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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 67158/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 67158/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'avv. Filippo Bellinzoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE contro in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'avv. Elena Eugenia Ruggiero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E
IN ROMA, in persona dell'amministratore Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Nigro ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale indicato nella procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Nonché contro
. 1 IN ROMA, in persona dell'amministratore Controparte_2
p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Virginio Orsini n. 25 bis, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Sicari, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Nonché contro in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Settembrini n. 30, presso lo studio dell'avv. Francesco Ferone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Nonché contro
, in persona dell'Amministratore di Sostegno, Avv. , Controparte_4 Controparte_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genzano di Roma, Viale Fratelli Rosselli n.
34, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Nonché contro
, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, CP_6
Via del Tempio di Giove, n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Alesii come da costituzione di nuovo difensore del 27.1.22
CONVENUTA
Nonché contro in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato Controparte_7 in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'avv. Filippo Bellinzoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Nonché contro
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , in proprio e nella qualità di erede di
[...] CP_12 [...]
, , , , Per_1 CP_13 Controparte_14 Controparte_15
, , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18
, , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_19 CP_20
, elettivamente domiciliati in Roma, Via L. Calamatta n. 16, presso lo Persona_2
studio degli avv.ti Paolo Leoni e Sara Nannavecchia, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
CONVENUTI
Nonché contro
, , , Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 [...]
, , , , e CP_24 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , nella qualità di eredi Parte_5 Parte_6 Parte_7
di Persona_3
[...] MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
evocava in giudizio i convenuti in epigrafe chiedendo l'accertamento dell'esistenza di
[...] una comunione sull'impianto fognario corrente in con condanna Parte_1
degli altri comproprietari al rimborso, pro quota o in parti uguali, della somma di euro
74.578,86 (di cui euro 62.831,82 per gli interventi di riparazione sulla fognatura ed euro
11.747,04 per spese di CTU nel giudizio di ATP), oltre interessi legali dalla data di pagamento a quella della notifica della presente citazione ed interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla notifica della domanda al saldo. In subordine, chiedeva l'accertamento dell'esistenza di una servitù di scarico di acque a favore di con condanna di quest'ultima al CP_6 pagamento di una indennità in favore dell'attore ex art. 1038 c.c. pari ad euro 3.000,00.
Parte attrice esponeva: che il deflusso delle proprie acque reflue avveniva tramite un condotto fognario privato, percorrente il quale si raccordava al collettore Parte_1 comunale, posto al fondo della via e in corrispondenza con l'incrocio con;
CP_2
- che verso la metà del giugno 2018 il condotto passante sotto era Parte_1
stato oggetto di gravi problematiche di ostruzione, con fuoriuscita di liquami all'interno del fabbricato;
- che per evitare l'aggravarsi delle problematiche provvedeva a far eseguire d'urgenza, e integralmente a proprie spese, alcuni interventi provvisori volti a tamponare la situazione;
- che l'impianto fognario in oggetto, di proprietà privata, serviva diversi altri fabbricati. In particolare, risultavano allacciati le palazzine di , 65/68, e di Parte_1
Via Fulda nn. 54, 56, 58/A e 58/B;
- che i comproprietari conosciuti si rifiutavano di partecipare alle spese;
- che depositava presso il Tribunale di Roma ricorso per ATP all'esito del quale si accertava la lesione della fogna lungo di da collegare al cedimento del Parte_1 Pt_1
terreno di fondazione;
- che dalla documentazione in atti risultava che nella fognatura de qua sversavano:
[...]
; ( di Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_1
Generosa n. 29); n. ; Parte_1 CP_3 [...]
; Controparte_1 Controparte_4 Controparte_21 Controparte_25
(Via Catacombe di Generosa n. Controparte_23 CP_24 Persona_3 Parte_2
19); 1 e 2; , Parte_1 Controparte_2 Controparte_19 Persona_1 CP_12 (Via Fulda n. 54); , , ,
[...] CP_10 CP_11 Persona_2 CP_20
, , Controparte_14 CP_13 Controparte_26 CP_16 CP_18
, (Via Fulda n. 56); e (Via Fulda
[...] Controparte_17 Controparte_9 Controparte_8
n. 56/A);
- che tra le parti vi era una comunione volontaria avente ad oggetto la condotta fognaria originata dalla sottoscrizione di una convenzione (datata 18 aprile 1977) da parte delle originarie società costruttrici dei singoli fabbricati, ossia (dante causa del Parte_8
Condominio di Via Fulda n. 40), (dante causa del Parte_9 [...]
), (dante causa del Parte_1 Controparte_27 Controparte_2
1) e (dante causa del 2), con la
[...] Controparte_28 Controparte_2
quale si autorizzavano reciprocamente ad immettersi nella rete fognaria originariamente eseguita dalla per l'imbocco nel collettore comunale su;
Parte_8 Parte_1
- di aver sostenuto spese per euro 74.578,86 (di cui euro 62.831,82 per spese relative agli interventi effettuati sulla fognatura ed euro 11.747,04 per spese del giudizio di ATP);
- il diritto a vedersi rimborsato pro quota dagli altri partecipanti le spese anticipate ex art. 1110
c.c.
Si costituiva il chiedendo, in via Controparte_29
preliminare, di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva. In via subordinata, chiedeva il rigetto delle domande nonché, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di chiamare in garanzia Controparte_30
Il convenuto eccepiva: che il era proprietario del tratto fognario oggetto del CP_31
giudizio;
- che vi era l'esigenza di rinnovare la CTU resa nel procedimento di ATP per aver estromesso dagli accertamenti alcuni fabbricati posti sia a monte (corrispondenti ai civici n. 31, 33, 35, 37
e 39, dalle cui risultanze catastali corrispondono 8 abitazioni;
al civico n. 41 era ubicato il
, edificio rurale dell'Ottocento, sede del Comitato Storico Archeologico, di Parte_10
proprietà pubblica e funzionale) che a valle (civico n. 5, ove era ubicato un fabbricato destinato a Struttura Residenziale Socio Riabilitativa del Municipio XI, precedentemente Presidio ASL, di proprietà pubblica e funzionale) del Condominio attoreo;
- l'inutilità e dannosità degli interventi effettuati dall'attore;
- che non vi era prova del pagamento delle spese asseritamente sostenute dall'attore. Si costituiva il , pal. 2, in Roma chiedendo l'acquisizione del Controparte_2
fascicolo del procedimento di ATP nonchè il rigetto della domanda attorea.
Il convenuto eccepiva: la mancanza di legittimazione processuale dell'amministratore del
Condominio attoreo, esulando la causa dalle sue attribuzioni;
- che l'ATP aveva individuato nel Comune di Roma il proprietario della strada sotto la quale si trovava la fognatura;
- che le opere eseguite dall'attore erano state inutili e dannose;
- la mancata prova degli esborsi sostenuti dall'attore.
Si costituiva il , pal. 1, in Roma chiedendo, in via preliminare, Controparte_2
la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'accertamento della proprietà pubblica del condotto fognario di con rigetto delle Parte_1
domande attoree.
Il convenuto esponeva: la natura “pubblica” del condotto fognario sito in Parte_1
sottoposto alla manutenzione e conservazione da parte di Pt_1 Parte_11
incaricata dal Controparte_32
- che la convenzione del 1977 aveva per oggetto la concessione, da parte di Parte_8 alle altre società costruttrici, del diritto all'allaccio dei cavidotti di ciascuna al sistema
[...]
fognario, senza prevedere la costituzione di una comunione o di obblighi comuni di manutenzione;
- che gli impianti fognari, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientravano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponderebbe ex art. 2051 c.c. dei danni alla cosa, salva la prova del caso fortuito;
- che il e/o il suo Municipio XI erano gli unici soggetti cui riferire Controparte_32
eventuali obblighi di ripristino, manutenzione, conservazione del tratto fognario de quo;
- che nulla era dovuto all'attore, il quale non era legittimato a intervenire su un tratto fognario di proprietà comunale ed aveva operato interventi peggiorativi dello stato di fatto, come accertato in sede di CTU.
Si costituiva il chiedendo, in Controparte_33 via preliminare, la declaratoria dell'insussistenza della propria legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. In via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della propria responsabilità in ordine ai danni lamentati dall'attore, chiedeva la limitazione della condanna alla propria quota di responsabilità, in solido con gli altri convenuti. Il eccepiva: che non risultava collegato alla rete fognaria de qua, essendo già Parte_1
dotato di rete fognaria propria che, percorrendo si allacciava alla Parte_1
sottostante fognatura presente in Piazza Madonna di Pompei;
- che il si era allacciato alle preesistenti tubazioni private per lo smaltimento CP_31
delle acque meteoriche, con effetti sul sovraccarico idraulico tali da incidere gravemente nell'utilizzo dell'impianto e, in particolare, sul degrado ed usura delle tubazioni esistenti, contribuendo in modo significativo sulla incidenza dei danni lamentati da parte attrice;
- il difetto di prova della domanda attrice, non essendo utilizzabile la CTU espletata nel procedimento di ATP (in quanto generica ed incompleta) e non essendoci prova documentale attestante la esatta determinazione delle spese sostenute.
Si costituivano , , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 [...]
, , CP_12 Persona_1 CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , ,
[...] Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 Per_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva di e .
[...] CP_10 CP_16
Domandavano altresì la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle richieste di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
I convenuti esponevano: che e non erano proprietari CP_10 CP_16 dell'immobile di Via Fulda n. 56;
- che il condotto fognario comunale de quo era stato realizzato sotto Parte_1
Pt_1
- che detto condotto era sottoposto alla manutenzione e conservazione da parte di Parte_11
[...]
- che negli anni le abitazioni sorte nelle vie limitrofe, quali via Olimpia e di , si erano CP_2
allacciate – previa autorizzazione comunale - al condotto fognario principale di Parte_1
[...
Pt_1
- che il tratto di stradale di era stato interessato da cedimenti;
Parte_1 Pt_1
- che il terreno di fronte al attore era fortemente inclinato e delimitato su strada Parte_1
da un muro di cemento armato;
- che gran parte del detto terreno era di proprietà del e nell'ultimo decennio CP_31
era stato oggetto di una serie di interventi, con inevitabili conseguenze sulla stabilità dello stesso;
- che la fognatura non era stata ispezionata nella totalità e dunque non si aveva contezza delle proprietà alla stessa allacciate;
- che i lavori eseguiti dall'attore erano risultati essere non condivisibili ed anzi peggiorativi. –
- che non sussisteva alcuna comunione dell'impianto fognario de quo e né qualsivoglia responsabilità poteva essere loro addebitata in ordine alle problematiche lamentate dall'attore;
- che, essendo il muro e la strada di proprietà del era incontestabile la CP_31 responsabilità dello stesso anche in ordine ai danni asseritamente arrecati all'attore.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria del proprio difetto Controparte_4
di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto a seguito dell'accertamento della proprietà in capo al Controparte_32
del condotto fognario insistente su Parte_1 Pt_1
La convenuta eccepiva: che l'intero tratto di ove si era Parte_1 Pt_1
verificata la lesione del condotto fognario ivi insistente, era stato istituito nel 1954 dal Comune di Roma con proprio provvedimento e, dunque, risultava essere di proprietà e natura pubblica;
- che, nel corso degli anni, i vari condomini ed immobili sorti su tale via o in prossimità di essa
(come ad esempio Via Elio Olimpo e ) avevano richiesto l'autorizzazione all'allaccio CP_2
per lo smaltimento delle acque nere che vennero rilasciate proprio dal Comune di Roma
(denominate autorizzazione all'apertura di cavidotti) in favore delle società costruttrici che realizzarono taluni degli immobili ivi insistenti e denominate Parte_8 [...]
Parte_9 Controparte_27 Controparte_28
- che nel 1988 il dante causa della odierna convenuta, otteneva dal Persona_4 comune di Roma l'autorizzazione per l'allaccio alla fogna di Parte_1
- che la manutenzione del condotto fognario di interessato dal Parte_1 presente giudizio era di competenza della Acea Ato2 S.r.l. su apposito mandato dell'Ente proprietario;
CP_31
- che la CTU dell'Ing. nell'ambito dell'ATP si era limitata a rintracciare solamente Per_5
alcune unità immobiliari che sversavano le acque nere nel condotto fognario de quo, lasciando chiara incertezza in ordine al numero di soggetti effettivamente coinvolti nel presente procedimento;
- che la suddetta relazione indicava quali possibili cause dei danni occorsi al condotto fognario: crolli di cavità sotterranee, vibrazioni del traffico, movimenti tellurici, dilavamento del terreno per perdita della stessa fogna o dell'acquedotto;
- che la responsabilità per i danni subiti dal collettore fognario era da ascriversi esclusivamente al Controparte_32 Si costituiva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria dell'insussistenza CP_6
della propria legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. eccepiva: la natura privata dell'impianto fognario de quo a seguito dell'accordo CP_6
del 1977 in virtù del quale le originarie società costruttrici dei singoli fabbricati lo realizzavano progressivamente e si autorizzavano reciprocamente ad imboccarsi nella rete fognaria (che poi si congiungeva al collettore comunale);
- che la proprietà privata del condotto veniva rappresentata già in data 4.12.2006 dal Municipio
XV (ora XI) in una nota protocollata in cui si comunicava a parte attrice che la “fognatura transitante all'interno del condominio (…) risulta essere di proprietà privata autorizzata con Pa licenza 6530/77 intestata alla Soc. Cassiopea con sede all'epoca della richiesta in Borgata Par della Magliana, civ. 60 ora Fulda, autorizzata all'allaccio da apposita convenzione stipulata tra i soggetti interessati”;
- che la servitù poteva ottenersi con sentenza costitutiva in presenza di una utilità oggettivamente apprezzabile del richiedente, tuttavia mancante nel caso di specie (atteso che l'attore non poteva avere interesse a costituire una servitù gravante sul proprio fondo);
- che mancava il requisito della utilità del fondo dominante, non traendo alcun CP_6 giovamento dalla costruzione di caditoie per far defluire l'acqua piovana;
- che tale costruzione esplicava, anzi, una funzione di interesse pubblico fondamentale giustificante al più la esistenza di una servitù ad uso pubblico ex art. 825 c.c.;
- che non si rinveniva alcun pregiudizio per il fondo servente, cioè il condotto fognario ove sarebbe passata l'acqua piovana di scolo delle caditoie, legittimante la corresponsione di una indennità;
- che, quanto alla domanda principale, ossia l'accertamento della comunione sul bene, l'attore non era legittimato a costituire singolarmente e senza il consenso dei comproprietari una servitù gravante sul fondo in comunione.
Con ordinanza del 9.12.2021, il Giudice - “rilevato, altresì, che non sono state proposte domande risarcitorie in relazione alle quali possa venire in rilievo un garanzia assicurativa giustificando la richiesta chiamata in causa del terzo assicuratore” - rinviava all'udienza del
5 maggio 2022 per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza del 9.2.2023, il Giudice - dichiarata la contumacia degli eredi di Persona_3
ossia di , E - concedeva termini ex art. 183, Parte_5 Parte_6 Parte_7
comma 6, c.p.c. Con ricorso ex art. 105, comma 2, c.p.c. interveniva al fine di sostenere Controparte_7
tutte le domande già proposte dalla parte attrice Parte_1
nei confronti dei convenuti.
[...]
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore precisava la propria domanda chiedendo altresì la condanna di al rimborso integrale delle spese sostenute per CP_6
l'impianto fognario de quo.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la precisava la propria Controparte_7
domanda chiedendo altresì la condanna dei convenuti ad eseguire le opere di restauro del condotto fognario accertate nel giudizio di ATP secondo le quote di rispettiva competenza o in parti uguali e, “in subordine, nell'ipotesi in cui fosse accertato che il condotto fognario di Viale delle Catacombe di è di proprietà esclusiva di e/o di alcuni soltanto Pt_1 CP_6 degli altri convenuti, condannare questi ultimi ad adempiere agli obblighi indicati”.
Con ordinanza del 9.6.2023, questo Giudice - “verificato come sarebbe emersa la natura privata dell'impianto fognario sottostante Catacombe di in quanto Parte_1 Pt_1
realizzato dagli originari costruttori degli stabili, cui si sarebbero allacciati i Condomini e/o proprietari degli edifici come iconograficamente rappresentato in fotografia 9 pag 26 ctu, di guisa da doversi ritenere tutti chiamati alla manutenzione necessaria;
posto che il perito avrebbe individuato effettivamente le problematiche denunciate dal attore e la Parte_1
adeguatezza delle spese sostenute per ovviare provvisoriamente ed in emergenza alla ostruzione occorsa, salva la necessità di ulteriore intervento definitivo;
atteso dunque che le somme sostenute e documentate (all. 3 e ss cit,.) dovrebbero essere rimborsare pro parte (per unità abitative/utenza all'interno dei vari edifici); atteso che allo stato la presenza di caditoie del per deflusso abbia piovana -in buone condizioni- non avrebbero inciso sullo CP_31 funzionalità dell'impianto” - proponeva ex art. 185 bis c.p.c. il rimborso a carico dei convenuti delle spese sostenute e documentate dall'attore ed in favore dello stesso, oltre spese di ctu sostenute in Atp e spese del presente giudizio, rinviando all'uopo all'udienza dell'8.11.2023.
Con ordinanza del 26.6.2023, questo Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio stante l'intervenuto decesso dei convenuti e . Persona_2 Persona_1
Con ricorso per riassunzione, l'attore chiedeva fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio. All'udienza dell'8.11.2023, questo Giudice – “ritenute le prove orali articolate da parte attrice non ammissibili in quanto afferenti a circostanze documentali;
ritenuta la CTU espletata nel procedimento di atp analitica ed esaustiva” – rinviava all'udienza del 28.11.2024, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Preliminarmente, deve essere esaminata la eccezione di carenza di legittimazione processuale dell'amministratore sollevata dal 2, in Roma. Controparte_2
Sul punto occorre distinguere l'azione reale proposta- volta all'accertamento della comproprietà dei convenuti sul tratto fognario interessato dai lavori- da quella restitutoria esplicitata nelle conclusioni.
Per la prima in effetti intanto sussiste la legittimazione attiva sostanziale in quanto l'amministratore sia stato autorizzato dalla Assemblea.
Invero in tema di condominio le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio comune che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex articolo 1130 c.c., n. 4) possono essere esperite dall'amministratore previa autorizzazione dell'assemblea ex articolo 1131 comma 1, adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136 c.c. (ex multis Cass. n. 19489/18).
Ebbene nel caso di specie -seppure contestato- parte attrice non ha depositato nel primo scritto utile, ovvero successivamente ai fini di una sanatoria/ratifica, alcuna prova dell'autorizzazione assembleare ricevuta in tal senso.
Ad abundantiam esaminando la procura in atti (all. mandato citazione) si evince che l'amministratore ha conferito mandato alla difesa solo per l'azione restitutoria ovvero “avente ad oggetto il rimborso delle spese relative alle opere di rifacimento dell'impianto fognario”
Pertanto la domanda di riconoscimento della comproprietà è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale.
Si osserva incidentalmente come già in corso di atp fosse emerso il difetto di integrazione del contradditorio, essendo pacificamente risultato che anche altri stabili sono allacciati al tratto fognario in questione non evocati nel presente giudizio.
Invero rispetto all'azione de qua i soggetti passivamente legittimati sono i comproprietari del bene oggetto della domanda. Ne consegue che presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda è che questa venga proposta nei confronti degli effettivi comproprietari.
Ebbene, deve rilevarsi che il CTU ha sì indicato quali sarebbero gli immobili che sversano all'interno del condotto fognario insistente sotto di ossia “i Parte_1 Pt_1
civici nn. 21, 29, 57, 59, 61, 65 e 68 di Catacombe di , i civici nn. 54, 56, Parte_1 Pt_1
56/A e 58 di e le caditoie stradali antistanti il ricorrente” (cfr. pag. 53 CP_2 Parte_1 ctu), ma con la puntualizzazione “salvo altri”. Del resto, che l'indagine non sia stata estesa a tutti gli effettivi utilizzatori della condotta fognaria de qua risulta comprovato dall'osservazione del CTU secondo cui “è stata parte ricorrente a chiedere di limitare gli accertamenti e che tale richiesta ha ricevuto l'avallo dell'Ill.mo Magistrato. Pertanto, il C.TU. non è entrato nel merito delle considerazioni svolte nelle osservazioni circa altri fabbricati che potrebbero sversare i propri reflui nella condotta fognaria di di Parte_1
Generosa…si riferisce inoltre che a monte delle quattro caditoie esplorate ne esistono altre su cui però non sono stati eseguiti accertamenti” (cfr. pag. 50 ctu).
Pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che usufruiscono dell'impianto fognario comporterebbe anche sotto tale profili l'inammissibilità della domanda di accertamento.
Devono essere altresì esaminate le eccezioni sollevate da e CP_10 CP_16
relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
Con riferimento a , dai documenti versati in atti (cfr. doc. 2 c.r.) è emerso CP_10
come ella non sia proprietaria dell'immobile di Via Fulda n. 56. Invero, dall'atto di vendita del
24.4.2002, in proprio e nella qualità di procuratrice speciale dei SIg.ri CP_12 [...]
, , CP_15 Controparte_18 Controparte_17 Parte_12 Controparte_14
, vendeva a (marito di ), che accettava, CP_13 CP_11 CP_34
l'immobile sito in Roma, Via Fulda n. 56 fabbricato “B”.
Del pari, carente di legittimazione passiva è il convenuto poichè non proprietario CP_16 dell'immobile di Via Fulda n. 56. Infatti, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. doc. 3 c.r.), ed in particolare dall'atto di donazione del 28.12.1991, donava tutti Persona_6
i propri beni immobili ai figli CP_35 Controparte_36 CP_12 [...]
Nel successivo atto di divisione dei beni tra i donatari e dalla relativa nota di CP_15 trascrizione, nell'assegnazione della quarta quota, l'appartamento di Via Fulda n. 56 veniva assegnata alla sola SI.ra (moglie di , la quale risulta essere Controparte_15 CP_16
unica ed esclusiva proprietaria dello stesso. Pertanto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti e per i motivi suesposti. CP_37 CP_16
Merita, inoltre, accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Controparte_2
2, rispetto alle conclusioni formulate dalla in sede di
[...] Controparte_7
prima memoria istruttoria.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 12310/2015) ha individuato il discrimine tra domande nuove (vietate) e domande modificate (ammesse) nel fatto che le domande modificate si pongono in un rapporto di alternatività rispetto alle domande iniziali, mentre le domande nuove (vietate) sono quelle che si aggiungono alla domanda principale, sempre che non siano conseguenti alla riconvenzionale o alle eccezioni sollevate dal convenuto
(ipotesi espressamente ammessa dal nostro ordinamento). Con la modificazione della domanda iniziale, pertanto, si rinuncia implicitamente alla precedente domanda (sostituendola con quella modificata), mostrando di ritenere la domanda modificata più rispondente ai propri interessi rispetto alla vicenda dedotta in giudizio. E ciò in conformità coi principi di conservazione degli atti e di economia processuale (poiché evita il rischio di costringere la parte a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in altro processo ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri interessi e desideri per poi proporre una nuova domanda dinanzi ad altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda, con effetti negativamente incidenti sulla giustizia sostanziale della decisione, sul rischio di giudicati contrastanti, sulla ragionevole durata dei processi).
Nel caso di specie, tuttavia, non è ravvisabile alcun rapporto di alternatività tra la domanda iniziale e quella modificata, avendo la - in aggiunta alla domanda Controparte_7 originaria - proposto domanda di condanna dei convenuti ad un facere, ossia all'esecuzione delle opere di restauro del condotto fognario accertate dal CTU nel giudizio di ATP.
Pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Nonostante il difetto di legittimazione attiva sovra esposto in relazione alla domanda di accertamento della proprietà, quella validamente proposta ovvero restitutoria esige un esame circa l'utilizzo del tratto fognario da parte anche dei convenuti e successivamente una valutazione circa la debenza delle spese manutentive della stessa.
Ciò premesso, a correzione dell'ordinanza del 9.6.2023 a seguito di un approfondimento istruttorio, deve evidenziarsi come dalla documentazione versata in atti sia emersa la natura pubblica del condotto fognario de quo. Invero, anche se il verbale dell'assemblea del 24.7.2018 (cfr. all. 6 cit.) e la convenzione del
18.4.1977 - nella parte in cui si legge che la “ha ottenuto dal Parte_13 CP_31 la Licenza n. 5630 del 25.6.1976 prot. N° 77671/75 relativa all'imbocco della propria
[...] rete fognaria in quella comunale su ” e che “concede autorizzazione Parte_1 irrevocabile ad imboccarsi sulla rete fognaria da essa eseguita alla ” Parte_14
(cfr. all. 15 cit.) -, sembrerebbero far propendere per la natura privata dell'impianto fognario de quo e, in particolare, per la costituzione ipso iure et facto di un Supercondominio con gli altri convenuti (ed altri non evocati) relativamente al servizio fognario (per la Suprema Corte
“la qualificazione supercondominiale replica al plurale la qualificazione condominiale, postulando anch'essa una relazione funzionale di accessorietà necessaria, per non essere il bene in (super)condominio - diversamente dal bene in comunione - suscettibile di godimento autonomo” cfr. Cass. n. 32237/2019) con conseguente applicazione delle norme dettate in materia condominiale, deve tuttavia considerarsi che l'art. 1117, n. 3, c.c., nel presumere la degli impianti fognari, fa salvo quanto disposto dalle normative di settore in Parte_15
materia di reti pubbliche.
Ed allora nella fattispecie, l'art. 7 del “Regolamento comunale per la disciplina degli allacci e degli scarichi nella pubblica fognatura allegato alla Convenzione di Gestione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma” del
2004 dispone che “tutte le canalizzazioni di allaccio, esistenti nel suolo di proprietà pubblica, anche se realizzate a spese dei proprietari degli insediamenti civili e/o produttivi, sono di proprietà del di guisa che quest'ultimo deve considerarsi il destinatario di eventuali CP_31
obblighi di ripristino, manutenzione, conservazione del tratto fognario de quo, ed eventualmente di risarcimento dei danni occorsi al attore (cfr. altresì Cass. n. Parte_1
13945/2016 secondo cui “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito”).
In più, la proprietà comunale della fognatura de qua emerge dal prot. 138874 del 18.12.2023
(cfr. all. 1 alle note del 25.11.2024 del 2), dal quale risulta Controparte_2
l'inserimento del condotto fognario nel “programma degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2024-2027 e successivi”, sottoposto alla manutenzione e conservazione da parte da incaricata dal (cfr. pag. 4 c.r. Parte_11 Controparte_32
58, pal. 1), che non ha sollevato contestazioni specifiche in merito, Controparte_2 limitandosi a richiamare un atto dell'8.4.2015 (cfr. all. 5 c.r. col quale la CP_6 medesima amministrazione asseriva la proprietà privata dell'impianto fognario transitante all'interno del , ma che deve ritenersi allo Parte_1
stato insufficiente a confutare la natura pubblica del condotto fognario per cui è causa.
Pertanto, merita accoglimento la domanda restitutoria svolta nei confronti di CP_6
avente ad oggetto le somme spese dal attoreo per gli interventi effettuati sulla Parte_1
condotta fognaria per cui è causa. E ciò trova ulteriore conferma nella CTU resa in sede di
ATP, la quale ha chiarito che “il tratto stradale di è stato Parte_1 interessato da cedimenti”, concludendo che “è ragionevole ritenere che i danni riscontrati al collettore fognario siano collegati ai suddetti cedimenti” causati da “un errato dimensionamento del muro in cemento armato ora inclinato (come farebbe ritenere l'assenza della stessa inclinazione nel muro in prosecuzione), al crollo di una cavità sotterranea (si ricorda che in passato in zona vi erano cave e che non è nota l'esatta estensione e tracciato delle catacombe), alle vibrazioni del traffico veicolare, ad un movimento tellurico, al dilavamento del terreno causato da una possibile perdita della fogna e/o dell'acquedotto” (cfr. pagg. 33-34 CTU). Ovvero il Ctu in sostanza ha evidenziato come le cause siano riconducibili al tratto stradale sotto cui insiste la rete fognaria, pacificamente sotto la sfera di custodia e controllo dell'ente territoriale.
Tali conclusioni evidenziano la responsabilità di per la mancata manutenzione CP_6
della strada pubblica di di Generosa sovrastante il condotto fognario de quo e Parte_1
per i conseguenti danni da questo riportati.
Sotto il profilo del quantum debeatur, deve evidenziarsi come l'attore abbia assolto l'onere probatorio su di esso incombente ex art. 2697 c.c. mediante la produzione dei giustificativi delle spese sostenute relativamente agli interventi sul condotto fognario de quo (cfr. docc. 3 bis – 3 sedecies cit.), cui vanno aggiunte n. 2 fatture prodotte con la seconda memoria istruttoria in conseguenza della verificazione di ulteriori episodi di tracimazione della fognatura, verificatisi in data 11.3.2023 e 3.4.2023 (cfr. all. 23 fasc. attoreo), per un totale del minore importo rispetto al richiesto di euro 51.100,27 comprensive spese di atp, oltre interessi legali come da domanda.
Non risulta infatti dall'esame dei bonifici versati in atti e le relative fatture (sia in citazione che in memoria ex art 183 c 6° cpc) una corrispondenza tra quanto richiesto (citazione €62.831,82
e 2^memoria €90.136,82) se non nella minor somma sopra riconosciuta.
In conclusione, la domanda restitutoria deve essere accolta e deve essere CP_6
condannata al versamento della somma di euro 51.100,27, oltre interessi legali come dal giorno della domanda ovvero dalla presentazione della Atp (6.2.19), in favore del
[...]
. Assorbita ogni ulteriore domanda. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Appare equo compensare le spese tra il Condominio attoreo ed i convenuti, posto che nell'assemblea del 24.7.18 alcuni evocati -partecipando e ritenendosi evidentemente comproprietari del tratto fognario- hanno deciso di conferire incarico ad una ditta per la risoluzione della problematica e di ripartire la spesa tra tutti per unità abitative, salvo poi tirarsi indietro e costringendo l'attore a farsi parte diligente per cercare di risolvere la problematica sia in sede di Atp che nell'odierno giudizio. Parimenti i convenuti non presenti in detto consesso, pur tuttavia sono risultati allacciati alla conduttura comune, di guisa che dell'intervento in urgenza della parte attrice anch'essi hanno senz'altro beneficiato, sussistendo in caso contrario il concreto rischio di ostruzione della condotta con detrimento anche loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- accoglie la domanda restitutoria come da motivazione e per l'effetto condanna CP_6
al versamento della somma di €51.100,27, oltre interessi legali dal 6.2.19, in favore del
; Parte_1
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a rifondere al le CP_6 Parte_1 Parte_1
spese di giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite con le altre parti.
Roma, 14.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta con la collaborazione del dott. Emanuele Gualtieri
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 67158/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'avv. Filippo Bellinzoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE contro in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'avv. Elena Eugenia Ruggiero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E
IN ROMA, in persona dell'amministratore Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Nigro ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale indicato nella procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Nonché contro
. 1 IN ROMA, in persona dell'amministratore Controparte_2
p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Virginio Orsini n. 25 bis, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Sicari, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Nonché contro in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Settembrini n. 30, presso lo studio dell'avv. Francesco Ferone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Nonché contro
, in persona dell'Amministratore di Sostegno, Avv. , Controparte_4 Controparte_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genzano di Roma, Viale Fratelli Rosselli n.
34, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Nonché contro
, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, CP_6
Via del Tempio di Giove, n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Alesii come da costituzione di nuovo difensore del 27.1.22
CONVENUTA
Nonché contro in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato Controparte_7 in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'avv. Filippo Bellinzoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Nonché contro
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , in proprio e nella qualità di erede di
[...] CP_12 [...]
, , , , Per_1 CP_13 Controparte_14 Controparte_15
, , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18
, , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_19 CP_20
, elettivamente domiciliati in Roma, Via L. Calamatta n. 16, presso lo Persona_2
studio degli avv.ti Paolo Leoni e Sara Nannavecchia, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
CONVENUTI
Nonché contro
, , , Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 [...]
, , , , e CP_24 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , nella qualità di eredi Parte_5 Parte_6 Parte_7
di Persona_3
[...] MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
evocava in giudizio i convenuti in epigrafe chiedendo l'accertamento dell'esistenza di
[...] una comunione sull'impianto fognario corrente in con condanna Parte_1
degli altri comproprietari al rimborso, pro quota o in parti uguali, della somma di euro
74.578,86 (di cui euro 62.831,82 per gli interventi di riparazione sulla fognatura ed euro
11.747,04 per spese di CTU nel giudizio di ATP), oltre interessi legali dalla data di pagamento a quella della notifica della presente citazione ed interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla notifica della domanda al saldo. In subordine, chiedeva l'accertamento dell'esistenza di una servitù di scarico di acque a favore di con condanna di quest'ultima al CP_6 pagamento di una indennità in favore dell'attore ex art. 1038 c.c. pari ad euro 3.000,00.
Parte attrice esponeva: che il deflusso delle proprie acque reflue avveniva tramite un condotto fognario privato, percorrente il quale si raccordava al collettore Parte_1 comunale, posto al fondo della via e in corrispondenza con l'incrocio con;
CP_2
- che verso la metà del giugno 2018 il condotto passante sotto era Parte_1
stato oggetto di gravi problematiche di ostruzione, con fuoriuscita di liquami all'interno del fabbricato;
- che per evitare l'aggravarsi delle problematiche provvedeva a far eseguire d'urgenza, e integralmente a proprie spese, alcuni interventi provvisori volti a tamponare la situazione;
- che l'impianto fognario in oggetto, di proprietà privata, serviva diversi altri fabbricati. In particolare, risultavano allacciati le palazzine di , 65/68, e di Parte_1
Via Fulda nn. 54, 56, 58/A e 58/B;
- che i comproprietari conosciuti si rifiutavano di partecipare alle spese;
- che depositava presso il Tribunale di Roma ricorso per ATP all'esito del quale si accertava la lesione della fogna lungo di da collegare al cedimento del Parte_1 Pt_1
terreno di fondazione;
- che dalla documentazione in atti risultava che nella fognatura de qua sversavano:
[...]
; ( di Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_1
Generosa n. 29); n. ; Parte_1 CP_3 [...]
; Controparte_1 Controparte_4 Controparte_21 Controparte_25
(Via Catacombe di Generosa n. Controparte_23 CP_24 Persona_3 Parte_2
19); 1 e 2; , Parte_1 Controparte_2 Controparte_19 Persona_1 CP_12 (Via Fulda n. 54); , , ,
[...] CP_10 CP_11 Persona_2 CP_20
, , Controparte_14 CP_13 Controparte_26 CP_16 CP_18
, (Via Fulda n. 56); e (Via Fulda
[...] Controparte_17 Controparte_9 Controparte_8
n. 56/A);
- che tra le parti vi era una comunione volontaria avente ad oggetto la condotta fognaria originata dalla sottoscrizione di una convenzione (datata 18 aprile 1977) da parte delle originarie società costruttrici dei singoli fabbricati, ossia (dante causa del Parte_8
Condominio di Via Fulda n. 40), (dante causa del Parte_9 [...]
), (dante causa del Parte_1 Controparte_27 Controparte_2
1) e (dante causa del 2), con la
[...] Controparte_28 Controparte_2
quale si autorizzavano reciprocamente ad immettersi nella rete fognaria originariamente eseguita dalla per l'imbocco nel collettore comunale su;
Parte_8 Parte_1
- di aver sostenuto spese per euro 74.578,86 (di cui euro 62.831,82 per spese relative agli interventi effettuati sulla fognatura ed euro 11.747,04 per spese del giudizio di ATP);
- il diritto a vedersi rimborsato pro quota dagli altri partecipanti le spese anticipate ex art. 1110
c.c.
Si costituiva il chiedendo, in via Controparte_29
preliminare, di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva. In via subordinata, chiedeva il rigetto delle domande nonché, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di chiamare in garanzia Controparte_30
Il convenuto eccepiva: che il era proprietario del tratto fognario oggetto del CP_31
giudizio;
- che vi era l'esigenza di rinnovare la CTU resa nel procedimento di ATP per aver estromesso dagli accertamenti alcuni fabbricati posti sia a monte (corrispondenti ai civici n. 31, 33, 35, 37
e 39, dalle cui risultanze catastali corrispondono 8 abitazioni;
al civico n. 41 era ubicato il
, edificio rurale dell'Ottocento, sede del Comitato Storico Archeologico, di Parte_10
proprietà pubblica e funzionale) che a valle (civico n. 5, ove era ubicato un fabbricato destinato a Struttura Residenziale Socio Riabilitativa del Municipio XI, precedentemente Presidio ASL, di proprietà pubblica e funzionale) del Condominio attoreo;
- l'inutilità e dannosità degli interventi effettuati dall'attore;
- che non vi era prova del pagamento delle spese asseritamente sostenute dall'attore. Si costituiva il , pal. 2, in Roma chiedendo l'acquisizione del Controparte_2
fascicolo del procedimento di ATP nonchè il rigetto della domanda attorea.
Il convenuto eccepiva: la mancanza di legittimazione processuale dell'amministratore del
Condominio attoreo, esulando la causa dalle sue attribuzioni;
- che l'ATP aveva individuato nel Comune di Roma il proprietario della strada sotto la quale si trovava la fognatura;
- che le opere eseguite dall'attore erano state inutili e dannose;
- la mancata prova degli esborsi sostenuti dall'attore.
Si costituiva il , pal. 1, in Roma chiedendo, in via preliminare, Controparte_2
la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'accertamento della proprietà pubblica del condotto fognario di con rigetto delle Parte_1
domande attoree.
Il convenuto esponeva: la natura “pubblica” del condotto fognario sito in Parte_1
sottoposto alla manutenzione e conservazione da parte di Pt_1 Parte_11
incaricata dal Controparte_32
- che la convenzione del 1977 aveva per oggetto la concessione, da parte di Parte_8 alle altre società costruttrici, del diritto all'allaccio dei cavidotti di ciascuna al sistema
[...]
fognario, senza prevedere la costituzione di una comunione o di obblighi comuni di manutenzione;
- che gli impianti fognari, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientravano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponderebbe ex art. 2051 c.c. dei danni alla cosa, salva la prova del caso fortuito;
- che il e/o il suo Municipio XI erano gli unici soggetti cui riferire Controparte_32
eventuali obblighi di ripristino, manutenzione, conservazione del tratto fognario de quo;
- che nulla era dovuto all'attore, il quale non era legittimato a intervenire su un tratto fognario di proprietà comunale ed aveva operato interventi peggiorativi dello stato di fatto, come accertato in sede di CTU.
Si costituiva il chiedendo, in Controparte_33 via preliminare, la declaratoria dell'insussistenza della propria legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. In via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della propria responsabilità in ordine ai danni lamentati dall'attore, chiedeva la limitazione della condanna alla propria quota di responsabilità, in solido con gli altri convenuti. Il eccepiva: che non risultava collegato alla rete fognaria de qua, essendo già Parte_1
dotato di rete fognaria propria che, percorrendo si allacciava alla Parte_1
sottostante fognatura presente in Piazza Madonna di Pompei;
- che il si era allacciato alle preesistenti tubazioni private per lo smaltimento CP_31
delle acque meteoriche, con effetti sul sovraccarico idraulico tali da incidere gravemente nell'utilizzo dell'impianto e, in particolare, sul degrado ed usura delle tubazioni esistenti, contribuendo in modo significativo sulla incidenza dei danni lamentati da parte attrice;
- il difetto di prova della domanda attrice, non essendo utilizzabile la CTU espletata nel procedimento di ATP (in quanto generica ed incompleta) e non essendoci prova documentale attestante la esatta determinazione delle spese sostenute.
Si costituivano , , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 [...]
, , CP_12 Persona_1 CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , ,
[...] Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 Per_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva di e .
[...] CP_10 CP_16
Domandavano altresì la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle richieste di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
I convenuti esponevano: che e non erano proprietari CP_10 CP_16 dell'immobile di Via Fulda n. 56;
- che il condotto fognario comunale de quo era stato realizzato sotto Parte_1
Pt_1
- che detto condotto era sottoposto alla manutenzione e conservazione da parte di Parte_11
[...]
- che negli anni le abitazioni sorte nelle vie limitrofe, quali via Olimpia e di , si erano CP_2
allacciate – previa autorizzazione comunale - al condotto fognario principale di Parte_1
[...
Pt_1
- che il tratto di stradale di era stato interessato da cedimenti;
Parte_1 Pt_1
- che il terreno di fronte al attore era fortemente inclinato e delimitato su strada Parte_1
da un muro di cemento armato;
- che gran parte del detto terreno era di proprietà del e nell'ultimo decennio CP_31
era stato oggetto di una serie di interventi, con inevitabili conseguenze sulla stabilità dello stesso;
- che la fognatura non era stata ispezionata nella totalità e dunque non si aveva contezza delle proprietà alla stessa allacciate;
- che i lavori eseguiti dall'attore erano risultati essere non condivisibili ed anzi peggiorativi. –
- che non sussisteva alcuna comunione dell'impianto fognario de quo e né qualsivoglia responsabilità poteva essere loro addebitata in ordine alle problematiche lamentate dall'attore;
- che, essendo il muro e la strada di proprietà del era incontestabile la CP_31 responsabilità dello stesso anche in ordine ai danni asseritamente arrecati all'attore.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria del proprio difetto Controparte_4
di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto a seguito dell'accertamento della proprietà in capo al Controparte_32
del condotto fognario insistente su Parte_1 Pt_1
La convenuta eccepiva: che l'intero tratto di ove si era Parte_1 Pt_1
verificata la lesione del condotto fognario ivi insistente, era stato istituito nel 1954 dal Comune di Roma con proprio provvedimento e, dunque, risultava essere di proprietà e natura pubblica;
- che, nel corso degli anni, i vari condomini ed immobili sorti su tale via o in prossimità di essa
(come ad esempio Via Elio Olimpo e ) avevano richiesto l'autorizzazione all'allaccio CP_2
per lo smaltimento delle acque nere che vennero rilasciate proprio dal Comune di Roma
(denominate autorizzazione all'apertura di cavidotti) in favore delle società costruttrici che realizzarono taluni degli immobili ivi insistenti e denominate Parte_8 [...]
Parte_9 Controparte_27 Controparte_28
- che nel 1988 il dante causa della odierna convenuta, otteneva dal Persona_4 comune di Roma l'autorizzazione per l'allaccio alla fogna di Parte_1
- che la manutenzione del condotto fognario di interessato dal Parte_1 presente giudizio era di competenza della Acea Ato2 S.r.l. su apposito mandato dell'Ente proprietario;
CP_31
- che la CTU dell'Ing. nell'ambito dell'ATP si era limitata a rintracciare solamente Per_5
alcune unità immobiliari che sversavano le acque nere nel condotto fognario de quo, lasciando chiara incertezza in ordine al numero di soggetti effettivamente coinvolti nel presente procedimento;
- che la suddetta relazione indicava quali possibili cause dei danni occorsi al condotto fognario: crolli di cavità sotterranee, vibrazioni del traffico, movimenti tellurici, dilavamento del terreno per perdita della stessa fogna o dell'acquedotto;
- che la responsabilità per i danni subiti dal collettore fognario era da ascriversi esclusivamente al Controparte_32 Si costituiva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria dell'insussistenza CP_6
della propria legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. eccepiva: la natura privata dell'impianto fognario de quo a seguito dell'accordo CP_6
del 1977 in virtù del quale le originarie società costruttrici dei singoli fabbricati lo realizzavano progressivamente e si autorizzavano reciprocamente ad imboccarsi nella rete fognaria (che poi si congiungeva al collettore comunale);
- che la proprietà privata del condotto veniva rappresentata già in data 4.12.2006 dal Municipio
XV (ora XI) in una nota protocollata in cui si comunicava a parte attrice che la “fognatura transitante all'interno del condominio (…) risulta essere di proprietà privata autorizzata con Pa licenza 6530/77 intestata alla Soc. Cassiopea con sede all'epoca della richiesta in Borgata Par della Magliana, civ. 60 ora Fulda, autorizzata all'allaccio da apposita convenzione stipulata tra i soggetti interessati”;
- che la servitù poteva ottenersi con sentenza costitutiva in presenza di una utilità oggettivamente apprezzabile del richiedente, tuttavia mancante nel caso di specie (atteso che l'attore non poteva avere interesse a costituire una servitù gravante sul proprio fondo);
- che mancava il requisito della utilità del fondo dominante, non traendo alcun CP_6 giovamento dalla costruzione di caditoie per far defluire l'acqua piovana;
- che tale costruzione esplicava, anzi, una funzione di interesse pubblico fondamentale giustificante al più la esistenza di una servitù ad uso pubblico ex art. 825 c.c.;
- che non si rinveniva alcun pregiudizio per il fondo servente, cioè il condotto fognario ove sarebbe passata l'acqua piovana di scolo delle caditoie, legittimante la corresponsione di una indennità;
- che, quanto alla domanda principale, ossia l'accertamento della comunione sul bene, l'attore non era legittimato a costituire singolarmente e senza il consenso dei comproprietari una servitù gravante sul fondo in comunione.
Con ordinanza del 9.12.2021, il Giudice - “rilevato, altresì, che non sono state proposte domande risarcitorie in relazione alle quali possa venire in rilievo un garanzia assicurativa giustificando la richiesta chiamata in causa del terzo assicuratore” - rinviava all'udienza del
5 maggio 2022 per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza del 9.2.2023, il Giudice - dichiarata la contumacia degli eredi di Persona_3
ossia di , E - concedeva termini ex art. 183, Parte_5 Parte_6 Parte_7
comma 6, c.p.c. Con ricorso ex art. 105, comma 2, c.p.c. interveniva al fine di sostenere Controparte_7
tutte le domande già proposte dalla parte attrice Parte_1
nei confronti dei convenuti.
[...]
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore precisava la propria domanda chiedendo altresì la condanna di al rimborso integrale delle spese sostenute per CP_6
l'impianto fognario de quo.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la precisava la propria Controparte_7
domanda chiedendo altresì la condanna dei convenuti ad eseguire le opere di restauro del condotto fognario accertate nel giudizio di ATP secondo le quote di rispettiva competenza o in parti uguali e, “in subordine, nell'ipotesi in cui fosse accertato che il condotto fognario di Viale delle Catacombe di è di proprietà esclusiva di e/o di alcuni soltanto Pt_1 CP_6 degli altri convenuti, condannare questi ultimi ad adempiere agli obblighi indicati”.
Con ordinanza del 9.6.2023, questo Giudice - “verificato come sarebbe emersa la natura privata dell'impianto fognario sottostante Catacombe di in quanto Parte_1 Pt_1
realizzato dagli originari costruttori degli stabili, cui si sarebbero allacciati i Condomini e/o proprietari degli edifici come iconograficamente rappresentato in fotografia 9 pag 26 ctu, di guisa da doversi ritenere tutti chiamati alla manutenzione necessaria;
posto che il perito avrebbe individuato effettivamente le problematiche denunciate dal attore e la Parte_1
adeguatezza delle spese sostenute per ovviare provvisoriamente ed in emergenza alla ostruzione occorsa, salva la necessità di ulteriore intervento definitivo;
atteso dunque che le somme sostenute e documentate (all. 3 e ss cit,.) dovrebbero essere rimborsare pro parte (per unità abitative/utenza all'interno dei vari edifici); atteso che allo stato la presenza di caditoie del per deflusso abbia piovana -in buone condizioni- non avrebbero inciso sullo CP_31 funzionalità dell'impianto” - proponeva ex art. 185 bis c.p.c. il rimborso a carico dei convenuti delle spese sostenute e documentate dall'attore ed in favore dello stesso, oltre spese di ctu sostenute in Atp e spese del presente giudizio, rinviando all'uopo all'udienza dell'8.11.2023.
Con ordinanza del 26.6.2023, questo Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio stante l'intervenuto decesso dei convenuti e . Persona_2 Persona_1
Con ricorso per riassunzione, l'attore chiedeva fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio. All'udienza dell'8.11.2023, questo Giudice – “ritenute le prove orali articolate da parte attrice non ammissibili in quanto afferenti a circostanze documentali;
ritenuta la CTU espletata nel procedimento di atp analitica ed esaustiva” – rinviava all'udienza del 28.11.2024, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Preliminarmente, deve essere esaminata la eccezione di carenza di legittimazione processuale dell'amministratore sollevata dal 2, in Roma. Controparte_2
Sul punto occorre distinguere l'azione reale proposta- volta all'accertamento della comproprietà dei convenuti sul tratto fognario interessato dai lavori- da quella restitutoria esplicitata nelle conclusioni.
Per la prima in effetti intanto sussiste la legittimazione attiva sostanziale in quanto l'amministratore sia stato autorizzato dalla Assemblea.
Invero in tema di condominio le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio comune che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex articolo 1130 c.c., n. 4) possono essere esperite dall'amministratore previa autorizzazione dell'assemblea ex articolo 1131 comma 1, adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136 c.c. (ex multis Cass. n. 19489/18).
Ebbene nel caso di specie -seppure contestato- parte attrice non ha depositato nel primo scritto utile, ovvero successivamente ai fini di una sanatoria/ratifica, alcuna prova dell'autorizzazione assembleare ricevuta in tal senso.
Ad abundantiam esaminando la procura in atti (all. mandato citazione) si evince che l'amministratore ha conferito mandato alla difesa solo per l'azione restitutoria ovvero “avente ad oggetto il rimborso delle spese relative alle opere di rifacimento dell'impianto fognario”
Pertanto la domanda di riconoscimento della comproprietà è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale.
Si osserva incidentalmente come già in corso di atp fosse emerso il difetto di integrazione del contradditorio, essendo pacificamente risultato che anche altri stabili sono allacciati al tratto fognario in questione non evocati nel presente giudizio.
Invero rispetto all'azione de qua i soggetti passivamente legittimati sono i comproprietari del bene oggetto della domanda. Ne consegue che presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda è che questa venga proposta nei confronti degli effettivi comproprietari.
Ebbene, deve rilevarsi che il CTU ha sì indicato quali sarebbero gli immobili che sversano all'interno del condotto fognario insistente sotto di ossia “i Parte_1 Pt_1
civici nn. 21, 29, 57, 59, 61, 65 e 68 di Catacombe di , i civici nn. 54, 56, Parte_1 Pt_1
56/A e 58 di e le caditoie stradali antistanti il ricorrente” (cfr. pag. 53 CP_2 Parte_1 ctu), ma con la puntualizzazione “salvo altri”. Del resto, che l'indagine non sia stata estesa a tutti gli effettivi utilizzatori della condotta fognaria de qua risulta comprovato dall'osservazione del CTU secondo cui “è stata parte ricorrente a chiedere di limitare gli accertamenti e che tale richiesta ha ricevuto l'avallo dell'Ill.mo Magistrato. Pertanto, il C.TU. non è entrato nel merito delle considerazioni svolte nelle osservazioni circa altri fabbricati che potrebbero sversare i propri reflui nella condotta fognaria di di Parte_1
Generosa…si riferisce inoltre che a monte delle quattro caditoie esplorate ne esistono altre su cui però non sono stati eseguiti accertamenti” (cfr. pag. 50 ctu).
Pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che usufruiscono dell'impianto fognario comporterebbe anche sotto tale profili l'inammissibilità della domanda di accertamento.
Devono essere altresì esaminate le eccezioni sollevate da e CP_10 CP_16
relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
Con riferimento a , dai documenti versati in atti (cfr. doc. 2 c.r.) è emerso CP_10
come ella non sia proprietaria dell'immobile di Via Fulda n. 56. Invero, dall'atto di vendita del
24.4.2002, in proprio e nella qualità di procuratrice speciale dei SIg.ri CP_12 [...]
, , CP_15 Controparte_18 Controparte_17 Parte_12 Controparte_14
, vendeva a (marito di ), che accettava, CP_13 CP_11 CP_34
l'immobile sito in Roma, Via Fulda n. 56 fabbricato “B”.
Del pari, carente di legittimazione passiva è il convenuto poichè non proprietario CP_16 dell'immobile di Via Fulda n. 56. Infatti, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. doc. 3 c.r.), ed in particolare dall'atto di donazione del 28.12.1991, donava tutti Persona_6
i propri beni immobili ai figli CP_35 Controparte_36 CP_12 [...]
Nel successivo atto di divisione dei beni tra i donatari e dalla relativa nota di CP_15 trascrizione, nell'assegnazione della quarta quota, l'appartamento di Via Fulda n. 56 veniva assegnata alla sola SI.ra (moglie di , la quale risulta essere Controparte_15 CP_16
unica ed esclusiva proprietaria dello stesso. Pertanto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti e per i motivi suesposti. CP_37 CP_16
Merita, inoltre, accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Controparte_2
2, rispetto alle conclusioni formulate dalla in sede di
[...] Controparte_7
prima memoria istruttoria.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 12310/2015) ha individuato il discrimine tra domande nuove (vietate) e domande modificate (ammesse) nel fatto che le domande modificate si pongono in un rapporto di alternatività rispetto alle domande iniziali, mentre le domande nuove (vietate) sono quelle che si aggiungono alla domanda principale, sempre che non siano conseguenti alla riconvenzionale o alle eccezioni sollevate dal convenuto
(ipotesi espressamente ammessa dal nostro ordinamento). Con la modificazione della domanda iniziale, pertanto, si rinuncia implicitamente alla precedente domanda (sostituendola con quella modificata), mostrando di ritenere la domanda modificata più rispondente ai propri interessi rispetto alla vicenda dedotta in giudizio. E ciò in conformità coi principi di conservazione degli atti e di economia processuale (poiché evita il rischio di costringere la parte a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in altro processo ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri interessi e desideri per poi proporre una nuova domanda dinanzi ad altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda, con effetti negativamente incidenti sulla giustizia sostanziale della decisione, sul rischio di giudicati contrastanti, sulla ragionevole durata dei processi).
Nel caso di specie, tuttavia, non è ravvisabile alcun rapporto di alternatività tra la domanda iniziale e quella modificata, avendo la - in aggiunta alla domanda Controparte_7 originaria - proposto domanda di condanna dei convenuti ad un facere, ossia all'esecuzione delle opere di restauro del condotto fognario accertate dal CTU nel giudizio di ATP.
Pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Nonostante il difetto di legittimazione attiva sovra esposto in relazione alla domanda di accertamento della proprietà, quella validamente proposta ovvero restitutoria esige un esame circa l'utilizzo del tratto fognario da parte anche dei convenuti e successivamente una valutazione circa la debenza delle spese manutentive della stessa.
Ciò premesso, a correzione dell'ordinanza del 9.6.2023 a seguito di un approfondimento istruttorio, deve evidenziarsi come dalla documentazione versata in atti sia emersa la natura pubblica del condotto fognario de quo. Invero, anche se il verbale dell'assemblea del 24.7.2018 (cfr. all. 6 cit.) e la convenzione del
18.4.1977 - nella parte in cui si legge che la “ha ottenuto dal Parte_13 CP_31 la Licenza n. 5630 del 25.6.1976 prot. N° 77671/75 relativa all'imbocco della propria
[...] rete fognaria in quella comunale su ” e che “concede autorizzazione Parte_1 irrevocabile ad imboccarsi sulla rete fognaria da essa eseguita alla ” Parte_14
(cfr. all. 15 cit.) -, sembrerebbero far propendere per la natura privata dell'impianto fognario de quo e, in particolare, per la costituzione ipso iure et facto di un Supercondominio con gli altri convenuti (ed altri non evocati) relativamente al servizio fognario (per la Suprema Corte
“la qualificazione supercondominiale replica al plurale la qualificazione condominiale, postulando anch'essa una relazione funzionale di accessorietà necessaria, per non essere il bene in (super)condominio - diversamente dal bene in comunione - suscettibile di godimento autonomo” cfr. Cass. n. 32237/2019) con conseguente applicazione delle norme dettate in materia condominiale, deve tuttavia considerarsi che l'art. 1117, n. 3, c.c., nel presumere la degli impianti fognari, fa salvo quanto disposto dalle normative di settore in Parte_15
materia di reti pubbliche.
Ed allora nella fattispecie, l'art. 7 del “Regolamento comunale per la disciplina degli allacci e degli scarichi nella pubblica fognatura allegato alla Convenzione di Gestione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma” del
2004 dispone che “tutte le canalizzazioni di allaccio, esistenti nel suolo di proprietà pubblica, anche se realizzate a spese dei proprietari degli insediamenti civili e/o produttivi, sono di proprietà del di guisa che quest'ultimo deve considerarsi il destinatario di eventuali CP_31
obblighi di ripristino, manutenzione, conservazione del tratto fognario de quo, ed eventualmente di risarcimento dei danni occorsi al attore (cfr. altresì Cass. n. Parte_1
13945/2016 secondo cui “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito”).
In più, la proprietà comunale della fognatura de qua emerge dal prot. 138874 del 18.12.2023
(cfr. all. 1 alle note del 25.11.2024 del 2), dal quale risulta Controparte_2
l'inserimento del condotto fognario nel “programma degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2024-2027 e successivi”, sottoposto alla manutenzione e conservazione da parte da incaricata dal (cfr. pag. 4 c.r. Parte_11 Controparte_32
58, pal. 1), che non ha sollevato contestazioni specifiche in merito, Controparte_2 limitandosi a richiamare un atto dell'8.4.2015 (cfr. all. 5 c.r. col quale la CP_6 medesima amministrazione asseriva la proprietà privata dell'impianto fognario transitante all'interno del , ma che deve ritenersi allo Parte_1
stato insufficiente a confutare la natura pubblica del condotto fognario per cui è causa.
Pertanto, merita accoglimento la domanda restitutoria svolta nei confronti di CP_6
avente ad oggetto le somme spese dal attoreo per gli interventi effettuati sulla Parte_1
condotta fognaria per cui è causa. E ciò trova ulteriore conferma nella CTU resa in sede di
ATP, la quale ha chiarito che “il tratto stradale di è stato Parte_1 interessato da cedimenti”, concludendo che “è ragionevole ritenere che i danni riscontrati al collettore fognario siano collegati ai suddetti cedimenti” causati da “un errato dimensionamento del muro in cemento armato ora inclinato (come farebbe ritenere l'assenza della stessa inclinazione nel muro in prosecuzione), al crollo di una cavità sotterranea (si ricorda che in passato in zona vi erano cave e che non è nota l'esatta estensione e tracciato delle catacombe), alle vibrazioni del traffico veicolare, ad un movimento tellurico, al dilavamento del terreno causato da una possibile perdita della fogna e/o dell'acquedotto” (cfr. pagg. 33-34 CTU). Ovvero il Ctu in sostanza ha evidenziato come le cause siano riconducibili al tratto stradale sotto cui insiste la rete fognaria, pacificamente sotto la sfera di custodia e controllo dell'ente territoriale.
Tali conclusioni evidenziano la responsabilità di per la mancata manutenzione CP_6
della strada pubblica di di Generosa sovrastante il condotto fognario de quo e Parte_1
per i conseguenti danni da questo riportati.
Sotto il profilo del quantum debeatur, deve evidenziarsi come l'attore abbia assolto l'onere probatorio su di esso incombente ex art. 2697 c.c. mediante la produzione dei giustificativi delle spese sostenute relativamente agli interventi sul condotto fognario de quo (cfr. docc. 3 bis – 3 sedecies cit.), cui vanno aggiunte n. 2 fatture prodotte con la seconda memoria istruttoria in conseguenza della verificazione di ulteriori episodi di tracimazione della fognatura, verificatisi in data 11.3.2023 e 3.4.2023 (cfr. all. 23 fasc. attoreo), per un totale del minore importo rispetto al richiesto di euro 51.100,27 comprensive spese di atp, oltre interessi legali come da domanda.
Non risulta infatti dall'esame dei bonifici versati in atti e le relative fatture (sia in citazione che in memoria ex art 183 c 6° cpc) una corrispondenza tra quanto richiesto (citazione €62.831,82
e 2^memoria €90.136,82) se non nella minor somma sopra riconosciuta.
In conclusione, la domanda restitutoria deve essere accolta e deve essere CP_6
condannata al versamento della somma di euro 51.100,27, oltre interessi legali come dal giorno della domanda ovvero dalla presentazione della Atp (6.2.19), in favore del
[...]
. Assorbita ogni ulteriore domanda. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Appare equo compensare le spese tra il Condominio attoreo ed i convenuti, posto che nell'assemblea del 24.7.18 alcuni evocati -partecipando e ritenendosi evidentemente comproprietari del tratto fognario- hanno deciso di conferire incarico ad una ditta per la risoluzione della problematica e di ripartire la spesa tra tutti per unità abitative, salvo poi tirarsi indietro e costringendo l'attore a farsi parte diligente per cercare di risolvere la problematica sia in sede di Atp che nell'odierno giudizio. Parimenti i convenuti non presenti in detto consesso, pur tuttavia sono risultati allacciati alla conduttura comune, di guisa che dell'intervento in urgenza della parte attrice anch'essi hanno senz'altro beneficiato, sussistendo in caso contrario il concreto rischio di ostruzione della condotta con detrimento anche loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- accoglie la domanda restitutoria come da motivazione e per l'effetto condanna CP_6
al versamento della somma di €51.100,27, oltre interessi legali dal 6.2.19, in favore del
; Parte_1
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a rifondere al le CP_6 Parte_1 Parte_1
spese di giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite con le altre parti.
Roma, 14.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta con la collaborazione del dott. Emanuele Gualtieri