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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/07/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2297/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SERGIO CONTI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via G. Pascoli n. 206, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LORENZO Parte_2 C.F._2
CALUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Fucecchio (FI), via Buozzi n. 12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e stabile residenza anagrafica degli stessi con la madre in Villa Basilica, Via San Lorenzo 3, e con dimora in Via San Lorenzo 17, presso un immobile di proprietà della famiglia della ricorrente;
2) ex art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
1 3) il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a weekend alternati, il padre si recherà, in periodo scolastico, a prelevare e all'uscita di scuola, intorno alle ore 16, nella Per_1 Per_2 giornata di venerdì sera per riportarli poi a scuola nella giornata di lunedì mattina. Nel fine settimana in cui i minori staranno con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei giorni di mercoledì, dall'uscita della scuola e li riporterà il venerdì mattina presso l'Istituto scolastico, con relativi pernotti. Le parti concordano che il presente calendario potrà subire deroghe, solo previo accordo scritto (anche con scambio di messaggistica) e tempestiva comunicazione da dare con un anticipo di almeno 24 ore. Per le principali festività e per il giorno del compleanno dei minori verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori, concordando che il per l'anno in corso, 2025, la madre terrà con sé i figli il giorno di Pasqua, 25 aprile, 2 giugno, 1 novembre, 24 dicembre e 26 dicembre;
il padre terrà, invece, con sé i figli il giorno di Pasquetta, 1 maggio, il giorno di ferragosto, 8 dicembre, la sera del 24 dicembre ed il giorno di Natale, 31 dicembre ed il capodanno. Il successivo anno i giorni ivi indicati saranno alternati: ove possibile, il giorno del compleanno dei figli i genitori si impegnano a festeggiare la predetta ricorrenza insieme. Sono, comunque, salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori e nel rispetto delle esigenze e dei desideri di quest'ultimi apportando variazioni, di volta in volta, al calendario sopra stabilito, sempre e solo tramite messaggistica. Durante il periodo estivo, infine, il padre potrà trascorrere un'intera settimana, da concordare assieme alla madre entro la fine del mese di maggio. Dall'anno 2026, invece, il padre potrà trascorrere con i figli due intere settimane, ma non consecutive, sempre da concordare assieme alla madre entro la fine del mese di maggio;
4) il padre, IG. , contribuirà al mantenimento dei figli minori e Parte_2 Per_1 Per_2 corrispondendo alla madre, IG.ra , tramite bonifico bancario sul conto corrente alla Parte_1 stessa intestato, la somma mensile di € 500,00= (€ cinquecento/00), entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese di Febbraio 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle somme necessarie per spese straordinarie relative da intendersi come tali riportate nel Protocollo attualmente in vigore: quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets. Dette spese saranno comprovate da prescrizione medica e porteranno l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
quelle scolastiche (rette, buoni pasto - da intendersi non la mensa scolastica), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio e utenze nella sede universitaria); quelle per attività sportive, artistiche, ricreative, per frequentazione di corsi;
quelle per baby sitter, quando necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ovvero per il caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario, in mancanza di altri parenti, ovvero di persone gratuitamente disponibili. Quelle per il mantenimento e la cura di animali domestici, già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in virtù di preesistente relazione affettiva tra i figli e gli animali domestici predetti. Tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo quelle indifferibili e urgenti e quelle per le quali non si pongono problemi di scelta. Il genitore, che ha anticipato le spese straordinarie per i figli, dovrà ottenere la propria quota del 50% dall'altro genitore, entro e non oltre 15 giorni dall'esibizione delle relative ricevute di spesa. I genitori concordano, infine che l'assegno unico relativo ai figli minori sarà interamente percepito dalla madre, ed il padre si impegna a sottoscrivere ogni e qualsivoglia dichiarazione richiesta dall'Istituto Previdenziale e/o dal datore di lavoro e/o, comunque, all'uopo necessaria, ivi compresi gli arretrati;
le parti precisano che l'importo di Euro 500,00 viene concordato tenendo di conto che
2 l'assegno unico universale, ad oggi, è pari ad Euro 398,00: in caso di variazione, le parti concordano sin d'ora di adeguare l'assegno di mantenimento del padre, affinché rimanga inalterata la somma di Euro 898,00 mentre le altre detrazioni sono al poste al 50% tra le parti;
5) i ricorrenti prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto ed all'inserimento del nome dei figli nel passaporto di entrambi i genitori e/o al rilascio alla minore del certificato d'espatrio secondo la convenzione UE e/o di ogni altro documento equipollente. Le parti, altresì si impegnano ed obbligano a garantire nell'interesse dei figli una graduale e ponderata introduzione di figure terze».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 16/7/2018 e il 30/4/2022) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SERGIO CONTI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via G. Pascoli n. 206, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LORENZO Parte_2 C.F._2
CALUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Fucecchio (FI), via Buozzi n. 12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente e stabile residenza anagrafica degli stessi con la madre in Villa Basilica, Via San Lorenzo 3, e con dimora in Via San Lorenzo 17, presso un immobile di proprietà della famiglia della ricorrente;
2) ex art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
1 3) il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a weekend alternati, il padre si recherà, in periodo scolastico, a prelevare e all'uscita di scuola, intorno alle ore 16, nella Per_1 Per_2 giornata di venerdì sera per riportarli poi a scuola nella giornata di lunedì mattina. Nel fine settimana in cui i minori staranno con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei giorni di mercoledì, dall'uscita della scuola e li riporterà il venerdì mattina presso l'Istituto scolastico, con relativi pernotti. Le parti concordano che il presente calendario potrà subire deroghe, solo previo accordo scritto (anche con scambio di messaggistica) e tempestiva comunicazione da dare con un anticipo di almeno 24 ore. Per le principali festività e per il giorno del compleanno dei minori verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori, concordando che il per l'anno in corso, 2025, la madre terrà con sé i figli il giorno di Pasqua, 25 aprile, 2 giugno, 1 novembre, 24 dicembre e 26 dicembre;
il padre terrà, invece, con sé i figli il giorno di Pasquetta, 1 maggio, il giorno di ferragosto, 8 dicembre, la sera del 24 dicembre ed il giorno di Natale, 31 dicembre ed il capodanno. Il successivo anno i giorni ivi indicati saranno alternati: ove possibile, il giorno del compleanno dei figli i genitori si impegnano a festeggiare la predetta ricorrenza insieme. Sono, comunque, salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori e nel rispetto delle esigenze e dei desideri di quest'ultimi apportando variazioni, di volta in volta, al calendario sopra stabilito, sempre e solo tramite messaggistica. Durante il periodo estivo, infine, il padre potrà trascorrere un'intera settimana, da concordare assieme alla madre entro la fine del mese di maggio. Dall'anno 2026, invece, il padre potrà trascorrere con i figli due intere settimane, ma non consecutive, sempre da concordare assieme alla madre entro la fine del mese di maggio;
4) il padre, IG. , contribuirà al mantenimento dei figli minori e Parte_2 Per_1 Per_2 corrispondendo alla madre, IG.ra , tramite bonifico bancario sul conto corrente alla Parte_1 stessa intestato, la somma mensile di € 500,00= (€ cinquecento/00), entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese di Febbraio 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle somme necessarie per spese straordinarie relative da intendersi come tali riportate nel Protocollo attualmente in vigore: quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets. Dette spese saranno comprovate da prescrizione medica e porteranno l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
quelle scolastiche (rette, buoni pasto - da intendersi non la mensa scolastica), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio e utenze nella sede universitaria); quelle per attività sportive, artistiche, ricreative, per frequentazione di corsi;
quelle per baby sitter, quando necessarie per impegni lavorativi dei genitori, ovvero per il caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario, in mancanza di altri parenti, ovvero di persone gratuitamente disponibili. Quelle per il mantenimento e la cura di animali domestici, già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in virtù di preesistente relazione affettiva tra i figli e gli animali domestici predetti. Tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo quelle indifferibili e urgenti e quelle per le quali non si pongono problemi di scelta. Il genitore, che ha anticipato le spese straordinarie per i figli, dovrà ottenere la propria quota del 50% dall'altro genitore, entro e non oltre 15 giorni dall'esibizione delle relative ricevute di spesa. I genitori concordano, infine che l'assegno unico relativo ai figli minori sarà interamente percepito dalla madre, ed il padre si impegna a sottoscrivere ogni e qualsivoglia dichiarazione richiesta dall'Istituto Previdenziale e/o dal datore di lavoro e/o, comunque, all'uopo necessaria, ivi compresi gli arretrati;
le parti precisano che l'importo di Euro 500,00 viene concordato tenendo di conto che
2 l'assegno unico universale, ad oggi, è pari ad Euro 398,00: in caso di variazione, le parti concordano sin d'ora di adeguare l'assegno di mantenimento del padre, affinché rimanga inalterata la somma di Euro 898,00 mentre le altre detrazioni sono al poste al 50% tra le parti;
5) i ricorrenti prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto ed all'inserimento del nome dei figli nel passaporto di entrambi i genitori e/o al rilascio alla minore del certificato d'espatrio secondo la convenzione UE e/o di ogni altro documento equipollente. Le parti, altresì si impegnano ed obbligano a garantire nell'interesse dei figli una graduale e ponderata introduzione di figure terze».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 16/7/2018 e il 30/4/2022) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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