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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1499/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1499/2022 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO MASSIMO e GIORDANO FABRIZIO, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'avv. DI GIUGNO MARCO, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 la parte opponente si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 148/2022 notificata il 29.03.2022 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 7.596,00 sulla scorta del verbale di accertamento n. 1555/2017 elevato dalla Polizia di
Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto il 7.1.2017 a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 3 del D. Lgs.
144/2007, sanzionata dall'art. 5, del medesimo Decreto, in quanto “in data 8.04.2017 la compagnia aerea inviava dati non di buona qualità perché errati
o incompleti nelle informazioni del volo SV 0201 proveniente da Jedda, poiché una
passeggera presente a bordo, tale veniva riportata erroneamente in Persona_1
lista passeggeri con un numero di documento diverso da quello esibito ai controlli di frontiera, come riscontrabile dal report e dalla copia del passaporto allegati”.
2. A sostegno della propria opposizione deduceva: Controparte_1
1) la violazione dell'art. 14 della legge 689/81 e dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. 144/2007; 2) violazione dell'art. 3 del d.lgs. 144/2007 per mancanza di una specifica richiesta della Polizia dello scalo;
3) vi9olazione dell'art. 1 della legge 241/90 poiché la sanzione è
sopravvenuta dopo quasi 5 anni dalla contestazione;
4) insussistenza del fatto contestato ben potendo la passeggere avere la disponibilità di due passaporti;
5) violazione dell'art. 5 del d.lgs. 144/2007 poiché la
Polizia di Frontiera ha sanzionato la compagnia aerea per la sola difformità del numero di passaporto che non ingenerava alcun dubbio sulla identità del passeggero.
3. Si costituiva nel merito contestando ogni motivo di doglianza CP_2
della compagnia ritenendoli infondati in fatto ed in diritto.
4. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa con la presente sentenza all'udienza del 22.05.2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. L'opposizione va accolta per il seguente motivo. Ai sensi dell'art. 3 del
D. Lgs n. 144/2007 “
1. Il vettore ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su specifica richiesta dei competenti uffici
incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonché dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, con le modalità di cui al comma 3 ed ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 7, le informazioni relative alle persone trasportate
che attraversano il valico di frontiera autorizzato dello Stato italiano.
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) il numero, il tipo e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
b) la cittadinanza;
c) il nome completo;
d) la data e il luogo di nascita;
e) il valico di frontiera di ingresso nel
territorio italiano;
f) il numero del volo, la data di partenza e di arrivo;
g) l'ora di partenza e la durata del volo;
h) il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo;
i) il primo punto di imbarco.
3. Le informazioni di cui al comma 2
sono comunicate, per via telematica o, in caso di temporaneo impedimento, con altri mezzi appropriati, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, in modo da assicurarne, per le finalità di cui all'articolo 1, l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico, nonché
dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, attraverso il quale il passeggero entra nel territorio dello Stato.
4. La trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il vettore dagli obblighi e dalle responsabilità stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286. 5. Restano fermi l'obbligo per il vettore di informare le persone trasportate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni previste dall'articolo 161 del medesimo decreto legislativo”. A sua volta l'art. 5
dispone che “
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca reato, al vettore che non
provveda a trasmettere i dati richiesti dall'autorità ai sensi dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non siano stati comunicati. 2.
La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di
dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati.
3. Nei casi più gravi o in caso di recidiva, può essere disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione
o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana, inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
4. Al vettore che non provveda a cancellare i dati raccolti e trasmessi ai sensi dell'articolo 3, entro le ventiquattro ore dall'arrivo del volo, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.”. Dalle disposizioni appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera entro il termine delle procedure di accettazione in modo da assicurare l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico. Nel caso di specie il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “in data 8.04.2017 la compagnia aerea inviava dati non di buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni del volo SV 0201 proveniente da Jedda, poiché una passeggera
presente a bordo, tale veniva riportata erroneamente in lista Persona_1
passeggeri con un numero di documento diverso da quello esibito ai controlli di frontiera come riscontrabile dal report e dalla copia del passaporto allegati”.
6. Ai sensi dell'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza
-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ.
Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22 -09 -2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02 -11 -2021, n. 31101). La sanzione contestata a riguarda l'erronea indicazione, in Controparte_1
relazione al volo SV 0201 proveniente da Jedda, laddove la passeggera veniva riportata erroneamente in lista passeggeri con Persona_1
un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di
Polizia frontiera. Dunque, la contestazione dell'illecito si fonda sulla discrasia tra il documento utilizzato dalla passeggera in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dalla passeggera alla
Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco.
6.Sennonché la diversità del passaporto utilizzato dalla passeggera in fase di prenotazione e poi di imbarco, da una parte, e quello mostrato in seguito allo sbarco alla
Polizia di Frontiera, dall'altra, costituisce un solo indizio dell'erroneità
dei dati riportati in lista passeggeri oggetto della comunicazione operata dal vettore. Del resto, deve notarsi che è astrattamente possibile la disponibilità da parte del passeggero di due distinti passaporti validi per l'espatrio per cui il passeggero può aver utilizzato il primo in fase di registrazione e di imbarco ed il secondo in fase di controlli da parte della Polizia di Frontiera. L'art. 4 del D.Lgs n. 144/2007 prescrive, in particolare, che “
1. I competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonché dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove incaricati normativamente dei controlli di polizia di frontiera,
registrano i dati comunicati, su richiesta ai sensi dell'articolo 3, in via provvisoria
e, dopo l'ingresso dei passeggeri, cancellano entro ventiquattro ore dalla ricezione, i dati che non sono necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale.
2. In deroga
a quanto previsto al comma 1, quando, a seguito di specifica segnalazione, i dati si
rendano indispensabili in relazione alla prevenzione di un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale o ad attività d'indagine in corso, i medesimi dati possono essere conservati, con modalità strettamente correlate a tali attività, per un periodo non superiore a sei mesi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, qualora si tratti di dati destinati a confluire per legge nel Centro elaborazioni dati, previa comunque cancellazione, entro il predetto periodo, degli stessi dati conservati temporaneamente ai sensi del presente comma.
3. Il vettore è obbligato a cancellare entro ventiquattro ore dall'arrivo del volo i dati
trasmessi ai competenti uffici ai fini del presente decreto, secondo le modalità previste nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7. 4. Resta fermo l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con modalità tali da assicurare un utilizzo dei dati proporzionato rispetto alle finalità di cui ai commi
1 e 2 e per il tempo strettamente necessario.”. E', quindi, la stessa disposizione richiamata che esige da parte del vettore l'invio tempestivo dei dati, al fine di porre in condizione il personale di frontiera di svolgere in necessari controlli. Controlli che nella specie non sono stati svolti, contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri dal vettore. Inoltre, non vi è riscontro se l'errore che si attribuisce nell'ordinanza al vettore riguarda la comunicazione alla polizia di frontiera di un passaporto errato, ma comunque coincidente con un passaporto in effetti in precedenza rilasciato al passeggero oppure del tutto inesistente. Numero di passaporto, nel primo caso, che il vettore non poteva conoscere e che non poteva che essere comunicato al vettore se non dal passeggero in fase di prenotazione, perché –deve desumersi - in possesso di quel passaporto. In definitiva vi è una carenza istruttoria che non consente di ritenere ricorrenti sufficienti elementi probatori della violazione amministrativa consistente nell'erroneo invio dei dati, con conseguente accoglimento, anche sotto tale profilo, dell'opposizione secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011: “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
7. Gli ulteriori motivi di doglianza non vanno esaminati in ragione del principio della ragione più liquida che permette al giudice di definire la controversia sulla base del motivo più facile da accertare.
8. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle oscillazioni delle pronunce giurisprudenziali, della novità e incertezza interpretativa della questione posta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) ACCOGLIE l'opposizione ed ANNULLA l'ordinanza di ingiunzione 148/2022 emessa da CP_2
B) DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1499/2022 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO MASSIMO e GIORDANO FABRIZIO, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'avv. DI GIUGNO MARCO, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 la parte opponente si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 148/2022 notificata il 29.03.2022 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 7.596,00 sulla scorta del verbale di accertamento n. 1555/2017 elevato dalla Polizia di
Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto il 7.1.2017 a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 3 del D. Lgs.
144/2007, sanzionata dall'art. 5, del medesimo Decreto, in quanto “in data 8.04.2017 la compagnia aerea inviava dati non di buona qualità perché errati
o incompleti nelle informazioni del volo SV 0201 proveniente da Jedda, poiché una
passeggera presente a bordo, tale veniva riportata erroneamente in Persona_1
lista passeggeri con un numero di documento diverso da quello esibito ai controlli di frontiera, come riscontrabile dal report e dalla copia del passaporto allegati”.
2. A sostegno della propria opposizione deduceva: Controparte_1
1) la violazione dell'art. 14 della legge 689/81 e dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. 144/2007; 2) violazione dell'art. 3 del d.lgs. 144/2007 per mancanza di una specifica richiesta della Polizia dello scalo;
3) vi9olazione dell'art. 1 della legge 241/90 poiché la sanzione è
sopravvenuta dopo quasi 5 anni dalla contestazione;
4) insussistenza del fatto contestato ben potendo la passeggere avere la disponibilità di due passaporti;
5) violazione dell'art. 5 del d.lgs. 144/2007 poiché la
Polizia di Frontiera ha sanzionato la compagnia aerea per la sola difformità del numero di passaporto che non ingenerava alcun dubbio sulla identità del passeggero.
3. Si costituiva nel merito contestando ogni motivo di doglianza CP_2
della compagnia ritenendoli infondati in fatto ed in diritto.
4. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa con la presente sentenza all'udienza del 22.05.2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. L'opposizione va accolta per il seguente motivo. Ai sensi dell'art. 3 del
D. Lgs n. 144/2007 “
1. Il vettore ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su specifica richiesta dei competenti uffici
incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonché dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, con le modalità di cui al comma 3 ed ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 7, le informazioni relative alle persone trasportate
che attraversano il valico di frontiera autorizzato dello Stato italiano.
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) il numero, il tipo e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
b) la cittadinanza;
c) il nome completo;
d) la data e il luogo di nascita;
e) il valico di frontiera di ingresso nel
territorio italiano;
f) il numero del volo, la data di partenza e di arrivo;
g) l'ora di partenza e la durata del volo;
h) il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo;
i) il primo punto di imbarco.
3. Le informazioni di cui al comma 2
sono comunicate, per via telematica o, in caso di temporaneo impedimento, con altri mezzi appropriati, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, in modo da assicurarne, per le finalità di cui all'articolo 1, l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico, nonché
dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, attraverso il quale il passeggero entra nel territorio dello Stato.
4. La trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il vettore dagli obblighi e dalle responsabilità stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286. 5. Restano fermi l'obbligo per il vettore di informare le persone trasportate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni previste dall'articolo 161 del medesimo decreto legislativo”. A sua volta l'art. 5
dispone che “
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca reato, al vettore che non
provveda a trasmettere i dati richiesti dall'autorità ai sensi dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non siano stati comunicati. 2.
La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di
dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati.
3. Nei casi più gravi o in caso di recidiva, può essere disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione
o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana, inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
4. Al vettore che non provveda a cancellare i dati raccolti e trasmessi ai sensi dell'articolo 3, entro le ventiquattro ore dall'arrivo del volo, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.”. Dalle disposizioni appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera entro il termine delle procedure di accettazione in modo da assicurare l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico. Nel caso di specie il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “in data 8.04.2017 la compagnia aerea inviava dati non di buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni del volo SV 0201 proveniente da Jedda, poiché una passeggera
presente a bordo, tale veniva riportata erroneamente in lista Persona_1
passeggeri con un numero di documento diverso da quello esibito ai controlli di frontiera come riscontrabile dal report e dalla copia del passaporto allegati”.
6. Ai sensi dell'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza
-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ.
Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22 -09 -2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02 -11 -2021, n. 31101). La sanzione contestata a riguarda l'erronea indicazione, in Controparte_1
relazione al volo SV 0201 proveniente da Jedda, laddove la passeggera veniva riportata erroneamente in lista passeggeri con Persona_1
un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di
Polizia frontiera. Dunque, la contestazione dell'illecito si fonda sulla discrasia tra il documento utilizzato dalla passeggera in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dalla passeggera alla
Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco.
6.Sennonché la diversità del passaporto utilizzato dalla passeggera in fase di prenotazione e poi di imbarco, da una parte, e quello mostrato in seguito allo sbarco alla
Polizia di Frontiera, dall'altra, costituisce un solo indizio dell'erroneità
dei dati riportati in lista passeggeri oggetto della comunicazione operata dal vettore. Del resto, deve notarsi che è astrattamente possibile la disponibilità da parte del passeggero di due distinti passaporti validi per l'espatrio per cui il passeggero può aver utilizzato il primo in fase di registrazione e di imbarco ed il secondo in fase di controlli da parte della Polizia di Frontiera. L'art. 4 del D.Lgs n. 144/2007 prescrive, in particolare, che “
1. I competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonché dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove incaricati normativamente dei controlli di polizia di frontiera,
registrano i dati comunicati, su richiesta ai sensi dell'articolo 3, in via provvisoria
e, dopo l'ingresso dei passeggeri, cancellano entro ventiquattro ore dalla ricezione, i dati che non sono necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale.
2. In deroga
a quanto previsto al comma 1, quando, a seguito di specifica segnalazione, i dati si
rendano indispensabili in relazione alla prevenzione di un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale o ad attività d'indagine in corso, i medesimi dati possono essere conservati, con modalità strettamente correlate a tali attività, per un periodo non superiore a sei mesi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, qualora si tratti di dati destinati a confluire per legge nel Centro elaborazioni dati, previa comunque cancellazione, entro il predetto periodo, degli stessi dati conservati temporaneamente ai sensi del presente comma.
3. Il vettore è obbligato a cancellare entro ventiquattro ore dall'arrivo del volo i dati
trasmessi ai competenti uffici ai fini del presente decreto, secondo le modalità previste nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7. 4. Resta fermo l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con modalità tali da assicurare un utilizzo dei dati proporzionato rispetto alle finalità di cui ai commi
1 e 2 e per il tempo strettamente necessario.”. E', quindi, la stessa disposizione richiamata che esige da parte del vettore l'invio tempestivo dei dati, al fine di porre in condizione il personale di frontiera di svolgere in necessari controlli. Controlli che nella specie non sono stati svolti, contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri dal vettore. Inoltre, non vi è riscontro se l'errore che si attribuisce nell'ordinanza al vettore riguarda la comunicazione alla polizia di frontiera di un passaporto errato, ma comunque coincidente con un passaporto in effetti in precedenza rilasciato al passeggero oppure del tutto inesistente. Numero di passaporto, nel primo caso, che il vettore non poteva conoscere e che non poteva che essere comunicato al vettore se non dal passeggero in fase di prenotazione, perché –deve desumersi - in possesso di quel passaporto. In definitiva vi è una carenza istruttoria che non consente di ritenere ricorrenti sufficienti elementi probatori della violazione amministrativa consistente nell'erroneo invio dei dati, con conseguente accoglimento, anche sotto tale profilo, dell'opposizione secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011: “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
7. Gli ulteriori motivi di doglianza non vanno esaminati in ragione del principio della ragione più liquida che permette al giudice di definire la controversia sulla base del motivo più facile da accertare.
8. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle oscillazioni delle pronunce giurisprudenziali, della novità e incertezza interpretativa della questione posta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) ACCOGLIE l'opposizione ed ANNULLA l'ordinanza di ingiunzione 148/2022 emessa da CP_2
B) DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli