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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/07/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari –terza sezione civile- composta dai Magistrati
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Dott. Agr. Chiara MATTIA Esperto
Dott. Agr. Giuseppe MARRONE Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero di ruolo 1244/2023 affari contenziosi civili tra rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Adessi Parte_1
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Fiore CP_1
-appellato-
Conclusioni: come precisate dalle parti nelle difese in atti, ed all'udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
Con apposito atto di citazione proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
127/2023 del Tribunale di Trani-Sezione specializzata agraria, pubblicata il 6/3/2023, con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla richiesta di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto agrario stipulato tra l'attore ed il resistente Parte_1
, e venivano rigettate le residue richieste formulate dalle parti, ed in particolare quella CP_1 concernente la condanna al rilascio dei fondi, per intervenuta scadenza contrattuale e disdetta;
il tutto con compensazione delle spese di lite.
Con l'atto di appello oggetto della decisione, l'appellante impugnava specificamente la pronunzia appellata per nullità della sentenza, per carenza di motivazione e violazione degli artt. 132 n. 4
c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., per non avere il Tribunale spiegato i motivi che lo avevano portato ad escludere la pur manifestata volontà di interrompere il rapporto di affitto;
e per violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 2, legge 203/82', per non avere il Tribunale tenuto conto che le precedenti iniziative giudiziali intraprese, dovessero integrare una chiara manifestazione di volontà nel senso predetto.
, costituendosi, eccepiva preliminarmente la inammissibilità dell'appello per tardività. CP_1
Pagina 1 Si rilevava al riguardo che controversia doveva esser trattata con il rito locatizio, e che quindi l'impugnazione andava proposta con ricorso da depositare nel termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza -nella specie avvenuto il 6/3/2023-; si evidenziava quindi che l'appello era stato invece proposto con citazione, e che la relativa iscrizione a ruolo era intervenuta oltre il termine semestrale -con scadenza al 6/10/2023, rispetto alla iscrizione al ruolo avvenuta in data
13/10/2023-: veniva inoltre contestata la fondatezza delle avverse doglianze.
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L'appello deve ritenersi inammissibile per tardività.
Va difatti rilevato che nel giudizio di primo grado è stato disposto -con ordinanza del 25/1/2022, resa dalla Sezione agraria- il mutamento del rito, che ben può intervenire anche in corso di causa, non essendo previste preclusioni e sbarramenti temporali al riguardo.
La causa è stata quindi decisa con lettura del dispositivo, come evincibile dagli atti del fascicolo di primo grado.
L'appello doveva, in conseguenza, e per quanto disposto dall'art. 447bis c.p.c. -riferito alla applicabilità del rito del lavoro- esser proposto con ricorso nelle forme e con le modalità e termini dell'art. 434 c.p.c., e non, quindi, con citazione.
L'appello è stato invece proposto con citazione.
La citazione è stata sì notificata in data 5/10/2023, ma risulta esser stata iscritta al ruolo il
13/10/2023
Va peraltro rilevato che la Corte d'Appello-Sezione Agraria, ha, con ordinanza del 28/2/2024, disposto il mutamento del rito da quello ordinario a rito locatizio.
Occorre quindi considerare che nel rito del lavoro, applicabile alle controversie in materia agraria,
l'appello si considera proposto nel momento dell'iscrizione a ruolo della causa e del deposito del ricorso introduttivo.
Ove l'introduzione del giudizio avvenga con atto di citazione, l'appello può sì ritenersi tempestivo, ma laddove l'iscrizione a ruolo avvenga entro i termini di scadenza previsti per la proposizione dell'impugnazione, perché è solo in tale momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello;
non assume quindi valenza la data di notifica della citazione, ma quella dell'iscrizione a ruolo.
L' iscrizione a ruolo risulta nella specie essere avvenuta il 13/10/2023, ossia ben oltre il termine di sei mesi (sette mesi per effetto della sospensione feriale dei termini) dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 6/3/2023.
Non essendo la sentenza stata notificata, l'appellante poteva sì fruire del termine lungo per l'impugnazione, id est quello di sei mesi dalla pubblicazione.
Tale termine andava comunque a scadere al 6/10/2023 -stante il deposito della sentenza al
6/3/2023-.
Se pur deve rilevarsi che la notifica della citazione è intervenuta al 5/10/2023, e quindi il giorno prima della scadenza dei sei mesi previsti ex lege per la proposizione, va tuttavia considerato che nella specie non rileva la data della notifica della citazione, dovendo esser verificata, ai fini della tempestività, la data di iscrizione a ruolo della causa, che è invece intervenuta il 13/10/2023, pertanto dopo la scadenza del termine dei sei mesi previsti a pena di decadenza per la proposizione dell'appello
Tanto rende l'appello tardivo e quindi inammissibile.
Pagina 2 Non può peraltro essere invocato il principio di ultrattività del rito, posto che in primo grado è stato disposto il relativo mutamento -come sopra indicato- e che la causa è stata decisa con lettura del dispositivo, e quindi secondo le previsioni del rito del lavoro.
Si rileva peraltro che la S.C. ha precisato in proposito (Cass. civ. , sez. I , 06/11/2019 , n. 28519, ed in senso conforme Cass. civ. Sez. VI , 03/07/2014 , n. 15272) che “Il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso anziché con citazione, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale e senza che fosse intervenuta ordinanza di mutamento del rito)”.
Può peraltro rilevarsi che la tardività è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non rilevando in senso contrario né l'eventuale attività compiuta dalla controparte, giacché la sanatoria prevista dall'art. 156 comma 3 c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza di termini perentori, né il provvedimento del giudice che, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., abbia disposto il passaggio del rito ordinario a quello speciale
Alla pronunzia di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, e nella misura liquidata in dispositivo, dovendosi al riguardo tener conto dei relativi parametri di valore e della limitata attività svolta, e potendo le spese esser ragguagliate al minimo, atteso che non sono state oggetto di approfondimento le questioni attinenti al merito della controversia.
Alla pronunzia de qua consegue inoltre quater del
D.P.R. 115/2002> la condanna dell'appellante al pagamento della somma di importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, in funzione di sezione agraria, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 127/2023 della Sezione Specializzata agraria del
Tribunale di Trani, del 6/3/2023 così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali a favore Parte_1 dell'appellato , liquidandole in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso forfettario CP_1
Cna ed Iva come per legge;
- Dichiara che l' appellante è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 comma Parte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, addì 25/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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