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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 4443/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 200/2021, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Salvatore Quasimodo n. 10, rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso, dall'avv. Franca De Simone, presso il quale è elettivamente domiciliata in Liberi, alla via Grande n.29 E
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' Avv.to V. Di Maio ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato telematicamente in data 11.7.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver presentato, in data 29.4.2020, alla commissione sanitaria, domanda per ottenere dell'assegno mensile di assistenza, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per AT (proc. n. 200/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante il deposito delle sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 29.6.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 5.7.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il
1 termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato l'11.7.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu non avrebbe correttamente valutato le patologie da cui è affetto il ricorrente, sottolineando inoltre l'aggravamento dello stato di salute della ricorrente, con particolare riferimento alla sindrome ansiosa-depressiva. Ritenutane l'opportunità, il giudicante, considerata la documentazione medica depositata anche in corso di causa ex art. 149 disp.att. c.p.c, ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali, mediante l'incarico ad un ulteriore ctu. Il consulente, dopo aver sottoposto l'istante alla visita medica, valutata la nuova documentazione e depositata la relazione peritale, ha concluso riscontrando la seguente diagnosi: “cardiopatia sclerotico ipertensiva senza danno d'organo documentato. Artrosi poli distrettuale, con prevalente impegno del rachide dorso lombare, in soggetto affetto da artrite reumatoide e cronicizzazione delle manifestazioni disfunzionali. Estesi esiti cicatriziali deturpanti, da ustione di grado avanzato, interessanti, oltre al tronco anche l'addome anteriore, gli arti inferiori e l'arto superiore sinistro, con retrazioni fibrotiche e coinvolgimento articolare. Sindrome ansioso depressiva reattiva, secondariamente endogena, con attacchi di panico scatenati dal vissuto traumatico. Ipoacusia. Ipotiroidismo secondario a tiroidectomia per gozzo”. Con riferimento alla più recente documentazione allegata, il ctu sottolinea, in merito alla contestata patologia depressiva, che “Gli estesi esiti cicatriziali deturpanti, da ustione di grado avanzato, interessanti, oltre al tronco anche l'addome anteriore, gli arti inferiori e l'arto superiore sinistro, con retrazioni fibrotiche e coinvolgimento articolare in quanto menomazione NON tabellata, possono essere valutati, a nostro parere, in un tutt'uno con la secondaria e ben documentata patologia psichiatrica che, sin dalla prima diagnosi, è stata caratterizzata da umore depresso, ansia reattiva, attacchi di panico scatenati dal vissuto traumatico, disfunzioni in ambito sociale e professionale, quadro sindromico che ha portato alla diagnosi, prima di disturbo depressivo reattivo (2005), poi, di disturbo ciclotimico con ripercussioni sul piano personale e sociale (2020),
2 infine, di sindrome depressiva endogena di grado medio (2023). A fronte di tale diagnosi, quindi, per quanto in atti e per quanto evidenziato clinicamente, questa minorazione accertata può essere valutata, a nostro parere, sulla scorta delle Tabelle in vigore, con criterio analogico proporzionale rispetto alle infermità tabellate (“DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITA' PROFESSIONALE E SOCIALE”: codice 2202, invalidità pari al 36% - “SINDROME
”: codice 2209, pagina 95 invalidità dal 41% al 50%), Controparte_2 globalmente, ripeto considerando anche gli esti cicatriziali come sopra descritti, con un valore percentuale del 36% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa”. Pertanto, differentemente dalla precedente perizia che riconduceva la malattia al codice tabellare 2207, il ctu la qualifica con il codice 2209. In conclusione il ctu riconosce alle patologie descritte i seguenti codici, anche con criterio analogico “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I classe NYHA)”: codice 6441, pagina 69 invalidità dal 21% al 30%.
➢ “ANCHILOSI DEL RACHIDE LOMBARE” codice 7010, pagina 86 invalidità dal 31% al 40% - “DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE”: codice 9306, pagina 108 invalidità pari al 35%.
➢ “DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITA' PROFESSIONALE E SOCIALE”: codice 2202, pagina 94 invalidità pari al 36% -
“SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA”: codice 2209, pagina 95 invalidità dal 41% al 50%.
➢ “PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB”: codice 4005, pagina 96, punteggio come da tabella, per un deficit uditivo complessivo a 500, 1000, 2000 Hz di 165 dB sull'orecchio migliore e di 160 dB sull'orecchio peggiore, invalidità pari al 27% (esame audiometrico in atti del 17/07/2020).
➢ “NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE”: codice 9322, pagina 108 invalidità pari all'11%” e in applicazione della formula di TH riconosce la perzianda “INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa,” Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che CP_3
l'istante è invalida al 80% dalla domanda amministrativa (29.4.2020). Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso sin dalla domanda amministrativa, le spese di lite si seguono la soccombenza a carico dell' CP_3
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_3
3
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara Parte_1 invalida all'80% dal 29.04.2020; b) dichiara le spese di lite a carico dell' la restante parte, che liquida in complessivi CP_3 euro € 2.800,00 di cui € 210,00 per spese, oltre Iva e cpa come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_3
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 16.4.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
4
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Salvatore Quasimodo n. 10, rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso, dall'avv. Franca De Simone, presso il quale è elettivamente domiciliata in Liberi, alla via Grande n.29 E
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' Avv.to V. Di Maio ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato telematicamente in data 11.7.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver presentato, in data 29.4.2020, alla commissione sanitaria, domanda per ottenere dell'assegno mensile di assistenza, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per AT (proc. n. 200/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante il deposito delle sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 29.6.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 5.7.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il
1 termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato l'11.7.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu non avrebbe correttamente valutato le patologie da cui è affetto il ricorrente, sottolineando inoltre l'aggravamento dello stato di salute della ricorrente, con particolare riferimento alla sindrome ansiosa-depressiva. Ritenutane l'opportunità, il giudicante, considerata la documentazione medica depositata anche in corso di causa ex art. 149 disp.att. c.p.c, ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali, mediante l'incarico ad un ulteriore ctu. Il consulente, dopo aver sottoposto l'istante alla visita medica, valutata la nuova documentazione e depositata la relazione peritale, ha concluso riscontrando la seguente diagnosi: “cardiopatia sclerotico ipertensiva senza danno d'organo documentato. Artrosi poli distrettuale, con prevalente impegno del rachide dorso lombare, in soggetto affetto da artrite reumatoide e cronicizzazione delle manifestazioni disfunzionali. Estesi esiti cicatriziali deturpanti, da ustione di grado avanzato, interessanti, oltre al tronco anche l'addome anteriore, gli arti inferiori e l'arto superiore sinistro, con retrazioni fibrotiche e coinvolgimento articolare. Sindrome ansioso depressiva reattiva, secondariamente endogena, con attacchi di panico scatenati dal vissuto traumatico. Ipoacusia. Ipotiroidismo secondario a tiroidectomia per gozzo”. Con riferimento alla più recente documentazione allegata, il ctu sottolinea, in merito alla contestata patologia depressiva, che “Gli estesi esiti cicatriziali deturpanti, da ustione di grado avanzato, interessanti, oltre al tronco anche l'addome anteriore, gli arti inferiori e l'arto superiore sinistro, con retrazioni fibrotiche e coinvolgimento articolare in quanto menomazione NON tabellata, possono essere valutati, a nostro parere, in un tutt'uno con la secondaria e ben documentata patologia psichiatrica che, sin dalla prima diagnosi, è stata caratterizzata da umore depresso, ansia reattiva, attacchi di panico scatenati dal vissuto traumatico, disfunzioni in ambito sociale e professionale, quadro sindromico che ha portato alla diagnosi, prima di disturbo depressivo reattivo (2005), poi, di disturbo ciclotimico con ripercussioni sul piano personale e sociale (2020),
2 infine, di sindrome depressiva endogena di grado medio (2023). A fronte di tale diagnosi, quindi, per quanto in atti e per quanto evidenziato clinicamente, questa minorazione accertata può essere valutata, a nostro parere, sulla scorta delle Tabelle in vigore, con criterio analogico proporzionale rispetto alle infermità tabellate (“DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITA' PROFESSIONALE E SOCIALE”: codice 2202, invalidità pari al 36% - “SINDROME
”: codice 2209, pagina 95 invalidità dal 41% al 50%), Controparte_2 globalmente, ripeto considerando anche gli esti cicatriziali come sopra descritti, con un valore percentuale del 36% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa”. Pertanto, differentemente dalla precedente perizia che riconduceva la malattia al codice tabellare 2207, il ctu la qualifica con il codice 2209. In conclusione il ctu riconosce alle patologie descritte i seguenti codici, anche con criterio analogico “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I classe NYHA)”: codice 6441, pagina 69 invalidità dal 21% al 30%.
➢ “ANCHILOSI DEL RACHIDE LOMBARE” codice 7010, pagina 86 invalidità dal 31% al 40% - “DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE”: codice 9306, pagina 108 invalidità pari al 35%.
➢ “DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITA' PROFESSIONALE E SOCIALE”: codice 2202, pagina 94 invalidità pari al 36% -
“SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA”: codice 2209, pagina 95 invalidità dal 41% al 50%.
➢ “PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB”: codice 4005, pagina 96, punteggio come da tabella, per un deficit uditivo complessivo a 500, 1000, 2000 Hz di 165 dB sull'orecchio migliore e di 160 dB sull'orecchio peggiore, invalidità pari al 27% (esame audiometrico in atti del 17/07/2020).
➢ “NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE”: codice 9322, pagina 108 invalidità pari all'11%” e in applicazione della formula di TH riconosce la perzianda “INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa,” Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che CP_3
l'istante è invalida al 80% dalla domanda amministrativa (29.4.2020). Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso sin dalla domanda amministrativa, le spese di lite si seguono la soccombenza a carico dell' CP_3
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_3
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P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara Parte_1 invalida all'80% dal 29.04.2020; b) dichiara le spese di lite a carico dell' la restante parte, che liquida in complessivi CP_3 euro € 2.800,00 di cui € 210,00 per spese, oltre Iva e cpa come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_3
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 16.4.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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