Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente
Consigliere Dott. Cristina Fois
Giudice ausiliario rel. Dott. Francesca Maccioni ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 524/2021 RG promossa da: Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), elett.te domiciliata in Alghero presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonello Pais che la rapp.ta e difende giusta procura speciale a calce dell'atto di citazione Tribunale di Sassari RG.2231/2019 appellante contro
(C.F. e P.IVA P.IVA 1 in persona del suo legale rappresentante pro CP 1 CP 2 nella qualità di Presidente del CdA, elettivamente domiciliata in Sassari tempore, Ing. '
presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti, che la rappresenta e difede giusta procura speciale alle
,repertorio n. 8625, raccolta liti per atto del 22.10.2021 a rogito del notaio Persona_1
n. 5984 (Allegato A) appellata All'udienza del 20 dicembre 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1) Disattesa ogni contraria istanza, deduzione e conclusione;
2) In via preliminare: sospendere, ex artt. 32 e 5 d.lgs. 150/2011, l'efficacia esecutiva della ingiunzione di pagamento n. 52060/5863/2019, per i motivi di cui all'espositiva.
3) In via principale: annullare l'ordinanza ingiunzione n. 52060/5863/2019 emessa da CP 1
[...] e per l'effetto dell'illegittimità dell'addebito di somme relative a voci tariffarie precedenti la data del 13/02/2014, di sottoscrizione del contratto di somministrazione, ed in ogni caso della dichiarazione di intervenuta prescrizione dei crediti vantati da CP 1 nei confronti dell'attore relativi ai consumi antecedenti al 20/01/2013 esposti nella fattura n.2017000690021836 del18/10/2017 dell'importo di €5.399,42, accertare le somme effettivamente dovute dalla Sig.ra [...] Pt 1 ad Controparte_1
4) Dichiarare non dovuta ex art.b.16 del regolamento del Servizio Idrico Integrato la mora e degli interessi per ritardato pagamento sulle somme non prescritte.
5) Col favore delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio Nell'interesse dell'appellata: in via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla signora Parte 1 avverso la sentenza di prime cure, e per l'effetto b) confermare in ogni sua parte la sentenza n. 530/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Sassari, Dottor Ezio Castaldi, in data 20/05/2021; in via subordinata: c) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure sentenza n. 530/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Sassari, Dottor Ezio Castaldi, in data 20/05/2021, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da CP 1 nei confronti dell'appellante per la fornitura idrica eseguita in suo favore, nel periodo dal 14/02/2014 al 06/09/2017, oggetto della fattura ingiunta e contestata n. 2017/000690021836 e, per l'effetto, d) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP 1 dell'importo di euro 5.478,76 o di quello maggiore o minore che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del
e) condannare parte appellante alla refusione delle spese lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.10.2019, Parte 1 esponeva che: aveva ricevuto la ingiunzione di pagamento n. 52060/5863/2019 notificatale da CP 1
[...] in data 4 giugno 2019, riferita a consumi idrici dell'importo complessivo di € 5.478,76, relativi a due fatture, la n. 24595570 di € 79,34 del 06/10/2014, mai ricevuta dalla Pt 1, e la fattura n. 2017000690021836 del 18/10/2017 dell'importo di € 5.399,42 per consumi idrici riferiti al contatore c.d. Master, cioè il contatore condominiale, per mc. 870 relativamente al periodo 01/02/2006 - 06/09/2017 e al contatore Divisionale, cioè quello individuale, per mc. 469, per il periodo 14/02/2014 – 06/09/2017; tale ultima fattura, infatti, nella prima pagina faceva riferimento esclusivamente a consumi per mc 469 relativo al periodo 2014-2017 del contatore divisionale dell'istante, mentre in seconda pagina venivano esposti, invece, consumi del contatore Master (periodo 2006-2017), pari a mc 22.638, dai quali venivano decurtati, senza alcuna puntuale dimostrazione, soli mc 5904 relativi alla somma di tutti i contatori divisionali;
non era comprensibile il criterio adottato da CP 1 per la ripartizione delle eccedenze del contatore Master (ossia quello condominiale), pari a mc.16.734 derivati dalla differenza tra mc 22638 e 5904; altro grave elemento riguardava il fatto che, unitamente ai consumi del contatore divisionale (pari a mc 469), venivano addebitate anche quote delle eccedenze (pari a mc 870) relative al contatore Master che erano ampiamente prescritte e comunque riferite ad un periodo in cui l'istante Pt 1 nulla aveva a che fare col Condominio di via XXIV maggio 3/b Alghero, in quanto la stessa aveva sottoscritto contratto di fornitura con CP 1 soltanto in data 14 febbraio 2014 e che, quindi, rispetto a consumi del contatore divisionale intestato all'utente, pari di mc469, CP_1 addebitava allo stessa utente ulteriori mc 870 relativi al contatore Master, non dovuti per il periodo antecedente al 13/02/2014 ed in ogni caso coperti da prescrizione;
era inoltre ravvisabile l'anomalia dei consumi idrici registrati dal contatore Master nonché delle letture effettuate, in quanto, in base ai dati messi a disposizione da CP 1 il contatore Master avrebbe registrato un'eccedenza di mc. 16.734 rispetto ai mc 5904 registrati dalla somma dei contatori divisionali, senza peraltro specificare in che periodo si sarebbero verificati tali consumi nonché la loro scansione temporale, attraverso l'indicazione delle letture;
il funzionamento del contatore non era regolare anche per la presenza di flussi d'aria all'interno dell'impianto idrico, né poteva dirsi funzionante l'impianto CP_1 a causa delle frequenti rotture delle condotte idriche stradali verificatesi anche in prossimità del condominio;
rotture che avevano determinato più volte lo svuotamento delle condotte di alimentazione delle case che erano state rialimentate con brusche riaperture degli impianti che, con ogni probabilità, avevano causato fenomeni di stress ai meccanismi di misurazione incidendo sul loro corretto funzionamento. Tanto premesso Parte 1 conveniva in giudizio CP 1 affinchè il Tribunale di Sassari: previa sospensione, ex artt. 32 e 5 d.lgs. 150/2011, dell'efficacia esecutiva della ingiunzione di pagamento n. 52060/5863/2019, per i motivi di cui all'espositiva, in via principale, annullasse l'ordinanza ingiunzione n. 52060/5863/2019 emessa da CP 1 e, stante l'illegittimità dell'addebito di somme relative a voci tariffarie precedenti la data del 13/02/2014 di sottoscrizione del contratto di somministrazione, tenuto conto dei crediti prescritti per i consumi antecedenti al 20/01/2013 accertasse le somme effettivamente dovute ad dichiarando non dovuta CP 1 ex art.b.16 del regolamento del Servizio Idrico Integrato la mora e degli interessi per ritardato pagamento sulle somme non prescritte. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva CP 1 affermando che la prima fattura, recante l'importo di euro 73,94, era riferita al deposito cauzionale, mentre la fattura n. 2017000690021836 del 18/10/2017 dell'importo di € 5.399,42 riguardava esclusivamente importi imputati a saldo per il periodo 14 febbraio 2014 – 6 settembre 2017, per metri cubi 469 in relazione al misuratore dell'utenza divisionale e che l'eccedenza dei consumi rilevati dal contatore condominiale master era sempre relativa al medesimo periodo 14 febbraio 2014 – 6 settembre 2017. In particolare, CP_1 specificava che nel caso di specie vi era una sottoutenza condominiale in ragione della quale erano attivi e presenti un contatore condominiale e più contatori divisionali. CP 1 deduceva altresì che, in risposta al Condominio di Via 24 Maggio, in data 19 ottobre 2017 aveva riscontrato una differenza tra la somma dei consumi delle singole utenze ed i consumi registrati dal contatore generale.
La società convenuta, pertanto, contestava le affermazioni e i rilievi dell'attrice, chiedendo, in via principale, la conferma dell'atto di ingiunzione di pagamento, mandando assolta CP_1 da qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
il rigetto dell'avversa domanda in merito alla mora e gli interessi e, in via subordinata, la condanna dell'attrice al pagamento in favore di CP 1 della somma di € 5.478,76 oltre interessi e/o della ulteriore somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata dovuta in corso di causa, oltre interessi come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con sentenza n. 530/2021, il Tribunale di Sassari, istruita la causa con referente documentale, respingeva la domanda proposta da Parte 1 confermando l'ingiunzione di pagamento emessa و
da CP 1
Quanto allora alla prima fattura - la numero 24595570 del 6 ottobre 2014 per euro 79,34 - relativa agli oneri di servizio/deposito cauzionale, era pacifico che essi erano dovuti e che l'attrice non li aveva mai pagati, avendo pure riconosciuto come dovuto l'importo per il titolo richiesto e rinunciato alla domanda sul punto.
Per ciò che riguarda la seconda fattura, il giudice di prime cure riteneva non condivisibile l'affermazione della attrice secondo la quale CP 1 aveva compreso nella fattura contestata i consumi relativi al periodo 1 febbraio 2006 al 6 settembre 2017, giacchè, come provato dal documento contabile di CP 1 del 18 ottobre 2017, i consumi addebitati pro quota alla Pt 1 erano solo quelli che partivano dal 14 febbraio 2014, come indicato anche dal numero di matricola del contatore e dalla data “14/02/2014” esposti nel detto documento contabile e nella fattura de qua. Dal calcolo matematico dei consumi, e dalla ripartizione effettuata da CP_1 riguardo alle eccedenze, per tale periodo risultava poi un consumo individuale pari a poco meno di 300 m³ per anno per ciascun condomino del Condominio di via 24 maggio 3/b di Alghero: il che corrispondeva grosso modo anche al consumo individuale della Pt 1 di 250 metri cubi per anno (ed in particolare per il periodo dal 14 febbraio 2014 al 26 giugno 2015): con la conseguenza che sotto il profilo in esame i consumi registrati non potevano ritenersi di per sé "anomali”. Neppure i consumi individuali della Pt 1 poi, risultavano anomali, in quanto il periodo di riferimento era di circa 1300 giorni (cioè dal 14 febbraio 2014 al 6 settembre 2017), ed era perciò equivalente ad un consumo giornaliero di metri cubi 0,67, come in effetti esposto da CP 1 nel verbale del 4 marzo 2020 e non contestato in relazione a tale aspetto.
Proseguiva il giudicante affermando che la pretesa anomalia dei consumi riguardava invece quelli registrati dal contatore c.d. master, ma sull'origine di eventuali concrete anomalie non vi era prova alcuna, neppure in ordine ad eventuali perdite occulte. In particolare non vi era riscontro probatorio alle affermazioni dell'attrice riguardo al fatto che vi fossero difformità tra i consumi registrati e le letture, non rilevando la mera circostanza che esse erano avvenute “in assenza di verifica e di contraddittorio”: e ciò specialmente in quanto anche il misuratore Master era nella disponibilità del condominio e della stessa Pt 1
Soggiuneva il giudice di primo grado che era rimasta poi allo stato di mera allegazione dell'attrice la contestazione circa l'irregolare funzionamento del contatore anche in relazione a dedotti "flussi d'aria all'interno dell'impianto idrico” o causa delle asserite frequenti rotture delle condotte idriche stradali verificatesi anche in prossimità del condominio. Rilevava ancora il Tribunale che la mora e gli interessi per ritardato pagamento erano stati calcolati ed applicati solo dal momento dell'emissione delle fatture, e rapportati al tempo trascorso senza che esse fossero state pagate, per cui non vi era alcuna ragione che giustificasse il mancato pagamento delle bollette emesse da CP 1 Parte 1Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha impugnato la predetta sentenza, lamentando: 1) l'errata valutazione delle prove documentali in atti, laddove il giudice affermava che "la fattura n. 2017000690021836 del 18/10/2017 dell'importo di €5.399,42 è riferita ai consumi registrati dal contatore Master, e poi del contatore Divisionale per mc.469, per il periodo 14/02/2014 - 06/09/2017", non tenendo in conto che, in realtà, se davvero fosse stato preso a riferimento il periodo di tempo sopra specificato, l'eccedenza dei consumi del contatore Master, ripartita per le nove sottoutenze, avrebbe dato quale esito un consumo di 211,54 mc, sicuramente inferiore agli 870 mc invece imputato all'attrice, con la conseguenza che nella fattura erano stati ricompresi periodi prescritti antecedenti al 14.2.20014, dato anche il generico richiamo nella seconda pagina ai consumi del contatore Master compresi tra la data della lettura dell'1 febbraio 2006 e quella del 6 settembre 2017; 2) la violazione del principio dell'onere della prova laddove il giudicante non teneva nel debito conto la circostanza che CP 1 non aveva dato prova alcuna che le eccedenze del contatore Master (condominiale) fossero riferibili al periodo 14 febbraio 2014- 6 settembre 2017, non avendo il gestore prodotto le fatture o quanto meno le letture di tutte le altre sotto-utenze dalle quali si potesse ricavare il monte totale dei consumi riferibili a tutti i contatori divisionali, che, nella fattura contestata, venivano indicati in soli m. 5904, con la conseguenza che, non sussistendo puntuale prova in ordine al monte dei consumi dei contatori divisionali, alcuna legittima ripartizione e tanto meno addebito pro quota poteva essere legittimamente effettuato a carico della Pt 1 3) l'errata applicazione della regime della prescrizione quinquennale, laddove il giudicante rigettava l'eccezione formulata dalla difesa della Pt 1 nonostante che, quanto meno con specifico riferimento alle partite riferite al solo contatore Master, venivano ricompresi consumi antecedenti al 20 gennaio 2013. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita CP 1 replicando alle avverse censure e domandando il rigetto dell'appello con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio a causa del trasferimento di un suo componente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che l'appellante non ha specificatamente impugnato le parti della sentenza con cui il giudice di prime cure affermava che la Pt 1 aveva rinunciato alla domanda relativa alla non debenza della somma di euro 79,34 di cui alla fattura n. 24595570 del 6 ottobre 2014 per euro 79,34 a titolo di deposito cauzionale, sicchè sulle stesse deve ritenersi intervenuto il giudicato. Per il resto, l'appello è fondato.
Occorre rilevare che in tema di obbligazioni contrattuali come quella di che trattasi, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (v. n. 13533 del 30/10/2001), ha statuito il principio secondo cui "- in tema di prova dell'inadempimento di una 66
obbligazione – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.." (cfr Cassazione Civ. n. 5128/2022).
Più in particolare, in tema di somministrazione, sempre la Suprema Corte ha stabilito che "In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi." (cfr. Cass. n. 28984/23).
Facendo applicazione dei detti principi, si ricava che CP_1 onerata di offrire la prova dell'adempimento delle proprie obbligazioni nonostante le specifiche contestazioni di inadempimento della utente, non dava dimostrazione della correttezza del suo operato. In particolare, l'Ente Gestore, a fronte delle contestazioni della Pt 1 in ordine alle ingiustificate eccedenze del contatore Master e ai criteri di riparto delle stesse, si limitava ad illustrare i calcoli con i quali era pervenuta a determinare la somma pretesa nei confronti dell'utente, ma non dava conto della natura delle eccedenze rilevate.
Tanto più che era stato lo stesso Gestore a riscontrare tali anomalie e a comunicarle al Condominio di Via 24 Maggio, ove è sito l'appartamento della Pt 1 rappresentando una significativa differenza tra i consumi delle sub-utenze ed i consumi registrati dal contatore generale, e quindi evidentemente una anomalia nella registrazione degli stessi. Inoltre, nella fattura contestata n. 2017000690021836 del 18/10/2017 venivano indicati genericamente i consumi totali di mc 22638 e divisionali di mc 5904 per tutto il periodo 1.2.2006/6.9.2017, senza alcuna specifica indicazione dei periodi specifici di contabilizzazione degli stessi, nonostante la Pt 1 avesse sottoscritto il contratto di fornitura solo dal 14.2.2014. Sicchè CP 1 in forza dei principi di diritto citati, avrebbe dovuto innanzi tutto dimostrare la correttezza dei consumi registrati dal contatore Master. In difetto di tale prova, l'ente non consentiva neanche di verificare se le anomalie/eccedenze rilevate erano invece imputabili all'utente. Solo in tal caso, infatti, sarebbe venuto in rilievo l'onere della Pt 1 di verificare se le cause dei consumi in eccesso erano alla stessa imputabili o evitabili con una attenta custodia dell'impianto. Del resto, lo stesso tribunale affermava la sussistenza di una “anomalia dei consumi" in relazione al contatore c.d. master, evidenziando inoltre che non era emersa l'effettiva origine della stessa. Pertanto, deve ritenersi che la Pt 1 sia tenuta a pagare soltanto il corrispettivo della fornitura per i consumi idrici riferiti al contatore Divisionale, cioè quello individuale, per mc. 469, per il periodo 14/02/2014 06/09/2017 mentre non sono, invece, dovute le somme relative al consumo di cui al
Contatore Master pari a 870 mc, unilateralmente determinato dall'ente gestore. L'appello deve dunque essere accolto e la sentenza del Tribunale di Sassari riformata nel senso che CP 1 è tenuta a ricalcolare l'importo dovuto da Parte 1 nella misura minore e pari al corrispettivo per il consumo pari a 469 mc per il periodo 14 febbraio 2014/6 settembre 2017.
Le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause comprese tra euro 1.000,00 e 5.0000, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'appello proposto da Parte 1 ed in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 530/2021, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 52060/5863/2019 emessa da CP 1
[...] e, acclarata la debenza della somma di euro 79,34 di cui alla fattura n. 24595570 del 6 ottobre 2014, dichiara CP 1 tenuta a ricalcolare l'importo dovuto da Parte 1 nella fattura n. 2017000690021836 del 18/10/2017, tenendo conto di un consumo di euro 469 mc per il periodo 14 febbraio 2014/6 settembre 2017; condanna CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Parte 1 delle spese di lite che liquida per il primo grado in euro 2.552,00 e per il presente grado in euro 1.923,00, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Così deciso in Sassari in data 20.12.2024
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni