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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1301/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1301 RG per l'anno 2016 vertente tra in persona del l.r.p.t., con sede e domicilio eletto in OP (VV), Via Parte_1
RA NE (P. Iva rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina P.IVA_1
Giuliano;
-Attrice-
in persona del l.r.p.t. con sede in Vaglio Basilicata (PZ), via Principe di Napoli, n. Controparte_1
57 (P. Iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittorio Micocci ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata in NO LA (VV), via Francesco Pellegrino, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Valeria Primerano;
-Convenuta-
Ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 1° agosto 2016, ritualmente notificato, in persona Parte_1 del l.r.p.t., citava in giudizio in persona del l.r.p.t., al fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così statuire:
1) in via principale accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra la
[...]
e la con diritto della ad ottenere la restituzione Parte_1 Controparte_1 Parte_1 delle somme versate a titolo di anticipi sulla somma pattuita per l'esecuzione del contratto;
2) in via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per avverarsi della condizione risolutiva, con diritto della ad ottenere la restituzione delle somme Pt_1 Parte_1 versate a titolo di anticipi sulla somma pattuita per l'esecuzione del contratto;
3) condannare, in ogni caso, la a corrispondere alla la somma Controparte_1 Parte_1 di € 124.895,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria-
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi al procuratore costituito che si dichiara antistatario.” .
A fondamento delle superiori conclusioni, deduceva: che le parti in causa avevano sottoscritto, in data 22 settembre 2010, un contratto per la fornitura di servizi di ingegneria e manodopera necessaria alla realizzazione di un impianto fotovoltaico;
che i lavori sarebbero dovuti iniziare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e avrebbero dovuto essere ultimati entro due mesi, salvo eventuali proroghe da concedersi solo ed esclusivamente per condizioni metereologiche ostili;
che la non iniziava i lavori nel termine stabilito a causa di un vincolo paesaggistico Controparte_1 insistente sul capannone ove doveva essere montato l'impianto fotovoltaico;
che, nelle more, essendosi la committente attivata il 22.11.2010 per richiedere l'autorizzazione paesaggistica, in data 14 febbraio 2011, le parti sottoscrivevano scrittura privata con la quale, dando atto di reciproci adempimenti (pagamento di parte dei corrispettivi a fronte dell'esecuzione di alcune fasi di realizzazione dell'impianto) sospendevano l'esecuzione del contratto precisando che,
“trascorsi 6 mesi dalla sottoscrizione della presente scrittura, qualora le suddette difficoltà attualmente insistenti sul capannone dovessero venir meno, le parti in accordo fra loro decidono, sin da ora, che i lavori di installazione dell'impianto riprenderanno il loro iter, dando regolare corso al contratto di appalto sottoscritto.”; che dopo qualche mese la società attrice lasciava la gestione portuale causa il mancato rinnovo della concessione;
che, una volta riottenuta la gestione con la concessione del 06.08.2013, in data 17.06.2014 invitava la a riprendere l'esecuzione del contratto nel termine di 7 giorni, ma la Controparte_1 CP_1 riscontrava l'invito lamentando l'eccessiva esiguità del termine;
[...] che in data 28.07.2014 la inoltrava formale diffida ad adempiere nel termine Parte_1 di giorni 15, pena la risoluzione ex art. 1454 c.c.; che, in riscontro, la il 20.08.2014, precisava che le parti si erano accordate nel senso Controparte_1 che, trascorsi i 6 mesi dalla stipula della scrittura privata, il contratto si sarebbe risolto se la situazione non fosse mutata, senza null'altro a pretendere. Nondimeno, si dichiarava disponibile ad un eventuale incontro con la per una conciliazione, ribadita nella nota trasmessa il 04.11.2014; Parte_1 la il 19.02.2015 invitava la a stipulare una convenzione di Parte_1 Controparte_1 negoziazione assistita, a cui la seconda rispondeva di aver intenzione di aderire, ma che alla fine non si concretizzava per divergenze sulla scelta del luogo di incontro;
che, in virtù della clausola di cui alla scrittura privata del 14.02.2011 sopra riportata, da interpretarsi quale condizione sospensiva e, considerata la successiva diffida ad adempiere notificata l'08.08.2014, il contratto doveva ritenersi risolto di diritto per inadempimento con efficacia ex tunc e conseguenziale restituzione delle somme corrisposte.
In subordine, qualificata la clausola come condizione risolutiva negativa, chiedeva in ogni caso la restituzione delle somme versate in favore della . Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 novembre 2016, si costituiva in giudizio la CP_1
chiedendo il rigetto delle domande avanzate da parte attrice sulla scorta delle seguenti
[...] considerazioni: alla convenuta non sarebbe imputabile alcuna mancata esecuzione del contratto, avendo, a contrario, essa agito sempre nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
la clausola di cui alla scrittura privata e sopra riportata dovrebbe essere interpretata come clausola risolutiva negativa, ragion per cui il contratto si sarebbe risolto, senza tuttavia, far sorgere, in capo all'attrice, il diritto alla restituzione delle somme versate, in quanto con altra clausola posta a chiusura della predetta scrittura privata, le parti avrebbero reciprocamente dichiarato di essere soddisfatte, senza avere null'altro a che pretendere.
All'udienza del 10.01.2017 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie di rito nei termini di legge, all'udienza del 18.09.2017 il Giudice rigettava le istanze di prova per testi in quanto aventi ad oggetto circostanze di carattere valutativo, si riservava di decidere all'esito su documentazione depositata da parte convenuta ed eccepita quale intempestiva dall'attrice e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del 12 giugno 2025, le parti depositavano le note difensive conclusive ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e
127 ter c.p.c.
°°°°°
L'atto di opposizione è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.09.2017 circa l'utilizzabilità
e la rilevanza della documentazione depositata da parte convenuta successivamente alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., la stessa può essere considerata tempestiva e, pertanto, utilizzabile, in quanto depositata specificamente quale integrazione alla memoria n. 2 e comunque entro il termine di rito.
Nondimeno, non se ne apprezza la rilevanza, posto che documenta l'avvenuta realizzazione dell'impianto fotovoltaico, circostanza mai contestata e di conseguenza pacifica.
Nel merito, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, si reputa necessario muovere dalla corretta interpretazione della clausola inserita nella scrittura privata del febbraio 2011 e oggetto di controversia.
Nel far ciò, occorre partire dal criterio letterale al quale, però, per costante orientamento della giurisprudenza, va affiancato anche quello della ricerca della reale intenzione delle parti.
Ed invero, sebbene “il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod. civ.)”, si ponga “quale primo momento del processo di interpretazione”, donde la necessità di “valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici” (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. 30135, Rv. 662581-01), resta, nondimeno, fermo che “nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti” (così Cass. Sez. Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata). Ne consegue, dunque, che nella “applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale”, giacché “per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone”, dovendo, inoltre, aversi
“riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto”
(Cass., sez. III, n. 31811 del 10.12.2024, Cass. Sez. Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699).
Nel caso in esame, il contratto di fornitura sottoscritto il 22 settembre 2010 prevedeva all'art. 6, quale termine iniziale dei lavori, quello di 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e quello finale individuato in 2 mesi dall'inizio, prorogabile, ai sensi dell'art. 7 del medesimo accordo, per eventuali difficoltà “di natura esclusivamente metereologica”.
Preso atto dell'espletamento delle pratiche autorizzative da parte della committente e considerata l'esecuzione degli adempimenti contrattuali da parte di salvo il montaggio dell'impianto CP_1 fotovoltaico comunque già realizzato, le parti, in data 14 febbraio 2011, sottoscrivevano una scrittura privata ad integrazione del contratto di fornitura, con la quale concordavano la sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, non potendo procedervi “allo stato attuale” e pattuivano che, “trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, qualora le suddette difficoltà attualmente insistenti sul capannone dovessero venir meno, le parti in accordo fra loro decidono, sin da ora, che i lavori di installazione dell'impianto riprenderanno il loro iter, dando regolare corso al contratto di appalto sottoscritto”.
Già dal tenore letterale della suddetta clausola si evince come la primaria volontà delle parti era quella di differire l'inizio dei lavori che, in quel periodo non si potevano eseguire, sino all'eliminazione dell'ostacolo costituito prima dal vincolo paesaggistico e poi dalla revoca della concessione demaniale. Per tale ragione si davano un nuovo termine semestrale. A tale termine, peraltro, viene associata una condizione sospensiva, all'avveramento della quale i lavori sarebbero stati avviati e il contratto avrebbe continuato ad essere eseguito.
E che si tratti di condizione sospensiva e non risolutiva lo si evince non solo letteralmente dal testo della clausola – “trascorsi 6 (sei) mesi…i lavori riprenderanno…dando regolare corso al contratto di appalto sottoscritto” -, ma anche dal comportamento tenuto dalle parti le quali, avveratasi la condizione e comunque anche ben oltre il termine dei sei mesi, hanno tentato di dare corso al contratto che era stato sospeso.
Ed invero, la committente, con la missiva del 17.06.2014, comunicando all'appaltatrice l'avveramento della condizione, cioè di essere nuovamente concessionaria dell'area portuale, la invitava a dare esecuzione al contratto, epperò indicando il termine troppo ristretto di 7 giorni.
Di contro, la con risposta del 09.07.2014, richiedendo un termine più lungo e Controparte_1 confacente alle incombenze tecniche ed amministrative, manifestava comunque il proprio “intento di dare esecuzione al contratto stesso”, dichiarandosi, dunque, pronta e disponibile ad eseguire il contratto che, evidentemente, non considerava risolto.
Tale intenzione veniva a più riprese ribadita nelle successive missive ed in particolare in quella del
04.11.2014, nella quale è dato leggere: “…Vi invito […] a confermare la VS. intenzione di ridar corso agli accordi assunti con il contratto in oggetto” e “a comunicare tempi e luogo di consegna della struttura in lamiera dei quadri fabbricati…”.
Stride con il comportamento assunto dalle parti ogni diversa e contraria interpretazione.
A tacer d'altro, si precisa che, qualora una condizione sia oggetto di controversia, alla luce del principio di conservazione del contratto, nel dubbio alla stessa deve essere attribuita natura sospensiva.
Quanto alla pretesa risoluzione per inadempimento ex art. 1454 c.c., la stessa è priva di pregio.
L'inadempimento necessario per ottenere la risoluzione del contratto deve essere non solo grave, ma anche imputabile, quanto meno a titolo di colpa, non essendo sufficiente che il debitore sia stato diffidato ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore. Ne consegue che, ove ricorrano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non può pronunziarsi la risoluzione del contratto. (Cass. civ., sez. 2, ord. n. 27702 del 25.10.2024; Cass. civ., sez. 3, n.
15641 del 23.06.2017; Cass. civ., sez. 2, n. 16691 del 26.06.2002).
Nel caso che ci occupa, la diffida ad adempiere trasmessa il 28.07.2014 non può aver sortito alcun effetto, posto che il lamentato inadempimento non è imputabile al debitore.
Ed invero, se di inadempimento si può parlare, lo stesso non è dipeso dal mero arbitrio della
[...]
la quale, a contrario, si è sempre manifestata disponibile a dare esecuzione al contratto CP_1
e ha, a più riprese, inviato missive al creditore chiedendo di conoscere i luoghi e i tempi per la consegna dell'impianto fotovoltaico, che era l'ultima e la rimanente prestazione da eseguire.
Di contro, la non ha attuato alcuna condotta volta a consentire l'adempimento Parte_1 dell'altra parte e, anziché concedere un termine più adeguato all'adempimento, peraltro non rimesso al mero arbitrio del debitore, ma necessario per le incombenze tecniche e amministrative, ha subito inoltrato formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
Tale comportamento si pone in palese contraddizione con i doveri di correttezza e buona fede imposti dall'ordinamento quale mezzo di tutela reciproca per garantire l'equilibrio tra le parti.
Dal principio di buona fede discende l'obbligo di cooperazione in capo al creditore, strumentale all'adempimento, il quale non deve ostacolare l'esecuzione della prestazione da parte del debitore, pena l'attribuzione di una sua responsabilità per abuso del diritto.
Di conseguenza, il contratto non può ritenersi risolto, tantomeno con efficacia ex tunc.
Fermo quanto sopra, ad abundantiam si precisa che a chiusura della scrittura privata del 14.02.2011, le parti inserivano la seguente clausola: “Entrambe le parti, con la sottoscrizione della presente, dichiarano di ritenersi soddisfatte in toto e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente e di transigere con la presente eventuali controversie che dovessero insorgere.”, da intendersi, letteralmente, quale transazione fra le parti di tutto quanto accaduto fino a quel momento, salve le prestazioni ancora da eseguirsi e per la realizzazione delle quali il contratto era stato sospeso.
Pertanto, non una mera clausola di stile e soprattutto nessun diritto alla restituzione delle somme versate da parte della . Parte_1
Per tutte le ragioni sopra esposte, il contratto stipulato fra le parti in causa non può considerarsi risolto e le domande avanzate da parte attrice devono essere tutte rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da in persona del l.r.p.t., Parte_1
1. rigetta tutte le domande avanzate.
2. condanna l'attrice a corrispondere in favore della in persona del l.r.p.t., le spese di Controparte_1 lite del presente giudizio che liquida in euro 7.811,00 di cui euro 7.052,00 per compensi ed euro
759,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Vibo Valentia, in data 16 giugno 2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1301 RG per l'anno 2016 vertente tra in persona del l.r.p.t., con sede e domicilio eletto in OP (VV), Via Parte_1
RA NE (P. Iva rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina P.IVA_1
Giuliano;
-Attrice-
in persona del l.r.p.t. con sede in Vaglio Basilicata (PZ), via Principe di Napoli, n. Controparte_1
57 (P. Iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittorio Micocci ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata in NO LA (VV), via Francesco Pellegrino, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Valeria Primerano;
-Convenuta-
Ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 1° agosto 2016, ritualmente notificato, in persona Parte_1 del l.r.p.t., citava in giudizio in persona del l.r.p.t., al fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così statuire:
1) in via principale accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra la
[...]
e la con diritto della ad ottenere la restituzione Parte_1 Controparte_1 Parte_1 delle somme versate a titolo di anticipi sulla somma pattuita per l'esecuzione del contratto;
2) in via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per avverarsi della condizione risolutiva, con diritto della ad ottenere la restituzione delle somme Pt_1 Parte_1 versate a titolo di anticipi sulla somma pattuita per l'esecuzione del contratto;
3) condannare, in ogni caso, la a corrispondere alla la somma Controparte_1 Parte_1 di € 124.895,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria-
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi al procuratore costituito che si dichiara antistatario.” .
A fondamento delle superiori conclusioni, deduceva: che le parti in causa avevano sottoscritto, in data 22 settembre 2010, un contratto per la fornitura di servizi di ingegneria e manodopera necessaria alla realizzazione di un impianto fotovoltaico;
che i lavori sarebbero dovuti iniziare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e avrebbero dovuto essere ultimati entro due mesi, salvo eventuali proroghe da concedersi solo ed esclusivamente per condizioni metereologiche ostili;
che la non iniziava i lavori nel termine stabilito a causa di un vincolo paesaggistico Controparte_1 insistente sul capannone ove doveva essere montato l'impianto fotovoltaico;
che, nelle more, essendosi la committente attivata il 22.11.2010 per richiedere l'autorizzazione paesaggistica, in data 14 febbraio 2011, le parti sottoscrivevano scrittura privata con la quale, dando atto di reciproci adempimenti (pagamento di parte dei corrispettivi a fronte dell'esecuzione di alcune fasi di realizzazione dell'impianto) sospendevano l'esecuzione del contratto precisando che,
“trascorsi 6 mesi dalla sottoscrizione della presente scrittura, qualora le suddette difficoltà attualmente insistenti sul capannone dovessero venir meno, le parti in accordo fra loro decidono, sin da ora, che i lavori di installazione dell'impianto riprenderanno il loro iter, dando regolare corso al contratto di appalto sottoscritto.”; che dopo qualche mese la società attrice lasciava la gestione portuale causa il mancato rinnovo della concessione;
che, una volta riottenuta la gestione con la concessione del 06.08.2013, in data 17.06.2014 invitava la a riprendere l'esecuzione del contratto nel termine di 7 giorni, ma la Controparte_1 CP_1 riscontrava l'invito lamentando l'eccessiva esiguità del termine;
[...] che in data 28.07.2014 la inoltrava formale diffida ad adempiere nel termine Parte_1 di giorni 15, pena la risoluzione ex art. 1454 c.c.; che, in riscontro, la il 20.08.2014, precisava che le parti si erano accordate nel senso Controparte_1 che, trascorsi i 6 mesi dalla stipula della scrittura privata, il contratto si sarebbe risolto se la situazione non fosse mutata, senza null'altro a pretendere. Nondimeno, si dichiarava disponibile ad un eventuale incontro con la per una conciliazione, ribadita nella nota trasmessa il 04.11.2014; Parte_1 la il 19.02.2015 invitava la a stipulare una convenzione di Parte_1 Controparte_1 negoziazione assistita, a cui la seconda rispondeva di aver intenzione di aderire, ma che alla fine non si concretizzava per divergenze sulla scelta del luogo di incontro;
che, in virtù della clausola di cui alla scrittura privata del 14.02.2011 sopra riportata, da interpretarsi quale condizione sospensiva e, considerata la successiva diffida ad adempiere notificata l'08.08.2014, il contratto doveva ritenersi risolto di diritto per inadempimento con efficacia ex tunc e conseguenziale restituzione delle somme corrisposte.
In subordine, qualificata la clausola come condizione risolutiva negativa, chiedeva in ogni caso la restituzione delle somme versate in favore della . Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 novembre 2016, si costituiva in giudizio la CP_1
chiedendo il rigetto delle domande avanzate da parte attrice sulla scorta delle seguenti
[...] considerazioni: alla convenuta non sarebbe imputabile alcuna mancata esecuzione del contratto, avendo, a contrario, essa agito sempre nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
la clausola di cui alla scrittura privata e sopra riportata dovrebbe essere interpretata come clausola risolutiva negativa, ragion per cui il contratto si sarebbe risolto, senza tuttavia, far sorgere, in capo all'attrice, il diritto alla restituzione delle somme versate, in quanto con altra clausola posta a chiusura della predetta scrittura privata, le parti avrebbero reciprocamente dichiarato di essere soddisfatte, senza avere null'altro a che pretendere.
All'udienza del 10.01.2017 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie di rito nei termini di legge, all'udienza del 18.09.2017 il Giudice rigettava le istanze di prova per testi in quanto aventi ad oggetto circostanze di carattere valutativo, si riservava di decidere all'esito su documentazione depositata da parte convenuta ed eccepita quale intempestiva dall'attrice e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del 12 giugno 2025, le parti depositavano le note difensive conclusive ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e
127 ter c.p.c.
°°°°°
L'atto di opposizione è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.09.2017 circa l'utilizzabilità
e la rilevanza della documentazione depositata da parte convenuta successivamente alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., la stessa può essere considerata tempestiva e, pertanto, utilizzabile, in quanto depositata specificamente quale integrazione alla memoria n. 2 e comunque entro il termine di rito.
Nondimeno, non se ne apprezza la rilevanza, posto che documenta l'avvenuta realizzazione dell'impianto fotovoltaico, circostanza mai contestata e di conseguenza pacifica.
Nel merito, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, si reputa necessario muovere dalla corretta interpretazione della clausola inserita nella scrittura privata del febbraio 2011 e oggetto di controversia.
Nel far ciò, occorre partire dal criterio letterale al quale, però, per costante orientamento della giurisprudenza, va affiancato anche quello della ricerca della reale intenzione delle parti.
Ed invero, sebbene “il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod. civ.)”, si ponga “quale primo momento del processo di interpretazione”, donde la necessità di “valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici” (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. 30135, Rv. 662581-01), resta, nondimeno, fermo che “nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti” (così Cass. Sez. Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata). Ne consegue, dunque, che nella “applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale”, giacché “per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone”, dovendo, inoltre, aversi
“riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto”
(Cass., sez. III, n. 31811 del 10.12.2024, Cass. Sez. Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699).
Nel caso in esame, il contratto di fornitura sottoscritto il 22 settembre 2010 prevedeva all'art. 6, quale termine iniziale dei lavori, quello di 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e quello finale individuato in 2 mesi dall'inizio, prorogabile, ai sensi dell'art. 7 del medesimo accordo, per eventuali difficoltà “di natura esclusivamente metereologica”.
Preso atto dell'espletamento delle pratiche autorizzative da parte della committente e considerata l'esecuzione degli adempimenti contrattuali da parte di salvo il montaggio dell'impianto CP_1 fotovoltaico comunque già realizzato, le parti, in data 14 febbraio 2011, sottoscrivevano una scrittura privata ad integrazione del contratto di fornitura, con la quale concordavano la sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, non potendo procedervi “allo stato attuale” e pattuivano che, “trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, qualora le suddette difficoltà attualmente insistenti sul capannone dovessero venir meno, le parti in accordo fra loro decidono, sin da ora, che i lavori di installazione dell'impianto riprenderanno il loro iter, dando regolare corso al contratto di appalto sottoscritto”.
Già dal tenore letterale della suddetta clausola si evince come la primaria volontà delle parti era quella di differire l'inizio dei lavori che, in quel periodo non si potevano eseguire, sino all'eliminazione dell'ostacolo costituito prima dal vincolo paesaggistico e poi dalla revoca della concessione demaniale. Per tale ragione si davano un nuovo termine semestrale. A tale termine, peraltro, viene associata una condizione sospensiva, all'avveramento della quale i lavori sarebbero stati avviati e il contratto avrebbe continuato ad essere eseguito.
E che si tratti di condizione sospensiva e non risolutiva lo si evince non solo letteralmente dal testo della clausola – “trascorsi 6 (sei) mesi…i lavori riprenderanno…dando regolare corso al contratto di appalto sottoscritto” -, ma anche dal comportamento tenuto dalle parti le quali, avveratasi la condizione e comunque anche ben oltre il termine dei sei mesi, hanno tentato di dare corso al contratto che era stato sospeso.
Ed invero, la committente, con la missiva del 17.06.2014, comunicando all'appaltatrice l'avveramento della condizione, cioè di essere nuovamente concessionaria dell'area portuale, la invitava a dare esecuzione al contratto, epperò indicando il termine troppo ristretto di 7 giorni.
Di contro, la con risposta del 09.07.2014, richiedendo un termine più lungo e Controparte_1 confacente alle incombenze tecniche ed amministrative, manifestava comunque il proprio “intento di dare esecuzione al contratto stesso”, dichiarandosi, dunque, pronta e disponibile ad eseguire il contratto che, evidentemente, non considerava risolto.
Tale intenzione veniva a più riprese ribadita nelle successive missive ed in particolare in quella del
04.11.2014, nella quale è dato leggere: “…Vi invito […] a confermare la VS. intenzione di ridar corso agli accordi assunti con il contratto in oggetto” e “a comunicare tempi e luogo di consegna della struttura in lamiera dei quadri fabbricati…”.
Stride con il comportamento assunto dalle parti ogni diversa e contraria interpretazione.
A tacer d'altro, si precisa che, qualora una condizione sia oggetto di controversia, alla luce del principio di conservazione del contratto, nel dubbio alla stessa deve essere attribuita natura sospensiva.
Quanto alla pretesa risoluzione per inadempimento ex art. 1454 c.c., la stessa è priva di pregio.
L'inadempimento necessario per ottenere la risoluzione del contratto deve essere non solo grave, ma anche imputabile, quanto meno a titolo di colpa, non essendo sufficiente che il debitore sia stato diffidato ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore. Ne consegue che, ove ricorrano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non può pronunziarsi la risoluzione del contratto. (Cass. civ., sez. 2, ord. n. 27702 del 25.10.2024; Cass. civ., sez. 3, n.
15641 del 23.06.2017; Cass. civ., sez. 2, n. 16691 del 26.06.2002).
Nel caso che ci occupa, la diffida ad adempiere trasmessa il 28.07.2014 non può aver sortito alcun effetto, posto che il lamentato inadempimento non è imputabile al debitore.
Ed invero, se di inadempimento si può parlare, lo stesso non è dipeso dal mero arbitrio della
[...]
la quale, a contrario, si è sempre manifestata disponibile a dare esecuzione al contratto CP_1
e ha, a più riprese, inviato missive al creditore chiedendo di conoscere i luoghi e i tempi per la consegna dell'impianto fotovoltaico, che era l'ultima e la rimanente prestazione da eseguire.
Di contro, la non ha attuato alcuna condotta volta a consentire l'adempimento Parte_1 dell'altra parte e, anziché concedere un termine più adeguato all'adempimento, peraltro non rimesso al mero arbitrio del debitore, ma necessario per le incombenze tecniche e amministrative, ha subito inoltrato formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
Tale comportamento si pone in palese contraddizione con i doveri di correttezza e buona fede imposti dall'ordinamento quale mezzo di tutela reciproca per garantire l'equilibrio tra le parti.
Dal principio di buona fede discende l'obbligo di cooperazione in capo al creditore, strumentale all'adempimento, il quale non deve ostacolare l'esecuzione della prestazione da parte del debitore, pena l'attribuzione di una sua responsabilità per abuso del diritto.
Di conseguenza, il contratto non può ritenersi risolto, tantomeno con efficacia ex tunc.
Fermo quanto sopra, ad abundantiam si precisa che a chiusura della scrittura privata del 14.02.2011, le parti inserivano la seguente clausola: “Entrambe le parti, con la sottoscrizione della presente, dichiarano di ritenersi soddisfatte in toto e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente e di transigere con la presente eventuali controversie che dovessero insorgere.”, da intendersi, letteralmente, quale transazione fra le parti di tutto quanto accaduto fino a quel momento, salve le prestazioni ancora da eseguirsi e per la realizzazione delle quali il contratto era stato sospeso.
Pertanto, non una mera clausola di stile e soprattutto nessun diritto alla restituzione delle somme versate da parte della . Parte_1
Per tutte le ragioni sopra esposte, il contratto stipulato fra le parti in causa non può considerarsi risolto e le domande avanzate da parte attrice devono essere tutte rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da in persona del l.r.p.t., Parte_1
1. rigetta tutte le domande avanzate.
2. condanna l'attrice a corrispondere in favore della in persona del l.r.p.t., le spese di Controparte_1 lite del presente giudizio che liquida in euro 7.811,00 di cui euro 7.052,00 per compensi ed euro
759,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Vibo Valentia, in data 16 giugno 2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì