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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 833/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 novembre 2022 da
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale per il Veneto pro-tempore, legale rappresentante in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 154 del
25.2.1998, rappresentato e difeso dagli avv.i Paolo Rossini e Pasquale
Schiavulli per procura generale alle liti, rispettivamente, del 3.6.2010 rep.
n. 100.861 e del 20.7.2009 n. 99.470 notaio di Venezia, con Per_1
elezione di domicilio presso il secondo in Venezia S. Croce 712, procuratori che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al fax n. 0412729294 o agli indirizzi di posta certificata
Email_1 Email_2
-appellante- contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli avvocati Giancarlo OR e TA LO giusta procura alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in data 22.3.2019 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso il loro studio in Marghera-Venezia, Via Pacinotti n. 4 con indirizzo p.e.c.
. t/mirta. Email_3 Email_4 Email_5
[...]
-appellato-
Oggetto: appello avverso le sentenze nn.470/21 e 310/22 del Tribunale di
Padova – Sezione Lavoro
In punto: malattia professionale costituzione della rendita
Causa trattata all'udienza del 16 ottobre 2025
Conclusioni per l “Nel merito ed in via principale Pt_1
1) In accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza Pt_1
non definitiva del Tribunale di Padova Sezione Lavoro 28.9.2021 n. 470/21
a verbale, resa inter partes e non notificata, e avverso la sentenza
16.5.2022 n. 310/22, riformarsi le dette sentenze e, per l'effetto, respingersi la domanda di riconoscimento di malattia professionale “tendinopatia bilaterale spalle” con condanna all'erogazione delle prestazioni e per
pag. 2/12 l'effetto condannarsi l'appellato alla restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) in via subordinata disporsi la rinnovazione della C.T.U. sul quesito già posto in primo grado.
- Spese, competenze ed onorari rifusi del doppio grado di giudizio, comprese spese di CTU ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come sostituito dall'art. 42 n. 11 D.L. 30.9.2003 n.269.”
Conclusioni per “In via preliminare: dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, notificato dopo la scadenza del termine di legge in senza preventiva, rituale formulazione della riserva di impugnazione della sentenza non definitiva;
nel merito: rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza sussistendo il nesso causale, come esposto in narrativa;
in via istruttoria:
…
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, anche per il secondo grado di giudizio e con distrazione ai sottoscritti procuratori.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 novembre 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza non definitiva n.470/21 e quella definitiva n.310/22 del giudice del lavoro del Tribunale di Padova con le quali ha rispettivamente accertato la natura professionale della patologia denunciata dal signor e, all'esito di consulenza tecnica medico-legale, ha CP_1
condannato l al pagamento delle prestazioni corrispondenti alla Pt_1
lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura complessiva del 16%,
pag. 3/12 con arretrati e accessori di legge ex art. 16, sesto comma, della legge
30.12.1991, n. 412 (e successive modificazioni), oltre alle spese processuali.
Con memoria depositata il 20 gennaio 2023 si è costituito il signor chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere CP_1
l'impugnazione.
La causa, a seguito di un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 16 ottobre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con l'unico articolato motivo l' invoca la riforma delle pronunce Pt_1
lamentando la violazione errata applicazione art. 3 d.P.R. n.1124/1965,
l'erroneità ed il travisamento dei presupposti nell'applicazione delle
“nuove tabelle delle malattie professionali” d.m. 9 aprile 2008.
Denuncia l'erroneo convincimento del primo giudice laddove non si è conformato alle conclusioni del primo consulente, la dottoressa , Per_2
fornendo a sostegno della propria decisione un giudizio di massima diametralmente opposto basato sulla sussistenza di una “concausa” professionale, senza tuttavia raggiungere quell'imprescindibile ragionevole certezza o, comunque, l'elevato grado di probabilità pronosticato in tal senso dall'oramai granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità ai fini dell'indennizzabilità delle malattie di origine multifattoriale, come quella per cui è causa.
