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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 439/2024 del ruolo generale e promossa
DA
nato il [...] a [...] (c.f. ) elettivamente E_ C.F._1
domiciliato in Fermo corso Cavour n. 91 presso lo studio dell'avv. Rosanna Cocci, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c.f./p.i. , elettivamente domiciliata in Macerata via Giovanni XXIII n.45 presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Stefania Pupilli, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 10 - appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 293 del 19/3/2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, in riforma della sentenza n. 293/2024
resa dal Tribunale di Macerata, in persona del giudice onorario, dott. Barbara Silenzi, nel procedimento n. 1541/2021 RG, pubblicata in data 19/03/2024, notificata in data 26/03/2024, a mezzo pec, in accoglimento di tutti i superiori ed esposti motivi di impugnazione, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, giusti i motivi dedotti in causa,
A) in via preliminare:
-in accoglimento dell'istanza avanzata, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza, in relazione alla condanna alle spese di lite dell'opposto appellante,
B) in via principale e nel merito:
-rigettare la proposta opposizione a decreto ingiuntivo n. 234/2021, emesso il 06/03/2021 dal
Tribunale di Macerata, poiché priva di fondamento in fatto ed in diritto, per tutti i dedotti motivi di appello;
-confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 234/2021 emesso il 06/03/2021 dal
Tribunale di Macerata.
C) condannare l'impresa appellata al pagamento delle spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis rejectis,
preliminarmente respinta l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nel merito rigettare l'appello proposto da poiché infondato sia in fatto che in diritto, E_
confermando con ogni motivazione l'impugnata sentenza N. 293/2024 resa dal Tribunale di Macerata.
pagina 2 di 10 Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
[. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il DI n. 234/21, emesso nei suoi confronti ed in favore di Parte_2
per il pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di restituzione del prestito E_
infruttifero effettuato in due tranches (€ 8.000,00 in data 14/10/2013 ed € 12.000,00 in data
29/08/2014), ha revocato il predetto decreto e ha rigettato la domanda avanzata in via monitoria con condanna dell'opposto a rimborso delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice, dopo aver ricordato la natura reale del contratto di mutuo e ritenuto applicabile il principio di diritto per cui “la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è
tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla
restituzione (cfr. di recente Cass. III, n. 20433/2022)”:
ha rilevato che parte opposta “ha fondato il ricorso monitorio rubricato al n.559/2021 solo sulle due
disposizioni di bonifico del 14/10/13 per € 8.000,00 e del 29/08/14 per € 12.000,00, indicate
dall'istituto di credito dell'opponente come “Promemoria di bonifico” (allegato ricorso monitorio),
che dunque non sono ricevute di pagamento dei bonifici disposti e non attestano pertanto l'avvenuto
versamento delle somme ivi riportate, né ciò è evincibile dal contenuto stesso di tali documenti del
monitorio o aliunde”;
ha ritenuto i documenti versati in atti non sufficienti a provare l'effettiva dazione della somma di denaro “atteso che, come notorio, la disposizione di bonifico bancario può essere revocata nella stessa
giornata in cui viene eseguita e d'altra parte l'opposta non ha prodotto in giudizio prova della effettiva
uscita di dette somme dal proprio conto, ad esempio allegando copia dei relativi estratti conto
bancari”;
pagina 3 di 10 e, “a fronte della contestazione di parte opponente di non aver mai richiesto né ricevuto la somma
pretesa dal ha, quindi, ritenuto superfluo ogni accertamento in relazione al titolo. E_
ha proposto appello, deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale operata dal E_
primo giudice per la non corretta valutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio. Ha
concluso pertanto come in epigrafe, con richiesta di conferma del DI opposto.
La società appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
L'appello non appare meritevole di accoglimento, nonostante la fondatezza del rilievo della erroneità dell'accertamento posto dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Ed invero, come correttamente rilevato dall'appellante, la società appellata ha espressamente riconosciuto, in primo grado, come anche in questa sede, che ha effettuato due E_
bonifici per il complessivo importo di € 20.000,00. Si legge, infatti:
al punto 3 della comparsa di costituzione di primo grado, “In realtà, i signori e E_
, con detti bonifici, hanno restituito, per conto del loro fratello e su Controparte_2 Controparte_3
richiesta di questo, parte delle somme dal medesimo sottratte senza autorizzazione, e dunque
illegalmente, dai conti della società nel corso degli anni. In altri termini, i sigg.ri CP_1
e hanno sì fatto un prestito, ma non alla società E_ Controparte_2 CP_1
bensì al loro fratello ”; Controparte_3
a pag. 7 della comparsa di costituzione in appello “Egli ( , ndr) assicurò, in ogni caso, Controparte_3
che una parte del denaro surrettiziamente sottratto, lo aveva restituito grazie a prestiti ottenuti dal
fratello e dalla sorella , i quali, proprio a tal fine, avevano E_ Controparte_2
effettuato, su sua espressa richiesta, due bonifici alla società per un totale di € 20.000,00, con causale
“prestiti infruttiferi”. Spiegò che tale causale risultava necessaria al fine di evitare, in caso di
accertamenti da parte del fisco, che le somme fossero considerate introiti non dichiarati provenienti
dall'attività di ristorazione della società”.
pagina 4 di 10 La circostanza, che le somme chieste in restituzione siano state bonificate dal c/c intestato ai fratelli ed al conto intestato alla appellata società, deve quindi ritenersi pacifica tra le Pt_1 Controparte_2
parti sin dalla comparsa di costituzione di primo grado.
In contestazione invece è il titolo del versamento, avendo con vigore l'appellata contestato che tra le odierne parti sia mai intercorso un contratto di finanziamento. Come rilevato dal primo giudice tale circostanza imponeva all'appellante l'onere di provare il titolo in forza del quale sussisteva l'obbligo restitutorio in capo all'accipiens, risultando pacifico il principio di diritto per cui “… la prova della
materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da
cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione
ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione,
non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso
titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso
sostanziale” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 35959 del 22/11/2021).
Occorre, tuttavia, rilevare che costituisce principio di diritto parimenti consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un
contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento
contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici
e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di
pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (cfr. da ultimo Cass.
n. 8829 del 29/03/2023; 20052 del 22/07/2024).
Nella specie, a fronte della causale indicata in entrambi i bonifici azionati in via monitoria (“prestito
infruttifero”), unico elemento fornito dall'odierno appellante a sostegno della domanda restitutoria, la società opponente oggi appellata ha fornito una ricostruzione alternativa, coerente e suffragata da un compendio probatorio documentale e testimoniale idoneo a superare la valenza indiziaria del titolo indicato nei bonifici de quibus. pagina 5 di 10 In particolare, l'appellata ha dedotto che la causa dei bonifici deve essere rinvenuta in un prestito effettuato non in proprio favore, ma di (fratello dell'appellante) per la parziale Controparte_3
restituzione di somme da lui illecitamente sottratte alla società.
Risulta pacifico tra le parti e comunque provato dalle prove orali e documentali (cfr. docc. 4, 5 e 6
allegati all'atto di citazione in opposizione a d.i.) acquisite in giudizio, che , legale Controparte_4
rappresentante della appellata società, era legata a non solo da un lungo rapporto Controparte_3
affettivo e di convivenza (more uxorio dal 2007 al 2019), ma anche da un rapporto professionale,
essendo egli il dottore commercialista della società sin dalla sua costituzione e fino al 2018.
Risulta altresì provato a mezzo delle testi e (escusse all'udienza Testimone_1 Tes_2
del 19/2/2022) che in considerazione del rapporto affettivo e professionale esistente, Controparte_3
disponeva delle password di accesso all'home banking dei conti correnti societari (presso IF e
) e procedeva ad effettuare online tutte le operazioni di pagamento. La credibilità delle CP_5
ricordate testi non può in alcun modo essere messa in discussione, sia perché non titolari di alcun interesse, neppure morale all'esito del giudizio, sia perché al momento della loro escussione non svolgevano più attività lavorativa alle dipendenze della avendo la società cessato CP_1 CP_1
la propria attività e risultando la stessa inattiva dal 2020, come risulta dalla visura camerale allegata in atti (cfr. doc. 3 all'atto di citazione in primo grado). La circostanza risulta anche confermata dai documenti prodotti dall'appellata società sub 13 e cioè dalla copia del contratto con dal CP_5
2014 al 2017 e copia carta BancoPosta intestata a , dai quali si evince che sin dal 2014 Controparte_3
ha sempre avuto sia la delega sul conto della società Controparte_3 CP_5 Controparte_1
sia le carte BancoPosta al medesimo collegate.
La società appellata ha poi provato documentalmente che per la sua attività Controparte_3
I ha regolarmente incassato Controparte_1 Controparte_1
inizialmente un compenso di € 170,00 al mese e dall'anno 2011 di € 350,00 al mese (cfr. allegate CP_6
alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.). pagina 6 di 10 In questo quadro la società appellata ha allegato e provato di avere scoperto nel 2018 che CP_3
aveva effettuato addebiti sul conto intestato alla società per rate di finanziamenti suoi personali
[...]
(Findomestic e Agos Ducato), mediante addebito di recanti la causale “rimborso prestito” per CP_6
complessivi € 36.200,00 e la causale pratica trasferimento per € 800,00, nel solo periodo ottobre 2010-
ottobre 2014 (cfr. docc. 3, 4, 5, 6 e 7 allegati alla seconda memoria ex art. 183 cpc di parte appellata).
Orbene, che si trovasse nella impossibilità oggettiva di finanziare qualsivoglia somma Controparte_3
alla appellata società lo si ricava dai seguenti documenti prodotti dalla medesima società:
● Comunicazione CRIF del 22.01.2019 (doc. 2 allegato alla prima memoria ex art. 183 cpc), che attesta numerosi finanziamenti personali e una situazione debitoria che preesisteva all'inizio della relazione con la Sig.ra risalente al 2007; CP_1
● Estratti del conto corrente n. 52075 acceso da presso IF (acquisiti in Controparte_3
giudizio ex art. 210 c.p.c.), che già dal 2013 (non risulta acquisito il periodo precedente in quanto anteriore al decennio) mostrano saldi costantemente in negativo tranne in occasione dell'erogazione dei finanziamenti ricevuti;
● Dichiarazioni dei redditi di da cui si evincono introiti professionali esigui (acquisite Controparte_3
in giudizio ex art. 210 c.p.c.);
● Prestiti ottenuti da da amici/clienti, in particolare: € 4.000,00 dal dr. Controparte_3 [...]
(come risulta dal doc. 14 allegato dalla appellata alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., Per_1
non contestato da controparte) e di oltre € 2.500,00 dal prof. (come risulta Persona_2
dall'estratto conto IF intestato al cfr. in particolare bonifico in data 14/5/2014). E_
Particolarmente significativa circa lo stato di incapacità patrimoniale del defunto è la Controparte_3
documentata falsificazione, a sua insaputa, della firma della compagna , a titolo di Controparte_4
garanzia, per la concessione nel febbraio 2016 di un finanziamento da parte di Findomestic S.p.a.
corredata dai suoi documenti “avendone per motivi di lavoro (sono il suo consulente fiscale)”
disponibilità (cfr. doc. 8), che ha dato luogo ad una lettera di messa in mora per il pagamento del debito pagina 7 di 10 garantito (rimasto insoluto) ed ha imposto l'intervento di un legale per impedire l'azione di recupero a carico della (cfr. doc. 9). CP_1
Ma sintomatici appaiono anche i messaggi Whatsapp la cui riconducibilità alla propria utenza telefonica è stata contestata dall'appellante solo in questa sede. A pag. 11 della comparsa conclusionale di primo grado il medesimo appellante, infatti, nell'ascrivere alla la proposta di “fare tutto un CP_1
conto” ha, invece, di fatto espressamente riconosciuto la riconducibilità a sé del contatto e dello scambio di messaggi prodotto in giudizio sub doc. 4 in allegato alla prima memoria ex art. 183 c.p.c..
In realtà, come si desume dalla piana lettura dei messaggi, la proposta (che consisteva nel fatto che i conti della e del defunto dovevano essere unificati per far fronte ai debiti di quest'ultimo) è CP_1
stata avanzata dall'appellante e non dalla dopo il consulto cui fa cenno il messaggio Whatsapp CP_1
inviato dal defunto alla compagna (cfr. doc. 3 ibidem), nel quale quest'ultimo, dopo avere comunicato alla stessa che di lì a breve avrebbe avuto un incontro con il fratello “per fare il punto dei Per_3
miei debiti”, rappresenta la preoccupazione della famiglia per l'eventuale assoggettamento ad esecuzione forzata dell'unico bene immobile di sua proprietà e la conseguente necessità di organizzare
“una strategia”.
In senso contrario nessun elemento probatorio è stato offerto da parte appellante. Inidonee appaiono infatti allo scopo le dichiarazioni testimoniali rese da e , fratelli Controparte_2 Testimone_3
dell'appellante e del defunto . La prima, in quanto titolare del conto corrente dal quale Controparte_3
sono state le somme oggetto di restituzione, appare infatti incapace a testimoniare, come tempestivamente eccepito da parte appellata, perché portatrice di un interesse che legittimerebbe la sua partecipazione al giudizio;
entrambi appaiono inoltre poco credibili, sia perché portatori di un interesse morale all'esito della lite in considerazione dello stretto legame familiare con l'appellante, sia perché si sono limitati a confermare genericamente con un “sì è vero” il già generico capitolo di prova che il defunto fratello avrebbe finanziato la società “nel corso di almeno dieci anni, sino alla CP_3
pagina 8 di 10 manifestazione della malattia nell'anno 2018”, senza precisare neppure per approssimazione l'epoca dei finanziamenti, la loro modalità e gli importi di volta in volta prestati.
Né particolare rilievo può assumere la deduzione svolta dall'appellante che, allorché ha concesso dei prestiti al fratello, lo ha fatto direttamente e senza intermediari ed ha proceduto al recupero forzoso degli stessi. A riguardo occorre rilevare che i prestiti in oggetto (per complessivi € 30.000), effettuati in epoca non precisata dall'appellante, sono stati azionati in via monitoria nel 2019 ed il relativo DI,
divenuto definitivo per mancata opposizione, è stato oggetto di iscrizione ipotecaria (cfr. doc. 10
Con allegato all'opposizione a a distanza di qualche mese dal richiamato messaggio Whatsapp (doc. 3
allegato alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. dell'appellata) in cui il defunto ha comunicato alla compagna l'organizzazione da parte della famiglia di “una strategia” per salvare l'immobile e dopo il tentativo di suicidio posto in essere nel dicembre 2018. Controparte_3
Le circostanze esposte consentono di ritenere adeguatamente provata l'esistenza di una causale diversa ed alternativa circa i versamenti azionati in via monitoria e comunque non assolto l'onere probatorio posto a carico dell'appellante in ordine all'esistenza di un obbligo restitutorio a carico della società
appellata.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 293 del 19/3/2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 condanna parte appellante al rimborso in favore della società appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/9/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 10 di 10