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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 17497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17497 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, Dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
Parte_1
in proprio e nella qualità di erede della IG.ra Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma Via Gomenizza n. 3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Tetti che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'azienda in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87, rappresentata e difesa dagli 1 Avv.ti Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto e Egidio Mammone giusto mandato alle liti conferito in calce alla memoria difensiva resistente
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza dell'8 ottobre 2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, , in proprio e in qualità di erede della madre IG.ra Parte_1
, deceduta in data 7.01.2015 presso l'Ospedale San Camillo Forlanini di Persona_1
Roma, ha adito il Tribunale Civile di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare che nell'esecuzione del trattamento medico sanitario somministrato alla sig.ra Persona_1
, nel corso del suo ricovero presso l
[...] Controparte_1
protrattosi dal 10.12.14 al 07.01.2015, la struttura convenuta aveva violato gli obblighi contrattualmente assunti, con colpa medica grave sotto il profilo della errata diagnosi e del trattamento terapeutico non adeguato, sussistendo il nesso causale tra il trattamento sanitario in questione e il decesso della paziente.
Per l'effetto, ha chiesto condannarsi la struttura convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro 250.662,50 oltre interessi o nella diversa misura ritenuta di legge, con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda parte attrice ha affermato quanto segue.
In data 10.12.2014 veniva trasportata a mezzo autoambulanza presso il Persona_1
Pronto Soccorso dell in conseguenza di una caduta Controparte_1
accidentale dall'autobus, ed ivi ricoverata, in regime di urgenza, presso il reparto di
Ortogeriatria, con diagnosi di accettazione di “frattura sottocapitata femore sin. e frattura ileo- ischiopubica sin in area patologica di rimaneggiamento osseo da neoplasia sospetta”, con una prognosi di giorni 60 s.c.
2 In pari data veniva sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi d'anca sinistra e il successivo 15/12/14 veniva dimessa per essere trasferita presso la Controparte_2
di Roma, ove iniziava la riabilitazione motoria conseguente al subìto intervento
[...]
chirurgico.
Il giorno seguente al ricovero, il 16/12/14, da un esame radiografico del femore sinistro emergeva la lussazione della protesi d'anca appena impiantata e i sanitari del nosocomio disponevano il ritorno al Pronto Soccorso del ove, visti vani i tentativi di Controparte_1
riduzione della lussazione della protesi sotto regime di sedazione, veniva applicato uno stivaletto gessato normorotante e disposto nuovo ricovero presso il reparto di Ortogeriatria, con prognosi di giorni 21 s.c.
In data 19/12/14 veniva nuovamente trasferita e ricoverata presso la Controparte_2
, ove però restava per un solo giorno per essere nuovamente condotta, il 20/12/14,
[...]
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo Forlanini, con una diagnosi di ingresso di
“Stato soporoso, episodio ipoglicemico ed ipertensivo”.
Dal Pronto Soccorso, dopo gli accertamenti dei sanitari di turno, veniva ricoverata il 22/12/14 nel medesimo nosocomio presso il reparto di Medicina 3, ove permaneva fino alla data del
07/01/15, data nella quale, alle h. 23.40, i sanitari ne constatavano il decesso.
Il 10/01/15 veniva eseguito, sempre presso il dei Servizi Controparte_3
U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica - l'esame autoptico diagnostico che permetteva di riscontrare “tromboembolia polmonare infarti polmonari multipli, edema polmonare acuto e dilatazione delle cavità cardiache in soggetto con esiti di recente intervento di artoprotesi anca sinistra. Cardiomiopatia ipertrofica. Fibrotorace sinistro. Fegato da stasi cronica. Reni da shock.”.
La sig.ra , sorella dell'odierna istante, conferiva incarico al dott. Persona_2 Persona_3
(specialista in medicina legale e delle assicurazioni) nonché al prof. dott. Persona_4
(specialista in chirurgia d'urgenza e P.S. Oncologia, medicina legale e delle assicurazioni, titolare di insegnamento di chirurgia di urgenza al corso di laurea in scienze infermieristiche) per valutare se nella condotta dei sanitari che avevano avuto in cura la sig.ra fossero Per_1
ravvisabili gli estremi della responsabilità professionale e se tale condotta fosse eventualmente in rapporto causale o concausale con il decesso della stessa.
3 In data 08/07/15, all'esito dell'espletato incarico, veniva consegnata la relazione, secondo la quale emergeva un'evidente responsabilità nella condotta dei sanitari di turno del Reparto di
Ortogeriatria dell'Ospedale San Camillo Forlanini, in quanto la profilassi antitrombotica non era stata adeguatamente somministrata secondo i protocolli vigenti.
Secondo le conclusioni dei consulenti, appariva infatti evidente come la signora Per_1
rientrasse in una categoria a rischio elevatissimo di presentare patologia tromboembolica, caratterizzata da un rischio di trombosi venosa distale (TPV) del 40-80% e di embolia polmonare
(EP) pari al 0,2-5%, in ragione delle caratteristiche di età, tipologia di intervento e prolungata immobilizzazione a cui era stata soggetta.
Un'adeguata profilassi antitrombotica avrebbe, infatti, dovuto prevedere la somministrazione di
Eparina a Basso Peso Molecolare (EBPM), nonché l'utilizzo dei mezzi fisici (calze antitrombo, compressione sin dall'immediato periodo post-operatorio).
I sanitari del nosocomio che avevano in cura la avevano, invece, disposto un Per_1
sottodosaggio di farmaco antitrombotico senza adottare gli ulteriori accorgimenti medici imposti dai protocolli ed anche quando le evidenze deponevano per una altamente probabile trombosi venosa profonda a carico della paziente, avevano adottato scelte errate riguardo i dosaggi, somministrati in misura idonea per una prevenzione ma inadeguati e totalmente insufficienti a fini terapeutici, ed avevano omesso, o comunque avevano effettuato in ritardo, quelle indagini diagnostiche necessarie ad evidenziare il reale quadro clinico della paziente, in modo da adottare gli opportuni e congrui rimedi terapeutici. Il decesso della veniva Per_1
quindi ascritto ad errata profilassi di RO NO ON e a ritardata/omessa terapia dell'ormai intervenuta RO NO ON, poi complicata da Embolia Polmonare
Massiva.
La sig.ra (in proprio e quale erede e, unitamente al minore Persona_2 Persona_5
nipote della signora ), all'esito della relazione, aveva contestato Persona_1
all' la responsabilità professionale per il decesso Controparte_1
della madre, formulando apposita richiesta risarcitoria iure proprio e iure hereditario.
Esperito, senza esito, il tentativo di mediazione, la sig.ra introduceva apposito Persona_2
procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n.r.g. 54392/16, assegnato alla 13° sezione
(Giudice Relatore dott. Oddi Francesco), cui essa ricorrente non aveva tuttavia partecipato, non prendendo parte nemmeno alla successiva fase di merito.
4 Espletato l'A.T.P., veniva introdotto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., rubricato al n.r.g. 28602/17, assegnato alla sez. 13, nella persona del Presidente dott. Cisterna.
In data 19/09/19 veniva resa la sentenza n. 17865/19, pubblicata il 20/09/19, con la quale il
Tribunale Civile di Roma riconosceva la responsabilità medica dell' , Controparte_1
accoglieva la proposta domanda e condannava la controparte al pagamento del complessivo importo di €. 250.662,50, oltre interessi, in favore della sig.ra , a titolo personale per Persona_2
il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e iure hereditario per il danno sofferto dalla sig.ra prima del decesso (oltre al risarcimento del danno Persona_1
per il nipote, ed oltre al pagamento delle spese processuali. Persona_5
La sentenza veniva notificata in forma autentica ai difensori costituiti dell' , Controparte_1
la quale decideva di non interporre gravame avverso la stessa, determinando così il passaggio in giudicato della sentenza, spiegante efficacia di giudicato esterno in ordine all'accertamento della colpa medica e della responsabilità sanitaria in capo all Controparte_1
[...]
Con comunicazione a mezzo PEC del 28/01/20 veniva inoltrata formale richiesta risarcitoria nei confronti dell' per la corresponsione di analogo Controparte_1
risarcimento già ricevuto dalla sig.ra (sorella della odierna ricorrente) in favore della Persona_2
IG.ra , senza però ricevere alcun riscontro. Parte_1
Premesso quanto sopra, ha concluso chiedendo il risarcimento del danno iure Parte_1
hereditario, in quanto erede della sig.ra , oltre al danno iure proprio per la Persona_1
perdita del rapporto parentale, quantificandolo in euro 250.662,50 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
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Si è costituita in giudizio l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto iure proprio esercitato dalla ricorrente e, in via principale e nel merito, riconoscere alla medesima solo il risarcimento del danno subìto iure successionis che soggiace alla prescrizione decennale.
5 La struttura convenuta ha manifestato invece la propria disponibilità a riconoscere alla ricorrente il danno iure successionis, già quantificato dall'adito Tribunale nell'importo complessivo di euro 25.995,40 con compensazione integrale delle spese di lite in omaggio al criterio della reciproca soccombenza e tenuto conto del tenore dell'avversa domanda.
Invero, qualsiasi diritto vantato iure proprio dalla ricorrente nella qualità di figlia della IG.ra era ormai prescritto, in quanto prima della notifica dell'odierno ricorso ex Persona_1
art. 702 bis cpc l'unica richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti della
[...]
era costituita dalla missiva del 31.01.2020, laddove il decesso della IG.ra CP_1
isaliva al 6 gennaio 2015. Persona_1
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La domanda è fondata e va accolta.
Muovendo anzitutto dalla eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura convenuta, giova rilevare che essa è stata disattesa nel corso della fase istruttoria, né sussistono motivi per mutare opinamento.
Si può al riguardo richiamare il provvedimento adottato con ordinanza del 6 maggio 2024, un cui stralcio viene qui di seguito riportato:
“preliminarmente va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla struttura resistente;
infatti costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario (da ultimo cfr. Cass. Sent.
n. 29859/2023);
ora, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura convenuta, la ricorrente, con le note per l'udienza a trattazione scritta del 25.11.2021, ha
contro
-eccepito che la condotta dei
6 sanitari che ebbero in cura la poteva essere sussunta nella fattispecie del reato di Per_1 omicidio colposo, con conseguente applicazione del più lungo termine prescrizionale previsto per tale reato;
ha inoltre soggiunto che il dies a quo del termine di prescrizione andava computato non già dal giorno del decesso della ma da quello in cui le figlie avevano potuto avere contezza Per_1 dell'errore medico, ovvero dal deposito della CTU medico-legale svolta in sede di ATP o comunque, al più, da quello in cui era stata consegnata la cartella clinica della paziente deceduta;
giova a questo punto rammentare, in primo luogo, che la deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione integra una
contro
-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto, mentre se sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non integra questione nuova inammissibile (Cass.
Sent. n. 9993/2016);
non è quindi necessario, per la parte che allega la prescrizione maggiore prevista per il reato, formulare avanti al giudice civile una domanda espressa di accertamento in via incidentale dell'esistenza di una fattispecie di reato (cfr. la già citata Cass. n. 29859/2023, in motivazione), essendo sufficiente che la questione costituisca oggetto di una
contro
-eccezione, che nel caso di specie è stata debitamente formulata;
orbene, occorre al riguardo anzitutto considerare che la prescrizione del diritto (iure proprio) al risarcimento del danno parentale è di cinque anni ex art. 2043 c.c., trattandosi di danno di natura extracontrattuale;
infatti la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come 7 extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021);
ciò posto, il decesso della paziente risale al 7.1.2015 e la prima lettera di Persona_1 messa in mora della odierna ricorrente è stata inviata tramite pec in data 28.1.2020 (all. 13 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.); gli eredi della signora hanno ricevuto la cartella clinica Per_1 della paziente in data 6.2.2015, come risulta dalla quietanza 784 allegata alle note di udienza di parte ricorrente del 19.11.2021, mentre la relazione dei dott.ri e incaricati Per_3 Per_4 dalla sorella della ricorrente, risulta redatta in data 8 luglio 2015;
orbene, ritiene il Tribunale che la prescrizione non possa che decorrere, nel caso di specie, dalla data della redazione della consulenza di parte e non essendo possibile per le Per_3 Per_4 figlie della de cuius avere contezza delle cause precise del decesso della e della loro Per_1 ascrivibilità alla condotta dei sanitari del prima di tale relazione (rendendosi CP_1 all'evidenza necessario, per ravvisare una tale responsabilità in capo alla struttura, padroneggiare conoscenze specialistiche di natura medica di cui esse erano sprovviste);
in ogni caso, anche a voler considerare come dies a quo la data di consegna della cartella clinica della paziente, il termine quinquennale di prescrizione non sarebbe del pari interamente decorso;
non appare quindi necessario vagliare la questione dell'applicabilità o meno del più lungo termine di prescrizione eventualmente applicabile in caso di sussistenza – in astratto – di una fattispecie di reato, non essendo comunque nemmeno decorso, al momento della lettera di messa in mora, l'ordinario termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno parentale (…)”
Ciò posto, deve rimarcarsi come la struttura convenuta insista nell'eccepire la prescrizione del diritto risarcitorio, richiamando l'Ord. n. 24075/2025 della S.C., riguardante un caso di decesso da emotrasfusione, che afferma il principio secondo cui la prescrizione, nel caso di danno iure 8 proprio del congiunto, decorre dal momento del decesso del paziente e non da quello della percezione della ingiustizia del danno (potendo valere quest'ultimo elemento solo in caso di malattia lungolatente).
Sul punto osserva il Tribunale che l'orientamento in questione risulta tutt'altro che pacifico nella stessa giurisprudenza della Cassazione. Appare sufficiente richiamare ad esempio la pronuncia n. 29140/2024 della S.C., di poco precedente quella invocata dal , che CP_1
aderisce invece all'opposto indirizzo, affermando, sempre in tema di danno da emotrasfusione infetta, che “il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario ed incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione.”
È chiaro che vengono in evidenza, nella specie, due valori, entrambi rilevanti, che sono da un canto l'esigenza di certezza del termine di decorrenza della prescrizione e dall'altro quello della consapevolezza della ingiustizia del danno da parte di chi esercita il proprio diritto.
Ad ogni modo, la questione appare nel caso in esame superata dalla circostanza che, come si vedrà infra, sussistono nel caso di specie gli estremi di una responsabilità penale per omicidio colposo, sicché si applica la più lunga prescrizione del reato (6 anni), anziché quella quinquennale. Poiché il decesso della donna è avvenuto il 7.1.2015, la prescrizione – anche calcolando i sei anni dalla data del decesso della paziente e non già dalla conoscenza dell'errore iatrogeno - sarebbe maturata il 7.1.2021. Poiché essa è stata interrotta con missiva del 28.1.2020, il diritto al risarcimento del danno non si è comunque prescritto.
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9 Passando al merito, appare opportuno ripercorrere sinteticamente la vicenda clinica riguardante la de cuius.
Dalla documentazione sanitaria esibita risulta che la sig.ra alle ore 8.30 circa del Per_1
10.12.14, a seguito di caduta accidentale da un autobus, veniva trasportata in autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell Controparte_1
Venivano effettuati esami strumentali: RX anca sn, RX bacino, RX torace RX anca dx con referto di "Frattura sottocapitata del femore Sinistro. In un quadro di alterazioni morfostrutturali delle branche ileo ed ischiopubica di sinistra (esiti posti traumatici?), si apprezza rima ipertrasparente di verosimile significato fratturativo Esame RX del torace eseguito in singola proiezione AP in clinostatismo. Diffuso ispessimento dell'interstizio peribroncovascolare. Non addensamenti parenchimali flogistici. Non versamenti pleurici. Aorta ectasica con apposizioni parietali calcifiche. Immagine cardiaca di dimensioni aumentate. . Controparte_5
In data 10/12/2014 alle ore 10.40 con diagnosi di "frattura sottocapitata femore sin e frattura ileo-ischiopubica sin in area patologica di rimaneggiamento osseo da neoplasia sospetta" e prognosi di gg.60 S.C., veniva trasferita dal Pronto soccorso al reparto di Ortogeriatria in urgenza dello stesso IRC.
In data 11/12/14 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “sostituzione totale dell'anca".
In data 15/12/2014 veniva sottoposta ad "altra trasfusione di sangue intero". Nella stessa data veniva dimessa e trasferita presso la casa di cura di Roma per iniziare Controparte_2
la riabilitazione motoria.
In data 16/12/14 la paziente veniva rinviata al PS del Az. per Controparte_1
ulteriori accertamenti. In pari data era disposto il ricovero con diagnosi di "lussazione della protesi d'anca sinistra".
In data 16.12.2014 la donna era sottoposta ad intervento di “riduzione incruenta di lussazione dell'anca.”
In data 17/12/2014 veniva effettuata riduzione cruenta della lussazione dell'anca e viene applicato apparecchio gessato normorotante. Seguiva ricovero con diagnosi di “lussazione della protesi d'anca sinistra” e prognosi di gg. lav. 21 s.c.
In data 19/12/2014 veniva nuovamente trasferita presso la casa di cura “ CP_2
” per riabilitazione neuromotoria ordinaria in regime di ricovero.
[...]
10 In data 20/12/2014 veniva trasferita con ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale
[...]
per "stato soporoso, questo pomeriggio episodio ipoglicemico e ipertensivo Controparte_1
portatrice di apparecchio gessato gamba sin". Condizioni all'ingresso "sindrome neurologica acuta Febbre". Esame obiettivo: "c.g. scadute. Soporosa risvegliabile con stimoli verbali e dolorosi, non esegue ordini e non risponde a domande. Pupille iso/iso reagenti agli stimoli luminosi. Addome trattabile non dolente e dolorabile”.
La paziente veniva ricoverata presso reparto “Medicina 3” con diagnosi “Ipodiafania basale sinistra, encefalopatia vascolare senile, iponatremia”.
In data 26/12/2014 veniva effettuata consulenza angiologica per sospetta TVP arto inferiore sx.
In data 27/12/14 veniva rimosso gesso arto inferiore sx.
In data 01/01/2015 veniva riportato nel diario clinico ".. attualmente la paziente risponde a tono alle domande, non appaiono evidenti deficit neurologici a focolaio, ma dal diario clinico emerge che stati di disorientamento sono frequenti nella paziente affetta da encefalopatia vascolare con deficit cognitivo ... "
In data 6/01/15 paziente febbrile nel pomeriggio, somministrata tachipirina con modico beneficio. Somministrata terapia orale con acquagel per difficoltà della paziente nell'ingoiare.
Il giorno 07/01/2015 si constatava il decesso alle ore 23,40.
In data 10/01/2015 veniva effettuato riscontro autoptico diagnostico con diagnosi di:
"Tromboembolia polmonare ed infarti polmonari multipli, edema polmonare acuto e dilatazione delle cavità cardiache in soggetto con esiti di recente intervento di artoprotesi anca sinistra.
Cardiomiopatia ipertrofica. Fibrotorace sinistro. Fegato da stasi cronica. Reni da shock".
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Sono già state già in precedenza richiamate le allegazioni attoree circa il presunto errore medico che sarebbe stato commesso dai sanitari dell'Ospedale San Camillo Forlanini in riferimento alla mancata adeguata somministrazione della profilassi antitrombotica sulla base dei protocolli vigenti.
Orbene, sia la consulenza tecnica svolta nella fase di ATP che quella disposta in fase istruttoria hanno confermato la fondatezza della pretesa attorea, essendo ravvisabile nel caso di specie un duplice errore iatrogeno nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra Per_1
11 Si può quindi muovere anzitutto dall'esame della prima consulenza a firma del dott. Per_6
, specialista in ortopedia, sebbene essa non sia stata ritenuta da questo giudice motivata
[...]
in modo del tutto coerente sotto il profilo logico-argomentativo (tanto da doversi disporre nuova consulenza).
Ebbene, il CTU ha in primo luogo precisato la correttezza del trattamento sanitario somministrato alla paziente, anche se la profilassi tromboembolica è stata inadeguata alle condizioni della medesima: “il trattamento sanitario complessivamente somministrato alla paziente consistente in un impianto protesico all'anca sinistra in esito a frattura è stato corretto anche se si è avuto un episodio di lussazione protesica, complicanza possibile in tale tipo di chirurgia dovuta a movimenti non idonei eseguiti troppo precocemente. Circa la profilassi trombo embolica si può affermare che è stata inadeguata alle condizioni della paziente sia per la durata del trattamento che per il dosaggio”
Ancora:
“in relazione alle condizioni della stessa e alle conoscenze medico scientifiche dell'epoca il trattamento medico per la profilassi trombo embolica è stato inadeguato e non congruo… nel trattamento della paziente, non dovevano essere affrontati problemi tecnici di particolare difficoltà… nell' esecuzione del trattamento prescelto non sono ravvisabili errori o omissioni, o comunque difformità rispetto alle leges artis per quanto riguarda l'impianto protesico. Si ravvisano errori nel dosaggio della terapia della profilassi trombo embolica”.
Ha concluso il consulente riconoscendo un nesso causale tra il trattamento sanitario praticato e il decesso della paziente: “fra il trattamento sanitario medico in questione ed il decesso della paziente sussiste nesso causale in quanto il dosaggio non adeguato del ha portato al CP_6
decesso come da referto autoptico”.
Nel caso in questione, secondo il ctu, essendo la paziente un soggetto ad alto rischio tromboembolico in quanto di età superiore ai sessanta anni, obesa, ipertesa, diabetica, in trattamento neurolettico per stato ansioso-depressivo e con cardiopatia dilatativa, nel rispetto delle linee guida andava eseguita una profilassi adeguata a tali condizioni sia per la durata del trattamento che per il dosaggio.
12 Per quanto concerne le linee guida della profilassi antiembolica nella chirurgia maggiore, ha rilevato che il trattamento deve essere aggiornato in base ai fattori aggravanti il rischio trombo embolico, presenti nel caso in questione. Comunque, un monitoraggio clinico attento è consigliabile in questi pazienti, che devono essere attentamente osservati per segni e sintomi di trombo embolia.
Nel caso in questione il dosaggio di LE 4000 U.I. una volta al dì, previsto dalle linee guida nella profilassi trombo embolica, non è stato ritenuto adeguato alle condizioni cliniche della paziente, essendo invece consigliato il dosaggio di due volte al dì.
Il rischio elevato correlato alle patologie concomitanti andava considerato elevatissimo trattandosi di paziente in trattamento per chirurgia ortopedica maggiore (frattura femore destro, impianto protesico con successiva lussazione protesica).
Concludendo, ad avviso del consulente, la paziente è deceduta per causa imputabile alla condotta dei sanitari che la ebbero in cura all'Ospedale San Camillo Forlanini, individuabile nell'esecuzione errata del trattamento medico inerente la profilassi trombo embolica.
È stato quindi riconosciuto il nesso causale tra il decesso della paziente Persona_1
e la condotta della struttura sanitaria convenuta.
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Passando all'esame della consulenza tecnica svolta in fase istruttoria, redatta dal collegio composto dai dott.ri medico legale), di Cave (ortopedico) e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
(chirurgo vascolare), è stata in primo luogo stigmatizzata, sotto il profilo ortopedico, la scelta dell'angiologa di non far rimuovere il gambaletto per eseguire l'ecocolordoppler in modo corretto. Infatti, tale accorgimento avrebbe consentito ai sanitari di verificare se stesse insorgendo una trombosi venosa profonda e di somministrare un trattamento farmacologico adeguato con farmaci antiaggreganti.
Sotto l'aspetto vascolare si è segnalato, in linea di principio, il ruolo fondamentale svolto nella chirurgia ortopedica dalla profilassi della tromboembolia e dal trattamento della trombosi venosa, ove già accertata, considerati gli alti tassi di mortalità per TEV (malattia tromboembolica venosa) in chirurgia ortopedica. È stato poi sottolineato che la profilassi della
TEV si attua sia in modo per così dire indiscriminato in caso di pazienti sottoposti ad una
13 procedura chirurgica, sia mediante una valutazione specifica del rischio tromboembolico parametrato sul singolo paziente, in relazione alla patologia e ai fattori di rischio individuali.
Tale profilassi consiste in sostanza nell'adozione di dispositivi fisici, quali la calza elastica o la compressione pneumatica intermittente, e nella somministrazione di farmaci, ovvero le eparine a basso peso molecolare (Enoxoparina).
Nel caso di rischio elevato – come ravvisabile nella fattispecie – secondo le linee guida sono considerati due tipi di dosaggio, ovvero 4000 UI una volta la giorno iniziando prima dell'intervento, oppure 3000 UI ogni 12 ore nel periodo post-operatorio.
Orbene, afferma il collegio peritale che la profilassi iniziale attuata dai sanitari appare immune da censure, al contrario di quella successiva. Infatti, il rischio di malattia tromboembolica si è venuto accentuando in data 16.12.2018, dopo il tentativo infruttuoso di riduzione della lussazione della protesi d'anca con apposizione di gambaletto di scarico all'arto inferiore sinistro, che impediva sia l'esecuzione di esami strumentali per la verifica della esistenza di una trombosi venosa profonda, sia l'utilizzo di calze elastiche o di sistemi di compressione intermittente.
In particolare, il 23.12.14 veniva riscontrato come l'arto inferiore sinistro, nella parte non ricoperta dal gambaletto, fosse edematoso e caldo al termotatto, mentre il giorno seguente il piede sinistro veniva descritto come gonfio e dolente. Il 25.12.2014 il medico di guardia, preso atto dell'arto edematoso e caldo, aumentava in via cautelativa la terapia antitrombotica con raddoppio del dosaggio di LE (4000 UI x 2), avendo evidentemente avuto sentore di una evoluzione verso una trombosi venosa profonda. Il giorno seguente (26.12.2014) veniva finalmente eseguito l'ecodoppler, ma (incomprensibilmente) senza rimuovere il gambaletto gessato, con esito apparentemente negativo.
Nel medesimo pomeriggio veniva eseguita una consulenza angiologica all'esito della quale si riduceva la terapia eparinica da 4000 UI x 2 a 6000 UI pro die.
Orbene, il collegio censura l'operato dei medici sotto un duplice profilo: da un lato sottolineando che la presenza del gesso non aveva potuto consentire di porre una diagnosi corretta (si era infatti ritenuto l'ecocolordoppler negativo per la trombosi); dall'altro che la riduzione del dosaggio del LE aveva costituito una operazione gravemente imprudente, giacché anziché ridursi, il avrebbe invece dovuto essere aumentato a 8000 UI x 2 o CP_6
quantomeno mantenuto a 4000 UI x 2 (come prescritto dal medico di guardia del 25.12.2014).
14 Dunque, in buona sostanza l'operato dei sanitari, secondo il collegio, è contrassegnato da errore sia per la mancata diagnosi di TVP del 23.12.2014, sia per la riduzione del dosaggio del
LE in data 26.12.2014.
La conclusione cui perviene il collegio peritale è quindi nel senso che in base al criterio del più probabile che non, il decesso della paziente sia stato dovuto agli errori sopra descritti di carattere diagnostico e terapeutico.
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Ciò premesso, ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni cui sono pervenute le consulenze tecniche sopra citate.
In buona sostanza, appare evidente che i dati anamnestici della paziente, unitamente all'immobilizzazione conseguente all'intervento di artroprotesi d'anca sinistra, erano tali da comportare un grave rischio d'insorgenza di una patologia tromboembolica venosa distale.
Ora, nella fase precedente l'intervento e in quella immediatamente successiva (sino alla lussazione), la profilassi antitrombotica è apparsa sostanzialmente corretta. Di contro, la fase successiva è stata caratterizzata da un doppio errore di notevole gravità: da un lato la mancata diagnosi di TVP del 26.12.14, dovuta alle modalità inadeguate con le quali è stato eseguito l'ecocolordoppler (ovvero senza rimozione del gambaletto gessato); dall'altro la improvvisa e incomprensibile riduzione del dosaggio del LE (eparina). Sia l'uno che l'altro errore hanno verosimilmente concorso a cagionare il decesso della donna.
In particolare, che la riduzione del dosaggio di eparina fosse ingiustificato e gravemente imprudente, discende anche dalla circostanza – adeguatamente ribadita dal collegio peritale in sede di replica alle osservazioni delle parti (relazione peritale, fol. 61) - che le modalità di esecuzione dell'ecodoppler fossero inattendibili e che in ogni caso il referto evidenziasse la presenza di lacune linfatiche soprafasciali di coscia (che facevano sorgere il sospetto di patologia trombotica insorgente, tanto che il medico di guardia aveva aumentato la dose di
LE).
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15 La liquidazione del danno
Ora, accertata la responsabilità della struttura convenuta nella causazione del decesso di
, occorre valutare la pretesa della parte ricorrente, che viene formulata Persona_1
sia in qualità di erede – figlia della congiunta (danno punitivo, danno da morte, danno terminale, sotto il profilo del danno biologico e del danno morale o danno da inabilità totale patito (nel breve periodo della permanenza in ospedale), sia iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale).
La pretesa risarcitoria esercitata iure hereditario va inquadrata nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che si instaura con l'accettazione del paziente in virtù del contratto di spedalità, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere.
In questo caso il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; n. 975/2009; n. 17143/2012; n. 21177/2015).
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria a titolo di perdita del rapporto parentale, come già esposto, essa trova titolo nella responsabilità extracontrattuale, non intervenendo alcun contratto tra i congiunti della vittima e la struttura, sicché risulta onere della parte dimostrare la colpa, ossia la negligente e/o imperita conduzione dell'atto medico e/o chirurgico, siccome svolto in maniera non conforme alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, nonché il nesso eziologico tra la condotta colposa e le conseguenze dannose derivatene.
16 Ebbene - lo si ribadisce - l'esistenza della condotta colposa dei sanitari del CP_1
nonché del nesso di causa tra essa e il decesso della paziente, risultano dimostrati
[...]
dagli esiti delle due consulenza tecnica menzionate, oggetto di analitica discussione.
Si è detto infatti che, in base al criterio del più probabile che non, i sanitari avrebbero potuto evitare il decesso del paziente con un adeguato trattamento terapeutico profilattico trombo embolico.
--------------------
Con riferimento al danno da inabilità temporanea del de cuius (o danno biologico terminale), occorre precisare quanto segue.
ha, pertanto, invocato la liquidazione del danno morale soggettivo, sia come danno Parte_1
biologico psichico che come danno biologico psichico e come danno biologico terminale, inteso come invalidità assoluta temporanea ovvero come danno catastrofale.
Occorre, tuttavia, prendere in considerazione che la Corte di legittimità ha statuito che «in caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale, sempre presente
e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità»
(Cassazione sez. III, n. 16592 del 20/06/2019, m. 654294 - 01).
Alla stregua di questo principio che – come visto – esclude che il requisito della durata della consapevolezza circa la fine della vita rappresenti un connotato indefettibile per la liquidazione del danno cd. catastrofale, ma ne rappresenti, piuttosto, una componente di cui tener conto nella determinazione equitativa degli importi, può procedersi al seguente calcolo, già effettuato dal Tribunale nella sentenza n. 17865/19 in favore della sorella dell'odierna ricorrente, sulla
17 scorta delle Tabelle approvate per l'anno 2023: euro 128,07 x giorni 18 (dal 20.12.2014, data di verosimile insorgenza della patologia e di incapacità totale della paziente, sino al decesso) = euro 2.305,26. A detto importo occorre aggiungere la valutazione del cd. danno catastrofale che assume rilievo massimo sino al 28.12.2014 data a decorrere dalla quale la sig.ra Per_1
risulta dal diario clinico: «disorientata mentalmente, confabula frasi senza senso» e appare
«disorientata».
Si pone il problema di individuare il dies a quo per la decorrenza di tale periodo di lucida consapevolezza in ordine all'aggravamento della propria condizione e al conseguente pericolo di vita: stima il decidente che avuto riguardo al diario clinico della paziente, tale decorrenza possa essere fissata al 25.12.2014, allorquando il medico di guardia ebbe a constatare un certo peggioramento delle condizioni della sig.ra Per_1
Ciò posto, avuto riguardo sempre alle Tabelle approvate dal Tribunale di Roma per l'anno 2023
– secondo cui «…nel caso di decesso senza che i postumi si siano stabilizzati, si ritiene di attribuire un importo pari ad euro 10.000 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5, con riduzione a 5.000 giornalieri per i successivi 10, a 2.000 per i successivi 15, e a 1.000 per tutti i giorni eccedenti i trenta, salva personalizzazione in considerazione delle condizioni specifiche del danneggiato» - la de cuius si deve ritenere abbia acquisito al proprio patrimonio prima del decesso e, quindi, abbia trasmesso ai propri eredi una somma pari a 30.000 euro per i tre giorni che intercorrono dall'aggravamento del 25.12.2014 sino al 27.12.2014 in cui è venuto meno uno stato di lucidità agonica (riscontrato il 28.12.2014). Per i giorni successivi, volendo dare seguito all'indirizzo espresso dalla Corte regolatrice nel 2019, deve riconoscersi un risarcimento nella misura di euro 2.000,00 per ciascun giorno (10 in tutto) in considerazione del fatto che si è in presenza di una componente risarcitoria che si sovrappone all'ITA (quanto al danno biologico) e che ha natura di prevalente danno morale soggettivo (sofferenza pura della paziente), contratto e attenuato dallo stato di scarsa lucidità della sig.ra Per_1
Si conseguono, in definitiva, per questa voce di danno iure successionis i seguenti importi: euro
2305,26 + euro 30.000,00 + euro 20.000 per un totale di euro 52.305,26 che – in ragione della quota ereditaria che compete alla sig.ra (avendo la medesima un'altra sorella, Parte_1
, già beneficiaria della somma valutata a suo tempo in euro 25.995,40) – deve essere Per_2
determinata in euro 26.152,63.
18 -----------
Passando al danno richiesto iure proprio dalla ricorrente, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare.
Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, predisposte per evitare disparità di pronunce all'interno dell'ufficio giudiziario.
Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di cinque parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), l'eventuale convivenza e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Per adeguare ulteriormente l'entità risarcitoria alla fattispecie concreta si è inoltre prevista la possibilità di applicare una riduzione
19 (dal 2011 fino alla metà del punteggio complessivo) in caso di assenza di convivenza con la vittima, anche allo scopo di diversificare la posizione dei non conviventi.
Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita nella tabella elaborata nell'anno 2023, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di Roma, nell'importo di euro 11.549,20.
Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 75 al momento del decesso) e di quella del congiunto (51 anni per la figlia ), al momento dell'evento. Pt_1
Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare in favore di:
- la somma complessiva di euro € 288.730,00 (euro 11.549,20 quale valore del Parte_1
punto moltiplicato per 25, ovvero punti 18 per il rapporto di parentela, punti 1,5 per l'età della vittima, punti 2,5 per l'età del congiunto superstite.
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Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
20 Le spese legali del presente giudizio vanno poste a carico della struttura convenuta in ossequio al principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'inadempimento dell' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alle obbligazioni relative al contratto di spedalità intercorso con la IG.ra ; Persona_1
- per l'effetto condanna l al pagamento del Controparte_1
risarcimento del danno iure hereditatis in favore dell'attrice per l'importo di euro 26.152,63;
- condanna inoltre l' al pagamento del risarcimento Controparte_1
del danno da perdita del rapporto parentale sofferto iure proprio dalla figlia per Parte_1
l'importo di euro 283.903,75;
- condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a rifondere all'odierna attrice le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 18.000,00 per compensi professionali, oltre euro
379,50 per spese di contributo unificato, nonché spese generali (15%), IVA e Cassa in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU svolta nel corso del giudizio definitivamente a carico della struttura convenuta.
