Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2231/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
Nella causa iscritta a ruolo il 07/12/2022 al n. 2231 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 pronunciando in sede di giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. instaurato a seguito della cassazione parziale della sentenza n. 488/2017 resa dalla Corte di Appello di Firenze
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GAJO Parte_1
AD che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte attrice in riassunzione - contro
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Controparte_1
MOTTILLO JOSEF che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte convenuta in riassunzione -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc. Corte adita riformare la sentenza del Tribunale di Siena n. 62/2013 del
10.05.2013 depositata il 23.05.2013 per le causali di cui in narrativa nonchè in applicazione dei principi posti dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24212/2022
e per l'effetto:
- accertato il credito di € 8.896,70, o di somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, della società verso il sig. per le causali Parte_1 Controparte_1
di cui in narrativa, condannare lo stesso , previa compensazione dei crediti CP_1
o maggiore che risulterà di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
- condannare il sig. alla restituzione in favore de Controparte_1 Parte_1 della somma di € 13.603,07, o somma minore o maggiore, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, da quest'ultima versata in esecuzione della sentenza n. 62/2013 del
Tribunale di Siena.
Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla
Corte di Cassazione” per la parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze,
IN TESI - confermare il contenuto della sentenza n. 488/17 emessa dalla Corte di Appello di Firenze anche all'esito della rivalutazione richiesta dalla Suprema Corte;
IN IPOTESI – ridurre secondo equità l'importo del costo per lo smontaggio ed il rimontaggio della cucina in quanto manifestamente eccessivo.
Confermare la sentenza n. 488/17 per le spese della precedente fase e procedere alla compensazione per la cassazione ed il giudizio di rinvio, ovvero procedere alla loro compensazione per tutti i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La vicenda processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. titolare Controparte_1 dell'omonima Impresa individuale operante nel settore edile, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Siena, sez distaccata di Poggibonsi, la soc. ai fini Parte_1 del pagamento dell'importo di € 7.631,76 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, a saldo della fattura n. 34/2006 del 15.11.2006 emessa in relazione ai lavori di ristrutturazione eseguiti, per conto di quest'ultima, in un locale di sua proprietà posto in San Gimignano Via dei Marsili n. 3 (denominato “Antica Macelleria”) come da incarico ricevuto nel 2005.
Si costituiva la società convenuta contestando la domanda attorea - stante l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito per il contratto di appalto inter partes - e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della somma complessiva di € 16.429,00 di cui €
10.000,00 per la eliminazione dei vizi e/o difetti accertati e per la realizzazione delle
2 opere non eseguite e, la restante parte, a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Il Tribunale adito, ad esito dell'istruttoria espletata e disposta Ctu, riqualificato il contratto inter partes in contratto d'opera, riteneva la intervenuta decadenza della parte committente dalla denuncia dei vizi dell'opera ai sensi dell'art. 2226 c.c., respingendo conseguentemente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
accertata l'entità del corrispettivo del contratto nella misura di € 41.359,80 oltre Iva, come da computo effettuato dal Direttore dei Lavori, riteneva pertanto dovuto l'ulteriore importo di € 7.631,76 di cui alla fattura allegata, emettendo la conseguente condanna della società convenuta al pagamento di detto importo, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo nonché alla refusione delle spese di lite e di quelle di ctu come liquidate con separato decreto.
La Corte di Appello, adita da , emetteva la sentenza n. 488/2017 con la quale, Parte_1 in parziale accoglimento dell'appello proposto, confermata la qualificazione giuridica del rapporto inter partes formulata dal primo Giudice, escludeva la decadenza dalla denuncia dei vizi quanto alla sola opera difettosa relativa alla realizzazione del pavimento della cucina senza la necessaria inclinazione e, pertanto, detraeva dall'importo ancora dovuto
(pari ad € 7.631,76) il costo dei lavori necessari per la eliminazione di detto vizio, quantificati nella misura di € 2026,00 oltre IVA (per un totale di € 2.431,20) oltre a €
270,30 per la posa in opera dello sportello del vano tubi del gas;
condannava pertanto
[...]
a corrispondere alla controparte il minor importo di € 4.930,26, oltre Parte_1
interessi moratori, dichiarando compensate per 1/5 le spese di lite e condannando l'appellante al pagamento dei residui 4/5 in favore dell'appellato, confermando nel resto.
Avverso tale pronuncia la soc. ha interposto ricorso per Cassazione Parte_1
assumendo che la sentenza della Corte di Appello non avrebbe tenuto conto degli ulteriori oneri relativi allo smontaggio e rimontaggio della cucina, rispetto ai quali il Ctu aveva richiamato la documentazione in atti (segnatamente il doc. 12 allegato da parte ricorrente in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., costituito da preventivo di spesa della impresa NT FR S.n.c. per l'importo di € 6.195,20, comprensivo di
Iva).
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso come sopra proposto nonché il controricorso avanzato dal a contestazione della sussistenza del vizio e della mancata CP_1
pronuncia della Corte territoriale in ordine alla richiesta formulata dal suddetto di
3 provvedere egli stesso alla relativa eliminazione senza alcuna riduzione del prezzo, ritenuta la infondatezza dei motivi incidentalmente formulati dalla parte resistente, accoglieva il primo motivo del ricorso principale in relazione alla mancata valutazione di fatto decisivo per la decisione, costituito dal rinvio operato dal Ctu ai costi necessari per il preventivo smontaggio e rimontaggio della cucina esistente, come documentati in atti, in quanto connessi alla eliminazione del suddetto vizio, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi articolati dallo stesso ricorrente principale.
Con la ordinanza pronunciata la Suprema Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo oggetto di accoglimento rinviando alla Corte di
Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione anche quanto alla liquidazione delle spese.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. la soc. ha pertanto Parte_1 adito l'intestata Corte chiedendo che, accertata la debenza dell'ulteriore importo di €
6.195,20 (comprensivo di IVA) di cui al richiamato preventivo, la domanda di essa ricorrente sia accolta per la somma complessiva in linea capitale di € 8.896,70
(sommando ai costi già indicati dalla Corte di Appello con la sentenza annullata, pari ad
€ 2.701,50 IVA compresa, la somma per lo smontaggio e il rimontaggio della cucina, pari ad € 6.195,20 IVA compresa); pertanto, tenuto conto che detta somma risulta superiore a quella residualmente dovuta in favore del , per € 7.631,76 IVA CP_1
compresa, la società suddetta ha chiesto la condanna di controparte al pagamento del residuo avere, pari ad € 1.264,94 (€ 8.896,70 - € 7.631,76 = € 1.264,94) oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché alla restituzione dell'importo di € 13.603,07, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, da essa ricorrente versata in esecuzione della sentenza n. 62/2013 del Tribunale di Siena, come documentato in atti.
Il si è costituito in giudizio deducendo che l'omesso esame del costo relativo CP_1
allo smontaggio della cucina non possa in questa sede comportare che i relativi oneri siano automaticamente posti a carico di esso resistente, essendo piuttosto rimesso all'accertamento del Giudice del rinvio il loro eventuale computo ai fini della riduzione del prezzo (da ritenersi escluso nella fattispecie, atteso che controparte aveva limitato le proprie richieste risarcitorie al mancato incasso conseguente alla chiusura dell'attività per la esecuzione dei lavori, e comunque ai sensi dell'art. 1227 c.c. trattandosi di vizio noto al committente già prima che la cucina venisse montata e che avrebbe dovuto indurre
4 il medesimo a comportamento secondo buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c. onde evitare l'ulteriore aggravamento, riferibile a propria condotta, di un danno già prodotto); ha comunque contestato l'esosità del preventivo richiamato ex adverso, come da eccezione già sollevata nel corso del giudizio di merito.
All'udienza di trattazione del 18 giugno 2024, tenuta in forma cartolare, la causa era infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Il Merito
Rileva la Corte che, come rilevato dal Ctu, le operazioni di preventivo smontaggio e rimontaggio della cucina esistente determinavano costi connessi alla eliminazione dei vizi, pertanto incidenti ai fini della riduzione del prezzo.
Nella fattispecie in esame, questa Corte deve attenersi al principio, elaborato dalla
Cassazione con l'ordinanza di parziale annullamento della sentenza n. 488/2017, in ordine alla corretta rideterminazione del costo delle opere necessarie per la eliminazione del vizio riscontrato, ai fini della riduzione del prezzo, in coerenza con assetto conseguentemente divenuto incontrovertibile.
Ne consegue che le deduzioni formulate da parte resistente sul presupposto della natura risarcitoria delle erogazioni conseguentemente dovute, con le relative conseguenze in ordine al regime giuridico conseguentemente applicabile ai fini della relativa determinazione, non possono costituire oggetto di esame in quanto superate dal suddetto accertamento irretrattabile.
Tanto premesso, rileva la Corte che il Ctu, OM individuava i Persona_1
costi per le opere murarie legate alla rimozione del suddetto vizio nella misura di €
2.026,00, ivi incluse le “opere murarie di minore entità, riconducibili principalmente al ripristino delle tubazioni esistenti (presumibilmente danneggiate dalle demolizioni di cui ai punti precedenti), allo smontaggio e rimontaggio della grata metallica esistente” considerando espressamente in tale voce anche il costo dei materiali d'uso a corpo.
Lo stesso Ctu precisava, in seguito, “oltre a quanto sopra sarà necessario il preventivo montaggio e smontaggio dell'esistente cucina, opera per la quale è presumibile una durata dei lavori di circa tre giorni lavorativi e che avrà un costo per il quale si rimanda agli atti di causa”, rinviando pertanto al preventivo emesso dalla NT FR in data 12 aprile
2007 (allegato da parte ricorrente in riassunzione sub doc. 12) in termini evidentemente ricettivi della relativa quantificazione per tale voce.
5 Risulta peraltro decisivo rilevare che tale documento indica per la voce “smontaggio e rimontaggio Vs. attrezzatura cucina” - di cui al testuale richiamo operato dal Ctu -
l'importo di € 3.120,00 , risultando l'ulteriore importo recato da detto preventivo, pari ad
€ 2000,00 riferito alla generica voce “Materiali di consumo e tubazioni per impianti frigoriferi”.
A tale riguardo il teste affermava testualmente che il preventivo ricomprendeva “il Tes_1 ripristino dell'impiantistica perché smontando si demoliscono gli impianti” all'evidente scopo di giustificare, attraverso l'asserita “demolizione degli impianti” un costo palesemente elevato e ingiustificato per materiali di consumo (voce di fatto peraltro già espressamente considerata dal Ctu nel costo complessivo delle opere murarie).
Ne consegue che, alla stregua di quanto sopra, l'odierna società attrice risulta tenuta al pagamento in favore del dell'importo residuo di € 1.186,26 (detraendo dal CP_1 residuo corrispettivo di € 7.631,76, comprensivo di Iva, gli importi di € 2.431,20, comprensivo di Iva, e di € 270,30 - rispettivamente per opere murarie legate alla errata pendenza del vano cucina e posa in opera sportello tubi del gas, come già ritenuto dalla sentenza oggetto di parziale cassazione - nonché l'ulteriore importo di € 3.744,00
(comprensivo di IVA) per “smontaggio e rimontaggio cucina”, oltre interessi moratori.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di restituzione formulata dalla società ricorrente in riassunzione nei confronti del in relazione a quanto corrisposto CP_1 in esecuzione della sentenza di primo grado (€ 13.605,57), in data 5 settembre 2013, per la parte eccedente il dovuto come sopra rideterminato, oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2021, n. 34011).
Alla stregua del complessivo esito della causa, in relazione alla reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio, comprese quelle relative al giudizio di legittimità, restando definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura, quelle di ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 24212 del 2022, così provvede:
- accerta e dichiara che risulta tenuta al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo residuo di € 1.186,26 oltre interessi moratori come Controparte_1 disposti nella sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna quest'ultimo alla restituzione
6 di quanto versato da controparte in esecuzione della sentenza di primo grado per la parte eccedente il dovuto come sopra rideterminato, oltre interessi legali dalla domanda di restituzione al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio, rimanendo in via definitiva a carico di entrambe le parti, in pari misura, quelle di ctu.
Firenze, camera di consiglio del 20 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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