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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/06/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Adriano Cassini ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 QUINQUIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1298/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco Stefano Rosati - attore opponente -
Contro
( ), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'Avv. Roberta Alessandrini - convenuta opposta -
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
Con atto di precetto notificato il 28.8.23, intimava a il pagamento Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 4.058,59 oltre spese ed accessori di legge, derivante da sentenza n.
305/20 del Tribunale di Ascoli P. con la quale veniva pronunziata la separazione fra i coniugi con obbligo a carico del di pagamento dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 in favore Pt_1
della figlia della coppia e di euro 150.00 in favore della A seguito di ulteriori giudizi, CP_1
l'assegno della ra stato aumentato sino ad euro 200,00 mensili. CP_1
In particolare, faceva rilevare nell'atto di precetto che il non aveva versato alla la Pt_1 CP_1
rivalutazione sugli assegni, che dal giugno 2022 non aveva versato la somma di euro 200,00 stabilita a titolo di mantenimento e che non aveva neppur versato l'adeguamento Istat relativo all'assegno spettante alla figlia pari ad euro 681,60.
pagina 1 di 4 proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. in forza dei seguenti motivi: - con sentenza n. Parte_1
88/2022 il Giudice di Pace di Ascoli P., in accoglimento della domanda proposta dal aveva Pt_1
condannato la al pagamento in suo favore della somma di euro 3.796,57; - con missiva del CP_1
31.5.22 il comunicava alla che avrebbe compensato il suo credito con quello Pt_1 CP_1
riconosciuto alla dal Tribunale;
- detta sentenza del Giudice di Pace veniva appellata dalla CP_1
ma l'impugnazione veniva rigettata dal Tribunale di Ascoli P.; - il aveva di fatto CP_1 Pt_1
compensato il credito salvo quello relativo alla figlia;
- la compensazione era legittima poiché
l'assegno di mantenimento non ha natura alimentare;
- l'adeguamento Istat dell'assegno dovuto alla figlia non era mai stato richiesto prima né vi era stata “messa in mora”; - in ogni caso, l'opponente dichiarava di offrire la somma di euro 681,60 dovuta a tale titolo alla figlia. Concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, la nullità o inefficacia del precetto e la illegittimità degli addebiti ivi contenuti, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria delle Controparte_1
spese giudiziali, sostenendo la natura alimentare, nella specie, dell'assegno in parola stante le condizioni di precarietà economica e di salute della precettante e il fatto che l'assegno era da lei utilizzato per soddisfare bisogni primari;
- in ogni caso, anche se accolta la domanda di compensazione, il credito della era ben superiore a quello vantato dal e la CP_1 Pt_1
rivalutazione degli assegni era prevista dalla legge e pertanto non era necessaria la messa in mora.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della validità ed efficacia del precetto intimato;
in subordine, se accolta l'eccezione di compensazione, di dichiarare estinto il credito solo limitatamente alla parte compensata con condanna del al pagamento della somma residua. Pt_1
Motivi della decisione
Va accolta l'eccezione di compensazione proposta dall'opponente.
Riferimento imprescindibile per la risoluzione della questione relativa alla ammissibilità della compensazione giudiziale del credito derivante dall'assegno di mantenimento è la sentenza della C.S.
9686/20, la quale ha escluso la natura alimentare dell'assegno, ritenendolo pertanto compensabile con altri crediti.
pagina 2 di 4 La natura alimentare dell'assegno di mantenimento non può derivare, come preteso dall'opposta, dalla entità dell'assegno e dalle condizioni personali, di salute ed economiche della creditrice. La misura dell'assegno è stata infatti determinata in sede giudiziale sulla base di un'istruzione probatoria che deve aver tenuto conto delle condizioni personali della coniuge beneficiaria né è legittimo ritenere acriticamente che l'assegno abbia natura alimentare solo in riferimento al suo importo.
