Decreto cautelare 20 novembre 2021
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01785/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1785 del 2021, proposto da
Comune di Tarsia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lisa Pecora e Clemente Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dall’ANAS S.p.a. – Struttura territoriale della Calabria il 30 luglio 2021, R.U. 0488396 di rigetto del nulla-osta richiesto dal Comune di Tarsia all’esito della procedura autorizzativa (Prat. n. CZ21/004) finalizzata all’installazione di un dispositivo fisso per il controllo elettronico a distanza della velocità sulla S.S. 283 dal Km 39+140 al Km 41+525 lato sinistro, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale, successivo e/o comunque connesso a quello oggetto del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. FR TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Dopo aver ottenuto, da parte della Prefettura di Cosenza, l’autorizzazione ex art. 4 d.l. 20 giugno 2002, n. 121, conv. con mod. con l. 1 agosto 2002, n. 168, per l’installazione, sulla strada statale 283 Delle Terme, sul tratto di strada compreso tra il Km 39+100 e il Km 41+700, sistemi di controlla a distanza da postazioni fisse della velocità degli autoveicoli, il Comune di Tarsia si è vista opporre da ANAS S.p.a. diniego del richiesto nullaosta per l’installazione dell’apparecchio Celeritas EVO 150.
Secondo l’Ente gestore della strada, l’apparecchio, consentendo il controllo della velocità media, sarebbe difforme da quanto oggetto dell’autorizzazione prefettizia.
2. – Il Comune di Tarsia ha impugnato il diniego d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo che l’ANAS S.p.a. abbia mal percepito le caratteristiche dell’apparecchio di cui si era richiesta l’installazione, e deducendo altresì che le ragioni del diniego esulerebbero i limiti esterni della competenza attribuita dal legislatore all’Ente gestore della rete stradale.
3. – Costituitasi ANAS S.p.a., negata da parte di questo Tribunale tutela cautelare con ordinanza del 17 dicembre 2021, n. 740, il ricorso è stato discusso all’udienza straordinaria del 20 marzo 2026, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie.
4. – Risulta che in data 21 settembre 2022 l’ANAS S.p.a. abbia autorizzato l’installazione di due autovelox nel tratto di strada di cui si tratta.
Non a caso, nella sua memoria del 26 febbraio 2026, il Comune ricorrente ha ipotizzato, sia pure in via subordinata, che sia cessata la materia del contendere ovvero che il ricorso sia divenuto improcedibile.
5. – Invero, indipendentemente dalla graduazione delle conclusioni operate dal Comune ricorrente, vi è che il Comune di Tarsia ha già avuto l’autorizzazione all’installazione di due autovelox, installazione che dagli atti di causa risulta eseguita.
Quindi, l’eventuale annullamento del diniego impugnato non comporterebbe alcuna immutazione nella realtà giuridico-amministrativa.
Non essendo stato prefigurato l’intento di proporre azione risarcitoria e non risultando comunque provata l'equipollenza tra il dispositivo oggetto dell'istanza oggetto di causa e quelli successivamente autorizzati, deve concludersi che sia venuto meno l’interesse a una pronuncia, la quale non si rivelerebbe utile per gli interessi giuridici del Comune di Tarsi.
6. – Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, così come indicato alle parti ex art. 73 u.c. c.p.c. nell’udienza di discussione.
7. – Stante la natura pubblica dei litiganti, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
FR TA, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR TA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO