Sentenza 25 marzo 2016
Ordinanza cautelare 29 luglio 2016
Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2018
Improcedibile
Sentenza 5 giugno 2020
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- 1. Limiti alla comunicazione social extraistituzionale del magistrato ordinarioLuigi Salvato · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. Il tema della sessione odierna, all'interno di un convegno dedicato a magistratura e social network, è assai ampio perché investe la comunicazione istituzionale ed extraistituzionale e, quindi, anche le esternazioni dei magistrati non concernenti i procedimenti dagli stessi trattati ed attinenti a vicende politiche, giudiziarie e di costume. Non mi soffermo sulla differenza tra social network e social media e, muovendo dalla nozione data di questi ultimi dal Consiglio Consultivo dei giudici europei (CCJE) , svolgo alcune considerazioni esclusivamente in ordine ai limiti che si impongono ai magistrati nella comunicazione extraistituzionale stabiliti da norme di diritto positivo e la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 25/03/2016, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2015, proposto da Biwind Srl in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Ilde Follieri, Enrico Follieri, con domicilio eletto presso lo studio degli Avv. Colucci - Cima in Campobasso, Via Zurlo, 8;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per il SE, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del SE, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;
Regione SE, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Macchiarola e Maria Alessandra Fusaro, domiciliato in Campobasso, Via Genova, n. 11;
Comune di Ripabottoni, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale del SE del 22.5.2015, pervenuto alla Biwind 1 srl il 25.5.2015, con il quale si è disposta l’immediata inibizione dei lavori di realizzazione dell’impianto eolico di 1 MW in località Torre Zeppa, del Comune di Ripabottoni assentito con autorizzazione unica di cui alla determina dirigenziale della Regione SE n. 79/2012 e successive proroghe e la Regione SE è stata invitata a fornire i chiarimenti necessari circa il mancato rispetto del parere reso dal Mibact nella conferenza di servizi del 21.06.2012 nonché a riconsiderare le proroghe concesse alla ditta con le dd. nn. 95/2013 e 7/2015; nonché per l’annullamento della autorizzazione unica regionale n. 79/2012 e delle successive proroghe di cui alle dd. nn. 95/2013 e 7/2015 chiesto dal AC con ricorso incidentale notificato in data 4.9.2015;
Visti il ricorso della Biwind srl, il ricorso incidentale del AC ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per il SE, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del SE;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 16.12.2011 la Biwind 1 s.r.l. ha chiesto alla Regione SE l’avvio del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 per la realizzazione ed esercizio di un aerogeneratore e relative opere connesse, della potenza di 1000KW in località Torre Zeppa del Comune di Ripabottoni, su terreni identificati in catasto al foglio 13, particelle nn. 1-3, in area a destinazione agricola e priva di vincolo paesaggistico, archeologico o di altra natura.
Alla conferenza di servizi del 21.6.2012, appositamente indetta, veniva acquisito anche il parere negativo del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici, reso ai sensi dell’art. 152 del d. lgs. n. 42/2004, secondo quanto prescritto dall’art. 14.9 delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010, trattandosi di intervento riguardante aree non soggette a vincoli ma ricadente in prossimità di aree o di immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Ritenendo il parere reso in violazione dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 190 e dell’art. 152 del d.lgs. n. 42/2004, l’amministrazione regionale ha motivatamente deciso di superare il predetto parere, concludendo il procedimento mediante rilascio dell’autorizzazione unica adottata con determina dirigenziale n. 79 del 11.7.2012.
Seguivano le determine regionali n. 95 del 24.7.2013 e n. 7 del 29.1.2015 con cui veniva prorogato il termine di inizio dei lavori e la determina n. 38 del 8.7.2015 con cui la Regione autorizzava una modifica, non sostanziale, dell’altezza dell’aerogeneratore al mozzo da 80 m. a 65 m.
Mentre erano in corso i lavori di realizzazione dell’impianto, il Segretario regionale del AC del SE adottava il provvedimento del 22.5.2015 prot. n. 001936 con cui, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’art. 155 del d.lgs. n. 42/2004 ed in via cautelare, ordinava l’immediata sospensione di tutti i lavori relativi alla realizzazione dell’impianto eolico, lamentando il mancato rispetto del parere negativo reso, nella conferenza di servizi del 21.6.2012, ai sensi dell’art. 152 del d. lgs. n. 42/2004, richiamato dal D.M. 10.9.2010 per i casi di impianti da localizzare in aree contermini a siti vincolati.
Il predetto provvedimento è stato impugnato con ricorso notificato in data 23.7.2015 e depositato in data 27.7.2015 con il quale la società Biwind 1 srl ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990, dell’art. 152 del d.lgs. n. 42 del 2004 e delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010. Inoppugnabilità del provvedimento regionale. Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti e dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento, violazione dei limiti del potere amministrativo.
Premesso che il AC è stato ritualmente convocato alla conferenza di servizi del 21.6.2012 ove ha anche reso, in senso negativo, il prescritto parere, la ricorrente rileva che la Regione SE, in sede di adozione del provvedimento conclusivo, ha ritenuto di dover superare il predetto parere negativo in quanto, a suo dire, reso in violazione dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 152 del d. lgs. n. 42 del 2004. Ne discende che il AC anziché adottare l’ordine di sospensione, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’autorizzazione unica regionale per dolersi della illegittima pretermissione del parere reso in violazione delle regole di funzionamento della conferenza di servizi, non potendosi ammettere l’adozione di un atto statale al fine di ostacolare l’esecutività di un atto regionale divenuto inoppugnabile.
2. Violazione dell’art. 152 del d.lgs. n. 42 del 2004. Violazione dell’art. 21 quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere.
Né l’art. 152 né l’art. 155 del d.lgs. n. 42/2004 legittimerebbero il AC a sospendere gli effetti dell’autorizzazione unica regionale. Lo stesso articolo 150 del medesimo decreto legislativo prevede il potere di sospensione dei lavori relativi ad aree o immobili per i quali sia stato avviato il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico che è tuttavia fattispecie diversa da quella oggetto di causa.
In via generale poi l’art. 21 quater della legge n. 241 del 1990 dispone che la sospensione del provvedimento possa essere disposta dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge mentre nel caso di specie sarebbe stata disposta da organo diverso non autorizzato dalla legge.
3. Violazione dell’art. 21 quater comma 2 della legge n. 241 del 1990.
Il provvedimento di sospensione dei lavori sarebbe comunque illegittimo per omessa apposizione del termine finale di efficacia.
4. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 152 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990.
Il parere negativo reso dal Soprintendente nella conferenza di Servizi sarebbe illegittimo in quanto non contenente mere prescrizioni conformative dell’intervento, come invece imposto dall’art. 152, (quelle indicate equivarrebbero, nella sostanza, ad un diniego) e come tale sarebbe stato legittimamente disatteso dalla Regione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in uno alle sue articolazioni periferiche operanti in SE per resistere al ricorso, contestando la fondatezza dei motivi di ricorso e concludendo per la loro reiezione nel merito.
Con la medesima memoria di costituzione in giudizio, notificata in data 4.9.2015, il AC ha anche proposto ricorso incidentale per chiedere l’annullamento dell’autorizzazione unica regionale e dei successivi provvedimenti di proroga eccependone la nullità, per difetto di attribuzione, stante l’omessa rimessione della decisione conclusiva del procedimento al Consiglio dei ministri in quanto organo competente a decidere in caso di pareri negativi resi dagli organi preposti alla tutela paesaggistica e, in ogni caso, la sua illegittimità per omessa valutazione del parere negativo vincolante, anche se espresso in forma irrituale ovvero, quanto meno, per omessa riconvocazione della conferenza di servizi al fine di acquisire ritualmente il parere di compatibilità paesaggistica.
Anche la Regione SE si è costituita in giudizio per difendere la legittimità dei provvedimenti adottati, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso incidentale per difetto del requisito di accessorietà della domanda e, comunque, la sua irricevibilità, ove riqualificato come domanda autonoma.
All’udienza pubblica del 17.12.2015 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di memorie con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.
Occorre prendere le mosse dal ricorso incidentale che il Ministero, a mezzo della difesa erariale, ha proposto notificando la memoria di costituzione in giudizio nella parte in cui, accanto alla confutazione dei motivi di ricorso, contiene censure avverso l’autorizzazione unica regionale e le successive determine di proroga.
L’impugnazione è inammissibile per difetto del requisito della accessorietà della domanda rispetto al ricorso principale, espressamente richiesto dall’art. 42 del cod. proc. amm..
Ed infatti nel caso di specie l’interesse alla contestazione non sorge “in dipendenza della domanda proposta in via principale”, come richiesto dall’art. 42 c.p.a., venendo in rilievo un atto autonomamente lesivo che avrebbe dovuto essere impugnato in via principale nel termine di decadenza di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.M. o, in ogni caso, dalla intervenuta conoscenza.
E’ noto infatti che la proposizione del ricorso incidentale veicola un interesse ad opporre censure nei confronti del ricorrente principale ed ha carattere accessorio rispetto al ricorso principale in quanto esprime interessi che divengono attuali e concreti solo in seguito alla proposizione di quest'ultimo; ulteriore conferma della accessorietà è data dalla procedibilità del ricorso incidentale solo nel caso di prognosi favorevole all’accoglimento di quello principale. Diversamente, laddove la lesione dell’interesse legittimo sorga in conseguenza diretta dell'emanazione di precedenti atti da parte dell'amministrazione, il titolare di tale posizione giuridica soggettiva non può ritenersi legittimato ad impugnare tardivamente i provvedimenti pregressi, in quanto suscettibili di necessaria contestazione in via diretta ed autonoma nel rispetto dell’ordinario termine di decadenza (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 30 luglio 1998, n. 1408 nonché C.G.A.R.S. n. 249 del 30.6.95; TAR Veneto, n. 762 del 10.4.97; TAR Lazio Latina, n. 204 dell'11.3.97).
Nel caso di specie, il ricorso a tale rimedio impugnatorio si appalesa elusivo del termine di decadenza in quanto, secondo quanto eccepito dalla difesa regionale con allegazione rimasta incontestata, l’autorizzazione unica n. 79 del 2012 è stata pubblicata sul BURM n. 23 del 1.10.2012 p. 5528, con efficacia di pubblicità legale.
Inoltre, dalla lettura del provvedimento di sospensione adottato il 22 maggio 2015 si evince che il Segretariato regionale del AC laddove invita la Regione ad intervenire in autotutela, conferma di conoscere l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione unica e delle successive proroghe, ivi espressamente menzionate e fatte oggetto di espressa richiesta di chiarimenti, sicchè il termine di impugnazione deve ritenersi ampiamente decorso alla data di notifica del gravame incidentale avvenuta solo il 4 settembre 2015.
Né vale opporre - per affermare la tempestività del ricorso incidentale ove anche riqualificato come ricorso autonomo - che ai fini della decorrenza del termine di impugnazione occorra avere acquisito una completa conoscenza del provvedimento in contestazione e degli atti presupposti, in quanto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, a tal fine è sufficiente che l’interessato sia stato posto nelle condizioni di conoscere l’autorità emanante, il dispositivo e di percepire l’effetto lesivo del provvedimento. Nel caso di specie, non v’è dubbio che il Ministero, alla data di adozione dell’ordine di sospensione (22.5.2015), fosse perfettamente in grado di cogliere l’effetto lesivo dei provvedimenti regionali rilasciati, tenuto conto che l’acquisizione in conferenza di servizi del parere negativo reso dal competente Soprintendente, seguita dal rilascio dell’autorizzazione unica da parte della Regione, senza investire della questione il Consiglio dei Ministri, era circostanza già di per sé sufficiente a concretizzare una lesione delle prerogative dell’autorità preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico tale da fondare l’onere di immediata impugnazione.
Inoltre, l’ordine di sospensione è stato adottato proprio sul presupposto dell’intervenuto rilascio da parte della regione SE di provvedimenti che il AC ha ritenuto direttamente lesivi dell’interesse pubblico alla tutela paesaggistica e che, come tali, dovevano essere contestati in via autonoma.
A conferma di quanto precede osserva ancora il collegio che nel caso di specie l’accertamento della legittimità dell’autorizzazione unica e delle successive proroghe si pone quale indagine necessariamente presupposta rispetto allo scrutinio di legittimità del provvedimento interdittivo del Segretariato regionale – in quanto dichiaratamente adottato sulla scorta di una pretesa illegittimità e/o nullità delle prime - sicché l’esame di ogni contestazione sul punto deve necessariamente precedere e non seguire la verifica della legittimità del divieto imposto, donde l’impossibilità logica, prim’ancora che giuridica, di configurare la relazione presupposta dall’art. 42 del codice del processo amministrativo.
Il Collegio non ignora che Cons. Stato, VI, n. 3039/2012, in riforma della sentenza di questo TAR n. 734/2011, ha ritenuto ammissibile il gravame incidentale proposto dal AC in analoga vicenda, tuttavia ritiene di dover ribadire le ragioni di inammissibilità già espresse con sentenza n. 734/2011 e qui richiamate, alla luce del chiaro disposto di cui all’art. 42 cod. proc. amm. e dell’indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema, in quanto non confutate dal giudice d’appello che sul punto ha ritenuto di valorizzare soprattutto il vizio radicale di nullità dell’autorizzazione unica.
Tuttavia, al fine di ritenere il gravame tempestivo – ove riqualificato come autonomo ricorso di impugnazione in via principale – non vale neppure opporre la nullità degli atti regionali in quanto adottati in carenza di potere, per difetto di attribuzione, secondo la tesi fatta propria sempre da Cons. Stato, VI, n. 3039/2012.
In senso contrario questo TAR in più occasioni ha evidenziato che eventuali violazioni della disciplina legale della conferenza di servizi comportano la illegittimità e non la nullità della autorizzazione unica che, se non contestata nei termini di legge, diventa inoppugnabile secondo principi di consolidata e risalente tradizione.
La problematica è stata trattata con dovizia di argomenti dalla sentenza di questo TAR n. 585/2012 e, ancora di recente, con la n. 601/2014 che vengono qui richiamate quali precedenti conformi anche con riferimento al corredo motivazionale che il collegio intende qui ribadire.
La tesi della nullità è stata di recente sconfessata da Cons. Stato, VI, n. 4167/2013 proprio nella materia del rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003; in tale sentenza si legge che: “ Pervero, in un caso del tutto particolare questa Sezione ha ravvisato un’ipotesi di nullità dell’autorizzazione unica (per difetto assoluto di attribuzione o rispettivamente per difetto dell’elemento essenziale dell’assenza di dissensi qualificati nella previa conferenza di servizi), nel caso di sostanziale e radicale pretermissione delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e ambientale, e cioè nel caso di mancata convocazione alla conferenza di servizi o di mancata applicazione del modulo previsto dall’art. 14-quater l. n. 241/1990 per il superamento del motivato dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela degli interessi sensibili ivi indicati (v., in tal senso, Cons. St., Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039). Tuttavia, nel caso di specie, è stata consentita la partecipazione della Soprintendenza statale, la quale avrebbe potuto impugnare in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario l’autorizzazione unica regionale, qualora avesse inteso far valere vizi del procedimento. In altri termini, ritiene la Sezione che:
- l’estensione della sanzione della nullità a fattispecie non riconducibili alle tassative ipotesi previste dall’art. 21- septies l. n. 241/1990 equivarrebbe ad un inammissibile vulnus al principio di certezza del diritto pubblico;
- tranne queste ipotesi tassative, ogni violazione di legge, più o meno grave, determina la annullabilità del provvedimento, con la conseguenza che – nel caso di mancata emanazione di un atto amministrativo o di una pronuncia del giudice amministrativo che ne disponga l’annullamento o la sospensione degli effetti – il medesimo atto deve essere ritenuto efficace da ogni autorità tenuta alla sua esecuzione.
- perfino nelle ipotesi più gravi, che danno luogo ai presupposti per la proposizione di un conflitto di attribuzione, anche la Corte Costituzionale, in considerazione dei principi generali del diritto pubblico, ha costantemente rilevato la produttività di effetti (con la relativa annullabilità, e non la nullità) dell’atto che risulti invasivo delle competenze di un altro organo costituzionale ”.
Si tratta di argomenti non solo in linea con quanto affermato da questo TAR con le richiamate sentenze n. 585/2012 e n. 601/2014 ma sostanzialmente di recente condivisi dalla IV sezione del Consiglio di Stato con sentenze n. 5671/2014 e 3971/2015.
Accertata la inammissibilità del ricorso incidentale nonché la sua irricevibilità, ove riqualificato come domanda autonoma, può ora procedersi all’esame del merito del ricorso principale che è fondato, con particolare riferimento al primo motivo di censura.
In particolare, quanto alla possibilità per gli organi del AC di adottare, successivamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, provvedimenti con efficacia inibitoria (nella specie ordine di sospensione ex art. 155 d.lgs. n. 42/2004) o comunque preclusiva delle attività autorizzate con provvedimento regionale, con la sentenza n. 585/2012 questo TAR si è già espresso negativamente con orientamento poi ribadito con sentenza n. 601/2014 che si richiamano quali precedenti conformi.
In via di estrema sintesi, deve essere ribadito che in presenza di una autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto eolico, valida ed efficace, il segretariato regionale del AC non può interdire l’inizio dei lavori invocando supposti vizi di un procedimento ormai concluso (e non contestato nei termini di legge) o facendo leva su di un possibile pregiudizio per il paesaggio. Il principio di inoppugnabilità del provvedimento non contestato nel termine di decadenza, non consente infatti di far valere gli eventuali vizi di illegittimità da cui lo stesso risulti affetto, a meno che l’autorità emanante non ritenga di intervenire in via di autotutela, evenienza questa esclusa nel caso di specie dalla Regione SE, pur sollecitata in tal senso dal Segretariato regionale.
Né, d’altro canto, per superare l’inoppugnabilità dell’autorizzazione unica e delle successive proroghe possono essere invocati inesistenti vizi di nullità, ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241 del 1990, tenuto conto, come si è detto, che nessuna delle ipotesi tassativamente elencate nel citato disposto normativo ricorre nel caso di specie: non sussiste infatti una carenza di elementi essenziali del provvedimento e neppure si verte in materia di violazione od elusione del giudicato o in una fattispecie di difetto di attribuzione stante la pacifica competenza regionale in materia (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5671/2014 sulla tassatività delle cause di nullità del provvedimento); la supposta violazione delle regole che governano il funzionamento della conferenza di servizi non può che configurare un’ipotesi di illegittimità della determina conclusiva e ciò vale anche per le ipotesi di superamento del dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela di interessi a garanzia procedimentale rafforzata secondo modalità divergenti rispetto a quelle canonizzate dalla norma di riferimento contenuta nell’art. 14-quater della legge 241 del 1990.
Tale impostazione ha successivamente trovato anche l’avallo del giudice di appello.
La VI sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4167/2013, ha infatti escluso, in assenza di tempestiva impugnazione della autorizzazione unica regionale, la legittimità dell’ordine di sospensione dei lavori adottato dal Comune, su impulso della locale Soprintendenza, sul presupposto della ritenuta nullità dell’autorizzazione unica, sostenendo, al contrario, che per il principio di esecutività degli atti amministrativi, anche se illegittimi, il Comune non potesse interferire sugli effetti della predetta autorizzazione ( contra Cons. Stato, VI, n. 3039/2012).
Ne discende che, poiché l’autorizzazione unica n. 79/2012 e le successive proroghe devono considerarsi pienamente produttive di effetti e quindi idonee a legittimare l’intrapresa dei lavori, il provvedimento del Segretariato regionale che inibisce una tale attività sulla scorta di motivazioni che tendono a mettere in discussione la validità del titolo, non tempestivamente impugnato, non può non essere dichiarato illegittimo e va conseguentemente annullato.
Per mera completezza, osserva il Collegio che, alla luce del più recente orientamento della IV sezione del Consiglio di Stato, espresso in sede cautelare, anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi fondato stante l’omessa indicazione nel provvedimento di sospensione del termine finale prescritto dall’art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (cfr.: ordinanza n. 2958 del 3.7.2015).
L’impugnazione cautelativa della nota del 20.7.2015 prot. 2721 – con la quale il Segretariato regionale del AC, in riscontro all’invito a partecipare al tavolo tecnico indetto dalla Regione SE per fare chiarezza sulla questione, ha comunicato la propria indisponibilità a parteciparvi, ribadendo, al contempo, quanto già espresso nel provvedimento di sospensione lavori del 22.5.2015 – è inammissibile, trattandosi di atto privo di valenza provvedimentale e, comunque, in parte qua meramente confermativo del provvedimento impugnato.
In conclusione, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale del SE del 22.5.2015, pervenuto alla Biwind 1 srl il 25.5.2015, con il quale è stata disposta l’immediata inibizione dei lavori di realizzazione dell’impianto eolico di 1 MW in località Torre Zeppa, del Comune di Ripabottoni assentito con autorizzazione unica di cui alla determina dirigenziale della Regione SE n. 79/2012, alle successive proroghe n. 95/2013 e 7/2015 e alla variante non sostanziale n. 38/2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal AC;
- accoglie il ricorso principale proposto dalla Biwind srl e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato adottato dal AC - Segretariato regionale del SE in data 22.5.2015;
- condanna il AC alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 2000,00 oltre IVA e CAP e con diritto alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio del 17 dicembre 2015 e del 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2016
IL SEGRETARIO