Così deciso in Roma, 13 dicembre 2025
21 Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, Dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
Parte_1
in proprio e nella qualità di erede della IG.ra Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma Via Gomenizza n. 3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Tetti che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'azienda in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87, rappresentata e difesa dagli 1 Avv.ti Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto e Egidio Mammone giusto mandato alle liti conferito in calce alla memoria difensiva resistente
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza dell'8 ottobre 2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, , in proprio e in qualità di erede della madre IG.ra Parte_1
, deceduta in data 7.01.2015 presso l'Ospedale San Camillo Forlanini di Persona_1
Roma, ha adito il Tribunale Civile di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare che nell'esecuzione del trattamento medico sanitario somministrato alla sig.ra Persona_1
, nel corso del suo ricovero presso l
[...] Controparte_1
protrattosi dal 10.12.14 al 07.01.2015, la struttura convenuta aveva violato gli obblighi contrattualmente assunti, con colpa medica grave sotto il profilo della errata diagnosi e del trattamento terapeutico non adeguato, sussistendo il nesso causale tra il trattamento sanitario in questione e il decesso della paziente.
Per l'effetto, ha chiesto condannarsi la struttura convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro 250.662,50 oltre interessi o nella diversa misura ritenuta di legge, con vittoria delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda parte attrice ha affermato quanto segue.
In data 10.12.2014 veniva trasportata a mezzo autoambulanza presso il Persona_1
Pronto Soccorso dell in conseguenza di una caduta Controparte_1
accidentale dall'autobus, ed ivi ricoverata, in regime di urgenza, presso il reparto di
Ortogeriatria, con diagnosi di accettazione di “frattura sottocapitata femore sin. e frattura ileo- ischiopubica sin in area patologica di rimaneggiamento osseo da neoplasia sospetta”, con una prognosi di giorni 60 s.c.
2 In pari data veniva sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi d'anca sinistra e il successivo 15/12/14 veniva dimessa per essere trasferita presso la Controparte_2
di Roma, ove iniziava la riabilitazione motoria conseguente al subìto intervento
[...]
chirurgico.
Il giorno seguente al ricovero, il 16/12/14, da un esame radiografico del femore sinistro emergeva la lussazione della protesi d'anca appena impiantata e i sanitari del nosocomio disponevano il ritorno al Pronto Soccorso del ove, visti vani i tentativi di Controparte_1
riduzione della lussazione della protesi sotto regime di sedazione, veniva applicato uno stivaletto gessato normorotante e disposto nuovo ricovero presso il reparto di Ortogeriatria, con prognosi di giorni 21 s.c.
In data 19/12/14 veniva nuovamente trasferita e ricoverata presso la Controparte_2
, ove però restava per un solo giorno per essere nuovamente condotta, il 20/12/14,
[...]
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo Forlanini, con una diagnosi di ingresso di
“Stato soporoso, episodio ipoglicemico ed ipertensivo”.
Dal Pronto Soccorso, dopo gli accertamenti dei sanitari di turno, veniva ricoverata il 22/12/14 nel medesimo nosocomio presso il reparto di Medicina 3, ove permaneva fino alla data del
07/01/15, data nella quale, alle h. 23.40, i sanitari ne constatavano il decesso.
Il 10/01/15 veniva eseguito, sempre presso il dei Servizi Controparte_3
U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica - l'esame autoptico diagnostico che permetteva di riscontrare “tromboembolia polmonare infarti polmonari multipli, edema polmonare acuto e dilatazione delle cavità cardiache in soggetto con esiti di recente intervento di artoprotesi anca sinistra. Cardiomiopatia ipertrofica. Fibrotorace sinistro. Fegato da stasi cronica. Reni da shock.”.
La sig.ra , sorella dell'odierna istante, conferiva incarico al dott. Persona_2 Persona_3
(specialista in medicina legale e delle assicurazioni) nonché al prof. dott. Persona_4
(specialista in chirurgia d'urgenza e P.S. Oncologia, medicina legale e delle assicurazioni, titolare di insegnamento di chirurgia di urgenza al corso di laurea in scienze infermieristiche) per valutare se nella condotta dei sanitari che avevano avuto in cura la sig.ra fossero Per_1
ravvisabili gli estremi della responsabilità professionale e se tale condotta fosse eventualmente in rapporto causale o concausale con il decesso della stessa.
3 In data 08/07/15, all'esito dell'espletato incarico, veniva consegnata la relazione, secondo la quale emergeva un'evidente responsabilità nella condotta dei sanitari di turno del Reparto di
Ortogeriatria dell'Ospedale San Camillo Forlanini, in quanto la profilassi antitrombotica non era stata adeguatamente somministrata secondo i protocolli vigenti.
Secondo le conclusioni dei consulenti, appariva infatti evidente come la signora Per_1
rientrasse in una categoria a rischio elevatissimo di presentare patologia tromboembolica, caratterizzata da un rischio di trombosi venosa distale (TPV) del 40-80% e di embolia polmonare
(EP) pari al 0,2-5%, in ragione delle caratteristiche di età, tipologia di intervento e prolungata immobilizzazione a cui era stata soggetta.
Un'adeguata profilassi antitrombotica avrebbe, infatti, dovuto prevedere la somministrazione di
Eparina a Basso Peso Molecolare (EBPM), nonché l'utilizzo dei mezzi fisici (calze antitrombo, compressione sin dall'immediato periodo post-operatorio).
I sanitari del nosocomio che avevano in cura la avevano, invece, disposto un Per_1
sottodosaggio di farmaco antitrombotico senza adottare gli ulteriori accorgimenti medici imposti dai protocolli ed anche quando le evidenze deponevano per una altamente probabile trombosi venosa profonda a carico della paziente, avevano adottato scelte errate riguardo i dosaggi, somministrati in misura idonea per una prevenzione ma inadeguati e totalmente insufficienti a fini terapeutici, ed avevano omesso, o comunque avevano effettuato in ritardo, quelle indagini diagnostiche necessarie ad evidenziare il reale quadro clinico della paziente, in modo da adottare gli opportuni e congrui rimedi terapeutici. Il decesso della veniva Per_1
quindi ascritto ad errata profilassi di RO NO ON e a ritardata/omessa terapia dell'ormai intervenuta RO NO ON, poi complicata da Embolia Polmonare
Massiva.
La sig.ra (in proprio e quale erede e, unitamente al minore Persona_2 Persona_5
nipote della signora ), all'esito della relazione, aveva contestato Persona_1
all' la responsabilità professionale per il decesso Controparte_1
della madre, formulando apposita richiesta risarcitoria iure proprio e iure hereditario.
Esperito, senza esito, il tentativo di mediazione, la sig.ra introduceva apposito Persona_2
procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n.r.g. 54392/16, assegnato alla 13° sezione
(Giudice Relatore dott. Oddi Francesco), cui essa ricorrente non aveva tuttavia partecipato, non prendendo parte nemmeno alla successiva fase di merito.
4 Espletato l'A.T.P., veniva introdotto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., rubricato al n.r.g. 28602/17, assegnato alla sez. 13, nella persona del Presidente dott. Cisterna.
In data 19/09/19 veniva resa la sentenza n. 17865/19, pubblicata il 20/09/19, con la quale il
Tribunale Civile di Roma riconosceva la responsabilità medica dell' , Controparte_1
accoglieva la proposta domanda e condannava la controparte al pagamento del complessivo importo di €. 250.662,50, oltre interessi, in favore della sig.ra , a titolo personale per Persona_2
il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e iure hereditario per il danno sofferto dalla sig.ra prima del decesso (oltre al risarcimento del danno Persona_1
per il nipote, ed oltre al pagamento delle spese processuali. Persona_5
La sentenza veniva notificata in forma autentica ai difensori costituiti dell' , Controparte_1
la quale decideva di non interporre gravame avverso la stessa, determinando così il passaggio in giudicato della sentenza, spiegante efficacia di giudicato esterno in ordine all'accertamento della colpa medica e della responsabilità sanitaria in capo all Controparte_1
[...]
Con comunicazione a mezzo PEC del 28/01/20 veniva inoltrata formale richiesta risarcitoria nei confronti dell' per la corresponsione di analogo Controparte_1
risarcimento già ricevuto dalla sig.ra (sorella della odierna ricorrente) in favore della Persona_2
IG.ra , senza però ricevere alcun riscontro. Parte_1
Premesso quanto sopra, ha concluso chiedendo il risarcimento del danno iure Parte_1
hereditario, in quanto erede della sig.ra , oltre al danno iure proprio per la Persona_1
perdita del rapporto parentale, quantificandolo in euro 250.662,50 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
--------------
Si è costituita in giudizio l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto iure proprio esercitato dalla ricorrente e, in via principale e nel merito, riconoscere alla medesima solo il risarcimento del danno subìto iure successionis che soggiace alla prescrizione decennale.
5 La struttura convenuta ha manifestato invece la propria disponibilità a riconoscere alla ricorrente il danno iure successionis, già quantificato dall'adito Tribunale nell'importo complessivo di euro 25.995,40 con compensazione integrale delle spese di lite in omaggio al criterio della reciproca soccombenza e tenuto conto del tenore dell'avversa domanda.
Invero, qualsiasi diritto vantato iure proprio dalla ricorrente nella qualità di figlia della IG.ra era ormai prescritto, in quanto prima della notifica dell'odierno ricorso ex Persona_1
art. 702 bis cpc l'unica richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti della
[...]
era costituita dalla missiva del 31.01.2020, laddove il decesso della IG.ra CP_1
isaliva al 6 gennaio 2015. Persona_1
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La domanda è fondata e va accolta.
Muovendo anzitutto dalla eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura convenuta, giova rilevare che essa è stata disattesa nel corso della fase istruttoria, né sussistono motivi per mutare opinamento.
Si può al riguardo richiamare il provvedimento adottato con ordinanza del 6 maggio 2024, un cui stralcio viene qui di seguito riportato:
“preliminarmente va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla struttura resistente;
infatti costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario (da ultimo cfr. Cass. Sent.
n. 29859/2023);
ora, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura convenuta, la ricorrente, con le note per l'udienza a trattazione scritta del 25.11.2021, ha
contro
-eccepito che la condotta dei
6 sanitari che ebbero in cura la poteva essere sussunta nella fattispecie del reato di Per_1 omicidio colposo, con conseguente applicazione del più lungo termine prescrizionale previsto per tale reato;
ha inoltre soggiunto che il dies a quo del termine di prescrizione andava computato non già dal giorno del decesso della ma da quello in cui le figlie avevano potuto avere contezza Per_1 dell'errore medico, ovvero dal deposito della CTU medico-legale svolta in sede di ATP o comunque, al più, da quello in cui era stata consegnata la cartella clinica della paziente deceduta;
giova a questo punto rammentare, in primo luogo, che la deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione integra una
contro
-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto, mentre se sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non integra questione nuova inammissibile (Cass.
Sent. n. 9993/2016);
non è quindi necessario, per la parte che allega la prescrizione maggiore prevista per il reato, formulare avanti al giudice civile una domanda espressa di accertamento in via incidentale dell'esistenza di una fattispecie di reato (cfr. la già citata Cass. n. 29859/2023, in motivazione), essendo sufficiente che la questione costituisca oggetto di una
contro
-eccezione, che nel caso di specie è stata debitamente formulata;
orbene, occorre al riguardo anzitutto considerare che la prescrizione del diritto (iure proprio) al risarcimento del danno parentale è di cinque anni ex art. 2043 c.c., trattandosi di danno di natura extracontrattuale;
infatti la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come 7 extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021);
ciò posto, il decesso della paziente risale al 7.1.2015 e la prima lettera di Persona_1 messa in mora della odierna ricorrente è stata inviata tramite pec in data 28.1.2020 (all. 13 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.); gli eredi della signora hanno ricevuto la cartella clinica Per_1 della paziente in data 6.2.2015, come risulta dalla quietanza 784 allegata alle note di udienza di parte ricorrente del 19.11.2021, mentre la relazione dei dott.ri e incaricati Per_3 Per_4 dalla sorella della ricorrente, risulta redatta in data 8 luglio 2015;
orbene, ritiene il Tribunale che la prescrizione non possa che decorrere, nel caso di specie, dalla data della redazione della consulenza di parte e non essendo possibile per le Per_3 Per_4 figlie della de cuius avere contezza delle cause precise del decesso della e della loro Per_1 ascrivibilità alla condotta dei sanitari del prima di tale relazione (rendendosi CP_1 all'evidenza necessario, per ravvisare una tale responsabilità in capo alla struttura, padroneggiare conoscenze specialistiche di natura medica di cui esse erano sprovviste);
in ogni caso, anche a voler considerare come dies a quo la data di consegna della cartella clinica della paziente, il termine quinquennale di prescrizione non sarebbe del pari interamente decorso;
non appare quindi necessario vagliare la questione dell'applicabilità o meno del più lungo termine di prescrizione eventualmente applicabile in caso di sussistenza – in astratto – di una fattispecie di reato, non essendo comunque nemmeno decorso, al momento della lettera di messa in mora, l'ordinario termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno parentale (…)”
Ciò posto, deve rimarcarsi come la struttura convenuta insista nell'eccepire la prescrizione del diritto risarcitorio, richiamando l'Ord. n. 24075/2025 della S.C., riguardante un caso di decesso da emotrasfusione, che afferma il principio secondo cui la prescrizione, nel caso di danno iure 8 proprio del congiunto, decorre dal momento del decesso del paziente e non da quello della percezione della ingiustizia del danno (potendo valere quest'ultimo elemento solo in caso di malattia lungolatente).
Sul punto osserva il Tribunale che l'orientamento in questione risulta tutt'altro che pacifico nella stessa giurisprudenza della Cassazione. Appare sufficiente richiamare ad esempio la pronuncia n. 29140/2024 della S.C., di poco precedente quella invocata dal , che CP_1
aderisce invece all'opposto indirizzo, affermando, sempre in tema di danno da emotrasfusione infetta, che “il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario ed incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione.”
È chiaro che vengono in evidenza, nella specie, due valori, entrambi rilevanti, che sono da un canto l'esigenza di certezza del termine di decorrenza della prescrizione e dall'altro quello della consapevolezza della ingiustizia del danno da parte di chi esercita il proprio diritto.
Ad ogni modo, la questione appare nel caso in esame superata dalla circostanza che, come si vedrà infra, sussistono nel caso di specie gli estremi di una responsabilità penale per omicidio colposo, sicché si applica la più lunga prescrizione del reato (6 anni), anziché quella quinquennale. Poiché il decesso della donna è avvenuto il 7.1.2015, la prescrizione – anche calcolando i sei anni dalla data del decesso della paziente e non già dalla conoscenza dell'errore iatrogeno - sarebbe maturata il 7.1.2021. Poiché essa è stata interrotta con missiva del 28.1.2020, il diritto al risarcimento del danno non si è comunque prescritto.
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9 Passando al merito, appare opportuno ripercorrere sinteticamente la vicenda clinica riguardante la de cuius.
Dalla documentazione sanitaria esibita risulta che la sig.ra alle ore 8.30 circa del Per_1
10.12.14, a seguito di caduta accidentale da un autobus, veniva trasportata in autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell Controparte_1
Venivano effettuati esami strumentali: RX anca sn, RX bacino, RX torace RX anca dx con referto di "Frattura sottocapitata del femore Sinistro. In un quadro di alterazioni morfostrutturali delle branche ileo ed ischiopubica di sinistra (esiti posti traumatici?), si apprezza rima ipertrasparente di verosimile significato fratturativo Esame RX del torace eseguito in singola proiezione AP in clinostatismo. Diffuso ispessimento dell'interstizio peribroncovascolare. Non addensamenti parenchimali flogistici. Non versamenti pleurici. Aorta ectasica con apposizioni parietali calcifiche. Immagine cardiaca di dimensioni aumentate. . Controparte_5
In data 10/12/2014 alle ore 10.40 con diagnosi di "frattura sottocapitata femore sin e frattura ileo-ischiopubica sin in area patologica di rimaneggiamento osseo da neoplasia sospetta" e prognosi di gg.60 S.C., veniva trasferita dal Pronto soccorso al reparto di Ortogeriatria in urgenza dello stesso IRC.
In data 11/12/14 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “sostituzione totale dell'anca".
In data 15/12/2014 veniva sottoposta ad "altra trasfusione di sangue intero". Nella stessa data veniva dimessa e trasferita presso la casa di cura di Roma per iniziare Controparte_2
la riabilitazione motoria.
In data 16/12/14 la paziente veniva rinviata al PS del Az. per Controparte_1
ulteriori accertamenti. In pari data era disposto il ricovero con diagnosi di "lussazione della protesi d'anca sinistra".
In data 16.12.2014 la donna era sottoposta ad intervento di “riduzione incruenta di lussazione dell'anca.”
In data 17/12/2014 veniva effettuata riduzione cruenta della lussazione dell'anca e viene applicato apparecchio gessato normorotante. Seguiva ricovero con diagnosi di “lussazione della protesi d'anca sinistra” e prognosi di gg. lav. 21 s.c.
In data 19/12/2014 veniva nuovamente trasferita presso la casa di cura “ CP_2
” per riabilitazione neuromotoria ordinaria in regime di ricovero.
[...]
10 In data 20/12/2014 veniva trasferita con ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale
[...]
per "stato soporoso, questo pomeriggio episodio ipoglicemico e ipertensivo Controparte_1
portatrice di apparecchio gessato gamba sin". Condizioni all'ingresso "sindrome neurologica acuta Febbre". Esame obiettivo: "c.g. scadute. Soporosa risvegliabile con stimoli verbali e dolorosi, non esegue ordini e non risponde a domande. Pupille iso/iso reagenti agli stimoli luminosi. Addome trattabile non dolente e dolorabile”.
La paziente veniva ricoverata presso reparto “Medicina 3” con diagnosi “Ipodiafania basale sinistra, encefalopatia vascolare senile, iponatremia”.
In data 26/12/2014 veniva effettuata consulenza angiologica per sospetta TVP arto inferiore sx.
In data 27/12/14 veniva rimosso gesso arto inferiore sx.
In data 01/01/2015 veniva riportato nel diario clinico ".. attualmente la paziente risponde a tono alle domande, non appaiono evidenti deficit neurologici a focolaio, ma dal diario clinico emerge che stati di disorientamento sono frequenti nella paziente affetta da encefalopatia vascolare con deficit cognitivo ... "
In data 6/01/15 paziente febbrile nel pomeriggio, somministrata tachipirina con modico beneficio. Somministrata terapia orale con acquagel per difficoltà della paziente nell'ingoiare.
Il giorno 07/01/2015 si constatava il decesso alle ore 23,40.
In data 10/01/2015 veniva effettuato riscontro autoptico diagnostico con diagnosi di:
"Tromboembolia polmonare ed infarti polmonari multipli, edema polmonare acuto e dilatazione delle cavità cardiache in soggetto con esiti di recente intervento di artoprotesi anca sinistra.
Cardiomiopatia ipertrofica. Fibrotorace sinistro. Fegato da stasi cronica. Reni da shock".
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Sono già state già in precedenza richiamate le allegazioni attoree circa il presunto errore medico che sarebbe stato commesso dai sanitari dell'Ospedale San Camillo Forlanini in riferimento alla mancata adeguata somministrazione della profilassi antitrombotica sulla base dei protocolli vigenti.
Orbene, sia la consulenza tecnica svolta nella fase di ATP che quella disposta in fase istruttoria hanno confermato la fondatezza della pretesa attorea, essendo ravvisabile nel caso di specie un duplice errore iatrogeno nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra Per_1
11 Si può quindi muovere anzitutto dall'esame della prima consulenza a firma del dott. Per_6
, specialista in ortopedia, sebbene essa non sia stata ritenuta da questo giudice motivata
[...]
in modo del tutto coerente sotto il profilo logico-argomentativo (tanto da doversi disporre nuova consulenza).
Ebbene, il CTU ha in primo luogo precisato la correttezza del trattamento sanitario somministrato alla paziente, anche se la profilassi tromboembolica è stata inadeguata alle condizioni della medesima: “il trattamento sanitario complessivamente somministrato alla paziente consistente in un impianto protesico all'anca sinistra in esito a frattura è stato corretto anche se si è avuto un episodio di lussazione protesica, complicanza possibile in tale tipo di chirurgia dovuta a movimenti non idonei eseguiti troppo precocemente. Circa la profilassi trombo embolica si può affermare che è stata inadeguata alle condizioni della paziente sia per la durata del trattamento che per il dosaggio”
Ancora:
“in relazione alle condizioni della stessa e alle conoscenze medico scientifiche dell'epoca il trattamento medico per la profilassi trombo embolica è stato inadeguato e non congruo… nel trattamento della paziente, non dovevano essere affrontati problemi tecnici di particolare difficoltà… nell' esecuzione del trattamento prescelto non sono ravvisabili errori o omissioni, o comunque difformità rispetto alle leges artis per quanto riguarda l'impianto protesico. Si ravvisano errori nel dosaggio della terapia della profilassi trombo embolica”.
Ha concluso il consulente riconoscendo un nesso causale tra il trattamento sanitario praticato e il decesso della paziente: “fra il trattamento sanitario medico in questione ed il decesso della paziente sussiste nesso causale in quanto il dosaggio non adeguato del ha portato al CP_6
decesso come da referto autoptico”.
Nel caso in questione, secondo il ctu, essendo la paziente un soggetto ad alto rischio tromboembolico in quanto di età superiore ai sessanta anni, obesa, ipertesa, diabetica, in trattamento neurolettico per stato ansioso-depressivo e con cardiopatia dilatativa, nel rispetto delle linee guida andava eseguita una profilassi adeguata a tali condizioni sia per la durata del trattamento che per il dosaggio.
12 Per quanto concerne le linee guida della profilassi antiembolica nella chirurgia maggiore, ha rilevato che il trattamento deve essere aggiornato in base ai fattori aggravanti il rischio trombo embolico, presenti nel caso in questione. Comunque, un monitoraggio clinico attento è consigliabile in questi pazienti, che devono essere attentamente osservati per segni e sintomi di trombo embolia.
Nel caso in questione il dosaggio di LE 4000 U.I. una volta al dì, previsto dalle linee guida nella profilassi trombo embolica, non è stato ritenuto adeguato alle condizioni cliniche della paziente, essendo invece consigliato il dosaggio di due volte al dì.
Il rischio elevato correlato alle patologie concomitanti andava considerato elevatissimo trattandosi di paziente in trattamento per chirurgia ortopedica maggiore (frattura femore destro, impianto protesico con successiva lussazione protesica).
Concludendo, ad avviso del consulente, la paziente è deceduta per causa imputabile alla condotta dei sanitari che la ebbero in cura all'Ospedale San Camillo Forlanini, individuabile nell'esecuzione errata del trattamento medico inerente la profilassi trombo embolica.
È stato quindi riconosciuto il nesso causale tra il decesso della paziente Persona_1
e la condotta della struttura sanitaria convenuta.
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Passando all'esame della consulenza tecnica svolta in fase istruttoria, redatta dal collegio composto dai dott.ri medico legale), di Cave (ortopedico) e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
(chirurgo vascolare), è stata in primo luogo stigmatizzata, sotto il profilo ortopedico, la scelta dell'angiologa di non far rimuovere il gambaletto per eseguire l'ecocolordoppler in modo corretto. Infatti, tale accorgimento avrebbe consentito ai sanitari di verificare se stesse insorgendo una trombosi venosa profonda e di somministrare un trattamento farmacologico adeguato con farmaci antiaggreganti.
Sotto l'aspetto vascolare si è segnalato, in linea di principio, il ruolo fondamentale svolto nella chirurgia ortopedica dalla profilassi della tromboembolia e dal trattamento della trombosi venosa, ove già accertata, considerati gli alti tassi di mortalità per TEV (malattia tromboembolica venosa) in chirurgia ortopedica. È stato poi sottolineato che la profilassi della
TEV si attua sia in modo per così dire indiscriminato in caso di pazienti sottoposti ad una
13 procedura chirurgica, sia mediante una valutazione specifica del rischio tromboembolico parametrato sul singolo paziente, in relazione alla patologia e ai fattori di rischio individuali.
Tale profilassi consiste in sostanza nell'adozione di dispositivi fisici, quali la calza elastica o la compressione pneumatica intermittente, e nella somministrazione di farmaci, ovvero le eparine a basso peso molecolare (Enoxoparina).
Nel caso di rischio elevato – come ravvisabile nella fattispecie – secondo le linee guida sono considerati due tipi di dosaggio, ovvero 4000 UI una volta la giorno iniziando prima dell'intervento, oppure 3000 UI ogni 12 ore nel periodo post-operatorio.
Orbene, afferma il collegio peritale che la profilassi iniziale attuata dai sanitari appare immune da censure, al contrario di quella successiva. Infatti, il rischio di malattia tromboembolica si è venuto accentuando in data 16.12.2018, dopo il tentativo infruttuoso di riduzione della lussazione della protesi d'anca con apposizione di gambaletto di scarico all'arto inferiore sinistro, che impediva sia l'esecuzione di esami strumentali per la verifica della esistenza di una trombosi venosa profonda, sia l'utilizzo di calze elastiche o di sistemi di compressione intermittente.
In particolare, il 23.12.14 veniva riscontrato come l'arto inferiore sinistro, nella parte non ricoperta dal gambaletto, fosse edematoso e caldo al termotatto, mentre il giorno seguente il piede sinistro veniva descritto come gonfio e dolente. Il 25.12.2014 il medico di guardia, preso atto dell'arto edematoso e caldo, aumentava in via cautelativa la terapia antitrombotica con raddoppio del dosaggio di LE (4000 UI x 2), avendo evidentemente avuto sentore di una evoluzione verso una trombosi venosa profonda. Il giorno seguente (26.12.2014) veniva finalmente eseguito l'ecodoppler, ma (incomprensibilmente) senza rimuovere il gambaletto gessato, con esito apparentemente negativo.
Nel medesimo pomeriggio veniva eseguita una consulenza angiologica all'esito della quale si riduceva la terapia eparinica da 4000 UI x 2 a 6000 UI pro die.
Orbene, il collegio censura l'operato dei medici sotto un duplice profilo: da un lato sottolineando che la presenza del gesso non aveva potuto consentire di porre una diagnosi corretta (si era infatti ritenuto l'ecocolordoppler negativo per la trombosi); dall'altro che la riduzione del dosaggio del LE aveva costituito una operazione gravemente imprudente, giacché anziché ridursi, il avrebbe invece dovuto essere aumentato a 8000 UI x 2 o CP_6
quantomeno mantenuto a 4000 UI x 2 (come prescritto dal medico di guardia del 25.12.2014).
14 Dunque, in buona sostanza l'operato dei sanitari, secondo il collegio, è contrassegnato da errore sia per la mancata diagnosi di TVP del 23.12.2014, sia per la riduzione del dosaggio del
LE in data 26.12.2014.
La conclusione cui perviene il collegio peritale è quindi nel senso che in base al criterio del più probabile che non, il decesso della paziente sia stato dovuto agli errori sopra descritti di carattere diagnostico e terapeutico.
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Ciò premesso, ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni cui sono pervenute le consulenze tecniche sopra citate.
In buona sostanza, appare evidente che i dati anamnestici della paziente, unitamente all'immobilizzazione conseguente all'intervento di artroprotesi d'anca sinistra, erano tali da comportare un grave rischio d'insorgenza di una patologia tromboembolica venosa distale.
Ora, nella fase precedente l'intervento e in quella immediatamente successiva (sino alla lussazione), la profilassi antitrombotica è apparsa sostanzialmente corretta. Di contro, la fase successiva è stata caratterizzata da un doppio errore di notevole gravità: da un lato la mancata diagnosi di TVP del 26.12.14, dovuta alle modalità inadeguate con le quali è stato eseguito l'ecocolordoppler (ovvero senza rimozione del gambaletto gessato); dall'altro la improvvisa e incomprensibile riduzione del dosaggio del LE (eparina). Sia l'uno che l'altro errore hanno verosimilmente concorso a cagionare il decesso della donna.
In particolare, che la riduzione del dosaggio di eparina fosse ingiustificato e gravemente imprudente, discende anche dalla circostanza – adeguatamente ribadita dal collegio peritale in sede di replica alle osservazioni delle parti (relazione peritale, fol. 61) - che le modalità di esecuzione dell'ecodoppler fossero inattendibili e che in ogni caso il referto evidenziasse la presenza di lacune linfatiche soprafasciali di coscia (che facevano sorgere il sospetto di patologia trombotica insorgente, tanto che il medico di guardia aveva aumentato la dose di
LE).
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15 La liquidazione del danno
Ora, accertata la responsabilità della struttura convenuta nella causazione del decesso di
, occorre valutare la pretesa della parte ricorrente, che viene formulata Persona_1
sia in qualità di erede – figlia della congiunta (danno punitivo, danno da morte, danno terminale, sotto il profilo del danno biologico e del danno morale o danno da inabilità totale patito (nel breve periodo della permanenza in ospedale), sia iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale).
La pretesa risarcitoria esercitata iure hereditario va inquadrata nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che si instaura con l'accettazione del paziente in virtù del contratto di spedalità, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere.
In questo caso il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; n. 975/2009; n. 17143/2012; n. 21177/2015).
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria a titolo di perdita del rapporto parentale, come già esposto, essa trova titolo nella responsabilità extracontrattuale, non intervenendo alcun contratto tra i congiunti della vittima e la struttura, sicché risulta onere della parte dimostrare la colpa, ossia la negligente e/o imperita conduzione dell'atto medico e/o chirurgico, siccome svolto in maniera non conforme alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, nonché il nesso eziologico tra la condotta colposa e le conseguenze dannose derivatene.
16 Ebbene - lo si ribadisce - l'esistenza della condotta colposa dei sanitari del CP_1
nonché del nesso di causa tra essa e il decesso della paziente, risultano dimostrati
[...]
dagli esiti delle due consulenza tecnica menzionate, oggetto di analitica discussione.
Si è detto infatti che, in base al criterio del più probabile che non, i sanitari avrebbero potuto evitare il decesso del paziente con un adeguato trattamento terapeutico profilattico trombo embolico.
--------------------
Con riferimento al danno da inabilità temporanea del de cuius (o danno biologico terminale), occorre precisare quanto segue.
ha, pertanto, invocato la liquidazione del danno morale soggettivo, sia come danno Parte_1
biologico psichico che come danno biologico psichico e come danno biologico terminale, inteso come invalidità assoluta temporanea ovvero come danno catastrofale.
Occorre, tuttavia, prendere in considerazione che la Corte di legittimità ha statuito che «in caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale, sempre presente
e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità»
(Cassazione sez. III, n. 16592 del 20/06/2019, m. 654294 - 01).
Alla stregua di questo principio che – come visto – esclude che il requisito della durata della consapevolezza circa la fine della vita rappresenti un connotato indefettibile per la liquidazione del danno cd. catastrofale, ma ne rappresenti, piuttosto, una componente di cui tener conto nella determinazione equitativa degli importi, può procedersi al seguente calcolo, già effettuato dal Tribunale nella sentenza n. 17865/19 in favore della sorella dell'odierna ricorrente, sulla
17 scorta delle Tabelle approvate per l'anno 2023: euro 128,07 x giorni 18 (dal 20.12.2014, data di verosimile insorgenza della patologia e di incapacità totale della paziente, sino al decesso) = euro 2.305,26. A detto importo occorre aggiungere la valutazione del cd. danno catastrofale che assume rilievo massimo sino al 28.12.2014 data a decorrere dalla quale la sig.ra Per_1
risulta dal diario clinico: «disorientata mentalmente, confabula frasi senza senso» e appare
«disorientata».
Si pone il problema di individuare il dies a quo per la decorrenza di tale periodo di lucida consapevolezza in ordine all'aggravamento della propria condizione e al conseguente pericolo di vita: stima il decidente che avuto riguardo al diario clinico della paziente, tale decorrenza possa essere fissata al 25.12.2014, allorquando il medico di guardia ebbe a constatare un certo peggioramento delle condizioni della sig.ra Per_1
Ciò posto, avuto riguardo sempre alle Tabelle approvate dal Tribunale di Roma per l'anno 2023
– secondo cui «…nel caso di decesso senza che i postumi si siano stabilizzati, si ritiene di attribuire un importo pari ad euro 10.000 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5, con riduzione a 5.000 giornalieri per i successivi 10, a 2.000 per i successivi 15, e a 1.000 per tutti i giorni eccedenti i trenta, salva personalizzazione in considerazione delle condizioni specifiche del danneggiato» - la de cuius si deve ritenere abbia acquisito al proprio patrimonio prima del decesso e, quindi, abbia trasmesso ai propri eredi una somma pari a 30.000 euro per i tre giorni che intercorrono dall'aggravamento del 25.12.2014 sino al 27.12.2014 in cui è venuto meno uno stato di lucidità agonica (riscontrato il 28.12.2014). Per i giorni successivi, volendo dare seguito all'indirizzo espresso dalla Corte regolatrice nel 2019, deve riconoscersi un risarcimento nella misura di euro 2.000,00 per ciascun giorno (10 in tutto) in considerazione del fatto che si è in presenza di una componente risarcitoria che si sovrappone all'ITA (quanto al danno biologico) e che ha natura di prevalente danno morale soggettivo (sofferenza pura della paziente), contratto e attenuato dallo stato di scarsa lucidità della sig.ra Per_1
Si conseguono, in definitiva, per questa voce di danno iure successionis i seguenti importi: euro
2305,26 + euro 30.000,00 + euro 20.000 per un totale di euro 52.305,26 che – in ragione della quota ereditaria che compete alla sig.ra (avendo la medesima un'altra sorella, Parte_1
, già beneficiaria della somma valutata a suo tempo in euro 25.995,40) – deve essere Per_2
determinata in euro 26.152,63.
18 -----------
Passando al danno richiesto iure proprio dalla ricorrente, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare.
Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, predisposte per evitare disparità di pronunce all'interno dell'ufficio giudiziario.
Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di cinque parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), l'eventuale convivenza e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Per adeguare ulteriormente l'entità risarcitoria alla fattispecie concreta si è inoltre prevista la possibilità di applicare una riduzione
19 (dal 2011 fino alla metà del punteggio complessivo) in caso di assenza di convivenza con la vittima, anche allo scopo di diversificare la posizione dei non conviventi.
Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita nella tabella elaborata nell'anno 2023, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di Roma, nell'importo di euro 11.549,20.
Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 75 al momento del decesso) e di quella del congiunto (51 anni per la figlia ), al momento dell'evento. Pt_1
Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare in favore di:
- la somma complessiva di euro € 288.730,00 (euro 11.549,20 quale valore del Parte_1
punto moltiplicato per 25, ovvero punti 18 per il rapporto di parentela, punti 1,5 per l'età della vittima, punti 2,5 per l'età del congiunto superstite.
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Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
20 Le spese legali del presente giudizio vanno poste a carico della struttura convenuta in ossequio al principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'inadempimento dell' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alle obbligazioni relative al contratto di spedalità intercorso con la IG.ra ; Persona_1
- per l'effetto condanna l al pagamento del Controparte_1
risarcimento del danno iure hereditatis in favore dell'attrice per l'importo di euro 26.152,63;
- condanna inoltre l' al pagamento del risarcimento Controparte_1
del danno da perdita del rapporto parentale sofferto iure proprio dalla figlia per Parte_1
l'importo di euro 283.903,75;
- condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a rifondere all'odierna attrice le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 18.000,00 per compensi professionali, oltre euro
379,50 per spese di contributo unificato, nonché spese generali (15%), IVA e Cassa in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU svolta nel corso del giudizio definitivamente a carico della struttura convenuta.
Così deciso in Roma, 13 dicembre 2025
21 Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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