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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 69/2024 R.G.
promossa
da
Parte_1
(P. IVA ), con sede legale in Bolzano, Via
[...] P.IVA_1
del Macello n. 55, in persona del Procuratore dott.ssa Pt_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di
[...]
citazione in appello, dall'Avv. Fabio Civale (C.F.
- e C.F._1 Email_1
dell'Avv. Stefan Pittracher (C.F. - C.F._2
, ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo Studio di quest'ultimo sito in Bressanone (BZ), Via
Ponte Aquila, n. 10,
1 - appellante -
contro
, (C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(BZ) il 22/06/1957, residente in [...], nr. 35 - 39012
RA (BZ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. prof. Massimo Cerniglia (C.F. , C.F._4
unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Caponi (C.F.
e all'avv. Roberto Ciammarughi (C.F. C.F._5
), tutti del Foro di Roma, giusta procura C.F._6
alle liti già depositata nel fascicolo di primo grado, con domicilio eletto presso lo studio dei procuratori incaricati, con sede in
Roma (RM) alla Via Eleonora Duse n. 5G
- appellato, appellante incidentale -
Oggetto: Intermediazione mobiliare
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
in parziale riforma della sentenza n. 417/2024 emessa dal
Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa
EN OV in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in data 8
febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE
2 - accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa
EN OV in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in data 8
febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024,
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di risoluzione proposta da parte ricorrente con riferimento all'operazione di novembre 2012 per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa
EN OV in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in data 8
febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024,
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo contrattuale con riferimento ad ogni operazione antecedente la data del 22
dicembre 2012 ivi incluse asserite operazioni di investimento datate 2008 e 2009 per intervenuta prescrizione della stessa ex
art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa
EN OV in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in data 8
febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024,
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità delle nuove domande introdotte nel corso del giudizio di primo grado dal sig. con riferimento ad asserite operazioni di CP_1
3 investimento datate 2008 e 2009 per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa
EN OV in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in data 8
febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024,
l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa EN OV in data 5
febbraio 2024 e pubblicata in data 8 febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024, per quanto attiene ai capi impugnati con il presente appello e rigettare le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato alla restituzione in favore della delle Pt_1
somme riconosciute al medesimo da parte della in forza Pt_1
della sentenza di primo grado;
- rigettare i motivi di appello incidentali avversari in quanto inammissibili e infondati;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza Pt_1
4 di primo grado sottraendo dall'eventuale somma riconosciuta al
Cliente, in luogo del valore delle azioni al momento della sentenza di primo grado, il valore delle azioni oggetto di causa alla data dell'ottobre/dicembre 2016, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza Pt_1
di primo grado al fine di escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in Parte_1
ragione del determinante concorso di colpa del sig. , CP_1
nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
- accogliere le domande già proposte dalla nel giudizio di Pt_1
primo grado e di seguito riportate:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa ovvero accertare e dichiarare che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria per i motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.,
fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. con conseguente mutamento del rito da cognizione sommaria a cognizione piena;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione
5 della stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da controparte per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946
c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte ricorrente relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta prescrizione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché
infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o risoluzione proposta da parte ricorrente in relazione
6 alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di alla restituzione delle somme Parte_1
versate dal sig. in relazione alle operazioni di CP_1
investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del sig. e, per l'effetto, condannare il medesimo alla CP_1
restituzione a dei titoli oggetto di Parte_1
causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo,
plusvalenza o utile incassato dal sig. in ragione delle CP_1
operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma Parte_1
possibile in ragione del valore attuale delle azioni, del determinante concorso di colpa del sig. per le ragioni CP_1
esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225
c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1. Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 13 novembre 2012, sono
7 state fornite al sig. informazioni relative alla natura e CP_1
alle caratteristiche delle azioni medesime;
2. Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 12 gennaio 2016, sono state fornite al sig. informazioni relative alla natura e CP_1
alle caratteristiche delle azioni medesime;
3. Vero che in relazione alla sottoscrizione di azioni
[...]
del 5 ottobre 2017, sono state fornite al sig. Parte_1
informazioni relative alla natura e alle caratteristiche CP_1
delle azioni medesime;
4. Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 13 novembre 2012, sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla circostanza CP_1
che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
5. Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 12 gennaio 2016, sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla circostanza CP_1
che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
6. Vero che in relazione alla sottoscrizione di azioni
[...]
del 5 ottobre 2017, sono state fornite al sig. Parte_1
avvertenze in merito alla circostanza che le azioni BPAA CP_1
oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati.
8 Si indica quale teste sui predetti capitoli il sig. Tes_1
domiciliato presso la sede legale della Banca in Bolzano, Via del
Macello n. 55.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.
del procuratore di parte appellata, appellante incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per quanto in narrativa,
contrariis reiectis:
A) In via principale di merito con riferimento a ciascuno degli investimenti per cui è causa:
a) Accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss.
c.c., nonché artt. 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt.
21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. CP_2
n. 16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, CP_2
nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c.
della BPAA in relazione a ciascuno degli acquisti di azioni dedotti in narrativa, così come del presupposto contratto quadro di negoziazione;
b) Conseguentemente disporre, anche ex art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento, imputabile alla BPAA, dei contratti di acquisto delle azioni dedotti in narrativa successivi
9 dal 2012 in poi, per cui è causa, nonché:
1. Per l'effetto condannare la BPAA alla restituzione di €
52.362,04 in favore di anche quale importo Controparte_1
dalla stessa resistente indebitamente percepito in forza dei contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs.
09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
B) In via subordinata, previo sempre l'accertamento delle violazioni di cui al punto A-1) delle presenti conclusioni,
condannare la BPAA al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione, per un importo pari
€ 62.814,04 oltre a quanto precisato in via accessoria al
10 precedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
C) In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della BPAA ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al precedente punto B) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa;
D) In via di ultimo subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali,
precontrattuali ed extracontrattuali, ascrivibili alla BPAA per le violazioni ed i fatti tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss.,
1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375
c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del
Reg. n. 16190/2007, art. 18 Reg. n. CP_2 CP_2
17130/2010, nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al precedente punto
B) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali,
anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi
11 anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c., con condanna di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con condanna di parte appellante al rimborso di spese,
competenze e onorari del presente giudizio.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. In data 22 luglio 2008 e Banca Controparte_1
Popolare dell'Alto Adige s.p.a. hanno sottoscritto un “contratto
per la prestazione di servizi di investimento” (doc. n. 1
dell'investitore).
Ai fini della sua profilatura la banca ha somministrato al cliente il questionario MiFID rispettivamente in data 22 luglio
2008, 20 maggio 2009, 28 dicembre 2010 e 3 marzo 2011 e lo ha qualificato come investitore “equilibrato” (doc. nn. 2 a), 2 b),
2 c) e 2 d) dell'investitore).
In situazione di conflitto di interessi, la banca ha concluso con l'investitore i seguenti contratti di vendita in contropartita diretta di azioni proprie:
in data 28 dicembre 2012, l'investitore ha esercitato il diritto di opzione relativamente a n. 660 azioni di nuova emissione offerte ai soci in sede di aumento di capitale, al prezzo unitario di €
18,35, ed ha altresì esercitato il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate dagli altri soci, acquistando ulteriori n. 240
12 azioni di nuova emissione, per un investimento complessivo pari a € 16.515,00;
in data 28 gennaio 2016, l'investitore ha esercitato il diritto di opzione relativamente a n. 833 azioni di nuova emissione offerte ai soci in sede di aumento di capitale, al prezzo unitario di €
19,20, ed ha altresì esercitato il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate dagli altri soci, acquistando ulteriori n. 667
azioni di nuova emissione, per un investimento complessivo pari a € 28.800,00;
in data 6 ottobre 2017 l'investitore ha acquistato n. 500 azioni al prezzo unitario di € 14,08, per un investimento complessivo,
incluse le commissioni di € 7.047,04 (doc. n. 3 dell'investitore).
2. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato il 22 dicembre
2022, l'investitore ha adito il Tribunale di Bolzano, deducendo gravi e reiterate violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dall'art. 21 TUF e dal Regolamento
n. 16190/2007. Tali censure riguardano gli acquisti di CP_2
azioni eseguiti tra il 2012 e il 2017 nell'ambito di un contratto-
quadro che asseritamente prevedeva il servizio di consulenza e la valutazione di adeguatezza ed appropriatezza degli investimenti. L'investitore ha posto tali inadempimenti a fondamento della domanda di nullità o risoluzione dei contratti di investimento e, in via subordinata, di risarcimento del danno.
Egli ha contestato, anzitutto, le mancanze documentali: per
13 gli aumenti di capitale del 2012 e 2015, la banca aveva operato senza ordini di acquisto e senza fornire raccomandazioni personalizzate in forma scritta, richieste contrattualmente ad
substantiam ex art. 1352 c.c., omettendo altresì la consegna del prospetto informativo e delle schede prodotto, salvo quella del
2015. Anche per l'operazione del 2017, pur in presenza di un ordine sottoscritto, era stata omessa ogni raccomandazione scritta.
Sotto il profilo della valutazione, la banca aveva utilizzato per gli investimenti del 2015 e 2017 un questionario MiFID
risalente al 2011, in violazione dell'art. 39, co. 5, Reg. , CP_2
che impone l'aggiornamento delle informazioni manifestamente superate. La banca aveva così consentito operazioni inadeguate rispetto al profilo “equilibrato” del cliente, il quale aveva dichiarato assenza di esperienza finanziaria e conoscenza limitata alle sole azioni quotate. Nonostante ciò, gli acquisti hanno determinato una concentrazione del portafoglio in titoli della banca in evidente contrasto con le soglie interne e con l'effetto “bloccante” previsto dal contratto-quadro.
Sul piano informativo, la banca aveva omesso di evidenziare in modo chiaro la natura illiquida delle azioni, la dipendenza dall'emittente quale unica fonte di liquidità, l'assenza di rating
sul titolo e il rating speculativo dell'emittente, nonché l'orizzonte temporale di lungo periodo, incompatibile con gli obiettivi del cliente. Ha inoltre fornito informazioni ambigue ed ingannevoli,
14 come l'affermazione che il prezzo non potesse scendere sotto quello di emissione, inducendo l'investitore a confidare nella stabilità del valore, in violazione della comunicazione n. CP_2
DIN/9019104/2009 e degli artt. 27-28 Reg. . CP_2
Infine, l'investitore ha contestato la condotta post-vendita,
poiché la banca non aveva inviato rendicontazioni periodiche con l'indicazione del fair value, né aveva informato il cliente sul declassamento del rating e sull'aggravamento del rischio emittente, impedendo un tempestivo disinvestimento. Infatti, le azioni, acquistate ad un prezzo fino a € 19,20, avevano visto il loro valore ridursi a circa € 8,30.
3. La banca si è costituita in giudizio per resistere alle domande attoree.
In via preliminare, ha eccepito l'estinzione per prescrizione delle azioni proposte. A tal fine, ha dedotto la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per le domande di risoluzione e ripetizione dell'indebito relative agli acquisti del novembre 2012,
essendo decorso oltre un decennio dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale risalente al novembre 2012 alla notifica del ricorso avvenuta nel dicembre 2022. Ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale ex artt. 2947 e 2948 c.c. per le pretese risarcitorie da fatto illecito e per gli interessi,
sostenendo che il dies a quo coincidesse con la data di conferimento degli ordini e che la comunicazione del 9 giugno
2021, richiamata dal ricorrente, fosse inidonea a interrompere i
15 termini per la sua genericità.
Nel merito, l'intermediaria ha respinto ogni addebito di violazione degli obblighi informativi e di consulenza, affermando di aver operato nel rispetto dell'art. 21 TUF, del Regolamento
n. 16190/2007 e del contratto-quadro del 2008, il CP_2
quale – ha specificato – non prevedeva il servizio di consulenza,
ma solo collocamento, negoziazione e custodia titoli.
La banca ha difeso il proprio operato sottolineando che il contratto conteneva clausole sul rischio di illiquidità, che il cliente aveva dichiarato di aver preso visione dei prospetti informativi (per gli aumenti di capitale del 2012 e 2015) e delle schede prodotto, recanti chiare indicazioni sui rischi (illiquidità,
volatilità, conflitto di interessi) e sul rating dell'emittente.
Inoltre, ha evidenziato che le rendicontazioni semestrali riportavano il fair value e la natura liquida/illiquida dei titoli.
In relazione alla profilatura MiFID, la banca ha asserito di averla svolta correttamente, acquisendo informazioni su conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi del cliente, il quale aveva dichiarato di conoscere strumenti non quotati e le azioni della banca, di avere un orizzonte temporale superiore a cinque anni e una capacità patrimoniale adeguata.
Ha contestato la doglianza sull'aggiornamento del profilo,
ritenendo le informazioni del 2011 ancora valide. Secondo la prospettazione della banca, le operazioni del 2012 e 2017 erano avvenute su iniziativa del cliente con verifica di appropriatezza,
16 mentre quella del 2016 era stata valutata “adeguata” rispetto al profilo del cliente.
L'intermediario ha negato che le azioni fossero illiquide al momento degli acquisti, richiamando dati sui tempi medi di smobilizzo, e ha escluso la rilevanza del rischio di concentrazione, poiché solo l'operazione del 2016 richiedeva valutazione di adeguatezza e il patrimonio complessivo del cliente risultava diversificato. Ha altresì respinto la domanda di nullità per omessa forma scritta delle raccomandazioni,
osservando che il contratto non prevedeva consulenza e che le clausole richiamate dal ricorrente non figuravano nel testo sottoscritto.
In via subordinata, la banca ha eccepito la carenza di prova sul nesso causale e sulla quantificazione del danno, rilevando che il pregiudizio è solo potenziale – in quanto le azioni sono ancora detenute e hanno un valore di scambio sul mercato Hi-
MTF – e che il cliente aveva percepito dividendi per oltre €
39.000. Ha infine richiamato il concorso di colpa ex art. 1227
c.c., per non essersi il ricorrente attivato a disinvestire tempestivamente.
4. Con nota scritta ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 30
marzo 2023 ex art. 702-ter c.p.c. l'attore ha testualmente dedotto quanto segue: “Confessa solo ora (la banca n.d.e.) che il
ricorrente ha acquistato altre 600 azioni tra il 27/04/2008 e il
28/04/2009 (doc. 15, pagg.
6-7 CTP), per le quali si chiede il
17 risarcimento del danno per le medesime ragioni”.
5. Convertito il rito da sommario ad ordinario ed istruita la causa unicamente con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale di Bolzano l'ha definita con la sentenza n. 417 d.d. 8 aprile 2024.
Il Tribunale ha avviato l'analisi della controversia esaminando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Per quanto concerne gli acquisti effettuati negli anni 2012,
2016 e 2017, il Giudice ha ritenuto non maturata la prescrizione decennale per l'azione di risoluzione e la conseguente domanda di restituzione. Ha infatti rilevato che,
rispetto alla notifica del ricorso (dicembre 2022), non era decorso il termine decennale dalla data di esecuzione degli ordini.
Diversamente, per le 600 azioni acquistate tra aprile 2008 e aprile 2009, il Tribunale ha ritenuto che la domanda di risoluzione fosse stata proposta tardivamente solo nel marzo
2023. Ha dunque dichiarato prescritta l'azione costitutiva di risoluzione relativa a queste operazioni, individuando il dies a
quo del termine decennale ex art. 2935 c.c. nel momento dell'acquisto, coincidente con l'inadempimento della banca.
Passando alla domanda risarcitoria subordinata, il Tribunale
ha qualificato la fattispecie come responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di diligenza e informativi ex art. 21
TUF, escludendo l'applicabilità della disciplina
18 extracontrattuale. Applicando conseguentemente il termine decennale, ha individuato il dies a quo nel 2016, momento in cui la trasformazione della banca in società per azioni avrebbe reso evidente il reale valore e la perdita azionaria subita dall'investitore. Per tali ragioni, ha ritenuto che, anche per l'azione risarcitoria, il termine non risultasse decorso alla data di notifica del ricorso (dicembre 2022).
Il Tribunale ha, quindi, respinto la domanda di nullità degli acquisti per omessa forma scritta delle raccomandazioni. Ha
chiarito che la violazione di un obbligo di comportamento (come la mancata raccomandazione scritta) non determina la nullità
del contratto, potendo al più generare responsabilità
contrattuale o precontrattuale.
In ordine agli addebiti di inadempimento, ha statuito quanto segue.
Per gli acquisti del 2012 e del 2016 il Giudice ha accertato che la banca non aveva fornito prova di aver adempiuto agli obblighi informativi, né di aver effettuato le valutazioni di adeguatezza o appropriatezza. Ha ritenuto tale omissione grave inadempimento, idoneo a compromettere la libertà negoziale del cliente e, di conseguenza, a giustificare la risoluzione dei contratti relativi alle 2400 azioni sottoscritte in quelle date. Ha
quindi ordinato la restituzione sia dei titoli detenuti dal cliente,
sia del corrispettivo percepito dalla banca, liquidato in €
41.172,00 previa detrazione dei dividendi medio tempore
19 corrisposti, applicando sull'importo gli interessi legali dalla data della messa in mora (9 giugno 2021) al saldo.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che nel condurre l'operazione del 2017 la banca avesse correttamente eseguito la verifica di appropriatezza, considerate le informazioni acquisite e quelle fornite nell'ordine di acquisto, escludendo così l'inadempimento.
Infine, per le 600 azioni del 2008-2009, pur essendo prescritta la risoluzione, ha accolto la domanda risarcitoria,
ritenendo che questa fosse ammissibile ancorché proposta all'udienza del 30 marzo 2023 ex art. 702-ter c.p.c., trattandosi di mera emendatio libelli rispetto alle altre domande che l'attore aveva già introdotto nel giudizio. Il Tribunale ha quindi riscontrato anche in questo caso il grave inadempimento della per omessa prova di aver adempiuto agli obblighi Pt_1
informativi. Ha quantificato il danno come differenza tra il prezzo di acquisto (€ 10.452,00) e il valore attuale del titolo (€
4.980,00), al netto dei dividendi percepiti (€ 2.122,00), con un'ulteriore riduzione del 30% in ragione della natura fruttifera delle azioni. L'importo finale liquidato e rivalutato è risultato pari a € 3.614,00.
Il Tribunale ha, conclusivamente, dichiarato assorbite le ulteriori domande subordinate dell'attore e addebitato alla banca per intero le spese del grado.
6. Avverso questa pronuncia, formulando cinque motivi d'impugnazione, ha interposto appello la banca con citazione
20 d.d. 12 maggio aprile 2024.
Si è costituito l'investitore appellato resistendo al gravame avversario e svolgendo a propria volta appello incidentale sorretto da tre motivi d'impugnazione nonché dalla riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado.
All'udienza di trattazione scritta del 9 ottobre 2024 la banca ha dato atto che l'investitore il 3 maggio 2024, dunque dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, aveva venduto
1000 azioni da lui ancora detenute, al prezzo unitario di € 8,50.
La causa è passata in decisione all'udienza del 12.11.2025
in occasione della quale la banca ha documentato che il risparmiatore il 19 settembre 2025 aveva disinvestito il pacchetto azionario ancora detenuto al prezzo unitario di €
15,55.
6. Per la natura processuale della questione posta, è
prioritaria la trattazione del secondo motivo dell'impugnazione principale della banca.
Questo è rubricato: “Secondo motivo d'appello – EA
valutazione sull'estensione della domanda e sull'onere della
prova; falsa applicazione degli artt. 183, comma 6, c.p.c., 2697
c.c. e 1218 c.c.”.
La banca contesta la sentenza del Tribunale di Bolzano nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda relativa alle
21 2009, introdotta solo in corso di causa, e l'ha condannata al risarcimento del danno per tali operazioni.
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto l'estensione della domanda consentita qualificandola come emendatio libelli e richiamando C. s.u. n. 12310/2015 che ha ammesso la modifica del petitum e della causa petendi dedotti con l'atto introduttivo del giudizio in quanto connessi alla vicenda sostanziale originaria e non pregiudizievole per la difesa.
Ritenuto l'inadempimento contrattuale della banca, ha liquidato l'obbligazione risarcitoria sulla base di un prezzo di acquisto presunto (€ 17,42 per azione), per un controvalore di €
10.452,00, con detrazione di dividendi e del valore attuale delle azioni, applicando in via equitativa una riduzione del 30%.
L'appellante censura tale decisum evidenziando che nel ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c. l'attore aveva circoscritto il thema decidendum alle operazioni del 2012, 2016
e 2017. Le 600 azioni del 2008-2009 sarebbero state richiamate solo successivamente in modo generico, senza la formulazione di una domanda specifica, né l'allegazione di documentazione probatoria, con la sola deduzione dai dividendi percepiti.
La banca ribadisce di aver tempestivamente eccepito in udienza la tardività e l'inammissibilità di tale domanda. A ciò si aggiunge che la nuova pretesa non è stata oggetto di mediazione obbligatoria, integrando un'ulteriore violazione del d.lgs. 28/2010.
22 La banca contesta che il Tribunale abbia ritenuto provato l'acquisto delle 600 azioni e il relativo prezzo in assenza di ordini, contratti o documentazione bancaria. Ha, quindi,
eccepito la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché l'attore non ha dimostrato l'effettivo esborso, né la provenienza onerosa dei titoli, che avrebbero potuto derivare da donazione o successione. Precisa che l'inversione dell'onere probatorio ex
art. 23, comma 6, TUF riguarda gli obblighi contrattuali dell'intermediario e non esonera l'attore dall'onere di allegarne l'inadempimento e di provare il danno e il nesso causale.
L'appellante deduce l'illogicità e l'erroneità nel criterio di quantificazione del danno adottato dal Giudice di prime cure,
basato su valori ipotetici. La banca sostiene che il danno è
meramente potenziale e non risarcibile, in quanto le azioni sono tuttora detenute nel patrimonio dell'attore, hanno valore di scambio e continuano a generare utilità (dividendi); anche ammettendo un danno risarcibile, il Giudice avrebbe dovuto riferirsi al valore delle azioni al momento dell'acquista consapevolezza del rischio assunto dall'attore con il loro acquisto (dicembre 2016 quando la banca è stata trasformata in società per azioni); la riduzione equitativa del 30% del danno liquidato era priva di motivazione.
La banca ribadisce la violazione dei principi di diritto in materia di nesso causale, richiamando la giurisprudenza secondo cui il danno deve essere conseguenza immediata e
23 diretta dell'inadempimento, non del mero andamento del mercato. L'attore non avrebbe allegato, né provato il fatto dannoso, il nesso causale e gli elementi costitutivi della colpa della banca.
7. La doglianza è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
In materia di intermediazione finanziaria, il contratto quadro costituisce l'accordo generale e strumentale al rapporto di intermediazione, mentre le singole operazioni di investimento
(come l'acquisto di azioni) sono contratti di esecuzione giuridicamente autonomi. Ciò comporta che i vizi, gli inadempimenti e la responsabilità dell'intermediario debbano essere valutati e contestati singolarmente per ciascun negozio giuridico.
A tale principio sostanziale si aggiunge quello processuale relativo alla corretta perimetrazione del thema decidendum.
Secondo la S.C., la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda – pur se anch'esso astrattamente idoneo a configurare una violazione degli obblighi contrattuali – integra un mutamento della causa
petendi inammissibile in corso di causa, e non una mera
emendatio libelli.
Sul punto, va richiamato l'orientamento secondo cui: “nel
giudizio avente a oggetto la risoluzione di contratto per
inadempimento la deduzione di un fatto diverso da quello
24 originariamente posto a fondamento della domanda non si
traduce in una mera emendatio libelli, ma – comportando
l'introduzione di un nuovo tema di indagine – si configura come
un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile
in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il
comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta,
violazione degli obblighi contrattuali (Cass. civ., sez. I,
28/01/2015, n. 1611) Con particolare riferimento all'azione di
inadempimento contrattuale, questa Corte ha affermato che
l'attore ha l'onere di allegare non solo l'inadempimento in quanto
tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso
contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (ex
multis Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, n.10141;
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n. 6618). Trattandosi,
infatti, di diritti eterodeterminati, l'attore deve indicare
espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere
stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni
giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto
l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria
richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente
gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere
dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di
attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del
contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto
(Cass. n. 2357/2019)” (il testo è tratto dalla motivazione di C. n.
25 32952/2024).
La domanda relativa alla responsabilità contrattuale dell'intermediario è un diritto eterodeterminato. L'investitore ha pertanto l'onere di allegare espressamente e in modo circostanziato i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto.
Nel caso di specie, l'investitore, nell'atto introduttivo, aveva circoscritto la lamentata inadempienza alle operazioni d'investimento effettuate dal 2012 al 2017. La successiva estensione della domanda agli acquisti di azioni effettuati nel
2008 e nel 2009 – benché esecutivi del medesimo contratto quadro – integrava, pertanto, la deduzione non di una mera pretesa quantitativamente maggiore, bensì di inadempimenti relativi a distinte ed ulteriori operazioni, configurandosi come domande nuove in quanto aggiuntive rispetto a quelle precedenti già versate in causa e per le quali andavano specificati i fatti storici che concretamente sostanziavano le violazioni contrattuali addebitate alla banca.
Tali domande, oltre a sommarsi a quelle in precedenza già
proposte dall'attore, sono state svolte senza in alcun modo circostanziare gli specifici profili di inadempimento per gli acquisti più risalenti, ma unicamente richiamando per
relationem quelli lamentati con riguardo alle operazioni successive.
Si deve quindi ritenere che, contrariamente a quanto
26 affermato dal Tribunale, l'investitore abbia inammissibilmente introdotto in corso di giudizio domande nuove, oltretutto senza assolvere i dovuti oneri di allegazione, la cui preclusione è
rilevabile anche d'ufficio: “Nella vigenza del regime giuridico
delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità
della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche
d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione
sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio
secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti
e nei termini a tal fine previsti...” (C. n. 12633/2024).
Per le ragioni esposte, il Tribunale ha errato nel ritenere ammissibile la domanda risarcitoria relativa alle 600 azioni del
2008-2009 con la conseguente preclusione di ogni giudizio sulla sua fondatezza nel merito.
Il motivo di appello è pertanto accolto.
8. La declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria relativa agli investimenti effettuati negli anni 2008 e
2009 determina l'assorbimento della doglianza veicolata dal terzo motivo di impugnazione incidentale proposto dall'investitore.
Il motivo, rubricato: “Sul terzo motivo d'appello incidentale
per errata pronuncia ex artt. 112 e 113 c.p.c. quanto alla
domanda di risarcimento danni in ordine al riconoscimento degli
interessi legali solo dalla domanda giudiziale e non dalla data
dell'investimento, nonché per la riduzione del risarcimento nella
27 misura del 30%”, investiva la decisione di primo grado in merito alla quantificazione dell'obbligazione risarcitoria.
La censura, infatti, contestava il mancato riconoscimento del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali (con richiesta di applicazione dei tassi differenziati ex art. 1284,
commi 1 e 4, c.c., dalla data degli investimenti al saldo), nonché
la riduzione del 30% del risarcimento ritenuta ingiustificata e priva di adeguata motivazione.
Tuttavia, poiché in accoglimento dell'appello principale la domanda risarcitoria originaria viene dichiarata inammissibile,
risulta superflua la trattazione della doglianza concernente le modalità di liquidazione e quantificazione del quantum
debeatur.
9. Il primo motivo dell'impugnazione principale, rubricato:
“Sull'erronea valutazione circa la prescrizione: falsa applicazione
dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 2935 c.c.”, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo tempestive sia l'azione di risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni, sia la domanda di risarcimento danni.
Con particolare riferimento all'adesione all'aumento di capitale del 2012 (unica operazione rimasta in discussione ai fini della decisione sulla prescrizione dopo l'esclusione per le ragioni spiegate degli investimenti 2008/2009), l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato il
28 dies a quo della prescrizione decennale (ex artt. 2946 e 2935
c.c.), collocandolo al momento del perfezionamento dell'investimento (28 dicembre 2012) anziché alla data di sottoscrizione dell'aumento di capitale (13 novembre 2012).
La banca sostiene che la prescrizione abbia iniziato a decorrere con l'adesione del socio all'aumento di capitale,
poiché l'illecito – consistente nella lesione della libertà di autodeterminazione dell'investitore – si sarebbe realizzato già in quel momento, ossia alla data dell'inadempimento.
Quanto alla domanda risarcitoria, proposta in via subordinata rispetto a quella caducatoria e restitutoria,
l'appellante contesta che il dies a quo possa essere fatto coincidere con la data in cui l'investitore avrebbe acquisito piena consapevolezza della perdita economica subita.
La banca ritiene che tale impostazione sia contraria al principio di certezza del diritto ed idonea ad esporre l'intermediario a una responsabilità indefinita nel tempo.
Sostiene, di contro, che la prescrizione decorra dall'oggettivo verificarsi del fatto costitutivo del diritto, vale a dire dal momento dell'erogazione del servizio di investimento, e non dalla successiva percezione del danno, ribadendo che l'eventuale successivo andamento al ribasso delle quotazioni del titolo non può influire sulla decorrenza del termine prescrizionale.
La banca conclude, dunque, chiedendo la riforma della
29 sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, con conseguente declaratoria di estinzione per decorso del termine sia dell'azione di risoluzione, sia di quella risarcitoria.
10. La doglianza va disattesa per le seguenti ragioni.
In linea di principio, è corretto ritenere che il negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società per azioni abbia natura consensuale. La S.C. ha infatti precisato che: “Il
negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società
per azioni ha natura consensuale, e non reale, essendo il
versamento dei tre decimi del valore nominale delle azioni
sottoscritte, previsto dall'art. 2439 cod. civ., come quello da
effettuare al momento della costituzione della società (art. 2329
n. 2 cod. civ.) – rispetto al quale è ipotizzata la mora (art. 2334
comma secondo) e la cui mancanza dà luogo, se l'atto costitutivo
venga ugualmente omologato, alla cosiddetta nullità della società
(art. 2332 n. 6) – un'obbligazione derivante dal contratto e non
elemento costitutivo dello stesso” (Cass. n. 611/1996).
Ne consegue che l'obbligazione di versamento del conferimento deriva dal contratto di sottoscrizione, ma non ne costituisce l'elemento perfezionativo.
Tuttavia, la fattispecie oggetto di giudizio non si esaurisce nel mero diritto societario. L'adesione dell'investitore all'aumento di capitale deliberato dalla banca è avvenuta,
infatti, nell'ambito del servizio di investimento erogato dalla
30 stessa banca emittente. La duplice veste della banca (emittente e intermediario) non esclude l'applicabilità della disciplina in materia di prestazione dei servizi di investimento prevista dal
TUF e dai regolamenti attuativi. Sul punto, l'art. 84, comma 1,
del Regolamento Intermediari chiarisce inequivocabilmente che le banche, “anche quando procedono alla vendita, in fase di
emissione, di propri prodotti finanziari”, sono tenute al rispetto delle norme in materia di servizi di investimento.
Ne consegue che l'inadempimento contestato non attiene al perfezionamento del contratto di sottoscrizione in sé, bensì alla violazione degli obblighi comportamentali connessi alla prestazione del servizio di intermediazione.
Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, occorre pertanto rifarsi al momento in cui l'inadempimento dell'intermediario si considera consumato. Sul punto, la S.C. ha stabilito un principio dirimente: “In tema di intermediazione
finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da
parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione
del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente
restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli
obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere
dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto […],
essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli
obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione
può esser fatto valere” (Cass. n. 14019/2025).
31 Come chiarito dalla stessa S.C., l'intermediario non deve limitarsi a ricevere e trasmettere l'ordine di acquisto, ma è
tenuto a verificare la coerenza dell'operazione e a fornire l'informativa necessaria anche “nel periodo intercorrente tra il
conferimento dell'“ordine” e la sua esecuzione”, ponendo rimedio all'eventuale deficit informativo prima che l'operazione abbia corso. Una prestazione del servizio che trascuri tale obbligo si traduce in un inadempimento che si consuma con l'esecuzione dell'ordine.
Pertanto, con riguardo all'investimento del 2012, il dies a
quo della prescrizione decennale, tanto per l'azione di risoluzione quanto per quella risarcitoria, non può essere collocato prima del 28 dicembre 2012, data che segna il perfezionamento dell'operazione di investimento nei titoli e il termine ultimo per l'utile e corretto espletamento da parte della banca del servizio di intermediazione.
Il motivo di gravame va, pertanto, disatteso.
11. Il terzo motivo dell'appello principale è rubricato:
“Sull'errata valutazione circa la valutazione di appropriatezza e
adeguatezza: falsa applicazione degli artt. 39, 40, 41 e 42 del
Regolamento Intermediari (adottato con delibera n. 16190 del 29
ottobre 2007 e vigente ratione temporis)”
La banca appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non provata l'effettuazione delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, sostenendo
32 l'erroneità di tale conclusione.
In via preliminare, l'appellante sostiene di aver assolto l'onere di informazione passiva somministrando al cliente i test
MiFID, ai quali quest'ultimo aveva risposto dichiarando in particolare di possedere la conoscenza delle azioni emesse dalla banca.
La banca prosegue censurando la statuizione del Tribunale,
sostenendo di aver correttamente adempiuto agli obblighi di legge e contrattuali in occasione delle operazioni di aumento di capitale del 2012.
Secondo l'appellante, l'investimento del 2012 era coerente con il profilo del cliente, in quanto egli aveva già dichiarato nei questionari MiFID di conoscere le azioni emesse dalla banca e gli strumenti finanziari con finalità di incremento del capitale,
anche non quotati. Tale conoscenza, unitamente alla pregressa operatività in titoli della medesima emittente, avrebbe legittimato la valutazione positiva di appropriatezza.
A supporto, la banca richiama le schede di adesione sottoscritte dal cliente, nelle quali si dava espressamente atto della messa a disposizione del prospetto informativo e della consapevolezza dei rischi connessi all'operazione.
Per quanto attiene all'aumento di capitale del 2015, la banca afferma di aver svolto la valutazione di adeguatezza, come risulterebbe dalle schermate informatiche prodotte in giudizio, e di aver segnalato i rischi dell'investimento.
33 Pur riconoscendo che il questionario di profilazione del rischio risaliva al 2011, l'appellante sostiene che lo stato di conoscenza e l'esperienza del cliente non si sarebbero modificati nel tempo, sicché la valutazione doveva considerarsi corretta e attuale.
La banca evidenzia, infine, che il cliente ha confermato di aver preso visione del prospetto e delle informazioni sui rischi e che negli ordini di acquisto erano state riportate indicazioni specifiche riguardanti il conflitto di interessi, la natura non quotata del titolo, la sua intrinseca rischiosità.
12. Il quarto motivo dell'appello principale è rubricato:
“Dell'assolvimento degli obblighi informativi: falsa applicazione
degli artt. 21 TUF e 27, 28 e 29 del Regolamento Intermediari
(adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e vigente
ratione temporis), dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dell'art. 94 TUF
– della prova per testi richiesta dalla nel corso del primo Pt_1
grado di giudizio”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per aver affermato la violazione degli obblighi informativi da parte della banca.
Sostiene che il Tribunale abbia errato nel fondare la propria statuizione sulla presunta mancata consegna materiale del prospetto informativo. Evidenzia che l'art. 94 TUF e l'art. 31,
comma 3, del Regolamento Intermediari impongono unicamente l'obbligo di pubblicazione e messa a disposizione del
34 documento, onere che la banca dichiara di aver puntualmente adempiuto.
La banca prosegue affermando di aver fornito al cliente un'informativa completa e conforme alla normativa, sia in fase precontrattuale, sia in occasione delle singole operazioni,
richiamando la seguente documentazione: l'art. 54 del contratto quadro avvertiva espressamente dei rischi connessi agli strumenti non quotati;
le schede di adesione che il cliente aveva sottoscritto dichiarando di aver preso visione dei prospetti informativi depositati presso la e di aver compreso CP_2
natura, rischi e implicazioni delle operazioni;
le schede prodotto consegnate per ciascuna sottoscrizione, contenenti dettagli sui fattori di rischio, ivi inclusi illiquidità e conflitto di interessi;
le informative periodiche trasmesse semestralmente al cliente,
recanti indicazioni sul valore dei titoli e sulla loro liquidità.
Un ulteriore profilo di censura riguarda la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla banca in primo grado. L'appellante lamenta che il Tribunale, pur avendo ritenuto la documentazione prodotta non decisiva, non abbia consentito di integrare la prova mediante testi, incorrendo così
in un vizio di omessa motivazione su una richiesta istruttoria potenzialmente idonea a incidere sull'esito della lite.
Infine, la banca contesta l'erronea interpretazione del contratto quadro operata dal Giudice di prime cure. Questi
avrebbe richiamato clausole inconferenti (art. 36), ritenendo
35 sussistente un obbligo di raccomandazioni scritte che non risulta invece previsto nel testo contrattuale sottoscritto dalle parti.
13. Il quinto motivo d'appello, rubricato “Della dichiarazione
di risoluzione: della violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.”
censura la pronuncia di risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni del 2012 e del 2016, che il Tribunale di Bolzano ha ritenuto giustificata per grave inadempimento della banca.
L'appellante critica tale statuizione sotto un duplice profilo:
da un lato, afferma l'assenza di qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali;
dall'altro, rileva la mancanza del presupposto essenziale richiesto dall'art. 1455 c.c., ossia la gravità dell'inadempimento.
14. I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e accomunati dalla prospettiva offerta dall'appellato, il quale ha rinnovato la tematizzazione nella loro piena estensione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario. In particolare,
l'investitore richiama gli artt. 21 TUF, nonché gli artt. 27, 28 e
31 del Regolamento Consob n. 16190/2007 e la Comunicazione
Consob n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009, sostenendo che tali disposizioni imponevano alla banca di fornire informazioni chiare, complete e trasparenti, volte a consentire scelte di investimento consapevoli.
Secondo l'appellato, la violazione di tali obblighi avrebbe
36 determinato un grave inadempimento nella conduzione delle operazioni contestate, impedendogli di autodeterminarsi in modo informato nel negoziare con la controparte contrattuale.
Tale ricostruzione si pone come chiave di lettura unitaria delle doglianze della banca, in quanto la preliminare verifica relativa all'adempimento degli obblighi informativi incide sul giudizio relativo alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti e, conseguentemente, sulla responsabilità
contrattuale dell'intermediaria ex art. 1218 c.c..
15. Al riguardo si osserva infatti che l'informativa concernente lo strumento finanziario presenta una propria autonomia concettuale e funzionale, dovendo rimanere distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a svolgere in ordine all'appropriatezza e all'adeguatezza dell'investimento.
Tale distinzione emerge con chiarezza, ad esempio, da C. n.
7288/2023, ove si afferma: “In tema di intermediazione
finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver
adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente
sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza
dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate
informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla
esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è,
in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che
condiziona le sue scelte di investimento”.
37 L'informativa relativa allo strumento finanziario deve essere tale da porre l'investitore nelle condizioni di comprendere e valutare i rischi intrinseci all'operazione, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del prodotto oggetto di negoziazione.
Le valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza, per contro,
si fondano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento proposto e il complesso delle informazioni acquisite dall'intermediario in ordine al profilo del cliente.
16. Orbene, muovendo dagli obblighi informativi,
l'adempimento dei quali l'intermediario è obbligato a dimostrare ai sensi dell'art. 23 Tuf, nella specie occorre osservare quanto segue.
Con riferimento all'obbligo attivo di informazione posto a carico dell'intermediario, l'investitore ha dedotto, facendo espresso richiamo alla Comunicazione DIN/9019104 CP_2
del 2 marzo 2009, di non essere stato adeguatamente informato circa il rischio insito nell'operazione d'investimento. Tale
rischio, secondo quanto allegato, derivava essenzialmente dal fatto che il valore intrinseco e di scambio del titolo fosse determinato in via autoreferenziale dalla banca, senza che fosse possibile conoscere quale prezzo si sarebbe potuto effettivamente conseguire in sede di rivendita. L'investitore ha inoltre evidenziato come tale circostanza incidesse negativamente sulla liquidabilità del prodotto, compromettendo la possibilità di disinvestire in tempi ragionevoli senza subire
38 una significativa perdita del capitale.
È stato, in proposito, convincentemente sostenuto che la
Comunicazione del 2 marzo 2009 – nella Controparte_3
parte invocata dall'investitore, ove si stabilisce che la determinazione del fair value mediante l'impiego di metodologie riconosciute e diffuse sul mercato, proporzionate alla complessità del prodotto, si applica anche ai prodotti di propria emissione ovvero agli intermediari operanti in contropartita diretta con la clientela – riveste natura meramente interpretativa, e non già innovativa o creativa di una regola giuridica non previamente esistente.
Con particolare riguardo alla tipologia del titolo oggetto degli investimenti contestati, si osserva come esso fosse costituito da azioni della banca, vale a dire da strumenti rappresentativi del capitale di rischio del medesimo soggetto economico che, al contempo, rivestiva la qualifica di emittente, collocatore e venditore del prodotto finanziario.
Tale circostanza, già di per sé idonea a connotare l'investimento come maggiormente rischioso rispetto, ad esempio, ai titoli obbligazionari – atteso che, in caso di insolvenza dell'emittente, il risparmiatore può andare incontro alla perdita anche integrale del capitale investito – si aggravava ulteriormente per effetto della negoziazione in contropartita diretta da parte del medesimo operatore, generando una situazione di duplice conflitto d'interessi.
39 In relazione a tale condizione dell'operatore emittente/collocatore, merita richiamo C. n. 1740/2022,
secondo cui: “La vendita di azioni proprie della banca in
contropartita diretta con la clientela rientra nella nozione di
servizi ed attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del
d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF); conseguentemente, tale attività è
sottoposta ai doveri previsti dall'art. 21, comma 1, lett. d) dello
stesso decreto e dall'art. 15 del Regolamento congiunto Banca
d'Italia-Consob attuativo dell'art. 6, comma 2 bis, del TUF, ai fini
dell'istituzione di procedure interne idonee a garantire gli obblighi
di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi, fra i
quali rientra anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di
fissazione del prezzo dello strumento finanziario (c.d. fair value
del titolo), in quanto trattasi di operazione priva di mera valenza
interna” (cfr. in motivazione anche Cass. n. 17518/2022, non massimata).
Ne consegue, nella fattispecie, che la natura delle azioni quali prodotti finanziari illiquidi (o comunque a rischio di illiquidità), unitamente alla loro collocazione presso la clientela da parte della banca, escludeva che la determinazione del prezzo potesse qualificarsi come operazione di mera rilevanza interna. Al contrario, essa si correlava in modo diretto alla prestazione dei servizi di investimento, imponendo all'emittente/collocatore/venditore l'adozione di una procedura di determinazione del fair value del titolo che fosse quanto più
40 possibile oggettiva, precisa, esaustiva e, soprattutto,
trasparente.
Come affermato dalla S.C., l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento comporta anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario, in applicazione della normativa primaria di cui all'art. 21, comma
1, lett. d), del TUF..
17. Proseguendo nell'analisi, ed esaminando ora distintamente le due operazioni oggetto delle critiche veicolate dai motivi dell'impugnazione qui in discussione vale osservare quanto segue.
18. Con riguardo alla sottoscrizione delle azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale deliberato nel 2012, va preliminarmente ribadito il seguente chiarimento.
La duplice circostanza per cui la banca abbia collocato presso l'investitore azioni di propria emissione e che quest'ultimo le abbia sottoscritte esercitando il diritto di opzione, in quanto già azionista dell'emittente, non esclude affatto che la condotta dell'intermediario debba essere scrutinata alla luce della disciplina in materia di prestazione dei servizi di investimento, come delineata dal d.lgs. n. 58/1998
(Tuf) e dai relativi regolamenti attuativi.
In tal senso, l'art. 84, comma 1, del Regolamento
Intermediari – rubricato “Distribuzione di prodotti finanziari
41 emessi da banche” – stabilisce espressamente che le banche,
“anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di
propri prodotti finanziari”, sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di prestazione dei servizi di investimento.
Parimenti, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei propri clienti, contemperando tuttavia tale diritto con i principi di tutela dell'investitore sanciti dalla normativa di settore.
In questo senso si è orientata, in modo condivisibile, la decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) n.
179/2018 cit..
L'esattezza di tale conclusione trova ulteriore conferma nelle stesse allegazioni della banca, la quale ha dichiarato di aver proceduto alla valutazione dell'appropriatezza della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, riconoscendo così di aver prestato un servizio di investimento.
19. La scheda di adesione sottoscritta dall'investitore,
prodotto in giudizio dalla banca sub doc. n. 5, contiene esclusivamente una dichiarazione del cliente con la quale egli attesta di essere a conoscenza del prospetto informativo approvato dalla in data 30 ottobre 2012, reso CP_2
disponibile dalla banca in formato cartaceo e digitale.
Ai fini della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il cliente dichiara altresì di aver valutato i rischi connessi
42 all'operazione d'investimento, come rappresentati nella prima sezione del capitolo quarto del suddetto prospetto informativo.
Infine, il dichiarante attesta di essere consapevole del conflitto d'interessi in cui versava la banca, la quale rivestiva simultaneamente il ruolo di emittente e collocatrice dei titoli azionari, nonché di aver ricevuto dal medesimo intermediario un documento esplicativo delle modalità di gestione di tale conflitto.
20. Va, sul punto, rammentato che, in materia di intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli affermi di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti per una completa valutazione del grado di rischiosità
dell'operazione, non può essere qualificata come confessione stragiudiziale (cfr., a titolo esemplificativo, C. n. 18122/2020).
Nel caso di specie, peraltro, il cliente non ha dichiarato di aver ricevuto informazioni dalla banca – la quale, difatti, ha omesso qualsivoglia condotta attiva in tal senso – bensì di conoscere il contenuto del prospetto informativo reso disponibile alla clientela.
Si tratta, in realtà, di un documento predisposto dall'emittente, finalizzato all'offerta al pubblico indistinto dei propri strumenti finanziari, e che, per tale finalità, necessitava dell'approvazione da parte della . CP_2
La giurisprudenza della S.C. è, per contro, costante
43 nell'affermare che, in tema di servizi di investimento mobiliare,
l'intermediario è tenuto, prima di effettuare operazioni, a fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente
(cfr., tra le altre, C. n. 8314/2017).
Nel caso in esame, il prospetto informativo approvato dalla
(doc. n. 9 della banca), che l'investitore dichiara di CP_2
conoscere nella sottoscrizione della scheda predisposta dalla banca, è un documento di 272 pagine, caratterizzato da contenuti economico-finanziari di elevato profilo tecnico,
essendo destinato all'organo di vigilanza incaricato di approvare l'emissione di nuove azioni nell'ambito dell'aumento di capitale.
In tutti i questionari di profilatura somministrati al cliente
(doc. nn. 2 a), 2 b), 2 c) e 2 d) dell'investitore), quest'ultimo non ha dichiarato di possedere specifiche conoscenze in ambito finanziario e non ha mai indicato quale fosse il proprio effettivo livello di istruzione.
Ne consegue che l'intermediario, sostenendo di aver assolto il proprio obbligo informativo esclusivamente mediante la messa a disposizione del prospetto approvato dalla , ha in CP_2
realtà ammesso di non aver tenuto alcuna condotta attiva,
neppure al fine di verificare se la controparte contrattuale fosse effettivamente in grado di comprendere i complessi contenuti del documento fornito, al di là della dichiarazione di stile con
44 cui il cliente ne attestava la conoscenza.
In altri termini, l'intermediario non ha fornito prova di aver somministrato al cliente un'informazione effettiva, in forma documentale o orale, che fosse comprensibile e appropriata, tale da consentirgli una ragionevole comprensione della natura del servizio e dei rischi ad esso connessi, in conformità agli obblighi di cui agli artt. 31 e 32 del Regolamento Intermediari.
Né può ritenersi idonea a esonerare la banca da responsabilità l'eventuale obiezione secondo cui il cliente,
avendo già effettuato gli investimenti del 2008 e del 2009,
avrebbe acquisito conoscenza ed esperienza del titolo azionario emesso dalla banca, in quanto già presente nel proprio portafoglio.
Sul punto, si osserva che – come già rilevato – la non Pt_1
ha fornito prova alcuna circa le informazioni somministrate al cliente in occasione di quegli investimenti. Ed è, inoltre,
indimostrato che il cliente, per il solo fatto di detenere nel proprio portafoglio le azioni emesse dalla banca, sia stato in grado di apprendere aliunde quali fossero concretamente i relativi profili di rischio.
21. Al di là delle perplesse modalità con cui la banca reputa di aver assolto il proprio obbligo informativo, quanto ai contenuti dell'informazione somministrata – in particolare con riferimento alle criticità sollevate dall'investitore circa il valore delle azioni offerte in opzione e la loro commerciabilità – si
45 impongono le seguenti considerazioni dirimenti.
Nel prospetto informativo approvato dalla , al punto CP_2
5.3.1 (pag. 258), viene indicata la modalità di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione adottata dalla banca:
“Il prezzo di offerta delle azioni è pari per entrambe le offerte
ad euro 18,35 per ciascuna azione ed è stato fissato dal consiglio
di amministrazione in data 5 ottobre 2012. In particolare il prezzo
di offerta è costituito dal valore nominale di euro 2,00 (due) e dal
sovrapprezzo pari ad euro 16,35. Si segnala che il prezzo di
offerta è inferiore all'ultimo prezzo annuale statuito
dall'assemblea ordinaria dei soci in data 17 aprile, pari ad euro
18,50.”
Quanto alla modalità di pricing delle azioni immesse nella piattaforma di scambio prescelta, il medesimo prospetto prevede:
“Gli ordini aventi ad oggetto azioni ordinarie devono essere
inseriti sulla piattaforma di scambio ICBPI con un prezzo limite
che non può essere inferiore al prezzo di emissione determinato
annualmente dall'assemblea dei soci di BPAA, su proposta del
consiglio di amministrazione e sentito il Collegio sindacale. Inoltre
il prezzo limite non potrà essere superiore o inferiore del 10%
rispetto all'ultimo prezzo di chiusura.”
In sostanza, la banca, nel 2012, ha autonomamente determinato il valore intrinseco delle azioni di nuova emissione e il loro valore di scambio, senza chiarire nel prospetto
46 informativo se tale determinazione fosse fondata su una relazione di stima redatta da un esperto indipendente, né ha esplicitato la procedura o i criteri di pricing adottati.
Tale opacità non riguarda soltanto l'offerta in opzione ai soci delle azioni di nuova emissione, ma si estende, secondo quanto emerge dal prospetto, anche alle successive variazioni annuali del prezzo di negoziazione sulla piattaforma di scambio prescelta.
Il sistema di scambio così delineato risulta caratterizzato da un presidio di controllo unilaterale e non trasparente da parte della banca, volto ad impedire che la quotazione dei titoli si formasse secondo la libera e oggettiva dinamica di mercato,
fondata sull'incontro tra domanda e offerta.
Ne consegue che tale modalità illiberale di commercializzazione dei titoli è già di per sé indicativa della loro illiquidità.
La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi (o comunque a rischio di illiquidità), unitamente alla loro collocazione presso la clientela della banca, esclude – per le ragioni sopra spiegate - che la determinazione del prezzo potesse essere considerata un'operazione di mera rilevanza interna. Al contrario, essa si correla direttamente alla prestazione dei servizi di investimento, imponendo la necessità
di determinare il fair value del titolo mediante una procedura oggettiva, precisa ed esaustiva.
47 L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone, infatti,
anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario, in conformità alla normativa primaria di riferimento.
22. Coerente con le considerazioni sin qui svolte è la constatazione che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 23 Tuf, la banca non ha fornito prova – né mediante il prospetto informativo, né attraverso altra documentazione – di aver effettivamente erogato il servizio di investimento in favore del risparmiatore illustrandogli in modo chiaro e trasparente il criterio oggettivo sulla base del quale, nel 2012, avrebbe fissato il prezzo delle azioni di nuova emissione offerte in opzione, né
quello in base al quale avrebbe successivamente determinato il relativo valore di scambio sulla piattaforma di commercializzazione prescelta.
Tale circostanza depone, evidentemente, per la conferma delle violazioni degli obblighi informativi nell'erogazione del servizio di investimento, come addebitate dal cliente alla banca.
Ma depone altresì per la conferma che, nel conflitto tra l'interesse della banca alla propria patrimonializzazione –
perseguito mediante l'operazione di aumento di capitale – e il dovere di protezione del cliente, da attuarsi attraverso la migliore gestione possibile del suo interesse, l'intermediario,
nella duplice veste di emittente e collocatore dei propri titoli, ha
48 omesso di esplicitare la policy adottata per la determinazione del fair value delle azioni, dimostrando così di aver abdicato al proprio obbligo di protezione nei confronti del risparmiatore,
privilegiando in via unilaterale il perseguimento del proprio interesse.
23. Con riguardo alla sottoscrizione delle azioni emesse nel
2015, la relativa produzione documentale (doc. n. 6 della banca)
evidenzia che, oltre a raccogliere l'attestazione del cliente di aver visionato il prospetto informativo messo a disposizione della clientela dopo che la lo aveva approvato il 26.11.2015, e CP_2
di aver valutato i rischi in esso illustrati, la banca ha dimostrato di aver consegnato alla propria controparte contrattuale la scheda prodotto e di averle somministrato il test di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento.
24. Quanto al metodo di determinazione del prezzo dell'offerta del titolo e di quello di scambio sulla piattaforma di commercializzazione è significativo trascrivere quanto stabilito al punto 5.3.1. del prospetto (p. 416 e 417 del documento n. 8
della banca).
“Ai fini della determinazione del prezzo di offerta, il consiglio
di amministrazione non si è avvalso del supporto di alcuna
società di advisory o di esperti terzi indipendenti per la stima del
valore equo di emissione, né ha applicato modelli interni di
attualizzazione della capacità di remunerazione del capitale
attesa dal piano industriale. Per contro, il consiglio di
49 amministrazione ha fissato il prezzo di offerta tenuto conto sia
dell'obiettivo di pieno collocamento dell'aumento di capitale che
del vincolo di salvaguardia del valore della partecipazione
detenuta in portafoglio dagli azionisti”.
Il prezzo di scambio delle azioni sulla piattaforma ICBPI “è
determinato, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di BPAA,
dall'assemblea dei soci ogni anno, su proposta del consiglio di
amministrazione, in base all'andamento dell'esercizio economico
dell'anno precedente e, pertanto, potrebbe essere diverso, anche
inferiore, negli esercizi successivi. Nel proporre all'assemblea dei
soci la determinazione del prezzo di emissione, il consiglio di
amministrazione non si è avvalso del supporto di alcuna società
di advisory o di perizie rilasciate da esperti terzi indipendenti per
la stima del valore equi di emissione”.
Nel suo prospetto informativo del 2015, approvato dalla
, la banca riconosce a chiare lettere di non essersi CP_2
dotata di una trasparente procedura di pricing nella determinazione tanto dell'equo valore intrinseco delle proprie azioni quanto del loro valore di scambio per gli anni successivi al momento dell'emissione.
Già, dunque, la conclamata assenza di una policy di determinazione del fair value dei propri titoli azionari, per le ragioni già in precedenza spiegate, esclude di per sé che la banca abbia potuto erogare correttamente, vale a dire in ossequio alle previsioni del TUF e dei regolamenti attuativi, il
50 servizio d'investimento con riguardo alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenuta con l'aumento di capitale deliberato nel 2015.
25. Quanto alle informazioni somministrate in ordine alla possibilità di smobilizzare l'investimento il prospetto informativo cit., dopo aver spiegato che il titolo non viene quotato in borsa ma sulla piattaforma prescelta dalla banca per commercializzarlo prevede quanto segue.
“ non interviene in alcun modo Pt_1 Parte_1
sulla formazione del prezzo sulla piattaforma ICBPI, se non nei
limiti previsti dal “Regolamento della negoziazione delle azioni,
dei diritti di opzione, delle obbligazioni convertibili e cum warrant
di BPAA” deliberato dal Consiglio di amministrazione del 19
settembre 2014. Tale regolamento prevede le seguenti limitazioni
nella formazione del prezzo d'asta sulla piattaforma di
negoziazione ICBPI: (i) il prezzo limite degli ordini non può essere
inferiore o superiore del 10% rispetto al prezzo concluso nella
precedente asta e (i) il prezzo limite di negoziazione non può
essere inferiore al prezzo di emissione determinato
dall'Assemblea dei soci”.
L'affermazione che il valore di emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo di mercato del titolo è ambigua e tale, dunque, da disorientare l'investitore medio ed ancor più quello, come nella specie, conservativo perché ingenera l'idea che la negoziazione
51 del titolo sulla piattaforma prescelta, a compensazione della sua ridotta commerciabilità, avrebbe comunque assicurato la relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione stabilito dall'assemblea di soci non si sa in base a quali parametri, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune ai cambiamenti di valutazione circa l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.
Il che, come prevedibile, non è avvenuto, tant'è che la stessa banca ha riferito in giudizio con propria nota dell'8 ottobre 2024
che il cliente in data 03.05.2024 ha ceduto i propri titoli al prezzo di ca € 8,00 per azione.
Tanto conferma che l'investimento perfezionato dal cliente per il tramite della propria banca era contraddistinto dal duplice, intrinseco fattore di rischio, dato dal fatto che si trattava di uno strumento finanziario azionario non quotato su un mercato regolamentato e per di più privo di un trasparente e, dunque, credibile valore intrinseco e di scambio.
Anche in occasione dell'aumento di capitale del 2015 ed in particolare nell'illustrarne lo specifico rischio associato alla limitata commerciabilità, la banca ha fornito informazioni ambigue in particolare con riguardo al processo di pricing del titolo sulla prescelta piattaforma di negoziazione, capaci di ingenerare il convincimento che questo avrebbe conservato il
52 valore autodeterminato e autodichiarato dall'emittente indipendentemente dalla dinamica della domanda e dell'offerta.
Da tanto deriva che la banca nel somministrare le informazioni dovute ai propri soci in occasione della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione offerte rispettivamente in opzione ed in prelazione, ha agito in violazione dell'art. 28 reg. Consob n. 16190/2007, il quale prescrive che gli intermediari finanziari debbano fornire agli investitori informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e,
prima ancora, ha agito in violazione dell'art. 21 d.lgs. 58/1998,
il quale prevede che nella prestazione dei servizi d'investimento i soggetti abilitati si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati.
26. Conclusivamente, con riferimento ad entrambe le operazioni di investimento qui in discussione, deve rilevarsi che la banca non ha fornito prova di aver somministrato al proprio cliente alcuna informazione specifica e personalizzata, né in forma scritta, né orale.
Nemmeno la prova per testi dedotta dalla banca appare idonea, anche se ammessa, a controvertire tale conclusione. I
capitoli formulati, trascritti nell'epigrafe della presente pronuncia, non evidenziano alcuna circostanza specifica a dimostrazione che la banca abbia assolto, nei termini precisati dalla normativa e qui sopra ricapitolati, gli obblighi informativi dei quali era gravata.
53 Risulta pertanto dimostrato l'addebito mosso dall'investitore,
il quale, appunto, ha specificamente contestato alla banca l'inadempimento degli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore.
27. Dalle conclusioni sopra precisate si ricava l'ulteriore rilievo che, nel caso di specie, l'intermediario non ha correttamente assolto nemmeno all'onere di valutare l'appropriatezza degli investimenti effettuati dal proprio cliente.
La circostanza che la banca non abbia reso conoscibili al pubblico dei risparmiatori le procedure e i criteri di determinazione del prezzo delle proprie azioni comporta che gli stessi – e tra essi, dunque, anche l'odierno appellato – non potevano avere una effettiva conoscenza del titolo, in particolare del suo valore reale, né potevano rendersi conto della correttezza delle procedure di negoziazione e della veridicità
delle condizioni economiche di scambio.
Fornisce una chiara rappresentazione della discrasia tra il valore reale del titolo, non reso conoscibile al risparmiatore, e quello autodichiarato dall'intermediario al momento delle operazioni contestate, pari ad oltre € 18,00, la negoziazione del titolo (all. F della banca), una volta migrato sulla nuova piattaforma di scambio Vorvel, al prezzo ribassato di € 8,50.
Il sensibile deprezzamento intervenuto allorché la quotazione
è stata determinata dall'effettivo incrocio tra domanda e offerta conferma che le autovalutazioni precedentemente operate dalla
54 banca erano sovrastimate.
È dunque evidente che il giudizio di appropriatezza annotato dalla banca sugli ordini di investimento sottoscritti dal cliente assume la valenza di una mera clausola di stile, priva di reale sostanza, non potendo il cliente vantare una concreta conoscenza ed esperienza in ordine ai titoli acquistati.
Conclusivamente, anche prescindendo dall'approfondimento della questione relativa alla necessità di condurre valutazioni di adeguatezza dell'investimento del 2012, devono ritenersi inveritiere le valutazioni di appropriatezza effettuate dalla banca, la quale si conferma contrattualmente inadempiente anche sotto tale profilo nell'erogazione del servizio di investimento.
28. Tanto depone evidentemente per la conferma dell'addebito di grave inadempimento dal Tribunale ascritto alla banca nell'erogazione del servizio d'investimento con riguardo alle operatività qui in disamina.
A fronte dell'inadempimento della banca è senz'altro corretta l'applicazione nella fattispecie del rimedio della risoluzione del contratto e ciò in coerenza con la specifica domanda svolta dall'investitore.
Sulla generale applicazione del rimedio della risoluzione ai singoli ordini d'investimento vale, peraltro, richiamare (a titolo esemplificativo) C. n. 24648/2023: “In tema di intermediazione
finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti
55 sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del
contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in
cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio
contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce
il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di
investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli
investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini,
consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione
sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare
all'investitore” (cfr. anche C. n. 8997/2021).
Ai fini del giudizio sulla gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. vanno considerate prioritariamente le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale che ne hanno alterato significativamente l'equilibrio potendosi definire grave solo l'inadempimento incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico.
Nell'ambito del servizio d'investimento, come quello per cui è
causa, la vendita del prodotto finanziario non esaurisce la prestazione a carico dell'intermediario che include, anzi, il prioritario obbligo di proteggere il proprio cliente mediante la miglior possibile gestione del di lui interesse.
Nella specie poi la protezione del cliente connotava in modo particolarmente intenso il rapporto negoziale. Ciò in ragione del fatto che lo scambio contrattuale avveniva in contropartita diretta, vale a dire in una situazione in cui la banca alienante
56 collocava azioni da lei stessa emesse ed agiva, pertanto, in aperto conflitto di interessi con il proprio cliente.
Le sopra descritte trasgressioni consumate dalla banca,
riguardanti tanto l'inadempimento dell'obbligo d'informazione attiva quanto la scorretta conduzione della valutazione circa l'adeguatezza/appropriatezza degli investimenti, hanno inciso sensibilmente sull'equilibrio contrattuale.
È autoevidente che l'inosservanza dei prioritari doveri informativi da parte dell'intermediario è idonea a disorientare il risparmiatore e a condizionarne le scelte d'investimento.
Nella specie la banca, gravata del relativo onere probatorio
(art. 23, comma 6, Tuf), non ha dimostrato che il suo cliente,
malgrado l'assenza di informativa trasparente sull'equo valore intrinseco e di scambio dei titoli azionari negoziati, si sia ugualmente reso conto al momento di perfezionare l'investimento di quale fosse il fair value del prodotto finanziario acquistato.
In più è del tutto ragionevole concludere che la libertà del cliente di autodeterminarsi negozialmente, in difetto di prova contraria, sia stata, nella specie, significativamente menomata dall'erroneo convincimento indotto dalla banca che il prodotto finanziario da lui acquistato, benché limitatamente commerciabile, nel tempo avrebbe comunque conservato inalterato il proprio valore di scambio.
57 Ancora più marcata è l'incidenza negativa sull'equilibrio contrattuale spiegata dall'errato giudizio di appropriatezza degli investimenti in rapporto al livello di conoscenza e di esperienza del cliente rispetto ad un titolo, del quale la banca ha deliberatamente celato le caratteristiche essenziali per consentire all'investitore di apprezzarne correttamente la rischiosità.
È, perciò, possibile concludere affermando che nella specie il disequilibrio contrattuale si palesa come la diretta conseguenza della propria esigenza di patrimonializzazione unilateralmente perseguita dalla banca. Questa, infatti, alienando in contropartita diretta i titoli di propria emissione, ha consentito al proprio cliente di effettuare inconsapevolmente un investimento altamente rischioso sacrificandone la posizione contrattuale quando, invece, per disposizione di legge avrebbe dovuto proteggerla.
29. Connessa al tema della risoluzione dei contratti del 2012
e del 2015 per grave inadempimento della banca è la questione posta dall'investitore con il suo secondo mezzo di gravame rubricato “Sul secondo motivo d'appello incidentale per errata
pronuncia ex art. 113 c.p.c. quanto alla domanda di risoluzione
in ordine al riconoscimento degli interessi legali solo dalla
domanda giudiziale e non dalla data dell'investimento per
omessa prova della mala fede dell'accipiens”.
L'investitore censura la pronuncia del Tribunale nella parte
58 in cui ha riconosciuto la decorrenza degli interessi legali solo dalla proposizione della domanda giudiziale, anziché dalla data dell'investimento, ritenendo non provata la mala fede della banca ai sensi dell'art. 2033 c.c.
L'appellante incidentale contesta tale statuizione,
sostenendo che la mala fede dell'accipiens non può essere esclusa nel caso di specie, poiché il comportamento della banca
è stato connotato da sistematica scorrettezza e da condotte preordinate a occultare i rischi dell'investimento con evidente lesione del diritto del cliente ad una scelta informata.
30. La censura va disattesa alla luce di C. n. 423/2025: “In
tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della
spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto di
ripetizione, la buona fede ex art. 2033 c.c. è da intendersi come
buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica nell'ignoranza
dell'obbligo restitutorio”.
La S.C. ha stabilito che nel contesto della ripetizione dell'indebito conseguente alla risoluzione contrattuale (art. 1458 c.c.), la valutazione della buona o mala fede dell'accipiens
non può essere trasformata analogicamente nel giudizio sull'imputabilità dell'inadempimento.
La buona fede rilevante ai sensi dell'art. 2033 c.c. è quella in senso soggettivo, ovvero l'ignoranza di dover restituire quanto ricevuto. Poiché l'obbligazione restitutoria sorge dal venir meno del titolo originario (il contratto risolto), il diritto dell'accipiens di
59 trattenere frutti e interessi maturati prima della domanda non può dipendere dalla sua colpa o meno nell'aver causato l'inadempimento.
Confondere la buona fede soggettiva (piano cognitivo) con l'imputabilità (che attiene alla buona fede in senso oggettivo o alla responsabilità contrattuale, piano valutativo) significa indebitamente mescolare due ambiti distinti: l'obbligazione restitutoria (indebito), che si basa sul mero difetto del titolo e l'obbligazione risarcitoria che discende dalla responsabilità per inadempimento.
Nel contesto della risoluzione, la buona fede dell'accipiens
consiste nell'ignoranza dell'obbligo di restituire una prestazione che, al momento dell'esecuzione (solutio), era dovuta in base a un contratto ancora valido. La consapevolezza di tale obbligo sorge solo in un momento successivo.
Ai fini della decorrenza degli interessi e dei frutti, l'art. 2033
c.c. individua nella “domanda” l'atto che fa cessare la buona fede. Sul punto, le Sezioni Unite (sentenza n. 15895/2019)
hanno interpretato l'espressione in senso estensivo, chiarendo che essa include non solo la domanda giudiziale, ma anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora (art. 1219 c.c.).
