Sentenza 14 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 16 febbraio 2026
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- 1. Abusi edilizi: ammesso il temperamento quando il privato offre indizi ignorati dal ComuneAccesso limitatoMaurizio De Giorgi · https://www.altalex.com/ · 13 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01211/2026REG.PROV.COLL.
N. 05328/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5328 del 2023, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Assisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (sezione prima) n. 940/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Assisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere ME AD;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal Comune di Assisi
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è l’ordinanza n. 252 del 13 settembre 2018 con cui il Comune di Assisi ha ingiunto la demolizione di alcuni manufatti abusivi, consistenti in annessi e tettoie, realizzati sul terreno di proprietà dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, sito in località Colle San Marino, frazione Porziano di Assisi, in un’area classificata dal vigente P.R.G. come zona “ Paesaggio agroforestale delle interconnessioni ambientali AP2.2 ” del P.R.G. parte strutturale e sottoposta a vincolo paesaggistico con d.m. del 25 giugno 1954.
2. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, gli interessati chiedevano l’annullamento del provvedimento sulla base di due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo di ricorso deducevano l’eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto tutti i manufatti sarebbero stati realizzati in epoca antecedente sia all’introduzione dell’obbligo di licenza edilizia sia alla data di imposizione del vincolo paesaggistico sul territorio assisiate. A comprova di quanto affermato producevano: i) il contratto di compravendita del compendio immobiliare del 6 ottobre 1982; ii) la ripresa aerea del 24 maggio 1977; iii) la precedente ripresa aerea del 26 ottobre 1955; iv) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, dante causa dei ricorrenti, e della sig.ra -OMISSIS-.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamentavano l’assenza di responsabilità dei ricorrenti in relazione ai presunti abusi, oltre al notevole lasso di tempo intercorso tra l’epoca della realizzazione dei manufatti e l’esercizio del potere repressivo da parte del Comune di Assisi.
3. Il T.a.r. per l’Umbria, con sentenza n. 940 del 14 dicembre 2022, respingeva il ricorso.
3.1. Con riguardo al primo motivo, il giudice rilevava l’inidoneità della documentazione prodotta dai ricorrenti a dimostrare l’epoca di realizzazione delle opere, atteso che: a) il contratto di compravendita del 1982- oltre ad essere successivo tanto all’entrata in vigore della legge n. 765/1967, quanto all’imposizione, con d.m. 25 giugno 1954, del vincolo paesaggistico sull’intero territorio comunale di Assisi-non menziona le particelle su cui insistono i manufatti in contestazione; b) le foto aeree del 1977 e del 1955 sono di scarsa risoluzione, prive della stampigliatura originale che permetta di attribuire data certa alla ripresa fotografica e comunque successive alla data di apposizione del vincolo; c) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non sono da sole sufficienti a dimostrare l’epoca di effettiva realizzazione dei manufatti.
3.2. Con riguardo al secondo motivo evidenziava che la natura doverosa e vincolata del provvedimento di demolizione esclude l’obbligo di motivazione rafforzata, nonostante il notevole lasso di tempo decorso dalla realizzazione dell’intervento.
4. I ricorrenti hanno interposto appello con cui- premessa la richiesta di acquisizione dei nuovi documenti prodotti sub n. 12 (la foto area del 1955 prodotta in primo grado, comprensiva della stampigliatura dell’I.G.M. del 1955), n. 13 (ulteriore fotogramma aereo del 6 agosto 1949, firmato digitalmente, reperito presso l’IG.M. di Firenze) e n. 14 (la relazione dell’arch. Gianluca Sforna avente ad oggetto l’analisi di tale nuova foto aerea)-chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso per “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e violazione di legge dell’ordinanza impugnata ”.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Assisi che, con successiva memoria, ha eccepito l’inammissibilità della nuova documentazione prodotta; nel merito ha insistito per la reiezione del gravame.
6. In vista dell’udienza di trattazione gli appellanti hanno insistito per l’acquisizione della nuova documentazione in quanto ritenuta indispensabile per la decisione, concludendo per l’accoglimento dell’appello.
7. Entrambe le parti hanno depositate memorie di replica.
8. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, deve essere dichiarata l’ammissibilità della nuova documentazione prodotta dall’appellante, in quanto ritenuta dal Collegio indispensabile ai fini della decisione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
10. Premesso quanto sopra, l’appello è fondato ai sensi e nei termini di seguito esposti.
11. Secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, sebbene sia onere del privato fornire la prova della realizzazione del manufatto entro una certa data, va, tuttavia, ammesso un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, per un verso, l’interessato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data elementi rilevanti (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti che costituiscono circostanze importanti) e, per altro verso, il Comune non analizzi debitamente tali elementi né fornisca elementi certi in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2025 n. 1924; sez. II, 19 agosto 2024 n. 7169). In tal caso, non è escluso il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche basate su fatti notori o massime di comune esperienza, inferendo, così e secondo criteri di normalità, la probabile data di tale ultimazione da un complesso di dati, documentali, fotografici e certificativi, necessari in contesti o troppo complessi o laddove i rilievi cartografici e fotografici erano scarsi (Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2024, n. 7107).
12. Nel caso di specie l’appellante ha fornito un documento a forte valenza indiziaria, costituito dalla foto aerea del 1955, depositata in primo grado e nuovamente depositata in sede di appello, completa della stampigliatura dell’I.G.M.
13. Dall’esame della foto in questione emerge con chiarezza la presenza di ingombri volumetrici situati esattamente nelle aree in cui oggi sono localizzati i manufatti contestati.
14. Il privato ha dimostrato –nei limiti delle sue possibilità- che, con ragionevole probabilità, in epoca immediatamente successiva e prossima a quella di apposizione del vincolo (1954) erano presenti fabbricati nelle stesse zone di localizzazione degli abusi.
15. Il principio di prova fornito dall’interessato non è stato efficacemente contrastato dall’amministrazione che si è limitata a contestare la scarsa risoluzione della foto area del 1955, senza, tuttavia, fornire una prova contraria atta a dimostrare la presenza del manufatto solo in epoca successiva a quella indicata dal dichiarante.
16. Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, fermo restando che l’amministrazione potrà eventualmente riesercitare il potere repressivo purché emendato dai vizi rilevati.
17. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
18. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IO NT, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
ME AD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME AD | IO NT |
IL SEGRETARIO