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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
N. R.G. 3653/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore
Dott.ssa Serena Berruti Giudice
Dott.ssa Enrica Nasti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale dei coniugi e divorzio introdotto da
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. IACOVIELLO FRANCESCO C.F._1
contro
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. FALCO ALBERTO con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: le parti comparse personalmente all'udienza del 5 marzo 2025 rassegnavano conclusioni conformi e chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte di cui al verbale di udienza. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 11 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in Montesarchio in data 13/06/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto comune ( atto n. 10 parte II -serie A- anno 2015)
All'udienza del i coniugi sono comparsi personalmente dinanzi al Giudice designato e, in tale sede, hanno raggiunto delle condizioni congiunte in ordine alla separazione che sono qui riportate:
-i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre;
-la casa familiare è assegnata a;
Controparte_2
-i figli minori trascorrano i fine settimana alternati con il padre anche con pernottamento;
-nel periodo natalizio le minori resteranno con la madre o con il padre, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 26 dicembre, oppure dal 31 dicembre al I gennaio, ciò sempre in mancanza di accordo;
-le minori resteranno con la madre o con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Lunedì in Albis;
-per il periodo estivo sia la madre che il padre potranno tenere con sé le minori almeno due periodi di sette giorni consecutivi, sempre da concordare tra i genitori entro il mese di giugno;
-le minori resteranno con il padre il giorno della festa del papà e nelle ricorrenze del giorno onomastico e del compleanno del padre e reciprocamente con la madre nella festa della mamma, giorno onomastico e compleanno della stessa;
-il padre verserà entro il 15° giorno di ogni mese un assegno mensile di € 500,00 direttamente in favore del figlio maggiorenne non economicamente Per_1 indipendente, ed un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento dei due figli minori
( € 150,00 per ogni figlio) in favore della ricorrente secondo le modalità indicate dalla beneficiaria;
-ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie per i tre figli;
-la ricorrente percepirà per intero l'assegno unico universale erogato dall'INPS per i tre figli;
le parti si accordano per l'estinzione del conto corrente postale cointestato.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni concordate a verbale.
Deve darsi atto che all'udienza, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla domanda di mantenimento in proprio favore ex art. 156 c.c. che aveva avanzato nel ricorso.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 5 marzo 2025 il G.D. ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rimesso la causa in decisione.
Il P.M. ha espresso favorevole in data 11.3.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità della riconciliazione.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti possano essere poste alla base della decisione in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori, per cui possono essere omologate.
In merito all'entità dell'assegno mensile di mantenimento per i due figli minori posto a carico del padre non collocatario, concordato in € 300,00 complessivi, il Collegio lo ritiene congruo in ragione della circostanza che
è gravato da due finanziamenti contratti per la Controparte_1
costruzione della casa familiare, che è assegnata alla madre collocataria, si è obbligato a versare un ulteriore assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne, studente fuori sede, nonché del fatto che la ricorrente, come concordato, percepirà per intero l'assegno unico universale erogato dall'INPS per i tre figli.
Pag. 3 di 4 In ragione dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata in [...] A CANCELLO (CE) in data 13/06/1984,
[...]
e , nato in CREMA (CR) in [...] Controparte_1
25/04/1981, che contraevano matrimonio in Montesarchio in data 13 giugno
2015 (atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n.
10 parte II serie A dell'anno 2015) alle condizioni congiunte di cui al verbale di udienza del 5 marzo 2025. compensa le spese.
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Montesarchio perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Benevento 21/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Floriana Consolante
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
N. R.G. 3653/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore
Dott.ssa Serena Berruti Giudice
Dott.ssa Enrica Nasti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale dei coniugi e divorzio introdotto da
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. IACOVIELLO FRANCESCO C.F._1
contro
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. FALCO ALBERTO con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: le parti comparse personalmente all'udienza del 5 marzo 2025 rassegnavano conclusioni conformi e chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte di cui al verbale di udienza. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 11 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in Montesarchio in data 13/06/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto comune ( atto n. 10 parte II -serie A- anno 2015)
All'udienza del i coniugi sono comparsi personalmente dinanzi al Giudice designato e, in tale sede, hanno raggiunto delle condizioni congiunte in ordine alla separazione che sono qui riportate:
-i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre;
-la casa familiare è assegnata a;
Controparte_2
-i figli minori trascorrano i fine settimana alternati con il padre anche con pernottamento;
-nel periodo natalizio le minori resteranno con la madre o con il padre, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 26 dicembre, oppure dal 31 dicembre al I gennaio, ciò sempre in mancanza di accordo;
-le minori resteranno con la madre o con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Lunedì in Albis;
-per il periodo estivo sia la madre che il padre potranno tenere con sé le minori almeno due periodi di sette giorni consecutivi, sempre da concordare tra i genitori entro il mese di giugno;
-le minori resteranno con il padre il giorno della festa del papà e nelle ricorrenze del giorno onomastico e del compleanno del padre e reciprocamente con la madre nella festa della mamma, giorno onomastico e compleanno della stessa;
-il padre verserà entro il 15° giorno di ogni mese un assegno mensile di € 500,00 direttamente in favore del figlio maggiorenne non economicamente Per_1 indipendente, ed un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento dei due figli minori
( € 150,00 per ogni figlio) in favore della ricorrente secondo le modalità indicate dalla beneficiaria;
-ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie per i tre figli;
-la ricorrente percepirà per intero l'assegno unico universale erogato dall'INPS per i tre figli;
le parti si accordano per l'estinzione del conto corrente postale cointestato.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni concordate a verbale.
Deve darsi atto che all'udienza, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla domanda di mantenimento in proprio favore ex art. 156 c.c. che aveva avanzato nel ricorso.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 5 marzo 2025 il G.D. ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha rimesso la causa in decisione.
Il P.M. ha espresso favorevole in data 11.3.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità della riconciliazione.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti possano essere poste alla base della decisione in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi dei figli minori, per cui possono essere omologate.
In merito all'entità dell'assegno mensile di mantenimento per i due figli minori posto a carico del padre non collocatario, concordato in € 300,00 complessivi, il Collegio lo ritiene congruo in ragione della circostanza che
è gravato da due finanziamenti contratti per la Controparte_1
costruzione della casa familiare, che è assegnata alla madre collocataria, si è obbligato a versare un ulteriore assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne, studente fuori sede, nonché del fatto che la ricorrente, come concordato, percepirà per intero l'assegno unico universale erogato dall'INPS per i tre figli.
Pag. 3 di 4 In ragione dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata in [...] A CANCELLO (CE) in data 13/06/1984,
[...]
e , nato in CREMA (CR) in [...] Controparte_1
25/04/1981, che contraevano matrimonio in Montesarchio in data 13 giugno
2015 (atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n.
10 parte II serie A dell'anno 2015) alle condizioni congiunte di cui al verbale di udienza del 5 marzo 2025. compensa le spese.
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Montesarchio perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Benevento 21/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Floriana Consolante
Pag. 4 di 4