Infondata è, viceversa, l'eccezione dell'opponente relativa alla obbligatorietà della “messa in mora” del debitore poiché la sentenza costituente titolo per l'esecuzione della condanna all'assegno di mantenimento prevede la sua rivalutazione.
Quanto al riconoscimento da parte del del credito da rivalutazione in favore della figlia, alla Pt_1
dichiarazione del debitore di offerta banco iudicis non sono seguiti atti formali e pertanto l'odierno giudicante è tenuto a provvedere in merito.
Infine, parte convenuta, nella propria costituzione e nei successivi scritti difensivi ha, si, dedotto che, in caso di compensazione, il credito della sia superiore, ma non ha indicato né quantificato - ed CP_1
era un suo preciso onere - la misura di tale residuo attivo. Pertanto, l'odierno giudicante deve limitare la propria decisione alla sola validità ed efficacia del precetto in riferimento a quanto risulti dalle domande delle parti.
Le spese seguono la soccombenza, ma nella loro liquidazione incide la modesta attività difensiva richiesta dalla causa.
PQM
Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Adriano Cassini,
definitivamente pronunziando sulla opposizione al precetto del notificato il 28.8.23, proposta da contro ogni diversa eccezione, domanda o istanza disattese o Parte_1 Controparte_1
assorbite, così provvede:
pagina 3 di 4 2 - Condanna parte opposta alla refusione, in favore di , delle spese giudiziali che Parte_1
liquida in euro 1.825,00 di cui euro 125,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forf. 15%, Iva se dovuta e Cap nelle misure di legge.
Così deciso in Ascoli P. il 14.6.2024 con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Adriano Cassiniassorbite,
Ascoli Piceno, 14 giugno 2024
Il Giudice
dott. Adriano Cassini
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Accerta e dichiara la compensazione fra i rispettivi crediti come indicati nella parte motiva e per l'effetto, accoglie parzialmente l'opposizione dichiarando l'efficacia del precetto sino a concorrenza della somma di euro 681,60 e l'inefficacia del precetto per la somma residua;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Adriano Cassini ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 QUINQUIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1298/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco Stefano Rosati - attore opponente -
Contro
( ), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'Avv. Roberta Alessandrini - convenuta opposta -
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
Con atto di precetto notificato il 28.8.23, intimava a il pagamento Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 4.058,59 oltre spese ed accessori di legge, derivante da sentenza n.
305/20 del Tribunale di Ascoli P. con la quale veniva pronunziata la separazione fra i coniugi con obbligo a carico del di pagamento dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 in favore Pt_1
della figlia della coppia e di euro 150.00 in favore della A seguito di ulteriori giudizi, CP_1
l'assegno della ra stato aumentato sino ad euro 200,00 mensili. CP_1
In particolare, faceva rilevare nell'atto di precetto che il non aveva versato alla la Pt_1 CP_1
rivalutazione sugli assegni, che dal giugno 2022 non aveva versato la somma di euro 200,00 stabilita a titolo di mantenimento e che non aveva neppur versato l'adeguamento Istat relativo all'assegno spettante alla figlia pari ad euro 681,60.
pagina 1 di 4 proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. in forza dei seguenti motivi: - con sentenza n. Parte_1
88/2022 il Giudice di Pace di Ascoli P., in accoglimento della domanda proposta dal aveva Pt_1
condannato la al pagamento in suo favore della somma di euro 3.796,57; - con missiva del CP_1
31.5.22 il comunicava alla che avrebbe compensato il suo credito con quello Pt_1 CP_1
riconosciuto alla dal Tribunale;
- detta sentenza del Giudice di Pace veniva appellata dalla CP_1
ma l'impugnazione veniva rigettata dal Tribunale di Ascoli P.; - il aveva di fatto CP_1 Pt_1
compensato il credito salvo quello relativo alla figlia;
- la compensazione era legittima poiché
l'assegno di mantenimento non ha natura alimentare;
- l'adeguamento Istat dell'assegno dovuto alla figlia non era mai stato richiesto prima né vi era stata “messa in mora”; - in ogni caso, l'opponente dichiarava di offrire la somma di euro 681,60 dovuta a tale titolo alla figlia. Concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, la nullità o inefficacia del precetto e la illegittimità degli addebiti ivi contenuti, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria delle Controparte_1
spese giudiziali, sostenendo la natura alimentare, nella specie, dell'assegno in parola stante le condizioni di precarietà economica e di salute della precettante e il fatto che l'assegno era da lei utilizzato per soddisfare bisogni primari;
- in ogni caso, anche se accolta la domanda di compensazione, il credito della era ben superiore a quello vantato dal e la CP_1 Pt_1
rivalutazione degli assegni era prevista dalla legge e pertanto non era necessaria la messa in mora.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della validità ed efficacia del precetto intimato;
in subordine, se accolta l'eccezione di compensazione, di dichiarare estinto il credito solo limitatamente alla parte compensata con condanna del al pagamento della somma residua. Pt_1
Motivi della decisione
Va accolta l'eccezione di compensazione proposta dall'opponente.
Riferimento imprescindibile per la risoluzione della questione relativa alla ammissibilità della compensazione giudiziale del credito derivante dall'assegno di mantenimento è la sentenza della C.S.
9686/20, la quale ha escluso la natura alimentare dell'assegno, ritenendolo pertanto compensabile con altri crediti.
pagina 2 di 4 La natura alimentare dell'assegno di mantenimento non può derivare, come preteso dall'opposta, dalla entità dell'assegno e dalle condizioni personali, di salute ed economiche della creditrice. La misura dell'assegno è stata infatti determinata in sede giudiziale sulla base di un'istruzione probatoria che deve aver tenuto conto delle condizioni personali della coniuge beneficiaria né è legittimo ritenere acriticamente che l'assegno abbia natura alimentare solo in riferimento al suo importo.
Infondata è, viceversa, l'eccezione dell'opponente relativa alla obbligatorietà della “messa in mora” del debitore poiché la sentenza costituente titolo per l'esecuzione della condanna all'assegno di mantenimento prevede la sua rivalutazione.
Quanto al riconoscimento da parte del del credito da rivalutazione in favore della figlia, alla Pt_1
dichiarazione del debitore di offerta banco iudicis non sono seguiti atti formali e pertanto l'odierno giudicante è tenuto a provvedere in merito.
Infine, parte convenuta, nella propria costituzione e nei successivi scritti difensivi ha, si, dedotto che, in caso di compensazione, il credito della sia superiore, ma non ha indicato né quantificato - ed CP_1
era un suo preciso onere - la misura di tale residuo attivo. Pertanto, l'odierno giudicante deve limitare la propria decisione alla sola validità ed efficacia del precetto in riferimento a quanto risulti dalle domande delle parti.
Le spese seguono la soccombenza, ma nella loro liquidazione incide la modesta attività difensiva richiesta dalla causa.
PQM
Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Adriano Cassini,
definitivamente pronunziando sulla opposizione al precetto del notificato il 28.8.23, proposta da contro ogni diversa eccezione, domanda o istanza disattese o Parte_1 Controparte_1
assorbite, così provvede:
pagina 3 di 4 2 - Condanna parte opposta alla refusione, in favore di , delle spese giudiziali che Parte_1
liquida in euro 1.825,00 di cui euro 125,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forf. 15%, Iva se dovuta e Cap nelle misure di legge.
Così deciso in Ascoli P. il 14.6.2024 con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Adriano Cassiniassorbite,
Ascoli Piceno, 14 giugno 2024
Il Giudice
dott. Adriano Cassini
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Accerta e dichiara la compensazione fra i rispettivi crediti come indicati nella parte motiva e per l'effetto, accoglie parzialmente l'opposizione dichiarando l'efficacia del precetto sino a concorrenza della somma di euro 681,60 e l'inefficacia del precetto per la somma residua;