Di conseguenza, la decorrenza degli interessi si àncora al momento in cui l'accipiens acquisisce l'effettiva conoscenza dell'obbligo di restituzione, che si presume raggiunta con la
60 semplice intimazione formale del solvens.
Per completezza va, infine, precisato che da tale data l'interesse legale sul debito per interessi accessorio all'obbligazione restitutoria è dovuto al saggio stabilito dall'art. 1284, 4 comma c.c. (cfr. da ultimo C. n. 7677/2025).
31. Con il suo primo mezzo di gravame incidentale,
rubricato “Sul primo motivo d'appello incidentale per l'errata e/o
omessa decisione in ordine alla violazione delle regole di
comportamento per l'acquisto di azioni eseguito in CP_4
data 05/10/2017, nonché per errata valutazione delle risultanze
documentali ex art. 112, 113 e 116 c.p.c.”, l'investitore,
appellante incidentale, censura il capo decisorio della sentenza di primo grado che ha negato l'inadempimento della banca in occasione dell'investimento perfezionato il 5 ottobre 2017.
Si duole perché il Tribunale ha qualificato l'operazione come mero servizio di investimento privo di consulenza e, per questo motivo, assoggettato al solo regime della verifica di appropriatezza. Contesta tale ricostruzione sotto più profili,
evidenziando anzitutto un vizio di omessa pronuncia.
Rileva, in primo luogo, che il Tribunale non si è pronunciato sulla contestazione relativa all'omessa informativa, la quale assumerebbe una particolare gravità poiché, come peraltro già
accertato in relazione agli acquisti precedenti, il risparmiatore non aveva mai ricevuto informazioni idonee a maturare una conoscenza effettiva del prodotto finanziario. Chiede pertanto di
61 accertare in questa sede di appello la violazione dell'obbligo informativo, rilevando la mancata consegna della scheda prodotto e l'assenza di prova, in capo alla banca, di aver fornito qualsivoglia informazione sui rischi e sulle caratteristiche delle azioni, in particolare riguardo al loro alto livello di rischio e alla totale illiquidità.
In secondo luogo, contesta l'assunto secondo cui l'operazione sarebbe stata assoggettata al solo regime di appropriatezza.
Ribadisce che, al contrario, vi è stata la prestazione di un servizio di consulenza, come palesemente dimostrato dalla schermata informatica prodotta dalla stessa banca per il collocamento del 2016, dalla quale implicitamente si ricaverebbe che la prestazione del medesimo servizio è avvenuta anche per l'acquisto del 2017.
Ad ogni modo, mancherebbe agli atti ogni prova della consulenza effettivamente resa e della comunicazione al cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza.
Evidenzia, infine, che il questionario utilizzato per la profilazione del rischio del cliente risaliva al 2011, risultando dunque scaduto e inattendibile, dal momento che le procedure interne della stessa banca ne limitavano espressamente la validità a tre anni.
L'appellante incidentale conclude affermando che l'investimento doveva essere considerato inadeguato non solo rispetto agli obiettivi dichiarati, ma anche in relazione
62 all'esperienza, alla conoscenza, alla situazione finanziaria del cliente e, soprattutto, a causa della dimensione e della concentrazione raggiunta dal portafoglio.
32. Prima di esaminare la doglianza occorre tenere presente che a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado,
l'investitore ha proceduto al disinvestimento dell'intero pacchetto di azioni della banca da lui ancora detenuto nel proprio portafoglio. Tale disinvestimento si è concretizzato in due operazioni distinte: la cessione di 1000 azioni in data 3
maggio 2024 al prezzo unitario di € 8,50 (all. F della banca) e la successiva cessione di 1633 azioni in data 19 maggio 2025 al prezzo unitario di € 15,55 (all. Q della banca).
Alla luce delle sopravvenute circostanze la banca contesta la persistenza di un danno risarcibile, sostenendo che l'operazione del 2017 si sia conclusa con un guadagno netto per l'investitore. A sostegno di tale tesi, essa evidenzia che,
sommando il ricavato delle vendite, i dividendi percepiti sui titoli e il controvalore di 42 azioni dal risparmiatore ricevute a titolo gratuito nonché i relativi dividendi, si perviene a una plusvalenza complessiva di € 2.641,44.
Secondo la prospettazione della banca, questa circostanza escluderebbe il danno e, conseguentemente, l'interesse ad agire dell'investitore, in quanto egli avrebbe tratto un vantaggio economico dall'operazione contestata in giudizio.
L'investitore, pur dando atto del disinvestimento e, di
63 conseguenza, dichiarando espressamente di rinunciare alla domanda di risoluzione del contratto del 2017, insiste per il riconoscimento del risarcimento del danno, sostenendo che la vendita successiva non abbia eliminato il pregiudizio originario derivante dalla condotta illecita della banca.
Il calcolo risarcitorio proposto dall'investitore è circoscritto alle sole azioni oggetto di causa rimaste nel proprio portafoglio dopo la sentenza di primo grado. Con riguardo alle 500 azioni acquistate nel 2017 egli specifica di aver ceduto 400 azioni il 3
maggio 2024 a € 8,43 e le residue 100 azioni il 19 settembre
2025 a € 15,44, ricavando complessivamente € 4.917,83. Tale
somma, aumentata dei dividendi percepiti per un ammontare di
€ 1.215,00, deve essere sottratta al prezzo di acquisto delle 500
azioni oggetto di causa, pari a € 7.047,04. L'investitore conclude per la persistenza di una perdita risarcibile pari a €
914,21, escludendo espressamente dal computo il controvalore delle azioni ricevute gratuitamente e i relativi dividendi.
33. Occorre anzitutto osservare come il motivo sia fondato e vada accolto sulla base delle medesime considerazioni già svolte in ordine agli inadempimenti della in occasione degli Pt_1
aumenti di capitale del 2012 e del 2015.
Dallo stesso ordine di acquisto eseguito per conto del cliente in data 5 ottobre 2017 (doc. n. 7 della banca) si evince che le azioni emesse costituiscono strumenti finanziari connotati da illiquidità. Tale qualificazione imponeva l'applicazione delle
64 regole di condotta dettate dall'art. 21 TUF e dal Regolamento
Consob n. 16190/2007, nonché delle indicazioni interpretative contenute nella Comunicazione Consob n. DIN/9019104 del 2
marzo 2009, che precisano l'obbligo per l'intermediario di agire con correttezza, trasparenza e professionalità nell'interesse del cliente. Merita ribadire che tale atto — nella parte in cui stabilisce che la determinazione del fair value debba avvenire sulla base di metodologie riconosciute, diffuse sul mercato e proporzionate alla complessità del prodotto — non introduce una regola nuova, ma ha natura meramente interpretativa ed esplicativa di precetti già immanenti nel sistema (art. 21 TUF e
Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob).
Ne consegue l'obbligo dell'intermediario di adottare una procedura di pricing trasparente e verificabile, preesistente all'operazione di investimento. In particolare, l'intermediario che distribuisce strumenti illiquidi è tenuto a determinare il fair
value del prodotto mediante metodologie riconosciute e proporzionate alla complessità dello strumento, assicurando la validazione dei modelli e la tracciabilità dei parametri impiegati.
Tale valore, unitamente ai costi — anche impliciti o differiti —
deve essere comunicato al cliente in sede di sottoscrizione, con indicazione del presumibile valore di smobilizzo immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando condizioni di mercato invariate, nonché delle modalità e dei tempi di disinvestimento e delle eventuali difficoltà di
65 liquidazione. L'informativa deve inoltre chiarire se la fonte di liquidità sia costituita esclusivamente dall'intermediario,
precisando i criteri di pricing applicati. A ciò si aggiunge l'obbligo di fornire confronti con prodotti semplici e liquidi e simulazioni di scenario elaborate secondo metodologie oggettive,
al fine di consentire una consapevole valutazione del profilo di rischio-rendimento.
Nel caso di specie, dagli atti non risulta che la abbia Pt_1
adempiuto a tali obblighi. Non ha fornito prova della consegna al cliente della scheda prodotto, posto che la dimessa copia,
allegata all'ordine di acquisto, non risulta firmata per ricevuta
(doc. n. 7 cit.). Men che meno ha dato prova (nemmeno quella orale) della comunicazione del fair value, del presumibile valore di smobilizzo dipendente dalle difficoltà di smobilizzo connesse alla natura illiquida delle azioni. Parimenti, non ha dimostrato l'adozione di procedure di pricing idonee e oggettive, né la trasmissione di informazioni sui criteri di determinazione del prezzo. Non può sostenersi che tali informazioni fossero superflue perché già note all'investitore in ragione dei precedenti acquisti di azioni della banca: si è visto, infatti, che negli aumenti di capitale del 2012 e del 2015 la banca è incorsa nella violazione dei medesimi obblighi informativi.
Tali omissioni integrano una grave violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza imposti dalla normativa primaria e secondaria. La mancanza di una procedura di pricing
66 trasparente, unitamente all'omessa indicazione del presumibile valore di realizzo, ha impedito al risparmiatore di acquisire una conoscenza effettiva delle condizioni di negoziazione delle azioni,
rendendo inconcludente il giudizio di appropriatezza formulato dalla banca prima di dar corso all'operazione. In sintesi,
l'inadempimento ha impedito al cliente di formarsi un consenso consapevole nella determinazione negoziale.
Per le ragioni esposte, accertato l'inadempimento della Pt_1
agli obblighi informativi e di condotta in ordine alla determinazione e comunicazione del prezzo degli strumenti illiquidi, la sentenza di primo grado deve essere riformata sul punto.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza relativi alla validità del questionario MiFID e alla qualificazione giuridica del servizio prestato, poiché l'accertata violazione delle regole di
pricing e trasparenza sui prodotti illiquidi è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità dell'intermediario e a giustificare l'accoglimento della domanda.
34. Accertato il danno-evento, consistito nella lesione della libertà negoziale del risparmiatore in occasione dell'operazione di investimento del 2017, perfezionata in un contesto di disinformazione imputabile all'intermediaria, deve ritenersi dimostrato per presunzione, nella specie non superata dalla prova contraria della banca, la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno-conseguenza (cfr. C. n.
67 19322/2023), inteso quale perdita economica subita dall'investitore per aver inconsapevolmente assunto un rischio finanziario.
Sul punto, l'istituto contesta la sussistenza di qualsiasi pregiudizio in capo al cliente, richiamando le successive operazioni di disinvestimento effettuate nel 2024 e nel 2025.
Va chiarito, anzitutto, che delle cessioni effettuate dal cliente si deve tener conto ai fini dell'accertamento del danno-
conseguenza esclusivamente per la parte riferibile agli acquisti oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Come risulta dagli atti, gli investimenti contestati in causa sono i seguenti: a) 600 azioni acquistate tra il 27.04.2008 e il
28.04.2009; b) 900 azioni acquistate il 28.12.2012; c) 1500
azioni acquistate il 12.01.2016; d) 500 azioni acquistate il
05.10.2017.
Le 600 azioni del 2008/2009 - in relazione alle quali la domanda risarcitoria del risparmiatore è stata accolta in primo grado e disattesa in appello - sono rimaste nella disponibilità
del risparmiatore.
Per le 2400 azioni sottoscritte negli aumenti di capitale del
2012 e del 2015 ha trovato accoglimento (sia in primo grado sia in appello) la domanda risolutoria/restitutoria sicché il cliente ha retrocesso i titoli alla banca in esecuzione della sentenza gravata.
All'esito della pronuncia di primo grado, che ha disatteso le
68 domande attoree con riguardo all'investimento del 2017 in 500
azioni della banca, nel portafoglio del cliente residuava dunque un pacchetto di 1100 azioni.
Come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa banca, il cliente ha effettuato una prima vendita di 1000 azioni in data 3 maggio 2024, al prezzo unitario di € 8,50, ricavando un controvalore netto di € 8.343,30 (doc. F della banca).
Successivamente, ha disinvestito il residuo pacchetto di 100
azioni con la seconda vendita del 19 settembre 2025, al prezzo unitario di € 15,55, per un controvalore netto – detratta la commissione bancaria – di € 1.446,15 (doc. Q della banca).
35. Con la documentazione allegata alla nota di precisazione delle conclusioni del 10.09.2025, la banca ha fornito prova dell'assegnazione gratuita in favore dell'investitore di n. 42
azioni, in misura proporzionale al quantitativo di titoli in portafoglio, chiedendo che di tale attribuzione, nonché delle utilità patrimoniali da essa scaturite, si tenga conto ai fini della quantificazione del quantum risarcitorio.
La questione va decisa alla luce del principio di diritto secondo cui: “In tema di intermediazione mobiliare, ove
l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al
cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad
alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui
gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del
contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore
69 resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio
generale della compensatio lucri cum damno, dalla liquidazione
va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati – così come
risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione –,
nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (C. n.
17948/2020).
È noto che l'istituto della compensatio lucri cum damno
opera, nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul piano della causalità giuridica come criterio di selezione delle conseguenze pregiudizievoli, attuando il computo dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, in ossequio alla funzione prettamente indennitaria del risarcimento. Sotto il profilo processuale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la relativa deduzione non costituisce eccezione in senso stretto e si sottrae alle preclusioni di rito, essendo volta unicamente ad accertare l'effettiva consistenza del patrimonio del danneggiato post-illecito (“L'eccezione di compensatio lucri
cum damno non integra un'eccezione in senso stretto e non è
soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni di merito”, cfr.
Cass. n. 33900/2023).
Tuttavia, alla questione se il beneficio collaterale costituito dall'assegnazione gratuita di titoli debba operare in riduzione del risarcimento, si ritiene di dover dare risposta negativa.
Il meccanismo della compensatio postula indefettibilmente l'unicità della causa generatrice: il vantaggio deve scaturire, in
70 via immediata e diretta (art. 1223 c.c.), dal medesimo fatto che ha prodotto il danno.
Nel caso di specie, tale nesso eziologico unitario difetta. Il
pregiudizio lamentato dall'investitore – identificabile nella perdita di valore dei titoli acquisiti all'esito di un'operazione non adeguatamente informata – è conseguenza diretta dell'inadempimento della banca agli obblighi di condotta.
Per converso, l'assegnazione gratuita delle nuove azioni trae origine da un titolo giuridico autonomo e distinto, ovvero da una specifica operazione societaria deliberata dall'emittente.
Tale attribuzione patrimoniale, sebbene occasionata dal possesso dei titoli originari, non è causalmente riconducibile all'illecito dell'intermediario (la violazione informativa), bensì ad una scelta discrezionale della società emittente, integrante una liberalità o una riorganizzazione del capitale estranea alla condotta della banca.
Manca, in altri termini, l'identità causale tra danno e lucro:
il primo è effetto dell'inadempimento, il secondo deriva da vicende societarie successive e indipendenti.
Né, infine, l'istituto di credito ha fornito prova che tale assegnazione costituisse una modalità indiretta di distribuzione degli utili d'esercizio (il che l'avrebbe assimilata alle cedole); ne consegue che il valore delle azioni assegnate gratuitamente non deve essere computato in detrazione nella liquidazione del danno.
71 36. Come già evidenziato, la regola operativa per la liquidazione del credito risarcitorio deve essere desunta dal principio della compensatio lucri cum damno. Ne consegue che,
nella quantificazione del danno da inadempimento del servizio di investimento, devono essere computati sia il prezzo ricavato dal disinvestimento dei titoli in perdita, sia l'ammontare delle cedole percepite dall'investitore nel periodo intercorso.
Sul piano della tecnica liquidatoria, come delineata dal suddetto principio, merita richiamo la pronuncia di C. n.
12926/2018, citata nella motivazione di C. n. 17948/2020,
secondo cui: “occorre fare applicazione del criterio che questa
Corte ha individuato con riferimento all'ipotesi di adempimento
parziale dell'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano: in
quest'ultima ipotesi, come in quella in esame, si tratta infatti di
comparare grandezze economiche espresse facendo uso di
parametri monetari non coincidenti”.
Tale orientamento implica che l'omogeneizzazione dei valori da assumere nel calcolo liquidatorio possa avvenire mediante la riconduzione del prezzo di rivendita dei titoli e delle cedole al valore che essi avrebbero avuto, in termini monetari, al momento del fatto generativo del danno, ossia all'epoca in cui l'investitore ha effettuato le singole operazioni in assenza delle dovute informazioni, per effetto dell'inadempimento della banca.
A partire dalla data dell'evento dannoso, la somma liquidata
72 dev'essere rivalutata all'attualità e maggiorata mediante il cumulo degli interessi, secondo i criteri di computo stabiliti da
Cass. n. 1712/1995.
Nella specie il credito per interessi compensativi deve essere riconosciuto all'investitore, avendo egli formulato specifica domanda in conformità a Cass. n. 10376/2024.
37. Al tema della stima e della liquidazione del danno si collega la questione concernente il tasso di interesse da applicare nel calcolo liquidatorio.
In proposito occorre richiamare Cass. n. 19063/2023,
secondo cui: “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano
costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi
"compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla
mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito
nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la
relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta
"iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in
via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato
pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno
dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi"
non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223
c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo
riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art.
1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4,
c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione
73 impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del
saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro,
in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)”.
Pur trattandosi di una pronuncia relativa a un illecito extracontrattuale, il principio affermato deve ritenersi estensibile anche all'obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, trattandosi in entrambi i casi di crediti di valore.
Ne deriva che l'individuazione del tasso di interesse compensativo non può avvenire in modo automatico, ma deve essere effettuata in applicazione dei criteri liquidatori previsti dalla legge, tenendo conto delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato.
Nel caso di specie, tale questione non è stata oggetto di specifica deduzione da parte dell'investitore, sicché il saggio d'interesse non può essere riconosciuto in misura superiore a quella prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c..
38. Come già precisato, ai fini della determinazione del credito risarcitorio si assume, quale base del calcolo liquidatorio, il prezzo realizzato dall'investitore in occasione delle rivendite dei titoli successive alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Per quanto concerne i dividendi corrisposti dalla banca in relazione alle azioni già detenute, essi devono essere computati al netto del prelievo fiscale applicato.
74 Le somme ricavate secondo i criteri sopra indicati dovranno essere attualizzate applicando gli indici ISTAT a partire dalla data di conclusione dell'operazione di investimento, rivalutate fino alla data odierna e, infine, maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.
Con l'operazione del 5 ottobre 2017, l'investitore ha acquistato n. 500 azioni al prezzo unitario di € 14,08, per un controvalore complessivo di € 7.047,04, comprensivo della tassa sulla transazione finanziaria pari a € 7,04 (cfr. doc. n. 3e
dell'investitore).
In data 3 maggio 2024 ha disinvestito 400 azioni al prezzo unitario di € 8,50, ricavando un controvalore netto di €
3.400,00 (doc. F della banca), ed ha successivamente ceduto il residuo pacchetto di 100 azioni il 19 settembre 2025 al prezzo unitario di € 15,55, per un controvalore netto di € 1.446,15
(doc. Q della banca). Il disinvestimento ha quindi generato un ricavo complessivo di € 4.846,15. Tali somme, devalutate alla data del 5 ottobre 2017, corrispondono rispettivamente a €
2.861,95 e € 1.195,17, per un totale di € 4.057,12.
A titolo di dividendi netti relativi alle predette azioni, la banca ha corrisposto complessivamente la somma di € 901,00
(cfr. doc. nn. 15, 16 e G della banca), che, devalutata alla data del 5 ottobre 2017 con decorrenza dal giorno degli accrediti sul conto corrente del cliente, corrisponde a € 799,61.
Alla data del 5 ottobre 2017, il credito risarcitorio spettante
75 all'investitore deve essere stimato nella differenza tra l'esborso complessivo sostenuto (€ 7.047,04) e le somme devalutate percepite a titolo di rivendita dei titoli (€ 4.057,12) e di dividendi
(€ 799,61), per un importo complessivo di € 2.190,31.
Maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi,
secondo i criteri di cumulo stabiliti da Cass. n. 1712/1995,
l'importo così determinato ascende, alla data odierna, a €
2.932,17. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulla somma così liquidata, sono dovuti gli interessi legali (art. 1284, comma 1, c.c.).
39. Sulla base dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite relative ad entrambi i gradi vanno poste a carico della
Tuttavia, l'inammissibilità delle domande attoree Pt_1
concernenti gli investimenti risalenti agli anni 2008 e 2009
giustifica una compensazione dei costi processuali nella misura di un quarto.
Secondo i parametri tabellari medi ritenuti congrui nella specie, le spese vengono liquidate in relazione a un valore della causa sino a € 52.000,00, per il primo grado, come da sentenza impugnata e, per il presente grado, come da dispositivo, con la precisazione che è esclusa la fase di trattazione e/o istruttoria,
atteso che alla prima udienza la causa è stata rinviata unicamente per la rimessione in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
76 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Banca
Popolare dell'Alto Adige s.p.a. nei confronti di , Controparte_1
appellante incidentale, avverso la sentenza n. 417/2024 dell'8
aprile 2024 del Tribunale di Bolzano, così provvede:
accolti per quanto di ragioni tanto l'appello principale quanto quello incidentale e dunque in parziale riforma della sentenza impugnata,
1. disattende in quanto inammissibili le domande dell'attore con riguardo agli investimenti rispettivamente Controparte_1
conclusi negli anni 2008 e 2009;
2. conferma la risoluzione per grave inadempimento della convenuta dei contratti di acquisto di complessive 2.400 della
Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. perfezionati rispettivamente il 28.12.2012 ed il 28.01.2016 con conseguente ordine a di restituire alla banca i suddetti titoli Controparte_1
e a Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. di restituire all'investitore l'importo di € 41.172,00 oltre agli interessi legali
(art. 1284, 4 comma, c.c.) dalla data del 09.06.2021 al saldo;
3. dichiara che Popolare dell'Alto Adige s.p.a., per il Pt_1
grave inadempimento del contratto di investimento perfezionato il 05.10.2017, è debitrice nei confronti di della Controparte_1
somma risarcitoria di € 2.932,17, oltre agli interessi legali (art. 1284, 1 comma, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e per l'effetto la condanna al relativo pagamento;
77 4. condanna Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. a rifondere a tre quarti delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio che si liquidano, per il primo grado di giudizio, nel loro intero ammontare come nella sentenza impugnata, e per il presente grado di giudizio, nel loro intero ammontare,
nell'importo complessivo di € 7.987,90 oltre CPA, IVA e spese necessarie successive, con compensazione del residuo quarto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 10.12.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
78 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
600 azioni asseritamente acquistate tra aprile 2008 e aprile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 69/2024 R.G.
promossa
da
Parte_1
(P. IVA ), con sede legale in Bolzano, Via
[...] P.IVA_1
del Macello n. 55, in persona del Procuratore dott.ssa Pt_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di
[...]
citazione in appello, dall'Avv. Fabio Civale (C.F.
- e C.F._1 Email_1
dell'Avv. Stefan Pittracher (C.F. - C.F._2
, ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo Studio di quest'ultimo sito in Bressanone (BZ), Via
Ponte Aquila, n. 10,
1 - appellante -
contro
, (C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(BZ) il 22/06/1957, residente in [...], nr. 35 - 39012
RA (BZ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. prof. Massimo Cerniglia (C.F. , C.F._4
unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Caponi (C.F.
e all'avv. Roberto Ciammarughi (C.F. C.F._5
), tutti del Foro di Roma, giusta procura C.F._6
alle liti già depositata nel fascicolo di primo grado, con domicilio eletto presso lo studio dei procuratori incaricati, con sede in
Roma (RM) alla Via Eleonora Duse n. 5G
- appellato, appellante incidentale -
Oggetto: Intermediazione mobiliare
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
in parziale riforma della sentenza n. 417/2024 emessa dal
Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa
EN OV in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in data 8
febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE
2 - accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa
EN OV in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in data 8
febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024,
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di risoluzione proposta da parte ricorrente con riferimento all'operazione di novembre 2012 per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa
EN OV in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in data 8
febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024,
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo contrattuale con riferimento ad ogni operazione antecedente la data del 22
dicembre 2012 ivi incluse asserite operazioni di investimento datate 2008 e 2009 per intervenuta prescrizione della stessa ex
art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa
EN OV in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in data 8
febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024,
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità delle nuove domande introdotte nel corso del giudizio di primo grado dal sig. con riferimento ad asserite operazioni di CP_1
3 investimento datate 2008 e 2009 per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa
EN OV in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in data 8
febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024,
l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano nella persona del Giudice unico Dott.ssa EN OV in data 5
febbraio 2024 e pubblicata in data 8 febbraio 2024, notificata in data 19 aprile 2024, per quanto attiene ai capi impugnati con il presente appello e rigettare le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato alla restituzione in favore della delle Pt_1
somme riconosciute al medesimo da parte della in forza Pt_1
della sentenza di primo grado;
- rigettare i motivi di appello incidentali avversari in quanto inammissibili e infondati;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza Pt_1
4 di primo grado sottraendo dall'eventuale somma riconosciuta al
Cliente, in luogo del valore delle azioni al momento della sentenza di primo grado, il valore delle azioni oggetto di causa alla data dell'ottobre/dicembre 2016, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza Pt_1
di primo grado al fine di escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in Parte_1
ragione del determinante concorso di colpa del sig. , CP_1
nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
- accogliere le domande già proposte dalla nel giudizio di Pt_1
primo grado e di seguito riportate:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa ovvero accertare e dichiarare che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria per i motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.,
fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. con conseguente mutamento del rito da cognizione sommaria a cognizione piena;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione
5 della stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da controparte per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946
c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte ricorrente relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta prescrizione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità,
improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché
infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o risoluzione proposta da parte ricorrente in relazione
6 alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di alla restituzione delle somme Parte_1
versate dal sig. in relazione alle operazioni di CP_1
investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del sig. e, per l'effetto, condannare il medesimo alla CP_1
restituzione a dei titoli oggetto di Parte_1
causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo,
plusvalenza o utile incassato dal sig. in ragione delle CP_1
operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma Parte_1
possibile in ragione del valore attuale delle azioni, del determinante concorso di colpa del sig. per le ragioni CP_1
esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225
c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1. Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 13 novembre 2012, sono
7 state fornite al sig. informazioni relative alla natura e CP_1
alle caratteristiche delle azioni medesime;
2. Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 12 gennaio 2016, sono state fornite al sig. informazioni relative alla natura e CP_1
alle caratteristiche delle azioni medesime;
3. Vero che in relazione alla sottoscrizione di azioni
[...]
del 5 ottobre 2017, sono state fornite al sig. Parte_1
informazioni relative alla natura e alle caratteristiche CP_1
delle azioni medesime;
4. Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 13 novembre 2012, sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla circostanza CP_1
che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
5. Vero che in relazione alla sottoscrizione della scheda di adesione ad aumento di capitale del 12 gennaio 2016, sono state fornite al sig. avvertenze in merito alla circostanza CP_1
che le azioni BPAA oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati;
6. Vero che in relazione alla sottoscrizione di azioni
[...]
del 5 ottobre 2017, sono state fornite al sig. Parte_1
avvertenze in merito alla circostanza che le azioni BPAA CP_1
oggetto di sottoscrizione non fossero trattate su mercati regolamentati.
8 Si indica quale teste sui predetti capitoli il sig. Tes_1
domiciliato presso la sede legale della Banca in Bolzano, Via del
Macello n. 55.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri accessori come per legge.
Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.
del procuratore di parte appellata, appellante incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per quanto in narrativa,
contrariis reiectis:
A) In via principale di merito con riferimento a ciascuno degli investimenti per cui è causa:
a) Accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss.
c.c., nonché artt. 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt.
21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. CP_2
n. 16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, CP_2
nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c.
della BPAA in relazione a ciascuno degli acquisti di azioni dedotti in narrativa, così come del presupposto contratto quadro di negoziazione;
b) Conseguentemente disporre, anche ex art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento, imputabile alla BPAA, dei contratti di acquisto delle azioni dedotti in narrativa successivi
9 dal 2012 in poi, per cui è causa, nonché:
1. Per l'effetto condannare la BPAA alla restituzione di €
52.362,04 in favore di anche quale importo Controparte_1
dalla stessa resistente indebitamente percepito in forza dei contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs.
09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
B) In via subordinata, previo sempre l'accertamento delle violazioni di cui al punto A-1) delle presenti conclusioni,
condannare la BPAA al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione, per un importo pari
€ 62.814,04 oltre a quanto precisato in via accessoria al
10 precedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
C) In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della BPAA ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al precedente punto B) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa;
D) In via di ultimo subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali,
precontrattuali ed extracontrattuali, ascrivibili alla BPAA per le violazioni ed i fatti tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss.,
1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375
c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del
Reg. n. 16190/2007, art. 18 Reg. n. CP_2 CP_2
17130/2010, nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al precedente punto
B) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali,
anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi
11 anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c., con condanna di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con condanna di parte appellante al rimborso di spese,
competenze e onorari del presente giudizio.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. In data 22 luglio 2008 e Banca Controparte_1
Popolare dell'Alto Adige s.p.a. hanno sottoscritto un “contratto
per la prestazione di servizi di investimento” (doc. n. 1
dell'investitore).
Ai fini della sua profilatura la banca ha somministrato al cliente il questionario MiFID rispettivamente in data 22 luglio
2008, 20 maggio 2009, 28 dicembre 2010 e 3 marzo 2011 e lo ha qualificato come investitore “equilibrato” (doc. nn. 2 a), 2 b),
2 c) e 2 d) dell'investitore).
In situazione di conflitto di interessi, la banca ha concluso con l'investitore i seguenti contratti di vendita in contropartita diretta di azioni proprie:
in data 28 dicembre 2012, l'investitore ha esercitato il diritto di opzione relativamente a n. 660 azioni di nuova emissione offerte ai soci in sede di aumento di capitale, al prezzo unitario di €
18,35, ed ha altresì esercitato il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate dagli altri soci, acquistando ulteriori n. 240
12 azioni di nuova emissione, per un investimento complessivo pari a € 16.515,00;
in data 28 gennaio 2016, l'investitore ha esercitato il diritto di opzione relativamente a n. 833 azioni di nuova emissione offerte ai soci in sede di aumento di capitale, al prezzo unitario di €
19,20, ed ha altresì esercitato il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate dagli altri soci, acquistando ulteriori n. 667
azioni di nuova emissione, per un investimento complessivo pari a € 28.800,00;
in data 6 ottobre 2017 l'investitore ha acquistato n. 500 azioni al prezzo unitario di € 14,08, per un investimento complessivo,
incluse le commissioni di € 7.047,04 (doc. n. 3 dell'investitore).
2. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato il 22 dicembre
2022, l'investitore ha adito il Tribunale di Bolzano, deducendo gravi e reiterate violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dall'art. 21 TUF e dal Regolamento
n. 16190/2007. Tali censure riguardano gli acquisti di CP_2
azioni eseguiti tra il 2012 e il 2017 nell'ambito di un contratto-
quadro che asseritamente prevedeva il servizio di consulenza e la valutazione di adeguatezza ed appropriatezza degli investimenti. L'investitore ha posto tali inadempimenti a fondamento della domanda di nullità o risoluzione dei contratti di investimento e, in via subordinata, di risarcimento del danno.
Egli ha contestato, anzitutto, le mancanze documentali: per
13 gli aumenti di capitale del 2012 e 2015, la banca aveva operato senza ordini di acquisto e senza fornire raccomandazioni personalizzate in forma scritta, richieste contrattualmente ad
substantiam ex art. 1352 c.c., omettendo altresì la consegna del prospetto informativo e delle schede prodotto, salvo quella del
2015. Anche per l'operazione del 2017, pur in presenza di un ordine sottoscritto, era stata omessa ogni raccomandazione scritta.
Sotto il profilo della valutazione, la banca aveva utilizzato per gli investimenti del 2015 e 2017 un questionario MiFID
risalente al 2011, in violazione dell'art. 39, co. 5, Reg. , CP_2
che impone l'aggiornamento delle informazioni manifestamente superate. La banca aveva così consentito operazioni inadeguate rispetto al profilo “equilibrato” del cliente, il quale aveva dichiarato assenza di esperienza finanziaria e conoscenza limitata alle sole azioni quotate. Nonostante ciò, gli acquisti hanno determinato una concentrazione del portafoglio in titoli della banca in evidente contrasto con le soglie interne e con l'effetto “bloccante” previsto dal contratto-quadro.
Sul piano informativo, la banca aveva omesso di evidenziare in modo chiaro la natura illiquida delle azioni, la dipendenza dall'emittente quale unica fonte di liquidità, l'assenza di rating
sul titolo e il rating speculativo dell'emittente, nonché l'orizzonte temporale di lungo periodo, incompatibile con gli obiettivi del cliente. Ha inoltre fornito informazioni ambigue ed ingannevoli,
14 come l'affermazione che il prezzo non potesse scendere sotto quello di emissione, inducendo l'investitore a confidare nella stabilità del valore, in violazione della comunicazione n. CP_2
DIN/9019104/2009 e degli artt. 27-28 Reg. . CP_2
Infine, l'investitore ha contestato la condotta post-vendita,
poiché la banca non aveva inviato rendicontazioni periodiche con l'indicazione del fair value, né aveva informato il cliente sul declassamento del rating e sull'aggravamento del rischio emittente, impedendo un tempestivo disinvestimento. Infatti, le azioni, acquistate ad un prezzo fino a € 19,20, avevano visto il loro valore ridursi a circa € 8,30.
3. La banca si è costituita in giudizio per resistere alle domande attoree.
In via preliminare, ha eccepito l'estinzione per prescrizione delle azioni proposte. A tal fine, ha dedotto la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per le domande di risoluzione e ripetizione dell'indebito relative agli acquisti del novembre 2012,
essendo decorso oltre un decennio dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale risalente al novembre 2012 alla notifica del ricorso avvenuta nel dicembre 2022. Ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale ex artt. 2947 e 2948 c.c. per le pretese risarcitorie da fatto illecito e per gli interessi,
sostenendo che il dies a quo coincidesse con la data di conferimento degli ordini e che la comunicazione del 9 giugno
2021, richiamata dal ricorrente, fosse inidonea a interrompere i
15 termini per la sua genericità.
Nel merito, l'intermediaria ha respinto ogni addebito di violazione degli obblighi informativi e di consulenza, affermando di aver operato nel rispetto dell'art. 21 TUF, del Regolamento
n. 16190/2007 e del contratto-quadro del 2008, il CP_2
quale – ha specificato – non prevedeva il servizio di consulenza,
ma solo collocamento, negoziazione e custodia titoli.
La banca ha difeso il proprio operato sottolineando che il contratto conteneva clausole sul rischio di illiquidità, che il cliente aveva dichiarato di aver preso visione dei prospetti informativi (per gli aumenti di capitale del 2012 e 2015) e delle schede prodotto, recanti chiare indicazioni sui rischi (illiquidità,
volatilità, conflitto di interessi) e sul rating dell'emittente.
Inoltre, ha evidenziato che le rendicontazioni semestrali riportavano il fair value e la natura liquida/illiquida dei titoli.
In relazione alla profilatura MiFID, la banca ha asserito di averla svolta correttamente, acquisendo informazioni su conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi del cliente, il quale aveva dichiarato di conoscere strumenti non quotati e le azioni della banca, di avere un orizzonte temporale superiore a cinque anni e una capacità patrimoniale adeguata.
Ha contestato la doglianza sull'aggiornamento del profilo,
ritenendo le informazioni del 2011 ancora valide. Secondo la prospettazione della banca, le operazioni del 2012 e 2017 erano avvenute su iniziativa del cliente con verifica di appropriatezza,
16 mentre quella del 2016 era stata valutata “adeguata” rispetto al profilo del cliente.
L'intermediario ha negato che le azioni fossero illiquide al momento degli acquisti, richiamando dati sui tempi medi di smobilizzo, e ha escluso la rilevanza del rischio di concentrazione, poiché solo l'operazione del 2016 richiedeva valutazione di adeguatezza e il patrimonio complessivo del cliente risultava diversificato. Ha altresì respinto la domanda di nullità per omessa forma scritta delle raccomandazioni,
osservando che il contratto non prevedeva consulenza e che le clausole richiamate dal ricorrente non figuravano nel testo sottoscritto.
In via subordinata, la banca ha eccepito la carenza di prova sul nesso causale e sulla quantificazione del danno, rilevando che il pregiudizio è solo potenziale – in quanto le azioni sono ancora detenute e hanno un valore di scambio sul mercato Hi-
MTF – e che il cliente aveva percepito dividendi per oltre €
39.000. Ha infine richiamato il concorso di colpa ex art. 1227
c.c., per non essersi il ricorrente attivato a disinvestire tempestivamente.
4. Con nota scritta ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 30
marzo 2023 ex art. 702-ter c.p.c. l'attore ha testualmente dedotto quanto segue: “Confessa solo ora (la banca n.d.e.) che il
ricorrente ha acquistato altre 600 azioni tra il 27/04/2008 e il
28/04/2009 (doc. 15, pagg.
6-7 CTP), per le quali si chiede il
17 risarcimento del danno per le medesime ragioni”.
5. Convertito il rito da sommario ad ordinario ed istruita la causa unicamente con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale di Bolzano l'ha definita con la sentenza n. 417 d.d. 8 aprile 2024.
Il Tribunale ha avviato l'analisi della controversia esaminando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Per quanto concerne gli acquisti effettuati negli anni 2012,
2016 e 2017, il Giudice ha ritenuto non maturata la prescrizione decennale per l'azione di risoluzione e la conseguente domanda di restituzione. Ha infatti rilevato che,
rispetto alla notifica del ricorso (dicembre 2022), non era decorso il termine decennale dalla data di esecuzione degli ordini.
Diversamente, per le 600 azioni acquistate tra aprile 2008 e aprile 2009, il Tribunale ha ritenuto che la domanda di risoluzione fosse stata proposta tardivamente solo nel marzo
2023. Ha dunque dichiarato prescritta l'azione costitutiva di risoluzione relativa a queste operazioni, individuando il dies a
quo del termine decennale ex art. 2935 c.c. nel momento dell'acquisto, coincidente con l'inadempimento della banca.
Passando alla domanda risarcitoria subordinata, il Tribunale
ha qualificato la fattispecie come responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di diligenza e informativi ex art. 21
TUF, escludendo l'applicabilità della disciplina
18 extracontrattuale. Applicando conseguentemente il termine decennale, ha individuato il dies a quo nel 2016, momento in cui la trasformazione della banca in società per azioni avrebbe reso evidente il reale valore e la perdita azionaria subita dall'investitore. Per tali ragioni, ha ritenuto che, anche per l'azione risarcitoria, il termine non risultasse decorso alla data di notifica del ricorso (dicembre 2022).
Il Tribunale ha, quindi, respinto la domanda di nullità degli acquisti per omessa forma scritta delle raccomandazioni. Ha
chiarito che la violazione di un obbligo di comportamento (come la mancata raccomandazione scritta) non determina la nullità
del contratto, potendo al più generare responsabilità
contrattuale o precontrattuale.
In ordine agli addebiti di inadempimento, ha statuito quanto segue.
Per gli acquisti del 2012 e del 2016 il Giudice ha accertato che la banca non aveva fornito prova di aver adempiuto agli obblighi informativi, né di aver effettuato le valutazioni di adeguatezza o appropriatezza. Ha ritenuto tale omissione grave inadempimento, idoneo a compromettere la libertà negoziale del cliente e, di conseguenza, a giustificare la risoluzione dei contratti relativi alle 2400 azioni sottoscritte in quelle date. Ha
quindi ordinato la restituzione sia dei titoli detenuti dal cliente,
sia del corrispettivo percepito dalla banca, liquidato in €
41.172,00 previa detrazione dei dividendi medio tempore
19 corrisposti, applicando sull'importo gli interessi legali dalla data della messa in mora (9 giugno 2021) al saldo.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che nel condurre l'operazione del 2017 la banca avesse correttamente eseguito la verifica di appropriatezza, considerate le informazioni acquisite e quelle fornite nell'ordine di acquisto, escludendo così l'inadempimento.
Infine, per le 600 azioni del 2008-2009, pur essendo prescritta la risoluzione, ha accolto la domanda risarcitoria,
ritenendo che questa fosse ammissibile ancorché proposta all'udienza del 30 marzo 2023 ex art. 702-ter c.p.c., trattandosi di mera emendatio libelli rispetto alle altre domande che l'attore aveva già introdotto nel giudizio. Il Tribunale ha quindi riscontrato anche in questo caso il grave inadempimento della per omessa prova di aver adempiuto agli obblighi Pt_1
informativi. Ha quantificato il danno come differenza tra il prezzo di acquisto (€ 10.452,00) e il valore attuale del titolo (€
4.980,00), al netto dei dividendi percepiti (€ 2.122,00), con un'ulteriore riduzione del 30% in ragione della natura fruttifera delle azioni. L'importo finale liquidato e rivalutato è risultato pari a € 3.614,00.
Il Tribunale ha, conclusivamente, dichiarato assorbite le ulteriori domande subordinate dell'attore e addebitato alla banca per intero le spese del grado.
6. Avverso questa pronuncia, formulando cinque motivi d'impugnazione, ha interposto appello la banca con citazione
20 d.d. 12 maggio aprile 2024.
Si è costituito l'investitore appellato resistendo al gravame avversario e svolgendo a propria volta appello incidentale sorretto da tre motivi d'impugnazione nonché dalla riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado.
All'udienza di trattazione scritta del 9 ottobre 2024 la banca ha dato atto che l'investitore il 3 maggio 2024, dunque dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, aveva venduto
1000 azioni da lui ancora detenute, al prezzo unitario di € 8,50.
La causa è passata in decisione all'udienza del 12.11.2025
in occasione della quale la banca ha documentato che il risparmiatore il 19 settembre 2025 aveva disinvestito il pacchetto azionario ancora detenuto al prezzo unitario di €
15,55.
6. Per la natura processuale della questione posta, è
prioritaria la trattazione del secondo motivo dell'impugnazione principale della banca.
Questo è rubricato: “Secondo motivo d'appello – EA
valutazione sull'estensione della domanda e sull'onere della
prova; falsa applicazione degli artt. 183, comma 6, c.p.c., 2697
c.c. e 1218 c.c.”.
La banca contesta la sentenza del Tribunale di Bolzano nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda relativa alle
21 2009, introdotta solo in corso di causa, e l'ha condannata al risarcimento del danno per tali operazioni.
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto l'estensione della domanda consentita qualificandola come emendatio libelli e richiamando C. s.u. n. 12310/2015 che ha ammesso la modifica del petitum e della causa petendi dedotti con l'atto introduttivo del giudizio in quanto connessi alla vicenda sostanziale originaria e non pregiudizievole per la difesa.
Ritenuto l'inadempimento contrattuale della banca, ha liquidato l'obbligazione risarcitoria sulla base di un prezzo di acquisto presunto (€ 17,42 per azione), per un controvalore di €
10.452,00, con detrazione di dividendi e del valore attuale delle azioni, applicando in via equitativa una riduzione del 30%.
L'appellante censura tale decisum evidenziando che nel ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c. l'attore aveva circoscritto il thema decidendum alle operazioni del 2012, 2016
e 2017. Le 600 azioni del 2008-2009 sarebbero state richiamate solo successivamente in modo generico, senza la formulazione di una domanda specifica, né l'allegazione di documentazione probatoria, con la sola deduzione dai dividendi percepiti.
La banca ribadisce di aver tempestivamente eccepito in udienza la tardività e l'inammissibilità di tale domanda. A ciò si aggiunge che la nuova pretesa non è stata oggetto di mediazione obbligatoria, integrando un'ulteriore violazione del d.lgs. 28/2010.
22 La banca contesta che il Tribunale abbia ritenuto provato l'acquisto delle 600 azioni e il relativo prezzo in assenza di ordini, contratti o documentazione bancaria. Ha, quindi,
eccepito la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché l'attore non ha dimostrato l'effettivo esborso, né la provenienza onerosa dei titoli, che avrebbero potuto derivare da donazione o successione. Precisa che l'inversione dell'onere probatorio ex
art. 23, comma 6, TUF riguarda gli obblighi contrattuali dell'intermediario e non esonera l'attore dall'onere di allegarne l'inadempimento e di provare il danno e il nesso causale.
L'appellante deduce l'illogicità e l'erroneità nel criterio di quantificazione del danno adottato dal Giudice di prime cure,
basato su valori ipotetici. La banca sostiene che il danno è
meramente potenziale e non risarcibile, in quanto le azioni sono tuttora detenute nel patrimonio dell'attore, hanno valore di scambio e continuano a generare utilità (dividendi); anche ammettendo un danno risarcibile, il Giudice avrebbe dovuto riferirsi al valore delle azioni al momento dell'acquista consapevolezza del rischio assunto dall'attore con il loro acquisto (dicembre 2016 quando la banca è stata trasformata in società per azioni); la riduzione equitativa del 30% del danno liquidato era priva di motivazione.
La banca ribadisce la violazione dei principi di diritto in materia di nesso causale, richiamando la giurisprudenza secondo cui il danno deve essere conseguenza immediata e
23 diretta dell'inadempimento, non del mero andamento del mercato. L'attore non avrebbe allegato, né provato il fatto dannoso, il nesso causale e gli elementi costitutivi della colpa della banca.
7. La doglianza è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
In materia di intermediazione finanziaria, il contratto quadro costituisce l'accordo generale e strumentale al rapporto di intermediazione, mentre le singole operazioni di investimento
(come l'acquisto di azioni) sono contratti di esecuzione giuridicamente autonomi. Ciò comporta che i vizi, gli inadempimenti e la responsabilità dell'intermediario debbano essere valutati e contestati singolarmente per ciascun negozio giuridico.
A tale principio sostanziale si aggiunge quello processuale relativo alla corretta perimetrazione del thema decidendum.
Secondo la S.C., la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda – pur se anch'esso astrattamente idoneo a configurare una violazione degli obblighi contrattuali – integra un mutamento della causa
petendi inammissibile in corso di causa, e non una mera
emendatio libelli.
Sul punto, va richiamato l'orientamento secondo cui: “nel
giudizio avente a oggetto la risoluzione di contratto per
inadempimento la deduzione di un fatto diverso da quello
24 originariamente posto a fondamento della domanda non si
traduce in una mera emendatio libelli, ma – comportando
l'introduzione di un nuovo tema di indagine – si configura come
un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile
in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il
comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta,
violazione degli obblighi contrattuali (Cass. civ., sez. I,
28/01/2015, n. 1611) Con particolare riferimento all'azione di
inadempimento contrattuale, questa Corte ha affermato che
l'attore ha l'onere di allegare non solo l'inadempimento in quanto
tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso
contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (ex
multis Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, n.10141;
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n. 6618). Trattandosi,
infatti, di diritti eterodeterminati, l'attore deve indicare
espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere
stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni
giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto
l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria
richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente
gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere
dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di
attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del
contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto
(Cass. n. 2357/2019)” (il testo è tratto dalla motivazione di C. n.
25 32952/2024).
La domanda relativa alla responsabilità contrattuale dell'intermediario è un diritto eterodeterminato. L'investitore ha pertanto l'onere di allegare espressamente e in modo circostanziato i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto.
Nel caso di specie, l'investitore, nell'atto introduttivo, aveva circoscritto la lamentata inadempienza alle operazioni d'investimento effettuate dal 2012 al 2017. La successiva estensione della domanda agli acquisti di azioni effettuati nel
2008 e nel 2009 – benché esecutivi del medesimo contratto quadro – integrava, pertanto, la deduzione non di una mera pretesa quantitativamente maggiore, bensì di inadempimenti relativi a distinte ed ulteriori operazioni, configurandosi come domande nuove in quanto aggiuntive rispetto a quelle precedenti già versate in causa e per le quali andavano specificati i fatti storici che concretamente sostanziavano le violazioni contrattuali addebitate alla banca.
Tali domande, oltre a sommarsi a quelle in precedenza già
proposte dall'attore, sono state svolte senza in alcun modo circostanziare gli specifici profili di inadempimento per gli acquisti più risalenti, ma unicamente richiamando per
relationem quelli lamentati con riguardo alle operazioni successive.
Si deve quindi ritenere che, contrariamente a quanto
26 affermato dal Tribunale, l'investitore abbia inammissibilmente introdotto in corso di giudizio domande nuove, oltretutto senza assolvere i dovuti oneri di allegazione, la cui preclusione è
rilevabile anche d'ufficio: “Nella vigenza del regime giuridico
delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità
della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche
d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione
sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio
secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti
e nei termini a tal fine previsti...” (C. n. 12633/2024).
Per le ragioni esposte, il Tribunale ha errato nel ritenere ammissibile la domanda risarcitoria relativa alle 600 azioni del
2008-2009 con la conseguente preclusione di ogni giudizio sulla sua fondatezza nel merito.
Il motivo di appello è pertanto accolto.
8. La declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria relativa agli investimenti effettuati negli anni 2008 e
2009 determina l'assorbimento della doglianza veicolata dal terzo motivo di impugnazione incidentale proposto dall'investitore.
Il motivo, rubricato: “Sul terzo motivo d'appello incidentale
per errata pronuncia ex artt. 112 e 113 c.p.c. quanto alla
domanda di risarcimento danni in ordine al riconoscimento degli
interessi legali solo dalla domanda giudiziale e non dalla data
dell'investimento, nonché per la riduzione del risarcimento nella
27 misura del 30%”, investiva la decisione di primo grado in merito alla quantificazione dell'obbligazione risarcitoria.
La censura, infatti, contestava il mancato riconoscimento del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali (con richiesta di applicazione dei tassi differenziati ex art. 1284,
commi 1 e 4, c.c., dalla data degli investimenti al saldo), nonché
la riduzione del 30% del risarcimento ritenuta ingiustificata e priva di adeguata motivazione.
Tuttavia, poiché in accoglimento dell'appello principale la domanda risarcitoria originaria viene dichiarata inammissibile,
risulta superflua la trattazione della doglianza concernente le modalità di liquidazione e quantificazione del quantum
debeatur.
9. Il primo motivo dell'impugnazione principale, rubricato:
“Sull'erronea valutazione circa la prescrizione: falsa applicazione
dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 2935 c.c.”, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo tempestive sia l'azione di risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni, sia la domanda di risarcimento danni.
Con particolare riferimento all'adesione all'aumento di capitale del 2012 (unica operazione rimasta in discussione ai fini della decisione sulla prescrizione dopo l'esclusione per le ragioni spiegate degli investimenti 2008/2009), l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato il
28 dies a quo della prescrizione decennale (ex artt. 2946 e 2935
c.c.), collocandolo al momento del perfezionamento dell'investimento (28 dicembre 2012) anziché alla data di sottoscrizione dell'aumento di capitale (13 novembre 2012).
La banca sostiene che la prescrizione abbia iniziato a decorrere con l'adesione del socio all'aumento di capitale,
poiché l'illecito – consistente nella lesione della libertà di autodeterminazione dell'investitore – si sarebbe realizzato già in quel momento, ossia alla data dell'inadempimento.
Quanto alla domanda risarcitoria, proposta in via subordinata rispetto a quella caducatoria e restitutoria,
l'appellante contesta che il dies a quo possa essere fatto coincidere con la data in cui l'investitore avrebbe acquisito piena consapevolezza della perdita economica subita.
La banca ritiene che tale impostazione sia contraria al principio di certezza del diritto ed idonea ad esporre l'intermediario a una responsabilità indefinita nel tempo.
Sostiene, di contro, che la prescrizione decorra dall'oggettivo verificarsi del fatto costitutivo del diritto, vale a dire dal momento dell'erogazione del servizio di investimento, e non dalla successiva percezione del danno, ribadendo che l'eventuale successivo andamento al ribasso delle quotazioni del titolo non può influire sulla decorrenza del termine prescrizionale.
La banca conclude, dunque, chiedendo la riforma della
29 sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, con conseguente declaratoria di estinzione per decorso del termine sia dell'azione di risoluzione, sia di quella risarcitoria.
10. La doglianza va disattesa per le seguenti ragioni.
In linea di principio, è corretto ritenere che il negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società per azioni abbia natura consensuale. La S.C. ha infatti precisato che: “Il
negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società
per azioni ha natura consensuale, e non reale, essendo il
versamento dei tre decimi del valore nominale delle azioni
sottoscritte, previsto dall'art. 2439 cod. civ., come quello da
effettuare al momento della costituzione della società (art. 2329
n. 2 cod. civ.) – rispetto al quale è ipotizzata la mora (art. 2334
comma secondo) e la cui mancanza dà luogo, se l'atto costitutivo
venga ugualmente omologato, alla cosiddetta nullità della società
(art. 2332 n. 6) – un'obbligazione derivante dal contratto e non
elemento costitutivo dello stesso” (Cass. n. 611/1996).
Ne consegue che l'obbligazione di versamento del conferimento deriva dal contratto di sottoscrizione, ma non ne costituisce l'elemento perfezionativo.
Tuttavia, la fattispecie oggetto di giudizio non si esaurisce nel mero diritto societario. L'adesione dell'investitore all'aumento di capitale deliberato dalla banca è avvenuta,
infatti, nell'ambito del servizio di investimento erogato dalla
30 stessa banca emittente. La duplice veste della banca (emittente e intermediario) non esclude l'applicabilità della disciplina in materia di prestazione dei servizi di investimento prevista dal
TUF e dai regolamenti attuativi. Sul punto, l'art. 84, comma 1,
del Regolamento Intermediari chiarisce inequivocabilmente che le banche, “anche quando procedono alla vendita, in fase di
emissione, di propri prodotti finanziari”, sono tenute al rispetto delle norme in materia di servizi di investimento.
Ne consegue che l'inadempimento contestato non attiene al perfezionamento del contratto di sottoscrizione in sé, bensì alla violazione degli obblighi comportamentali connessi alla prestazione del servizio di intermediazione.
Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, occorre pertanto rifarsi al momento in cui l'inadempimento dell'intermediario si considera consumato. Sul punto, la S.C. ha stabilito un principio dirimente: “In tema di intermediazione
finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da
parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione
del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente
restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli
obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere
dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto […],
essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli
obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione
può esser fatto valere” (Cass. n. 14019/2025).
31 Come chiarito dalla stessa S.C., l'intermediario non deve limitarsi a ricevere e trasmettere l'ordine di acquisto, ma è
tenuto a verificare la coerenza dell'operazione e a fornire l'informativa necessaria anche “nel periodo intercorrente tra il
conferimento dell'“ordine” e la sua esecuzione”, ponendo rimedio all'eventuale deficit informativo prima che l'operazione abbia corso. Una prestazione del servizio che trascuri tale obbligo si traduce in un inadempimento che si consuma con l'esecuzione dell'ordine.
Pertanto, con riguardo all'investimento del 2012, il dies a
quo della prescrizione decennale, tanto per l'azione di risoluzione quanto per quella risarcitoria, non può essere collocato prima del 28 dicembre 2012, data che segna il perfezionamento dell'operazione di investimento nei titoli e il termine ultimo per l'utile e corretto espletamento da parte della banca del servizio di intermediazione.
Il motivo di gravame va, pertanto, disatteso.
11. Il terzo motivo dell'appello principale è rubricato:
“Sull'errata valutazione circa la valutazione di appropriatezza e
adeguatezza: falsa applicazione degli artt. 39, 40, 41 e 42 del
Regolamento Intermediari (adottato con delibera n. 16190 del 29
ottobre 2007 e vigente ratione temporis)”
La banca appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non provata l'effettuazione delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, sostenendo
32 l'erroneità di tale conclusione.
In via preliminare, l'appellante sostiene di aver assolto l'onere di informazione passiva somministrando al cliente i test
MiFID, ai quali quest'ultimo aveva risposto dichiarando in particolare di possedere la conoscenza delle azioni emesse dalla banca.
La banca prosegue censurando la statuizione del Tribunale,
sostenendo di aver correttamente adempiuto agli obblighi di legge e contrattuali in occasione delle operazioni di aumento di capitale del 2012.
Secondo l'appellante, l'investimento del 2012 era coerente con il profilo del cliente, in quanto egli aveva già dichiarato nei questionari MiFID di conoscere le azioni emesse dalla banca e gli strumenti finanziari con finalità di incremento del capitale,
anche non quotati. Tale conoscenza, unitamente alla pregressa operatività in titoli della medesima emittente, avrebbe legittimato la valutazione positiva di appropriatezza.
A supporto, la banca richiama le schede di adesione sottoscritte dal cliente, nelle quali si dava espressamente atto della messa a disposizione del prospetto informativo e della consapevolezza dei rischi connessi all'operazione.
Per quanto attiene all'aumento di capitale del 2015, la banca afferma di aver svolto la valutazione di adeguatezza, come risulterebbe dalle schermate informatiche prodotte in giudizio, e di aver segnalato i rischi dell'investimento.
33 Pur riconoscendo che il questionario di profilazione del rischio risaliva al 2011, l'appellante sostiene che lo stato di conoscenza e l'esperienza del cliente non si sarebbero modificati nel tempo, sicché la valutazione doveva considerarsi corretta e attuale.
La banca evidenzia, infine, che il cliente ha confermato di aver preso visione del prospetto e delle informazioni sui rischi e che negli ordini di acquisto erano state riportate indicazioni specifiche riguardanti il conflitto di interessi, la natura non quotata del titolo, la sua intrinseca rischiosità.
12. Il quarto motivo dell'appello principale è rubricato:
“Dell'assolvimento degli obblighi informativi: falsa applicazione
degli artt. 21 TUF e 27, 28 e 29 del Regolamento Intermediari
(adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e vigente
ratione temporis), dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dell'art. 94 TUF
– della prova per testi richiesta dalla nel corso del primo Pt_1
grado di giudizio”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado per aver affermato la violazione degli obblighi informativi da parte della banca.
Sostiene che il Tribunale abbia errato nel fondare la propria statuizione sulla presunta mancata consegna materiale del prospetto informativo. Evidenzia che l'art. 94 TUF e l'art. 31,
comma 3, del Regolamento Intermediari impongono unicamente l'obbligo di pubblicazione e messa a disposizione del
34 documento, onere che la banca dichiara di aver puntualmente adempiuto.
La banca prosegue affermando di aver fornito al cliente un'informativa completa e conforme alla normativa, sia in fase precontrattuale, sia in occasione delle singole operazioni,
richiamando la seguente documentazione: l'art. 54 del contratto quadro avvertiva espressamente dei rischi connessi agli strumenti non quotati;
le schede di adesione che il cliente aveva sottoscritto dichiarando di aver preso visione dei prospetti informativi depositati presso la e di aver compreso CP_2
natura, rischi e implicazioni delle operazioni;
le schede prodotto consegnate per ciascuna sottoscrizione, contenenti dettagli sui fattori di rischio, ivi inclusi illiquidità e conflitto di interessi;
le informative periodiche trasmesse semestralmente al cliente,
recanti indicazioni sul valore dei titoli e sulla loro liquidità.
Un ulteriore profilo di censura riguarda la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla banca in primo grado. L'appellante lamenta che il Tribunale, pur avendo ritenuto la documentazione prodotta non decisiva, non abbia consentito di integrare la prova mediante testi, incorrendo così
in un vizio di omessa motivazione su una richiesta istruttoria potenzialmente idonea a incidere sull'esito della lite.
Infine, la banca contesta l'erronea interpretazione del contratto quadro operata dal Giudice di prime cure. Questi
avrebbe richiamato clausole inconferenti (art. 36), ritenendo
35 sussistente un obbligo di raccomandazioni scritte che non risulta invece previsto nel testo contrattuale sottoscritto dalle parti.
13. Il quinto motivo d'appello, rubricato “Della dichiarazione
di risoluzione: della violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.”
censura la pronuncia di risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni del 2012 e del 2016, che il Tribunale di Bolzano ha ritenuto giustificata per grave inadempimento della banca.
L'appellante critica tale statuizione sotto un duplice profilo:
da un lato, afferma l'assenza di qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali;
dall'altro, rileva la mancanza del presupposto essenziale richiesto dall'art. 1455 c.c., ossia la gravità dell'inadempimento.
14. I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e accomunati dalla prospettiva offerta dall'appellato, il quale ha rinnovato la tematizzazione nella loro piena estensione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario. In particolare,
l'investitore richiama gli artt. 21 TUF, nonché gli artt. 27, 28 e
31 del Regolamento Consob n. 16190/2007 e la Comunicazione
Consob n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009, sostenendo che tali disposizioni imponevano alla banca di fornire informazioni chiare, complete e trasparenti, volte a consentire scelte di investimento consapevoli.
Secondo l'appellato, la violazione di tali obblighi avrebbe
36 determinato un grave inadempimento nella conduzione delle operazioni contestate, impedendogli di autodeterminarsi in modo informato nel negoziare con la controparte contrattuale.
Tale ricostruzione si pone come chiave di lettura unitaria delle doglianze della banca, in quanto la preliminare verifica relativa all'adempimento degli obblighi informativi incide sul giudizio relativo alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti e, conseguentemente, sulla responsabilità
contrattuale dell'intermediaria ex art. 1218 c.c..
15. Al riguardo si osserva infatti che l'informativa concernente lo strumento finanziario presenta una propria autonomia concettuale e funzionale, dovendo rimanere distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a svolgere in ordine all'appropriatezza e all'adeguatezza dell'investimento.
Tale distinzione emerge con chiarezza, ad esempio, da C. n.
7288/2023, ove si afferma: “In tema di intermediazione
finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver
adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente
sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza
dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate
informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla
esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che
l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è,
in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che
condiziona le sue scelte di investimento”.
37 L'informativa relativa allo strumento finanziario deve essere tale da porre l'investitore nelle condizioni di comprendere e valutare i rischi intrinseci all'operazione, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del prodotto oggetto di negoziazione.
Le valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza, per contro,
si fondano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento proposto e il complesso delle informazioni acquisite dall'intermediario in ordine al profilo del cliente.
16. Orbene, muovendo dagli obblighi informativi,
l'adempimento dei quali l'intermediario è obbligato a dimostrare ai sensi dell'art. 23 Tuf, nella specie occorre osservare quanto segue.
Con riferimento all'obbligo attivo di informazione posto a carico dell'intermediario, l'investitore ha dedotto, facendo espresso richiamo alla Comunicazione DIN/9019104 CP_2
del 2 marzo 2009, di non essere stato adeguatamente informato circa il rischio insito nell'operazione d'investimento. Tale
rischio, secondo quanto allegato, derivava essenzialmente dal fatto che il valore intrinseco e di scambio del titolo fosse determinato in via autoreferenziale dalla banca, senza che fosse possibile conoscere quale prezzo si sarebbe potuto effettivamente conseguire in sede di rivendita. L'investitore ha inoltre evidenziato come tale circostanza incidesse negativamente sulla liquidabilità del prodotto, compromettendo la possibilità di disinvestire in tempi ragionevoli senza subire
38 una significativa perdita del capitale.
È stato, in proposito, convincentemente sostenuto che la
Comunicazione del 2 marzo 2009 – nella Controparte_3
parte invocata dall'investitore, ove si stabilisce che la determinazione del fair value mediante l'impiego di metodologie riconosciute e diffuse sul mercato, proporzionate alla complessità del prodotto, si applica anche ai prodotti di propria emissione ovvero agli intermediari operanti in contropartita diretta con la clientela – riveste natura meramente interpretativa, e non già innovativa o creativa di una regola giuridica non previamente esistente.
Con particolare riguardo alla tipologia del titolo oggetto degli investimenti contestati, si osserva come esso fosse costituito da azioni della banca, vale a dire da strumenti rappresentativi del capitale di rischio del medesimo soggetto economico che, al contempo, rivestiva la qualifica di emittente, collocatore e venditore del prodotto finanziario.
Tale circostanza, già di per sé idonea a connotare l'investimento come maggiormente rischioso rispetto, ad esempio, ai titoli obbligazionari – atteso che, in caso di insolvenza dell'emittente, il risparmiatore può andare incontro alla perdita anche integrale del capitale investito – si aggravava ulteriormente per effetto della negoziazione in contropartita diretta da parte del medesimo operatore, generando una situazione di duplice conflitto d'interessi.
39 In relazione a tale condizione dell'operatore emittente/collocatore, merita richiamo C. n. 1740/2022,
secondo cui: “La vendita di azioni proprie della banca in
contropartita diretta con la clientela rientra nella nozione di
servizi ed attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del
d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF); conseguentemente, tale attività è
sottoposta ai doveri previsti dall'art. 21, comma 1, lett. d) dello
stesso decreto e dall'art. 15 del Regolamento congiunto Banca
d'Italia-Consob attuativo dell'art. 6, comma 2 bis, del TUF, ai fini
dell'istituzione di procedure interne idonee a garantire gli obblighi
di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi, fra i
quali rientra anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di
fissazione del prezzo dello strumento finanziario (c.d. fair value
del titolo), in quanto trattasi di operazione priva di mera valenza
interna” (cfr. in motivazione anche Cass. n. 17518/2022, non massimata).
Ne consegue, nella fattispecie, che la natura delle azioni quali prodotti finanziari illiquidi (o comunque a rischio di illiquidità), unitamente alla loro collocazione presso la clientela da parte della banca, escludeva che la determinazione del prezzo potesse qualificarsi come operazione di mera rilevanza interna. Al contrario, essa si correlava in modo diretto alla prestazione dei servizi di investimento, imponendo all'emittente/collocatore/venditore l'adozione di una procedura di determinazione del fair value del titolo che fosse quanto più
40 possibile oggettiva, precisa, esaustiva e, soprattutto,
trasparente.
Come affermato dalla S.C., l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento comporta anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario, in applicazione della normativa primaria di cui all'art. 21, comma
1, lett. d), del TUF..
17. Proseguendo nell'analisi, ed esaminando ora distintamente le due operazioni oggetto delle critiche veicolate dai motivi dell'impugnazione qui in discussione vale osservare quanto segue.
18. Con riguardo alla sottoscrizione delle azioni emesse in occasione dell'aumento di capitale deliberato nel 2012, va preliminarmente ribadito il seguente chiarimento.
La duplice circostanza per cui la banca abbia collocato presso l'investitore azioni di propria emissione e che quest'ultimo le abbia sottoscritte esercitando il diritto di opzione, in quanto già azionista dell'emittente, non esclude affatto che la condotta dell'intermediario debba essere scrutinata alla luce della disciplina in materia di prestazione dei servizi di investimento, come delineata dal d.lgs. n. 58/1998
(Tuf) e dai relativi regolamenti attuativi.
In tal senso, l'art. 84, comma 1, del Regolamento
Intermediari – rubricato “Distribuzione di prodotti finanziari
41 emessi da banche” – stabilisce espressamente che le banche,
“anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di
propri prodotti finanziari”, sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di prestazione dei servizi di investimento.
Parimenti, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei propri clienti, contemperando tuttavia tale diritto con i principi di tutela dell'investitore sanciti dalla normativa di settore.
In questo senso si è orientata, in modo condivisibile, la decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) n.
179/2018 cit..
L'esattezza di tale conclusione trova ulteriore conferma nelle stesse allegazioni della banca, la quale ha dichiarato di aver proceduto alla valutazione dell'appropriatezza della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, riconoscendo così di aver prestato un servizio di investimento.
19. La scheda di adesione sottoscritta dall'investitore,
prodotto in giudizio dalla banca sub doc. n. 5, contiene esclusivamente una dichiarazione del cliente con la quale egli attesta di essere a conoscenza del prospetto informativo approvato dalla in data 30 ottobre 2012, reso CP_2
disponibile dalla banca in formato cartaceo e digitale.
Ai fini della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il cliente dichiara altresì di aver valutato i rischi connessi
42 all'operazione d'investimento, come rappresentati nella prima sezione del capitolo quarto del suddetto prospetto informativo.
Infine, il dichiarante attesta di essere consapevole del conflitto d'interessi in cui versava la banca, la quale rivestiva simultaneamente il ruolo di emittente e collocatrice dei titoli azionari, nonché di aver ricevuto dal medesimo intermediario un documento esplicativo delle modalità di gestione di tale conflitto.
20. Va, sul punto, rammentato che, in materia di intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli affermi di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti per una completa valutazione del grado di rischiosità
dell'operazione, non può essere qualificata come confessione stragiudiziale (cfr., a titolo esemplificativo, C. n. 18122/2020).
Nel caso di specie, peraltro, il cliente non ha dichiarato di aver ricevuto informazioni dalla banca – la quale, difatti, ha omesso qualsivoglia condotta attiva in tal senso – bensì di conoscere il contenuto del prospetto informativo reso disponibile alla clientela.
Si tratta, in realtà, di un documento predisposto dall'emittente, finalizzato all'offerta al pubblico indistinto dei propri strumenti finanziari, e che, per tale finalità, necessitava dell'approvazione da parte della . CP_2
La giurisprudenza della S.C. è, per contro, costante
43 nell'affermare che, in tema di servizi di investimento mobiliare,
l'intermediario è tenuto, prima di effettuare operazioni, a fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente
(cfr., tra le altre, C. n. 8314/2017).
Nel caso in esame, il prospetto informativo approvato dalla
(doc. n. 9 della banca), che l'investitore dichiara di CP_2
conoscere nella sottoscrizione della scheda predisposta dalla banca, è un documento di 272 pagine, caratterizzato da contenuti economico-finanziari di elevato profilo tecnico,
essendo destinato all'organo di vigilanza incaricato di approvare l'emissione di nuove azioni nell'ambito dell'aumento di capitale.
In tutti i questionari di profilatura somministrati al cliente
(doc. nn. 2 a), 2 b), 2 c) e 2 d) dell'investitore), quest'ultimo non ha dichiarato di possedere specifiche conoscenze in ambito finanziario e non ha mai indicato quale fosse il proprio effettivo livello di istruzione.
Ne consegue che l'intermediario, sostenendo di aver assolto il proprio obbligo informativo esclusivamente mediante la messa a disposizione del prospetto approvato dalla , ha in CP_2
realtà ammesso di non aver tenuto alcuna condotta attiva,
neppure al fine di verificare se la controparte contrattuale fosse effettivamente in grado di comprendere i complessi contenuti del documento fornito, al di là della dichiarazione di stile con
44 cui il cliente ne attestava la conoscenza.
In altri termini, l'intermediario non ha fornito prova di aver somministrato al cliente un'informazione effettiva, in forma documentale o orale, che fosse comprensibile e appropriata, tale da consentirgli una ragionevole comprensione della natura del servizio e dei rischi ad esso connessi, in conformità agli obblighi di cui agli artt. 31 e 32 del Regolamento Intermediari.
Né può ritenersi idonea a esonerare la banca da responsabilità l'eventuale obiezione secondo cui il cliente,
avendo già effettuato gli investimenti del 2008 e del 2009,
avrebbe acquisito conoscenza ed esperienza del titolo azionario emesso dalla banca, in quanto già presente nel proprio portafoglio.
Sul punto, si osserva che – come già rilevato – la non Pt_1
ha fornito prova alcuna circa le informazioni somministrate al cliente in occasione di quegli investimenti. Ed è, inoltre,
indimostrato che il cliente, per il solo fatto di detenere nel proprio portafoglio le azioni emesse dalla banca, sia stato in grado di apprendere aliunde quali fossero concretamente i relativi profili di rischio.
21. Al di là delle perplesse modalità con cui la banca reputa di aver assolto il proprio obbligo informativo, quanto ai contenuti dell'informazione somministrata – in particolare con riferimento alle criticità sollevate dall'investitore circa il valore delle azioni offerte in opzione e la loro commerciabilità – si
45 impongono le seguenti considerazioni dirimenti.
Nel prospetto informativo approvato dalla , al punto CP_2
5.3.1 (pag. 258), viene indicata la modalità di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione adottata dalla banca:
“Il prezzo di offerta delle azioni è pari per entrambe le offerte
ad euro 18,35 per ciascuna azione ed è stato fissato dal consiglio
di amministrazione in data 5 ottobre 2012. In particolare il prezzo
di offerta è costituito dal valore nominale di euro 2,00 (due) e dal
sovrapprezzo pari ad euro 16,35. Si segnala che il prezzo di
offerta è inferiore all'ultimo prezzo annuale statuito
dall'assemblea ordinaria dei soci in data 17 aprile, pari ad euro
18,50.”
Quanto alla modalità di pricing delle azioni immesse nella piattaforma di scambio prescelta, il medesimo prospetto prevede:
“Gli ordini aventi ad oggetto azioni ordinarie devono essere
inseriti sulla piattaforma di scambio ICBPI con un prezzo limite
che non può essere inferiore al prezzo di emissione determinato
annualmente dall'assemblea dei soci di BPAA, su proposta del
consiglio di amministrazione e sentito il Collegio sindacale. Inoltre
il prezzo limite non potrà essere superiore o inferiore del 10%
rispetto all'ultimo prezzo di chiusura.”
In sostanza, la banca, nel 2012, ha autonomamente determinato il valore intrinseco delle azioni di nuova emissione e il loro valore di scambio, senza chiarire nel prospetto
46 informativo se tale determinazione fosse fondata su una relazione di stima redatta da un esperto indipendente, né ha esplicitato la procedura o i criteri di pricing adottati.
Tale opacità non riguarda soltanto l'offerta in opzione ai soci delle azioni di nuova emissione, ma si estende, secondo quanto emerge dal prospetto, anche alle successive variazioni annuali del prezzo di negoziazione sulla piattaforma di scambio prescelta.
Il sistema di scambio così delineato risulta caratterizzato da un presidio di controllo unilaterale e non trasparente da parte della banca, volto ad impedire che la quotazione dei titoli si formasse secondo la libera e oggettiva dinamica di mercato,
fondata sull'incontro tra domanda e offerta.
Ne consegue che tale modalità illiberale di commercializzazione dei titoli è già di per sé indicativa della loro illiquidità.
La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi (o comunque a rischio di illiquidità), unitamente alla loro collocazione presso la clientela della banca, esclude – per le ragioni sopra spiegate - che la determinazione del prezzo potesse essere considerata un'operazione di mera rilevanza interna. Al contrario, essa si correla direttamente alla prestazione dei servizi di investimento, imponendo la necessità
di determinare il fair value del titolo mediante una procedura oggettiva, precisa ed esaustiva.
47 L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone, infatti,
anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo del prodotto finanziario, in conformità alla normativa primaria di riferimento.
22. Coerente con le considerazioni sin qui svolte è la constatazione che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 23 Tuf, la banca non ha fornito prova – né mediante il prospetto informativo, né attraverso altra documentazione – di aver effettivamente erogato il servizio di investimento in favore del risparmiatore illustrandogli in modo chiaro e trasparente il criterio oggettivo sulla base del quale, nel 2012, avrebbe fissato il prezzo delle azioni di nuova emissione offerte in opzione, né
quello in base al quale avrebbe successivamente determinato il relativo valore di scambio sulla piattaforma di commercializzazione prescelta.
Tale circostanza depone, evidentemente, per la conferma delle violazioni degli obblighi informativi nell'erogazione del servizio di investimento, come addebitate dal cliente alla banca.
Ma depone altresì per la conferma che, nel conflitto tra l'interesse della banca alla propria patrimonializzazione –
perseguito mediante l'operazione di aumento di capitale – e il dovere di protezione del cliente, da attuarsi attraverso la migliore gestione possibile del suo interesse, l'intermediario,
nella duplice veste di emittente e collocatore dei propri titoli, ha
48 omesso di esplicitare la policy adottata per la determinazione del fair value delle azioni, dimostrando così di aver abdicato al proprio obbligo di protezione nei confronti del risparmiatore,
privilegiando in via unilaterale il perseguimento del proprio interesse.
23. Con riguardo alla sottoscrizione delle azioni emesse nel
2015, la relativa produzione documentale (doc. n. 6 della banca)
evidenzia che, oltre a raccogliere l'attestazione del cliente di aver visionato il prospetto informativo messo a disposizione della clientela dopo che la lo aveva approvato il 26.11.2015, e CP_2
di aver valutato i rischi in esso illustrati, la banca ha dimostrato di aver consegnato alla propria controparte contrattuale la scheda prodotto e di averle somministrato il test di adeguatezza e di appropriatezza dell'investimento.
24. Quanto al metodo di determinazione del prezzo dell'offerta del titolo e di quello di scambio sulla piattaforma di commercializzazione è significativo trascrivere quanto stabilito al punto 5.3.1. del prospetto (p. 416 e 417 del documento n. 8
della banca).
“Ai fini della determinazione del prezzo di offerta, il consiglio
di amministrazione non si è avvalso del supporto di alcuna
società di advisory o di esperti terzi indipendenti per la stima del
valore equo di emissione, né ha applicato modelli interni di
attualizzazione della capacità di remunerazione del capitale
attesa dal piano industriale. Per contro, il consiglio di
49 amministrazione ha fissato il prezzo di offerta tenuto conto sia
dell'obiettivo di pieno collocamento dell'aumento di capitale che
del vincolo di salvaguardia del valore della partecipazione
detenuta in portafoglio dagli azionisti”.
Il prezzo di scambio delle azioni sulla piattaforma ICBPI “è
determinato, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di BPAA,
dall'assemblea dei soci ogni anno, su proposta del consiglio di
amministrazione, in base all'andamento dell'esercizio economico
dell'anno precedente e, pertanto, potrebbe essere diverso, anche
inferiore, negli esercizi successivi. Nel proporre all'assemblea dei
soci la determinazione del prezzo di emissione, il consiglio di
amministrazione non si è avvalso del supporto di alcuna società
di advisory o di perizie rilasciate da esperti terzi indipendenti per
la stima del valore equi di emissione”.
Nel suo prospetto informativo del 2015, approvato dalla
, la banca riconosce a chiare lettere di non essersi CP_2
dotata di una trasparente procedura di pricing nella determinazione tanto dell'equo valore intrinseco delle proprie azioni quanto del loro valore di scambio per gli anni successivi al momento dell'emissione.
Già, dunque, la conclamata assenza di una policy di determinazione del fair value dei propri titoli azionari, per le ragioni già in precedenza spiegate, esclude di per sé che la banca abbia potuto erogare correttamente, vale a dire in ossequio alle previsioni del TUF e dei regolamenti attuativi, il
50 servizio d'investimento con riguardo alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avvenuta con l'aumento di capitale deliberato nel 2015.
25. Quanto alle informazioni somministrate in ordine alla possibilità di smobilizzare l'investimento il prospetto informativo cit., dopo aver spiegato che il titolo non viene quotato in borsa ma sulla piattaforma prescelta dalla banca per commercializzarlo prevede quanto segue.
“ non interviene in alcun modo Pt_1 Parte_1
sulla formazione del prezzo sulla piattaforma ICBPI, se non nei
limiti previsti dal “Regolamento della negoziazione delle azioni,
dei diritti di opzione, delle obbligazioni convertibili e cum warrant
di BPAA” deliberato dal Consiglio di amministrazione del 19
settembre 2014. Tale regolamento prevede le seguenti limitazioni
nella formazione del prezzo d'asta sulla piattaforma di
negoziazione ICBPI: (i) il prezzo limite degli ordini non può essere
inferiore o superiore del 10% rispetto al prezzo concluso nella
precedente asta e (i) il prezzo limite di negoziazione non può
essere inferiore al prezzo di emissione determinato
dall'Assemblea dei soci”.
L'affermazione che il valore di emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo di mercato del titolo è ambigua e tale, dunque, da disorientare l'investitore medio ed ancor più quello, come nella specie, conservativo perché ingenera l'idea che la negoziazione
51 del titolo sulla piattaforma prescelta, a compensazione della sua ridotta commerciabilità, avrebbe comunque assicurato la relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione stabilito dall'assemblea di soci non si sa in base a quali parametri, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune ai cambiamenti di valutazione circa l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.
Il che, come prevedibile, non è avvenuto, tant'è che la stessa banca ha riferito in giudizio con propria nota dell'8 ottobre 2024
che il cliente in data 03.05.2024 ha ceduto i propri titoli al prezzo di ca € 8,00 per azione.
Tanto conferma che l'investimento perfezionato dal cliente per il tramite della propria banca era contraddistinto dal duplice, intrinseco fattore di rischio, dato dal fatto che si trattava di uno strumento finanziario azionario non quotato su un mercato regolamentato e per di più privo di un trasparente e, dunque, credibile valore intrinseco e di scambio.
Anche in occasione dell'aumento di capitale del 2015 ed in particolare nell'illustrarne lo specifico rischio associato alla limitata commerciabilità, la banca ha fornito informazioni ambigue in particolare con riguardo al processo di pricing del titolo sulla prescelta piattaforma di negoziazione, capaci di ingenerare il convincimento che questo avrebbe conservato il
52 valore autodeterminato e autodichiarato dall'emittente indipendentemente dalla dinamica della domanda e dell'offerta.
Da tanto deriva che la banca nel somministrare le informazioni dovute ai propri soci in occasione della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione offerte rispettivamente in opzione ed in prelazione, ha agito in violazione dell'art. 28 reg. Consob n. 16190/2007, il quale prescrive che gli intermediari finanziari debbano fornire agli investitori informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e,
prima ancora, ha agito in violazione dell'art. 21 d.lgs. 58/1998,
il quale prevede che nella prestazione dei servizi d'investimento i soggetti abilitati si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati.
26. Conclusivamente, con riferimento ad entrambe le operazioni di investimento qui in discussione, deve rilevarsi che la banca non ha fornito prova di aver somministrato al proprio cliente alcuna informazione specifica e personalizzata, né in forma scritta, né orale.
Nemmeno la prova per testi dedotta dalla banca appare idonea, anche se ammessa, a controvertire tale conclusione. I
capitoli formulati, trascritti nell'epigrafe della presente pronuncia, non evidenziano alcuna circostanza specifica a dimostrazione che la banca abbia assolto, nei termini precisati dalla normativa e qui sopra ricapitolati, gli obblighi informativi dei quali era gravata.
53 Risulta pertanto dimostrato l'addebito mosso dall'investitore,
il quale, appunto, ha specificamente contestato alla banca l'inadempimento degli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore.
27. Dalle conclusioni sopra precisate si ricava l'ulteriore rilievo che, nel caso di specie, l'intermediario non ha correttamente assolto nemmeno all'onere di valutare l'appropriatezza degli investimenti effettuati dal proprio cliente.
La circostanza che la banca non abbia reso conoscibili al pubblico dei risparmiatori le procedure e i criteri di determinazione del prezzo delle proprie azioni comporta che gli stessi – e tra essi, dunque, anche l'odierno appellato – non potevano avere una effettiva conoscenza del titolo, in particolare del suo valore reale, né potevano rendersi conto della correttezza delle procedure di negoziazione e della veridicità
delle condizioni economiche di scambio.
Fornisce una chiara rappresentazione della discrasia tra il valore reale del titolo, non reso conoscibile al risparmiatore, e quello autodichiarato dall'intermediario al momento delle operazioni contestate, pari ad oltre € 18,00, la negoziazione del titolo (all. F della banca), una volta migrato sulla nuova piattaforma di scambio Vorvel, al prezzo ribassato di € 8,50.
Il sensibile deprezzamento intervenuto allorché la quotazione
è stata determinata dall'effettivo incrocio tra domanda e offerta conferma che le autovalutazioni precedentemente operate dalla
54 banca erano sovrastimate.
È dunque evidente che il giudizio di appropriatezza annotato dalla banca sugli ordini di investimento sottoscritti dal cliente assume la valenza di una mera clausola di stile, priva di reale sostanza, non potendo il cliente vantare una concreta conoscenza ed esperienza in ordine ai titoli acquistati.
Conclusivamente, anche prescindendo dall'approfondimento della questione relativa alla necessità di condurre valutazioni di adeguatezza dell'investimento del 2012, devono ritenersi inveritiere le valutazioni di appropriatezza effettuate dalla banca, la quale si conferma contrattualmente inadempiente anche sotto tale profilo nell'erogazione del servizio di investimento.
28. Tanto depone evidentemente per la conferma dell'addebito di grave inadempimento dal Tribunale ascritto alla banca nell'erogazione del servizio d'investimento con riguardo alle operatività qui in disamina.
A fronte dell'inadempimento della banca è senz'altro corretta l'applicazione nella fattispecie del rimedio della risoluzione del contratto e ciò in coerenza con la specifica domanda svolta dall'investitore.
Sulla generale applicazione del rimedio della risoluzione ai singoli ordini d'investimento vale, peraltro, richiamare (a titolo esemplificativo) C. n. 24648/2023: “In tema di intermediazione
finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti
55 sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del
contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in
cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio
contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce
il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di
investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli
investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini,
consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione
sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare
all'investitore” (cfr. anche C. n. 8997/2021).
Ai fini del giudizio sulla gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. vanno considerate prioritariamente le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale che ne hanno alterato significativamente l'equilibrio potendosi definire grave solo l'inadempimento incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico.
Nell'ambito del servizio d'investimento, come quello per cui è
causa, la vendita del prodotto finanziario non esaurisce la prestazione a carico dell'intermediario che include, anzi, il prioritario obbligo di proteggere il proprio cliente mediante la miglior possibile gestione del di lui interesse.
Nella specie poi la protezione del cliente connotava in modo particolarmente intenso il rapporto negoziale. Ciò in ragione del fatto che lo scambio contrattuale avveniva in contropartita diretta, vale a dire in una situazione in cui la banca alienante
56 collocava azioni da lei stessa emesse ed agiva, pertanto, in aperto conflitto di interessi con il proprio cliente.
Le sopra descritte trasgressioni consumate dalla banca,
riguardanti tanto l'inadempimento dell'obbligo d'informazione attiva quanto la scorretta conduzione della valutazione circa l'adeguatezza/appropriatezza degli investimenti, hanno inciso sensibilmente sull'equilibrio contrattuale.
È autoevidente che l'inosservanza dei prioritari doveri informativi da parte dell'intermediario è idonea a disorientare il risparmiatore e a condizionarne le scelte d'investimento.
Nella specie la banca, gravata del relativo onere probatorio
(art. 23, comma 6, Tuf), non ha dimostrato che il suo cliente,
malgrado l'assenza di informativa trasparente sull'equo valore intrinseco e di scambio dei titoli azionari negoziati, si sia ugualmente reso conto al momento di perfezionare l'investimento di quale fosse il fair value del prodotto finanziario acquistato.
In più è del tutto ragionevole concludere che la libertà del cliente di autodeterminarsi negozialmente, in difetto di prova contraria, sia stata, nella specie, significativamente menomata dall'erroneo convincimento indotto dalla banca che il prodotto finanziario da lui acquistato, benché limitatamente commerciabile, nel tempo avrebbe comunque conservato inalterato il proprio valore di scambio.
57 Ancora più marcata è l'incidenza negativa sull'equilibrio contrattuale spiegata dall'errato giudizio di appropriatezza degli investimenti in rapporto al livello di conoscenza e di esperienza del cliente rispetto ad un titolo, del quale la banca ha deliberatamente celato le caratteristiche essenziali per consentire all'investitore di apprezzarne correttamente la rischiosità.
È, perciò, possibile concludere affermando che nella specie il disequilibrio contrattuale si palesa come la diretta conseguenza della propria esigenza di patrimonializzazione unilateralmente perseguita dalla banca. Questa, infatti, alienando in contropartita diretta i titoli di propria emissione, ha consentito al proprio cliente di effettuare inconsapevolmente un investimento altamente rischioso sacrificandone la posizione contrattuale quando, invece, per disposizione di legge avrebbe dovuto proteggerla.
29. Connessa al tema della risoluzione dei contratti del 2012
e del 2015 per grave inadempimento della banca è la questione posta dall'investitore con il suo secondo mezzo di gravame rubricato “Sul secondo motivo d'appello incidentale per errata
pronuncia ex art. 113 c.p.c. quanto alla domanda di risoluzione
in ordine al riconoscimento degli interessi legali solo dalla
domanda giudiziale e non dalla data dell'investimento per
omessa prova della mala fede dell'accipiens”.
L'investitore censura la pronuncia del Tribunale nella parte
58 in cui ha riconosciuto la decorrenza degli interessi legali solo dalla proposizione della domanda giudiziale, anziché dalla data dell'investimento, ritenendo non provata la mala fede della banca ai sensi dell'art. 2033 c.c.
L'appellante incidentale contesta tale statuizione,
sostenendo che la mala fede dell'accipiens non può essere esclusa nel caso di specie, poiché il comportamento della banca
è stato connotato da sistematica scorrettezza e da condotte preordinate a occultare i rischi dell'investimento con evidente lesione del diritto del cliente ad una scelta informata.
30. La censura va disattesa alla luce di C. n. 423/2025: “In
tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della
spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto di
ripetizione, la buona fede ex art. 2033 c.c. è da intendersi come
buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica nell'ignoranza
dell'obbligo restitutorio”.
La S.C. ha stabilito che nel contesto della ripetizione dell'indebito conseguente alla risoluzione contrattuale (art. 1458 c.c.), la valutazione della buona o mala fede dell'accipiens
non può essere trasformata analogicamente nel giudizio sull'imputabilità dell'inadempimento.
La buona fede rilevante ai sensi dell'art. 2033 c.c. è quella in senso soggettivo, ovvero l'ignoranza di dover restituire quanto ricevuto. Poiché l'obbligazione restitutoria sorge dal venir meno del titolo originario (il contratto risolto), il diritto dell'accipiens di
59 trattenere frutti e interessi maturati prima della domanda non può dipendere dalla sua colpa o meno nell'aver causato l'inadempimento.
Confondere la buona fede soggettiva (piano cognitivo) con l'imputabilità (che attiene alla buona fede in senso oggettivo o alla responsabilità contrattuale, piano valutativo) significa indebitamente mescolare due ambiti distinti: l'obbligazione restitutoria (indebito), che si basa sul mero difetto del titolo e l'obbligazione risarcitoria che discende dalla responsabilità per inadempimento.
Nel contesto della risoluzione, la buona fede dell'accipiens
consiste nell'ignoranza dell'obbligo di restituire una prestazione che, al momento dell'esecuzione (solutio), era dovuta in base a un contratto ancora valido. La consapevolezza di tale obbligo sorge solo in un momento successivo.
Ai fini della decorrenza degli interessi e dei frutti, l'art. 2033
c.c. individua nella “domanda” l'atto che fa cessare la buona fede. Sul punto, le Sezioni Unite (sentenza n. 15895/2019)
hanno interpretato l'espressione in senso estensivo, chiarendo che essa include non solo la domanda giudiziale, ma anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora (art. 1219 c.c.).
Di conseguenza, la decorrenza degli interessi si àncora al momento in cui l'accipiens acquisisce l'effettiva conoscenza dell'obbligo di restituzione, che si presume raggiunta con la
60 semplice intimazione formale del solvens.
Per completezza va, infine, precisato che da tale data l'interesse legale sul debito per interessi accessorio all'obbligazione restitutoria è dovuto al saggio stabilito dall'art. 1284, 4 comma c.c. (cfr. da ultimo C. n. 7677/2025).
31. Con il suo primo mezzo di gravame incidentale,
rubricato “Sul primo motivo d'appello incidentale per l'errata e/o
omessa decisione in ordine alla violazione delle regole di
comportamento per l'acquisto di azioni eseguito in CP_4
data 05/10/2017, nonché per errata valutazione delle risultanze
documentali ex art. 112, 113 e 116 c.p.c.”, l'investitore,
appellante incidentale, censura il capo decisorio della sentenza di primo grado che ha negato l'inadempimento della banca in occasione dell'investimento perfezionato il 5 ottobre 2017.
Si duole perché il Tribunale ha qualificato l'operazione come mero servizio di investimento privo di consulenza e, per questo motivo, assoggettato al solo regime della verifica di appropriatezza. Contesta tale ricostruzione sotto più profili,
evidenziando anzitutto un vizio di omessa pronuncia.
Rileva, in primo luogo, che il Tribunale non si è pronunciato sulla contestazione relativa all'omessa informativa, la quale assumerebbe una particolare gravità poiché, come peraltro già
accertato in relazione agli acquisti precedenti, il risparmiatore non aveva mai ricevuto informazioni idonee a maturare una conoscenza effettiva del prodotto finanziario. Chiede pertanto di
61 accertare in questa sede di appello la violazione dell'obbligo informativo, rilevando la mancata consegna della scheda prodotto e l'assenza di prova, in capo alla banca, di aver fornito qualsivoglia informazione sui rischi e sulle caratteristiche delle azioni, in particolare riguardo al loro alto livello di rischio e alla totale illiquidità.
In secondo luogo, contesta l'assunto secondo cui l'operazione sarebbe stata assoggettata al solo regime di appropriatezza.
Ribadisce che, al contrario, vi è stata la prestazione di un servizio di consulenza, come palesemente dimostrato dalla schermata informatica prodotta dalla stessa banca per il collocamento del 2016, dalla quale implicitamente si ricaverebbe che la prestazione del medesimo servizio è avvenuta anche per l'acquisto del 2017.
Ad ogni modo, mancherebbe agli atti ogni prova della consulenza effettivamente resa e della comunicazione al cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza.
Evidenzia, infine, che il questionario utilizzato per la profilazione del rischio del cliente risaliva al 2011, risultando dunque scaduto e inattendibile, dal momento che le procedure interne della stessa banca ne limitavano espressamente la validità a tre anni.
L'appellante incidentale conclude affermando che l'investimento doveva essere considerato inadeguato non solo rispetto agli obiettivi dichiarati, ma anche in relazione
62 all'esperienza, alla conoscenza, alla situazione finanziaria del cliente e, soprattutto, a causa della dimensione e della concentrazione raggiunta dal portafoglio.
32. Prima di esaminare la doglianza occorre tenere presente che a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado,
l'investitore ha proceduto al disinvestimento dell'intero pacchetto di azioni della banca da lui ancora detenuto nel proprio portafoglio. Tale disinvestimento si è concretizzato in due operazioni distinte: la cessione di 1000 azioni in data 3
maggio 2024 al prezzo unitario di € 8,50 (all. F della banca) e la successiva cessione di 1633 azioni in data 19 maggio 2025 al prezzo unitario di € 15,55 (all. Q della banca).
Alla luce delle sopravvenute circostanze la banca contesta la persistenza di un danno risarcibile, sostenendo che l'operazione del 2017 si sia conclusa con un guadagno netto per l'investitore. A sostegno di tale tesi, essa evidenzia che,
sommando il ricavato delle vendite, i dividendi percepiti sui titoli e il controvalore di 42 azioni dal risparmiatore ricevute a titolo gratuito nonché i relativi dividendi, si perviene a una plusvalenza complessiva di € 2.641,44.
Secondo la prospettazione della banca, questa circostanza escluderebbe il danno e, conseguentemente, l'interesse ad agire dell'investitore, in quanto egli avrebbe tratto un vantaggio economico dall'operazione contestata in giudizio.
L'investitore, pur dando atto del disinvestimento e, di
63 conseguenza, dichiarando espressamente di rinunciare alla domanda di risoluzione del contratto del 2017, insiste per il riconoscimento del risarcimento del danno, sostenendo che la vendita successiva non abbia eliminato il pregiudizio originario derivante dalla condotta illecita della banca.
Il calcolo risarcitorio proposto dall'investitore è circoscritto alle sole azioni oggetto di causa rimaste nel proprio portafoglio dopo la sentenza di primo grado. Con riguardo alle 500 azioni acquistate nel 2017 egli specifica di aver ceduto 400 azioni il 3
maggio 2024 a € 8,43 e le residue 100 azioni il 19 settembre
2025 a € 15,44, ricavando complessivamente € 4.917,83. Tale
somma, aumentata dei dividendi percepiti per un ammontare di
€ 1.215,00, deve essere sottratta al prezzo di acquisto delle 500
azioni oggetto di causa, pari a € 7.047,04. L'investitore conclude per la persistenza di una perdita risarcibile pari a €
914,21, escludendo espressamente dal computo il controvalore delle azioni ricevute gratuitamente e i relativi dividendi.
33. Occorre anzitutto osservare come il motivo sia fondato e vada accolto sulla base delle medesime considerazioni già svolte in ordine agli inadempimenti della in occasione degli Pt_1
aumenti di capitale del 2012 e del 2015.
Dallo stesso ordine di acquisto eseguito per conto del cliente in data 5 ottobre 2017 (doc. n. 7 della banca) si evince che le azioni emesse costituiscono strumenti finanziari connotati da illiquidità. Tale qualificazione imponeva l'applicazione delle
64 regole di condotta dettate dall'art. 21 TUF e dal Regolamento
Consob n. 16190/2007, nonché delle indicazioni interpretative contenute nella Comunicazione Consob n. DIN/9019104 del 2
marzo 2009, che precisano l'obbligo per l'intermediario di agire con correttezza, trasparenza e professionalità nell'interesse del cliente. Merita ribadire che tale atto — nella parte in cui stabilisce che la determinazione del fair value debba avvenire sulla base di metodologie riconosciute, diffuse sul mercato e proporzionate alla complessità del prodotto — non introduce una regola nuova, ma ha natura meramente interpretativa ed esplicativa di precetti già immanenti nel sistema (art. 21 TUF e
Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob).
Ne consegue l'obbligo dell'intermediario di adottare una procedura di pricing trasparente e verificabile, preesistente all'operazione di investimento. In particolare, l'intermediario che distribuisce strumenti illiquidi è tenuto a determinare il fair
value del prodotto mediante metodologie riconosciute e proporzionate alla complessità dello strumento, assicurando la validazione dei modelli e la tracciabilità dei parametri impiegati.
Tale valore, unitamente ai costi — anche impliciti o differiti —
deve essere comunicato al cliente in sede di sottoscrizione, con indicazione del presumibile valore di smobilizzo immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando condizioni di mercato invariate, nonché delle modalità e dei tempi di disinvestimento e delle eventuali difficoltà di
65 liquidazione. L'informativa deve inoltre chiarire se la fonte di liquidità sia costituita esclusivamente dall'intermediario,
precisando i criteri di pricing applicati. A ciò si aggiunge l'obbligo di fornire confronti con prodotti semplici e liquidi e simulazioni di scenario elaborate secondo metodologie oggettive,
al fine di consentire una consapevole valutazione del profilo di rischio-rendimento.
Nel caso di specie, dagli atti non risulta che la abbia Pt_1
adempiuto a tali obblighi. Non ha fornito prova della consegna al cliente della scheda prodotto, posto che la dimessa copia,
allegata all'ordine di acquisto, non risulta firmata per ricevuta
(doc. n. 7 cit.). Men che meno ha dato prova (nemmeno quella orale) della comunicazione del fair value, del presumibile valore di smobilizzo dipendente dalle difficoltà di smobilizzo connesse alla natura illiquida delle azioni. Parimenti, non ha dimostrato l'adozione di procedure di pricing idonee e oggettive, né la trasmissione di informazioni sui criteri di determinazione del prezzo. Non può sostenersi che tali informazioni fossero superflue perché già note all'investitore in ragione dei precedenti acquisti di azioni della banca: si è visto, infatti, che negli aumenti di capitale del 2012 e del 2015 la banca è incorsa nella violazione dei medesimi obblighi informativi.
Tali omissioni integrano una grave violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza imposti dalla normativa primaria e secondaria. La mancanza di una procedura di pricing
66 trasparente, unitamente all'omessa indicazione del presumibile valore di realizzo, ha impedito al risparmiatore di acquisire una conoscenza effettiva delle condizioni di negoziazione delle azioni,
rendendo inconcludente il giudizio di appropriatezza formulato dalla banca prima di dar corso all'operazione. In sintesi,
l'inadempimento ha impedito al cliente di formarsi un consenso consapevole nella determinazione negoziale.
Per le ragioni esposte, accertato l'inadempimento della Pt_1
agli obblighi informativi e di condotta in ordine alla determinazione e comunicazione del prezzo degli strumenti illiquidi, la sentenza di primo grado deve essere riformata sul punto.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza relativi alla validità del questionario MiFID e alla qualificazione giuridica del servizio prestato, poiché l'accertata violazione delle regole di
pricing e trasparenza sui prodotti illiquidi è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità dell'intermediario e a giustificare l'accoglimento della domanda.
34. Accertato il danno-evento, consistito nella lesione della libertà negoziale del risparmiatore in occasione dell'operazione di investimento del 2017, perfezionata in un contesto di disinformazione imputabile all'intermediaria, deve ritenersi dimostrato per presunzione, nella specie non superata dalla prova contraria della banca, la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno-conseguenza (cfr. C. n.
67 19322/2023), inteso quale perdita economica subita dall'investitore per aver inconsapevolmente assunto un rischio finanziario.
Sul punto, l'istituto contesta la sussistenza di qualsiasi pregiudizio in capo al cliente, richiamando le successive operazioni di disinvestimento effettuate nel 2024 e nel 2025.
Va chiarito, anzitutto, che delle cessioni effettuate dal cliente si deve tener conto ai fini dell'accertamento del danno-
conseguenza esclusivamente per la parte riferibile agli acquisti oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Come risulta dagli atti, gli investimenti contestati in causa sono i seguenti: a) 600 azioni acquistate tra il 27.04.2008 e il
28.04.2009; b) 900 azioni acquistate il 28.12.2012; c) 1500
azioni acquistate il 12.01.2016; d) 500 azioni acquistate il
05.10.2017.
Le 600 azioni del 2008/2009 - in relazione alle quali la domanda risarcitoria del risparmiatore è stata accolta in primo grado e disattesa in appello - sono rimaste nella disponibilità
del risparmiatore.
Per le 2400 azioni sottoscritte negli aumenti di capitale del
2012 e del 2015 ha trovato accoglimento (sia in primo grado sia in appello) la domanda risolutoria/restitutoria sicché il cliente ha retrocesso i titoli alla banca in esecuzione della sentenza gravata.
All'esito della pronuncia di primo grado, che ha disatteso le
68 domande attoree con riguardo all'investimento del 2017 in 500
azioni della banca, nel portafoglio del cliente residuava dunque un pacchetto di 1100 azioni.
Come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa banca, il cliente ha effettuato una prima vendita di 1000 azioni in data 3 maggio 2024, al prezzo unitario di € 8,50, ricavando un controvalore netto di € 8.343,30 (doc. F della banca).
Successivamente, ha disinvestito il residuo pacchetto di 100
azioni con la seconda vendita del 19 settembre 2025, al prezzo unitario di € 15,55, per un controvalore netto – detratta la commissione bancaria – di € 1.446,15 (doc. Q della banca).
35. Con la documentazione allegata alla nota di precisazione delle conclusioni del 10.09.2025, la banca ha fornito prova dell'assegnazione gratuita in favore dell'investitore di n. 42
azioni, in misura proporzionale al quantitativo di titoli in portafoglio, chiedendo che di tale attribuzione, nonché delle utilità patrimoniali da essa scaturite, si tenga conto ai fini della quantificazione del quantum risarcitorio.
La questione va decisa alla luce del principio di diritto secondo cui: “In tema di intermediazione mobiliare, ove
l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al
cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad
alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui
gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del
contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore
69 resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio
generale della compensatio lucri cum damno, dalla liquidazione
va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati – così come
risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione –,
nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (C. n.
17948/2020).
È noto che l'istituto della compensatio lucri cum damno
opera, nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul piano della causalità giuridica come criterio di selezione delle conseguenze pregiudizievoli, attuando il computo dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, in ossequio alla funzione prettamente indennitaria del risarcimento. Sotto il profilo processuale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la relativa deduzione non costituisce eccezione in senso stretto e si sottrae alle preclusioni di rito, essendo volta unicamente ad accertare l'effettiva consistenza del patrimonio del danneggiato post-illecito (“L'eccezione di compensatio lucri
cum damno non integra un'eccezione in senso stretto e non è
soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni di merito”, cfr.
Cass. n. 33900/2023).
Tuttavia, alla questione se il beneficio collaterale costituito dall'assegnazione gratuita di titoli debba operare in riduzione del risarcimento, si ritiene di dover dare risposta negativa.
Il meccanismo della compensatio postula indefettibilmente l'unicità della causa generatrice: il vantaggio deve scaturire, in
70 via immediata e diretta (art. 1223 c.c.), dal medesimo fatto che ha prodotto il danno.
Nel caso di specie, tale nesso eziologico unitario difetta. Il
pregiudizio lamentato dall'investitore – identificabile nella perdita di valore dei titoli acquisiti all'esito di un'operazione non adeguatamente informata – è conseguenza diretta dell'inadempimento della banca agli obblighi di condotta.
Per converso, l'assegnazione gratuita delle nuove azioni trae origine da un titolo giuridico autonomo e distinto, ovvero da una specifica operazione societaria deliberata dall'emittente.
Tale attribuzione patrimoniale, sebbene occasionata dal possesso dei titoli originari, non è causalmente riconducibile all'illecito dell'intermediario (la violazione informativa), bensì ad una scelta discrezionale della società emittente, integrante una liberalità o una riorganizzazione del capitale estranea alla condotta della banca.
Manca, in altri termini, l'identità causale tra danno e lucro:
il primo è effetto dell'inadempimento, il secondo deriva da vicende societarie successive e indipendenti.
Né, infine, l'istituto di credito ha fornito prova che tale assegnazione costituisse una modalità indiretta di distribuzione degli utili d'esercizio (il che l'avrebbe assimilata alle cedole); ne consegue che il valore delle azioni assegnate gratuitamente non deve essere computato in detrazione nella liquidazione del danno.
71 36. Come già evidenziato, la regola operativa per la liquidazione del credito risarcitorio deve essere desunta dal principio della compensatio lucri cum damno. Ne consegue che,
nella quantificazione del danno da inadempimento del servizio di investimento, devono essere computati sia il prezzo ricavato dal disinvestimento dei titoli in perdita, sia l'ammontare delle cedole percepite dall'investitore nel periodo intercorso.
Sul piano della tecnica liquidatoria, come delineata dal suddetto principio, merita richiamo la pronuncia di C. n.
12926/2018, citata nella motivazione di C. n. 17948/2020,
secondo cui: “occorre fare applicazione del criterio che questa
Corte ha individuato con riferimento all'ipotesi di adempimento
parziale dell'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano: in
quest'ultima ipotesi, come in quella in esame, si tratta infatti di
comparare grandezze economiche espresse facendo uso di
parametri monetari non coincidenti”.
Tale orientamento implica che l'omogeneizzazione dei valori da assumere nel calcolo liquidatorio possa avvenire mediante la riconduzione del prezzo di rivendita dei titoli e delle cedole al valore che essi avrebbero avuto, in termini monetari, al momento del fatto generativo del danno, ossia all'epoca in cui l'investitore ha effettuato le singole operazioni in assenza delle dovute informazioni, per effetto dell'inadempimento della banca.
A partire dalla data dell'evento dannoso, la somma liquidata
72 dev'essere rivalutata all'attualità e maggiorata mediante il cumulo degli interessi, secondo i criteri di computo stabiliti da
Cass. n. 1712/1995.
Nella specie il credito per interessi compensativi deve essere riconosciuto all'investitore, avendo egli formulato specifica domanda in conformità a Cass. n. 10376/2024.
37. Al tema della stima e della liquidazione del danno si collega la questione concernente il tasso di interesse da applicare nel calcolo liquidatorio.
In proposito occorre richiamare Cass. n. 19063/2023,
secondo cui: “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano
costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi
"compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla
mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito
nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la
relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta
"iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in
via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato
pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno
dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi"
non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223
c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo
riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art.
1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4,
c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione
73 impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del
saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro,
in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)”.
Pur trattandosi di una pronuncia relativa a un illecito extracontrattuale, il principio affermato deve ritenersi estensibile anche all'obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, trattandosi in entrambi i casi di crediti di valore.
Ne deriva che l'individuazione del tasso di interesse compensativo non può avvenire in modo automatico, ma deve essere effettuata in applicazione dei criteri liquidatori previsti dalla legge, tenendo conto delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato.
Nel caso di specie, tale questione non è stata oggetto di specifica deduzione da parte dell'investitore, sicché il saggio d'interesse non può essere riconosciuto in misura superiore a quella prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c..
38. Come già precisato, ai fini della determinazione del credito risarcitorio si assume, quale base del calcolo liquidatorio, il prezzo realizzato dall'investitore in occasione delle rivendite dei titoli successive alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Per quanto concerne i dividendi corrisposti dalla banca in relazione alle azioni già detenute, essi devono essere computati al netto del prelievo fiscale applicato.
74 Le somme ricavate secondo i criteri sopra indicati dovranno essere attualizzate applicando gli indici ISTAT a partire dalla data di conclusione dell'operazione di investimento, rivalutate fino alla data odierna e, infine, maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.
Con l'operazione del 5 ottobre 2017, l'investitore ha acquistato n. 500 azioni al prezzo unitario di € 14,08, per un controvalore complessivo di € 7.047,04, comprensivo della tassa sulla transazione finanziaria pari a € 7,04 (cfr. doc. n. 3e
dell'investitore).
In data 3 maggio 2024 ha disinvestito 400 azioni al prezzo unitario di € 8,50, ricavando un controvalore netto di €
3.400,00 (doc. F della banca), ed ha successivamente ceduto il residuo pacchetto di 100 azioni il 19 settembre 2025 al prezzo unitario di € 15,55, per un controvalore netto di € 1.446,15
(doc. Q della banca). Il disinvestimento ha quindi generato un ricavo complessivo di € 4.846,15. Tali somme, devalutate alla data del 5 ottobre 2017, corrispondono rispettivamente a €
2.861,95 e € 1.195,17, per un totale di € 4.057,12.
A titolo di dividendi netti relativi alle predette azioni, la banca ha corrisposto complessivamente la somma di € 901,00
(cfr. doc. nn. 15, 16 e G della banca), che, devalutata alla data del 5 ottobre 2017 con decorrenza dal giorno degli accrediti sul conto corrente del cliente, corrisponde a € 799,61.
Alla data del 5 ottobre 2017, il credito risarcitorio spettante
75 all'investitore deve essere stimato nella differenza tra l'esborso complessivo sostenuto (€ 7.047,04) e le somme devalutate percepite a titolo di rivendita dei titoli (€ 4.057,12) e di dividendi
(€ 799,61), per un importo complessivo di € 2.190,31.
Maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi,
secondo i criteri di cumulo stabiliti da Cass. n. 1712/1995,
l'importo così determinato ascende, alla data odierna, a €
2.932,17. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulla somma così liquidata, sono dovuti gli interessi legali (art. 1284, comma 1, c.c.).
39. Sulla base dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite relative ad entrambi i gradi vanno poste a carico della
Tuttavia, l'inammissibilità delle domande attoree Pt_1
concernenti gli investimenti risalenti agli anni 2008 e 2009
giustifica una compensazione dei costi processuali nella misura di un quarto.
Secondo i parametri tabellari medi ritenuti congrui nella specie, le spese vengono liquidate in relazione a un valore della causa sino a € 52.000,00, per il primo grado, come da sentenza impugnata e, per il presente grado, come da dispositivo, con la precisazione che è esclusa la fase di trattazione e/o istruttoria,
atteso che alla prima udienza la causa è stata rinviata unicamente per la rimessione in decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
76 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Banca
Popolare dell'Alto Adige s.p.a. nei confronti di , Controparte_1
appellante incidentale, avverso la sentenza n. 417/2024 dell'8
aprile 2024 del Tribunale di Bolzano, così provvede:
accolti per quanto di ragioni tanto l'appello principale quanto quello incidentale e dunque in parziale riforma della sentenza impugnata,
1. disattende in quanto inammissibili le domande dell'attore con riguardo agli investimenti rispettivamente Controparte_1
conclusi negli anni 2008 e 2009;
2. conferma la risoluzione per grave inadempimento della convenuta dei contratti di acquisto di complessive 2.400 della
Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. perfezionati rispettivamente il 28.12.2012 ed il 28.01.2016 con conseguente ordine a di restituire alla banca i suddetti titoli Controparte_1
e a Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. di restituire all'investitore l'importo di € 41.172,00 oltre agli interessi legali
(art. 1284, 4 comma, c.c.) dalla data del 09.06.2021 al saldo;
3. dichiara che Popolare dell'Alto Adige s.p.a., per il Pt_1
grave inadempimento del contratto di investimento perfezionato il 05.10.2017, è debitrice nei confronti di della Controparte_1
somma risarcitoria di € 2.932,17, oltre agli interessi legali (art. 1284, 1 comma, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e per l'effetto la condanna al relativo pagamento;
77 4. condanna Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. a rifondere a tre quarti delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio che si liquidano, per il primo grado di giudizio, nel loro intero ammontare come nella sentenza impugnata, e per il presente grado di giudizio, nel loro intero ammontare,
nell'importo complessivo di € 7.987,90 oltre CPA, IVA e spese necessarie successive, con compensazione del residuo quarto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 10.12.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
78 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
600 azioni asseritamente acquistate tra aprile 2008 e aprile