Art. 1.
Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorita' straniere, di fornire informazioni ovvero di consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.
Chiunque viola la disposizione del comma precedente e' punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , e successive modificazioni.
Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorita' straniere, di fornire informazioni ovvero di consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.
Chiunque viola la disposizione del comma precedente e' punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , e successive modificazioni.