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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/11/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
4241/2024 in data 17/09/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. DOMENIN DENIS parte attrice
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta contumace
avente per oggetto: Assicurazione contro i danni
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/09/2025, nella quale parte attrice ha formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Nel merito: rigettata ogni contraria istanza, - per tutte le ragioni esposte in atto, e previa dichiarazione di inefficacia delle limitazioni di cui alla clausola di franchigia temporale prevista all'articolo 5.3
-paragrafo secondo- del contratto assicurativo, che limita la percentualizzazione dell'invalidità permanente al periodo di 18 mesi dalla comunicazione della malattia, accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo/
risarcimento dell'attore;
- per l'effetto, ordinare, ad oggi, il pagamento della somma di 200.000,00 € pari alla percentuale di invalidità attualmente sussistente del 40%;
- riservata ogni ulteriore richiesta a fronte dell'emergere di un possibile successivo aggravamento.
- In ogni caso: spese e onorari di lite interamente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per
[...] Controparte_2
sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo spettantegli in forza di polizza n. 025910 denominata Dual
Personal Protection stipulata a copertura rischi infortunio e malattia.
L'attore esponeva di avere tempestivamente denunciato alla assicurazione la malattia dalla quale egli era affetto e di
Pag. 2 di 7 avere ricevuto dall'assicurazione una proposta di indennizzo basata su una percentuale di invalidità del 25%,
a fronte di una invalidità che invece, stando alle indicazioni del proprio perito medico-legale, era pari al
40%.
L'attore chiedeva preliminarmente di dichiarare l'inefficacia delle limitazioni poste dalla clausola di franchigia temporale contenuta all'art 5.3 paragrafo secondo del contratto;
clausola in base alla quale “il
grado di invalidità permanente è valutato ed accertato a
partire dal 6° mese, ma non oltre il 18° mese dalla
denuncia della malattia” e che era stata opposta all'odierno attore per limitare indebitamente l'indennizzo dovuto.
La clausola era vessatoria e non era stata specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341 sec. comma c.c.;
trattandosi di clausola che conteneva una limitazione di garanza, la stessa doveva inoltre essere evidenziata con caratteri di particolare evidenza, per garantire piena consapevolezza in capo all'assicurato (art 166 dlgs
209/2005).
Nella contumacia della conventa veniva espletata C.T.U. al fine di determinare la percentuale di invalidità.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle
Pag. 3 di 7 conclusioni in epigrafe trascritte.
***
Richiamata qui integralmente la relazione del CTU dr
[...]
, se ne riportano per esteso le conclusioni: Per_1
“Per quanto riguarda il quesito relativo alla malattia cui
è affetto il Sig della documentazione Parte_1
sanitaria esaminata, e dai dati semeiologici e clinici
rilevati nel corso del presente accertamento risulta che il
Periziando e' affetto da Malattia di Parkinson, ed e'
curato con terapia specifica per tale patologia
neurologica.
Relativamente al quesito se la malattia abbia determinato
una invalidità permanente e il relativo grado, si può
affermare che la compromissione funzionale accertata al
momento della visita corrisponde ad uno stadio 2 della
scala di Hoehn e Yahr. Secondo i comuni Barhéme medico
legali l'invalidita' permanente e' quantificabile nel range
tra il 35% e il 40%.”
Il consulente di parte attrice non ha mosso osservazioni.
L'attore lamenta che l'assicurazione intende applicare al caso di specie la franchigia temporale prevista dall'5.3
paragrafo secondo delle condizioni di assicurazione: “il
grado di invalidità permanente è valutato ed accertato a
Pag. 4 di 7 partire dal 6° mese, ma non oltre il 18° mese dalla
denuncia della malattia”; chiede al Tribunale di dichiararne l'inefficacia.
La clausola non è specificamente sottoscritta, ma il dato non rileva perché non è vessatoria;
le clausole che nei contratti assicurativi riguardano i limiti della garanzia assicurativa attengono all'oggetto del contratto e non rientrano pertanto tra quelle per le quali l'art 1341 cod.
civ. richiede la specifica approvazione per iscritto.
L'inefficacia della clausola deriva, piuttosto, da un altro difetto.
L'art 166 d.lgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni
Private) intitolato “Criteri di redazione” stabilisce che
“
1.Il contratto e ogni altro documento consegnato
dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed
esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità
o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del
contraente o dell'assicurato sono riportate mediante
caratteri di particolare evidenza”.
Nel caso in esame la SCHEDA DI POLIZZA (doc 1 allegato alla citazione) alla voce IE in corrispondenza della
“Invalidità permanente da MALATTIA” contiene un riferimento alla “Tabella IPM”.
Dunque, nel verificare quali siano le franchigie previste
Pag. 5 di 7 per l'invalidità permanente da malattia, il contraente è
indirizzato alla tabella. La tabella (a pagina 24 delle condizioni di assicurazione) non riguarda la franchigia temporale in discussione, che si legge invece in un altro punto sempre a pagina 24 per nulla in evidenza e al di fuori della tabella richiamata in polizza.
Questa modalità di redazione comporta che legittimamente il contraente ha potuto ritenere che le sole franchigie siano quelle contenute in tabella. Va aggiunto che è
espressamente previsto che “In caso di contrasto, le
informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono
su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione”.
In definitiva, quindi, l'interpretazione che il contraente
è legittimato a dare alla “questione franchigie” è che le sole franchigie siano quelle contenute nella richiamata tabella.
L'indennizzo va calcolato sulla somma assicurata come da tabella a pagina 24 delle condizioni;
la somma assicurata è
pari ad euro 500.000; valutato il grado di invalidità in
37,5 punti, l'indennizzo spettante all'attore risulta pari ad euro 187,500.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al
DM 55/2014 (valore medio per fasi di studio e introduttiva;
valore minimo per fase di trattazione in assenza di
Pag. 6 di 7 istruttoria;
nulla per fase decisionale), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa nr 4241/2024:
1. dichiara l'inefficacia delle limitazioni di cui alla clausola di franchigia temporale prevista all'articolo 5.3
-paragrafo secondo- del contratto assicurativo;
2. condanna al pagamento di euro Controparte_1
187.500 in favore dell'attore Parte_1
3. condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore dell'attore Parte_1
spese che si liquidano in euro 7.015 per compenso professionale, oltre ad euro 786 per spese;
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 2.000 otre IVA;
4. pone la spesa di C.T.U. definitivamente a carico di
. Controparte_1
Così deciso in Treviso il 28/11/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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