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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa GR SI Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 572/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. V. Schilirò
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dalle avv.te M. G. Castelli e C. Bonina
Appellato
OGGETTO: appello – cancellazione dalle liste braccianti agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2420/2022 del 23.06.2022, il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva il ricorso promosso da volto ad Controparte_1
ottenere l'annullamento del provvedimento con cui l nel marzo 2021, aveva Pt_1 disposto la sua cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2019, compensando interamente le spese del giudizio.
In particolare, il tribunale, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteneva che dai documenti prodotti in giudizio (DMAG, buste paga e bonifici ricevuti) e dai verbali delle dichiarazioni assunte nel corso dell'attività ispettiva fosse possibile desumere la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, poiché le incongruenze evidenziate dagli ispettori dell non erano idonee Pt_1
ad escludere l'effettiva instaurazione di tutti i rapporti di lavoro denunciati;
pertanto, annullava il provvedimento di cancellazione del dalle liste dei lavoratori CP_1
agricoli.
Avverso la sentenza proponeva appello l'ente soccombente, con atto depositato il
30.06.2022; resisteva al gravame l'appellato.
La causa, espletata l'istruttoria, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del
22 maggio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico ed articolato motivo di gravame, l censura la sentenza per Pt_1
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto il giudice con motivazione illogica, apparente e contraddittoria, a seguito della errata ed incompleta valutazione delle prove e dei fatti dedotti in giudizio e non contestati da parte ricorrente, ha ritenuto provata la sussistenza del rapporto lavorativo del alle dipendenze della cooperativa “La CP_1
nostra terra di Sicilia”.
Lamenta che il primo giudice avrebbe dovuto valutare analiticamente il contenuto del verbale di accertamento n. 2020005195/DDL del 14.10.2020 dal quale, in sintesi, emergeva: a) la mancata prova circa l'effettivo svolgimento di una qualsivoglia attività economica comportante l'impiego di manodopera agricola;
b) il carattere antieconomico dell'asserita attività d'impresa, stante l'abnorme impiego di manodopera;
c) le profonde incongruenze insite nelle dichiarazioni rese agli ispettori dal sig. (legale rappresentante della cooperativa); d) le incongruenze Persona_1 caratterizzanti le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti in sede ispettiva, avuto riguardo alle emergenze documentali, alle risultanze degli archivi informatici e alla dichiarazione del rappresentante legale della società, dalla quale emergeva che la società cooperativa “La nostra terra Sicilia” non aveva mai svolto alcun tipo di attività comportante l'utilizzo di manodopera agricola.
Inoltre, aggiunge che il non ha dimostrato, nonostante l'onere a suo CP_1
carico, di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società.
Rileva, altresì, che la sentenza è viziata nella parte in cui il primo giudice con motivazione insufficiente prima ha dedotto che “…Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento…” e successivamente e in assoluto contrasto con tali deduzioni ha così concluso: “Sennonché, ad avviso di questo giudicante, le dichiarazioni raccolte dagli Ispettori dell in raffronto con la documentazione Pt_1
versata in atti, consente di ritenere provato l'assunto dedotto dal ricorrente a fondamento della domanda giudiziale…”.
Sostiene ancora che, in assenza di contestazione specifica da parte del dei CP_1
fatti emergenti dal verbale di accertamento, il giudice avrebbe dovuto decidere la causa in ossequio alle previsioni di cui all'art.115 del c.p.c., che enuncia il principio dispositivo in senso processuale, ovvero il principio della disponibilità delle parti di proporre le prove e il materiale istruttorio necessario per la decisione della causa.
Conseguentemente all'accoglimento dell'appello, chiede la riforma della pronuncia sulle spese che, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'appellato.
2. L'appello è infondato.
L'istituto sostanzialmente contesta la corretta valutazione della prova da parte del primo giudice, di cui condivide le argomentazioni riguardo all'onere a carico dell'appellato di provare la sussistenza del rapporto di lavoro quale bracciante agricolo alle dipendenze della cooperativa “La nostra terra Sicilia” nell'anno 2019. Il rapporto in esame è stato disconosciuto a seguito di accertamento ispettivo dal quale sono emerse le circostanze sopra riportate.
Ciò nonostante, ritiene il collegio che la prova della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, anche a seguito dell'assunzione dei testi disposta nel presente grado, sia stata raggiunta.
Premesso che non trova applicazione l'art. 115 c.p.c., in quanto il ha CP_1
contestato le uniche circostanze a sua diretta conoscenza, ossia quelle relative al rapporto di lavoro, va evidenziato, quale dato particolarmente pregnante, che l'appellato ha documentato i bonifici effettuati in suo favore dalla società datrice di lavoro, il cui ammontare complessivo corrisponde alle somme nette riportate in busta paga, il che dimostra che sono state pagate le retribuzioni.
I testi, che hanno lavorato insieme all'appellato alle dipendenze della cooperativa, hanno riportato circostanze attestanti l'effettività del rapporto di lavoro: l'adibizione alla raccolta dei limoni, le direttive impartite da , legale Persona_1
rappresentante della società, che a volte delegava ad uno dei testi, , in Testimone_1
qualità di capociurma, l'orario giornaliero (dalle 7.00 alle 15.00, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al sabato), la paga netta di € 60,00 giornalieri, corrisposta mediante bonifici. Per quanto trattasi di personae che hanno causa pendente con l'istituto per la medesima vicenda, tuttavia le dichiarazioni si riscontrano tra loro e soprattutto trovano conferma in un dato documentale, ossia il pagamento dei bonifici.
Sono stati, dunque, raggiunti elementi idonei a dimostrare l'autenticità del rapporto di lavoro agricolo oggetto di disconoscimento da parte dell'istituto.
3. La pronuncia impugnata va, pertanto, confermata.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €
5.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa GR SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa GR SI Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 572/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. V. Schilirò
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dalle avv.te M. G. Castelli e C. Bonina
Appellato
OGGETTO: appello – cancellazione dalle liste braccianti agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2420/2022 del 23.06.2022, il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva il ricorso promosso da volto ad Controparte_1
ottenere l'annullamento del provvedimento con cui l nel marzo 2021, aveva Pt_1 disposto la sua cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2019, compensando interamente le spese del giudizio.
In particolare, il tribunale, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteneva che dai documenti prodotti in giudizio (DMAG, buste paga e bonifici ricevuti) e dai verbali delle dichiarazioni assunte nel corso dell'attività ispettiva fosse possibile desumere la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, poiché le incongruenze evidenziate dagli ispettori dell non erano idonee Pt_1
ad escludere l'effettiva instaurazione di tutti i rapporti di lavoro denunciati;
pertanto, annullava il provvedimento di cancellazione del dalle liste dei lavoratori CP_1
agricoli.
Avverso la sentenza proponeva appello l'ente soccombente, con atto depositato il
30.06.2022; resisteva al gravame l'appellato.
La causa, espletata l'istruttoria, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del
22 maggio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico ed articolato motivo di gravame, l censura la sentenza per Pt_1
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto il giudice con motivazione illogica, apparente e contraddittoria, a seguito della errata ed incompleta valutazione delle prove e dei fatti dedotti in giudizio e non contestati da parte ricorrente, ha ritenuto provata la sussistenza del rapporto lavorativo del alle dipendenze della cooperativa “La CP_1
nostra terra di Sicilia”.
Lamenta che il primo giudice avrebbe dovuto valutare analiticamente il contenuto del verbale di accertamento n. 2020005195/DDL del 14.10.2020 dal quale, in sintesi, emergeva: a) la mancata prova circa l'effettivo svolgimento di una qualsivoglia attività economica comportante l'impiego di manodopera agricola;
b) il carattere antieconomico dell'asserita attività d'impresa, stante l'abnorme impiego di manodopera;
c) le profonde incongruenze insite nelle dichiarazioni rese agli ispettori dal sig. (legale rappresentante della cooperativa); d) le incongruenze Persona_1 caratterizzanti le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti in sede ispettiva, avuto riguardo alle emergenze documentali, alle risultanze degli archivi informatici e alla dichiarazione del rappresentante legale della società, dalla quale emergeva che la società cooperativa “La nostra terra Sicilia” non aveva mai svolto alcun tipo di attività comportante l'utilizzo di manodopera agricola.
Inoltre, aggiunge che il non ha dimostrato, nonostante l'onere a suo CP_1
carico, di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società.
Rileva, altresì, che la sentenza è viziata nella parte in cui il primo giudice con motivazione insufficiente prima ha dedotto che “…Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento…” e successivamente e in assoluto contrasto con tali deduzioni ha così concluso: “Sennonché, ad avviso di questo giudicante, le dichiarazioni raccolte dagli Ispettori dell in raffronto con la documentazione Pt_1
versata in atti, consente di ritenere provato l'assunto dedotto dal ricorrente a fondamento della domanda giudiziale…”.
Sostiene ancora che, in assenza di contestazione specifica da parte del dei CP_1
fatti emergenti dal verbale di accertamento, il giudice avrebbe dovuto decidere la causa in ossequio alle previsioni di cui all'art.115 del c.p.c., che enuncia il principio dispositivo in senso processuale, ovvero il principio della disponibilità delle parti di proporre le prove e il materiale istruttorio necessario per la decisione della causa.
Conseguentemente all'accoglimento dell'appello, chiede la riforma della pronuncia sulle spese che, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'appellato.
2. L'appello è infondato.
L'istituto sostanzialmente contesta la corretta valutazione della prova da parte del primo giudice, di cui condivide le argomentazioni riguardo all'onere a carico dell'appellato di provare la sussistenza del rapporto di lavoro quale bracciante agricolo alle dipendenze della cooperativa “La nostra terra Sicilia” nell'anno 2019. Il rapporto in esame è stato disconosciuto a seguito di accertamento ispettivo dal quale sono emerse le circostanze sopra riportate.
Ciò nonostante, ritiene il collegio che la prova della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, anche a seguito dell'assunzione dei testi disposta nel presente grado, sia stata raggiunta.
Premesso che non trova applicazione l'art. 115 c.p.c., in quanto il ha CP_1
contestato le uniche circostanze a sua diretta conoscenza, ossia quelle relative al rapporto di lavoro, va evidenziato, quale dato particolarmente pregnante, che l'appellato ha documentato i bonifici effettuati in suo favore dalla società datrice di lavoro, il cui ammontare complessivo corrisponde alle somme nette riportate in busta paga, il che dimostra che sono state pagate le retribuzioni.
I testi, che hanno lavorato insieme all'appellato alle dipendenze della cooperativa, hanno riportato circostanze attestanti l'effettività del rapporto di lavoro: l'adibizione alla raccolta dei limoni, le direttive impartite da , legale Persona_1
rappresentante della società, che a volte delegava ad uno dei testi, , in Testimone_1
qualità di capociurma, l'orario giornaliero (dalle 7.00 alle 15.00, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al sabato), la paga netta di € 60,00 giornalieri, corrisposta mediante bonifici. Per quanto trattasi di personae che hanno causa pendente con l'istituto per la medesima vicenda, tuttavia le dichiarazioni si riscontrano tra loro e soprattutto trovano conferma in un dato documentale, ossia il pagamento dei bonifici.
Sono stati, dunque, raggiunti elementi idonei a dimostrare l'autenticità del rapporto di lavoro agricolo oggetto di disconoscimento da parte dell'istituto.
3. La pronuncia impugnata va, pertanto, confermata.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €
5.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa GR SI