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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17556/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.P.F. n° Controparte_1 C.F._1 residente in Rua Doutor Alamir Martins n. 30, apto 22, Gonzaga, CEP: 11055-270 , Santos (SP), Brasile, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Antonino Laganà (C.F. ) e C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria (RC), Via Guglielmo Pepe n. 43,
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per la ricorrente come precisate nelle note in sostituzione di udienza depositate il giorno 24/11/2025:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis della sig.ra per trasmissione ininterrotta dello status civitatis dai propri Persona_1 ascendenti, con condanna del Convenuto, ovvero Il , (C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Bologna alla Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, Bologna (BO) presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Bologna (C.F.
) che ex lege lo rappresenta e difende procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed P.IVA_3 annotazioni di legge della cittadinanza italiana della ricorrente presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge»
pagina 1 di 7 MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 10/12/24 la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del sig. Persona_2 nato in Italia, a [...], il giorno 23/04/1881 (doc. 8 ricorso), emigrato in Brasile ove era poi deceduto il 24/06/1963 (doc. 11 ricorso), senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano (doc. 12 ricorso).
A sostegno della domanda la ricorrente ha ulteriormente allegato che «In territorio Persona_2 brasiliano conobbe e successivamente sposò la sig.ra con cerimonia celebrata in data Persona_3
10.12.1904 a Sao Sebastiao da Estrella, oggi , Brasile (all.n.9) dalla quale ebbe un Parte_1 figlio a nome nato il [...] a [...], oggi , Persona_4 Parte_1
Brasile (all.n.10). ….. la discendenza della famiglia de qua, proseguì con il matrimonio del sig.
[...] con la Sig.ra celebrato in data 22.12.1935 a Mogi das Per_4 Parte_2
Cruzes-SP, Brasile (all.n.13) e con la nascita della figlia della coppia la sig.ra Persona_5
nata il [...] a [...]-SP, Brasile (all.n.14). Quest'ultima, nel corso della
[...] propria vita, conobbe e sposò il sig. in data 04.09.1965 a Mogi das Cruzes- Persona_6
SP, Brasile (all.n.15) dal quale ebbe un figlio, il sig. nato il [...] a [...]
Mogi das Cruzes-SP, Brasile (all.n.16) padre dell'odierna ricorrente. Il sig. Persona_7
, infatti, convolò a nozze con la Sig.ra data
[...] Persona_8
16.02.2001 a Mogi das Cruzes-SP, Brasile (all.n.17) la coppia diede poi alla luce una figlia, l'odierna ricorrente nata il [...] a [...]-SP, Brasile (all.n.18)». Persona_1
Fissata la prima udienza ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 22/04/25, la ricorrente ha effettuato notifica al convenuto, a mezzo pec, in data 06/03/25; successivamente la causa è stata rinviata al giorno CP_2
08/07/25, infine al 25/11/25, sempre ex art. 127 ter c.p.c.. Nelle more, il fascicolo è stato assegnato all'odierno giudicante, applicata alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026 con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna.
Il , non costituitosi nonostante regolare notificazione, è dichiarato contumace. Controparte_2
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti il 19/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
La ricorrente ha proceduto, nel termine assegnato del 25/11/2025, a depositare le note scritte con conferma delle conclusioni già assunte, sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con pagina 2 di 7 modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che la ricorrente risieda all'estero, dall'altro che il
Comune di nascita del suo avo, cittadino italiano, è quello di Rio Saliceto, in provincia di Reggio
IA.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
La ricorrente ha agito in giudizio ritualmente rappresentata dal difensore nominato con regolare procura rilasciata all'estero, apostillata e tradotta.
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); la procura alle liti, depositata con il ricorso, appare essere stata autenticata, previa identificazione della conferente in presenza, dal notaio (tabeliao de notas) Persona_9
con firma riconosciuta dall'Ufficio Notarile di Santos, dunque da un pubblico ufficiale
[...] abilitato in Brasile ad attribuire autenticità e pubblica fede agli atti. Tale procura è stata anche munita di apostilla e prodotta corredata da traduzione apostillata.
III
Interesse all'azione pagina 3 di 7 In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie la ricorrente, a fondamento dell'interesse ad agire, ha dedotto la paralisi che di fatto si riscontra nei Consolati Italiani in Brasile, con accumulo di anni di ritardo nell'esame delle istanze presentate, fatto ormai notorio.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta della ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione alla medesima della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Inoltre, per completezza, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per il capostipite emigrato il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 12 ricorso).
pagina 4 di 7 In ogni caso, non sarebbe neppure possibile ipotizzare una rinuncia per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in
Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione al fine di conservare la cittadinanza italiana.
Infatti, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che si sia verificata un'interruzione della discendenza per linea materna, per il fatto che cittadina italiana per nascita, contrasse matrimonio nel 1965 con un Persona_5 cittadino brasiliano e divenne madre nel 1972 di . Persona_7
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, pagina 5 di 7 sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, alla ricorrente deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
, nata a [...] il [...], C.P.F. n° 427.931.838-73 Controparte_1 residente in [...]n. 30, apto 22, Gonzaga, CEP: 11055-270 , Santos (SP),
Brasile, ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 26/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17556/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.P.F. n° Controparte_1 C.F._1 residente in Rua Doutor Alamir Martins n. 30, apto 22, Gonzaga, CEP: 11055-270 , Santos (SP), Brasile, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Antonino Laganà (C.F. ) e C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria (RC), Via Guglielmo Pepe n. 43,
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per la ricorrente come precisate nelle note in sostituzione di udienza depositate il giorno 24/11/2025:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza, rilevato che per il giudizio de quo ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies c.p.c., accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis della sig.ra per trasmissione ininterrotta dello status civitatis dai propri Persona_1 ascendenti, con condanna del Convenuto, ovvero Il , (C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Bologna alla Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, Bologna (BO) presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Bologna (C.F.
) che ex lege lo rappresenta e difende procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed P.IVA_3 annotazioni di legge della cittadinanza italiana della ricorrente presso i registri di stato civile, e, conseguentemente, al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge»
pagina 1 di 7 MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 10/12/24 la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del sig. Persona_2 nato in Italia, a [...], il giorno 23/04/1881 (doc. 8 ricorso), emigrato in Brasile ove era poi deceduto il 24/06/1963 (doc. 11 ricorso), senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano (doc. 12 ricorso).
A sostegno della domanda la ricorrente ha ulteriormente allegato che «In territorio Persona_2 brasiliano conobbe e successivamente sposò la sig.ra con cerimonia celebrata in data Persona_3
10.12.1904 a Sao Sebastiao da Estrella, oggi , Brasile (all.n.9) dalla quale ebbe un Parte_1 figlio a nome nato il [...] a [...], oggi , Persona_4 Parte_1
Brasile (all.n.10). ….. la discendenza della famiglia de qua, proseguì con il matrimonio del sig.
[...] con la Sig.ra celebrato in data 22.12.1935 a Mogi das Per_4 Parte_2
Cruzes-SP, Brasile (all.n.13) e con la nascita della figlia della coppia la sig.ra Persona_5
nata il [...] a [...]-SP, Brasile (all.n.14). Quest'ultima, nel corso della
[...] propria vita, conobbe e sposò il sig. in data 04.09.1965 a Mogi das Cruzes- Persona_6
SP, Brasile (all.n.15) dal quale ebbe un figlio, il sig. nato il [...] a [...]
Mogi das Cruzes-SP, Brasile (all.n.16) padre dell'odierna ricorrente. Il sig. Persona_7
, infatti, convolò a nozze con la Sig.ra data
[...] Persona_8
16.02.2001 a Mogi das Cruzes-SP, Brasile (all.n.17) la coppia diede poi alla luce una figlia, l'odierna ricorrente nata il [...] a [...]-SP, Brasile (all.n.18)». Persona_1
Fissata la prima udienza ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 22/04/25, la ricorrente ha effettuato notifica al convenuto, a mezzo pec, in data 06/03/25; successivamente la causa è stata rinviata al giorno CP_2
08/07/25, infine al 25/11/25, sempre ex art. 127 ter c.p.c.. Nelle more, il fascicolo è stato assegnato all'odierno giudicante, applicata alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026 con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna.
Il , non costituitosi nonostante regolare notificazione, è dichiarato contumace. Controparte_2
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti il 19/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
La ricorrente ha proceduto, nel termine assegnato del 25/11/2025, a depositare le note scritte con conferma delle conclusioni già assunte, sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con pagina 2 di 7 modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che la ricorrente risieda all'estero, dall'altro che il
Comune di nascita del suo avo, cittadino italiano, è quello di Rio Saliceto, in provincia di Reggio
IA.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
La ricorrente ha agito in giudizio ritualmente rappresentata dal difensore nominato con regolare procura rilasciata all'estero, apostillata e tradotta.
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); la procura alle liti, depositata con il ricorso, appare essere stata autenticata, previa identificazione della conferente in presenza, dal notaio (tabeliao de notas) Persona_9
con firma riconosciuta dall'Ufficio Notarile di Santos, dunque da un pubblico ufficiale
[...] abilitato in Brasile ad attribuire autenticità e pubblica fede agli atti. Tale procura è stata anche munita di apostilla e prodotta corredata da traduzione apostillata.
III
Interesse all'azione pagina 3 di 7 In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie la ricorrente, a fondamento dell'interesse ad agire, ha dedotto la paralisi che di fatto si riscontra nei Consolati Italiani in Brasile, con accumulo di anni di ritardo nell'esame delle istanze presentate, fatto ormai notorio.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta della ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione alla medesima della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Inoltre, per completezza, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per il capostipite emigrato il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 12 ricorso).
pagina 4 di 7 In ogni caso, non sarebbe neppure possibile ipotizzare una rinuncia per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in
Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione al fine di conservare la cittadinanza italiana.
Infatti, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che si sia verificata un'interruzione della discendenza per linea materna, per il fatto che cittadina italiana per nascita, contrasse matrimonio nel 1965 con un Persona_5 cittadino brasiliano e divenne madre nel 1972 di . Persona_7
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, pagina 5 di 7 sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, alla ricorrente deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
, nata a [...] il [...], C.P.F. n° 427.931.838-73 Controparte_1 residente in [...]n. 30, apto 22, Gonzaga, CEP: 11055-270 , Santos (SP),
Brasile, ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 26/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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