Tanto chiarito, ritiene l del tutto condivisibile la valutazione offerta Pt_1
dal consulente nell'aver escluso con ragionevole certezza il nesso di causa pag. 4/12 professionale tra la patologia denunciata e l'attività di auto-soccorritore, non ravvisandosi una lavorazione comportante a carico delle spalle movimenti ripetuti o il mantenimento prolungato di posture incongrue, ma rilevabile, al più, per il rachide lombare a causa movimentazione manuale dei carichi.
2) Parte appellata deduce preliminarmente la tardività dell'appello, a fronte dell'irritualità da parte dell appellante della formulazione della Pt_1
riserva di impugnazione avverso sentenza non definitiva n. 470/2021, in contrasto con le modalità previste dagli articoli 340 c.p.c. e 129 disp. att.
c.p.c..
L'appellato nel merito condivide la decisione cui è pervenuto il giudice padovano nell'affrancarsi dalle determinazioni del proprio ausiliario in ordine all'insussistenza della natura professionale della patologia alle spalle, alla luce della puntuale ed analitica descrizione in ricorso in primo grado dell'orario di lavoro e, in particolare, della tipologia di mansioni svolte in qualità di auto-soccorritore, confermata peraltro in sede di operazioni peritali, emergendo la necessità di una costante elevazione degli arti superiori durante l'attività lavorativa (per sollevare il telo utilizzato per la movimentazione del paziente durante la salita e la discesa per le scale, la barella durante la sua estrazione/introduzione nell'ambulanza, la sedia portantina e per movimentare o ancora sollevare manualmente il paziente afferrandolo sotto le ginocchia e sotto le ascelle durante gli spostamenti da/a letto-barella-sedia portantina-carrozzina elettrica).
Lo stesso consulente, d'altra parte, aveva assimilato tali mansioni a quelle esercitate dagli O.S.S. ed infermieri.
pag. 5/12 3) Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla tardività dell'impugnazione sollevata con la propria difesa dall'appellato.
Con tale eccezione la parte ha dedotto che l' non ha “formulato rituale Pt_1
riserva di impugnazione della sentenza non definitiva n.470/2021 con le modalità previste dagli articoli 340 c.p.c. e 129 Disp. Att. Trans. C.p.c.”.
Ha, quindi, operato il testuale richiamo all'art. 340 c.p.c. e ha ricordato la sequenza delle attività processuali rilevanti ai fini dell'esame della questione.
3.1) La questione è stata espressamente discussa all'udienza del 16 ottobre in cui la difesa dell' ha chiesto il rigetto dell'eccezione preliminare, Pt_1
è fondata.
3.2) Il giudice patavino con la sentenza non definitiva n. 470/2022, istruita la causa mediante l'espletamento di consulenza medico-legale, nel merito si è discostato dalle conclusioni a cui è pervenuto il proprio ausiliario circa l'esclusione dell'origine professionale della malattia sofferta dal lavoratore, ritenendo sussistente il nesso eziologico, a fronte dell'impossibilità di
“ravvisare con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni”.
Ha rimesso la causa in istruttoria disponendo con ordinanza depositata il 30 settembre 2021 la nomina di un consulente tecnico nella persona del dottore e la contestuale formulazione del quesito. Persona_3
Con nota depositata il 26 ottobre 2021 la difesa dell'Istituto aveva dedotto:
“a seguito di sentenza non definitiva n. 470/2021 pubbl. il 28/09/2021, di accertamento della natura professionale della m.p. tendinopatia bilaterale
pag. 6/12 delle spalle, l'Ill.mo G.L. ha disposto supplemento di C.T.U. al fine di accertare il grado di invalidità;
- che per il supplemento di C.T.U. è stato nominato altro C.T.U. nella persona del dott. in sostituzione del già incaricato C.T.U. Persona_3
dott.ssa ; Persona_4
- che la sostituzione del C.T.U. con il dott. medico Persona_3
fiduciario/CTP del Patronato INCA per le province di Vicenza, Bassano,
Treviso, Conegliano e Belluno, appare quantomeno inopportuna vista la pregressa nomina di CTP per la ricorrente nella persona del dott. , Per_5
coordinatore regionale del Patronato INCA per il Veneto e medico fiduciario/CTP per il Patronato INCA di Padova.
