Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.420-1/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione I Civile
La Corte d'Appello di Bari, sezione I civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai Sigg.ri
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piliego Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Ausiliario rel./est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sciolta la riserva formulata all'udienza collegiale dell'08.04.2025; letto il ricorso depositato in data 28.02.2025 con il quale ha proposto reclamo ex art. Parte_1
473 bis.24 c.p.c. avverso il provvedimento temporaneo ed urgente emesso ex art. 473 bis.22 dal
Tribunale di Foggia- Prima Sezione Civile in data 19.02.2025 con istanza di sospensiva;
letta successiva e separata istanza, depositata il 12.03.2025, con la quale ha reiterato Parte_1 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta ordinanza;
lette le memorie difensive del convenuto;
ritenuto che
con detta ordinanza il Tribunale di Foggia ha così disposto, in via temporanea ed urgente:
“l'affidamento condiviso delle figlie minori, prevedendo che restino collocate in via prevalente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per le minori dovranno essere assunte di comune accordo , tenendo conto delle capacità , dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori liberamente, previo semplice accordo con la madre e, solo in mancanza di accordo, secondo le seguenti modalità: a) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dalle 16:00 alle 20:30; b)
a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del sabato (o, in assenza di scuola, dalle ore 10:00) alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto, da concordarsi tra le parti;
f) sempre con alternanza annuale, le figlie trascorreranno con il
prevede l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla madre, con decorrenza dalla domanda (maggio 2024), la somma mensile complessiva di euro 600,00
(euro 200,00 cadauna), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT; il padre dovrà concorrere, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
dispone che l'assegno unico universale per le figlie a carico sia percepito dai genitori delle minori, come per legge, nella misura del 50% ciascuno;
- rammenta alle parti l'obbligo di depositare integralmente la documentazione economica di cui all'art. 473bis.12, co. 3, c.p.c.;
- invita le parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a voler definire il giudizio alle condizioni stabilite in questa ordinanza, autorizzandole ad avanzare richiesta di anticipazione dell'udienza nel caso in cui accettassero la proposta transattiva;
….”;
-. ritenuto che l'art. 283 comma 1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, recita : “Il giudice di appello , su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione , se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro , anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti” ;
-. considerato che l'istanza di sospensiva dell'ordinanza reclamata è limitata alla parte del provvedimento in cui viene ridotta la misura del mantenimento delle tre figlie minori ( di anni Per_1
8, di anni 7 e , di 6 anni) da euro 800,00 ad euro 600,00, posto a carico del Per_2 Persona_3
, avendo tenuto conto il giudice delegato del Tribunale dell'assenza di contrasti in ordine al Per_3
complessivo regime di affidamento delle bambine nonché delle sopravvenienze verificatesi successivamente alla separazione consensuale dei coniugi e, in particolare, del fatto che, differentemente da quanto previsto nei patti omologati dal tribunale con i quali le parti concordavano che l'A.U.U. fosse percepito dal al 100%, successivamente è stato percepito al 50% dalla che, però, non ha Per_3 CP_1
avanzato domanda di riconoscimento di un assegno divorzile;
-. considerato che l'ordinanza reclamata, almeno ad una delibazione sommaria, non appare affetta da evidenti errori in fatto ed in diritto o da manifesta illogicità, si da poter rilevare , allo stato, una manifesta fondatezza dell'impugnazione, avendo voluto il Tribunale mantenere lo stesso assetto economico tra le parti, bilanciando la quantificazione degli assegni di mantenimento della prole con la riscossione da parte di ciascun genitore del 50% dell'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS in favore delle tre figlie;
-. rilevato che anche il periculum in mora ( che , come noto, non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata, ma deve rappresentare un pregiudizio secondario all'esecuzione e tale , per la sua gravità ed irreparabilità , da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori rispetto a quelli propri dell'esecuzione) non appare prima facies ravvisabile non avendo la reclamante allegato né dimostrato concreti elementi da cui desumere l'effettiva sussistenza di tale requisito, dovendo ritenere che l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie minori nella minor misura di €.600,00 complessivi
(euro €. 200,00 per ogni figlia) con decorrenza dalla domanda (maggio 2024), “risponde ad una prassi giudiziaria di alcuni tribunali di applicare il principio di matrice chiovendana per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, la cui applicazione risponde all'esigenza di colmare ogni lacuna temporale nella disciplina giudiziaria dei rapporti economici inter familiari nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e la celebrazione della prima udienza della fase processuale”, nonché dalla non contestata presunzione che la ha di fatto iniziato a riscuotere il CP_1
50% dell'assegno unico universale già da tale data;
l'istanza di inibitoria avanzata dalla reclamante, pertanto, non può trovare accoglimento;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza avanzata dalla reclamante;
rinvia la causa all'udienza già fissata del 13.05.2025, come da decreto di fissazione udienza del
06.03.2025.
Manda alla Cancelleria gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il giorno
08.04.2025.
Giudice Ausiliario rel./est. Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Alessandra Piliego