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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 2802/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 20 novembre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. DE SALVO MARIA ENRICA, Parte_1
per l'avv. BOTTEON, in sostituzione dell'avv. SCHIAVULLI PASQUALE, CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo entrambi la cessazione della materia del contendere senza regolazione di spese, rappresentando che la causa è stata definita in sede collegiale e che le spese risultano regolate dalle parti in sede stragiudiziale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2802/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. DE SALVO MARIA ENRICA,
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. SCHIAVULLI PASQUALE,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio con ricorso chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi la natura di malattia professionale delle patologie denunciate di cui è affetto il ricorrente in quanto contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa dallo stesso espletata e conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo e/o rendita di cui all'art. 13 del D. Lg.vo n. 38/2000 per un danno in misura non inferiore al 10% o nella diversa misura che risulterà di giustizia, con la decorrenza di legge;
pagina 2 di 4 2) Condannarsi l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo e/o la rendita per CP_1
l'invalidità permanente nella misura e con la decorrenza di cui al punto 1) oltre con interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3) Spese ed onorari rifusi da liquidare ai sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso onorari.”.
L' si è costituito riferendo “l'avvenuto perfezionamento di accordo conciliativo con CP_1
parte ricorrente, in conseguenza di collegiale straordinaria concorde (all. 2)”.
All'udienza del 20.11.2025 le parti hanno dato atto essere intervenuto accordo transattivo già depositato nel fascicolo telematico in allegato alla memoria (doc 3), nel quale hanno regolato altresì le spese del presente giudizio. Hanno pertanto congiuntamente concluso chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Non sussistono ragioni per non accogliere le conclusioni congiunte delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5607/2005, ha avuto modo di chiarire che: "In particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il
giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della
cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a
privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul pagina 3 di 4 merito della vertenza (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 6395/2004, Cass. n. 8607/2000)"
(Cfr. Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, n.16150).
E ancora, il giudice del merito deve dichiararla una volta che sia venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale e dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13217 del 2013).
Nella specie, le parti hanno raggiunto un accordo il cui contenuto è stato versato agli atti di questo giudizio, con il quale sono state anche regolate autonomamente le spese di questo giudizio.
Ebbene, l'intervenuta transazione determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8034 del 2020).
Dunque, in applicazione dei richiamati principi, non potrà che addivenirsi ad una pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese, perché già regolate dalle parti in sede transattiva.
p.q.m.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 4 di 4
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 2802/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 20 novembre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. DE SALVO MARIA ENRICA, Parte_1
per l'avv. BOTTEON, in sostituzione dell'avv. SCHIAVULLI PASQUALE, CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo entrambi la cessazione della materia del contendere senza regolazione di spese, rappresentando che la causa è stata definita in sede collegiale e che le spese risultano regolate dalle parti in sede stragiudiziale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2802/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. DE SALVO MARIA ENRICA,
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. SCHIAVULLI PASQUALE,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio con ricorso chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi la natura di malattia professionale delle patologie denunciate di cui è affetto il ricorrente in quanto contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa dallo stesso espletata e conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo e/o rendita di cui all'art. 13 del D. Lg.vo n. 38/2000 per un danno in misura non inferiore al 10% o nella diversa misura che risulterà di giustizia, con la decorrenza di legge;
pagina 2 di 4 2) Condannarsi l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo e/o la rendita per CP_1
l'invalidità permanente nella misura e con la decorrenza di cui al punto 1) oltre con interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3) Spese ed onorari rifusi da liquidare ai sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso onorari.”.
L' si è costituito riferendo “l'avvenuto perfezionamento di accordo conciliativo con CP_1
parte ricorrente, in conseguenza di collegiale straordinaria concorde (all. 2)”.
All'udienza del 20.11.2025 le parti hanno dato atto essere intervenuto accordo transattivo già depositato nel fascicolo telematico in allegato alla memoria (doc 3), nel quale hanno regolato altresì le spese del presente giudizio. Hanno pertanto congiuntamente concluso chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Non sussistono ragioni per non accogliere le conclusioni congiunte delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5607/2005, ha avuto modo di chiarire che: "In particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il
giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della
cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a
privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul pagina 3 di 4 merito della vertenza (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 6395/2004, Cass. n. 8607/2000)"
(Cfr. Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, n.16150).
E ancora, il giudice del merito deve dichiararla una volta che sia venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale e dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13217 del 2013).
Nella specie, le parti hanno raggiunto un accordo il cui contenuto è stato versato agli atti di questo giudizio, con il quale sono state anche regolate autonomamente le spese di questo giudizio.
Ebbene, l'intervenuta transazione determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8034 del 2020).
Dunque, in applicazione dei richiamati principi, non potrà che addivenirsi ad una pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese, perché già regolate dalle parti in sede transattiva.
p.q.m.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 4 di 4