i genitori concordano di lasciare pressoché immutate le giornate di concordando Per_1 per un affidamento nei termini di seguito descritti, salvo diverso accordo fra gli stessi.
La prima e la quarta settimana del mese saranno così organizzate.
Il minore starà con la madre il Lunedi dall'uscita dalla scuola alla mattina successiva. Il Martedì, il
Mercoledì ed il Giovedì starà con la madre dall'uscita di scuola alle ore 17,30 quando sarà ripreso dal
2 padre con cui pernotterà e sarà accompagnato la mattina seguente a scuola. Il Venerdì sarà ripreso da scuola dalla madre con cui starà sino al Lunedi mattina quando la stessa lo porterà a scuola. La seconda e terza settimana del mese saranno così organizzate:
Il Lunedi il minore sarà accompagnato e ripreso da scuola dalla madre con cui starà sino alle ore 17,30 quando sarà ripreso dal padre con cui pernotterà e dallo stesso sarà accompagnato a scuola la mattina successiva. Il Martedì sarà ripreso da scuola dalla madre con cui starà sino alle ore 17,30 Per_1 quando sarà ripreso dal padre con cui pernotterà e dallo stesso sarà accompagnato a scuola la mattina successiva. Il Mercoledì ed il Giovedì starà con la madre dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando sarà accompagnato a scuola. Il Venerdì starà con la madre sino alle 17,30 quando sarà ripreso dal padre con cui trascorrerà il week-end sino al Lunedi mattina;
8) Durante le vacanze estive/ invernali si rispetterà l'affidamento di cui al punto precedente salvo la possibilità per il minore di trascorrere almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi nel mese di Luglio e/o Agosto con ciascun genitore, salvo accordo diverso fra le parti. I giorni dovranno essere preventivamente concordati entro il mese di Maggio di ogni anno;
9) I genitori contribuiranno ciascuno in via diretta al mantenimento di preso atto della Per_1 suddivisione paritetica del tempo e del fatto che gli stessi hanno redditi pressoché simili. Le parti concordano altresì di mantenere il conto corrente intestato al minore, sui cui gli stessi hanno delega,
e di continuare a farvi confluire l'indennità di accompagnamento, di euro 530,00 circa. Tale emolumento sarà utilizzato, previo accordo fra le parti, per esigenze di e tali spese dovranno Per_1 essere documentate ed inviate dal genitore che le ha sostenute all'altro genitore;
10) L'assegno unico di euro 353,10 circa, sarà percepito dai genitori nella misura di euro 50% ciascuno;
11) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra le parti, e di seguito si indicano, in via esemplificativa e non esaustiva: materiali di consumo correlati allo studio, spese mediche non coperte dal S.S.N., tickets, medicinali, occhiali e/o lenti a contatto, apparecchi odontoiatrici, corsi di lingua, vacanze-studio, vestiario, corsi extra-scolastici, corsi sportivi e dovranno essere preventivamente concordate fra le parti;
12) I genitori sono concordi nel mantenere le deleghe per poter riprendere il figlio a scuola sinora indicate;
13) Le parti concordano che il Sig. potrà utilizzare i permessi legati alla Legge Parte_2
n.104/1992;
3 14) I genitori dovranno concordare le attività sportive e/o ricreative, cui campo estivo e/o invernale,
a cui potrà partecipare il figlio;
15) Le spese relative al cane di famiglia, che permarrà nella casa familiare con il sig. Parte_2
a cui sarà esclusivamente affidato, saranno divise al 50% fra i coniugi;
16) I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra il figlio minore e l'altro genitore ed i nonni paterni e materni, rispetto ai quali sarà garantita la frequentazione;
entrambi i genitori siimpegnano a non fare frequentare il figlio agli eventuali rispettivi partners se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura e soprattutto a non creare situazioni che possano influire negativamente sul rapporto e sull'immagine che il minore ha del genitore;
17) I genitori sono obbligati a comunicare ogni futuro cambiamento di residenza e/o di domicilio, e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura o di soggiorno.
18) Entrambi i coniugi dichiarano di rinunziare a qualsiasi pretesa economica ulteriore a quella prevista nel punto 3) ,4), 5) del presente accordo, nei loro reciproci confronti e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro dichiarando di essere economicamente indipendenti. Dichiarano inoltre di aver diviso con il presente accordo ogni bene comune;
19) La presente separazione consensuale esclude ogni addebito di colpa;
20) I coniugi prestano sin da ora il loro consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
21) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
4 presso il padre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento del figlio, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che il mantenimento diretto paritetico sia congruo, tenuto conto dei tempi identici di permanenza del minore con ciascun genitore.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie e dell'assegno unico, tenuto conto della capacità reddituale pressoché equivalente dei genitori.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio celebrato in data 18.08.2009 in Las Vegas (USA)- atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2009
Parte II, Serie C, atto n. 199;
Omologa l'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto ed il Sig. Parte_2 rimarrà nella casa familiare, di sua proprietà con il figlio che ivi manterrà Persona_2
la sua residenza almeno fino a quando la Sig.ra non reperirà altro immobile. La Pt_1 sig.ra si trasferirà temporaneamente presso abitazione sita in Via per Iolo Parte_1
n. 92 – Prato (PO);
5) Le parti concordano che salderanno nella misura del 50% ciascuno il finanziamento n. cp1637412 acceso presso BNL di euro 5.000,00 circa;
6) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso) Persona_2
e sarà collocato presso la casa familiare sita in Via Fratelli Ventura n. 12 dove attualmente 5 risiede e ivi permarrà con il padre. Le parti concordano di poter valutare, nel futuro, un trasferimento del minore presso altra abitazione in cui risiederà con la madre nel momento in cui la stessa reperirà immobile adatto per il figlio;
7) Al fine di non modificare in modo eccessivo le abitudini del minore, visto anche la patologia che lo affligge, i genitori concordano di lasciare pressoché immutate le giornate di concordando per un affidamento nei termini di seguito descritti, salvo diverso Per_1
accordo fra gli stessi.
La prima e la quarta settimana del mese saranno così organizzate:
Il minore starà con la madre il Lunedi dall'uscita dalla scuola alla mattina successiva. Il
Martedì, il Mercoledì ed il Giovedì starà con la madre dall'uscita di scuola alle ore 17,30 quando sarà ripreso dal padre con cui pernotterà e sarà accompagnato la mattina seguente a scuola. Il Venerdì sarà ripreso da scuola dalla madre con cui starà sino al Lunedi mattina quando la stessa lo porterà a scuola. La seconda e terza settimana del mese saranno così organizzate:
Il Lunedi il minore sarà accompagnato e ripreso da scuola dalla madre con cui starà sino alle ore 17,30 quando sarà ripreso dal padre con cui pernotterà e dallo stesso sarà accompagnato a scuola la mattina successiva. Il Martedì sarà ripreso da scuola Per_1
dalla madre con cui starà sino alle ore 17,30 quando sarà ripreso dal padre con cui pernotterà
e dallo stesso sarà accompagnato a scuola la mattina successiva. Il Mercoledì ed il Giovedì starà con la madre dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando sarà accompagnato a scuola. Il Venerdì starà con la madre sino alle 17,30 quando sarà ripreso dal padre con cui trascorrerà il week-end sino al Lunedi mattina;
8) Durante le vacanze estive/ invernali si rispetterà l'affidamento di cui al punto precedente salvo la possibilità per il minore di trascorrere almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi nel mese di Luglio e/o Agosto con ciascun genitore, salvo accordo diverso fra le parti. I giorni dovranno essere preventivamente concordati entro il mese di Maggio di ogni anno;
9) I genitori contribuiranno ciascuno in via diretta al mantenimento di , preso atto Per_1
della suddivisione paritetica del tempo e del fatto che gli stessi hanno redditi pressoché simili. Le parti concordano altresì di mantenere il conto corrente intestato al minore, sui cui gli stessi hanno delega, e di continuare a farvi confluire l'indennità di accompagnamento, di euro 530,00 circa. Tale emolumento sarà utilizzato, previo accordo fra le parti, per 6 esigenze di e tali spese dovranno essere documentate ed inviate dal genitore che Per_1
le ha sostenute all'altro genitore;
10) L'assegno unico, di euro 353,10 circa, sarà percepito dai genitori nella misura di euro
50% ciascuno;
11) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra le parti, e di seguito si indicano, in via esemplificativa e non esaustiva: materiali di consumo correlati allo studio, spese mediche non coperte dal S.S.N., tickets, medicinali, occhiali e/o lenti a contatto, apparecchi odontoiatrici, corsi di lingua, vacanze-studio, vestiario, corsi extra-scolastici, corsi sportivi e dovranno essere preventivamente concordate fra le parti;
16) I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra il figlio minore e l'altro genitore ed i nonni paterni e materni, rispetto ai quali sarà garantita la frequentazione;
entrambi i genitori si impegnano a non fare frequentare il figlio agli eventuali rispettivi partners se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura e soprattutto a non creare situazioni che possano influire negativamente sul rapporto e sull'immagine che il minore ha del genitore;
17) I genitori sono obbligati a comunicare ogni futuro cambiamento di residenza e/o di domicilio, e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura o di soggiorno.
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
2) Le spese relative alle utenze, tasse e condominio della casa familiare, dalla firma del presente accordo, rimarranno ad esclusivo carico del Sig. quale unico proprietario Parte_2
del bene stesso;
3) Il Sig. si impegna a chiedere l'accollo del mutuo acceso presso la BNL Parte_2
per la casa familiare di Via Fratelli Ventura n.12 – Prato (PO) oggi cointestato. In caso di risposta negativa della banca, lo stesso si impegnerà a corrispondere l'intera rata del mutuo suddetto liberando la Sig.ra da ogni onere a riguardo;
Pt_1
4) Il Sig. , al fine di regolare ogni rapporto economico fra i coniugi, si Parte_2
impegna:
a) a versare alla Sig.ra la somma di euro 30.000,00 (trentamila=00); essendo Parte_1
stata già versata in data 24.10.2024 la somma di euro 20.000,00 (ventimila=00), la restante 7 parte di euro 10.000,00 (diecimila=00) sarà corrisposta in 50 rate mensili di euro 200,00 a decorrere dal 10.01.2025;
12) I genitori sono concordi nel mantenere le deleghe per poter riprendere il figlio a scuola sinora indicate;
13) Le parti concordano che il Sig. potrà utilizzare i permessi legati alla Parte_2
Legge n.104 /1992;
14) I genitori dovranno concordare le attività sportive e/o ricreative, cui campo estivo e/o invernale, a cui potrà partecipare il figlio;
15) Le spese relative al cane di famiglia, che permarrà nella casa familiare con il sig.
[...]
a cui sarà esclusivamente affidato, saranno divise al 50% fra i coniugi;
Parte_2
18) Entrambi i coniugi dichiarano di rinunziare a qualsiasi pretesa economica ulteriore a quella prevista nel punto 3) ,4), 5) del presente accordo, nei loro reciproci confronti e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro dichiarando di essere economicamente indipendenti. Dichiarano inoltre di aver diviso con il presente accordo ogni bene comune;
19) La presente separazione consensuale esclude ogni addebito di colpa;
20) I coniugi prestano sin da ora il loro consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
21) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 15.1.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
8