Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 650
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Sentenza 14 luglio 2025

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La Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro, ha pronunciato la sentenza n. [numero sentenza, se presente] rigettando l'appello proposto da un ente previdenziale avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva accolto il ricorso di un lavoratore agricolo. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento di cancellazione dalle liste anagrafiche dei braccianti agricoli per l'anno 2019, emesso dall'ente previdenziale nel marzo 2021. Il Tribunale aveva annullato tale provvedimento, ritenendo provata la sussistenza del rapporto di lavoro sulla base della documentazione prodotta (DMAG, buste paga, bonifici) e delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, nonostante le incongruenze evidenziate dagli ispettori. L'ente previdenziale appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando una motivazione illogica, apparente e contraddittoria, derivante da un'errata e incompleta valutazione delle prove. In particolare, l'appellante ha contestato la ritenuta prova del rapporto di lavoro, evidenziando la mancata prova dell'effettivo svolgimento di attività economica, il carattere antieconomico dell'asserita attività d'impresa per l'abnorme impiego di manodopera, le incongruenze nelle dichiarazioni del legale rappresentante della cooperativa e dei lavoratori sentiti, e la mancata dimostrazione da parte del lavoratore di aver effettivamente svolto attività lavorativa. L'appellante ha altresì sottolineato la contraddizione nella motivazione del primo giudice, che prima aveva posto l'onere della prova in capo al lavoratore e poi aveva ritenuto provato l'assunto sulla base delle dichiarazioni ispettive e della documentazione.

La Corte d'Appello ha ritenuto l'appello infondato, confermando la pronuncia impugnata. Il collegio ha innanzitutto chiarito che l'art. 115 c.p.c. non trova applicazione nel caso di specie, poiché l'ente previdenziale aveva contestato le uniche circostanze a sua diretta conoscenza, ossia quelle relative al rapporto di lavoro. La Corte ha poi ritenuto che la prova della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo fosse stata raggiunta, anche a seguito dell'assunzione di testi nel grado d'appello. A sostegno di tale convincimento, la Corte ha evidenziato la documentazione dei bonifici effettuati dalla cooperativa al lavoratore, il cui ammontare corrispondeva alle somme nette riportate in busta paga, a dimostrazione del pagamento delle retribuzioni. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali, pur rese da persone con cause pendenti contro l'istituto, sono state ritenute convergenti tra loro e, soprattutto, trovano conferma nel dato documentale dei pagamenti. I testi hanno attestato l'effettività del rapporto di lavoro, l'adibizione alla raccolta dei limoni, le direttive impartite dal legale rappresentante della società, l'orario di lavoro e la paga giornaliera. Pertanto, sono stati raggiunti elementi idonei a dimostrare l'autenticità del rapporto di lavoro agricolo. Di conseguenza, l'appello è stato rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.200,00, oltre accessori, e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 650
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
    Numero : 650
    Data del deposito : 14 luglio 2025

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