Decreto cautelare 6 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2022
Sentenza 11 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00238/2025REG.PROV.COLL.
N. 04568/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4568 del 2024, proposto da Sirio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323,
contro
Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Roma, sez. III, n. 2382 del 12 marzo 2024, notificata in pari data, con cui è stata riformata la sentenza del TAR Campania – Napoli n. 4176/2023, resa nel ricorso R.G. 4547/2022 avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: a) del provvedimento prot.n. INPS.5100.05/07/2022.0516115 del 5/7/2022 (FIS1181122-2022/2022) codice 22MI3M77A00005 con cui è stata rigettata l'istanza del 26.2.2022; b) prot.n. INPS.5100.05/07/2022.0516106 del 5/7/2022 (FIS1201673-2022/2022) codice 22MI3M77A0033 con cui è stata rigettata l'istanza di accesso all'assegno di integrazione salariale del 30.3.2022; c) del provvedimento prot.n. INPS.5100.05/07/2022.0516099 del 5/7/2022 (FIS1208189-2022/2022), codice 22MI3M77A0014 con cui è stata rigettata l'istanza di accesso all'assegno di integrazione salariale del 26.4.2022; d) del prot.n. INPS.5100.05/07/2022.0516098 del 5/7/2022 (FIS1208230-2022/2022), codice 22MI3M77A00041 con cui è stata rigettata l'istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale del 27.4.2022; e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps;
Vista la memoria del 18 ottobre 2024, con la quale la parte appellata chiede la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Premesso in punto di fatto che:
– Sirio s.r.l., società stabilmente operante nel settore della ristorazione collettiva, prevalentemente nell’ambito della ristorazione scolastica, ha impugnato innanzi al giudice amministrativo i ripetuti dinieghi di ammissione al fondo di integrazione salariale emessi dall’INPS per ritenuta tardività della presentazione della domanda;
– all’esito del giudizio di cognizione, questo Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello della Società, ha riformato la pronuncia di primo grado del TAR per la Campania ritenendo che le situazioni aziendali che condussero la Società a domandare l’ammissione al fondo fossero riconducibili nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili che giustificavano la deroga al termine quindicinale per la presentazione della domanda di integrazione salariale. Conseguentemente, questo giudice di appello ha annullato i provvedimenti di diniego delle domande di ammissione al Fondo di integrazione salariale ex art. 29 del d.lgs. n. 148/2015, relativamente al centro di Caivano per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2022 e relativamente al centro di Volla per il mese di marzo 2022;
– assumendo la mancata esecuzione della prefata pronuncia, l’odierna ricorrente ha adìto il Consiglio di Stato domandando la condanna dell’INPS all’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta per dar corso all’esecuzione;
– l’INPS, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto in atti i provvedimenti con cui l’Istituto si è conformato alla pronuncia ottemperanda dando corso all’ammissione di Sirio s.r.l. al fondo di integrazione salariale per i periodi richiesti;
Rilevato che l’INPS ha contestualmente domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere senza obiezioni da parte della Società ricorrente;
Ritenuto che l’Istituto si sia pienamente conformato alla statuizione ottemperanda di tal ché deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO