Art. 1.
Le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere effettuate anche dalle aziende e istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
Mediante convenzioni da stipularsi con il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro, saranno regolati i rapporti tra lo Stato e le aziende ed istituti di credito finanziatori, per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.
Le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987 , saranno modificate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarle alla pluralita' degli istituti autorizzati di cui al primo comma e alle mutate condizioni tecnico-economiche dell'industria armatoriale.
Le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere effettuate anche dalle aziende e istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
Mediante convenzioni da stipularsi con il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro, saranno regolati i rapporti tra lo Stato e le aziende ed istituti di credito finanziatori, per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.
Le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987 , saranno modificate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarle alla pluralita' degli istituti autorizzati di cui al primo comma e alle mutate condizioni tecnico-economiche dell'industria armatoriale.