TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4872 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 04.02.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato G. Cracas
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Impresa designata per la Regione CP_1
Lazio per la gestione del F.G.V.S.
rappresentata e difesa dall'avvocato M. S. Forza
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danno. CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto la Compagnia Parte_1 CP_1
quale Impresa territorialmente designata per la gestione del FGVS, al fine di sentirla condannare al
[...]
risarcimento delle lesioni fisiche e dei danni materiali tutti subiti in seguito al sinistro occorso in Roma il
26.09.2015 alle ore 18.30 circa in Via Portuense quantificati nella misura complessiva di € 543.500,00
ovvero nella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto e liquidazione dei danni derivanti dalla perdita del valore del credito liquidato in valuta.
A sostegno della domanda ha esposto che in data 26.09.2015, alle ore 18.30 circa, si trovava a percorrere alla guida della propria motocicletta Kawasaki ER-6N, targata AG11BEE, la Via Portuense proveniente da
Via del Trullo con direzione Via della Casetta Mattei;
giunto all'altezza del civico 726 di Via Portuense,
veniva violentemente tamponato da una Smart di colore blu che procedeva a velocità sostenuta e che, dopo l'impatto, non si arrestava, ma continuava la marcia svoltando per Via della Fanella;
a causa dell'urto veniva sbalzato in terra e la moto proseguiva in scivolata per un lungo tratto della carreggiata;
a causa di detta caduta subiva lesioni fisiche refertate presso il pronto Soccorso dell'ospedale San Camillo Forlanini;
il conducente della Smart si allontanava senza fornire i suoi dati e senza prestargli soccorso;
sul luogo del sinistro intervenivano i VV.UU. i quali redigevano verbale di competenza.
Si è costituita in giudizio la quale Impresa designata, eccependo la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, ritenendo plausibile che si sia trattato di una caduta accidentale;
ha dedotto, poi,
l'inesistenza della prova in ordine al quantum debeatur con riferimenti alle lesioni fisiche, nonché
l'irrisarcibilità del danno materiale e, in subordine, insussistenza della prova in ordine al quantum debeatur;
ha contestato, inoltre, l'applicabilità delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e la spettanza di interessi e rivalutazione monetaria.
Ritiene il giudicante che la domanda attrice sia fondata e meriti pertanto accoglimento. Va rilevato al riguardo che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua delle dichiarazioni rese dal sig. , sulle quali non vi è motivo di dubitare, anche perché Testimone_1
non contrastate da alcun altro elemento in contrario.
Detto teste ha, in particolare, dichiarato che “il giorno del sinistro ero a piedi, via Portuense angolo via
della Fanella al semaforo. La moto proveniva da via del Trullo e percorreva via Portuense direzione Ponte
Galeria”; il medesimo teste ha, poi, confermato il capitolo 2 della memoria istruttoria di parte attrice, ovvero che “…l'attore, giunto all'altezza del civico n. 726 di Via Portuense, angolo Via della Fanella, veniva
tamponato da un veicolo Smart “vecchio modello” di colore blu non meglio identificato”; a seguito del tamponamento “il motociclista è stato sbalzato in avanti scivolando in terra”; ha, altresì, confermato che il veicolo Smart, proveniente anch'esso da Via del Trullo, ometteva di arrestare la marcia dopo l'impatto con il motociclo dell'attore e continuava il moto svoltando in Via Fanella., senza prestare alcun soccorso al danneggiato.
Tale deposizione conferma la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione;
inoltre, dalla medesima deposizione si evince l'impossibilità di identificare il conducente del mezzo investitore, data la rapidità della manovra da questi posta in essere.
Risulta, poi, plausibile che il teste in questione abbia risposto ad un annuncio sul quotidiano Il
Messaggero riguardante appunto la ricerca di testimoni del sinistro.
Dall'istruttoria espletata e dall'esame del verbale della Polizia Municipale non è, invece, emerso alcun elemento da cui possa evincersi che il sinistro sia stato causato dalla perdita di controllo del veicolo da parte dell'attore a causa di una distrazione e/o insidia stradale, senza alcun coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro.
Quanto alla omessa presentazione di denuncia in sede penale contro ignoti la Suprema Corte ha chiarito che nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cfr. Cass. 3019 del 2016, 20066
del 2013).
Va dunque affermata la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato in ordine all'accaduto.
Quanto all'ammontare del danno, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU.
Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
Esse possono quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento, non avendo, peraltro, le parti inviato osservazioni o note critiche.
Il CTU ha rilevato che è da ritenersi che l'attore abbia subito i traumi descritti in conseguenza della citata dinamica dell'evento, cioè che mentre era alla giuda del proprio motoveicolo, veniva tamponato e proiettato la suolo da un'autovettura.
Ha, in particolare, accertato che il sig. , a seguito dell'incidente per cui è causa allo stato presenta Pt_1
esiti di trauma cranio-encefalico commotivo, con associati multipli focolai lacero-contusivi parenchimali;
esiti consistenti in amnesia retrograda, stato ansioso depressivo in esito a disturbo post-traumatico da stress;
Esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale con iniziale lieve lussazione atlo-occipitale; esiti consistenti in verticalizzazione del tratto, spinalgia pressopercussoria, contrattura della muscolatura paravertebrale,
limitazione dolorosa dei movimenti del capo sul busto;
esiti di trauma contusivo del emitorace destro con associato pneumotorace trattato con drenaggio pleurico;
esiti consistenti in lieve insufficienza ventilatoria restrittiva;
plurimi esiti cicatriziali configuranti un lieve danno fisiognomico.
IL CTU ha quindi determinato l'inabilità temporanea assoluta in 90 gg., l'inabilità temporanea parziale al
50% in 90 gg., e gli esiti permanenti nella misura del 42%, applicando le tabelle Inail, come prescritto dall'art. 283, 3° comma, del Codice delle Assicurazioni private.
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno. Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata,
in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare,
in via necessariamente equitativa, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro il danneggiato aveva 29
anni, l'importo di € 248.599,00 al valore attuale, applicando la tabella di riferimento elaborata da questo
Tribunale.
È nota a questo Tribunale la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale ' la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica
presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto
di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da
modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto'.
Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere 'l'equità
non soltanto “regola del caso concreto” ma anche “parità di trattamento” e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione
di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile.
Peraltro, questo Tribunale, nella redazione delle tabelle relative all'anno 2018, pur modificando la propria tabella di valutazione del danno biologico relativa ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della tabella stessa dai 40 punti in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente. Infatti, l'art. 138 del Codice delle Assicurazioni
prevede che la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità e, prevede, altresì, che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. Di conseguenza il legislatore indica che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi Per
contro, le tabelle milanesi appaiono ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre risultano ingiustificatamente più generose in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso.
A tale riguardo si liquida parimenti in via equitativa ed al valore attuale, l'ulteriore somma di € 17.289,00.
Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia a
Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso,
senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) -
sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice;
si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo,
applicando il parametro di riferimento di cui alle tabelle di questo Tribunale in base agli scaglioni di danno biologico, in misura pari al 30% per complessive € 79.766,00.
Compete, altresì, alla istante il rimborso di € 282,00 per spese mediche necessarie;
trattandosi dei debito di valore e considerato che il fatto è avvenuto nel 2015, applicando i coefficienti elaborati dall'ISTAT si ottiene una somma rivalutata ad oggi di € 338,00. Nulla si riconosce, invece, a titolo di risarcimento del danno al motociclo, posto che l'attore non ha allegato alcuna prova documentale a sostegno del lamentato danno materiale, quantificato nell'importo di €
3.500,00.
All'attore va liquidato, infine, il danno per lucro cessante (in tal senso deve interpretarsi la domanda relativa alla liquidazione dei danni derivanti dalla perdita del valore del credito) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cfr.
SS.UU. 1712/95, Cass. 7272/97, 10300/01, 3747/05).
A tal fine si riconosce, in via necessariamente equitativa ex art. 2056, 2° comma, c.c., un ulteriore 2% annuo - in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito (€ 228.502,00 al 2015) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi
(€ 274.202,00): si ottiene così un ulteriore importo di € 50.270,00 dovuto a titolo di lucro cessante.
Pertanto, parte convenuta essere condannata a corrispondere all'attore la somma complessiva di €
324.472,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese per la CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta. CP_1
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo e che si distraggono come richiesto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di CP_1
Impresa designata per la Regione Lazio per la gestione del F.G.V.S., a corrispondere a Parte_1
la somma di € 324.472,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b)- pone le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente a carico di parte convenuta;
c)- condanna la società in persona come sopra, nella qualità di Impresa designata CP_1
per la Regione Lazio per la gestione del F.G.V.S. al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
545,00 per spese esenti ed in € 22.457,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP
come per legge, spese che si distraggono a favore dell'avvocato Gianluca Cracas.
Roma, 03/04/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio