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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4011/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4011/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUONCONSIGLIO ENZA Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
e
, 87 PAL 19 (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Oggi 13 gennaio 2025 alle ore 10.00 innanzi al GI dott. Vera Marletta, è comparso:
Per l'avv. BUONCONSIGLIO ENZA Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della ricorrente, stante l'avvenuto pagamento della somme richieste, intervenuto qualche giorno prima dell'udienza di comparizione, precisa le conclusioni chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite. CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4011/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Piave n. 13 A 95027 San Gregorio di Parte_1 P.IVA_1
Catania ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BUONCONSIGLIO ENZA giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 13 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 sexies cpc la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Catania il 9-Catania e chiedeva al Tribunale adito di : Controparte_3
“ritenere e dichiarare il grave inadempimento del convenuto, in persona CP_1
dell'amministratore pro tempore e per l'effetto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cc., condannarlo alla consegna dell'elenco dei condomini morosi, con indicazione dei loro millesimi di proprietà, il dettaglio delle somme da ciascuno dovute in conformità ai criteri di riparto adottati, nonché i dati catastali degli immobili iscritti nel registro di anagrafe condominiale;
- condannare il , ai sensi dell'art. CP_1
614 bis cpc, al pagamento di una somma di euro 100,00 a carico dell'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o alla maggiore o minore somma ritenuta congrua”.
Ritualmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza il convenuto resistente non si costituiva in giudizio, restando contumace.
All'udienza dell'11 novembre 2024 il resistente dava atto che il convenuto, pochi CP_1
giorni prima dell'udienza di comparizione, aveva corrisposto il saldo del credito della società e dunque era venuto meno ogni interesse alla pronuncia. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere , con condanna del convenuto alle spese di lite.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 13 gennaio 2025 per la decisione.
Indi all'udienza del 13.1.2024 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Nel caso che ci occupa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Pacifico è che la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti, riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti e idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, facendo venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 18131/2020),
pagina 3 di 6 fatta eccezione per la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale".
Infatti, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano
reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e
sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo
sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta
soccombenza virtuale” (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21757/2021).
Peraltro, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta
carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere
incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza
che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle
rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti
per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese,
che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse
parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Trib. Roma, Sez. lav., sent.
21.08.2020).
Nel caso di specie avendo il convenuto, pochi giorni prima dell'udienza di CP_1
comparizione, corrisposto il saldo del credito della società, è venuto meno ogni interesse della società
ricorrente alla pronuncia.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, le spese processuali seguono il principio della soccombenza virtuale e, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, vanno poste a carico del convenuto.
pagina 4 di 6 Invero non può non aversi riguardo alla circostanza che in diritto che l''art. 63 disp. att.c.c. prevede che i creditori del non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i CP_1
pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini e l'amministratore, oltre a dover agire per la riscossione, è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Deriva da tanto che i creditori del ottenuto un decreto ingiuntivo, dovranno agire Parte_2
esecutivamente prima nei confronti dei condomini morosi e, solo in seconda battuta, nei confronti di quelli in regola con i pagamenti e che se uno dei creditori interpella l'amministratore sul punto, quest'ultimo dovrà fornire tempestivamente i dati dei condomini morosi, affinchè il richiedente possa procedere verso tali soggetti.
Infatti la citata norma espressamente dispone che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.
Correttamente interpretando la ratio finalistica della norma, si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Nella fattispecie parte ricorrente ha dimostrato documentalmente la propria qualità di creditore.
Sono state inoltre prodotte comunicazioni, indirizzate all'amministratore pro tempore del Condominio, con cui parte ricorrente ha chiesto i dati dei condomini morosi già in via stragiudiziale.
Per tale ragione, era legittima la richiesta del ricorrente ad ottenere un provvedimento di condanna alla comunicazione o alla consegna in proprio favore della summenzionata documentazione, con specificazione del debito pro quota millesimale, dovuto da ciascun condomino in forza del decreto ingiuntivo notificato.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4011/2024 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
pagina 5 di 6 CONDANNA parte convenuta a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 1.600,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4011/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUONCONSIGLIO ENZA Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
e
, 87 PAL 19 (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Oggi 13 gennaio 2025 alle ore 10.00 innanzi al GI dott. Vera Marletta, è comparso:
Per l'avv. BUONCONSIGLIO ENZA Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della ricorrente, stante l'avvenuto pagamento della somme richieste, intervenuto qualche giorno prima dell'udienza di comparizione, precisa le conclusioni chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite. CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4011/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Piave n. 13 A 95027 San Gregorio di Parte_1 P.IVA_1
Catania ITALIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BUONCONSIGLIO ENZA giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 13 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 sexies cpc la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Catania il 9-Catania e chiedeva al Tribunale adito di : Controparte_3
“ritenere e dichiarare il grave inadempimento del convenuto, in persona CP_1
dell'amministratore pro tempore e per l'effetto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cc., condannarlo alla consegna dell'elenco dei condomini morosi, con indicazione dei loro millesimi di proprietà, il dettaglio delle somme da ciascuno dovute in conformità ai criteri di riparto adottati, nonché i dati catastali degli immobili iscritti nel registro di anagrafe condominiale;
- condannare il , ai sensi dell'art. CP_1
614 bis cpc, al pagamento di una somma di euro 100,00 a carico dell'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o alla maggiore o minore somma ritenuta congrua”.
Ritualmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza il convenuto resistente non si costituiva in giudizio, restando contumace.
All'udienza dell'11 novembre 2024 il resistente dava atto che il convenuto, pochi CP_1
giorni prima dell'udienza di comparizione, aveva corrisposto il saldo del credito della società e dunque era venuto meno ogni interesse alla pronuncia. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere , con condanna del convenuto alle spese di lite.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 13 gennaio 2025 per la decisione.
Indi all'udienza del 13.1.2024 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Nel caso che ci occupa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Pacifico è che la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti, riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti e idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, facendo venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 18131/2020),
pagina 3 di 6 fatta eccezione per la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale".
Infatti, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano
reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e
sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo
sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta
soccombenza virtuale” (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21757/2021).
Peraltro, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta
carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere
incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza
che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle
rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti
per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese,
che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse
parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Trib. Roma, Sez. lav., sent.
21.08.2020).
Nel caso di specie avendo il convenuto, pochi giorni prima dell'udienza di CP_1
comparizione, corrisposto il saldo del credito della società, è venuto meno ogni interesse della società
ricorrente alla pronuncia.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, le spese processuali seguono il principio della soccombenza virtuale e, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, vanno poste a carico del convenuto.
pagina 4 di 6 Invero non può non aversi riguardo alla circostanza che in diritto che l''art. 63 disp. att.c.c. prevede che i creditori del non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i CP_1
pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini e l'amministratore, oltre a dover agire per la riscossione, è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Deriva da tanto che i creditori del ottenuto un decreto ingiuntivo, dovranno agire Parte_2
esecutivamente prima nei confronti dei condomini morosi e, solo in seconda battuta, nei confronti di quelli in regola con i pagamenti e che se uno dei creditori interpella l'amministratore sul punto, quest'ultimo dovrà fornire tempestivamente i dati dei condomini morosi, affinchè il richiedente possa procedere verso tali soggetti.
Infatti la citata norma espressamente dispone che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.
Correttamente interpretando la ratio finalistica della norma, si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Nella fattispecie parte ricorrente ha dimostrato documentalmente la propria qualità di creditore.
Sono state inoltre prodotte comunicazioni, indirizzate all'amministratore pro tempore del Condominio, con cui parte ricorrente ha chiesto i dati dei condomini morosi già in via stragiudiziale.
Per tale ragione, era legittima la richiesta del ricorrente ad ottenere un provvedimento di condanna alla comunicazione o alla consegna in proprio favore della summenzionata documentazione, con specificazione del debito pro quota millesimale, dovuto da ciascun condomino in forza del decreto ingiuntivo notificato.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4011/2024 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
pagina 5 di 6 CONDANNA parte convenuta a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 1.600,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
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