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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9992 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27978/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Capri n. 404/2024,
emessa il 10.11.2024, notificata il 19.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocatura dello Stato di Napoli (C.F. presso i cui uffici, in C.F._1
Napoli, alla Via Diaz 11, domicilia per legge;
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar, 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Lettieri (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via
Cardinale Guglielmo Sanfelice 38;
appellata/appellante incidentale
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._3
Avv.ti Emilio Orsini (C.F. ) e Massimo Leonetti (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Capri (NA) alla Via
Marucella 11/A e dall'Avv. Massimo Leonetti
appellato
Conclusioni per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Giudice adito, previa riforma della gravata sentenza: - Dichiarare la
legittimazione passiva necessaria dell e condannare Controparte_3
esclusivamente quest'ultima al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio;
-
con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.”
Conclusioni per l'appellata-appellante incidentale Controparte_3
: “Rigettare nel merito l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. b)
[...]
Riformare, in accoglimento dell'appello incidentale, integralmente la sentenza nella parte in cui statuisce la competenza per territorio della adita A.G., l'ammissibilità del ricorso in
presenza di istanza di definizione agevolata, l'inapplicabilità della sospensione emergenziale
in tema di prescrizione e decadenza dei crediti opposti e la omessa notifica degli atti
dell'agente della riscossione. c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado.”
Conclusioni per l'appellato : “Voglia l'On. Giudicante del Tribunale Controparte_2
adito contrariis reiectis così provvedere I. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto dalla , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
II. Parte_1
Confermare la sentenza di primo grado;
III. Condannare la parte appellante alla refusione di
compensi e spese di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli scriventi
procuratori dichiaratosi antistataria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, convenne in giudizio, Controparte_2
dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Capri, l' Controparte_3
e la , proponendo opposizione avverso l'intimazione
[...] Parte_1
di pagamento n. 06220239003595842000 del 20.10.2023, al fine di ottenere la declaratoria di annullamento della cartella esattoriale n. 06220150014230849000 in essa contenuta e, asseritamente, notificata il 14.10.2015 per il recupero coattivo di euro 37.835,63, stante l'omesso pagamento di sanzioni amministrative elevate dalla
. Eccependo la sopravvenuta prescrizione quinquennale di cui Parte_1
all'art. 28 della L. 689/81, il contribuente dedusse la non debenza del credito richiesto, non avendo l'ente impositore alcun titolo per agire nei propri confronti,
nè l'Agente per la riscossione alcun diritto a procedere ad esecuzione forzata in proprio danno. Concluse come in atti, con vittoria di spese e competenze professionali.
Si costituì l' eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'incompetenza territoriale del giudice di prime cure, nonché l'inammissibilità della domanda, attesa l'avvenuta presentazione da parte del per la cartella di CP_2
pagamento opposta, dell'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui al
Prot. 2019-ADERISC-2975298 del 16.04.2019. Contestando nel merito il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito coattivamente richiesto, stante la regolarità della notifica della cartella in parola e di successivi atti interruttivi, concluse per il rigetto dell'opposizione spiegata dal contribuente.
Del pari si costituì la , contestando la fondatezza della domanda Parte_1
e deducendo la regolarità degli atti e della formazione del ruolo.
Con la sentenza n. 404/2024, il Giudice di Pace di Capri ha accolto l'opposizione,
condannando l'ente impositore al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure, dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta ed aver rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all' , ha ritenuto fondata Controparte_4
l'eccezione di prescrizione, così statuendo: “Preso atto della documentazione depositata
da parte ricorrente, la domanda risulta fondata, altresì l'Ente Riscossore non ha prodotto in
giudizio valide notifiche di atti interruttivi, come si evince dagli atti depositati in giudizio,
difatti nel caso che ci occupa, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06276201800000073000 risulta ritirata da persona differente dal destinatario dell'atto
senza invio e ricezione della , l'intimazione n. 06220199006521572000 risulta
anch'essa ritirata da persona differente dal destinatario dell'atto senza invio e ricezione della
ed anche per la cartella opposta è stata utilizzata la stessa metodologia di
notificazione. Pertanto, agli atti nessuna notifica risulta essere stata effettuata in modo
regolare e le relative notifiche, come dichiarato dalle convenute, risultano come giammai
effettivamente notificate!” e condannando il solo ente impositore al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente vittorioso.
Per la riforma della sentenza epigrafata, ha proposto appello la , Parte_1
dolendosi dell'erroneità del provvedimento giudiziale laddove ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del concessionario e da qui la condanna alle spese di lite in favore del esclusivamente, a carico di esso ente creditore. Sulla CP_2
scorta di tali premesse, ha insistito per la riforma integrale della sentenza, con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l' la quale ha spiegato appello Controparte_5
incidentale, riproponendo le medesime doglianze svolte in primo grado.
Lamentando dell'erroneità della sentenza con riguardo al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, ne ha chiesto la riforma con la susseguente declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice di pace di Capri, in favore del giudice di pace di essendo il contribuente residente in [...]
Lorenzi n. 107. Sempre in via preliminare, ha contestato l'ammissibilità della domanda, attesa l'avvenuta presentazione, per la cartella esattoriale de qua,
dell'istanza di adesione alla definizione agevolata in data 16.04.2019. Nel merito,
deducendo la legittimità del proprio operato e documentando la ritualità della notifica dell'atto impositivo del 14.10.2015, nonché di successivi atti interruttivi,
quali la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06276201800000073000 avvenuta in data 31.06.2018 e dell'avviso di intimazione di pagamento n. 06220199006521572000
avvenuta il 04.12.2019, ha eccepito il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/81. Pertanto, ha concluso come in atti con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è del pari costituito in appello e ne ha contestato Controparte_2
l'ammissibilità, stante la correttezza della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria di spese e compensi di lite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025, senza la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche. L'appello principale, al pari dell'appello incidentale spiegato dall' CP_4
, è ammissibile e tempestivo.
[...]
Orbene, questioni di chiarezza espositiva, legate altresì all'ordine logico delle questioni poste, inducono a vagliare in via anticipata la fondatezza dell'appello incidentale formulato dall' in ordine all'eccezione Controparte_3
di incompetenza per territorio del giudice di pace di Capri, stante l'astratta attitudine assorbente rispetto all'esame degli altri lamentati vizi processuali e sostanziali del provvedimento impugnato.
Segnatamente, secondo la prospettazione difensiva fornita dal concessionario, il giudice inizialmente adito avrebbe erroneamente dichiarato la propria competenza,
trattenendo la causa innanzi a sé e decidendola nel merito.
Al riguardo si evidenzia che la domanda, spiegata dal in primo grado, va CP_2
qualificata non già come opposizione all'esecuzione per la quale il giudice territorialmente competente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 27
c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c., è quello di residenza del trasgressore dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto, ma va qualificata quale azione di accertamento negativo del credito e, pertanto, l'eccezione di incompetenza, così
come formulata solo con riferimento agli artt. 480 e 615 c.p.c., non può essere accolta.
Venendo al merito, l'appello principale e gli altri motivi sollevati con l'appello incidentale dal concessionario vanno delibati congiuntamente investendo piani di indagine e questioni intimamente connesse.
Con gli ulteriori motivi di appello incidentale, l' Controparte_3
ha impugnato il titolo giudiziale nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato l'ammissibilità della domanda ab origine spiegata dal contribuente,
nonostante l'asserita presentazione da parte dello stesso dell'istanza di definizione agevolata, nonché nella parte in cui ha rilevato l'irregolarità della notifica degli atti impositivi, quali atti interruttivi della prescrizione del credito richiesto.
La con l'appello principale ha censurato, invece, la statuizione Parte_1
della sentenza relativa al difetto di legittimazione passiva dell' CP_4
e quella afferente al governo delle spese di lite, le quali sono state poste
[...]
a carico della sola , nonostante l'annullamento della cartella esattoriale sia Parte_1
dipeso dall'inerzia del concessionario.
La precisata intima connessione delle questioni emerge dalla circostanza che,
laddove dovesse essere fondato l'appello incidentale, giocoforza si imporrebbe di regolamentare le spese del primo grado di giudizio in maniera diversa da quanto effettuato dal primo giudice.
Orbene, l'eccezione di inammissibilità della domanda spiegata originariamente dal contribuente, attesa l'asserita presentazione da parte dello stesso dell'istanza di definizione agevolata, è destituita di fondamento. Al riguardo, mette conto evidenziare che, dalla documentazione in atti, con particolare riferimento al fascicolo del concessionario del primo grado di giudizio acquisito al presente, non vi è alcuna allegazione relativa alla predetta istanza, né della comunicazione di accoglimento da parte dell'Amministrazione, nonché della prova del pagamento parziale, tutti elementi idonei e sufficienti a determinare l'estinzione del giudizio.
Del resto, di tanto ne dà atto altresì il primo giudice in sentenza.
Quanto all'ulteriore motivo di gravame, con cui l' Controparte_4
dolendosi dell'erronea erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, ha contestato il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito richiesto, risulta per tabulas la regolarità
della notifica della cartella esattoriale n. 06220150014230849000, avvenuta il
14.10.2015 a mani del destinatario. Regolare si appalesa anche la notifica dei successivi atti interruttivi. La comunicazione preventiva di ipoteca n. 06276201800000073000 risulta correttamente notificata in data 31.06.2018 mediante consegna a , qualificatosi come figlio. Del pari l'avviso di intimazione Parte_3
di pagamento n. 06220199006521572000 risulta notificato il 04.12.2019, mediante consegna a , qualificatasi convivente. Persona_1
Orbene, sul punto, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, come nell'ipotesi di notifica a mezzo posta a persona diversa dal destinatario, ai sensi dell'art. 7 comma 6 legge 890/1982, introdotto dall'art. 36 comma 2 quater del D.L.
248/2007, convertito in legge con modificazioni n. 31 del 2008, non è necessario che la raccomandata contenente la comunicazione informativa dell'avvenuta notifica a soggetto diverso dal destinatario sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto (Cass. Civ. sent. n. 12438/2016). Pertanto,
dalla data di notifica della cartella in parola alla data di notifica della opposta intimazione di pagamento n. 06220239003595842000 del 20.10.2023, non è decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/81.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello incidentale è parzialmente fondato e deve trovare parziale accoglimento con conseguente declaratoria di legittimità della cartella esattoriale n. 06220150014230849000.
Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
Quanto al governo delle spese di lite del primo grado di giudizio, queste seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo. Controparte_2
Il parziale accoglimento dell'appello incidentale, proposto dall'
[...]
, induce a compensare le spese del presente grado di giudizio. Controparte_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello incidentale;
b) rigetta l'appello principale;
c) condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_2 [...]
, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano Controparte_3
in euro 762,00 per compensi professionali, oltre IVA e Cpa come per legge se dovute;
d) condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro
[...]
762,00 per compensi professionali, oltre IVA e Cpa come per legge se dovute;
e) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Napoli, 3.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone