Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
3072/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc, in data 14/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. RENDINE MARIO
ricorrente
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: opposizione ATPO art. 445 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/04/2023 Parte_1 proponeva opposizione ex art. 445 bis co. 6 cpc avverso le conclusioni rese dal C.T.U. nel proc. n. 5643/21 e, in dissenso delle stesse, chiedeva che fosse accertato che aveva diritto allo status di portatrice di handicap grave (ex dicitura) art. 3 co. 3 L. 104/92 disconosciutole con revoca del 9.7.2021, con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il CTU dott. ha presentato le seguenti Persona_1 valutazioni, ritenute valide e condivisibili da questo G.L.:
La domanda va quindi accolta per quanto di ragione.
Le spese di lite sono compensate perché la domanda di riconoscimento della sussistenza di requisiti sanitari per le prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto anche la relativa decorrenza, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento dei requisiti del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa;
ne consegue che il giudice - il quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. incontra come unico limite l'impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi (Cass. 16821/2005).
Le spese di CTU sono poste a carico dell' , soccombente principale. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato il 06/04/2023, nella Parte_1 CP_1 causa iscritta al n. 3072/2023 R.G.A.C. così provvede:
1. dichiara che parte ricorrente condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato decorre dalla data della visita peritale (maggio 2024)
2. compensa le spese di lite;
3. pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 14/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Notarnicola
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