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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere ist. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3250/2024 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza dell'8.10.2025;
TRA
(P. Iva n. ), in persona del suo l.r.p.t., avv. Raffaella Parte_1 P.IVA_1
AZ (C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata C.F._1 all'atto di appello, dall'avv. Andrea Adamo (C.F. n. ), presso il cui studio, in C.F._2
Corso Umberto I, n. 190, Napoli, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(P. Iva n. – C.F. n. Controparte_1 P.IVA_2
) , in persona del titolare , rappresentata e difesa, in forza di C.F._3 Controparte_1 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Colomba De Simone, con studio in Roma, alla via della Frezza, n. 70, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ; Email_1
Appellata
pagina 1 di 3 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, n. 5468/2024, emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., e depositata all'esito dell'udienza del 27.5.2024, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., notificata in data 30.5.2024.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La (già , con atto di citazione tempestivamente Parte_1 Controparte_2 notificato in data 1.7.2024 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la ditta individuale
”, in persona del suo titolare, per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Napoli, Undicesima Sezione Civile, emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del
27.5.2024, trattata con le modalità della trattazione scritta, con cui era rigettata l'opposizione proposta da “ , divenuta poi e, per l'effetto, era confermato e Controparte_2 Parte_1 dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4837/2022 (con cui era stato ingiunto alla società
“ il pagamento, in favore della ditta individuale , dell'importo di Controparte_2 Controparte_1
€ 19.166,71, a titolo di corrispettivo della vendita di latticini e formaggi, di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo e spese di procedura), con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto di dichiarare l'inesistenza/infondatezza del credito azionato in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'impresa individuale ”, in Controparte_1 persona del suo titolare, che ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle contestazioni avverse, ha chiesto condannare, in ogni caso, la società appellante al pagamento della somma di € 19.166,71; con vittoria delle spese di lite del giudizio di appello.
Il Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., all'udienza di comparizione delle parti dell'8.1.2025 ha sollecitato le parti ad una composizione bonaria della controversia e la causa è stata rinviata all'udienza del 19.3.2025; alla predetta udienza le parti hanno raggiunto l'accordo di definire la causa, unitamente ad altri due procedimenti pendenti, mediante la corresponsione, da parte dell'appellante, all'appellata della somma di € 11.000,00, per sorta capitale, e di € 10.000,00, per spese processuali, con la tempistica indicata alla successiva udienza del 9.4.2025, nella quale la causa è stata pagina 2 di 3 rinviata alla successiva udienza del 24.9.2025, al fine di verificare l'eventuale composizione bonaria della lite.
Alla predetta udienza del 24.9.2025 nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181
e 309 c.p.c., all'udienza collegiale dell'8.10.2025, con l'espresso avviso alle parti che la mancata comparizione delle stesse all'udienza dell'8.10.2025 avrebbe comportato l'estinzione del giudizio di appello ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ex art. 338 c.p.c.; ove, invece, le parti avessero inteso travolgere la sentenza di primo grado, a seguito dell'intervenuto accordo transattivo, sarebbero dovute comparire all'udienza indicata e concludere per la cessata materia del contendere.
All'udienza collegiale dell'8.10.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti alle udienze del 24.9.2025 e dell'8.10.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008,
n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133 (applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto, in primo grado, nell'anno 2022).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, l'8.10.2025
Il Consigliere ist. est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere ist. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3250/2024 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza dell'8.10.2025;
TRA
(P. Iva n. ), in persona del suo l.r.p.t., avv. Raffaella Parte_1 P.IVA_1
AZ (C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata C.F._1 all'atto di appello, dall'avv. Andrea Adamo (C.F. n. ), presso il cui studio, in C.F._2
Corso Umberto I, n. 190, Napoli, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(P. Iva n. – C.F. n. Controparte_1 P.IVA_2
) , in persona del titolare , rappresentata e difesa, in forza di C.F._3 Controparte_1 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Colomba De Simone, con studio in Roma, alla via della Frezza, n. 70, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ; Email_1
Appellata
pagina 1 di 3 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, n. 5468/2024, emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., e depositata all'esito dell'udienza del 27.5.2024, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., notificata in data 30.5.2024.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La (già , con atto di citazione tempestivamente Parte_1 Controparte_2 notificato in data 1.7.2024 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la ditta individuale
”, in persona del suo titolare, per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Napoli, Undicesima Sezione Civile, emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del
27.5.2024, trattata con le modalità della trattazione scritta, con cui era rigettata l'opposizione proposta da “ , divenuta poi e, per l'effetto, era confermato e Controparte_2 Parte_1 dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4837/2022 (con cui era stato ingiunto alla società
“ il pagamento, in favore della ditta individuale , dell'importo di Controparte_2 Controparte_1
€ 19.166,71, a titolo di corrispettivo della vendita di latticini e formaggi, di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture e sino al soddisfo e spese di procedura), con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto di dichiarare l'inesistenza/infondatezza del credito azionato in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'impresa individuale ”, in Controparte_1 persona del suo titolare, che ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle contestazioni avverse, ha chiesto condannare, in ogni caso, la società appellante al pagamento della somma di € 19.166,71; con vittoria delle spese di lite del giudizio di appello.
Il Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., all'udienza di comparizione delle parti dell'8.1.2025 ha sollecitato le parti ad una composizione bonaria della controversia e la causa è stata rinviata all'udienza del 19.3.2025; alla predetta udienza le parti hanno raggiunto l'accordo di definire la causa, unitamente ad altri due procedimenti pendenti, mediante la corresponsione, da parte dell'appellante, all'appellata della somma di € 11.000,00, per sorta capitale, e di € 10.000,00, per spese processuali, con la tempistica indicata alla successiva udienza del 9.4.2025, nella quale la causa è stata pagina 2 di 3 rinviata alla successiva udienza del 24.9.2025, al fine di verificare l'eventuale composizione bonaria della lite.
Alla predetta udienza del 24.9.2025 nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181
e 309 c.p.c., all'udienza collegiale dell'8.10.2025, con l'espresso avviso alle parti che la mancata comparizione delle stesse all'udienza dell'8.10.2025 avrebbe comportato l'estinzione del giudizio di appello ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ex art. 338 c.p.c.; ove, invece, le parti avessero inteso travolgere la sentenza di primo grado, a seguito dell'intervenuto accordo transattivo, sarebbero dovute comparire all'udienza indicata e concludere per la cessata materia del contendere.
All'udienza collegiale dell'8.10.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti alle udienze del 24.9.2025 e dell'8.10.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008,
n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133 (applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto, in primo grado, nell'anno 2022).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, l'8.10.2025
Il Consigliere ist. est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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