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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/09/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2358/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott.ssa Valeria Protano Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2358/2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA RUBBO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CARLOTTA PELLEGRINI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale d'udienza del 04.07.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, la ricorrente ha dedotto: di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con in data 26.05.1991 (atto trascritto CP_1 presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Benevento, N. 78, parte II, serie A); che dall'unione sono nati Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
e , tutti economicamente autosufficienti;
che e vivono
[...] Persona_5 Per_4 Pt_1
1 ancora con la madre;
che sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza a causa delle condotte contrarie ai doveri coniugali tenute dal resistente, il quale, in particolare, si è reso responsabile di “gravissimi episodi di violenza familiare” che ne hanno comportato l'arresto; che la prosecuzione del rapporto con il resistente ed il persistere del vincolo matrimoniale sono divenuti intollerabili, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la pronunzia della separazione giudiziale dei coniugi.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto: “[…] pronunziare sentenza di separazione dei coniugi sig.ra e sig. , addebitando la responsabilità per la Parte_1 CP_1 separazione esclusivamente a carico del sig. […]. In via temporanea ed CP_1 urgente, -Autorizzare i coniugi a vivere separati;
-Assegnazione in favore della sig.ra
[...] della casa coniugale;
-Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al Parte_1 proprio mantenimento”.
All'udienza del 13.11.24 il difensore di parte ricorrente ha chiesto breve rinvio per consentire la costituzione del resistente, detenuto presso la Casa circondariale di Benevento ed il Giudice delegato ha rinviato all'udienza del 29.01.2025.
Successivamente, il fascicolo è stato oggetto di nuova assegnazione all'odierno
Presidente estensore, che ha fissato l'udienza di comparizione del 14.03.2025, all'esito della quale è stata fissata l'udienza del 04.07.2024 per la rimessione della causa in decisione e dichiarata la contumacia del resistente.
In data 02.07.2025 si è costituito tardivamente il resistente , il quale, pur CP_1 aderendo alla ricostruzione di controparte in ordine al venir meno dell'affectio coniugalis e all'autosufficienza economica dei figli, ha contestato le avverse deduzioni in ordine agli episodi di violenza familiare asseritamente verificatisi e ha dedotto, quale unico motivo causativo della rottura del rapporto coniugale, il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha precisato, infine, di essere assegnatario dell'alloggio IACP adibito a residenza coniugale, di cui la resistente chiede l'assegnazione.
Sulla base di tali deduzioni, il resistente ha chiesto: “
1. rigettare integralmente la domanda dell'odierna attrice relativa all'assegnazione in favore della sig.ra Parte_1 della casa coniugale sita in Benevento (BN), alla via Cosimo Nuzzolo, n.31, in quanto
[...] unico assegnatario del predetto immobile è il sig. ;
2. assegnare in favore del CP_1
l'anzidetta abitazione in quanto unico assegnatario;
[…] 3. dichiarare e CP_1 pronunziare la separazione personale dei coniugi ai patti e alle condizioni innanzi riportate con conseguente emanazione di Sentenza di separazione giudiziale dei coniugi;
[…]”
All'udienza del 04.07.2025, revocata la contumacia del resistente, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2 La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine alla domanda di addebito, giova ricordare, in diritto, che, ai sensi dell'art. 151
c.c., co. 2, “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Pertanto, la pronunzia di addebito postula che sia raggiunta la prova -con onere gravante su chi la richiede- non solo della circostanza che uno dei coniugi abbia posto in essere una o più condotte contrarie ai doveri coniugali, ma anche del nesso causale intercorrente tra tali condotte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, n.11631).
Nel caso che ci occupa, con particolare riferimento alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, quest'ultima si è limitata a dedurre genericamente che “il , nel corso CP_1 del rapporto coniugale, ha sempre avuto condotte contrarie ai doveri coniugali determinando il fallimento del matrimonio. In particolare, di recente si sono verificati gravissimi episodi di violenza familiare che hanno comportato l'arresto del presso CP_1 la Casa Circondariale di Benevento” (cfr. p. 2 del ricorso introduttivo). A sostegno di tali asserzioni, la ricorrente ha allegato al ricorso introduttivo il solo verbale di proposizione di denuncia/querela del 24.04.2024 -relativo a minacce, offese, ingiurie e percosse asseritamente poste in essere dal resistente anche in presenza dei figli- il quale, tuttavia, non può assumere alcuna concreta valenza probatoria ai fini della richiesta pronunzia di addebito, atteso che dagli atti di causa non sono emersi elementi dai quali desumere se a detta denuncia abbia fatto seguito alcuna condanna del resistente, in relazione alle condotte ascritte.
D'altronde, la ricorrente non ha nemmeno articolato richieste istruttorie in merito, sicché le dedotte violenze -anche a fronte delle contestazioni spiegate da parte resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta- non risultano suffragate da riscontri probatori adeguati a giustificare il richiesto addebito.
Pertanto, la domanda di addebito spiegata da parte ricorrente non può trovare accoglimento, per mancato raggiungimento della relativa prova.
Nulla deve disporsi in ordine all'affidamento e mantenimento dei figli, atteso che tutti i figli della coppia sono, per concorde affermazione delle parti, economicamente autosufficienti.
3 Parimenti, non possono essere adottati gli invocati provvedimenti in ordine al godimento della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c., in applicazione del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che subordina l'assegnazione della casa coniugale all'“interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez.
I, 06/08/2020, n.16740; in senso conforme, cfr. Corte appello Ancona sez. II, 15/02/2024,
n.277: “L'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi ma la ratio protettiva viene meno con figli economicamente autosufficienti, anche se ancora conviventi”).
Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di mantenimento a carico dell'altra, sicché nulla deve disporsi in merito.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto N. C.F._1 CP_1 C.F._2
78, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Benevento, anno 1991);
II. RIGETTA la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
III. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzata da entrambe le parti;
IV. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limatola per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
V. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 10.7.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott.ssa Valeria Protano Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2358/2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA RUBBO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CARLOTTA PELLEGRINI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale d'udienza del 04.07.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, la ricorrente ha dedotto: di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con in data 26.05.1991 (atto trascritto CP_1 presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Benevento, N. 78, parte II, serie A); che dall'unione sono nati Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
e , tutti economicamente autosufficienti;
che e vivono
[...] Persona_5 Per_4 Pt_1
1 ancora con la madre;
che sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza a causa delle condotte contrarie ai doveri coniugali tenute dal resistente, il quale, in particolare, si è reso responsabile di “gravissimi episodi di violenza familiare” che ne hanno comportato l'arresto; che la prosecuzione del rapporto con il resistente ed il persistere del vincolo matrimoniale sono divenuti intollerabili, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la pronunzia della separazione giudiziale dei coniugi.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto: “[…] pronunziare sentenza di separazione dei coniugi sig.ra e sig. , addebitando la responsabilità per la Parte_1 CP_1 separazione esclusivamente a carico del sig. […]. In via temporanea ed CP_1 urgente, -Autorizzare i coniugi a vivere separati;
-Assegnazione in favore della sig.ra
[...] della casa coniugale;
-Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al Parte_1 proprio mantenimento”.
All'udienza del 13.11.24 il difensore di parte ricorrente ha chiesto breve rinvio per consentire la costituzione del resistente, detenuto presso la Casa circondariale di Benevento ed il Giudice delegato ha rinviato all'udienza del 29.01.2025.
Successivamente, il fascicolo è stato oggetto di nuova assegnazione all'odierno
Presidente estensore, che ha fissato l'udienza di comparizione del 14.03.2025, all'esito della quale è stata fissata l'udienza del 04.07.2024 per la rimessione della causa in decisione e dichiarata la contumacia del resistente.
