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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente est. dott.ssa Laura Seveso Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1134/2024
promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli AVV.TI STEFANO LIGNITE e PAOLO MAGI
APPELLANTE contro
in persona del procuratore Controparte_1 speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_2
IO RU
APPELLATA
e
(già Controparte_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'AVV. RENATO COLA
[...]
APPELLATA nonché
(C.F. , CP_4 C.F._2
1 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 611/2024, emessa il 3 ottobre 2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento di primo grado R.G. n.695/2022, notificata il 22 ottobre 2024
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza … - in via principale, previo accertamento della univoca responsabilità del Sig. nella CP_4 determinazione del sinistro stradale verificatosi il giorno 7 dicembre
2020, accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannarlo in solido con la in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, … e con la Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, … al
[...] pagamento in favore della Sig. della somma di euro Parte_1
40.706,93 (quarantamilasettecentosei/93) per i danni fisici patrimoniali e non, comunque nessun eccettuato, comprensive, altresì, di spese mediche sostenute in conseguenza dell'occorso sinistro oltre interessi in cumulo con la rivalutazione monetaria o in caso di contestazione sul quantum, alla maggiore e minore somma dovuta così come sarà accertata in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con piena vittoria di spese di lite e compenso professionale di Avvocato. In ogni caso con piena vittoria di spese di lite e compenso professionale di Avvocato per il doppio grado”;
Della parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto
2 confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di causa”;
Della parte appellata (già : Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per le causali tutte di cui in narrativa, respingere in quanto infondato in fatto
e diritto l'appello proposto da avverso la Sentenza del Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno n.611/2024 del 3/10/2024 per l'effetto confermando la sentenza stessa in ogni sua parte;
in ogni caso respingere in quanto infondata in fatto e diritto la domanda proposta da verso la deducente compagnia Parte_1 Controparte_2
e respingere comunque qualsiasi domanda da chiunque svolta nel
[...] presente giudizio verso la medesima qui deducente e concludente;
il tutto con ogni idonea, conseguente e correlata statuizione e con condanna dell'appellante alle spese di ambo i gradi del giudizio”;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 26 aprile 2022, il signor Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la
[...]
la e CP_7 Controparte_3 CP_4 esponendo che :
- in data 7 dicembre 2020, mentre stava percorrendo una strada extraurbana nel Comune di Amandola in sella al motociclo
Husquarna, di proprietà di assicurato con la CP_8 [...]
aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto CP_9 venendo investito dal motociclo TM Racing di proprietà e condotto da assicurato con la che lo CP_4 Controparte_3 seguiva senza mantenere la distanza di sicurezza;
in occasione del sinistro aveva riportato gravi lesioni personali. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni.
3 Si costituiva la opponendo preliminarmente Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva per inapplicabilità al caso di specie della disciplina del risarcimento diretto di cui all'art. 149 CdA;
contestava in ogni caso sia l'an che il quantum debeatur.
La deduceva che non risultava Controparte_3 raggiunta la prova delle modalità del sinistro e dell'imputabilità dello stesso al proprio assicurato. Contestava altresì la quantificazione dei danni, ritenuta eccessiva. restava invece contumace. CP_4
La causa era istruita mediante interrogatorio formale dei signori
[...]
e e Ctu medico legale. Pt_1 CP_4
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1 rigettava la domanda anche nei confronti della Controparte_3 in quanto non risultava provata la dinamica del sinistro
[...] né l' apporto causale del nella determinazione dell'evento. CP_4
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Parte_1 riproponendo le domande disattese in primo grado.
Costituitesi in giudizio, la , già Controparte_2 Controparte_3
e la hanno resistito, chiedendo la Controparte_10 conferma della sentenza impugnata.
è rimasto contumace. CP_4
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza Parte_1 impugnata per violazione degli artt. 149 e 150 CdA anche in relazione agli artt. 1988, 2727, 2729 c.c. nonché degli artt. 24 Cost., 81, 115,
116 c.p.c. per aver il giudice di prime cure ritenuto la
[...] priva della legittimazione passiva ed aver omesso di CP_1 valutare gli elementi istruttori acquisiti in ordine all'intervenuto scontro tra i veicoli;
egli deduce che l'intervenuta liquidazione, da parte della medesima assicurazione, del risarcimento dei danni materiali al motoveicolo, ha efficacia confessoria ed integra un riconoscimento del
4 debito. Rileva inoltre che l'espletata Ctu medica ha accertato un danno biologico del 7%, al di sotto dunque della soglia prevista dall'art. 150
Dlgs. 209 del 2005.
Il motivo è infondato.
Non può ritenersi provato lo scontro tra veicoli che costituisce il presupposto per l'azione diretta ai sensi degli artt. 149 e 150 D.lgs.209 del 2005.
Ed invero, secondo quanto reiteratamente dichiarato dal Parte_1 già in fase stragiudiziale, egli perse il controllo del mezzo condotto, rovinando a terra;
solo successivamente fu investito dal motociclo condotto da che lo seguiva senza mantenere la distanza CP_4 di sicurezza.
Tale è la versione fornita dall'appellante già al Pronto Soccorso (cfr. doc. n.6, pag.3, fascicolo attoreo primo grado) ed esposta sin dall'atto di citazione.
Dello stesso tenore le dichiarazioni stragiudiziali rese nel 2021 da entrambi i motociclisti coinvolti nel sinistro (cfr. docc. nn. 4 e 5 fascicolo attoreo primo grado).
Lo scontro dei veicoli non è stata dunque la causa del sinistro, ed anzi neppure può ritenersi provato che la moto del abbia CP_4 successivamente urtato il mezzo condotto dall'appellante.
L'unico elemento in tal senso è costituito dalle dichiarazioni del
[...]
, il quale nell'interrogatorio formale ha riferito la circostanza, Pt_1 ma in modo dubitativo.
Tale dichiarazioni appaiono peraltro in contrasto con quanto dichiarato, sempre in sede di interrogatorio formale, dal , il quale ha Parte_1 riferito che la moto del in occasione dell'investimento si era CP_4 incastrata con il corpo del centauro senza fare riferimento allo scontro tra le moto (cfr. verbale interrogatorio formale del 9 giugno 2023: “si, mi stava dietro, non l'ho visto arrivare ma ho sentito un colpo CP_4 tremendo alla schiena. mi stava sopra e cercava di liberare la CP_4
5 sua moto al fine di permettermi di uscire in quanto ero rimasto incastrato).
Nessun rilievo oggettivo, inoltre, è stato acquisito, avuto riguardo, ad esempio, ai danni riportati dalle due moto, che attesti l'avvenuto urto, sia pure in una fase successiva alla caduta ed investimento dell'appellante.
Alla luce della dinamica così accertata il primo motivo di appello va rigettato.
Non risulta dunque provata “la collisione” tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili (dPR 18 luglio 2006, n. 2541).
L'esclusione della disciplina del risarcimento diretto si impone, altresì, in ragione dell'entità del danno biologico di cui l'appellante ha chiesto il ristoro (invalidità permanente del 12%), laddove l'art.149 CdA prevede che i danni risarcibili secondo la procedura diretta devono essere di “lieve entità”, intendendosi come tali quelli che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 %
(c.d. “micro permanenti”), richiamando al riguardo l'art.139 CdA.
Appare al riguardo irrilevante il fatto che la successiva Ctu abbia accertato in concreto un danno biologico di più lieve entità, dovendo aversi riguardo al contenuto della domanda come proposta dal danneggiato.
Né si può giugnere a diversa conclusione in virtù dell'ulteriore argomentazione dell'appellante secondo cui il pagamento da parte della in fase stragiudiziale, alla proprietaria del Controparte_1 motociclo dal medesimo condotto della somma di euro 500,00 (oltre
100,00 euro per onorari) per i danni riportati dalla motocicletta, avrebbe valore confessorio o ricognitivo del credito tale da far ritenere la compagnia assicurativa legittimata passiva.
6 Premesso che l'efficacia confessoria si riferisce a fatti storici e non può estendersi all'assunzione di responsabilità, la giurisprudenza di legittimità è comunque costante nel ritenere che l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti e non è una dichiarazione confessoria, né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio.
A parte, infatti, la più limitata portata di “riconoscimento” del diritto del danneggiato ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2944 cod. civ.
(qui non rilevanti), il pagamento di un indennizzo (parziale) da parte dell'assicurazione non ha contenuto né di confessione né di riconoscimento di debito (in tal senso Corte di cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2015, n. 24205).
L'offerta risarcitoria ed il suo pagamento in fase stragiudiziale da parte della compagnia assicurativa ha invero funzione anticipatoria, onde evitare la controversia giudiziale, ma non può essere interpretata né come riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato, nè dell'obbligazione di risarcimento richiesto dal danneggiato quale conseguenza del sinistro.
Con il secondo motivo, si deduce che il primo giudice ha erroneamente valutato il documento n. 6 di parte attrice, laddove dalla complessiva lettura complessiva del referto risultano confermate le dichiarazioni fornite sin dall'inizio dal danneggiato, il quale ha sempre, ed anche al
Pronto soccorso, dichiarato che dopo essere caduto con la propria moto era stato investito da un'altra moto che sopraggiungeva –(cfr. doc. 6, pag. 3, fascicolo primo grado).
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare adeguatamente gli elementi acquisiti, ed in particolare :
- le dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio formale dal il quale a seguito del sinistro paga un premio CP_4 assicurativo maggiore;
7 - la liquidazione extragiudiziale dei danni subiti dal motoveicolo condotto dall'appellante da parte della;
CP_1
- le risultanze della Ctu esperita in primo grado e della stessa consulenza medico-legale di parte redatta dal medico di fiducia della Controparte_1
Il motivo va accolto nei limiti di cui appresso.
Va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dal al P.S. (p.3. Parte_1 del documento 6) nell'immediatezza del fatto sono del tutto conformi alla dinamica del sinistro indicata in atto di citazione.
Ciò posto, il collegio ritiene che gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado siano tali da far ritenere provato che dopo la caduta per terra il sia stato investito dalla moto condotta Parte_1 dal che lo seguiva da presso. CP_4
Rilevano in tal senso anzitutto le dichiarazioni rese al riguardo dal convenuto che ha confermato al dinamica riferita Parte_1 dall'attore.
Tali dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio formale dal non hanno efficacia di piena prova rispetto agli altri litisconsorti CP_4 ma sono liberamente valutabili dal giudice di merito.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo della S.C. la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette(Cass. 38626 del 2021).Nel caso di specie peraltro non risultano prove dirette in contrasto con le dichiarazioni rese del che CP_4 risultano coerenti ed univoche nell'affermare la repentina caduta
8 dell'appellante ed il fatto di averlo colpito con la propria moto, cadendo a terra a sua volta.
Tali dichiarazioni, inoltre, sono conformi a quanto dichiarato dal danneggiato al pronto soccorso nell'immediatezza del fatto e risultano confermate dalla natura e la localizzazione delle lesioni subite dal
[...]
, secondo quanto accertato dall'espletata ctu, le cui conclusioni Pt_1 sul punto sono state accettate senza rilievi dai consulenti di parte, nonché nella stessa relazione medico-legale redatta dal perito della
Controparte_1
Appare dunque i provato che l'appellante è stato investito dal CP_4 dopo essere caduto a terra.
Ciò posto, occorre valutare l'imputabilità al delle lesioni subite CP_4 dall'appellante.
Ad avviso del collegio, la condotta del danneggiato, considerata la non controversa repentinità della caduta, se non integra il fortuito, dà luogo ad un contributo causale prevalente del danneggiato nella verificazione dell'evento, che il collegio stima in misura del 70%, laddove la concorrente responsabilità del di minor rilievo, è consistita nel CP_4 non aver mantenuto una distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, circostanza peraltro del tutto frequente nel caso di gita in moto con amici, non riuscendo pertanto ad evitare l'impatto.
Passando al quantum, la ctu medica risulta coerente ed esaustiva e le relative conclusioni sono state contestate in maniera del tutto generica ed apodittica dal consulente di parte attrice.
Sulla base di tale ctu, il danno viene quantificato in 5 giorni di inabilità assoluta al 100% (ricovero ospedaliero), 20 giorni di inabilità al 75%,
15 giorni di inabilità al 50%, 15 giorni di inabilità al 25%, con un danno biologico permanente nella misura del 7%. Le spese mediche prodotte dall'appellante devono parimenti ritenersi congrue.
Ciò posto, sulla base degli importi previsti dall' art.139 CdA, aggiornati al 2025, considerato il periodo di invalidità temporanea accertata nella
9 Ctu medica, la percentuale di invalidità permanente, l'età del danneggiato all'epoca del sinistro e le spese mediche riconosciute, il danno può determinarsi in complessivi 13.534,00 € che, considerato l'accertato concorso di colpa del danneggiato in misura del 70%, si liquida in euro 4.060,00 €.
