Articolo 1 della Legge 23 luglio 1980, n. 488
Articolo 2
Versione
10 settembre 1980
Art. 1.
Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorita' straniere, di fornire informazioni ovvero di consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.
Chiunque viola la disposizione del comma precedente e' punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 10 settembre 1980
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