In data 02.07.2025 si è costituito tardivamente il resistente , il quale, pur CP_1 aderendo alla ricostruzione di controparte in ordine al venir meno dell'affectio coniugalis e all'autosufficienza economica dei figli, ha contestato le avverse deduzioni in ordine agli episodi di violenza familiare asseritamente verificatisi e ha dedotto, quale unico motivo causativo della rottura del rapporto coniugale, il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha precisato, infine, di essere assegnatario dell'alloggio IACP adibito a residenza coniugale, di cui la resistente chiede l'assegnazione.
Sulla base di tali deduzioni, il resistente ha chiesto: “
1. rigettare integralmente la domanda dell'odierna attrice relativa all'assegnazione in favore della sig.ra Parte_1 della casa coniugale sita in Benevento (BN), alla via Cosimo Nuzzolo, n.31, in quanto
[...] unico assegnatario del predetto immobile è il sig. ;
2. assegnare in favore del CP_1
l'anzidetta abitazione in quanto unico assegnatario;
[…] 3. dichiarare e CP_1 pronunziare la separazione personale dei coniugi ai patti e alle condizioni innanzi riportate con conseguente emanazione di Sentenza di separazione giudiziale dei coniugi;
[…]”
All'udienza del 04.07.2025, revocata la contumacia del resistente, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2 La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine alla domanda di addebito, giova ricordare, in diritto, che, ai sensi dell'art. 151
c.c., co. 2, “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Pertanto, la pronunzia di addebito postula che sia raggiunta la prova -con onere gravante su chi la richiede- non solo della circostanza che uno dei coniugi abbia posto in essere una o più condotte contrarie ai doveri coniugali, ma anche del nesso causale intercorrente tra tali condotte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, n.11631).
Nel caso che ci occupa, con particolare riferimento alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, quest'ultima si è limitata a dedurre genericamente che “il , nel corso CP_1 del rapporto coniugale, ha sempre avuto condotte contrarie ai doveri coniugali determinando il fallimento del matrimonio. In particolare, di recente si sono verificati gravissimi episodi di violenza familiare che hanno comportato l'arresto del presso CP_1 la Casa Circondariale di Benevento” (cfr. p. 2 del ricorso introduttivo). A sostegno di tali asserzioni, la ricorrente ha allegato al ricorso introduttivo il solo verbale di proposizione di denuncia/querela del 24.04.2024 -relativo a minacce, offese, ingiurie e percosse asseritamente poste in essere dal resistente anche in presenza dei figli- il quale, tuttavia, non può assumere alcuna concreta valenza probatoria ai fini della richiesta pronunzia di addebito, atteso che dagli atti di causa non sono emersi elementi dai quali desumere se a detta denuncia abbia fatto seguito alcuna condanna del resistente, in relazione alle condotte ascritte.
D'altronde, la ricorrente non ha nemmeno articolato richieste istruttorie in merito, sicché le dedotte violenze -anche a fronte delle contestazioni spiegate da parte resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta- non risultano suffragate da riscontri probatori adeguati a giustificare il richiesto addebito.
Pertanto, la domanda di addebito spiegata da parte ricorrente non può trovare accoglimento, per mancato raggiungimento della relativa prova.
Nulla deve disporsi in ordine all'affidamento e mantenimento dei figli, atteso che tutti i figli della coppia sono, per concorde affermazione delle parti, economicamente autosufficienti.
3 Parimenti, non possono essere adottati gli invocati provvedimenti in ordine al godimento della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c., in applicazione del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che subordina l'assegnazione della casa coniugale all'“interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez.
I, 06/08/2020, n.16740; in senso conforme, cfr. Corte appello Ancona sez. II, 15/02/2024,
n.277: “L'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi ma la ratio protettiva viene meno con figli economicamente autosufficienti, anche se ancora conviventi”).
Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di mantenimento a carico dell'altra, sicché nulla deve disporsi in merito.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto N. C.F._1 CP_1 C.F._2
78, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Benevento, anno 1991);
II. RIGETTA la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
III. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzata da entrambe le parti;
IV. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limatola per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
V. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 10.7.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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