Tanto premesso e rilevato si confermano le difese e conclusioni in memoria di costituzione e si chiede il rigetto del ricorso.
Nel presente primo atto difensivo si fa espressa riserva di appello avverso sentenza non definitiva n. 470/2021 pubbl. il 28/09/2021.
In relazione alla CTU medico-legale disposta dall con nuovo CP_2
C.T.U. si provvede a confermare la nomina del CTP per l'Istituto nella persona del dott. della Consulenza Medico-Legale Persona_6
dell di Padova.”. Pt_1
3.3) Per quanto occorra dallo “storico” del processo telematico risulta che la nota non veniva comunicata, oltre a non essere stata notificata, alla controparte.
A seguito di ulteriore nuova nomina in sostituzione del dottore Per_3
avvenuto con provvedimento del 16 novembre 2021, e della conseguente attività del nuovo consulente (in assenza di celebrazione dell'udienza in relazione all'emergenza e pandemica) e del deposito della relazione, la pag. 7/12 causa era stata discussa e decisa all'udienza del 15 maggio 2022 mediante contestuale lettura della sentenza.
In tale udienza si era dato atto che “sono comparsi l'avv. TA LO per parte ricorrente, che deposita nota spese con richiesta di distrazione, e
l'avv. Paolo Rossini per l il qual contesta le risultanze della ctu e si Pt_1
riporta alle osservazioni svolte dal suo ctp, contestando altresì la domanda avversaria di rifusione delle spese di ctp.”. Quindi, era attesto che “I procuratori delle parti procedono alla discussione orale della causa, riportandosi agli atti ed insistendo in tutte le istanze istruttorie e di merito.”.
3.4) Tutto ciò premesso il collegio, sulla scorta della sequenza processuale sopra descritta, osserva che solo con la memoria richiamata dal primo giudice ai fini della sostituzione del consulente dell'Ufficio del 29 ottobre
2021, oltre a dedurre in ordine alla situazione di denunciata incompatibilità del nominato consulente veniva formulata “espressa riserva di appello avverso sentenza non definitiva n. 470/2021 pubbl. il 28/09/2021”.
3.5) Ulteriori atti nella sequenza processuale, ossia nel tempo trascorso tra l'emissione della sentenza non definitiva e la discussione dall'udienza del maggio 2022 non sono stati compiuti dall'odierno appellante.
3.6) Sulla base di quanto sopra evidenziato va operato puntuale rinvio a quanto ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità in punto a rituale formulazione della riserva di appello avverso la sentenza non definitiva: “A norma dell'art. 129, commi primo e secondo, disp. att. cod. proc. civ., «la riserva d'appello contro le sentenze previste nell'articolo 278
e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel
pag. 8/12 processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.
«La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non
è costituita».
Come già evidenziato da Cass. n. 26777 del 2014, citata dalla Corte territoriale, tratto comune delle due forme attraverso le quali è possibile far riserva d'appello è rappresentato dalla garanzia di conoscibilità dell'atto che la veicola;
tanto la dichiarazione orale in udienza da inserirsi al verbale (cui è considerata equipollente la dichiarazione scritta su foglio
a parte da allegarsi a quest'ultimo), quanto l'alternativa notifica dell'atto contenente la riserva «ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita» ottengono infatti il medesimo risultato di presunzione legale di conoscenza o conoscibilità della manifestazione di riserva.
Tale risultato non è invece associabile al deposito in cancelleria di memoria consentita dal giudice ai sensi dell'art. 170, comma quarto, cod. proc. civ., norma che, non a caso, non è richiamata dall'art. 129 disp. att. cod. proc. civ..
Il deposito in cancelleria è considerato infatti dal citato art. 170, comma quarto, cod. proc. civ., per le memorie difensive interne al processo, modalità di comunicazione equipollente alla «notificazione» o allo scambio dell'atto «documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore», in virtù del principio
pag. 9/12 di autoresponsabilità dello svolgimento dell'attività difensiva e dell'onere, ad esso implicito, per il difensore, di compulsare gli atti del processo successivamente alla scadenza del termine per lo scambio di memorie autorizzate: onere che però, come condivisibilmente rimarca Cass. n.
26777 del 2014, «non può travalicare e snaturare lo scopo per il quale è stato imposto» e può pertanto giustificare la presunzione di conoscenza o conoscibilità solo per gli atti che incidono sulla materia a chiarificazione della quale essi sono autorizzati.
Non si vede, né i ricorrenti lo precisano, in che modo il principio tutelato in Costituzione del giusto processo possa condurre a una diversa interpretazione della norma, tale principio del resto ostando alla osservanza di vuoti formalismi, non delle regole che presiedono alla formazione del giudicato, dettando forme e termini di proposizione degli atti idonei a impedirla (tra cui la riserva d'appello).
1.2. L'assunto poi secondo cui lo scopo della conoscenza della riserva di gravame avrebbe dovuto nella specie ritenersi raggiunto è palesemente privo di pregio, in quanto fondato su allegazione — quella secondo cui «il contenuto della memoria ... è stato conosciuto da controparte, perché in seguito ha controdedotto» — sotto più profili generica e comunque non autosufficiente.” (in motivazione Cass n.1574 del 2019; conf. 13673 del
2024).
3.7) Nel caso di specie la dichiarazione, ora esaminata ai fini di accertarne la validità ed efficacia, è contenuta in un atto difensivo che ha un oggetto del tutto estraneo alla manifestazione di volontà di formulare la riserva di impugnazione.
pag. 10/12 Inoltre, nessuna conoscenza, neppure di fatto, è documentabile: si tratta di nota non preventivamente autorizzata, a cui è seguito una mera interlocuzione scritta tra il giudice ed il consulente nominato e poi sostituito, senza che in alcun modo risulti coinvolta la parte ricorrente.
Tanto basta per ritenere non tempestivo l'appello depositato solo in data 15 novembre 2022 quando anche il termine “lungo” dei sei mesi ex art.327
c.p.c., si era ormai consumato rispetto alla sentenza non definitiva pubblicata in data 28 settembre 2021.
Giova precisare, infine, che nessuna doglianza specifica è stata articolata dall appellante avverso la sentenza definitiva che si è limitata a Pt_1
determinare la quantificazione della prestazione.
4) Il contegno processuale dell merita censura ai sensi dell'art.96 Pt_1
comma 3 c.p.c.: nonostante la prospettata difesa preliminare dell'appellato
(già svolta con il deposito della costituzione ancora nel 2023!) e la sollecitazione dell'Ufficio affinché fosse presa una consapevole posizione rispetto ad essa, la difesa dell'Ente non ha ritenuto di assumere alcuna iniziativa al fine di adeguare la propria difesa rispetto alla questione. Si tratta di questione che ha trovato nella consolidata giurisprudenza di legittimità costante e chiara soluzione.
Il collegio reputa adeguata alla posizione dell , portatore di interesse Pt_1
pubblico, alla dimensione e struttura della sua organizzazione, alla natura e valore della controversia adeguata la misura risarcitoria di €.1500,00.
5) Le spese di lite del seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023, in base al valore di causa ex art.13 c.c., tra i minimi ed i medi.
pag. 11/12
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado in Pt_1
favore di liquidate in €.2.906,00 oltre al rimborso Controparte_1
forfetario, iva e cpa, con distrazione in favore degli Avvocati Giancarlo
OR e TA LO dichiaratisi antistatari.
- condanna altresì l' al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. in Pt_1
favore dei nella misura di €.1.500,00. Controparte_1
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia 16 ottobre 2025
Il Presidente estensore
GI IO
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 novembre 2022 da
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale per il Veneto pro-tempore, legale rappresentante in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 154 del
25.2.1998, rappresentato e difeso dagli avv.i Paolo Rossini e Pasquale
Schiavulli per procura generale alle liti, rispettivamente, del 3.6.2010 rep.
n. 100.861 e del 20.7.2009 n. 99.470 notaio di Venezia, con Per_1
elezione di domicilio presso il secondo in Venezia S. Croce 712, procuratori che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al fax n. 0412729294 o agli indirizzi di posta certificata
Email_1 Email_2
-appellante- contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli avvocati Giancarlo OR e TA LO giusta procura alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in data 22.3.2019 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso il loro studio in Marghera-Venezia, Via Pacinotti n. 4 con indirizzo p.e.c.
. t/mirta. Email_3 Email_4 Email_5
[...]
-appellato-
Oggetto: appello avverso le sentenze nn.470/21 e 310/22 del Tribunale di
Padova – Sezione Lavoro
In punto: malattia professionale costituzione della rendita
Causa trattata all'udienza del 16 ottobre 2025
Conclusioni per l “Nel merito ed in via principale Pt_1
1) In accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza Pt_1
non definitiva del Tribunale di Padova Sezione Lavoro 28.9.2021 n. 470/21
a verbale, resa inter partes e non notificata, e avverso la sentenza
16.5.2022 n. 310/22, riformarsi le dette sentenze e, per l'effetto, respingersi la domanda di riconoscimento di malattia professionale “tendinopatia bilaterale spalle” con condanna all'erogazione delle prestazioni e per
pag. 2/12 l'effetto condannarsi l'appellato alla restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) in via subordinata disporsi la rinnovazione della C.T.U. sul quesito già posto in primo grado.
- Spese, competenze ed onorari rifusi del doppio grado di giudizio, comprese spese di CTU ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come sostituito dall'art. 42 n. 11 D.L. 30.9.2003 n.269.”
Conclusioni per “In via preliminare: dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, notificato dopo la scadenza del termine di legge in senza preventiva, rituale formulazione della riserva di impugnazione della sentenza non definitiva;
nel merito: rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza sussistendo il nesso causale, come esposto in narrativa;
in via istruttoria:
…
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, anche per il secondo grado di giudizio e con distrazione ai sottoscritti procuratori.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 novembre 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza non definitiva n.470/21 e quella definitiva n.310/22 del giudice del lavoro del Tribunale di Padova con le quali ha rispettivamente accertato la natura professionale della patologia denunciata dal signor e, all'esito di consulenza tecnica medico-legale, ha CP_1
condannato l al pagamento delle prestazioni corrispondenti alla Pt_1
lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura complessiva del 16%,
pag. 3/12 con arretrati e accessori di legge ex art. 16, sesto comma, della legge
30.12.1991, n. 412 (e successive modificazioni), oltre alle spese processuali.
Con memoria depositata il 20 gennaio 2023 si è costituito il signor chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere CP_1
l'impugnazione.
La causa, a seguito di un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 16 ottobre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con l'unico articolato motivo l' invoca la riforma delle pronunce Pt_1
lamentando la violazione errata applicazione art. 3 d.P.R. n.1124/1965,
l'erroneità ed il travisamento dei presupposti nell'applicazione delle
“nuove tabelle delle malattie professionali” d.m. 9 aprile 2008.
Denuncia l'erroneo convincimento del primo giudice laddove non si è conformato alle conclusioni del primo consulente, la dottoressa , Per_2
fornendo a sostegno della propria decisione un giudizio di massima diametralmente opposto basato sulla sussistenza di una “concausa” professionale, senza tuttavia raggiungere quell'imprescindibile ragionevole certezza o, comunque, l'elevato grado di probabilità pronosticato in tal senso dall'oramai granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità ai fini dell'indennizzabilità delle malattie di origine multifattoriale, come quella per cui è causa.
Tanto chiarito, ritiene l del tutto condivisibile la valutazione offerta Pt_1
dal consulente nell'aver escluso con ragionevole certezza il nesso di causa pag. 4/12 professionale tra la patologia denunciata e l'attività di auto-soccorritore, non ravvisandosi una lavorazione comportante a carico delle spalle movimenti ripetuti o il mantenimento prolungato di posture incongrue, ma rilevabile, al più, per il rachide lombare a causa movimentazione manuale dei carichi.
2) Parte appellata deduce preliminarmente la tardività dell'appello, a fronte dell'irritualità da parte dell appellante della formulazione della Pt_1
riserva di impugnazione avverso sentenza non definitiva n. 470/2021, in contrasto con le modalità previste dagli articoli 340 c.p.c. e 129 disp. att.
c.p.c..
L'appellato nel merito condivide la decisione cui è pervenuto il giudice padovano nell'affrancarsi dalle determinazioni del proprio ausiliario in ordine all'insussistenza della natura professionale della patologia alle spalle, alla luce della puntuale ed analitica descrizione in ricorso in primo grado dell'orario di lavoro e, in particolare, della tipologia di mansioni svolte in qualità di auto-soccorritore, confermata peraltro in sede di operazioni peritali, emergendo la necessità di una costante elevazione degli arti superiori durante l'attività lavorativa (per sollevare il telo utilizzato per la movimentazione del paziente durante la salita e la discesa per le scale, la barella durante la sua estrazione/introduzione nell'ambulanza, la sedia portantina e per movimentare o ancora sollevare manualmente il paziente afferrandolo sotto le ginocchia e sotto le ascelle durante gli spostamenti da/a letto-barella-sedia portantina-carrozzina elettrica).
Lo stesso consulente, d'altra parte, aveva assimilato tali mansioni a quelle esercitate dagli O.S.S. ed infermieri.
pag. 5/12 3) Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla tardività dell'impugnazione sollevata con la propria difesa dall'appellato.
Con tale eccezione la parte ha dedotto che l' non ha “formulato rituale Pt_1
riserva di impugnazione della sentenza non definitiva n.470/2021 con le modalità previste dagli articoli 340 c.p.c. e 129 Disp. Att. Trans. C.p.c.”.
Ha, quindi, operato il testuale richiamo all'art. 340 c.p.c. e ha ricordato la sequenza delle attività processuali rilevanti ai fini dell'esame della questione.
3.1) La questione è stata espressamente discussa all'udienza del 16 ottobre in cui la difesa dell' ha chiesto il rigetto dell'eccezione preliminare, Pt_1
è fondata.
3.2) Il giudice patavino con la sentenza non definitiva n. 470/2022, istruita la causa mediante l'espletamento di consulenza medico-legale, nel merito si è discostato dalle conclusioni a cui è pervenuto il proprio ausiliario circa l'esclusione dell'origine professionale della malattia sofferta dal lavoratore, ritenendo sussistente il nesso eziologico, a fronte dell'impossibilità di
“ravvisare con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni”.
Ha rimesso la causa in istruttoria disponendo con ordinanza depositata il 30 settembre 2021 la nomina di un consulente tecnico nella persona del dottore e la contestuale formulazione del quesito. Persona_3
Con nota depositata il 26 ottobre 2021 la difesa dell'Istituto aveva dedotto:
“a seguito di sentenza non definitiva n. 470/2021 pubbl. il 28/09/2021, di accertamento della natura professionale della m.p. tendinopatia bilaterale
pag. 6/12 delle spalle, l'Ill.mo G.L. ha disposto supplemento di C.T.U. al fine di accertare il grado di invalidità;
- che per il supplemento di C.T.U. è stato nominato altro C.T.U. nella persona del dott. in sostituzione del già incaricato C.T.U. Persona_3
dott.ssa ; Persona_4
- che la sostituzione del C.T.U. con il dott. medico Persona_3
fiduciario/CTP del Patronato INCA per le province di Vicenza, Bassano,
Treviso, Conegliano e Belluno, appare quantomeno inopportuna vista la pregressa nomina di CTP per la ricorrente nella persona del dott. , Per_5
coordinatore regionale del Patronato INCA per il Veneto e medico fiduciario/CTP per il Patronato INCA di Padova.
Tanto premesso e rilevato si confermano le difese e conclusioni in memoria di costituzione e si chiede il rigetto del ricorso.
Nel presente primo atto difensivo si fa espressa riserva di appello avverso sentenza non definitiva n. 470/2021 pubbl. il 28/09/2021.
In relazione alla CTU medico-legale disposta dall con nuovo CP_2
C.T.U. si provvede a confermare la nomina del CTP per l'Istituto nella persona del dott. della Consulenza Medico-Legale Persona_6
dell di Padova.”. Pt_1
3.3) Per quanto occorra dallo “storico” del processo telematico risulta che la nota non veniva comunicata, oltre a non essere stata notificata, alla controparte.
A seguito di ulteriore nuova nomina in sostituzione del dottore Per_3
avvenuto con provvedimento del 16 novembre 2021, e della conseguente attività del nuovo consulente (in assenza di celebrazione dell'udienza in relazione all'emergenza e pandemica) e del deposito della relazione, la pag. 7/12 causa era stata discussa e decisa all'udienza del 15 maggio 2022 mediante contestuale lettura della sentenza.
In tale udienza si era dato atto che “sono comparsi l'avv. TA LO per parte ricorrente, che deposita nota spese con richiesta di distrazione, e
l'avv. Paolo Rossini per l il qual contesta le risultanze della ctu e si Pt_1
riporta alle osservazioni svolte dal suo ctp, contestando altresì la domanda avversaria di rifusione delle spese di ctp.”. Quindi, era attesto che “I procuratori delle parti procedono alla discussione orale della causa, riportandosi agli atti ed insistendo in tutte le istanze istruttorie e di merito.”.
3.4) Tutto ciò premesso il collegio, sulla scorta della sequenza processuale sopra descritta, osserva che solo con la memoria richiamata dal primo giudice ai fini della sostituzione del consulente dell'Ufficio del 29 ottobre
2021, oltre a dedurre in ordine alla situazione di denunciata incompatibilità del nominato consulente veniva formulata “espressa riserva di appello avverso sentenza non definitiva n. 470/2021 pubbl. il 28/09/2021”.
3.5) Ulteriori atti nella sequenza processuale, ossia nel tempo trascorso tra l'emissione della sentenza non definitiva e la discussione dall'udienza del maggio 2022 non sono stati compiuti dall'odierno appellante.
3.6) Sulla base di quanto sopra evidenziato va operato puntuale rinvio a quanto ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità in punto a rituale formulazione della riserva di appello avverso la sentenza non definitiva: “A norma dell'art. 129, commi primo e secondo, disp. att. cod. proc. civ., «la riserva d'appello contro le sentenze previste nell'articolo 278
e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel
pag. 8/12 processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.
«La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non
è costituita».
Come già evidenziato da Cass. n. 26777 del 2014, citata dalla Corte territoriale, tratto comune delle due forme attraverso le quali è possibile far riserva d'appello è rappresentato dalla garanzia di conoscibilità dell'atto che la veicola;
tanto la dichiarazione orale in udienza da inserirsi al verbale (cui è considerata equipollente la dichiarazione scritta su foglio
a parte da allegarsi a quest'ultimo), quanto l'alternativa notifica dell'atto contenente la riserva «ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita» ottengono infatti il medesimo risultato di presunzione legale di conoscenza o conoscibilità della manifestazione di riserva.
Tale risultato non è invece associabile al deposito in cancelleria di memoria consentita dal giudice ai sensi dell'art. 170, comma quarto, cod. proc. civ., norma che, non a caso, non è richiamata dall'art. 129 disp. att. cod. proc. civ..
Il deposito in cancelleria è considerato infatti dal citato art. 170, comma quarto, cod. proc. civ., per le memorie difensive interne al processo, modalità di comunicazione equipollente alla «notificazione» o allo scambio dell'atto «documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore», in virtù del principio
pag. 9/12 di autoresponsabilità dello svolgimento dell'attività difensiva e dell'onere, ad esso implicito, per il difensore, di compulsare gli atti del processo successivamente alla scadenza del termine per lo scambio di memorie autorizzate: onere che però, come condivisibilmente rimarca Cass. n.
26777 del 2014, «non può travalicare e snaturare lo scopo per il quale è stato imposto» e può pertanto giustificare la presunzione di conoscenza o conoscibilità solo per gli atti che incidono sulla materia a chiarificazione della quale essi sono autorizzati.
Non si vede, né i ricorrenti lo precisano, in che modo il principio tutelato in Costituzione del giusto processo possa condurre a una diversa interpretazione della norma, tale principio del resto ostando alla osservanza di vuoti formalismi, non delle regole che presiedono alla formazione del giudicato, dettando forme e termini di proposizione degli atti idonei a impedirla (tra cui la riserva d'appello).
1.2. L'assunto poi secondo cui lo scopo della conoscenza della riserva di gravame avrebbe dovuto nella specie ritenersi raggiunto è palesemente privo di pregio, in quanto fondato su allegazione — quella secondo cui «il contenuto della memoria ... è stato conosciuto da controparte, perché in seguito ha controdedotto» — sotto più profili generica e comunque non autosufficiente.” (in motivazione Cass n.1574 del 2019; conf. 13673 del
2024).
3.7) Nel caso di specie la dichiarazione, ora esaminata ai fini di accertarne la validità ed efficacia, è contenuta in un atto difensivo che ha un oggetto del tutto estraneo alla manifestazione di volontà di formulare la riserva di impugnazione.
pag. 10/12 Inoltre, nessuna conoscenza, neppure di fatto, è documentabile: si tratta di nota non preventivamente autorizzata, a cui è seguito una mera interlocuzione scritta tra il giudice ed il consulente nominato e poi sostituito, senza che in alcun modo risulti coinvolta la parte ricorrente.
Tanto basta per ritenere non tempestivo l'appello depositato solo in data 15 novembre 2022 quando anche il termine “lungo” dei sei mesi ex art.327
c.p.c., si era ormai consumato rispetto alla sentenza non definitiva pubblicata in data 28 settembre 2021.
Giova precisare, infine, che nessuna doglianza specifica è stata articolata dall appellante avverso la sentenza definitiva che si è limitata a Pt_1
determinare la quantificazione della prestazione.
4) Il contegno processuale dell merita censura ai sensi dell'art.96 Pt_1
comma 3 c.p.c.: nonostante la prospettata difesa preliminare dell'appellato
(già svolta con il deposito della costituzione ancora nel 2023!) e la sollecitazione dell'Ufficio affinché fosse presa una consapevole posizione rispetto ad essa, la difesa dell'Ente non ha ritenuto di assumere alcuna iniziativa al fine di adeguare la propria difesa rispetto alla questione. Si tratta di questione che ha trovato nella consolidata giurisprudenza di legittimità costante e chiara soluzione.
Il collegio reputa adeguata alla posizione dell , portatore di interesse Pt_1
pubblico, alla dimensione e struttura della sua organizzazione, alla natura e valore della controversia adeguata la misura risarcitoria di €.1500,00.
5) Le spese di lite del seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023, in base al valore di causa ex art.13 c.c., tra i minimi ed i medi.
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p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado in Pt_1
favore di liquidate in €.2.906,00 oltre al rimborso Controparte_1
forfetario, iva e cpa, con distrazione in favore degli Avvocati Giancarlo
OR e TA LO dichiaratisi antistatari.
- condanna altresì l' al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. in Pt_1
favore dei nella misura di €.1.500,00. Controparte_1
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia 16 ottobre 2025
Il Presidente estensore
GI IO
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