La (già Controparte_11 Controparte_3 ed il vanno pertanto condannati in solido alla corresponsione di CP_4 detto importo al signor . Parte_1
Tale importo dovrà essere maggiorato di interessi legali (c.d. compensativi), da corrispondersi dalla data del sinistro sulla somma devalutata alla medesima data ed annualmente rivalutata.
Non risulta invece documentata, nè altrimenti provata l'eccezione, sollevata in via del tutto generica da , secondo cui Controparte_2
l'appellante avrebbe già percepito dalla stessa un Controparte_2 indennizzo di cui chiede la decurtazione, non risultando agli atti alcuna quietanza, né altra prova di detto esborso.
Quanto alla regolazione delle spese, il rigetto dell'appello nei confronti della comporta la condanna dell'appellante alla Controparte_10 refusione delle spese in favore della stessa, pure del presente grado.
Dal parziale accoglimento dell'appello, nei limiti di cui in motivazione, nei confronti della e del discende invece la Controparte_2 CP_4 solidale condanna di detti appellati al pagamento di metà delle spese di entrambi i gradi, che si compensano per la quota residua, stante l'accertato concorso di colpa dell' appellante e la sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nell'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. Parte_1
611/2024, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
10 - in riforma della sentenza impugnata, condanna in solido
[...]
(già ) e al CP_2 Controparte_3 CP_4 pagamento in favore di della somma di 4.060,00 €, Parte_1 oltre ad interessi legali, da corrispondersi dalla data del sinistro sulla somma devalutata alla medesima data ed annualmente rivalutata, in base agli indici istat;
- condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado in favore della liquidate in 4.570,00 Controparte_1
€, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso spese generali in misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna e in solido alla refusione di Controparte_2 CP_4 metà delle spese di lite sostenute dal per entrambi i gradi, Parte_1 determinate per l'intero, per il primo grado, in 4.290,00 €, di cui 200,00
€ per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e per il secondo grado in 3.900,00
€, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente est. dott.ssa Laura Seveso Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1134/2024
promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli AVV.TI STEFANO LIGNITE e PAOLO MAGI
APPELLANTE contro
in persona del procuratore Controparte_1 speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_2
IO RU
APPELLATA
e
(già Controparte_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'AVV. RENATO COLA
[...]
APPELLATA nonché
(C.F. , CP_4 C.F._2
1 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 611/2024, emessa il 3 ottobre 2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento di primo grado R.G. n.695/2022, notificata il 22 ottobre 2024
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza … - in via principale, previo accertamento della univoca responsabilità del Sig. nella CP_4 determinazione del sinistro stradale verificatosi il giorno 7 dicembre
2020, accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannarlo in solido con la in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, … e con la Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, … al
[...] pagamento in favore della Sig. della somma di euro Parte_1
40.706,93 (quarantamilasettecentosei/93) per i danni fisici patrimoniali e non, comunque nessun eccettuato, comprensive, altresì, di spese mediche sostenute in conseguenza dell'occorso sinistro oltre interessi in cumulo con la rivalutazione monetaria o in caso di contestazione sul quantum, alla maggiore e minore somma dovuta così come sarà accertata in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con piena vittoria di spese di lite e compenso professionale di Avvocato. In ogni caso con piena vittoria di spese di lite e compenso professionale di Avvocato per il doppio grado”;
Della parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto
2 confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di causa”;
Della parte appellata (già : Controparte_2 Controparte_3
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per le causali tutte di cui in narrativa, respingere in quanto infondato in fatto
e diritto l'appello proposto da avverso la Sentenza del Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno n.611/2024 del 3/10/2024 per l'effetto confermando la sentenza stessa in ogni sua parte;
in ogni caso respingere in quanto infondata in fatto e diritto la domanda proposta da verso la deducente compagnia Parte_1 Controparte_2
e respingere comunque qualsiasi domanda da chiunque svolta nel
[...] presente giudizio verso la medesima qui deducente e concludente;
il tutto con ogni idonea, conseguente e correlata statuizione e con condanna dell'appellante alle spese di ambo i gradi del giudizio”;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 26 aprile 2022, il signor Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la
[...]
la e CP_7 Controparte_3 CP_4 esponendo che :
- in data 7 dicembre 2020, mentre stava percorrendo una strada extraurbana nel Comune di Amandola in sella al motociclo
Husquarna, di proprietà di assicurato con la CP_8 [...]
aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto CP_9 venendo investito dal motociclo TM Racing di proprietà e condotto da assicurato con la che lo CP_4 Controparte_3 seguiva senza mantenere la distanza di sicurezza;
in occasione del sinistro aveva riportato gravi lesioni personali. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni.
3 Si costituiva la opponendo preliminarmente Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva per inapplicabilità al caso di specie della disciplina del risarcimento diretto di cui all'art. 149 CdA;
contestava in ogni caso sia l'an che il quantum debeatur.
La deduceva che non risultava Controparte_3 raggiunta la prova delle modalità del sinistro e dell'imputabilità dello stesso al proprio assicurato. Contestava altresì la quantificazione dei danni, ritenuta eccessiva. restava invece contumace. CP_4
La causa era istruita mediante interrogatorio formale dei signori
[...]
e e Ctu medico legale. Pt_1 CP_4
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1 rigettava la domanda anche nei confronti della Controparte_3 in quanto non risultava provata la dinamica del sinistro
[...] né l' apporto causale del nella determinazione dell'evento. CP_4
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Parte_1 riproponendo le domande disattese in primo grado.
Costituitesi in giudizio, la , già Controparte_2 Controparte_3
e la hanno resistito, chiedendo la Controparte_10 conferma della sentenza impugnata.
è rimasto contumace. CP_4
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza Parte_1 impugnata per violazione degli artt. 149 e 150 CdA anche in relazione agli artt. 1988, 2727, 2729 c.c. nonché degli artt. 24 Cost., 81, 115,
116 c.p.c. per aver il giudice di prime cure ritenuto la
[...] priva della legittimazione passiva ed aver omesso di CP_1 valutare gli elementi istruttori acquisiti in ordine all'intervenuto scontro tra i veicoli;
egli deduce che l'intervenuta liquidazione, da parte della medesima assicurazione, del risarcimento dei danni materiali al motoveicolo, ha efficacia confessoria ed integra un riconoscimento del
4 debito. Rileva inoltre che l'espletata Ctu medica ha accertato un danno biologico del 7%, al di sotto dunque della soglia prevista dall'art. 150
Dlgs. 209 del 2005.
Il motivo è infondato.
Non può ritenersi provato lo scontro tra veicoli che costituisce il presupposto per l'azione diretta ai sensi degli artt. 149 e 150 D.lgs.209 del 2005.
Ed invero, secondo quanto reiteratamente dichiarato dal Parte_1 già in fase stragiudiziale, egli perse il controllo del mezzo condotto, rovinando a terra;
solo successivamente fu investito dal motociclo condotto da che lo seguiva senza mantenere la distanza CP_4 di sicurezza.
Tale è la versione fornita dall'appellante già al Pronto Soccorso (cfr. doc. n.6, pag.3, fascicolo attoreo primo grado) ed esposta sin dall'atto di citazione.
Dello stesso tenore le dichiarazioni stragiudiziali rese nel 2021 da entrambi i motociclisti coinvolti nel sinistro (cfr. docc. nn. 4 e 5 fascicolo attoreo primo grado).
Lo scontro dei veicoli non è stata dunque la causa del sinistro, ed anzi neppure può ritenersi provato che la moto del abbia CP_4 successivamente urtato il mezzo condotto dall'appellante.
L'unico elemento in tal senso è costituito dalle dichiarazioni del
[...]
, il quale nell'interrogatorio formale ha riferito la circostanza, Pt_1 ma in modo dubitativo.
Tale dichiarazioni appaiono peraltro in contrasto con quanto dichiarato, sempre in sede di interrogatorio formale, dal , il quale ha Parte_1 riferito che la moto del in occasione dell'investimento si era CP_4 incastrata con il corpo del centauro senza fare riferimento allo scontro tra le moto (cfr. verbale interrogatorio formale del 9 giugno 2023: “si, mi stava dietro, non l'ho visto arrivare ma ho sentito un colpo CP_4 tremendo alla schiena. mi stava sopra e cercava di liberare la CP_4
5 sua moto al fine di permettermi di uscire in quanto ero rimasto incastrato).
Nessun rilievo oggettivo, inoltre, è stato acquisito, avuto riguardo, ad esempio, ai danni riportati dalle due moto, che attesti l'avvenuto urto, sia pure in una fase successiva alla caduta ed investimento dell'appellante.
Alla luce della dinamica così accertata il primo motivo di appello va rigettato.
Non risulta dunque provata “la collisione” tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili (dPR 18 luglio 2006, n. 2541).
L'esclusione della disciplina del risarcimento diretto si impone, altresì, in ragione dell'entità del danno biologico di cui l'appellante ha chiesto il ristoro (invalidità permanente del 12%), laddove l'art.149 CdA prevede che i danni risarcibili secondo la procedura diretta devono essere di “lieve entità”, intendendosi come tali quelli che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 %
(c.d. “micro permanenti”), richiamando al riguardo l'art.139 CdA.
Appare al riguardo irrilevante il fatto che la successiva Ctu abbia accertato in concreto un danno biologico di più lieve entità, dovendo aversi riguardo al contenuto della domanda come proposta dal danneggiato.
Né si può giugnere a diversa conclusione in virtù dell'ulteriore argomentazione dell'appellante secondo cui il pagamento da parte della in fase stragiudiziale, alla proprietaria del Controparte_1 motociclo dal medesimo condotto della somma di euro 500,00 (oltre
100,00 euro per onorari) per i danni riportati dalla motocicletta, avrebbe valore confessorio o ricognitivo del credito tale da far ritenere la compagnia assicurativa legittimata passiva.
6 Premesso che l'efficacia confessoria si riferisce a fatti storici e non può estendersi all'assunzione di responsabilità, la giurisprudenza di legittimità è comunque costante nel ritenere che l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti e non è una dichiarazione confessoria, né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio.
A parte, infatti, la più limitata portata di “riconoscimento” del diritto del danneggiato ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2944 cod. civ.
(qui non rilevanti), il pagamento di un indennizzo (parziale) da parte dell'assicurazione non ha contenuto né di confessione né di riconoscimento di debito (in tal senso Corte di cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2015, n. 24205).
L'offerta risarcitoria ed il suo pagamento in fase stragiudiziale da parte della compagnia assicurativa ha invero funzione anticipatoria, onde evitare la controversia giudiziale, ma non può essere interpretata né come riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato, nè dell'obbligazione di risarcimento richiesto dal danneggiato quale conseguenza del sinistro.
Con il secondo motivo, si deduce che il primo giudice ha erroneamente valutato il documento n. 6 di parte attrice, laddove dalla complessiva lettura complessiva del referto risultano confermate le dichiarazioni fornite sin dall'inizio dal danneggiato, il quale ha sempre, ed anche al
Pronto soccorso, dichiarato che dopo essere caduto con la propria moto era stato investito da un'altra moto che sopraggiungeva –(cfr. doc. 6, pag. 3, fascicolo primo grado).
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare adeguatamente gli elementi acquisiti, ed in particolare :
- le dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio formale dal il quale a seguito del sinistro paga un premio CP_4 assicurativo maggiore;
7 - la liquidazione extragiudiziale dei danni subiti dal motoveicolo condotto dall'appellante da parte della;
CP_1
- le risultanze della Ctu esperita in primo grado e della stessa consulenza medico-legale di parte redatta dal medico di fiducia della Controparte_1
Il motivo va accolto nei limiti di cui appresso.
Va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dal al P.S. (p.3. Parte_1 del documento 6) nell'immediatezza del fatto sono del tutto conformi alla dinamica del sinistro indicata in atto di citazione.
Ciò posto, il collegio ritiene che gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado siano tali da far ritenere provato che dopo la caduta per terra il sia stato investito dalla moto condotta Parte_1 dal che lo seguiva da presso. CP_4
Rilevano in tal senso anzitutto le dichiarazioni rese al riguardo dal convenuto che ha confermato al dinamica riferita Parte_1 dall'attore.
Tali dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio formale dal non hanno efficacia di piena prova rispetto agli altri litisconsorti CP_4 ma sono liberamente valutabili dal giudice di merito.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo della S.C. la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette(Cass. 38626 del 2021).Nel caso di specie peraltro non risultano prove dirette in contrasto con le dichiarazioni rese del che CP_4 risultano coerenti ed univoche nell'affermare la repentina caduta
8 dell'appellante ed il fatto di averlo colpito con la propria moto, cadendo a terra a sua volta.
Tali dichiarazioni, inoltre, sono conformi a quanto dichiarato dal danneggiato al pronto soccorso nell'immediatezza del fatto e risultano confermate dalla natura e la localizzazione delle lesioni subite dal
[...]
, secondo quanto accertato dall'espletata ctu, le cui conclusioni Pt_1 sul punto sono state accettate senza rilievi dai consulenti di parte, nonché nella stessa relazione medico-legale redatta dal perito della
Controparte_1
Appare dunque i provato che l'appellante è stato investito dal CP_4 dopo essere caduto a terra.
Ciò posto, occorre valutare l'imputabilità al delle lesioni subite CP_4 dall'appellante.
Ad avviso del collegio, la condotta del danneggiato, considerata la non controversa repentinità della caduta, se non integra il fortuito, dà luogo ad un contributo causale prevalente del danneggiato nella verificazione dell'evento, che il collegio stima in misura del 70%, laddove la concorrente responsabilità del di minor rilievo, è consistita nel CP_4 non aver mantenuto una distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, circostanza peraltro del tutto frequente nel caso di gita in moto con amici, non riuscendo pertanto ad evitare l'impatto.
Passando al quantum, la ctu medica risulta coerente ed esaustiva e le relative conclusioni sono state contestate in maniera del tutto generica ed apodittica dal consulente di parte attrice.
Sulla base di tale ctu, il danno viene quantificato in 5 giorni di inabilità assoluta al 100% (ricovero ospedaliero), 20 giorni di inabilità al 75%,
15 giorni di inabilità al 50%, 15 giorni di inabilità al 25%, con un danno biologico permanente nella misura del 7%. Le spese mediche prodotte dall'appellante devono parimenti ritenersi congrue.
Ciò posto, sulla base degli importi previsti dall' art.139 CdA, aggiornati al 2025, considerato il periodo di invalidità temporanea accertata nella
9 Ctu medica, la percentuale di invalidità permanente, l'età del danneggiato all'epoca del sinistro e le spese mediche riconosciute, il danno può determinarsi in complessivi 13.534,00 € che, considerato l'accertato concorso di colpa del danneggiato in misura del 70%, si liquida in euro 4.060,00 €.
La (già Controparte_11 Controparte_3 ed il vanno pertanto condannati in solido alla corresponsione di CP_4 detto importo al signor . Parte_1
Tale importo dovrà essere maggiorato di interessi legali (c.d. compensativi), da corrispondersi dalla data del sinistro sulla somma devalutata alla medesima data ed annualmente rivalutata.
Non risulta invece documentata, nè altrimenti provata l'eccezione, sollevata in via del tutto generica da , secondo cui Controparte_2
l'appellante avrebbe già percepito dalla stessa un Controparte_2 indennizzo di cui chiede la decurtazione, non risultando agli atti alcuna quietanza, né altra prova di detto esborso.
Quanto alla regolazione delle spese, il rigetto dell'appello nei confronti della comporta la condanna dell'appellante alla Controparte_10 refusione delle spese in favore della stessa, pure del presente grado.
Dal parziale accoglimento dell'appello, nei limiti di cui in motivazione, nei confronti della e del discende invece la Controparte_2 CP_4 solidale condanna di detti appellati al pagamento di metà delle spese di entrambi i gradi, che si compensano per la quota residua, stante l'accertato concorso di colpa dell' appellante e la sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nell'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. Parte_1
611/2024, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
10 - in riforma della sentenza impugnata, condanna in solido
[...]
(già ) e al CP_2 Controparte_3 CP_4 pagamento in favore di della somma di 4.060,00 €, Parte_1 oltre ad interessi legali, da corrispondersi dalla data del sinistro sulla somma devalutata alla medesima data ed annualmente rivalutata, in base agli indici istat;
- condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado in favore della liquidate in 4.570,00 Controparte_1
€, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso spese generali in misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna e in solido alla refusione di Controparte_2 CP_4 metà delle spese di lite sostenute dal per entrambi i gradi, Parte_1 determinate per l'intero, per il primo grado, in 4.290,00 €, di cui 200,00
€ per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e per il secondo grado in 3.900,00
€, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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