Decreto cautelare 29 novembre 2024
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Decreto cautelare 25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/08/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01444/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01960/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1960 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Lieggi e Mario Sicolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Maggiore -OMISSIS-” presso la Direzione di Amministrazione dell’Esercito di Firenze, a decorrere dal -OMISSIS-;
- del Decreto con cui il Direttore generale della Direzione Generale per il Personale Civile di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto il transito del Maggiore -OMISSIS- nell’Area Funzionari del personale civile, fascia retributiva F4;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto e, segnatamente:
- della bozza di contratto di lavoro per il transito nei ruoli civili del predetto Ministero;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 gennaio 2025:
- della nota prot. n. -OMISSIS- (conosciuta dal ricorrente soltanto a seguito del deposito dei documenti da parte del Ministero in data 7 gennaio 2025) dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, avente ad oggetto “Transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa - Maggiore -OMISSIS-”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 febbraio 2025:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Maggiore -OMISSIS-. Ricorso al TAR SC di Firenze con sospensiva - R.G. 1960/2024 – Esecuzione Ordinanza n. 765/2024”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente - arruolato nell’Aeronautica Militare e per lungo tempo assegnato, in qualità di formatore, all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze (di seguito anche solo ISMA) - è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare, ma idoneo all’impiego nel personale civile del Ministero della Difesa.
Lo stesso ha quindi presentato domanda di transito, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Difesa prot. n. 51229 del 25 luglio 2023 e dall’annesso 3, specificamente applicabile ai dipendenti dell’Aeronautica Militare.
Egli ha chiesto, in particolare, di essere assegnato ai ruoli civili dell’Aeronautica Militare e di permanere nella stessa sede di servizio in cui già aveva prestato servizio, ove risultavano disponibili alcune posizioni organiche compatibili con il nuovo profilo professionale attribuitogli.
Con provvedimento prot. n. del -OMISSIS-, invece, l’Amministrazione ha disposto il transito del dipendente in un’altra Forza Armata e, precisamente, nell’Esercito.
2. Avverso questo primo provvedimento è insorto il ricorrente, deducendo, in estrema sintesi, i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione, in particolare, non avrebbe tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 51229 del 25 luglio 2023 e nell’annesso 3, che per gli appartenenti all’Aeronautica Militare individua, quale criterio prioritario, l’assegnazione all’“Ente/Distaccamento/Reparto (E/D/R) presso il quale il militare prestava servizio alla data di notifica del provvedimento medico legale di non idoneità al servizio militare incondizionato e contestuale idoneità al transito, qualora sia disponibile la posizione organica riferita al profilo professionale assegnato”; né avrebbe dato alcun rilievo alla sua specifica condizione patologica, omettendo così di effettuare un adeguato bilanciamento degli interessi pubblici e privati contrapposti,
Con ordinanza di questa Sezione n. 765 del 19 dicembre 2024, l’istanza cautelare formulata dal ricorrente è stata accolta ai fini del riesame, poiché il provvedimento impugnato non risultava sufficientemente motivato <<alla luce delle specifiche indicazioni contenute nella circolare del 25 luglio 2023, annesso 3, avente ad oggetto “determinazione della sede di prima assegnazione del personale militare dell'Aeronautica Militare richiedente il transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Difesa ai sensi dell'art. 930 C.o.m.”, che prevede, come primo criterio di determinazione della sede di prima assegnazione all'atto del transito “1. Ente/Distaccamento/Reparto (E/D/R) presso il quale il militare prestava servizio alla data di notifica del provvedimento medico legale di non idoneità al servizio militare incondizionato e contestuale idoneità al transito, qualora sia disponibile la posizione organica riferita al profilo professionale assegnato”>>.
3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata anche la nota prot. n. -OMISSIS- - conosciuta dal ricorrente solo a seguito del deposito in giudizio da parte dell’Amministrazione - nella quale l’ISMA specificava le ragioni per le quali si sarebbe dovuta escludere la permanenza del ricorrente presso l’Arma e la struttura di originaria assegnazione.
4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti è stato infine impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui il Ministero della Difesa - nel riesaminare l’istanza di transito in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 765/2024 cit. del T.A.R. della SC - ha confermato il passaggio del ricorrente nei ruoli civile dell’Esercito.
Con ordinanza n. 171 del 21 marzo 2025, il Tribunale ha accolto la nuova domanda di sospensione formulata dal ricorrente in via cautelare, evidenziando che “nella motivazione del provvedimento del Ministero della difesa prot. n. -OMISSIS-, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 765 del 19 dicembre 2024, non si tiene conto del fatto che:
- l’art. 4 della circolare del Ministero della difesa n. 51229 del 25 luglio 2023, nella quale sono esplicitate le modalità di definizione delle procedure di transito nei ruoli civili del personale appartenente ai ruoli militari, stabilisce che “il personale transitato viene inquadrato in soprannumero, nell’organico della forza armata di provenienza, nella posizione corrispondente al grado rivestito al momento del passaggio nei ruoli civili…”;
- l’annesso 3 alla circolare, per lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, individua i criteri per la determinazione della sede di prima assegnazione secondo uno specifico ordine di priorità;
- in base al primo criterio, l’interessato va assegnato presso l’ente/distaccamento/reparto presso il quale prestava servizio… “qualora sia disponibile la posizione organica riferita al profilo professionale assegnato”;
- presso l’ISMA, dove il ricorrente ha prestato servizio, risultano vacanti alcune posizioni per il profilo di funzionario amministrativo attribuito all’interessato, come dimostrato dalla documentazione versata in atti e dalla mancata contestazione, sul punto, da parte dell’Amministrazione resistente;
- i casi di deroga previsti dal medesimo annesso, volti comunque ad apprestare una tutela rafforzata per alcune specifiche esigenze (sanitarie e familiari) del personale soggetto a transito, non prevedono l’assegnazione ai ruoli civili di altre forze armate, valorizzandone le specifiche esigenze di organico”.
5. In vista dell’udienza pubblica, con memoria del 29 maggio 2025, il ricorrente ha reso noto di essere stato assegnato presso l’ISMA, in attesa della definizione del giudizio, e di avere, ciononostante, deciso di rinunciare al transito in ragione dell’impatto emotivo causatogli dal complessivo comportamento dell’Amministrazione e della persistente incertezza sulla sua definitiva sede di servizio.
Egli ha pertanto dichiarato di non avere più interesse alla decisione dei ricorsi e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, stante la fondatezza delle censure formulate con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
6. L’Amministrazione, per parte sua, ha ribadito l’infondatezza delle pretese attoree - a suo dire confermata dalla decisione del ricorrente di rinunciare al transito - e ha perciò chiesto la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese del giudizio.
7. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Visto tutto quanto precede, il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Le spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente.
Ed invero, come più estesamente evidenziato nelle ordinanze cautelari citate, che si richiamano, i provvedimenti impugnati si discostano da quanto stabilito nella circolare n. 51229 del 25 luglio 2023 e nell’annesso 3, contenente criteri puntuali per l’individuazione della sede di assegnazione del militare in transito nei ruoli civili dell’Aeronautica Militare e in cui - come detto - si prevede, in via prioritaria, l’assegnazione all’“Ente/Distaccamento/Reparto (E/D/R) presso il quale il militare prestava servizio alla data di notifica del provvedimento medico legale di non idoneità al servizio militare incondizionato e contestuale idoneità al transito, qualora sia disponibile la posizione organica riferita al profilo professionale assegnato”.
Negli stessi, poi, non sono state esplicitate le specifiche ragioni di deroga che, in base alla disciplina applicabile, avrebbero impedito di assegnare il dipendente ai ruoli civili della stessa Forza Armata e presso la stessa sede nella quale lo stesso ha prestato servizio in qualità di militare, stante, soprattutto, la presenza di posizioni vacanti per il profilo di funzionario amministrativo attribuito all’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00 oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.