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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14669 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. BASELICE LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. BASELICE LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/08/2024 e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 25.07.1981, dalla cui unione nascevano i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Persona_1 Persona_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi hanno concordato che il figlio Per_1
maggiorenne e autosufficiente continuerà a vivere presso la residenza materna anche per
[...]
dare sostegno economico alla madre. 2) Assegnare alla moglie la casa coniugale che continuerà ad abitarvi sebbene sia stata acquistata e ristrutturata con il denaro del marito. 3) Gli arredi presenti nell'abitazione resteranno alla moglie, con opzione di acquisto in favore del marito nel caso la prima decida di venderli. 4) Il figlio nato il [...] in [...]_1
come da atto di nascita N. 1178 parte I serie A - anno 1990 - Comune di Napoli (NA) - Ufficio
11 regolarizzerà secondo le proprie esigenze e secondo il proprio animus il rapporto con i genitori e non riceverà alcun mantenimento 5) Il sig. nato il [...] a [...]_2
regolarizzerà liberamente il legame e le visite con i genitori e non riceverà alcun mantenimento
6) La sig.ra essendo separata di fatto da anni dal marito - dichiara di non aver CP_1 nulla a pretendere da quest'ultimo, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale e non percepirà alcun mantenimento.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Evidenzia il Collegio che, attesa l'insussistenza dei presupposti della assegnazione della casa coniugale -stante l'allegata autosufficienza economica dei figli maggiorenni - la disciplina riguardante l'abitazione familiare deve intendersi come comune volontà delle parti di lasciare la stessa nella disponibilità di CP_1
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
2 provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 99 ,parte II , S. A , sez. W, reg. Atti Matrimonio anno 1981 ) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti
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